IX Legislatura                                                                                                   Atti 4071/2011

IV COMMISSIONE

 

 

 

 

 

PDL N. 85

 

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

 

Galli, Orsatti, Bianchi, Romeo, Toscani, Pedretti, Cecchetti, Bossi, Longoni,

Ruffinelli, Parolo, Frosio, Bossetti, Colla, Marelli, Bottari, Ciocca

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO E COMMERCIO E ATTUAZIONI DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 DICEMBRE 2006 RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO..

 

 

 

 

 

testo approvato nella seduta del 6 febbraio 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatore: Consigliere Massimiliano ORSATTI

Trasmesso alle Commissioni consiliari il: 14/03/2011

Restituito alla Presidenza del Consiglio il: 09/02/2012

 

Pagine n. 15, articoli n. 30

 

 

 

 

 

 

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1

(Oggetto e finalit)

 

1.     La presente legge, in conformit agli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, adegua la normativa regionale in materia di attivit di artigianato, commercio, estetista ed acconciatore alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, al fine di perseguire, garantendo la libera prestazione dei servizi nel territorio regionale, lobiettivo di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attivit economiche nell'ambito delle competenze della Regione e dei comuni.

 

2.     La Regione assicura, nel rispetto dei principi fissati dalla direttiva 2006/123/CE e dellobiettivo di cui al comma 1, ai prestatori di servizi degli Stati membri dellUnione europea, la libert di stabilimento, nonch il diritto alla libera prestazione di servizi nel territorio regionale, al fine di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libert di impresa e la libera circolazione delle merci.

 

3.     La Regione fornisce la propria collaborazione alle autorit degli Stati membri dellUnione europea, mediante gli strumenti della cooperazione amministrativa disciplinati dalla direttiva 2006/123/CE.

 

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VENDITA DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI PRODOTTI ALIMENTARI DI PRODUZIONE PROPRIA

 

Art. 2

(Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dellazienda - Modifiche alla l.r. 30 aprile 2009, n. 8)

 

1.     Lavvio dellattivit di vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato di cui alla legge regionale 30 aprile 2009 n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) soggetto, nelle aree da sottoporre a tutela per ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilit ambientale, sociale e di viabilit che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilit del territorio e alla normale mobilit, alla programmazione comunale di cui allarticolo 4 bis della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).

 

2.     I comuni nelladottare la programmazione di cui al comma 1 sentono, per gli aspetti di competenza, le organizzazioni imprenditoriali dellartigianato maggiormente rappresentative a livello provinciale.

 

 

 

3.     Dopo il comma 4 dellarticolo 2 della l.r. 8/2009 inserito il seguente:

 

4 bis) Nella comunicazione di cui al comma 4 in caso di avvio della attivit in zone sottoposte a tutela, deve essere anche attestato il rispetto dei criteri qualitativi eventualmente previsti, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori e della sanit pubblica, nella programmazione di cui allarticolo 4 bis della l.r. 6/2010. Nel caso di cittadini dei Paesi non europei e dellUnione Europea, nella comunicazione di avvio dellattivit deve essere altres attestato il possesso da parte del soggetto che esercita effettivamente lattivit, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare tutela dei consumatori e sanit pubblica, di uno dei documenti di cui allarticolo 67, comma 2 bis, della l.r. 6/2010. Qualora il soggetto richiedente che esercita effettivamente lattivit non attesti il possesso di nessuno dei documenti di cui allarticolo 67, comma 2 bis, della l.r. 6/2010, tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente del comune dove intende svolgere lattivit di somministrazione non assistita. Con provvedimenti di Giunta verranno stabiliti i criteri, la durata e la modalit del corso..

 

4.     Dopo il comma 5 dellarticolo 2 della l.r. 8/2009 aggiunto il seguente:

 

5 bis) Nellambito della programmazione comunale di cui allarticolo 4 bis della l.r. 6/2010 i comuni possono prevedere limiti di distanza per le attivit di vendita di cui al comma 1 solo a fronte di motivata esigenza volta ad assicurare la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete pubblica o alla sicurezza pubblica, nonch per tutelare lordine pubblico e lambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza..

 

5.     Dopo il comma 2 dellarticolo 3 della l.r. 8/2009 aggiunto il seguente:

 

2 bis) Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi degli alimenti di propria produzione, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in pi lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilit e leggibilit. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato comunemente noto..

 

 

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE ATTIVIT DI ESTETISTA ED ACCONCIATORE

 

Art. 3

(Attivit di estetista)

 

1.     Lesercizio dellattivit professionale di estetista esercitato nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 4 gennaio 1990, n.1 (Disciplina dellattivit di estetista), dal regolamento regionale adottato ai sensi dellarticolo 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n.73 (Disciplina istituzionale dellartigianato lombardo), dalla legge regionale 15 settembre 1989, n.48, (Disciplina dellattivit di estetista) in quanto compatibile, dal decreto del direttore generale regionale alla sanit 13 marzo 2003, n.4259 (Linee guida per laggiornamento e la regolamentazione delle attivit delle estetiste) nonch dal regolamento adottato dai comuni.

 

2.     Lattivit di estetista soggetta a segnalazione certificata di inizio attivit (SCIA), di cui allarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico del comune in cui si intende svolgere lattivit, laddove istituito, o al medesimo comune territorialmente competente.

 

3.     Le disposizioni richiamate al comma 1, si applicano per disciplinare, regolamentare e controllare lesercizio dellattivit di estetista in Regione Lombardia.

 

4.     Ogni attivit che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, da intendersi attivit ai sensi della l. 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con lutilizzo di specifici apparecchi.

 

5.     Le imprese che esercitano l'attivit professionale di estetista ai sensi del presente articolo possono temporaneamente continuare ad operare e devono adeguarsi ai requisiti di cui alla l. 1/1990, in quanto compatibili, alla l.r. 48/1989, alle linee guida regionali e ai regolamenti comunali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 4

(Attivit di acconciatore)

 

1.     Lesercizio dellattivit professionale di acconciatore subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla legge 17 agosto 2005, n.174 (Disciplina dellattivit di acconciatore), dal regolamento regionale adottato ai sensi della l.r. 73/1989, nonch dal regolamento adottato dai comuni.

 

2.     Lattivit di acconciatore soggetta alla SCIA di cui allarticolo 19 della l. 241/1990, da presentare allo sportello unico del comune in cui si intende svolgere lattivit, laddove istituito, o al medesimo comune territorialmente competente.

 

3.     Le disposizioni della l. 174/2005 e quelle, in quanto compatibili, previste dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dellattivit di barbiere, parrucchiere ed affini), si applicano per disciplinare, regolamentare e controllare lesercizio dellattivit di acconciatore in Regione Lombardia.

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALLATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE

 

Art. 5

(Modifiche allart. 2 della l.r. 6/2010)

 

1.       Al comma 1, dellarticolo 2 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a)      alla lettera a) le parole sia la migliore produttivit del sistema, sia la qualit e leconomicit dei servizi da rendere al consumatore sono sostitute dalle seguenti la qualit dei servizi da rendere ai consumatori e la qualit della vita della popolazione, nonch la migliore produttivit del sistema;

 

b)      alla fine della lettera b) sono aggiunte le parole: con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali.

 

 

Art. 6

(Modifiche allart. 3 della l.r. 6/2010)

 

1.       Al comma 2, dellarticolo 3 della l.r. 6/2010 le parole sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo sono sostituite con le seguenti:dal punto di vista qualitativo.

 

 

Art. 7

(Modifiche allart. 4 della l.r. 6/2010)

 

1.       Allarticolo 4 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a)      Il primo alinea del comma 1, sostituito dalle seguenti parole: Il Consiglio regionale al fine di perseguire le finalit di cui allarticolo 2, su proposta della Giunta regionale, approva, garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale quali lordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza stradale, la sanit pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la lotta alla frode, la tutela dellambiente e dellambiente urbano incluso lassetto territoriale in ambito urbano e rurale, la sostenibilit ambientale, sociale e di vivibilit, la conservazione del patrimonio storico ed artistico, la politica sociale e la politica culturale, i seguenti atti:;

 

b)      alla lettera c) del comma 2, dopo la parola grandi sono aggiunte le parole: e medie;

 

c)      dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

4bis) I criteri urbanistici per lattivit di pianificazione e gestione degli enti locali prevedono in particolare:

a)      gli indirizzi al fine dellindividuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento delluso del territorio verificando, tra laltro, la dotazione a destinazione commerciale esistente;

b)      le condizioni e i criteri che i comuni devono valutare per lindividuazione, attraverso il piano di governo del territorio, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;

c)      i requisiti urbanistici, in termini di accessibilit veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita;

d)      i criteri per incentivare il recupero, lammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamenti commerciali che tengono conto della qualit del contesto paesaggistico ed ambientale.

4ter) Al fine di rendere omogenei ed uniformare gli interventi di programmazione comunale la Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, indica i criteri qualitativi per linsediamento delle attivit commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, nonch quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato..

 

 

Art. 8

(Integrazioni alla l.r. 2 febbraio 2010, n.6)

 

1.       Dopo larticolo 4 della l.r. 6/2010 inserito il seguente:

 

Art. 4 bis

(Programmazione comunale)

 

1.   Al fine di migliorare la funzionalit e la produttivit del sistema dei servizi concernenti le attivit commerciali, nonch consentire uno sviluppo sostenibile, i comuni, valutate le caratteristiche della distribuzione commerciale ed in coerenza con gli indirizzi regionali di cui allarticolo 4, adottano, sentite le associazioni dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, un atto di programmazione, avente durata quadriennale, che disciplina le modalit di applicazione, con riguardo alle zone da sottoporre a tutela, dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento allinsediamento delle nuove attivit commerciali, ivi comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, nonch quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato di cui alla l.r. 8/2009, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore e la tipologia di appartenenza. Tali criteri comunali si basano sui motivi imperativi di interesse generale di cui allarticolo 4, comma 1 connessi a ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilit ambientale, sociale e di viabilit che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilit del territorio e alla normale mobilit e tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione duso dei locali, dei fattori di mobilit, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dellarmonica integrazione con le altre attivit economiche e con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.

2.   I comuni, in coerenza con i criteri adottati dalla Giunta regionale e in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, individuano nel piano di governo del territorio:

a)    le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilit di localizzarvi nuovi insediamenti in considerazione delle condizioni di sostenibilit ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilit relative a specifici ambiti territoriali;

b)    le aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali;

c)    le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonch allarredo urbano, nei centri storici e nelle localit di particolare interesse artistico e naturale;

d)    le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche;

e)    le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti alla disponibilit di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantit minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita.

3.   Le determinazioni dei comuni di cui ai commi 1 e 2 possono essere differenziate in relazione a singole parti del territorio comunale o zone ed alla tipologia degli esercizi commerciali. In particolare la strumentazione urbanistica pu disporre limitazioni allinsediamento di attivit commerciali in base a specifiche classificazioni, anche dimensionali, che i comuni individuano in relazione alle medie e grandi strutture di vendita.

4.   In coerenza con latto di programmazione di cui al comma 1, i comuni, previa valutazione delle problematiche della distribuzione commerciale nei centri storici e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali, economiche e sociali, con apposito atto, promuovono:

a)      la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attivit, in raccordo con gli strumenti urbanistici comunali;

b)      la permanenza degli esercizi storici e tradizionali, ivi compresi quelli artigianali, con particolare attenzione alle merceologie scarsamente presenti, anche mediante incentivi ed apposite misure di tutela;

c)       lindividuazione di porzioni di territorio ubicate in aree limitrofe funzionalmente collegate con il centro storico;

d)      la valorizzazione e la salvaguardia delle aree o degli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale attraverso anche lindividuazione in base allarticolo 145 di particolari condizioni per lesercizio del commercio.

5.   I comuni, per le finalit di cui al comma 4, possono:

a)      differenziare le attivit commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico e qualitativo per contribuire ad un ampliamento di opportunit di insediamento nel centro storico;

b)      disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali;

c)       limitare nei centri storici e zone limitrofe linsediamento di attivit che non siano tradizionali o qualitativamente rapportabili ai caratteri storici, architettonici e urbanistici dei centri medesimi;

d)      adottare, nellambito della programmazione comunale, un piano di tutela delle attivit tradizionali per il centro storico, eventualmente suddiviso a sua volta in tessuti territoriali e zone omogenee, che consente, in caso di cessazione delle attivit tutelate nelle zone localizzate, la sola attivazione, per un arco temporale fino a cinque anni, di una o pi delle medesime attivit appartenenti allo stesso settore alimentare o non alimentare.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 possono essere applicate dai comuni, per le finalit di cui al comma 4, anche in relazione a zone del territorio differenti dal centro storico a fronte di motivate ragioni di utilit sociale derivanti dallesigenza di garantire la riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano attraverso uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attivit economiche, nonch la permanenza di una offerta variegata di beni e servizi..

 

 

Art. 9

(Modifiche allart. 8 della l.r. 6/2010)

 

1. Al comma 1, dellarticolo 8 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   le parole: dallarticolo 5, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 114/1998 sono sostituite con le seguenti: dallarticolo 20, commi 1, 3 e 4;

b)   le parole: allarticolo 5, comma 5, del d.lgs. 114/1998 sono sostituite con le seguenti: allarticolo 20, comma 6.

 

2. Al comma 2, dellarticolo 8 della l.r. 6/2010, le parole: allarticolo 5 del d.lgs. 114/1998 sono sostituite con le seguenti: allarticolo 20.

 

 

 

 

Art. 10

(Modifiche allart. 11 della l.r. 6/2010)

 

1.   Al comma 1, dellarticolo 11 della l.r. 6/2010 le parole: allarticolo 5, comma 5, lettera a), del d.lgs. n. 114/1998 sono sostituite con le seguenti: allarticolo 20, comma 6, lettera a),.

 

 

Art. 11

(Modifiche allart. 15 della l.r. 6/2010)

 

1.   Il comma 1, dellarticolo 15 della l.r. 6/2010 sostituito dal seguente:

 

1. Per lavvio della attivit di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici deve essere presentata la SCIA di cui allarticolo 19 della l. 241/1990; le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale alla azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della SCIA relativa allavvio dellattivit o di autorizzazioni o dichiarazioni di inizio attivit produttiva (DIAP), di cui allarticolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1,(Strumenti di competitivit per le imprese e per il territorio della Lombardia) precedentemente ottenute o presentate..

 

 

Art. 12

(Integrazioni allart. 17 della l.r. 6/2010)

 

1.   Alla fine del comma 1, dellarticolo 17, della l.r. 6/2010, dopo la parola consumatore sono aggiunte le parole: nonch valutando le ragioni di sostenibilit ambientale e sociale, di viabilit che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilit del territorio e alla normale mobilit. In ogni caso resta ferma la finalit di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

 

 

Art. 13

(Modifiche allart. 20 della l.r. 6/2010)

 

1.   Alla fine della lettera b) del comma 6 dellarticolo 20 della l.r. 6/2010 sono aggiunte le parole: secondo le modalit di cui allarticolo 18 del pdl 85;.

 

 

Art. 14

(Criteri per il rilascio e rinnovo delle concessioni dei posteggi per lesercizio del commercio su aree pubbliche)

 

1.       Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dellarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per ladeguamento dellordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), anche in deroga al disposto di cui allarticolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), vengono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dellimpresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per lesercizio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino allapplicazione di tali disposizioni transitorie.

 

2.   Fino allapprovazione dei criteri di cui al comma 1:

 

a)  le concessioni in essere alla data dell8 maggio 2010 sono valide fino alla scadenza del termine decennale gi previsto. Alla scadenza, i comuni rinnovano le concessioni tenendo conto dei criteri determinati nellatto elaborato con intesa in sede di Conferenza Unificata;

 

b)  le concessioni in scadenza nel periodo intercorrente tra l8 maggio 2010 e lapprovazione dei criteri di cui al comma 1 sono prorogate secondo le disposizioni regionali vigenti, fino allapprovazione delle disposizioni transitorie di cui allarticolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010;

 

c) le concessioni nuove e relative autorizzazioni, in attesa dei criteri dettati dalla Conferenza Unificata, vengono rilasciate applicando la vigente normativa regionale e secondo i criteri comunali vigenti;

 

d) il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni subordinato allaver assolto il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, iscritte a titolo definitivo, inflitte nei confronti del titolare delle autorizzazioni  per violazione degli illeciti amministrativi, nei confronti del comune concedente.

 

 

Art. 15

(Modifiche allart. 24 della l.r. 6/2010)

 

1.      Allarticolo 24 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a)   il comma 2 sostituito dal seguente:

2. Nel caso di cambiamento di domicilio, inteso come luogo in cui stabilita la sede principale degli affari, da parte del titolare di autorizzazione, linteressato ne d comunicazione al comune dove intende esercitare lattivit che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro del titolo originario, dandone contestuale comunicazione al comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente, ai fini della conservazione delle priorit.;

b)   dopo il comma 2 inserito il seguente:

2bis) La Regione predispone un apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante. In attesa del sistema informativo, i comuni ai quali viene presentata una nuova domanda di autorizzazione itinerante, comunicano preventivamente alla Direzione Generale competente in materia di commercio i dati del richiedente al fine di verificare se lo stesso sia, o meno, in possesso di un'altra autorizzazione itinerante rilasciata da un altro comune lombardo.

 

 

 

Art. 16

(Modifiche allart. 25 della l.r. 6/2010)

 

1.      Allarticolo 25 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a)   al comma 3 le parole dal comune di residenza del subentrante sono sostituite con le seguenti: Nella comunicazione di subingresso contenuta lautocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonch deve essere allegata lautorizzazione originaria e copia dellatto di cessione o di trasferimento in gestione.;

 

b)   dopo il comma 3 inserito il seguente:

3 bis) Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma 3 diverso da quello del cedente, il titolo originario trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti, nonch alla struttura regionale competente in materia di commercio..

 

 

Art. 17

(Modifiche allart. 66 della l.r. 6/2010)

 

1.      Allarticolo 66 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a)   lalinea del comma 1 sostituito dalle seguenti parole: 1. Lesercizio dellattivit di somministrazione di alimenti e bevande subordinato al possesso, in capo al titolare dellimpresa individuale o suo delegato o, in caso di societ, associazione od organismi collettivi al legale rappresentante, o ad altra persona preposta allattivit commerciale, di uno dei seguenti requisiti professionali:;

 

b)   alla fine della lettera b) del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: secondo le modalit di cui allarticolo 18 del pdl 85; .

 

 

Art. 18

(Disposizione in materia di attestazione degli adempimenti contributivi ai fini del riconoscimento del requisito professionale)

 

1.      Lavere prestato la propria opera, ai fini del riconoscimento del requisito di cui agli articoli 20, comma 6, lett. b), e 66, comma 1, lett. b), della l.r. 6/2010, per i motivi imperativi dinteresse generale di cui allarticolo 8 lettera h) del d.lgs. 59/2010 e in particolare per i motivi attinenti la tutela dei lavoratori, la protezione sociale dei lavoratori, deve essere comprovato, oltre che dalla iscrizione allIstituto nazionale previdenza sociale, dalla attestazione degli adempimenti contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale nazionale.

 

 

Art. 19

(Modifiche allart. 67 della l.r. 6/2010)

 

1.      Dopo il comma 2, dellarticolo 67 della l.r. 6/2010 per i motivi imperativi dinteresse generale di cui al comma 1 dellarticolo 4 della l.r. n. 6/2010 e in particolare per i motivi attinenti la sanit pubblica, la tutela dei lavoratori, la tutela dei consumatori, dei destinatari dei servizi, sono aggiunti i seguenti:

 

2bis) Per il rilascio dellautorizzazione per lesercizio delle attivit di somministrazione di alimenti e bevande necessario che il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente lattivit presenti uno dei seguenti documenti:

a)      un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate;

b)      un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta, o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2 ter) Nei casi in cui lavvio o il subingresso soggetto a SCIA nella stessa deve essere attestato il possesso di uno dei documenti di cui al comma 2bis.

2 quater) Qualora il richiedente, titolare o per mezzo del delegato, non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 2bis, tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio.

2 quinquies) Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in pi lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilit e leggibilit. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato comunemente noto..

 

 

Art. 20

(Modifiche allart. 68 della l.r. 6/2010)

 

1.      Al comma 2, dellarticolo 68 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)       dopo le parole comma 1 sono inserite le seguenti ,avuto riguardo dei motivi imperativi dinteresse generale di cui allarticolo 4, ;

 

b)      dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

d bis) ai criteri qualitativi di cui allarticolo 4, comma 4 ter;

d ter) ai requisiti urbanistici, in termini di accessibilit veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali;

d quater) ai criteri per incentivare il recupero, lammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamenti commerciale che tengono conto della qualit del contesto paesaggistico ed ambientale..

 

2.      Al comma 3 dellarticolo 68 della l.r. 6/2010 sono soppresse le parole:dei consumi extra-domestici,.

 

 

 

 

 

Art. 21

(Modifiche allart. 69 della l.r. 6/2010)

 

1.      Allarticolo 69 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)       il comma 2 sostituito dal seguente:

2. In coerenza con latto di programmazione di cui allarticolo 4 bis e gli indirizzi di cui allarticolo 68 i comuni stabiliscono, sentito il parere della commissione di cui allarticolo 78, i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni.;

b)      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2.bis) Fermo restando lesigenza di garantire sia linteresse della collettivit inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dellimprenditore al libero esercizio dellattivit, nei criteri di cui al comma 2 i comuni, al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, adottano, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, provvedimenti di regolamentazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Tale regolamentazione pu prevedere, sulla base di parametri oggettivi ed indici di qualit del servizio, divieti o limitazioni allapertura di nuovi esercizi di somministrazioni limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilit ambientale, sociale e di viabilit rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilit del territorio e alla normale mobilit. In ogni caso, resta ferma la finalit di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dellesistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entit delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

2 ter) I divieti e le limitazioni di cui al comma 2bis si applicano anche in caso di trasferimento di sede, per le zone soggette alla programmazione di cui allarticolo 68, delle attivit di somministrazione da una zona non sottoposta a tutela ad una soggetta a specifica tutela.;

 

c)       il comma 3 sostituito dal seguente:

3. Lapertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle zone del territorio comunale sottoposte a programmazione soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. soggetto ad autorizzazione anche il trasferimento di una attivit di somministrazione da una sede non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in una zona tutelata, nonch quello allinterno della stessa zona tutelata. Lavvio delle attivit non soggette a programmazione, il trasferimento della gestione o della titolarit dellesercizio di somministrazione ed il trasferimento di sede, per le zone soggette alla programmazione di cui allarticolo 68, in zona non sottoposta a tutela, sono soggetti a SCIA di cui allarticolo 19 della l. 241/1990.;

 

d)      al comma 4 dopo la parola autorizzazione sono inserite le seguenti: o, nei casi previsti, la SCIA;

 

e)       al comma 11 dopo le parole dei criteri di cui al comma 2 sono inserite le seguenti: e degli indirizzi e criteri di cui allarticolo 150.

 

Art. 22

(Modifiche allart. 73 della l.r. 6/2010)

 

1.      Al comma 1, dellarticolo 73 della l.r. 6/2010 le parole lautorizzazione degli sono sostituite dalla seguente:gli.

 

 

Art. 23

(Modifiche allart. 74 della l.r. 6/2010)

 

1.      Al comma 1 dellarticolo 74 della l.r. 6/2010 la parola abilita sostituita dalle seguenti: e, nei casi previsti, la segnalazione certificata di inizio attivit abilita.

 

 

Art. 24

(Modifiche allart. 76 della l.r. 6/2010)

 

1.      Allarticolo 76 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)   la rubrica sostituita dalla seguente: Decadenza dei titoli abilitativi;

 

b)   il comma 1 sostituito dal seguente:

1. I titoli abilitativi decadono quando:

a) il titolare del titolo abilitativo, salvo proroga in caso di comprovata necessit e su motivata istanza, non attivi lesercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o presentazione;

b) il titolare del titolo abilitativo sospenda lattivit per un periodo superiore a dodici mesi;

c) il titolare dellattivit non risulti pi in possesso dei requisiti di cui allarticolo 65;

d) venga meno la sorvegliabilit dei locali o la loro conformit alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la decadenza preceduta da un provvedimento di sospensione dellattivit per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessit e previa motivata istanza, il titolare pu ripristinare i requisiti mancanti;

e) venga meno leffettiva disponibilit dei locali nei quali si esercita lattivit e non venga, nei casi previsti, richiesta, da parte del proprietario dellattivit, lautorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessit e previa motivata istanza;

f) il titolare dellattivit non osservi i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo;

g) in caso di subingresso, non si avvii lattivit secondo le modalit previste nellarticolo 75.;

 

c)   al comma 2 le parole c) e d) sono sostituite dalle seguenti:d) e e).

 

 

Art. 25

(Modifiche allart. 80 della l.r. 6/2010)

 

1.      Il comma 1 dellarticolo 80 della l.r. 6/2010 sostituito dal seguente:

1. Chiunque eserciti lattivit di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo o, quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dellattivit ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia sospeso o decaduto, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e 66, punito con la sanzione amministrativa prevista dallarticolo 17-bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)..

 

 

Art. 26

(Modifiche allart. 149 della l.r. 6/2010)

 

1.      Allarticolo 149 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)   al comma 1 dopo la parola approva sono inserite le seguenti: avuto riguardo dei motivi imperativi dinteresse generale di cui al comma 1 dellarticolo 4;

 

b)   il comma 2 sostituito dal seguente:

2. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale e alla definizione di criteri urbanistici per l'attivit di pianificazione e di gestione degli enti locali di cui allarticolo 4, comma 4 bis..

 

 

Art. 27

(Modifiche allart. 150 della l.r. 6/2010)

 

1.      Allarticolo 150 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)   il comma 1 sostituito dal seguente:

1. I comuni definiscono i contenuti attinenti agli insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e negli strumenti di programmazione commerciale tenuto conto delle finalit di cui al titolo II, capo I, sezione I e capi II e III del presente testo unico, della l.r. 8/2009 e delle indicazioni stabilite nel programma pluriennale ed indirizzi di cui allart. 4 e nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui allart. 149. In particolare i comuni possono individuare:

a) i criteri qualitativi per linsediamento delle nuove attivit commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, e delle attivit di vendita delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dellazienda, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore merceologico di appartenenza;

b) le zone da sottoporre a tutela, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione duso dei locali, dei fattori di mobilit, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, nonch delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dellarmonica integrazione con le altre attivit economiche, con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.;

 

b)    Il comma 4 abrogato.

 

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE

 

 

Art. 28

(Disposizioni finali)

 

1.      La Regione Lombardia entro centoventi giorni dallentrata in vigore della presente legge, adegua, ove necessario, gli atti di programmazione di cui allarticolo 4, della l.r. 6/2010 e relative modalit applicative ed atti attuativi, gli indirizzi di cui allarticolo 68, della l.r. 6/2010, gli obiettivi di presenza e sviluppo di cui allarticolo 17, della l.r. 6/2010, nonch adotta gli atti di indirizzo di cui allarticolo 4, comma 4 ter, della l.r. 6/2010.

 

2.      Le disposizioni previste dagli atti di cui al comma 1, in quanto compatibili, continuano ad applicarsi, fino al relativo adeguamento.

 

3.      I comuni, entro centottanta giorni, adeguano, ove necessario, i propri strumenti urbanistici del territorio ai criteri regionali di cui agli articoli 4 e 149 della l.r. 6/2010.

 

4.      Gli enti locali, ove necessario, adeguano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la propria normativa alle disposizioni di cui alla presente legge.

 

 

Art. 29

(Provvedimenti attuativi)

 

1.      La struttura regionale competente provvede allattuazione della presente legge.

 

 

Articolo 30

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

 


 

 

IX Legislatura                                                                                                   Atti 4071/2011

IV COMMISSIONE

 

 

 

 

 

 

 

PDL N. 85

 

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

 

Galli, Orsatti, Bianchi, Romeo, Toscani, Pedretti, Cecchetti, Bossi, Longoni,

Ruffinelli, Parolo, Frosio, Bossetti, Colla, Marelli, Bottari, Ciocca

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA, DI ARTIGIANATO E COMMERCIO E ATTUAZIONI DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 DICEMBRE 2006 RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO..

 

 

 

 

 

 

testo approvato nella seduta del 6 febbraio 2012

 

 

 

RELAZIONE

 

 

 

 

 

 

Relatore: Consigliere Massimiliano ORSATTI

Trasmesso alle Commissioni consiliari il: 14/03/2011

Restituito alla Presidenza del Consiglio il: 09/02/2012

 

 

Pagine n. 3

 

 

 

RELAZIONE

 

Questo progetto di legge ha come finalit quella di disciplinare attivit produttive e commerciali non regolamentate, adeguandosi alla Direttiva 2006/123/CE, meglio conosciuta come Direttiva Bolkestein.

 

Tale Direttiva ha come principale obiettivo quello di facilitare la circolazione di servizi allinterno dellUnione Europea eliminando gli ostacoli alla libert di stabilimento e alla libert di circolazione dei servizi. A bilanciamento di questa Direttiva e del D.Lgs. 59/2010, sono definiti una serie di motivi imperativi di interesse generale (pubblico interesse, ordine pubblico, sicurezza pubblica, sanit pubblica, tutela dei consumatori) che consentono al legislatore di limitare talune libert laddove sussistano situazioni in contrasto con questi principi. Per quanto compete le materie di interesse regionale compito del Consiglio Regionale andare a legiferare risolvendo le situazioni critiche che sono emerse negli ultimi anni a seguito dellapertura di attivit da parte di cittadini non italiani. Oltre ad andare a regolamentare settori fisiologicamente in evoluzione come ad esempio il commercio ambulante, piuttosto che gli estetisti ed i parrucchieri questa legge mira a disciplinare attivit come i centri massaggi orientali che attualmente non sono regolamentati da leggi chiare. Va evidenziata inoltre, la facolt per i singoli comuni di intervenire nelle specifiche situazioni in contrasto con i motivi imperativi di interesse generale.

 

La normativa, per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, prevede fra le altre cose la possibilit per i comuni di evitare laddensamento di negozi extracomunitari nella medesima zona; la finalit quella di impedire la creazione di quartieri ghetto che causano preoccupazione nella popolazione italiana e rendono oggettivamente difficile lintegrazione degli stranieri allinterno della societ civile.

 

Per lavviamento di una nuova attivit nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande sar necessario, fra gli altri requisiti previsti attualmente dalla legge, non solo liscrizione allINPS per almeno due anni, ma anche la certificazione del regolare versamento contributivo pari allimporto dei contributi minimi previsti da parte della previdenza sociale nazionale. Lattuale legge consente infatti di far collaborare allinterno della propria attivit dei coadiutori familiari – pratica diffusa soprattutto tra gli extracomunitari – iscrivendoli semplicemente allINPS senza pagarne i contributi. Accade quindi che questi, dopo due anni di attivit, conseguano i requisiti per poter aprire la propria attivit di somministrazione di alimenti e bevande; per mettere un freno a questo malcostume si rende necessario pertanto restringere le condizioni di ottenimento dei requisiti: se si realmente lavorato, corretto che si dichiari un importo di reddito minimo, anche nella prospettiva di far emergere il lavoro sommerso. A difesa dei consumatori italiani inoltre, gli stranieri che decideranno di avviare attivit commerciali per la somministrazione di bevande e alimenti dovranno dimostrare di essere in grado di parlare e comprendere litaliano e avranno lobbligo di esporre le indicazioni sui prodotti in lingua italiana. A tale riguardo va specificato che saranno consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai assimilati nella lingua italiana ed il cui significato comunemente noto.

 

Tali accorgimento si rendono necessari per una corretta informazione del cliente che deve trovarsi nelle condizioni di conoscere il pi possibile in merito alla provenienza e alla natura del prodotto, il tutto da sommare ad un sistema di controllo sanitario pi severo, per evitare che si ripetano episodi concernenti la somministrazione di prodotti di provenienza incerta o conservati in cattive condizioni. Non sono nuovi infatti casi di gravi intossicazioni dovute alle scarse condizioni igieniche o alla vendita di prodotti avariati provenienti da Paesi dove le normative sanitarie in materia sono particolarmente permissive o peggio inesistenti. I fatti di cronaca mostrano come il problema sia reale e non sottovalutabile. Per citare qualche esempio, nel 2009 a Torino, sono state ricoverate 9 persone dopo aver acquistato e consumato cibo di origine sconosciuta in una gastronomia etnica. Nel maggio dello scorso anno invece, a Bologna, in un ristorante giapponese, gestito da cinesi, sono stati sequestrati 60 chili di pesce pi volte congelato e scongelato e che presentavano infestazione da larve del parassita anisakis. Nel corso della stessa indagine, facente parte di unoperazione su scala nazionale, i carabinieri hanno spiegato che degli oltre 800 obiettivi sensibili sottoposti a controllo su tutta la Penisola, 351 sono risultati non in regola con le normative igieniche comunitarie e nazionali, mentre 569 sono state le infrazioni penali, amministrative e sanitarie accertate. Si giunti infine ai seguenti risultati: sequestrate 21 tonnellate di alimenti di varia natura, mal conservati o alterati dalla presenza di parassiti; 3000 confezioni di generi alimentari che riportavano etichette irregolari; dieci strutture, depositi e ristoranti chiusi dagli uomini dellArma per gravi violazioni in materia di igiene e provenienza della merce.

Questi, ed altri episodi, a testimonianza della necessit di maggiore rigore nei controlli, nella professionalit dei gestori, e nellinformazione riguardante la conservazione e la provenienza degli alimenti in vendita.

 

Per quanto riguarda invece i cosiddetti centri massaggi orientali, che negli ultimi anni hanno visto una proliferazione incontrollata, si voluto intervenire per colmare il vuoto legislativo presente, assimilandoli alle attivit dei tradizionali centri estetici e rendendo quindi la loro apertura subordinata al possesso di requisiti professionali. Tale misura si rende necessaria per garantire ai clienti un grado di professionalit e igiene conforme con gli standard minimi e per contrastare la diffusione di attivit di tipo illecito. Anche in questo caso la cronaca dimostra la gravit del problema in particolare nellambito della citt di Milano. Nel gennaio del 2011 gli agenti del commissariato Sempione di Milano hanno tratto in arresto 3 cinesi e sequestrato spazi adibiti a casa di tolleranza, con un giro daffari di parecchie migliaia di euro. Nel corso del 2010 e del 2009 inoltre, sono state numerose le operazioni nella sola Lombardia che hanno portato alla chiusura di diversi centri massaggi utilizzati come copertura per prestazioni sessuali a pagamento. Si tratta di un problema verso cui le amministrazioni comunali dispongono oggi di scarsi strumenti, complice la mancanza di una normativa definita, e che crea disagi per i residenti, problematiche di ordine pubblico e di decoro e contribuisce al persistere di situazioni degradanti.

 

Anche per quanto riguarda il commercio ambulante si voluto intervenire con nuovi strumenti normativi per facilitare il contrasto allabusivismo e creare le condizioni necessarie ad un regolare svolgimento dellattivit commerciale. Fra questi va evidenziato lobbligo di non avere sanzioni amministrative pecuniarie inevase, iscritte a titolo definitivo, nei confronti del comune concedente, per tutti coloro che chiederanno il rilascio o il rinnovo delle licenze. E inoltre prevista listituzione di un apposito registro regionale del commercio ambulante, a disposizione delle amministrazioni comunali, che consentir una gestione pi attenta sui rinnovi e le concessioni delle licenze.

 

La presente legge quindi da ritenersi un esaustivo e completo strumento che lamministrazione regionale fornisce agli enti locali per far fronte a quelle situazioni che sempre pi creano problemi ed imbarazzo ai nostri sindaci ed alle Forze di Polizia.

 

Nel corso dellistruttoria del progetto di legge la IV commissione ha svolto numerose audizioni con: gli enti locali, le associazioni del commercio e dellartigianato, delle cooperative, le organizzazioni sindacali nonch le associazioni di tutela dei consumatori, in quanto soggetti interessati dalle disposizioni. Alcune delle osservazioni formulate nel corso delle audizioni sono state recepite nel testo ed hanno contributi ad un suo arricchimento.