REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
N.4382/2009 Reg.Dec. N. 5481 Reg.Ric. ANNO 2008 |
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello proposto da Ouare Zintaboure, rappresentato e difeso
dallĠavv. Antonio Ammendola e dallĠavv. Cosmo Pellegrino, con domicilio in Roma
via Alfredo Catalani n. 4, presso lĠavv. Candida Russiello;
contro
il
Ministero dellĠinterno in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
dallĠAvvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi
n. 12;
per l'annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede di Napoli,
Sezione VI n. 4915/2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
del Ministero intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 21 aprile 2009
relatore il Consigliere Roberta Vigotti, udito lĠavv. dello Stato Stigliano;
Ritenuto e considerato in fatto e in
diritto quanto segue:
FATTO
Il signor Ouare Zintaboure chiede la riforma della sentenza
con la quale il TAR della Campania ha respinto il ricorso proposto avverso il
provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno. Tale provvedimento
stato emesso dal questore di Napoli per il venir meno dei presupposti di cui
allĠart. 5 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998 e allĠart. 13 comma 2 bis dpr n. 349
del 1999, in quanto da accertamenti esperiti dal servizio ispezioni di lavoro
di Napoli sarebbe emerso che la ditta Teorema, presso la quale il ricorrente
aveva affermato di essere stato assunto in data 3 dicembre 2005, non esercitava
attivit lavorativa da alcuni anni.
LĠappello fondato.
Al ricorrente non stato, infatti, indirizzato lĠavviso di
avvio del procedimento sfociato nellĠannullamento del permesso di soggiorno, avviso
necessario al fine di instaurare il contraddittorio per la valutazione,
mediante il contributo dellĠinteressato, di tutti gli aspetti della fattispecie
concreta sottoposta allĠesame dellĠamministrazione, contraddittorio necessario
in generale per i provvedimenti di annullamento e revoca dĠufficio. LĠapporto
dellĠinteressato, infatti, ben avrebbe potuto influenzare lĠesercizio del potere
sotteso alla determinazione impugnata, che frutto di una valutazione nella
quale la conoscenza dellĠeffettiva situazione di fatto e della correlata
responsabilit di una situazione non regolare da parte del datore di lavoro
avrebbe potuto determinare un esito diverso del procedimento: lĠart. 21 octies
legge n. 241 del 1990, introdotto dalla legge n. 15 del 2005 non , pertanto, utilmente
invocabile nella fattispecie.
Inoltre, sempre in sede di apprezzamento complessivo della
fattispecie, lĠamministrazione non ha valutato lĠeventuale esistenza di nuovi
elementi che, alla luce di quanto dispone lĠart. 5 comma 5 d.lgs. n. 286 del
1998, avrebbero eventualmente consentito il mantenimento in capo al ricorrente
del permesso di soggiorno invece revocato.
In conclusione, lĠappello deve essere accolto.
Le spese di lite vanno poste, come di regola, a carico
della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie lĠappello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla
il provvedimento oggetto del ricorso di primo grado.
Condanna lĠamministrazione a rifondere al
ricorrente le spese di lite, che liquida nella misura di 2.000 (duemila) euro
per entrambi i gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma, il 21 aprile 2009 dal
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di
Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giovanni
Ruoppolo Presidente
Paolo
Buonvino Consigliere
Rosanna
De Nictolis Consigliere
Maurizio
Meschino Consigliere
Roberta
Vigotti Consigliere
est.
Presidente
Consigliere Segretario
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
il...08/07/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il
Direttore della Sezione
CONSIGLIO
DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Add...................................copia
conforme alla presente stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria