REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4382/2009

Reg.Dec.

N. 5481 Reg.Ric.

ANNO   2008

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Ouare Zintaboure, rappresentato e difeso dallĠavv. Antonio Ammendola e dallĠavv. Cosmo Pellegrino, con domicilio in Roma via Alfredo Catalani n. 4, presso lĠavv. Candida Russiello;

contro

il Ministero dellĠinterno in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede di Napoli, Sezione VI n. 4915/2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 21 aprile 2009 relatore il Consigliere Roberta Vigotti, udito lĠavv. dello Stato Stigliano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il signor Ouare Zintaboure chiede la riforma della sentenza con la quale il TAR della Campania ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno. Tale provvedimento  stato emesso dal questore di Napoli per il venir meno dei presupposti di cui allĠart. 5 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998 e allĠart. 13 comma 2 bis dpr n. 349 del 1999, in quanto da accertamenti esperiti dal servizio ispezioni di lavoro di Napoli sarebbe emerso che la ditta Teorema, presso la quale il ricorrente aveva affermato di essere stato assunto in data 3 dicembre 2005, non esercitava attivitˆ lavorativa da alcuni anni.

LĠappello  fondato.

Al ricorrente non  stato, infatti, indirizzato lĠavviso di avvio del procedimento sfociato nellĠannullamento del permesso di soggiorno, avviso necessario al fine di instaurare il contraddittorio per la valutazione, mediante il contributo dellĠinteressato, di tutti gli aspetti della fattispecie concreta sottoposta allĠesame dellĠamministrazione, contraddittorio necessario in generale per i provvedimenti di annullamento e revoca dĠufficio. LĠapporto dellĠinteressato, infatti, ben avrebbe potuto influenzare lĠesercizio del potere sotteso alla determinazione impugnata, che  frutto di una valutazione nella quale la conoscenza dellĠeffettiva situazione di fatto e della correlata responsabilitˆ di una situazione non regolare da parte del datore di lavoro avrebbe potuto determinare un esito diverso del procedimento: lĠart. 21 octies legge n. 241 del 1990, introdotto dalla legge n. 15 del 2005 non , pertanto, utilmente invocabile nella fattispecie.

Inoltre, sempre in sede di apprezzamento complessivo della fattispecie, lĠamministrazione non ha valutato lĠeventuale esistenza di nuovi elementi che, alla luce di quanto dispone lĠart. 5 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998, avrebbero eventualmente consentito il mantenimento in capo al ricorrente del permesso di soggiorno invece revocato.

In conclusione, lĠappello deve essere accolto.

Le spese di lite vanno poste, come di regola, a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie lĠappello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento oggetto del ricorso di primo grado.

Condanna lĠamministrazione a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida nella misura di 2.000 (duemila) euro per entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma, il 21 aprile 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giovanni Ruoppolo               Presidente

Paolo Buonvino                     Consigliere

Rosanna De Nictolis              Consigliere

Maurizio Meschino                Consigliere

Roberta Vigotti                      Consigliere est.

 

Presidente

 

Consigliere                                                                          Segretario

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il...08/07/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Add“...................................copia conforme alla presente  stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                      Il Direttore della Segreteria