Allegato 3
ARTICOLO 28.-
(Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese).
1. AllĠarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011,n. 68, (1) le parole: Ç pari allo 0,9 per cento È, sono sostituite dalle seguenti: Ç pari a 1,23 per cento È. Tale modifica si applica a decorrere dallĠanno di imposta 2011.
1. LĠaliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Con le procedure previste dallĠarticolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dallĠanno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle dĠAosta e Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dallĠanno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino allĠemanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, lĠimporto complessivo di 920 milioni accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.
(1) DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68
Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112) (GU n.109 del 12-5-2011 )
Art. 6 - Addizionale regionale all'IRPEF
1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario puo', con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base e' ((pari a 1,23 per cento)) sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo.
La maggiorazione non puo' essere superiore:
a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.