Art. 17

 

Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE

 

 

1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma

 

2, del decreto-legge 1¡ ottobre 1996, n. 510, convertito, con

 

modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti

 

gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della

 

stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso

 

direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso

 

di permesso di soggiorno, in corso di validita', che abiliti allo

 

svolgimento di attivita' di lavoro subordinato di cui all'articolo

 

5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti

 

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

 

straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono

 

apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

 

Ç2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i

 

venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il

 

proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui

 

ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

 

a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno

 

precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di

 

lavoro richiedente;

 

b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato

 

regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le

 

condizioni indicate nel permesso di soggiorno.È.

 

b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

 

Ç3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3,

 

l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il

 

permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova

 

opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro

 

datore di lavoro.È.

 

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo 38 e

 

38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.

 

394, puo' essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e

 

massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a

 

piu' datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso

 

lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed e'

 

rilasciata a ciascuno di essi, ancorche' il lavoratore, a partire dal

 

secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel

 

territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo

 

rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e'

 

esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il

 

rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita' consolare e il

 

permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato,

 

nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui

 

all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del

 

nuovo rapporto di lavoro stagionale.

 

4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della

 

Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto

 

il seguente: "La richiesta di assunzione, per le annualita'

 

successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro

 

anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta

 

triennale al lavoro stagionale.".