LEGGE 20 dicembre 1996, n. 637

  Modifica  dell'intesa  tra  il  Governo della Repubblica italiana e
l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno,  in
attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione.
 
 Vigente al: 10-12-2012  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
         Modifica dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986
           ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516
  1. E' approvata l'intesa  stipulata  il  6  novembre  1996  tra  il
Governo  della  Repubblica  italiana e l'Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del 7  giorno,  che  modifica  l'intesa  del  29
dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.
                               Art. 2.
             Ripartizione della quota del gettito IRPEF
  1.  Il  comma  1  dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n.
516, e' sostituito dal seguente:
  " 1. A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle  Chiese
cristiane  avventiste  concorre  alla  ripartizione  della quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche
liquidata  dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni  annuali,
destinando le somme  devolute  a  tale  titolo  dai  contribuenti  ad
interventi  sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e
all'estero,  sia  direttamente  sia  attraverso  un   ente   all'uopo
costituito".
  2.  Il  comma  3  dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n.
516, e' sostituito dal seguente:
  " 3. In caso di scelte non  espresse  da  parte  dei  contribuenti,
l'attribuzione  delle  somme relative viene effettuata in proporzione
alle scelte espresse".
                               Art. 3.
                          Entrata in vigore
  1.  Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 29 dicembre 1986
ed approvata con legge  22  novembre  1988,  n.  516,  decorrono  dal
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della
presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 20 dicembre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE  ITALIANA  DELLE  CHIESE
CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO INTEGRATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL
29 DICEMBRE 1986 ED APPROVATA CON LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 516. 

 
                             Articolo 1. 
                          Modifica d'intesa 
  1.  La  Repubblica  italiana  e  l'Unione  italiana  delle   Chiese
cristiane avventiste del 7°  giorno,  considerata  l'opportunita'  di
procedere alla modificazione dell'intesa  stipulata  il  29  dicembre
1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, convengono,  ai
sensi dell'articolo 37, comma 2, della citata legge,  di  modificarla
con le seguenti disposizioni. 
                             Articolo 2. 
           Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF 
  1. Il primo comma dell'articolo  31  dell'intesa  stipulata  il  29
dicembre 1986 e' sostituito dal seguente: 
  "A decorrere dall'anno  finanziario  1990,  l'Unione  delle  Chiese
cristiane avventiste concorre  alla  ripartizione  della  quota  pari
all'otto per mille dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche
liquidata  dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni  annuali,
destinando le somme  devolute  a  tale  titolo  dai  contribuenti  ad
interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia  e
all'estero,  sia  direttamente  sia  attraverso  un   ente   all'uopo
costituito". 
  2. Il terzo comma dell'articolo  31  dell'intesa  stipulata  il  29
dicembre 1986 e' sostituito dal seguente: 
  "In  caso  di  scelte  non  espresse  da  parte  dei  contribuenti,
l'attribuzione delle somme relative viene effettuata  in  proporzione
alle scelte espresse". 
                             Articolo 3. 
                          Entrata in vigore 
  1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 29 dicembre  1986
decorrono dal periodo d'imposta in corso  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di approvazione della presente intesa. 
                             Articolo 4. 
                            Norma finale 
  1. Il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno  di  legge
di approvazione della presente intesa ai fini dell'articolo  8  della
Costituzione. 
   Roma, 6 novembre 1996 
                           Vincenzo MAZZA 
                            Romano PRODI