LEGGE 20 dicembre 1996, n. 638

  Modifica  dell'intesa  tra  il  Governo della Repubblica italiana e
l'Unione   delle   Comunita'   ebraiche   italiane,   in   attuazione
dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione.
 
 Vigente al: 10-12-2012  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
         Modifica dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987
             ed approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101
  1. E' approvata l'intesa  stipulata  il  6  novembre  1996  tra  il
Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunita' ebraiche
italiane,  che  modifica l'intesa del 27 febbraio 1987, approvata con
legge 8 marzo 1989, n. 101.
                                   ________
                               Art. 2.
             Ripartizione della quota del gettito IRPEF
  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge, l'Unione delle Comunita' ebraiche
italiane concorre con lo Stato, nonche' con i soggetti  di  cui  agli
articoli  47  della  legge  20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22
novembre 1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre  1988,  n.  517,  4
della  legge  5  ottobre  1993,  n. 409, e 27 della legge 29 novembre
1995, n. 520, e con gli enti che  stipulano  analoghi  accordi,  alla
ripartizione  della  quota  pari  all'8  per  mille  dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali. L'Unione  delle  Comunita'  ebraiche  italiane
destinera' le somme devolute a tale titolo dallo Stato alle finalita'
istituzionali dell'ente indicate dall'articolo 19 della legge 8 marzo
1989, n. 101, con particolare riguardo alle attivita' culturali, alla
salvaguardia  del  patrimonio storico, artistico e culturale, nonche'
ad interventi sociali ed umanitari volti in special modo alla  tutela
delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo.
  2.  La  partecipazione  alla  ripartizione  di cui al comma 1 viene
stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti  in  sede
di  dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse
da parte dei contribuenti, la partecipazione stessa si stabilisce  in
proporzione alle scelte espresse.
  3.  A  decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma
1,  lo  Stato  corrisponde  annualmente  all'Unione  delle  Comunita'
ebraiche  italiane, entro il mese di giugno, le somme di cui ai commi
1  e  2  calcolate  dagli  uffici   finanziari   sulla   base   delle
dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente
con destinazione all'Unione medesima.
                               Art. 3.
                             Rendiconto
  1. L'Unione delle Comunita' ebraiche italiane trasmette annualmente
al  Ministero  dell'interno  un  rendiconto  relativo  alla effettiva
utilizzazione delle  somme  di  cui  all'articolo  2  e  ne  diffonde
adeguata informazione.
                               Art. 4.
              Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 101
  1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, e'
sostituito dal seguente:
  "  2.  A  decorrere  dal  periodo  di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa,  stipulata
il  6 novembre 1996, integrativa dell'intesa del 27 febbraio 1987, le
persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti
della  imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,   i   predetti
contributi annuali versati alle Comunita' stesse, relativi al periodo
di  imposta  nel  quale  sono  stati  versati,  nonche' le erogazioni
liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite  in  favore
della Unione delle Comunita' ebraiche italiane ovvero delle Comunita'
di  cui  all'articolo  18  della  presente  legge,  fino  all'importo
complessivo di lire due milioni".
  2. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, e'
sostituito dal seguente:
  " 4. Su richiesta di  una  delle  parti,  al  fine  di  predisporre
eventuali  modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo
deducibile e dell'aliquota IRPEF ad opera di una apposita commissione
paritetica, nominata dalla autorita' governativa e dall'Unione  delle
Comunita' ebraiche italiane".
                               Art. 5.
                          Entrata in vigore
  1.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 20 dicembre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE DELLE COMUNITA' EBRAICHE
ITALIANE INTEGRATIVA DELL'INTESA  FIRMATA  IL  27  FEBBRAIO  1987  ED
APPROVATA CON LEGGE 8 MARZO 1989, N. 101. 
 
                             Articolo 1. 
  1. La Repubblica  italiana  e  l'Unione  delle  Comunita'  ebraiche
italiane, considerata l'opportunita' di procedere alla integrazione e
modificazione dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 ed  approvata
con legge 8 marzo 1989, n. 101, convengono,  ai  sensi  dell'articolo
33, comma 2, della stessa  legge,  di  modificarla  con  le  seguenti
disposizioni. 
                             Articolo 2. 
  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  approvazione  della   presente   intesa
integrativa, l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane concorre  con
lo Stato, con i soggetti di cui  agli  articoli  47  della  legge  20
maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22  novembre  1988,  n.  516,  23
della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5  ottobre  1993,
n. 409, e 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e con gli enti che
stipulano analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari  all'8
per mille dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  liquidata
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.  L'Unione  delle
Comunita' ebraiche italiane  destinera'  le  somme  devolute  a  tale
titolo dallo Stato alle finalita'  istituzionali  dell'ente  indicate
dall'articolo 19 della legge 8 marzo 1989, n.  101,  con  particolare
riguardo alle attivita' culturali, alla salvaguardia  del  patrimonio
storico, artistico e culturale,  nonche'  ad  interventi  sociali  ed
umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il
razzismo e l'antisemitismo. 
  2. La partecipazione alla ripartizione di  cui  al  comma  1  viene
stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti  in  sede
di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non  espresse
da parte dei contribuenti, la partecipazione stessa si stabilisce  in
proporzione alle scelte espresse. 
  3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui  al  comma
1, lo Stato corrispondera' annualmente alla Unione delle Comunita' 
ebraiche italiane, entro il mese di 
giugno, le somme di cui  ai  commi  1  e  2  calcolate  dagli  uffici
finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative  al  terzo
periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima. 
                             Articolo 3. 
  1. L'Unione delle Comunita' ebraiche italiane trasmette annualmente
al Ministero  dell'interno  un  rendiconto  relativo  alla  effettiva
utilizzazione delle  somme  di  cui  all'articolo  2  e  ne  diffonde
adeguata informazione. 
                             Articolo 4. 
  1. Il secondo comma dell'articolo 29 dell'intesa  stipulata  il  27
febbraio 1987 e' sostituito dal seguente: 
  "A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data  di  entrata
in vigore  della  legge  di  approvazione  della  intesa  integrativa
dell'intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono  dedurre
dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle
persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunita'
stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati  versati,
nonche'  le  erogazioni  liberali  in  denaro  relative  allo  stesso
periodo, eseguite in favore della  Unione  delle  Comunita'  ebraiche
italiane ovvero delle Comunita' di cui all'articolo 18 della legge  8
marzo  1989,  n.  101,  fino  all'importo  complessivo  di  lire  due
milioni". 
  2. Il quarto comma dell'articolo 29  dell'intesa  stipulata  il  27
febbraio 1987 e' sostituito dal seguente: 
  "Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre  eventuali
modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile
e  dell'aliquota  IRPEF  ad  opera  di   una   apposita   commissione
paritetica, nominata dalla autorita' governativa e dall'Unione  delle
Comunita' ebraiche italiane". 
                             Articolo 5. 
  1. In conformita' all'articolo 33, comma 2,  della  legge  8  marzo
1989, n. 101, il Governo presentera' al Parlamento  apposito  disegno
di legge di  approvazione  della  presente  intesa,  al  quale  sara'
allegato il testo della medesima. 
   Roma, 6 novembre 1996 
                                                          Tullia ZEVI 
Romano PRODI