Art. 17
Semplificazione in
materia di assunzione di lavoratori extra UE
1. La comunicazione
obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge
1¡ ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti
gli effetti di legge,
anche agli obblighi di comunicazione della
stipula del contratto
di soggiorno per lavoro subordinato concluso
direttamente tra le
parti per l'assunzione di lavoratore in possesso
di permesso di
soggiorno, in corso di validita', che abiliti allo
svolgimento di
attivita' di lavoro subordinato di cui all'articolo
5-bis del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
2. All'articolo 24
del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 2 e'
inserito il seguente:
Ç2-bis. Qualora lo
sportello unico per l'immigrazione, decorsi i
venti giorni di cui
al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il
proprio diniego, la
richiesta si intende accolta, nel caso in cui
ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta
riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno
precedente a prestare
lavoro stagionale presso lo stesso datore di
lavoro richiedente;
b) il lavoratore
stagionale nell'anno precedente sia stato
regolarmente assunto
dal datore di lavoro e abbia rispettato le
condizioni indicate
nel permesso di soggiorno.È.
b) dopo il comma 3,
e' inserito il seguente:
Ç3-bis. Fermo
restando il limite di nove mesi di cui al comma 3,
l'autorizzazione al
lavoro stagionale si intende prorogato e il
permesso di soggiorno
puo' essere rinnovato in caso di nuova
opportunita' di
lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro
datore di lavoro.È.
3. L'autorizzazione
al lavoro stagionale di cui all'articolo 38 e
38-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, puo' essere
concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e
massimi di cui
all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a
piu' datori di
lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso
lavoratore straniero
per periodi di lavoro successivi ed e'
rilasciata a ciascuno
di essi, ancorche' il lavoratore, a partire dal
secondo rapporto di
lavoro, si trovi legittimamente presente nel
territorio nazionale
in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo
rapporto di lavoro
stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e'
esonerato
dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il
rilascio di ulteriore
visto da parte dell'autorita' consolare e il
permesso di soggiorno
per lavoro stagionale deve essere rinnovato,
nel rispetto dei
limiti temporali minimi e massimi di cui
all'articolo 24,
comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del
nuovo rapporto di
lavoro stagionale.
4. Al comma 3
dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto
il seguente: "La
richiesta di assunzione, per le annualita'
successive alla
prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro
anche diverso dal
datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta
triennale al lavoro
stagionale.".