Prima si muore e poi si nasce. Cos ragiona la Commissione di Roma... E, perci, denega!

 

[NB.: per ragioni di privacy si omette il cognome (qui O_)

ed il municipio di nascita (qui M_) della persona qui in oggetto].

 

Lo sapevate che prima si muore e poi si nasce, e non viceversa?

Lo sapevate che in si possono riconsegnare le Carte dIdentit prima ancora che vengano emesse?

O_ Idris, ha ricevuto un Diniego alla sua richiesta di asilo politico perch nel gennaio 2010 avrebbe restituito a suo fratello la Carta dIdentit che aveva preso in prestito, e tale Carta dIdentit risulta emessa dal Municipio di M_ nel febbraio del 2010, ossia  essa stata emessa un mese dopo di quando il povero Idris lavrebbe restituita a suo fratello!

Ma la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma non esita ad emettere una sentenza di Diniego proprio sulla base di questassurdit, frutto evidentemente di un errore del traduttore (Idris parlava in turco mentre un interprete svolgeva lintermediazione linguistica tra lui ed il Relatore della Commissione che avrebbe deciso se accordargli o meno la Protezione Internazionale).

Infatti, come Idris ha riferito in Commissione, tale Carta dIdentit era contraffatta: tornato temporanemente dalla Francia in Turchia, Idris, per sfuggire ai controlli ( kurdo, era ricercato, vittima di persecuzione politica del regime turco) aveva preso in prestito la Carta dIdentit di suo fratello Selver, e vi aveva sostituito la foto del fratello con la propria. Dunque, se da una parte vero che egli ha potuto soggiornare in Turchia un anno e mezzo senza essere catturato, anche vero che ci accaduto essenzialmente perch circolava con una carta dIdentit falsa (e circolava ovviamente soprattutto in posti in cui non era conosciuto). Ma ecco che, se invece la Commissione suppone erroneamente che egli abbia immediatamente restituito tale carta dIdentit al fratello, tale spiegazione crolla, e la Commissione si persuade che in fondo egli non correva nessun pericolo in Turchia, per cui non ne correr alcuno se ci torna, e gli somministra un Diniego, senza accorgersi che sta... prendendo un granchio.

Il punto proprio questo.

Dapprima Idris afferma di essere arrivato in Turchia, dalla Francia dove aveva chiesto asilo, nel gennaio 2010. A partire da questo momento attraversa diverse vicende familiari, che narra in modo esauriente, cos come narra di avere dapprima preso in prestito e contraffatto la Carta dIdentit di suo fratello, e poi di averla a lui nuovamente restituita, per non metterlo in pericolo (nel Verbale non si menziona la data di rilascio della carta dIdentit, che per attestata dalla fotocopia in possesso di Idris). A questo punto ecco che nel Verbale compare laffermazione clamorosa, che manda in frantumi la possibilit di capire che Idris aveva potuto evitare di essere catturato anche grazie a tale documento: laffermazione clamorosa che esso sarebbe stato restituito a suo fratello nel gennaio 2010.

Ma come? Ma se proprio nel paragrafo precedente Idris aveva esplicitamente asserito che era partito dalla Francia per tornare in Turchia esattamente nel gennaio 2010 (come daltronde ribadito dalla Commissione stessa nel testo della Decisione di Diniego)! Inoltre nellAudizione egli racconta dettagliatamente tutte le complesse vicende familiari intercorse tra il suo ritorno in Turchia, la contraffazione del documento, la sua restituzione. Tutte cose che non avvengono in un batter docchio. Anche senza bisogno di esibire la fotocopia della carta dIdentit in questione, fotocopia che Idris ha, era evidente che tale datazione, gennaio 2010, non sta in piedi, non ha senso; per di pi, guardando invece tale fotocopia, appare appunto che tale carta dIdentit stata rilasciata dal Municipio di M_ a suo fratello Selver O_ in data 10 febbraio 2010, cio nel mese successivo (!!!) a quella in cui il mago prestidigitatore Idris lavrebbe restituita. In breve: il documento risulterebbe, dapprima, restituito a gennaio e, poi, emesso a febbraio!

Ed allora, come potuta piombare nel testo del Verbale una cos ridicola affermazione clamorosa? In realt la cosa spiegabile, anzi spiegabilissima. Nel medesimo Verbale appare come, poco prima, ad Idris fosse appunto stato domandato:

D: Quando ripartito dalla Francia?
R: Ero arrivato in Francia il 14 ottobre 2009 e sono ripartito a fine gennaio 2009.

Appunto! Proprio questa risposta, che rende assurda lipotesi di una restituzione in gennaio, rende comprensibile, paradossalmente, per quale ragione una simile affermazione sia invece scaturita. La spiegazione semplice: si trattato di una confusione mnemonica e mentale nel traduttore, che deve aver ricordato, e perci riferito una seconda volta, tale data, ma applicandola ad un evento ben diverso a quello a cui essa attinente. Si presti la massima attenzione allesatta formulazione testuale delle locuzioni: a proposito del suo viaggio dalla Francia alla Turchia Idris non ha detto semplicemente: a gennaio 2009, ma ha detto a fine gennaio 2009; poco oltre, a proposito della restituzione della Carta dIdentit al fratello Selver, laffermazione che il Verbale attribuisce ad Idris, di nuovo, – esattamente, testualmente - la stessa: a fine gennaio 2009; ci, se rafforza levidenza dellassurdit di una perfetta contemporaneit tra la data della partenza dalla Francia e quella della restituzione in Turchia, spiega anche come sia stato il traduttore ad avere evidentemente ripetuto fuori posto ed a sproposito ( proprio il caso di dirlo) una precisa affermazione che aveva realmente ascoltato e memorizzato dalla bocca di Idris.

 

Se si osserva poi come si svolto il resto dellAudizione, appare evidente come lattenzione del Relatore sia stata rivolta ad entrare nel merito di questo apparente paradosso, un soggiorno di circa un anno e mezzo in Turchia senza essere mai catturato:

 

D: Lei ha detto di essere partito nellaprile del 2011, cosa ha fatto in questo anno e mezzo?

R: Ho contattato i trafficanti per organizzare il mio viaggio e loro mi hanno detto di aspettare.

D: Cosa ha fatto durante lattesa?

R: Per sette mesi sono stato a Smirne dai miei parenti e non ho lavorato. Ho aspettato che i trafficanti mi dicessero quando avrei potuto iniziare il viaggio, cosa che avvenuta il 4 aprile 2011.

[]

D: Dal suo rientro dalla Francia lei in Turchia dove stato?

R: Sono stato una settimana a Mus poi sono stato a M_ per sei mesi e poi per sette mesi sono stato a Smirne.

D: Durante questo soggiorno la polizia lha cercato?

E: No

D: Come mai?

R: Perch non sapevano dove stavo, io non ero andato a casa mia ma in un altro villaggio.

[]

D: Cosa teme se tornasse nel suo Paese?

R: Tramite il mio avvocato ho saputo di essere ricercato come fiancheggiatore dei terroristi curdi che rivogliono il Kurdistan; ma unaccusa falsa.

D: Ma se lei era gi ricercato come mai quando tornato in Turchia la polizia non lha cercato?

R: Non sapevano che ero l.

 

Ma perch mai Idris dalla Francia, dove aveva chiesto asilo, era tornato in Turchia?
Anche qui la Commissione stravolge le affermazioni rese da Idris nellaudizione.

Ma procediamo con ordine.

Idris era tornato in Turchia, per dirlo con le parole usate di Idris stesso nel Verbale, per motivi di cuore, cio per usare le parole scritte dalla Commissione nella Decisione di Diniego, per amore: nella sua Decisione la Commissione scrive che nel gennaio 2010 aveva fatto rientro in Turchia per amore della propria fidanzata.

Qui si frappone per una comica gaffe del traduttore, avvallata ancora pi comicamente dalla Commissione.

Infatti, si legge nellAudizione che Idris avrebbe affermato:

 

D: Qualera il problema che lha costretto a ritornare nel suo Paese?

R: Per motivi di cuore; avevo una fidanzata che mio padre voleva dare in sposa ad un altro.

 

Ohib! Che inverosimile Paese mai la Turchia!? Pi unico che raro Un paese in cui, a volere e potere decidere a chi andr in sposa la fidanzata di un giovane innamorato, sarebbe il padre del giovane innamorato medesimo, e non, semmai, il padre di tale fanciulla
E
invece evidentissimo che cՏ stato qui un nuovo errore del distratto traduttore, il quale, invece di tradurre fidanzata che SUO padre voleva dare in sposa, ha avuto la sbadataggine di tradurre: fidanzata che MIO padre voleva dare in sposa.

Ma il peggio che la Commissione stata non meno sbadata del traduttore: si noti infatti che nella Decisione di Diniego emessa dalla Commissione in data 13-12-2011, cio il giorno stesso di questa Audizione, scritto che il padre del richiedente medesimo voleva dare in sposa ad un altro pretendente la giovane, cio la Commissione ha preso per buono ed avvallato lerrore, avvalorando la ridicola tesi secondo cui la decisione su chi deve sposare una giovane non spetti al padre della giovane stessa: sarebbe invece il padre dello spasimante di lei a decidere non solo che il proprio figlio non sposer la giovane, ma anche con chi tale giovane dovr invece sposarsi. Paese che vai usanze che trovi

 

Torniamo comunque al nostro racconto, dove finalmente le tonalit surreali e grottesche lasciano spazio a un po di sano romanticismo:

 

D: Qualera il problema che lha costretto a ritornare nel suo Paese?

R: Per motivi di cuore; avevo una fidanzata che mio padre voleva dare in sposa ad un altro. Io allora ho deciso di ritornare per impedire questo matrimonio. Io sono riuscito ad impedire questo matrimonio, anzi con la mia famiglia siamo andati a chiedere la mano della mia ragazza alla sua famiglia. Per la sua famiglia ha deciso di rifiutare sia la mia proposta sia quella dellaltro pretendente. Il motivo del rifiuto era dovuto al fatto che io ero ricercato dalla polizia e dai gendarmi perch mi rifiutavo di fare il servizio militare.

[]

D: Lei andato in Francia e ha fatto domanda di asilo perch temeva per la sua vita e la sua libert. Come mai ha deciso di rientrare in patria nonostante i gravi pericoli che ha detto di correre? Ha fatto questo per motivi sentimentali?
R: S e sarei capace di fare la stessa cosa se si presentasse loccasione.

D: Non teme per la sua vita?

R: Io darei la mia vita per una persona che amo.

 

Dunque, Idris, dopo aver fatto domanda di asilo in Francia, per amore ha messo a repentaglio la sua sicurezza e forse anche la sua vita ed tornato in Turchia. E vero, cos. Ma invece del tutto falso quanto afferma la Commissione nella motivazione della Decisione di Diniego:

 

[il richiedente] per amore della fidanzata, incurante del pericolo che a suo dire correva nel suo Paese, ha rinunciato alla richiesta di asilo in Francia e ha fatto rientro in Turchia

 

E esattamente qui che, come pochanzi ho anticipato, la Commissione stravolge le affermazioni rese da Idris nellaudizione.

Idris ha rinunciato alla richiesta di asilo? E quando mai?

No, Idris non ha mai rinunciato alla sua richiesta di asilo in Francia, questa affermazione, emessa in sede di enunciazione delle motivazioni del Diniego, falsa e contrasta con quanto scritto nel Verbale, dove si legge:

 

D: Lei ha chiesto asilo politico in qualche altro Paese?

R: Si in Francia il 22 ottobre 2009.

D: Che esito ha avuto la sua istanza?

R: Non mi sono presentato davanti alla commissione perch ho dovuto fare rientro in Turchia per un problema familiare []

 

Dunque, egli non ha effettuato nessuna rinuncia, semmai ha dovuto protrarre troppo a lungo la sua temporanea presenza in Turchia, non ricevendo comunicazione della data della Commissione e risultando perci irreperibile: infatti, allinizio di pag. 4 di questo stesso Verbale dellAudizione di Commissione, egli dichiara esplicitamente: La mia intenzione quando ho lasciato la Francia era di tornare in tempo per presentarmi alla Commissione, per il tempo era scaduto e non potevo pi presentarmi alla commissione. Daltra parte, nel testo di tale Decisione di Diniego della Commissione, poco sopra il brano citato, in cui veniva erroneamente affermato un inesistente rinuncia alla richiesta dasilo, la Commissione medesima scriveva: lo stesso ha aggiunto di non essersi presentato allaudizione presso la competente Commissione perch nel gennaio 2010 aveva fatto rientro in Turchia per amore della propria fidanzata. Effettivamente. Ma un conto dire che una persona non si presentata ad una Audizione (irreperibilit), un altro dire che ha rinunciato allasilo.

 

Oltre a questo arbitrio concettuale e terminologico, tanto pi grave in quanto concernente le motivazioni stesse del Diniego, la Decisione della Commissione, proprio in questo medesimo paragrafo, contravviene ogni elementare regola di consequenzialit logica, rispetto ad un altro fondamentale punto, pretendendo di desumere determinate conclusioni sulla base di premesse che semmai portano esattamente (ed in modo lampante) nella direzione diametralmente opposta. Infatti lintero brano recita:

 

RITENUTO che le motivazioni addotte dal richiedente sono apparse generiche, poco circostanziate e non credibili i timori manifestati dallo stesso in merito al pericolo che correrebbe in caso di rientro in Patria, contrastando tale asserzione con il comportamento tenuto dal richiedente medesimo allorch, per amore della fidanzata incurante del pericolo che a suo dire correva nel suo Paese, ha rinunciato alla richiesta di asilo in Francia e ha fatto rientro in Turchia, dove si fermato per quasi un anno e mezzo senza subire alcuna molestia da parte delle autorit turche che non lavevano neanche cercato; appare inoltre non concreto il pericolo paventato dallinteressato alla luce della dichiarazione fatta dallo stesso che ha affermato che, in ogni caso, per amore sarebbe sempre disposto a rientrare in Patria.

 

Un simile brano, sul mero piano della consequenzialit logica, suona come unoffesa allintelligenza del lettore. La conclusione a cui il brano intende giungere la negazione delleffettiva realt del pericolo che Idris avrebbe corso in Turchia, ma il modo in cui esso cerca di arrivare a questo risultato non si basa su nessun elemento di rilevamento oggettivo, ma soltanto su una presunta contraddittoriet delle affermazioni dello stesso Idris, laddove per proprio queste affermazioni, cos come riferite nello stesso brano, non sono affatto contraddittorie, bens consequenzialissime, e ci che non si regge proprio la pretesa di porle le une in contraddizione con le altre. Idris ha detto, in sintesi: sapevo di correre pericolo, ma per amore ero disposto anche a rischiare la vita. Contro questa affermazione la Commissione avrebbe forse potuto obiettare: in realt non correvi nessun pericolo (ma la cosa avrebbe dovuto essere dimostrata con argomentazioni concrete e non solo logiche), oppure avrebbe potuto argomentare: ҏ vero, correvi pericolo, ma sei tu che hai deliberatamente deciso di correrlo, per amore, ma la Commissione non gli rivolge nessuna di queste due obiezioni, bens unaltra obiezione, che non ha n capo n coda: siccome hai corso pericolo volutamente e per amore, il pericolo non era n reale n concreto ma fittizio. Come dire: siccome Giulietta e Romeo si sono suicidati per amore, non sono affatto morti, ma sono vivi e vegeti. Siamo al limite della paranoia.

Infatti, le frasi usate dalla Commissione sono appunto:

non credibili i timori manifestati dallo stesso in merito al pericolo che correrebbe in caso di rientro in Patria, contrastando tale asserzione con il comportamento tenuto dal richiedente medesimo allorch, per amore della fidanzata incurante del pericolo che a suo dire correva nel suo Paese, ha rinunciato alla richiesta di asilo

 

dove, appunto, il pericolo che correrebbe risulta non credibile in base al fatto che lui era incurante del pericolo. Lo ripeto: siamo al limite della paranoia. Si pretende di dimostrare che un rischio non esiste in base al fatto che una persona ne incurante. Come voler dimostrare che un albero non esiste in base al fatto che un cieco non lo vede.

 

Lo stesso assurdo compare subito dopo:

 

appare inoltre non concreto il pericolo paventato dallinteressato alla luce della dichiarazione fatta dallo stesso che ha affermato che, in ogni caso, per amore sarebbe sempre disposto a rientrare in Patria.

 

Siccome un audace disposto a compiere un atto nobile incurante del pericolo, si pretende di dedurne che il pericolo non concreto, cio che laudace ne uscir sicuramente indenne grazie alla sua abnegazione. La sua audacia lo rende invulnerabile ed immortale, evidentemente.

 

Ovviamente il verbale dellAudizione non si limita a quanto qui riportato, ma si diffonde ampiamente sulle dure persecuzioni che il Richiedente Asilo aveva subito negli anni precedenti alla sua fuga in Francia: nonostante ci non mia intenzione, qui, entrare nel merito di tali temi, che sono comunque laspetto fondamentale che attesta la condizione di perseguitato del richiedente ed i rischi che oggi egli correrebbe se tornasse. Infatti non tale passato di persecuzione che viene contestato dalla Commissione, la quale, anzi, non ha nulla da obiettare a questo proposito: al contrario, il Diniego viene tutto costruito sulla base delle assurde argomentazioni sopra descritte, relative tutte quante al periodo che inizia con la decisione di Idris di partire dalla Francia per affrontare le minacce che mettevano a repentaglio la sua relazione sentimentale con la sua fidanzata ed il progetto di unirsi in matrimonio con lei.

La conclusione di tali argomentazioni della Commissione, infatti, preesisteva alle argomentazioni stesse, e sin dallinizio dellargomentare costituiva lo scopo vero cui le argomentazioni dovevano condurre, anche a scapito di ogni consequenzialit logica: bisognava poter approdare al porto ambito, cio la formula di rito:

 

La Commissione [] CONSIDERATO che, in caso di rientro in Patria, la situazione rappresentata dal richiedente non presenta elementi tali da configurare lipotesi di rischio di danno grave nel senso indicato dallart. 14 del D. Lgs. 251/2007; [] DECIDE di non riconoscere la protezione internazionale.

 

Roma, 22 gennaio 2012

Aldo Canestrari