DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1982, n. 655

Approvazione  del  regolamento  di  esecuzione  dei  libri I e II del
codice  postale  e  delle telecomunicazioni (norme generali e servizi
delle corrispondenze e dei pacchi).
 
 Vigente al: 1-1-2012  
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156;
  Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il
  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
  156;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n.
689;
  Visto  il  regio  decreto-legge  23 aprile 1925, n. 520, convertito
nella   legge   21   marzo   1926,  n.  597,  sul  nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione    postale    e    telegrafica,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  provvedere, con separato regolamento,
alla  esecuzione  delle  norme  contenute nei libri I e II del codice
postale e delle telecomunicazioni, sopra indicato;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 13 maggio 1982;
  Sulla  proposta  del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
di  concerto  con  quelli  di  grazia e giustizia, delle finanze, del
tesoro, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E approvato l'unito regolamento, firmato dal Ministro delle poste e
delle   telecomunicazioni   e  composto  di  duecentocinquantaquattro
articoli,  con il quale sono dettate le norme di esecuzione dei libri
I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e
servizi delle corrispondenze e dei pacchi).
                               Art. 2.

  Il  regolamento  avra'  effetto  dal trentesimo giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale e da tale
data  restano  abrogate tutto le disposizioni che risultino contrarie
od  incompatibili  con  esso nonche' quelle contenute nel regolamento
approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 29 maggio 1982

                               PERTINI

                             SPADOLINI - GASPARI - DARIDA - FORMICA -
                              ANDREATTA - LAGORIO - BALZAMO - MANNINO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1982
  Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 1

TITOLO PRELIMINARE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
  Nel presente regolamento  con  le  parole  "codice  postale"  viene
indicato il testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,  e  successive
modificazioni. 
  Con il termine "Ministero" si intende il Ministero  delle  poste  e
delle telecomunicazioni; con il termine "Amministrazione" si  intende
l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, comprendendo
nel termine stesso gli organi centrali, le direzioni  compartimentali
e le direzioni provinciali;  con  il  termine  "Azienda"  si  intende
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, comprendendo nel termine
stesso gli organi centrali e gli ispettorati telefonici di zona. 
  Con la  denominazione  "uffici",  senza  altra  specificazione,  si
intendono gli uffici principali, gli uffici locali,  le  agenzie,  le
ricevitorie ed i recapiti. 
	

                         TITOLO PRELIMINARE

                               Capo I

                        DISPOSIZIONI GENERALI

                               Art. 1.
                             Definizioni

  Nel  presente  regolamento  con  le  parole  "codice postale" viene
indicato  il  testo  unico  delle disposizioni legislative in materia
postale,  di  bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto
del  Presidente  della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive
modificazioni.
  Con  il  termine  "Ministero" si intende il Ministero delle poste e
delle  telecomunicazioni; con il termine "Amministrazione" si intende
l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, comprendendo
nel  termine stesso gli organi centrali, le direzioni compartimentali
e  le  direzioni  provinciali;  con  il  termine "Azienda" si intende
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, comprendendo nel termine
stesso gli organi centrali e gli ispettorati telefonici di zona.
  Con  la  denominazione  "uffici",  senza  altra  specificazione, si
intendono  gli  uffici  principali, gli uffici locali, le agenzie, le
ricevitorie ed i recapiti.

                               Art. 2.
                     Organizzazione dei servizi

  L'Amministrazione  e l'Azienda hanno la potesta' piena ed esclusiva
di  organizzare ed eseguire i servizi, a seconda delle esigenze ed in
conformita'  delle  modalita'  fissate  dalle  leggi  e  dal presente
regolamento.
  L'Amministrazione  e  l'Azienda  possono,  nell'interesse proprio e
degli utenti, organizzare ed eseguire i servizi con modalita' diverse
da  quelle  previste  da  norme regolamentari solo per gravi motivi e
limitatamente al perdurare degli stessi.
  La  deroga  alle  modalita',  indicata  nel  precedente  comma,  e'
stabilita  di regola dal Ministro; puo' essere disposta dal direttore
provinciale in caso di calamita' o di scioperi a carattere locale.

                               Art. 3.
                               Reclami

  I  reclami  concernenti  gli  oggetti  raccomandati o assicurati, i
pacchi,  i  titoli  e  le operazioni di bancoposta, i telegrammi ed i
radiotelegrammi   possono   essere  presentati  a  qualsiasi  ufficio
postale.
  I  reclami,  nel caso in cui siano inviati per posta, devono essere
indirizzati,  a  seconda  dei  casi, agli uffici di impostazione o di
emissione  o  dei conti correnti ed hanno corso in esenzione di tassa
sia se spediti in via ordinaria che in raccomandazione.
  I  reclami  e le relative risposte possono aver corso per telegrafo
purche' i reclamanti anticipino la spesa per i telegrammi occorrenti.

                               Art. 4.
                    Esclusione di responsabilita'

  L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i pagamenti
di  somme  o  per  le  consegne  di  oggetti effettuati a persone che
abbiano  cambiato  stato, quando i cambiamenti stessi non siano stati
notificati  nelle forme di legge agli uffici incaricati dei pagamenti
o delle consegne.

                               Art. 5.
                           Rimborso tasse

  Non  e'  ammesso  il  rimborso  di  tasse riscosse, se non nei casi
espressamente stabiliti.

                               Capo II

                        AVVISI DI RICEVIMENTO

                               Art. 6.
                        Avvisi di ricevimento

  Gli  avvisi  di ricevimento, di cui all'art. 37 del codice postale,
sono  forniti  gratuitamente  dagli uffici postali e tono predisposti
dagli interessati.
  Gli  utenti  che  fanno  largo uso di avvisi di ricevimento possono
essere  autorizzati  a stamparli per proprio conto purche' rispondano
alle caratteristiche del modello dell'Amministrazione.

                               Art. 7.
               Trasmissione dell'avviso di ricevimento

  L'avviso  di  ricevimento  e'  avviato insieme con l'oggetto cui si
riferisce.
  Il   mittente  puo'  richiedere  che  l'avviso  sia  trasmesso  per
telegrafo, a condizione che versi, oltre a quella relativa all'avviso
stesso, la tassa per il telegramma.

                               Art. 8.
               Restituzione dell'avviso di ricevimento

  L'agente  postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento
fa  firmare quest'ultimo dal destinatario; se il destinatario rifiuta
di  firmare,  e'  sufficiente,  ai  fini  della  prova  dell'avvenuta
consegna, che l'agente postale apponga sull'avviso stesso la relativa
dichiarazione.
  L'avviso  di  ricevimento, cosi' completato, viene rispedito subito
all'interessato.
  In  caso di smarrimento dell'avviso l'interessato non ha diritto ad
alcuna  indennita',  ma  puo' richiedere alla Amministrazione che gli
venga   rilasciato  gratuitamente  un  duplicato  dell'avviso  stesso
firmato dal destinatario o munito della dichiarazione di cui al primo
comma.

                              Capo III

            SEGRETO EPISTOLARE, VERIFICHE, INVII VIETATI

                               Art. 9.
                 Persone addette ai servizi postali

  Ai  fini  degli articoli 619 e 620 del codice penale e dell'art. 10
del  codice  postale, sono considerati addetti ai servizi postali, di
bancoposta    e    di    telecomunicazioni,   oltre   gli   impiegati
dell'Amministrazione  e  dell'Azienda,  i  concessionari  dei servizi
stessi e gli obbligati al trasporto postale nonche' i loro dipendenti
addetti a questo servizio.

                              Art. 10.
              Verifica di corrispondenze non epistolari

  Per  gli  oggetti  dichiarati  e affrancati come corrispondenze non
epistolari,  spediti  sottofascia  o  in  buste aperte o in involucri
formati  in,  modo da poter essere facilmente aperti, non costituisce
violazione  del  segreto  epistolare  la verifica del contenuto fatta
allo scopo di accertare che rispondano alle condizioni prescritte dal
codice postale e dal presente regolamento.

                              Art. 11.
             Verifiche delle corrispondenze e dei pacchi

  Il  controllo  sulle  corrispondenze, agli effetti doganali, spetta
alle persone addette ai servizi postali.
  Qualora  i  funzionari  ed  agenti  della  dogana, gli ufficiali ed
agenti  di  pubblica  sicurezza,  dell'Arma  dei  carabinieri e della
Guardia   di   finanza   abbiano  ragione  di  sospettare  che  nelle
corrispondenze  o  nei  pacchi siano contenuti oggetti di provenienza
furtiva  o  spediti  in  contravvenzione a disposizioni di legge o di
regolamento  possono,  d'intesa  con  gli impiegati postali, aprire i
pacchi e le corrispondenze, fatta eccezione per quelle epistolari.
  E'  vietato  alle  persone  indicate nel comma precedente, salvo in
caso  di flagrante reato, ed a qualsiasi altra persona di introdursi,
per  procedere a perquisizioni o per altri motivi, negli stabilimenti
postali,   nelle   vetture  delle  ferrovie  o  negli  scompartimenti
destinati  al  servizio  delle  poste  sulle  vetture  stesse,  sulle
tranvie,  sui  piroscafi,  sui  velivoli  e  sugli  autoveicoli senza
autorizzazione dell'Amministrazione o dell'autorita' giudiziaria.
  E'  consentito in ogni caso alle persone di cui al secondo comma di
visitare i veicoli postali provenienti o diretti all'estero.

                              Art. 12.
                     Oggetti diretti ad omonimi

  Nel  caso  previsto  dall'art. 88 del codice postale, l'invito alle
persone  che  debbono  presenziare  all'apertura  di corrispondenze o
pacchi deve essere fatto con avviso raccomandato.
  Delle  operazioni  di  apertura  deve essere redatto circostanziato
verbale.
  Non  si  procede  all'apertura quando qualcuno degli omonimi sia in
grado  di fornire gli elementi atti a stabilire che la corrispondenza
o il pacco gli appartiene.
  Quando  nessuna  delle  persone  invitate si presenti per assistere
alla apertura degli oggetti, questi si considerano come rifiutati.

                              Art. 13.
 Comunicazioni vietate dall'art. 11, primo comma, del codice postale

  Gli  uffici postali di partenza, di transito e di destinazione, che
dall'esame esteriore delle corrispondenze chiuse, o degli involucri e
del contenuto di quelle aperte soggette a verifica, nonche' del testo
dei telegrammi, rilevino gli elementi di cui al primo comma dell'art.
11  del  codice  postale, debbono togliere di corso le corrispondenze
stesse  e  trasmetterle  subito  al pretore perche' si pronunci sulla
loro inoltrabilita'.
  Per le corrispondenze ed i telegrammi presentati allo sportello, la
procedura   deve   essere   seguita   evitando   qualsiasi  colloquio
esplicativo con il mittente.
  Nel  caso  che  il  pretore si pronunci per la inoltrabilita' delle
corrispondenze  e  dei  telegrammi, l'ufficio postale di origine o di
transito  li  invia a destinazione, accompagnandoli con un verbale da
cui consti la decisione favorevole dell'autorita' giudiziaria.

                              Art. 14.
         Corrispondenze vietate dall'art. 11, secondo comma,
                         del codice postale

  Gli  uffici  postali  di  origine  che,  dall'esame esteriore delle
corrispondenze  chiuse  o  degli  involucri e del contenuto di quelle
aperte  soggette  a verifica, rilevino gli elementi di cui al secondo
comma  dello  art.  11  del  codice postale, devono, ove si tratti di
corrispondenze presentate allo sportello o per le quali sia possibile
con  facilita'  ed  immediatezza  rintracciare  il mittente, invitare
questo  ultimo  ad eliminare le espressioni e i disegni non ammessi e
dare corso alle corrispondenze stesse solo se tale eliminazione venga
effettuata.
  Ove   si   tratti   di  telegrammi,  gli  uffici  devono  accertare
l'identita'  personale  del  mittente  e  invitarlo  a  sottoscrivere
l'invio.
  Nel  caso  che il mittente non ottemperi all'invito rivoltogli, gli
uffici  postali  devono  inviare le corrispondenze ed i telegrammi al
pretore perche' si pronunci sulla loro inoltrabilita'.
  Debbono  essere  senz'altro  trasmesse  al  pretore,  ai fini della
decisione  circa l'inoltrabilita', le corrispondenze della specie non
presentate   allo   sportello,   per   le  quali  non  sia  possibile
rintracciare con facilita' ed immediatezza il mittente.
  Gli  uffici  postali  di  transito  e  di  destinazione,  ai  quali
pervengano  corrispondenze e telegrammi non ammessi, devono toglierli
di  corso  e  trasmetterli al pretore per le determinazioni in ordine
alla loro inoltrabilita'.
  Qualora   il  pretore  si  pronunci  per  la  inoltrabilita'  delle
corrispondenze e dei telegrammi, vale la disposizione di cui al terzo
comma del precedente art. 13.

                              Art. 15.
                     Contestazione di violazioni

  La  contestazione  da  parte  dell'Amministrazione della violazione
prevista   dall'art.  81  del  codice  postale  e'  subordinata  alla
decisione  dell'autorita'  giudiziaria sulla non inoltrabilita' delle
corrispondenze.
  L'Amministrazione   ha,   invece,   la   potesta'   di   contestare
direttamente la predetta violazione per la spedizione di oggetti che,
a  causa della loro natura o del loro imballaggio, possano imbrattare
o deteriorare altri oggetti postali.

                              Art. 16.
          Invii contenenti materie esplosive o infiammabili

  Ai  sensi  dell'art.  81  del  codice  postale  non sono ammesse le
corrispondenze  chiuse  o  aperte,  nonche'  i  pacchi ed i colli che
contengano  materie  esplosive, infiammabili o comunque tali da poter
cagionare danno immediato alle persone e alle cose.
  Gli  uffici  postali  di  partenza,  di transito o di destinazione,
qualora  accertino  o  abbiano  il  fondato  sospetto  che un oggetto
contenga  o possa contenere le materie di cui al comma precedente, ne
danno  subito  comunicazione  ai  competenti organi di polizia per le
necessarie indagini e per i conseguenti provvedimenti.

                               Capo IV

           OPPOSIZIONI, PIGNORAMENTI, SEQUESTRI, CESSIONI

                              Art. 17.
       Opposizione alla consegna di corrispondenze epistolari

  E'  ammessa  l'opposizione  di  chiunque  vi  abbia  interesse alla
consegna  delle  corrispondenze  epistolari  il  cui destinatario sia
morto, o indirizzate a persone in stato di infermita' mentale, quando
non sia stato ancora nominato il tutore.

                              Art. 18.
  Notificazione di opposizione, sequestri, pignoramenti o cessioni

  Gli  atti  di  opposizione,  di  sequestro,  di  pignoramento  o di
cessione  producono  effetto  nei  confronti dell'Amministrazione dal
giorno  in  cui  sono  notificati  al  titolare dell'ufficio che deve
consegnare gli oggetti o pagare le somme cui si riferiscono.
  Il   titolare   dell'ufficio,   ricevuta   la  notificazione,  deve
sospendere  la  consegna  degli oggetti o l'esecuzione dei pagamenti,
fino  a  quando  non  sia  intervenuta  la  decisione  dell'autorita'
giudiziaria, e, nel contempo, deve riferire all'Amministrazione.
  Gli  impiegati e gli agenti dell'Amministrazione non possono essere
incaricati della custodia degli oggetti, delle somme o dei titoli nei
casi di sequestro o di pignoramento.

                              Art. 19.
              Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria

  I  fermi  ed  i  sequestri  possono  essere intimati dall'autorita'
giudiziaria mediante telegramma, salva la necessita' della successiva
notifica del provvedimento.

                              Art. 20.
                       Dichiarazione del terzo

  Il   titolare  dell'ufficio,  al  quale  sia  stata  notificata  la
citazione  prevista  dagli articoli 543 e 678 del codice di procedura
civile,  deve rendere la dichiarazione di terzo sugli oggetti e sulle
somme  affidati  all'Amministrazione  nonche'  sui titoli relativi ai
servizi a danaro.
  Il  titolare  puo'  farsi  rappresentare  da altro dipendente della
Amministrazione, rilasciandogli apposito mandato.
  La  dichiarazione  puo'  essere  resa  dall'Avvocatura dello Stato,
quando l'Amministrazione ritenga di chiederne l'intervento.

                              Art. 21.
 Notificazione al titolare dell'ufficio dei provvedimenti giudiziari
                e degli atti di rinuncia o di revoca

  I   provvedimenti   e   le   decisioni  dell'autorita'  giudiziaria
riguardanti  opposizioni,  pignoramenti o sequestri producono effetto
nei  confronti dell'Amministrazione dal giorno in cui sono notificati
al titolare dell'ufficio di cui al precedente art. 18.
  Le  rinunce agli atti di opposizione e le revoche di cessioni hanno
effetto nei confronti dell'Amministrazione a datare dal giorno in cui
sono  state  notificate,  sempreche'  risultino da atto pubblico o da
scrittura privata con firma autenticata.

                               Capo V

                         SOPRATTASSE POSTALI

                              Art. 22.
            Liquidazione e riscossione delle soprattasse

  Le  soprattasse comminate dalle leggi riguardanti i servizi postali
e  di  telecomunicazioni sono liquidate e riscosse dagli impiegati ed
agenti    che    ne    siano    incaricati    secondo   l'ordinamento
dell'Amministrazione   e  dell'Azienda  ed  il  relativo  importo  e'
acquisito alle entrate dell'Amministrazione o dell'Azienda.

                              TITOLO I
                           CORRISPONDENZE

                               Capo I

                    DEFINIZIONE DI CORRISPONDENZE

                              Art. 23.
       Oggetti compresi nella denominazione di corrispondenze

  Nella  denominazione  di corrispondenze sono comprese le lettere, i
biglietti   postali,   le   cartoline   postali  di  Stato  e  quelle
dell'industria  privata, le carte manoscritte, i biglietti di visita,
le  cartoline  illustrate, le partecipazioni, le fatture commerciali,
le stampe, i campioni di merci ed i pacchetti.

                               Capo II
                            ESCLUSIVITA'

                              Art. 24.
              Definizione di corrispondenza epistolare

  Agli   effetti   dell'art.  1  del  codice  postale,  si  considera
corrispondenza  epistolare  qualsiasi  invio chiuso, ad eccezione dei
pacchi,  e  qualsiasi  invio aperto che contenga comunicazioni aventi
carattere attuale e personale.

                              Art. 25.
                 Eccezioni all'esclusivita' postale

  Fra  le  eccezioni  all'esclusivita' postale previste dall'art. 41,
lettere d) ed e), del codice postale sono compresi:
    1) la raccolta, il trasporto e la distribuzione di corrispondenze
epistolari nell'ambito dei comuni ove non esistono uffici postali;
    2) la raccolta ed il trasporto delle corrispondenze epistolari da
un  comune  sprovvisto  di  ufficio postale all'ufficio postale di un
comune limitrofo;
    3)  il  trasporto,  eseguito dalle imprese di linee ferroviarie e
tranviarie  in  servizio  pubblico,  della  corrispondenza epistolare
riguardante  esclusivamente  l'amministrazione  e  l'esercizio  delle
rispettive  linee,  comprese  quelle in corso di costruzione, che sia
scambiata  fra i loro uffici, situati lungo le linee medesime e della
corrispondenza  epistolare  della  stessa natura, scambiata con altre
imprese   di   linee  ferroviarie,  con  le  quali  abbiano  servizio
cumulativo, o con uffici governativi;
    4)  il trasporto eseguito dalle imprese di linee automobilistiche
o  di  navigazione  marittima,  interna od aerea, sovvenzionate dallo
Stato,  della  corrispondenza  epistolare  concernente esclusivamente
l'amministrazione  delle  linee da esse esercitate, nonche' di quella
relativa  al  servizio  cumulativo,  scambiata  tra  di loro o con le
societa' ferroviarie o con uffici governativi.
  Sono altresi' consentiti:
    a)  il  trasporto e la distribuzione di pieghi chiusi, contenenti
esclusivamente  valori,  con  o  senza distinta, fatti eseguire dalle
banche,  salva  la  facolta'  dell'Amministrazione  di pretenderne la
apertura  in  un  ufficio  postale  per  accertare che non contengano
corrispondenze epistolari;
    b) il trasporto di corrispondenze epistolari impostate a bordo di
navi  o  di aeromobili in navigazione purche', all'atto dell'arrivo o
di  ciascuno scalo nel territorio della Repubblica, le corrispondenze
stesse siano consegnate al piu' vicino ufficio postale;
    c)   il   trasporto   e  la  distribuzione  delle  corrispondenze
epistolari   ufficiali  delle  rappresentanze  diplomatiche  italiane
all'estero   registrate  sul  ruolo  di  bordo  delle  navi  o  degli
aeromobili in arrivo in Italia.

                              Art. 26.
                       Definizione di incetta

  Salvo  quanto  disposto  dall'art.  41  del  codice  postale  e dal
precedente   art.   25,   per   incetta  si  intende  la  raccolta  o
l'accettazione  di corrispondenze epistolari di piu' mittenti al fine
di   spedirle,   trasportarle,   distribuirle   o  farle  distribuire
all'interno o al di fuori del territorio della Repubblica.
  Nessuno  puo' collocare cassette di impostazione in luoghi pubblici
o aperti al pubblico.

                              Capo III

     NORME GENERALI INTORNO AL TRATTAMENTO DELLE CORRISPONDENZE

                              Art. 27.
                   Requisiti delle corrispondenze

  I  singoli  oggetti di corrispondenza debbono rispondere, anche per
quanto   concerne   i   formati,  a  tutte  le  prescrizioni  dettate
dall'Amministrazione in attuazione delle norme postali internazionali
o   in  relazione  alle  esigenze  connesse  all'automazione  e  alla
meccanizzazione dei servizi.

                              Art. 28.
                              Indirizzo

  I  singoli  oggetti di corrispondenza possono essere indirizzati al
recapito dei destinatari o "fermo posta".
  Destinatari  dei  singoli  oggetti di corrispondenza possono essere
una o piu' persone; una persona perche' li rimette ad un'altra;
  una  persona che puo' essere surrogata, in caso di sua mancanza, da
un'altra.
  Non  sono  ammessi indirizzi con nomi convenzionali, cifre od altri
segni,  o  con  lettere  iniziali  che  non  costituiscano la ragione
sociale o la denominazione sociale dell'ente destinatario.
  E'  consentito  che  nell'indirizzo degli oggetti di corrispondenza
ordinaria  diretti  "fermo  posta"  i  destinatari  siano individuati
mediante  l'indicazione  precisa  di uno dei documenti ammessi per la
identificazione  delle  persone  che chiedono il pagamento dei titoli
postali.
  L'indirizzo  deve  essere  scritto in caratteri latini direttamente
sugli  oggetti  di  corrispondenza  o  sui  relativi  involucri o, ad
eccezione  degli  oggetti da assicurare, su foglietti incollati sopra
gli  oggetti stessi; puo' essere scritto a mano, anche con matita non
copiativa  se  si tratta di oggetti che hanno corso in via ordinaria,
stampato o impresso con qualsiasi altro mezzo meccanico.
  Nell'indirizzo  l'indicazione  della localita' di destinazione deve
essere preceduta dal relativo numero di codice di avviamento postale.

                              Art. 29.
                    Elementi relativi al mittente

  Su  qualsiasi  oggetto  di  corrispondenza, oltre all'indirizzo del
destinatario, possono essere apposte l'indicazione del mittente e del
suo  recapito - con relativo numero di codice di avviamento postale e
la data di spedizione.
  I  predetti  elementi  possono  essere  apposti  anche su etichette
applicate  sugli  oggetti  di corrispondenza, tranne che quest'ultimi
debbano essere assicurati.

                              Art. 30.
           Corrispondenze indirizzate agli uffici postali
                       per la consegna a terzi

  Le   corrispondenze   indirizzate  ad  uffici  postali  per  essere
consegnate  a  terze  persone  o per essere fatte proseguire in altri
luoghi  devono recare una dichiarazione che ne indichi la provenienza
e sono considerate impostate nelle localita' dalle quali provengono.
  E'  consentito  indirizzare  ad  uffici  postali pieghi debitamente
affrancati  contenenti  piu'  lettere  circolari  o  altri oggetti di
corrispondenza,  con  incarico agli uffici stessi di eseguire, a loro
scelta,  la distribuzione a persone esercenti determinate professioni
o   determinati   commerci,  purche'  ciascun  oggetto  sia  francato
separatamente  e  per  intero.  Gli  oggetti  non francati o francati
insufficientemente non hanno corso.

                              Art. 31.
                       Modalita' di francatura

  Ad eccezione degli oggetti di corrispondenza che recano impresso il
francobollo  e  delle  stampe  spedite  in  abbonamento  postale,  le
corrispondenze  devono  essere  affrancate  mediante  francobolli,  o
impronte di macchine affrancatrici da applicarsi all'angolo superiore
destro dell'invio, dalla parte dell'indirizzo.
  Nello  stesso  modo  sono  pagate  le  tasse di raccomandazione, di
assicurazione,  di  assegno,  di  espresso  e  degli  altri eventuali
servizi accessori.
  Quando speciali circostanze lo richiedono l'Amministrazione, con le
modalita'  e  condizioni  da  essa  stabilite,  puo'  consentire  che
spedizioni   di   rilevanti   quantitativi  di  corrispondenze  siano
effettuate con particolari procedure.
  L'autorizzazione  puo'  essere  revocata o sospesa per inosservanza
delle   condizioni   e   modalita'   prescritte  o  per  altre  gravi
irregolarita' oppure per il venir meno delle speciali circostanze che
ne determinarono il rilascio.

                              Art. 32.
                         Uso dei francobolli

  Buste  e  fasce francate i francobolli, oltre che per la francatura
della   corrispondenza,   possono  essere  adoperati  per  altri  usi
stabiliti dell'Amministrazione.
  L'Amministrazione puo' mettere in vendita buste per lettere e fasce
per  giornali  col francobollo gia' impresso; il prezzo delle buste e
delle fasce sara' determinato con decreto ministeriale.

                              Art. 33.
                   Bollatura delle corrispondenze

  Fatta  eccezione  per  le  corrispondenze  spedite  in  abbonamento
postale    o   con   le   altre   particolari   procedure   stabilite
dall'Amministrazione  e  per quelle francate a macchina, per le quali
sono  applicabili  le  disposizioni  del  successivo  art. 250, sulle
corrispondenze  accettate  allo  sportello e su quelle estratte dalle
buche  o  dalle  cassette  d'impostazione  e'  impresso,  dalla parte
dell'indirizzo, il bollo a data dell'ufficio postale.
  Le  corrispondenze  tassate ai sensi del secondo comma dell'art. 44
del  codice  postale  possono essere chiuse in apposite buste recanti
l'indirizzo dei rispettivi destinatari.

                              Art. 34.
    Indicazione del contenuto sulle corrispondenze nen epistolari

  Le  corrispondenze  non epistolari debbono recare la specificazione
della  categoria  alla  quale appartengono, ai fini dell'applicazione
della tariffa per esse stabilita.
  Salvo   il   disposto   dell'art.   83   del   codice  postale,  le
corrispondenze   di   francatura   obbligatoria,   non   francate   o
insufficientemente  francate,  spedite  in  via  ordinaria, non hanno
corso.
  Le  corrispondenze di francatura obbligatoria che hanno avuto corso
in  raccomandazione  e  che  siano regolarmente francate in base alle
loro  condizioni esterne ed in rapporto alla specificazione fatta del
loro contenuto, quando, per qualsiasi ragione, risultino passibili di
tassa  superiore,  sono  assoggettate  ad  una  tassa  pari al doppio
dell'importo della francatura mancante, a carico del destinatario.

                              Art. 35.
             Consegna degli oggetti affidati alla posta

  Gli  oggetti affidati all'Amministrazione possono essere consegnati
soltanto ai destinatari, salvo il disposto dei successivi art. 37, 38
e 42 ed i casi che seguono:
    1) gli oggetti diretti:
      a)  ad  imprenditori  in  stato  di  fallimento  debbono essere
consegnati  ai  curatori,  se  gia'  nominati, oppure essere tenuti a
disposizione dell'autorita' giudiziaria;
      b)  a  persone  in  stato  di infermita' mentale debbono essere
consegnati  ai  tutori,  se  gia'  nominati,  od essere trattenuti, a
richiesta  di chiunque possa avervi interesse, fino a che l'autorita'
giudiziaria competente abbia provveduto;
      c)  a  persone che risultino decedute debbono essere consegnati
ai  rispettivi eredi, se d'accordo tra loro, oppure essere trattenuti
finche' qualcuno degli eredi medesimi abbia ottenuto un provvedimento
di autorizzazione da parte della autorita' giudiziaria;
      d)  a militari di truppa dell'Esercito e assimilati delle altre
forze armate debbono essere consegnati alle persone all'uopo delegate
dai rispettivi comandanti;
      e)   a  detenuti  in  stabilimenti  carcerari  od  in  case  di
correzione,  a  ricoverati in istituti di beneficenza, o ad alunni in
istituti  educativi  debbono  essere consegnati alle persone all'uopo
delegate dai rispettivi direttori;
    2)  gli  oggetti  che  siano  sequestrati o per i quali sia stata
proposta  opposizione  ai  sensi  dell'art.  24  del  codice postale,
debbono  essere  consegnati  alle  persone  all'uopo  indicate  nelle
ordinanze delle autorita' sequestranti;
    3) gli oggetti assicurati e raccomandati, diretti a minorenni non
emancipati,  debbono  essere  consegnati ai rispettivi rappresentanti
legali, quando questi ne facciano formale richiesta.
  Salvo  il  disposto  del  comma  precedente, e' vietato agli uffici
postali  di  ritardare,  ad  istanza  di chiunque, la spedizione o la
consegna di qualsiasi oggetto.

                              Art. 36.
                 Distribuzione delle corrispondenze

  Salvo  le disposizioni contenute nel successivo capo VII del titolo
III   per   le   corrispondenze   da  recapitarsi  per  espresso,  le
corrispondenze,  siano  francate  o  sottoposte  a tassa a carico dei
destinatari,  sono  distribuite  per  mezzo  dei  portalettere o agli
sportelli degli uffici.
  Sono  distribuiti  per  mezzo  dei  portalettere,  a  meno  che  il
destinatario  non  abbia  disposto  diversamente, oltre le lettere, i
pieghi ed i campioni o pacchetti postali, anche le carte manoscritte,
le  stampe  e  gli  altri oggetti di corrispondenza non eccedenti per
ciascun  destinatario  e per ciascuna distribuzione il peso stabilito
dai  provvedimenti tariffari e che rechino l'indicazione del recapito
o che siano indirizzati a persone il cui recapito sia conosciuto.
  Sono  distribuite  in ufficio le corrispondenze fermo posta, quelle
dirette  alle amministrazioni dello Stato, quelle dirette agli uffici
pubblici  od a localita' non servite da portalettere e tutte le altre
che,   per   qualunque  ragione,  non  possano  essere  recapitate  a
domicilio.
  In  via  d'eccezione,  pero', possono essere fatte recapitare nelle
loro  sedi  anche  le corrispondenze dirette agli uffici statali o ad
uffici  pubblici  quando siano in tale quantita' che il loro recapito
non possa intralciare il servizio dei privati.
  Il  recapito delle assicurate e degli oggetti gravati di assegno e'
subordinato   ai   limiti   di  valore  stabiliti  nei  provvedimenti
tariffari.
  Deve   essere   dato   avviso   ai   destinatari   dell'arrivo   di
corrispondenza che, per il loro peso, per disposizioni speciali o per
altre cause eccezionali, non e' possibile recapitare a domicilio.

                              Art. 37.
            Distribuzione delle corrispondenze in ufficio

  Le  corrispondenze ordinarie distribuite in ufficio sono consegnate
a  chi  le  chiede  in  nome  dei  destinatari, salvo il disposto del
precedente art. 35 e fatta eccezione per quelle fermo posta.
  Le   corrispondenze   fermo   posta  sono  consegnate  soltanto  ai
destinatari,  purche'  di eta' non inferiore ai diciotto anni, la cui
identita' risulti sufficientemente comprovata.
  Le  corrispondenze  indirizzate  fermo posta, le quali rechino pure
l'indicazione   del   recapito   del   destinatario,  debbono  essere
consegnate  in  ufficio,  se  sono  stati preventivamente applicati i
francobolli  corrispondenti  al diritto fisso di fermo posta; in caso
diverso vanno recapitate a domicilio.
  Le corrispondenze raccomandate od assicurate distribuite in ufficio
sono  consegnate,  previo  rilascio  di  una  ricevuta,  soltanto  ai
rispettivi  destinatari  che  provino la propria identita' od ai loro
rappresentanti, mandatari o delegati, che dimostrino anche la propria
qualita',  con  l'osservanza  delle norme prescritte per il pagamento
dei  titoli  postali.  Per  le  raccomandate  e per le assicurate non
eccedenti  il  limite di valore stabilito dai provvedimenti tariffari
le  deleghe  possono  essere  apposte a tergo degli avvisi, di cui e'
cenno  nell'ultimo  capoverso  del  precedente  art.  36  o  su altri
stampati   forniti   dall'Amministrazione,   purche'   le  firme  dei
destinatari,  se  non  note agli uffici postali, siano autenticate da
pubblici ufficiali, o garantite da persone conosciute dall'ufficio.
  I  legali  rappresentanti  di enti, ditte, societa' ed associazioni
possono  delegare,  in via permanente o temporanea e con le modalita'
previste  per la riscossione dei titoli, una terza persona a ritirare
le  corrispondenze  assicurate  dirette  all'ente  anche se di valore
superiore al limite sopraindicato.
  Per  le  altre  assicurate  occorrono  regolari  procure e non sono
validi   mandati  generali  che  non  autorizzino,  esplicitamente  i
mandatari a ritirare corrispondenze postali in nome dei mandanti.
  Nel  caso  in cui il destinatario sia impossibilitato a firmare, la
consegna  della corrispondenza raccomandata od assicurata deve essere
fatta  alla  presenza  di due testimoni che devono apporre la propria
firma sul registro di consegna.
  Le  corrispondenze di ogni specie, dirette a pubblici uffici, anche
se  riservate, debbono essere rimesse a chi eventualmente supplisca i
rispettivi   titolari,  mentre  quelle  che  recano  la  soprascritta
"Riservata  alla  persona"  debbono  essere tenute a disposizione dei
titolari stessi, o fatte loro recapitare nelle rispettive abitazioni,
o fatte proseguire nelle localita' che essi abbiano designate, tranne
che  prima  di  assentarsi  abbiano  esplicitamente chiesto che siano
consegnate a chi li rappresenta.
  Sono  distribuiti  in  ufficio  anche gli oggetti di corrispondenza
provenienti   dall'estero,  verificati  dalla  dogana  ai  sensi  del
precedente art. 11 e gravati di diritti doganali.

                              Art. 38.
              Recapito delle corrispondenze a domicilio

  Le  corrispondenze  ordinarie  recapitate  dai portalettere possono
essere  immesse  nelle apposite cassette domiciliari, consegnate alle
persone  di  famiglia  dei  destinatari,  od ai portieri delle case o
degli  alberghi  ove  i  destinatari dimorino, o lasciate nei negozi,
stabilimenti,  uffici, manifatture e simili, cui i destinatari stessi
siano addetti.
  Le   corrispondenze  raccomandate  possono  essere  consegnate  dai
portalettere  a  persone  di  famiglia  dei  destinatari, ai medesimi
conviventi,  ai  portieri  delle  case  od  ai direttori di alberghi,
negozi, stabilimenti, uffici, manifatture o simili, ove i destinatari
siano  alloggiati o addetti. E' fatta eccezione per le corrispondenze
raccomandate  sulle  quali  sia  stata  aggiunta l'indicazione "a lui
solo"  od  altra  equivalente,  nel  quale  caso  non  possono essere
consegnate a terzi.
  Le    corrispondenze    assicurate    devono    essere   consegnate
esclusivamente  ai  destinatari o, salvo che rechino l'indicazione "a
lui  solo i od altra equivalente, anche ai loro rappresentanti muniti
di deleghe o di procure ai sensi dei commi quarto, quinto e sesto del
precedente art. 37.
  E' applicabile alle ricevute di consegna delle raccomandate e delle
assicurate  il disposto del terz'ultimo capoverso del precedente art.
37.

                              Art. 39.
           Corrispondenze lacerate o consegnate ad omonimi

  Le  corrispondenze  che  si  fossero  lacerate, o che presentassero
tracce  di  alterazione,  o fossero state ritirate ed aperte da terzi
per  errore  o  per  omonimia  e  poi restituite all'Amministrazione,
debbono  essere convenientemente riparate a cura degli uffici postali
che provvedono anche ad aggiungervi un'apposita dichiarazione.

                              Art. 40.
       Rifiuto dei destinatari. Giacenza delle corrispondenze

  Il destinatario puo' rifiutare le corrispondenze a lui indirizzate,
ma  in  tal  caso  non  puo'  aprirle,  ne' prendere notizia del loro
contenuto,  ne'  apporre  sulle corrispondenze medesime annotazioni o
dichiarazioni di qualsiasi natura, oltre quella del semplice rifiuto.
  Le  corrispondenze  rifiutate sono rispedite subito ai mittenti, se
noti.  Sono, inoltre, rispedite ai mittenti le corrispondenze che per
qualunque  ragione  non  si  siano  potute  recapitare con le norme e
cautele od entro i termini indicati dai mittenti medesimi all'esterno
degli invii dalla parte dell'indirizzo.
  Gli  oggetti  di  corrispondenza  che  non  abbiano  potuto  essere
distribuiti  e  non  siano stati chiesti in restituzione dai mittenti
sono  tenuti  per  un  periodo  di  quindici  giorni  negli uffici di
destinazione,  fatta  eccezione per le stampe non fermo posta, per le
quali  il  periodo e' limitato a dieci giorni, e per le raccomandate,
per le quali il periodo di giacenza e' di trenta giorni.
  Deve  essere  dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od
assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari
ed ai mittenti, se identificabili.
  Fatta  eccezione  per i giornali quotidiani, i settimi numeri degli
stessi  ed i settimanali di informazione aventi prezzo di vendita non
superiore  a  quello  dei  quotidiani,  le  stampe  periodiche  e non
periodiche,  di peso non superiore ai dieci grammi, che per qualunque
ragione  non  abbiano  potuto  essere  recapitate  o  che siano state
respinte   dai  destinatari  al  momento  della  consegna,  non  sono
restituite   al   mittente,  salvo  che  quest'ultimo  non  ne  abbia
preventivamente    richiesta    la   restituzione,   impegnandosi   a
corrispondere  la  relativa tassa. Quelle consegnate ai destinatari e
da   questi  successivamente  rispedite  sono  considerate  di  nuova
spedizione o non hanno corso se non sono state francate per intero.

                              Art. 41.
            Corrispondenze inesitate. Apertura di quelle
                      assicurate o raccomandate

  Le  corrispondenze epistolari e le carte manoscritte spedite in via
ordinaria,  provenienti  dall'interno  della  Repubblica,  che  siano
rimaste  inesitate,  dopo una ulteriore giacenza di un mese presso le
direzioni provinciali p.t. a disposizione di chi puo' avervi diritto,
vengono  distrutte  o  vendute  con  l'obbligo  della macerazione: la
distruzione  e  la macerazione devono essere effettuate alla presenza
di un funzionario designato dal direttore provinciale.
  Per  tutte  le altre corrispondenze ordinarie non potute consegnare
non occorre ulteriore giacenza.
  L'apertura   delle   corrispondenze   raccomandate  ed  assicurate,
prevista  dall'art.  43  del  codice  postale, viene effettuata da un
funzionario  designato  dal direttore provinciale con l'assistenza di
un  capo  reparto della direzione provinciale o di un ispettore. Tali
corrispondenze  sono  anch'esse distrutte dopo il periodo di custodia
indicato  dal predetto art. 43; gli oggetti di valore vengono venduti
ed  il  ricavato della vendita, insieme con gli altri valori liquidi,
e' acquisito alle entrate dell'Amministrazione.

                              Art. 42.
              Diritti del mittente sulle corrispondenze

  Fino a che non sia stata effettuata la consegna al destinatario, il
mittente   di   un   oggetto  di  corrispondenza  puo'  chiederne  la
restituzione o la modifica dell'indirizzo.
  La  relativa domanda viene trasmessa in conformita' alla richiesta,
per  posta o per telegrafo; per ogni domanda il mittente deve pagare,
oltre  al  diritto  speciale,  la tassa corrispondente ad una lettera
semplice   raccomandata  nonche',  nel  caso  in  cui  abbia  chiesto
l'inoltro per telegrafo, la tassa del telegramma.
  I  francobolli  apposti  sulle corrispondenze che non abbiano avuto
corso,  perche'  richieste  dai  mittenti,  vengono  annullati  e  le
corrispondenze  non  francate,  o  francate  insufficientemente, sono
sottoposte ad una tassa pari al doppio di quella mancante.

                              Art. 43.
            Rispedizione delle corrispondenze a richiesta
                     dei destinatari o di terzi

  Senza  pregiudizio  di  quanto  dispone  il  precedente art. 42, la
corrispondenza  in  arrivo  puo'  essere  fatta  proseguire per altra
localita',   a   richiesta   scritta   del   destinatario  presentata
all'ufficio  di  destinazione  o  a  questo trasmessa per posta o per
telegrafo,  per  il  tramite  di  un  ufficio  postale,  che  accerti
l'identita' del richiedente.
  Se   la   richiesta  e'  indirizzata  direttamente  all'ufficio  di
destinazione,  e  questo  non  possa  accertarne  l'autenticita',  la
corrispondenza e' avviata alla nuova destinazione fermo posta.
  La  richiesta  puo'  essere  fatta  anche  da  un terzo, conosciuto
dall'ufficio, a nome del destinatario.

                              Art. 44.
              Tassazione delle corrispondenze rispedite

  La  rispedizione della corrispondenza da un luogo ad un altro della
Repubblica  non  e'  sottoposta a nuova tassa, salvo le eccezioni qui
appresso indicate.
  La  corrispondenza  chiusa,  che  sia  stata  aperta o che, pur non
essendo   stata  aperta,  sia  stata  ritirata  e  rechi  all'esterno
comunicazioni  epistolari,  quella  che  circola  non chiusa, che sia
stata soltanto ritirata, e la corrispondenza di cui sia stato variato
l'indirizzo,  anche  se non sia stata ritirata, sono considerate come
di nuova impostazione.
  Non   e'  considerata  variazione  d'indirizzo  il  cambiamento  di
destinazione  o di recapito o l'aggiunta di indicazioni per agevolare
la ricerca del destinatario.
  La  corrispondenza  restituita al mittente e da questi rispedita e'
trattata come di nuova impostazione.

                              Art. 45.
                             Segnatasse

  La  tassa cui e' assoggettata, ai sensi del secondo comma dell'art.
44  del  codice postale, la corrispondenza di francatura facoltativa,
non  francata  o  francata  insufficientemente,  e'  rappresentata da
segnatasse  o  da  impronte di macchine affrancatrici applicate sulla
corrispondenza stessa dall'ufficio di destinazione.
  Il  destinatario  di corrispondenza gravata di tassa deve astenersi
dal  pagarla, se questa non e' rappresentata da segnatasse o impronte
di macchine affrancatrici.

                              Art. 46.
          Diritto fisso per le corrispondenze "fermo posta"

  La  corrispondenza recante l'indicazione di recapito fermo posta e'
soggetta  ad  un  diritto fisso che, se non corrisposto dal mittente,
deve essere pagato dal destinatario.
  Quando il mittente ha pagato soltanto una parte del diritto stesso,
il  destinatario deve pagare la differenza fra il diritto intero e la
parte pagata dal mittente. Il diritto di fermo posta permane anche se
in  seguito  a  rinvio  ad altra localita', l'oggetto sul quale grava
venga distribuito a domicilio.
  Il  diritto  fisso  deve  essere  obbligatoriamente corrisposto per
intero  dal mittente per la corrispondenza raccomandata od assicurata
diretta fermo posta.
  Non  sono sottoposti al diritto fisso gli oggetti di corrispondenza
da  distribuirsi in ufficio a chi paga il diritto per nolo di casella
postale o per l'uso di bolgetta o sacchetto ed i giornali o periodici
spediti in abbonamento.
  La  corrispondenza  proveniente  dall'estero  con l'indicazione del
recapito  fermo  posta  e'  soggetta  al  diritto  fisso a carico del
destinatario   anche   quando   il   mittente   abbia   provveduto  a
corrisponderlo.
  E'  ammessa  sulla corrispondenza per espresso l'indicazione "fermo
telegrafo"  verso  corresponsione  del medesimo diritto stabilito per
quella fermo posta.
  Agli  effetti  del  pagamento del diritto fisso, e' parificata alla
corrispondenza  con  indicazione  fermo  posta  quella  che,  pur non
recando  tale  indicazione,  non  sia  stato  possibile  recapitare a
domicilio  per  insufficienza  dell'indirizzo  o  per  assenza, anche
temporanea,  del  destinatario e quella che deve essere consegnata in
ufficio  per  speciali  disposizioni dell'Amministrazione, quando non
sia   ritirata   entro   il  termine  stabilito  dall'Amministrazione
medesima.

                              Art. 47.
                           Caselle postali

  Negli  uffici  possono  essere  poste a disposizione di chiunque ne
faccia  richiesta,  purche'  di eta' non inferiore ai diciotto anni e
verso  pagamento  di  un  nolo  mensile,  caselle  speciali chiuse od
aperte,   in   cui   viene  inserita  la  corrispondenza  diretta  al
richiedente medesimo.
  Ciascuna  casella  deve  servire  per una sola persona, per un solo
ufficio,  per  un  solo istituto o per una sola ditta. E' consentito,
pero',  elio  una  stessa  casella  serva promiscuamente piu' ditte o
persone,  purche' il noleggiatore di essa paghi, per ciascuna ditta o
persona  che  entra  in  concorso, un nolo aggiunto equivalente a due
terzi del nolo principale.
  Oltre  al  pagamento  del  nolo  l'utente della casella chiusa deve
costituire  un  deposito a titolo di garanzia, nella misura stabilita
con i provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale.

                              Art. 48.
                          Conti di credito

  E'  ammessa l'apertura di conti di credito, a favore di chiunque ne
faccia  domanda,  tanto  per  la  francatura  delle corrispondenze in
partenza,   quanto   per   il   pagamento  delle  tasse  gravanti  le
corrispondenze     in     arrivo,     alle     condizioni     fissate
dall'Amministrazione  e  verso  pagamento della provvigione stabilita
per la tenuta del conto.
  L'Amministrazione   puo',   altresi',   alle   condizioni  da  essa
determinate e verso pagamento della prescritta provvigione, concedere
l'apertura  di  conti  di credito speciali, allo scopo di addebitarvi
l'importo   delle   tasse   postali   di   determinati   oggetti   di
corrispondenza  che il titolare del conto intenda farsi spedire senza
affrancatura.
  Tali  oggetti, purche' rispondenti alle caratteristiche prescritte,
sono  sottoposti  a tasse uguali a quelle che avrebbero dovuto essere
pagate  dai  mittenti  per  la  loro  francatura e non possono essere
rifiutati dal titolare del conto.

                              Art. 49.
                      Uso di bolgette e sacchi

  Chiunque  ne  faccia  domanda  puo' ottenere l'uso di bolgette o di
sacchetti chiusi per il ritiro delle proprie corrispondenze in arrivo
e  per  la  consegna  agli uffici postali di quelle in partenza, alle
condizioni stabilite dall'Amministrazione.
  Quale corrispettivo del servizio di cui trattasi l'utente e' tenuto
al  pagamento  di  un  diritto mensile, stabilito in misura diversa a
seconda  che  il  ritiro o la consegna delle bolgette o dei sacchetti
sia    effettuato    direttamente    dall'utente   o   dagli   agenti
dell'Amministrazione.
  Se  il  sacchetto  e'  fornito  dall'Amministrazione  l'utente deve
effettuare  il  deposito  di  una  somma  nella  misura stabilita dai
provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale.

                              Art. 50.
        Prescrizione di somme depositate a titolo di garanzia

  I  crediti vero l'Amministrazione, costituiti da somme o residui di
somme  depositate  a  titolo  cauzionale  o  di  garanzia per nolo di
caselle,  uso  di sacchi, spedizioni in abbonamento postale ed altro,
si  prescrivono  nel  termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 20
del  codice  postale;  detto  termine  decorre dalla data dell'ultima
operazione  o  da quella del deposito quando non sia stata effettuata
alcuna  operazione,  o  dalla  scadenza del contratto di nolo. Quando
venga  fatta richiesta di liquidazione, la prescrizione decorre dalla
data della richiesta medesima purche' questa sia presentata non oltre
il termine previsto dall'art. 20 del codice postale.
  Decorso  il termine indicato nel precedente comma l'Amministrazione
provvede  ad  eliminare  dalle proprie scritture le partite di debito
prescritte  e  ad  acquisire le relative somme al proprio bilancio di
entrata, tra i proventi dell'azienda.

                              Art. 51.
             Corrispondenze dirette a militari di truppa

  I   benefici   previsti   dall'art.  55  del  codice  postale  sono
applicabili  anche agli allievi di istituti di istruzione militare ed
ai  detenuti  in  stabilimenti  militari  di  pena, finche' rimangano
ascritti alle Forze armate, con grado non superiore a quelli indicati
nell'articolo citato.

                              Art. 52.
      Lettere dei militari di truppa dirette alle loro famiglie

  Per  poter  essere  ammesse  all'agevolazione  prevista dal secondo
comma  dell'art.  55  del  codice  postale,  le lettere non francate,
inviate  dai  militari  indicati nel primo comma del medesimo art. 55
alle  rispettive  famiglie,  devono  essere  spedite con le modalita'
stabilite dall'Amministrazione.
  Le  lettere  insufficientemente  francate  spedite con le modalita'
predette  sono  sottoposte  ad  una  tassa  pari  alla differenza tra
l'intera  francatura  ordinaria  dovuta  e  l'importo dei francobolli
applicati.
  Per le truppe in campagna le facilitazioni di cui sopra sono estese
a  tutte  le  corrispondenze  spedite  a  mezzo degli uffici di posta
militare, se esistono.
  Eguale facilitazioni sono accordate alle corrispondenze impostate a
bordo delle navi da guerra.

                               Capo IV

                               LETTERE

                              Art. 53.
             Condizioni cui devono rispondere le lettere

  Le  lettere  possono  essere  spedite  chiuse o aperte, con o senza
busta  o  con  busta  a riquadro trasparente riservato all'indirizzo,
purche'   il  riquadro  stesso  risponda  alle  condizioni  stabilite
dall'Amministrazione.
  Non  sono  ammesse  buste  interamente  trasparenti  o con riquadro
aperto.
  L'Amministrazione,  per  esigenze  tecniche  o  per invii di natura
particolare,  puo'  stabilire  speciali  condizioni  di  forma  o  di
chiusura.
  Qualunque  oggetto  che  risponda ai limiti di dimensioni e di peso
prescritti  dai  provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice
postale  puo'  essere  spedito  con  il trattamento delle lettere: le
lettere che superino i limiti predetti non hanno corso.
  Sono ammesse buste sulle quali siano stampati annunzi commerciali o
scritte  altre  indicazioni,  purche'  non  rechino  pregiudizio alla
chiarezza  dell'indirizzo,  salvo,  in  ogni  caso,  il  disposto del
secondo comma del precedente art. 33.

                               Capo V

                          BIGLIETTI POSTALI

                              Art. 54.
                          Biglietti postali

  Sono  trattati  come  lettere  a tutti gli effetti, tranne a quelli
tariffari,  i  biglietti  postali  messi  in  vendita  dallo  Stato e
costituiti  da  un  foglietto  piegabile,  i  cui lati possono essere
incollati,  e  recanti  gia'  impressa  la  prescritta  francatura, i
biglietti postali possono essere spediti aperti o chiusi; se superano
in  peso, per fogli od altri oggetti inclusivi, il primo porto di una
lettera,  la francatura deve essere completata fino al raggiungimento
di quella prevista per una lettera di pari peso.
  I biglietti postali possono essere spediti anche all'estero. In tal
caso, pero', vanno considerati anche agli effetti tariffari lettere e
la francatura deve essere, quindi, debitamente completata.
  I biglietti postali con francatura insufficiente hanno corso e sono
assoggettati ad una tassa pari al doppio della francatura mancante.

                               Capo VI

                    CARTOLINE PER CORRISPONDENZA

                              Art. 55.
         Cartoline postali di Stato e dell'industria privata

  Le cartoline postali di Stato sono cartoncini di forma rettangolare
recanti stampati nella parte anteriore il titolo cartolina postale" e
nell'angolo superiore destro il francobollo per esse previsto.
  Le  cartoline  postali  per  l'interno sono valide anche se dirette
all'estero,   purche'   ne  sia  completata  la  francatura  mediante
francobolli o impronte di macchine affrancatrici.
  Le cartoline postali per l'estero sono valide anche all'interno, ma
nessuna   restituzione   di   tassa   e'  dovuta;  quelle  emesse  da
amministrazioni  estere  non  possono  essere  spedite nel territorio
della Repubblica.
  Hanno   pure  corso  le  cartoline  postali  emesse  dall'industria
privata,   purche'   rispondano  alle  condizioni  stabilite  per  le
cartoline  di  Stato,  non  ne eccedano il peso e le dimensioni e non
rechino lo stemma dello Stato.

                              Art. 56.
        Condizioni cui devono rispondere le cartoline postali

  Le cartoline debbono essere spedite senza busta od altri involucri,
ne' possono essere chiuse in qualsiasi modo.
  La  meta' destra della faccia anteriore e' riservata all'indirizzo,
che puo' essere fatto anche mediante sovrapposizione di foglietti.
  Le  comunicazioni  dei  mittenti  non possono essere fatte su fogli
distinti incollati sulle cartoline; e' ammesso che vi siano attaccati
indirizzi  di  giornali  od  altre piccole liste di carta stampata, a
condizione  che  siano  interamente  aderenti alla cartolina e non ne
coprano lo scritto nemmeno in parte.
  E'  ammessa l'applicazione di marche da bollo o del bollo a punzone
sulle cartoline che debbano servire come quietanza.

                              Art. 57.
                 Cartoline considerate come lettere

  Le cartoline per corrispondenza, sia dello Stato che dell'industria
privata,  incluse in busta o spedite sottofascia o piegate in modo da
rimanere chiuse sono considerate come lettere non francate.
  Le  cartoline  dell'industria  privata eccedenti le dimensioni e il
peso  prescritti,  e tutte le cartoline comunque non rispondenti alle
condizioni  stabilite dagli articoli precedenti sono considerate come
lettere francate insufficientemente.

                              Capo VII

                          CARTE MANOSCRITTE

                              Art. 58.
                          Carte manoscritte

  Sono considerate carte manoscritte i documenti, gli atti e le carte
in  genere  scritti  o disegnati a mano od a macchina, in tutto od in
parte,  a  condizione  che  non  abbiano  carattere di corrispondenza
attuale e personale e non possano essere considerati come stampe.
  Sono  considerate  carte  manoscritte  anche le lettere aperte e le
cartoline  di  Stato  o dell'industria privata ed in genere qualsiasi
altra  corrispondenza  epistolare,  anche  se  realizzata  a mezzo di
formulari  predisposti a stampa, che abbiano gia' avuto un precedente
corso  ed  abbiano,  pertanto, perduto il carattere di corrispondenza
attuale, assumendo quello di semplici documenti.

                              Art. 59.
           Modalita' di spedizione delle carte manoscritte

  Le  carte  manoscritte debbono essere spedite sotto fasce mobili od
entro involucri aperti o facilmente apribili.
  Quando  non  siano  confezionate in modo da potersi verificare sono
trattate come lettere.
  Sono  egualmente  sottoposte  alla  tariffa  delle  lettere, quando
questa risulti inferiore a quella delle carte manoscritte.
  I  pieghi  di carte manoscritte di peso o di dimensioni maggiori di
quelli prescritti non hanno corso.

                              Art. 60.
                Elenchi e lettere di accompagnamento

  Nei  pieghi  di  carte  manoscritte  possono essere inclusi elenchi
indicativi  ed il contenuto puo' essere ripartito in inserti. Su ogni
inserto  possono  indicarsi gli estremi delle lettere cui le carte si
riferiscono.
  E'  consentito,  inoltre, includere nei pieghi stessi, sia ordinari
che  raccomandati, una lettera, chiusa od aperta, diretta allo stesso
destinatario  del  piego,  a  condizione  che  questo sia interamente
francato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sulla
busta   od   involucro   sia  scritta  dal  mittente  la  indicazione
"manoscritti con lettera di accompagnamento".
  Le   istanze   in   carta   bollata  accompagnanti  documenti  sono
considerate  come lettere di un solo porto anche se eccedenti il peso
di  20  grammi  e  per  ciascuna  di  esse deve essere corrisposta la
relativa tassa.
  I  pieghi  non  rispondenti  a  tutte  le  condizioni stabilite dal
presente  articolo  sono  sottoposti  interamente  alla  tassa  delle
lettere.

                              Capo VIII

                               STAMPE

                              Art. 61.
                      Definizione delle stampe

  Sono  considerate  stampe le impressioni o le riproduzioni ottenute
su  carta,  cartone  o altra materia comunemente usata per la stampa,
mediante  qualsiasi procedimento tecnico, eccetto quelle ottenute con
il  decalco,  coi timbri a carattere fissi o mobili e con la macchina
per scrivere.
  Sono  ammesse  allo stesso trattamento le bozze di stampa, le carte
punteggiate  ad  uso  dei  ciechi,  le  incisioni,  le fotografie, le
immagini, i disegni, le carte geografiche e le schede meccanografiche
non  trattate;  le  schede  meccanografiche  trattate,  invece,  sono
considerate lettere.
  Sono  esclusi  dal trattamento delle stampe i francobolli o modelli
di  francatura,  anche  se  annullati,  come pare tutte le stampe che
costituiscono  il  segno  rappresentativo  di  un  valore.  E'  pero'
consentito di applicare marche da bollo sulle stampe in genere, sulle
fatture  e  su conti uniti ad esse, giusta le disposizioni vigenti in
materia  di  bollo,  come  pure  di  accludervi  francobolli  per una
ulteriore  spedizione  o  per  il  rinvio delle stampe medesime, e di
accompagnarle  con  cartoline  postali,  fasce  o buste, affrancate o
meno, con o senza l'indicazione dell'indirizzo del mittente.

                              Art. 62.
                 Stampe periodiche e non periodiche

  Ai  fini  del  presente regolamento le stampe sono ripartite in due
categorie: periodiche e non periodiche.
  Sono  stampe  periodiche,  ed  ammesse  a fruire della riduzione di
tariffa  prevista  dal  primo  comma dell'art. 56 del codice postale,
quelle  che,  oltre  a  rispondere  agli altri requisiti del presente
capo:
    a)  si  pubblicano  regolarmente e con lo stesso titolo a periodi
non eccedenti i sei mesi tra un numero e l'altro;
    b) non costituiscono opere determinate;
    c)  sono  sottoposte alle speciali disposizioni della legge sulla
stampa e sono tali da poter durare indefinitamente;
    d) presentano un contenuto diverso da un numero all'altro.
  Sono  stampe  non periodiche tutte quelle non ammesse, ai sensi del
precedente comma, come periodiche.

                              Art. 63.
                     Stampe che non hanno corso

  Le  stampe  non  periodiche,  o considerate come tali, di peso o di
dimensioni maggiori di quelli prescritti non hanno corso.
  Nessun  limite di peso e di dimensioni e' fissato per la spedizione
delle stampe periodiche affrancate in abbonamento.

                              Art. 64.
                Condizioni di spedizione delle stampe

  Le  stampe,  periodiche  e  non  periodiche, debbono essere spedite
aperte o confezionate in modo da poter essere facilmente verificate.
  Le  stampe,  periodiche  e  non  periodiche, spedite in abbonamento
postale,  che non superino il peso di 10 grammi devono essere incluse
in  buste  aperte  di tipo normalizzato aventi le dimensioni appresso
indicate:
    formato minimo cm. 9 x 14;
    formato massimo cm. 12 x 23,5;
    formati consigliati cm. 11,4 x 16,2 e cm. 11 x 22.
  E' consentito che le stampe spedite in abbonamento siano incluse in
involucri di plastica termosaldati, purche' interamente trasparenti.
  Le  stampe spedite sotto fasce non mobili, dichiarate ed affrancate
come  tali,  possono  essere aperte e verificate dagli uffici postali
per  accertare  eventuali  violazioni  del  disposto dell'art. 46 del
codice   postale;  se  riscontrate  regolari  le  stampe  sono  fatte
proseguire a destinazione.

                              Art. 65.
    Divieto di aggiunte e modificazioni sulle stampe. "Stampe con
 comunicazioni epistolari" e "stampe con lettera di accompagnamento"

  Salvo  quanto  disposto  dai  commi  che  seguono  e dai successivi
articoli  66  e  67,  non  puo' fruire della tariffa stabilita per le
stampe,  periodiche  o  non  periodiche, lo stampato il cui testo sia
stato  modificato,  dopo  la  tiratura,  a  mano  o  mediante uno dei
procedimenti non ammessi di cui all'art. 61, primo comma.
  Le  stampe  contenenti  aggiunte  non  aventi  carattere epistolare
possono  essere  spedite come manoscritti, purche' siano dichiarate e
francate interamente come tali.
  E'  consentito che le stampe rechino scritti o segni aggiunti, atti
a   costituire  comunicazioni  attuali  e  personali,  purche'  venga
corrisposta,  in  aggiunta  alla  tariffa delle stampe, la francatura
dovuta  per  il  primo porto delle lettere e sulla busta od involucro
sia  scritta  dal  mittente  l'indicazione  "stampe con comunicazioni
epistolari".
  E'  altresi'  consentita  l'inclusione  di una lettera diretta allo
stesso   destinatario  del  piego,  purche'  questo  sia  interamente
francato  con  l'aggiunta  della  tassa  relativa  alla  lettera,  in
relazione  al peso della medesima, e che sulla busta od involucro sia
scritta    dal    mittente    l'indicazione   "stampe   con   lettera
d'accompagnamento".
  Per  i  pieghi  di  stampe  non  rispondenti  a tutte le condizioni
prescritte  nei  precedenti  commi,  trova  applicazione  la sanzione
prevista dal secondo comma dell'art. 46 del codice postale.

                              Art. 66.
     Aggiunte e modifiche consentite sulle stampe non periodiche

  Sulle  stampe  non periodiche, o considerate come tali, e' permesso
apportare,  a  mano  o  mediante  qualsiasi  processo  meccanico,  le
modificazioni ed aggiunte seguenti:
    1)  indicare  il  nome,  la  qualita', la professione, la ragione
sociale  e  l'indirizzo  del  mittente e del destinatario, la data di
spedizione,  la firma, il numero di telefono, il numero di avviamento
postale  ed  il  codice  telegrafico,  il  numero  del conto corrente
postale  o  bancario  del mittente, come pure un numero d'ordine o di
matricola riferentesi esclusivamente all'invio;
    2) correggere gli errori di stampa;
    3)  correggere le bozze di stampa con modificazioni ed aggiunte e
con  l'indicazione  delle  variazioni da apportarsi alla forma e alla
stampa.   Se   manchi  lo  spazio,  o  quando  abbiano  carattere  di
generalita',  le  correzioni  e  le  aggiunte possono essere fatte su
foglio a parte. Alle bozze puo' essere unito il relativo manoscritto;
    4)  cancellare,  sottolineare, o inquadrare, con tratti, parole o
parti  del  testo stampato, per renderle illeggibili o per richiamare
l'attenzione  su di esse; nel caso in cui tali operazioni siano fatte
allo  scopo  di  costituire  una  corrispondenza  epistolare  vale il
disposto del terzo comma del precedente art. 65.
  5)  indicare  sugli  avvisi,  concernenti  le partenze e gli arrivi
delle navi, le date e le ore delle partenze e degli arrivi, nonche' i
nomi delle navi e dei porti di partenza, di scalo e di arrivo;
  6)  segnare  o  correggere le cifre sui listini di prezzi correnti,
sulle  offerte  di  annunzi,  sulle quotazioni di borsa e di mercato,
sulle circolari di commercio e sui programmi, manifesti o prospetti;
  7)  indicare  sugli avvisi di passaggio il nome del viaggiatore, la
data,  l'ora  e  il nome della localita' dove egli conta di passare o
scendere;
  8)   indicare   sui   bollettini  o  cedole  di  commissione  o  di
sottoscrizione  relativi  a  libri,  giornali, incisioni, spartiti di
musica, i titoli delle opere e la quantita' degli esemplari richiesti
od   offerti,   l'edizione,  il  numero  del  catalogo,  il  modo  di
rilegatura,  i prezzi, le modalita' di pagamento e di spedizione. Non
sono   consentite  modificazioni  o  sollecitazioni  di  ordini,  ne'
comunicazioni   degli   editori   ai  committenti  in  rapporto  alle
ordinazioni ricevute;
  9) colorare i figurini di moda, le carte geografiche, ecc.;
  10)  aggiungere  una  dedica  sui libri, sulle carte da musica, sui
giornali,  sulle incisioni e sulle fotografie le quali possono recare
anche   una   brevissima   leggenda   esplicativa  o  altre  succinte
indicazioni;
  11)   aggiungere   sui   brani   tagliati   dai  giornali  o  dalle
pubblicazioni  periodiche il titolo, la data, il numero e l'indirizzo
della pubblicazione dalla quale l'articolo e' estratto;
  12)  unire  una  cartolina  postale  oppure una busta o una fascia,
affrancata o meno, con o senza l'indirizzo del mittente;
  13)  indicare  sui  biglietti  d'invito  o  carte di convocazione a
manifestazioni collettive il nome della persona invitata, la data, lo
scopo ed il luogo della riunione;
  14)  indicare  i  numeri  d'ordine,  i nomi degli elettori, le date
delle  elezioni  ed  i  luoghi di riunione sui certificati elettorali
diramati   dai   comuni   in   base   a  disposizioni  legislative  o
regolamentari dello Stato;
  15)  aggiungere  su  elenchi,  avvisi  e  simili,  spediti in forma
ufficiale  dagli esattori tributari ai contribuenti, il nome, cognome
e  qualita'  del  debitore  e  l'importo  delle  imposte  dovute, con
l'indicazione   di   quali  precisamente  si  tratti,  nonche'  delle
rispettive  rate  o  scadenza.  La stessa disposizione e' applicabile
agli   avvisi  di  pagamento  predisposti  a  stampa  riguardanti  la
riscossione  di  contributi  sindacali,  di  tasse di iscrizione e di
quote   annuali,   spediti  dai  sindacati  o  da  organi  statali  e
parastatali;
  16)  riempire  i  diplomi,  i  certificati  e  gli  atti  in genere
rilasciati in forma autentica su modelli a stampa da enti morali o da
uffici  ed  istituti  cui  sono affidati pubblici servizi, purche' le
aggiunte  siano  limitate a quelle poche strettamente necessarie alla
completa  intelligenza  del  testo  e  non  abbiano  il  carattere di
corrispondenza epistolare;
  17)  riempire  a  mano gli avvisi di arrivo e di giacenza di merci,
spediti dalle ferrovie dello Stato o da societa' ferroviarie;
  18)  scrivere  sui  bollettini  di  versamento in conto corrente le
indicazioni  richieste  dallo  stampato e la causale del versamento a
tergo della ricevuta e del certificato di allibramento;
  19)  applicare  marche  da bollo, giusta le disposizioni vigenti in
materia di bollo;
  20)  accludere  francobolli  per  una ulteriore spedizione o per il
rinvio delle stampe;
  21) allegare fatture commerciali riferentisi alle stampe stesse.

                              Art. 67.
       Aggiunte o modifiche consentite sulle stampe periodiche

  Sulle  stampe  periodiche  ammesse  alla  tariffa  ridotta prevista
dall'art. 56 del codice postale e' consentito:
    1) aggiungere indicazioni di scadenze di abbonamenti o di residui
prezzi   da  pagarsi  o  riguardanti  la  natura  degli  invii,  come
"gratuito", e "per cambio", "omaggio" ecc.;
    2) eseguire correzioni di errori tipografici;
    3) fare segni per richiamare l'attenzione su determinati punti;
    4) accompagnare i pieghi con fatture commerciali riferentisi alle
stampe stesse;
    5) scrivere sulle relative fasce l'indicazione del prezzo.

                              Art. 68.
       Requisiti delle stampe periodiche. Inserti redazionali

 Le pubblicazioni per essere considerate periodiche agli
    effetti postali debbono portare stampato sulla prima pagina o sul
    frontespizio  il  titolo,  la  data  od altra indicazione ad essa
    equivalente,  il  numero  progressivo,   l'indicazione della loro
    periodicita', di 'spedizione in abbonamento postale', del  gruppo
    corrispondente alla  tassa  pagata e debbono costituire, inoltre,
    numero per numero,un tutto omogeneo, con pagine di uguale formato
    progressivamente numerate. Sugli involucri, quando questi ne
coprano
    l'intera   superficie,   fatta eccezione per  quelli  interamente
    trasparenti, le predette indicazioni possono essere limitate a
 quelle
    relative al titolo, alla'spedizione in abbonamento postale' ed al
    gruppo di appartenenza.

      E' consentito che una pubblicazione  consti  di piu' parti,con
    distinte numerazioni di pagine, purche' dalla intestazione o dal
    programma di abbonamento risulti di quante parti sia composta
ed a
    condizione che queste siano raccolte in una unica copertina,
abbiano
    la  stessa  periodicita'  e  non possano formare oggetto di piu'
    abbonamenti distinti.

      Le  stampe periodiche possono contenere come parti integranti,
    comprese  quindi  nel  relativo peso, inserti redazionali che ne
    costituiscano un servizio ordinario o speciale, come pure
disegni,
    modelli, programmi di abbonamento con o senza la relativa scheda,
    locandine  nonche' altri inserti aventi analoghe caratteristiche,
    purche' anch'essi attinenti alle stampe stesse, anche se di
formato
    diverso,  numerati  progressivamente o numerati a parte. Possono,
    altresi', contenere come parti integranti incisioni foniche su
disco,
    nastro o filo, strettamente attinenti alla parte redazionale.

      Le  stampe  periodiche prive di tutte o  parte delle prescritte
    indicazioni o non rispondenti ai requisiti richiesti dal presente
    articolo sono assoggettate alla tariffa stabilita per le stampe
non
    periodiche.

                              Art. 69.
     Limiti della pubblicita' contenuta dalle stampe periodiche

  Le  stampe  periodiche  possono  contenere  pubblicita' a favore di
terzi  effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli
regolarmente impaginate, anche se non numerate o numerate a parte, od
incorporata nelle normali pagine del testo.
  La  pubblicita' a favore di terzi contenuta nelle stampe periodiche
non  puo'  eccedere,  nel  complesso,  la  misura  del 70% della loro
superficie  totale  mentre  quella  di  ciascuna  inserzione non puo'
superare  il  30%  della medesima superficie totale: sono esclusi dal
conteggio gli inserti pubblicitari di cui al comma seguente.
  Le stampe periodiche possono anche contenere inserti pubblicitari a
favore di terzi, non impaginati o impaginati ma di formato diverso.
  Le  stampe  periodiche che contengono pubblicita' a favore di terzi
in  misura  superiore  a  quella  prevista al secondo comma o inserti
pubblicitari  di  cui  al  precedente  comma  sono  assoggettate alle
sopratasse previste dai provvedimenti tariffari.
  Unitamente  alle altre indicazioni prescritte, le stampe periodiche
devono recare quella relativa alla percentuale di pubblicita' ed agli
inserti   pubblicitari,   i   quali   saranno   anche   singolarmente
contraddistinti con la sigla "I. P.".
  La  omissione  o la inesattezza di tali indicazioni e' considerata,
per  gli  effetti  dell'art.  82  del  codice  postale,  quale  falsa
dichiarazione del contenuto.

                              Art. 70.
((ARTICOLO ABROGATO D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155, CONVERTITO CON
 	MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N.243))

                              Art. 71.

        ((ARTICOLO ABROGATO D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155, CONVERTITO
 	CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N.243))

                              Art. 72.
   Quantita' minima delle stampe periodiche spedite in abbonamento

  Le  stampe  periodiche possono spedirsi in abbonamento in quantita'
inferiore  al  minimo  di  mille esemplari per ciascun numero fissato
dall'art.  56  del codice postale, purche' siano corrisposte le tasse
relative al minimo predetto.
  Le  spedizioni  dei  numeri arretrati possono essere effettuate per
qualsiasi quantita'.
  Non  sono soggetti alla restrizione del quantitativo minimo i fogli
degli  annunzi  legali,  le  pubblicazioni  edite a cura dello Stato,
quelle  ufficiali delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  ed  i  bollettini  spediti dalle agenzie di informazioni
debitamente autorizzate dall'Amministrazione.

                              Art. 73.
         Condizioni per effettuare spedizioni in abbonamento

  Le  stampe  periodiche  che  abbiano tutti i requisiti indicati nei
precedenti  articoli  sono  ammesse  alla  tariffa  ridotta  prevista
dall'art.  56  del  codice postale, a condizione che siano spedite di
prima  mano,  in  via  ordinaria  e  siano presentate, nei modi e nei
termini   stabiliti  dall'Amministrazione,  agli  uffici  postali  di
partenza indicati dall'Amministrazione stessa in una sola partita per
ciascun numero, o quanto meno in grosse partite.
  L'Amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  effettuare  le
operazioni  di  accettazione  e  di avviamento direttamente presso la
sede dei mittenti.
  I  giornali  e gli altri periodici, il cui invio sia fatto in forme
diverse  da  quelle  prescritte  per  le stampe periodiche dal codice
postale  e  dal  presente regolamento, sono sottoposti al trattamento
delle  stampe  non  periodiche,  anche  se spediti direttamente dagli
editori od amministratori.

                              Art. 74.
      Computo delle tasse per le stampe spedite in abbonamento

  La  tassa  delle  stampe periodiche, ammesse come tali alla tariffa
ridotta,  si  computa  esemplare  per esemplare, anche se questi sono
riuniti in pieghi.
  Per  le  riviste, con o senza copertina, ciascuna copia costituisce
un esemplare.
  La  tassa  delle  stampe  non  periodiche od assimilate a queste si
computa  invece  sul peso complessivo di ciascun piego, qualunque sia
la  quantita'  degli  oggetti  che  contenga,  siano  questi uguali o
diversi,  purche'  tutti allo stesso indirizzo. Se sono invece a piu'
indirizzi,  la  tassa  complessiva  di  francatura deve essere pari a
quella cui i singoli oggetti sarebbero sottoposti, se fossero spediti
separatamente.
  Per  le stampe spedite di seconda mano non e' tenuta in alcun conto
la  tassa che possa essere stata gia' pagata per una prima spedizione
delle stampe medesime.

                              Art. 75.
        Supplementi dei periodici e programmi di abbonamento

  Sono   considerati   supplementi,   e   debbono   essere   francati
separatamente,  ai sensi dei due primi commi dell'art. 74, applicando
la  stessa misura di tassa valevole per i fogli principali, tutti gli
altri fogli redazionali spediti separatamente.
  I supplementi debbono trattare di materie affini a quelle dei fogli
principali,   avere  tutti  i  requisiti  prescritti  per  le  stampe
periodiche,  non  costituire pubblicazioni distinte, alle quali siano
accordati abbonamenti a parte.
  I  supplementi debbono essere spediti dalle stesse localita' da cui
sono spediti i fogli principali, debbono avere una intestazione a se'
e   recare  l'indicazione  dei  giornali  e  periodici  ai  quali  si
riferiscono.
  Sono  assimilati  ai  supplementi anche i programmi di abbonamento,
qualunque  ne sia il formato, con o senza le relative schede stampate
assieme,   spediti   separatamente   dalle  pubblicazioni  a  cui  si
riferiscono,  purche' il contenuto di essi abbia diretta ed esclusiva
relazione con le pubblicazioni stesse.
  I  supplementi e gli altri fogli che mancassero dei requisiti sopra
indicati sono considerati come pubblicazione autonoma o sono compresi
fra le stampe non periodiche a seconda dei casi.
  Ai  supplementi  si  applicano  le  norme  degli articoli 68, terzo
comma, e degli articoli 69 e 70 del presente regolamento.

                              Art. 76.
                   Modi di francatura delle stampe

  L'importo   delle   tasse  per  le  stampe  periodiche  spedite  in
abbonamento  e'  corrisposto  mediante versamento anticipato eseguito
dagli editori od amministratori, con l'apertura di apposito conto.
  Le  stampe  periodiche  francate  con francobolli o con impronte di
macchine  affrancatrici sono soggette alle tasse stabilite per quelle
non periodiche.
  Le   stampe   non   periodiche  debbono  essere  francate  mediante
francobolli  o  impronte di macchine affrancatrici da applicare al di
sopra dei rispettivi indirizzi.
  L'Amministrazione, tuttavia, puo' consentire l'apertura di conti in
abbonamento a tariffa intera, per le spedizioni non inferiori a 1.000
esemplari  identici  di una stessa pubblicazione, a condizione che la
tassa  di  francatura  sia applicata esemplare per esemplare, che sui
relativi pieghi sia stampata l'indicazione "spedizione in abbonamento
a  tariffa  intera"  e  che  siano presentate, nei modi e nei termini
stabiliti dall'Amministrazione stessa in una sola partita per ciascun
numero o quanto meno in grosse partite; con lo stesso sistema possono
essere  corrisposti  anche  i  diritti  dovuti  per eventuali servizi
accessori.

                              Art. 77.
               Richiesta di spedizione in abbonamento

  Gli  amministratori  e gli editori di giornali o di altri periodici
che  vogliono  fruire  della  tariffa  ridotta prevista dall'art. 56,
primo  comma,  del  codice  postale  devono  farne richiesta in carta
legale  alla  direzione  o  alle direzioni provinciali p.t. nella cui
giurisdizione  intendono effettuare le spedizioni dei loro giornali o
periodici,  presentandone  due  o  tre  esemplari,  a  seconda che la
consegna  dei  giornali  o  periodici  debba  essere effettuata ad un
ufficio principale o locale.
  Essi  devono,  altresi', presentare una attestazione dell'autorita'
competente,  da cui risulti che abbiano ottemperato alle disposizioni
di legge concernenti le stampe periodiche.
  A  garanzia  della periodicita' dichiarata gli amministratori e gli
editori debbono costituire un deposito infruttifero la cui entita' e'
determinata moltiplicando il numero degli esemplari da spedire per la
differenza  tra  la  tariffa  delle  stampe  non  periodiche e quella
ridotta  accordata.  Detto  deposito  deve essere integrato se, prima
della  spedizione  del  secondo  numero, vengano effettuate ulteriori
spedizioni del primo numero.
  Dopo  la spedizione del secondo numero il deposito, a richiesta, e'
restituito;  viene  incamerato invece, quando, per inosservanza della
periodicita',  l'Amministrazione  determina  la chiusura del conto in
abbonamento ai sensi del successivo art. 81.

                              Art. 78.
             Apertura del conto e termini per richiedere
                  il rimborso dei crediti residuali

  L'apertura  del  conto  in abbonamento e' accordata dalla direzione
provinciale  delle  poste  nell'ambito  della cui circoscrizione sono
pubblicate le stampe.
  Il  conto  puo' essere aperto per un solo numero di una determinata
pubblicazione od essere continuativo per piu' numeri secondo le norme
e le modalita' stabilite dall'Amministrazione.
  Qualora  non  sia  effettuata alcuna spedizione le tasse anticipate
sono  restituite  purche'  chieste entro novanta giorni dalla data di
apertura del conto.
  Nel caso di chiusura del conto o di sospensione della pubblicazione
il  rimborso  del credito residuale deve essere richiesto per i conti
non   continuativi   entro  i  novanta  giorni  successivi  a  quello
dell'apertura  del  conto  e per i conti continuativi entro i novanta
giorni  dalla scadenza del termine utile per la spedizione del numero
successivo  all'ultimo  spedito,  tenendo  conto,  della periodicita'
dichiarata.
  Ai rimborsi previsti dai due precedenti commi si procede in seguito
a  domanda  su  carta  legale  presentata  alla  competente direzione
provinciale delle poste direttamente o mediante lettera raccomandata.
Quando  la  domanda  e'  inviata a mezzo posta, la data di spedizione
vale quale data di presentazione.

                              Art. 79.
       Termini per la presentazione delle domande di apertura
                      del conto in abbonamento

  La  domanda  di apertura, rinnovazione o prosecuzione di conto deve
essere  consegnata  almeno  un  giorno  prima  della  spedizione,  se
presentata  direttamente  ad  una  direzione  provinciale p.t., o tre
giorni prima, se ad un ufficio postale.
  Nella  domanda  deve  essere  indicato  il  peso  approssimativo di
ciascuna pubblicazione.

                              Art. 80.
                   Conti di abbonamento sussidiari

  Puo'  essere  concessa l'apertura di conti sussidiari, oltre quello
principale, presso uffici di province diverse da quella nella quale i
periodici  vengono  normalmente  spediti;  la  domanda  relativa deve
essere  presentata  alla  direzione  provinciale p.t. che possiede il
conto principale.
  Non sono soggette alle restrizioni del quantitativo minimo di mille
esemplari  per  ciascun  numero,  previsto  dall'art.  56  del codice
postale,  le  spedizioni  effettuate  mediante conti sussidiari, ma i
numeri spediti a mezzo di conti sussidiari non possono concorrere con
quelli  spediti  con  il  conto  principale per il raggiungimento del
quantitativo richiesto in base alla periodicita' dichiarata.

                              Art. 81.

((ARTICOLO ABROGATO D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155, CONVERTITO CON
	MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N.243))


                              Art. 82.
     Formalita' per l'accettazione dei periodici in abbonamento

  All'atto  di ciascuna consegna di fogli principali o di supplementi
aventi  corso  a  parte,  gli  editori debbono presentare all'ufficio
postale  una  dichiarazione  da cui risulti il numero degli esemplari
consegnati.
  E'  vietato agli uffici postali accettare consegne non accompagnate
dalla suddetta dichiarazione o la cui tassa complessiva sia superiore
al credito disponibile.
  I   dipendenti  p.t.  che  contravvenissero  a  tali  divieti  sono
responsabili  in  proprio  dei danni di cui l'Amministrazione potesse
risentire, salva l'applicazione di sanzioni disciplinari.

                              Art. 83.
            Riscontro dei quantitativi di stampe spedite

  Il  riscontro  delle  quantita'  dichiarate  e'  fatto,  di regola,
dividendo  il  peso complessivo per il peso unitario medio di ciascun
esemplare, calcolato sulla base di non meno di dieci esemplari.
  Il  riscontro delle spedizioni di piccola entita' puo' essere fatto
mediante   contazione   dei   singoli  esemplari,  anziche'  mediante
pesatura.
  Il riscontro degli oggetti per la cui spedizione siano aperti conti
non  continuativi  deve  essere  fatto  sempre  all'atto  di ciascuna
consegna   e,   qualora   risulti   qualche   differenza   che  renda
insufficiente  il  credito disponibile, gli editori debbono pagare la
somma mancante prima che sia effettuata la spedizione.
  Anche  la  pesatura degli oggetti non compresi nel comma precedente
e'  normalmente  fatta  all'atto  di  ciascuna  consegna;  ma  per  i
quotidiani,  o  quando lo impongano esigenze di servizio specialmente
in  rapporto  alla  rilevante  entita'  delle spedizioni, puo' essere
fatta  saltuariamente  in  giorni  non  prestabiliti.  Le  differenze
riscontrate  e  gli  addebiti delle relative tasse vanno annotati sul
conto a detrazione del credito.

                              Art. 84.
                Modalita' di esecuzione dei riscontri

  All'atto    di   ciascun   riscontro   assistono   due   dipendenti
dall'Amministrazione  che,  nel  caso  di  constatata  irregolarita',
compilano e sottoscrivono apposito verbale.
  L'incaricato della consegna all'ufficio postale puo' assistere alle
operazioni di riscontro, nel qual caso deve firmare il verbale.
  Il  verbale fa piena fede anche se l'incaricato non assista a tutte
le operazioni o si rifiuti di firmarlo.
  Nei  confronti  degli  editori  ed  amministratori  che  dichiarino
quantita'  inferiori  a quelle effettive presentate per la spedizione
si applica la sanzione prevista dall'art. 82 del codice postale.
  Qualora si riscontrino ripetute e notevoli differenze in piu' nelle
quantita'  spedite  rispetto al numero degli esemplari dichiarati, od
altre  gravi  e ripetute irregolarita', l'Amministrazione ha facolta'
di  chiudere  il  conto in abbonamento, ferma restando, in ogni caso,
l'applicazione della sanzione prevista nel comma precedente.

                              Art. 85.
        Divieto di spedizioni cumulative e relative eccezioni

  Non sono ammesse al trattamento previsto dall'art. 56, primo comma,
del  codice  postale le spedizioni cumulative di giornali o periodici
con  stampe  non  periodiche,  o di giornali quotidiani con altri non
quotidiani,  salvo  il  disposto dei precedenti articoli 68 e 69 e le
eccezioni che possano essere autorizzate dall'Amministrazione.
  E'  ammessa, invece, la spedizione cumulativa di giornali con uno o
piu' supplementi, o di piu' periodici appartenenti allo stesso gruppo
e  soggetti,  anche  per  il  peso  di  ogni  esemplare,  alla stessa
francatura.

                              Art. 86.
Errore  nella  riscossione  delle  tasse: obbligo di pagarle a carico
                           degli speditori

  Qualora emergano errori nella riscossione delle tasse dovute per la
spedizione  di  stampe  periodiche,  gli editori e gli amministratori
sono  tenuti  a  versare  all'Amministrazione  quanto pagato in meno,
anche  se  errori  od  irregolarita'  siano  rilevati  nel  corso  di
verifiche   eseguite   dopo  l'accettazione  delle  stampe  da  parte
dell'ufficio postale.
  Se  l'errore  sia  conseguente  ad  una errata qualificazione delle
stampe   periodiche   ai   fini   del  loro  trattamento  tariffario,
l'Amministrazione  ha diritto di riscuotere dall'utente quanto pagato
in  meno  per il numero della pubblicazione che ha formato oggetto di
rilievo  nonche' per i numeri impostati nei dodici mesi precedenti la
data del rilievo stesso.

                              Art. 87.
       Trattamento delle stampe recanti l'abusiva indicazione
              di e "spedizione in abbonamento postale"

  Le  stampe  di qualsiasi genere, impostate senza francatura e sulle
quali  sia stata fatta indebitamente la indicazione di "spedizione in
abbonamento  postale"  o  simile,  debbono  essere  tolte  di corso e
trattenute  per  l'applicazione  della sanzione prevista dall'art. 82
del codice postale.

                               Capo IX

                        CAMPIONI E PACCHETTI

                              Art. 88.
                        Campioni o pacchetti

  Sono  considerati  campioni  i  pacchetti,  di peso non superiore a
quello  indicato  nei  provvedimenti  tariffari,  contenenti  piccoli
quantitativi  di  merci,  aventi  anche  valore  commerciale, esclusi
denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore.
  Sono  del  pari  considerati  campioni  i  pacchetti  di  cui sopra
contenenti  incisioni  foniche,  ossia  le  registrazioni  di  prosa,
poesia,  musica,  pubblicita',  ecc., fatte su dischi, su nastro o su
filo,  purche' non contengano comunicazioni attuali e personali e non
realizzino un linguaggio convenzionale.
  I campioni debbono soddisfare alle seguenti condizioni:
    a) essere posti in sacchetti, scatole od altri involucri aperti o
facilmente  apribili,  in modo che si possano agevolmente verificare,
salvo giustificate eccezioni consentite dall'Amministrazione;
    b)  non  recare  altre  indicazioni  oltre  il  nome o la ragione
sociale   del  mittente,  l'indirizzo  del  destinatario,  il  titolo
dell'opera,  l'autore,  l'editore,  il marchio di fabbrica, il numero
d'ordine  o  di  registrazione, i prezzi e le indicazioni relativi al
peso, al metraggio, alla quantita' disponibile, ovvero le indicazioni
che  sono  necessarie  a  precisare  la provenienza e la natura della
merce  e  gli  estremi  della lettera di offerta o di conferma con la
quale  il  mittente  ha  preannunziato  la spedizione. E' consentito,
pero',   includervi   una  lettera  di  accompagnamento  alle  stesse
condizioni previsto dal precedente art. 65 per i pieghi di stampo. E'
altresi'   consentito  includervi  la  fattura  relativa  alla  merce
spedita;
    c)     essere    confezionati    con    le    modalita'    volute
dall'Amministrazione,  quando contengano oggetti di vetro, maioliche,
oggetti  acuminati o taglienti, liquidi, olio, grassi, polveri secche
coloranti  o  non,  api  vive,  oggetti di storia naturale, animali e
piante, disseccati o conservati, campioni geologici e simili.

                              Art. 89.
          Campioni che non hanno corso. Scritti non ammessi

  I  campioni  che  oltrepassino  i  limiti  di  peso e di dimensioni
prescritti  o che siano in contrasto con il disposto della lettera c)
del precedente art. 88, non hanno corso.
  Nel  caso  di  mancata osservanza delle condizioni prescritte dalla
lettera   a)   del   medesimo  art.  88  sono  tassati  come  lettere
insufficientemente   francate;  tuttavia  se  gli  invii  rechino  la
indicazione  di  campioni  e siano francati come tali, possono essere
aperti  per la verifica con trattamento analogo a quello previsto dal
terzo comma dell'art. 64.
  Ai fini previsti dall'art. 46, secondo comma, del codice postale le
incisioni  foniche  che  realizzino  comunicazioni  epistolari  o  un
linguaggio convenzionale sono considerate scritti non ammessi.

                               Capo X

                        CARTOLINE ILLUSTRATE

                              Art. 90.
               Definizione della cartolina illustrata

  Si  considera  cartolina  illustrata  qualsiasi  cartoncino spedito
senza  busta  od altro involucro e che abbia da un lato l'indirizzo e
dall'altro disegni, vedute, paesaggi, figure e simili.
  Non  sono  ammesse le cartoline illustrate di materia diversa dalla
carta nonche' quelle decorate con polveri vitree o con altre sostanze
nocive. Esso non hanno corso.
  L'indicazione di stampato, od altra simile, impressa sul cartoncino
non   esclude   il  trattamento  della  cartolina  illustrata  quando
ricorrano le suddette condizioni.

                              Art. 91.
                Contenuto delle cartoline illustrate

  La  meta'  destra della faccia anteriore delle cartoline illustrate
e'  riservata all'indirizzo ed alle indicazioni del servizio postale.
Sull'altra  meta' o sulla faccia posteriore e' consentito aggiungere,
oltre  la  data di spedizione, il nome, la qualita' e l'indirizzo del
mittente, anche frasi di convenevoli od altre comunicazioni.

                              Art. 92.
             Cartoline illustrate tassate colme lettere

  Le  cartoline  illustrate,  incluse in busta o in altro involucro o
spedite  sottofascia,  e  quelle  che  superino i limiti di peso o di
dimensioni per esse stabiliti, sono tassate come lettere.

                              Art. 93.
              Cartoline illustrate trattate come stampe

  Le  cartoline  illustrate  che, oltre l'indirizzo, rechino soltanto
l'indicazione   del   mittente  e  della  data  di  spedizione,  sono
assimilate  alle  stampe,  se  spedite  allo scoperto; se invece sono
incluse  in  busta  aperta  o  sotto fascia sono trattate come stampe
quando le indicazioni predette siano fatte esclusivamente sulla busta
o fascia.

                               Capo XI

                   ALTRE SPECIE DI CORRISPONDENZA

                              Art. 94.
              Biglietti di visita e cartoncini augurali

  Il  biglietto  di  visita  oltre  il  nome, cognome e qualifica del
mittente  puo' recare le indicazioni consentite dall'art. 66, n. 1) e
frasi di convenevoli.
  I  biglietti  di  visita  debbono  essere  spediti in modo da poter
essere  verificati.  Quando superano i limiti massimi di dimensioni o
di  peso  per  essi stabiliti sono tassati come lettere, i cartoncini
augurali,   con   o   senza   illustrazioni,  contenenti  stampate  o
manoscritte,  frasi  di  convenevoli, sono parificati ai biglietti di
visita a tutti gli effetti postali.

                              Art. 95.
                         Fatture commerciali

  Le fatture commerciali devono rispondere ai seguenti requisiti:
    a) essere costituite da un solo foglio;
    6) non contenere alcuna aggiunta che possa modificare od alterare
il carattere specifico di fattura;
    e) essere spedite in modo da potere essere verificate.
  Le fatture commerciali possono recare incorporato od anche allegato
un bollettino di versamento in conto corrente postale.
  Le fatture commerciali non rispondenti alle condizioni di cui sopra
e  quelle  che  eccedano  il  limite  di peso per esse stabilito sono
tassate  come  lettere;  quelle  che  eccedano  i  limiti  massimi di
dimensioni non hanno corso.
  Gli  estratti  di  conto dei giornali e periodici, per fruire della
speciale   tariffa   per   essi  stabilita,  devono  rispondere  alle
condizioni prescritte per le fatture commerciali.

                              Art. 96.
                           Partecipazioni

  Le  partecipazioni  di nascita, morte, matrimonio, conseguimento di
titoli e simili, devono essere interamente stampate ed essere spedite
in  modo  da  potere  essere  verificate; quelle non rispondenti alle
condizioni di cui sopra sono tassate come lettere.
  E'  consentito  unire  alle  partecipazioni  un  biglietto stampato
recante  l'invito a festeggiamenti, cerimonie, ecc. con l'indicazione
della relativa data e localita'.
  Le  partecipazioni che eccedono i limiti massimi di dimensioni o di
peso non hanno corso.

                              Capo XII

                          SPEDIZIONI MISTE

                              Art. 97.
Spedizioni miste consentite e applicazione della tariffa piu' elevata

  Sono  ammesse  spedizioni  miste  di  oggetti  di corrispondenze di
categorie  differenti  limitatamente  alle  carte  manoscritte,  alle
stampe  (escluse quelle per i ciechi) e ai campioni, a condizione che
ciascun  oggetto  non  superi  i  limiti che gli sono applicabili nei
riguardi  del peso e delle dimensioni, che l'invio sia verificabile e
non  ecceda  nel  suo  insieme  i  limiti  massimi  stabiliti  per le
spedizioni  miste  dai  provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del
codice postale.
  Agli  effetti  della  tassa  di  francatura  le spedizioni miste si
considerano  costituite  di  una  sola  categoria di corrispondenza e
precisamente di quella alla quale, tenendo conto del rispettivo peso,
e'  applicabile la tariffa piu' elevata. Se contengono una lettera di
accompagnamento  sono applicabili le disposizioni degli articoli 60 e
65,  a  seconda  della  categoria di corrispondenze cui la lettera si
riferisce.
  Agli  effetti  del  presente articolo sono parificati alle stampe i
biglietti di visita contenenti esclusivamente le indicazioni previste
dal precedente art. 66, n. 1).

                              Art. 98.
     Trattamento delle spedizioni miste non interamente francate

  Le  spedizioni miste comprendenti carte manoscritte, non francate o
francate insufficientemente, sono trattate come se fossero costituite
di sole carte manoscritte.
  Le  altre  spedizioni miste non hanno corso se non sono interamente
francate ai sensi dell'articolo precedente, nonche' quando eccedono i
limiti massimi di dimensioni e di peso per esse stabiliti.

                              Capo XIII

                RACCOMANDAZIONE DELLE CORRISPONDENZE

                              Art. 99.
            Raccomandazione di oggetti di corrispondenza

  L'ufficio   postale   che  accetta  oggetti  di  corrispondenza  in
raccomandazione deve rilasciare apposita ricevuta.
  Nessuna condizione speciale di forma e di chiusura e' richiesta per
tali invii.

                              Art. 100.
           Obbligo del destinatario di rilasciare ricevuta
                  delle raccomandate a lui dirette

  Il destinatario di oggetti raccomandati, o chi sia ammesso ad agire
in  suo  nome  ai  sensi  dei  precedenti  articoli 37 e 38, non puo'
ritirarli    senza   averne   rilasciata   preventivamente   ricevuta
all'ufficio postale od all'agente incaricato del recapito.

                              Art. 101.
            Spedizione in raccomandazione dei telegrammi
             accettali da uffici esclusivamente postali

  Sono   spediti   in   raccomandazione  ed  in  esenzione  di  tassa
all'ufficio  che  ne  deve  effettuare  la trasmissione, i telegrammi
consegnati  agli  uffici postali di localita' non fornite di servizio
telegrafico  o  fonotelegrafico; l'importo della tassa dei telegrammi
e' convertito in francobolli da applicarsi sui telegrammi stessi.
  Hanno corso, altresi', in raccomandazione e in esenzione di tassa i
predetti  telegrammi  che  vengono  restituiti agli uffici postali di
origine  quando  per  qualsiasi  ragione  non  abbiano  potuto essere
trasmessi.

                              Capo XIV

                 ASSICURAZIONE DELLE CORRISPONDENZE

                              Art. 102.
  Oggetti che possono essere assicurati e dichiarazione del valore

  Le  lettere  contenenti  denaro, oggetti preziosi o carte di valore
esigibili  al  portatore  sono assicurate per le somme dichiarate dai
mittenti,  senza  ricognizione  di detti valori da parte degli uffici
postali.
  La dichiarazione del valore deve essere espressa in moneta italiana
e  scritta  dal  mittente  al  di sopra degli indirizzi, in lettere e
cifre, senza cancellature, ne' correzioni, anche se approvate.
  Per  i  titoli  nominativi  non  puo'  essere  assicurato un valore
eccedente  l'importo  degli interessi o dividendi, che siano pagabili
al  portatore,  piu'  la  spesa  che  occorrerebbe  per  ottenerne la
duplicazione.

                              Art. 103.
                  Confezionamento delle assicurate

  Le   corrispondenze  che  si  vogliono  assicurare  debbono  essere
presentate  agli  uffici  postali chiuse in busta solida e di un solo
colore,  suggellata  con  almeno  cinque  suggelli  di ceralacca, con
uguale  impronta  avente contrassegno particolare, e disposti in modo
da chiudere esattamente tutti i lembi della busta.
  L'Amministrazione   puo'  consentire  altri  sistemi  di  chiusura,
diversi  da  quelli  indicati  nei  precedenti commi, preventivamente
omologati.
  Gli oggetti non cartacei debbono essere spediti entro scatolette od
astucci,  involtati  per intero con tela o carta tela con l'indirizzo
sugli  involucri e suggellati in modo che i suggelli ne coprano tutta
la cucitura.

                              Art. 104.
         Elementi che deve contenere la ricevuta al mittente

  Per   ciascun  oggetto  assicurato  viene  rilasciata  al  mittente
ricevuta, che deve contenere anche l'indicazione del peso in grammi e
quella del valore dichiarato.
  Per  l'assicurazione  estesa ai casi di forza maggiore, la ricevuta
deve  contenere,  inoltro,  l'indicazione "F.M." seguita dall'importo
del supplemento di tassa pagato.

                              Art. 105.
Difetto  di  integrita' esterna: apertura dell'oggetto e redazione di
                          apposito verbale

  Ai  fini  dell'eventuale  responsabilita'  dell'Amministrazione, il
difetto della integrita' esterna degli oggetti assicurati deve essere
contestato in presenza degli agenti dell'Amministrazione all'atto del
ritiro  degli oggetti stessi. In tal caso si procede all'apertura con
le norme e cautele stabilite dall'Amministrazione, redigendo apposito
verbale.
  Valgono   per   la   distribuzione   degli  oggetti  assicurati  le
disposizioni del precedente art. 100.

                               Capo XV

                          POSTA PNEUMATICA

                              Art. 106.
        Oggetti ammessi alla trasmissione per tubo pneumatico

  Nelle   localita'  ove  esiste  impianto  di  posta  pneumatica  le
corrispondenze  epistolari  che  si possono piegare od arrotolare per
l'introduzione  negli astucci, che siano nei limiti di peso stabiliti
e per le quali sia stata corrisposta la relativa tassa speciale, sono
avviate  dall'ufficio di impostazione per tubo pneumatico a quello di
distribuzione se dirette nella stessa citta' e a quello di spedizione
se  dirette  fuori  della  citta' stessa per avere successivamente il
trattamento normale.
  E'  vietato l'uso di ceralacca per la chiusura delle lettere di cui
si richiede l'avviamento per posta pneumatica.

                              Art. 107.
  Francatura delle corrispondenze da avviarsi per posta pneumatica

  La  tassa  speciale  per  le  corrispondenze  da avviarsi per posta
pneumatica deve essere pagata preventivamente dal mittente, di regola
mediante   francobolli   speciali;   e'  pero'  consentito  l'uso  di
francobolli ordinari e di impronte di macchine affrancatrici.
  Le  dette  corrispondenze,  che  non  rechino  almeno la francatura
uguale alla tassa speciale, hanno corso coi mezzi ordinari.

                              Capo XVI

                       FRANCHIGIA ED ESENZIONE

                              Art. 108.
Corrispondenze   che   possono   beneficiare   della   franchigia   o
                   dell'esenzione dalla francatura

  La   franchigia   postale   e  l'esenzione  dalla  francatura  sono
applicabili   alle   corrispondenze   circolanti   all'interno  della
Repubblica.

                              Art. 109.
         Franchigia spettante al Presidente della Repubblica

  Al  Presidente  della  Repubblica  spetta la franchigia dalle tasse
postali  per  tutte le corrispondenze, epistolari e non epistolari, a
lui  indirizzate  o  spedite  in  suo  nome  e  per suo conto purche'
debitamente contrassegnate.
  Le    corrispondenze    non    francate   provenienti   dall'estero
all'indirizzo  del  Presidente della Repubblica sono recapitate senza
tasse.
  La franchigia si applica, altresi', alle corrispondenze spedite dal
Sommo  Pontefice con il di lui contrassegno ed a quelle a lui dirette
impostate nel territorio della Repubblica.
  La franchigia si estende a tutti i servizi accessori.
  Le corrispondenze in franchigia sono soggette agli stessi limiti di
peso e dimensioni previsti per quelle scambiate tra privati.

                              Art. 110.
       Contrassegno ufficiale da apporre sulle corrispondenze
                 spedite in esenzione di francatura

  Il  contrassegno  di  cui  agli articoli 50 e 51 del codice postale
consiste nell'apposizione, sopra i singoli oggetti, di apposito bollo
o   nell'indicazione   manoscritta   della  qualita'  del  rispettivo
mittente, seguita dalla sua firma.
  Il  bollo  di  contrassegno  deve  essere  della  forma  prescritta
dall'Amministrazione  e  custodito  da impiegato responsabile del suo
uso.
  Il  capo  del servizio, sotto la sua responsabilita', puo' delegare
la  facolta'  di  apporre  il contrassegno a mano ai suoi dipendenti,
informandone l'ufficio postale di impostazione.
  Il contrassegno a mano deve essere preceduto dalla formula "Ufficio
sprovvisto di bollo".

                              Art. 111.
		Elenchi degli uffici ammessi all'esenzione

  In  appositi  elenchi,  concordati  con  i  Ministeri  e gli organi
interessati  e  pubblicati a cura dell'Amministrazione, sono indicati
gli  uffici  che  possono  spedire  corrispondenze  ufficiali  con il
pagamento  delle  tasse  postali  secondo  i  criteri  e le modalita'
previsti dall'art. 18 del codice postale.

                              Art. 112.
Enti  ai  quali l'Accademia dei Lincei puo' inviare corrispondenze in
                       esenzione di francatura

  Ai  sensi  dell'art.  51,  lettera h), del codice postale, le tasse
postali  relative  alle  corrispondenze  ufficiali dell'Accademia dei
Lincei  sono  determinate  secondo  i criteri e le modalita' previsti
dall'art.  18 del codice postale soltanto se le corrispondenze stesse
sono indirizzate agli enti sotto indicati:
    1) Istituto lombardo Accademia di scienze e lettere, Milano;
    2) Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia;
    3) Accademia nazionale dei Quaranta, Roma;
    4) Accademia della Crusca, Firenze;
    5) Societa' nazionale di scienze, lettere ed arti, Napoli;
    6) Accademia di scienze, lettere ed arti, Palermo;
    7) Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna.

                              Art. 113.
             Indirizzo delle corrispondenze in esenzione

  Le  corrispondenze  ufficiali che hanno corso mediante il pagamento
delle  tasse  postali  secondo  i  criteri  e  le  modalita' previsti
dall'art.   18   del   codice   postale  debbono  essere  indirizzate
impersonalmente alle autorita' ed agli uffici destinatari.
  Sono  esclusi  gli  indirizzi  nominativi  ad  eccezione  dei  casi
previsti dall'art. 51 del codice postale e delle corrispondenze che i
capi  degli  uffici  statali  ricevono  dagli uffici stessi quando si
trovino  fuori  residenza  nonche' di quelle dirette ad autorita' o a
pubblici ufficiali, appartenenti ad uffici statali, quando si trovino
fuori  sede  per  le  loro  attribuzioni,  nel qual caso, pero', deve
esservi aggiunta la indicazione della rispettiva qualita'.

                              Art. 114.
            Oggetti ammessi alla esenzione di francatura

  Alla  spedizione  col  sistema  di  pagamento  delle  tasse postali
secondo  i  criteri  e  le modalita' previsti dall'art. 18 del codice
postale   sono  ammesse  le  lettere,  i  cartoncini  adoperati  come
cartoline  contenenti corrispondenza, le carte manoscritte, le stampe
ed i campioni o pacchetti.
  Tali corrispondenze sono soggette ai limiti di peso e di dimensione
previste  per  quelle  scambiate tra i privati, salvo quanto previsto
nei commi successivi.
  Non  sono ammessi gli oggetti materiali non cartacei e le provviste
di libri, di stampati in bianco, di valori bollati, di carta comune e
simili, in quantita' eccedenti il peso di un chilogrammo, anche se le
provviste  medesime  siano  frazionate  in  piu'  pieghi diretti allo
stesso destinatario.
  Sono pero' ammessi:
    a)   i   rotoli   o  tubi  di  latta  contenenti  disegni,  carte
geografiche, topografiche od altre;
    b)  i  corpi  di  reato, dei quali sia urgente l'invio per posta,
nell'interesse della giustizia;
    c)  le  chiavi  di  cassa  contenenti valori di Stato, i bolli di
ufficio, i punzoni, i martelli forestali;
    d) le decorazioni o medaglie;
    e)  i  pieghi  spediti  dagli  organi  dei  Ministeri di grazia e
giustizia   e   degli  affari  esteri  contenenti  somme  od  oggetti
provenienti da successioni;
    f) i registri dello stato civile;
    g)  i  bollettini  ed  annuari  pubblicati  dalle amministrazioni
centrali, gli atti del Governo ed i fogli periodici delle prefetture;
    h)  i  libri  che  le  procure  della  Repubblica spediscono alle
biblioteche  governative  o  che  queste e gli istituti di istruzione
superiore  o  secondaria,  autorizzati  ad  avvalersi  del sistema di
pagamento  delle  tasse  postali  previsto  dall'art.  18  del codice
postale, si scambiano fra loro;
    i)  i  sacchetti  vuoti di ritorno nell'interesse del servizio di
tesoreria;
    l) le monete metalliche;
    m) i pieghi contenenti corrispondenza indivisibile.
  Gli  oggetti  di cui al precedente comma debbono recare dalla parte
dell'indirizzo  l'indicazione del contenuto ed essere confezionati in
modo  da  non  potere  recare  danno  alle altre corrispondenze. Essi
debbono essere limitati nel peso e nel volume in modo da adeguarsi ai
mezzi di trasporto dell'Amministrazione postale.
  Ai   campioni  di  liquidi  o  di  materie  grasse  si  applica  la
disposizione di cui alla lettera c) del precedente art. 88.

                              Art. 115.
       Corrispondenze spedite in esenzione che non hanno corso

  La  corrispondenza  spedita con il sistema di pagamento delle tasse
postali  previsto  dall'art.  18  del  codice postale sotto forma non
ammissibile,  con  contrassegno  irregolare  o contenente oggetti non
ammessi ai sensi dell'art. 114 e' restituita al mittente dall'ufficio
di impostazione.
  Quella  che  avesse  avuto  corso  per  errore e' distribuita senza
tassa, ma si compila apposito verbale per il recupero della tassa.
  La  corrispondenza  spedita  con  regolare  contrassegno  da uffici
ammessi  al  sistema di pagamento di cui al primo comma all'indirizzo
di  agenti  diplomatici  e  consolari  italiani all'estero, se non e'
regolarmente francata, non ha corso e deve restituirsi al mittente.

                              Art. 116.
Condizioni per le corrispondenze con tassa a carico del destinatario

  Le   corrispondenze  ufficiali  spedite  con  tassa  a  carico  del
destinatario,  ai  sensi  dell'art.  54  del  codice postale, debbono
rispondere  a  tutte le condizioni stabilite per quelle scambiate fra
privati, altrimenti non hanno corso e sono restituite ai mittenti.

                              Art. 117.
            Abuso di contrassegno ufficiale di francatura

  Qualora  sorga il sospetto che un oggetto di corrispondenza spedito
senza   francatura   e  recante  il  contrassegno  ufficiale  di  cui
all'articolo  110  sia,  in tutto o in parte, d'interesse privato, il
destinatario deve essere invitato ad aprirlo nell'ufficio postale.
  Per  l'apertura  di  tale  corrispondenza si compila circostanziato
verbale.
  Qualora  il  destinatario  dichiari che la corrispondenza tratta di
interessi   privati   in   tutto  o  in  parte,  o  contiene  oggetti
abusivamente   spediti   nell'interesse  privato,  deve  richiuderla,
imprimervi  il proprio suggello e restituirla all'ufficio postale, il
quale  la  invia alla propria direzione provinciale per il seguito di
competenza.
  Se  invece il destinatario fa constatare all'ufficio postale che la
spedizione contiene corrispondenza di servizio, la ritira e l'ufficio
ne  da' comunicazione al predetto organo provinciale, trasmettendo il
solo verbale.
  Sono  considerate  di  interesse privato, agli effetti del presente
articolo,  anche  le spedizioni fatte per conto di uffici od enti che
non  sono  ammessi  al  sistema  di  pagamento  delle  tasse previsto
dall'art.  18  del  codice  postale  e  le  corrispondenze non aventi
esclusivo carattere di servizio.

                              Art. 118.
        Rifiuto del destinatario ad aprire la corrispondenza
             sospetta di contravvenzione alla esenzione

  Qualora nel caso previsto dall'articolo precedente, il destinatario
si   rifiuti  di  aprire  la  corrispondenza,  l'ufficio  postale  la
trasmette,  insieme  ad  apposito verbale, al Ministero delle poste e
delle  telecomunicazioni,  che ne riferisce all'organo da cui dipende
l'ufficio mittente, affinche' faccia la ricognizione dell'invio e dia
dell'esito   di  essa  notizia  al  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

                              Art. 119.
   Contrassegni adoperati da enti non aventi titolo all'esenzione

  Salvo  le maggiori pene stabilite dalla legge, le sanzioni previste
dall'art.  82  del codice postale si applicano al mittente che, senza
avervi titolo, spedisca corrispondenze, sia pure ufficiali, munendole
di  un contrassegno analogo a quello prescritto per le corrispondenze
ammesse  ad  aver  corso  col sistema di pagamento delle tasse di cui
all'art.  18  del  codice  postale;  il  bollo  di contrassegno viene
sequestrato  ed inviato all'autorita' giudiziaria per i provvedimenti
di competenza.

                              Art. 120.
        Corrispondenze ufficiali delle legazioni e consolati

  Le  corrispondenze ufficiali non francate inviate dalle legazioni o
dai  consolati  italiani  all'estero  nel territorio della Repubblica
sono  assoggettate a tassa, a chiunque siano indirizzate; ove, pero',
pervengano  per  mezzo dei comandanti dei piroscafi, sia italiani che
esteri,  sono consegnate senza tassa se dirette agli uffici statali a
totale  carico  del  bilancio  dello  Stato  od ai sindaci nella loro
qualita'  di  ufficiali  di Governo, e sono sottoposte al trattamento
previsto   dall'art.   54,   primo  comma,  del  codice  postale,  se
indirizzate ad altri uffici o a privati.
  Il  contrassegno di tali corrispondenze puo' essere fatto con bollo
di qualsiasi forma, o a mano.

                              Capo XVII

       CONCESSIONE A PRIVATI DEI SERVIZI DELLE CORRISPONDENZE

                              Art. 121.
            Requisiti per ottenere le concessioni postali

  Le  concessioni  dei  servizi postali di cui all'art. 29 del codice
postale  non  possono essere accordate a minorenni, ed a chiunque non
possegga,  a  giudizio dell'Amministrazione, i necessari requisiti di
moralita' e solvibilita' o non dia garanzia per il buon andamento del
servizio.

                              Art. 122.
             Vigilanza e controllo dell'Amministrazione

  La   ditta  concessionaria  e'  sottoposta  alla  vigilanza  ed  al
controllo  dell'Amministrazione,  i  cui  agenti  muniti  di apposita
autorizzazione   hanno   facolta'   di   accedere  negli  uffici  del
concessionario per controllare la regolarita' della gestione.
  Il  concessionario, a richiesta degli agenti medesimi, deve esibire
i  documenti  ed  i  registri di servizio che e' obbligato a tenere e
fornire  tutte  le informazioni necessarie alle indagini, inchieste e
verifiche,  dirette  ad  accertare  la  regolarita' del servizio. Gli
agenti   dell'Amministrazione   hanno  anche  facolta'  di  ritirare,
rilasciandone  ricevuta, i documenti o registri che, a loro giudizio,
non  ritengano  regolari  o  costituiscano  la  prova  di  infrazioni
commesse dai concessionari.

                              Art. 123.
                              Cauzione

  A  garanzia  degli obblighi assunti il concessionario deve prestare
una  cauzione  nella misura e con le modalita' fissate dal capitolato
d'oneri.

                              Art. 124.
               Sospensione e revoca della concessione

  La  concessione  di  servizi  postali  a  soggetti  che  esercitino
un'attivita'  per la quale sia prescritta l'autorizzazione di polizia
e' sospesa o revocata qualora sia sospesa o revocata l'autorizzazione
medesima.
  La  concessione,  fatta  eccezione  per  quella  di  cui  al  n. 2)
dell'art.  29  del codice postale, e' revocata, oltre che per mancato
inizio   dell'esercizio   entro  i  termini  stabiliti  e  per  fatti
imputabili  al  concessionario,  anche  per  sospensione  o abbandono
volontario e ingiustificato dell'esercizio della concessione stessa e
negli altri casi eventualmente specificati dai capitolati d'oneri.
  L'Amministrazione  puo' revocare la concessione qualora accerti che
il concessionario si avvale, sia pure occasionalmente, di prestazioni
rese,  anche  al  di  fuori  dell'orario  di  servizio, dal personale
dipendente dall'Amministrazione.

                              Art. 125.
        Incameramento della cauzione e risarcimento del danno

  I  provvedimenti  di sospensione o di revoca della concessione sono
adottati   dal  direttore  provinciale  delle  poste  competente  per
territorio.
  Nel  capitolato  d'oneri  devono  essere  indicati i casi in cui la
revoca della concessione importa l'incameramento della cauzione ed il
diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

                              Art. 126.
          Obblighi del concessionario e dei suoi dipendenti

  Il  concessionario  ed i suoi dipendenti hanno, per quanto concerne
il  segreto  epistolare,  il  segreto  d'ufficio,  l'integrita' delle
corrispondenze,  i  sequestri,  i  pignoramenti e le opposizioni, gli
stessi obblighi dei funzionari od agenti dell'amministrazione.

                              Art. 127.
                      Durata della concessione

  La  durata  della  concessione e' stabilita nei capitolati speciali
d'oneri.

                              Art. 128.
Irresponsabilita'    dell'Amministrazione    per    l'attivita'   dei
                            concessionari

  L'Amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' per l'operato
del concessionario e dei suoi dipendenti.

                              Art. 129.
    Recapito espressi in loco. Numero delle concessioni e tariffe

  L'Amministrazione  ha facolta' di assentire ad enti od a privati la
concessione  per  l'accettazione  e  la distribuzione per espresso di
corrispondenze  epistolari  nell'ambito  del territorio del comune di
provenienza.
  La ditta concessionaria assume la denominazione di "Agenzia privata
autorizzata all'accettazione ed al recapito degli espressi in loco".
  L'Amministrazione  determina,  in  ogni  citta',  il  numero  delle
concessioni in base alle esigenze locali e stabilisce la localita' in
cui l'agenzia deve avere sede.
  Il  concessionario  non  puo'  stabilire tariffe inferiori a quelle
vigenti per i servizi direttamente gestiti dall'Amministrazione.
  Il  concessionario,  a  richiesta dell'Amministrazione, e' tenuto a
recapitare corrispondenze postali verso corresponsione di un compenso
la cui misura e' stabilita dal capitolato d'oneri.

                              Art. 130.
        Canone dovuto dalle agenzie e modalita' di pagamento

  Il  concessionario deve corrispondere all'Amministrazione un canone
annuo, il cui importo viene determinato moltiplicando il numero degli
espressi  recapitati  nell'anno precedente, con un minimo di tremila,
per il corrispettivo unitario stabilito con i provvedimenti tariffari
di  cui  all'art. 7 del codice postale; per il primo anno d'esercizio
il canone viene commisurato al minimo di tremila espressi.
  Il  canone  deve  essere  pagato  anticipatamente;  qualora, pero',
l'agenzia  recapiti  in  media  oltre  diecimila  espressi  al  mese,
l'Amministrazione  ha  facolta' di consentire il pagamento del canone
in dodicesimi anticipati.
  Il  pagamento  del  canone  viene effettuato mediante l'acquisto di
speciali  marche  per  un  importo  uguale al canone stesso. Salvo il
disposto  del successivo art. 133, non e' ammessa la restituzione del
canone  pagato,  e  le marche non utilizzate entro l'anno al quale il
canone    si    riferisce    debbono    essere   restituite   intatte
all'Amministrazione.
  L'Amministrazione tuttavia, quando concorrano speciali circostanze,
puo'  consentire la utilizzazione delle marche anzidette in conto del
canone dell'anno successivo.

                              Art. 131.
Applicazione delle marche speciali. Contravvenzioni all'esclusivita'

  Su  ogni  espresso  da recapitare l'agenzia concessionaria deve, al
momento   dell'accettazione,   applicare  l'apposita  marca  postale,
annullandola  con  bollo di forma rettangolare, ad inchiostro oleoso,
recante il nominativo dell'agenzia e la data di accettazione.
  Non  e'  consentito al concessionario includere in unica busta pie'
oggetti  di  corrispondenza diretti allo stesso destinatario anche se
provenienti dallo stesso mittente.
  Gli  espressi  sprovvisti  della  marca  postale  o muniti di marca
postale  non  annullata  o  di francobolli aventi un valore inferiore
all'affrancatura  ordinaria  e  non  annullati,  che  fossero trovati
presso l'agenzia o in possesso dei suoi fattorini, o che risultassero
comunque   recapitati,   si   intendono  accettati  o  recapitati  in
contravvenzione    alla    esclusivita',    senza   pregiudizio   dei
provvedimenti amministrativi previsti dal capitolato d'oneri a carico
del concessionario.
  La  marca  postale  deve  essere  applicata anche sulle ricevute di
ritorno e sulle risposte dei destinatari.

                              Art. 132.
                   Rinnovazione della concessione

  La  rinnovazione della concessione deve essere richiesta almeno sei
mesi  prima  della  scadenza  e  puo'  essere  assentita  alle  nuove
condizioni eventualmente stabilite nel capitolato d'oneri.
  Nel  caso  di  rinnovazione,  il canone viene commisurato al numero
degli   espressi   effettivamente   recapitati  nell'ultimo  anno  di
esercizio  della  concessione precedente, fermo restando il minimo di
3.000 espressi.

                              Art. 133.
                 Rimborso di quota parte del canone

  I  capitolati  speciali  d'oneri  devono  prevedere  che in caso di
cessazione    dell'esercizio   o   di   revoca   della   concessione,
l'Amministrazione  puo'  accordare  il rimborso della quota parte del
canone,  relativa  al  periodo  di tempo successivo al mese in cui la
revoca  o  la  cessazione  ebbero  effetto, quando la cessazione o la
revoca   dipendano   da   fatti  non  imputabili  al  titolare  della
concessione.

                              Art. 134.
Obbligo  di  consegnare  alla direzione provinciale le corrispondenze
                              inesitate

  Le  agenzie  debbono  consegnare  alla  direzione provinciale delle
poste,  dopo la giacenza di un mese, la corrispondenza di cui non sia
stato  possibile  il  recapito  ai  destinatari  o la restituzione ai
mittenti.
  Per  tali  corrispondenze  valgono  le  disposizioni  contenute nel
precedente art. 41 relativo alle corrispondenze postali inesitate.

                              Art. 135.
Recapito  corrispondenze  da  parte  di  banche, ditte ed enti e loro
                               filiali

  La concessione a banche, ditte, istituti e enti di qualsiasi genere
del servizio di recapito, con mezzi propri, delle loro corrispondenze
epistolari, nell'ambito del comune ove e' ubicata la rispettiva sede,
ha  durata  illimitata.  Quando  se ne faccia specifica richiesta, la
concessione  puo'  essere  estesa alle filiali, agenzie, o dipendenze
del  concessionario  esistenti  nel  territorio  della  provincia, ma
sempre limitatamente all'ambito del comune nel quale ciascuna di esse
esercita  la  sua  attivita'.  In  tal  caso  e' sufficiente una sola
domanda ed un solo deposito cauzionale.
  Non  e'  consentito  di  comprendere  in  unica domanda piu' di una
banca,  ditta,  istituto  od  ente,  anche  se  dipendenti  da  unico
amministratore.

                              Art. 136.
Diritto  dovuto  dall'Amministrazione.  Recapito  tra  filiali  della
                  stessa ditta in comuni limitrofi

  Per  ogni  corrispondenza  da  recapitare  ai  sensi  dell'articolo
precedente    il    concessionario    e'   tenuto   a   corrispondere
all'Amministrazione  un  diritto,  la  cui  misura e' stabilita con i
provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale.
  Il  diritto  e'  dovuto  anche  per le ricevute di ritorno, che non
sostituiscano   i  libretti  di  consegna,  e  per  le  risposte  dei
destinatari.
  Sono esenti dal pagamento del diritto di cui ai precedenti commi le
corrispondenze  scambiate,  nell'ambito  dello  stesso comune, fra le
diverse   sedi   od   uffici  della  medesima  ditta  titolare  della
concessione.
  Ai  concessionari indicati nel precedente art. 135 e' consentito il
recapito,   con  mezzi  propri,  della  corrispondenza  diretta  alle
filiali, agenzie o dipendenze del concessionario medesimo aventi sede
in  un  comune  confinante  purche' sia corrisposto il diritto dovuto
all'Amministrazione   e   nei   pieghi   spediti  non  sia  contenuta
corrispondenza diretta a terzi.

                              Art. 137.
                      Modalita' di affrancatura

  Il  diritto  dovuto  all'Amministrazione,  ai  sensi  dell'articolo
precedente,   viene   corrisposto  mediante  l'impronta  di  macchine
affrancatrici  o con l'applicazione sulle corrispondenze delle marche
previste dall'art. 131; le disposizioni di quest'ultimo articolo sono
estese,  in quanto compatibili, anche alle banche, ditte, istituti ed
enti   in   genere   autorizzati  al  recapito  in  loco  delle  loro
corrispondenze con mezzi propri.

                              Art. 138.
Concessione  del servizio di recapito degli espressi postali mediante
              licitazione privata o trattativa privata

  La  concessione  del  servizio  di  recapito  delle  corrispondenze
ordinarie  e  raccomandate  da  distribuirsi  per  espresso,  di  cui
all'articolo  29,  n.  3  del  codice  postale,  e'  accordata previa
licitazione privata tra ditte ritenute idonee.
  Se  la  licitazione  sia  andata  deserta  o  l'aggiudicazione gia'
avvenuta  sia,  per  una qualsiasi ragione, annullata, la concessione
puo'  essere  accordata  a trattativa privata a ditta ritenuta idonea
per  un  corrispettivo  non  superiore  a  quello  stabilito  per  la
licitazione ed alle condizioni stabilite dal capitolato d'onori.
  Quando  in  una  citta'  esista  una  ditta gia' concessionaria del
servizio  di  recapito  dei  telegrammi  o  per  l'accettazione ed il
recapito degli espressi in loco, la concessione per il recapito degli
espressi  postali  puo'  essere  assentita  alla  ditta  medesima con
trattativa privata.
  L'impresa  concessionaria  deve  assumere,  od  aggiungere a quella
eventualmente esistente, la denominazione di "Agenzia per il recapito
degli espressi postali".

                              Art. 139.
                     Esercizio casellari privati

  Domanda  trasmessa tramite prefettura Chiunque intenda ottenere, ai
sensi  dell'art.  29,  n.  4,  del  codice  postale,  l'esercizio  di
casellari  per la distribuzione delle corrispondenze, anche se queste
costituiscano  risposta ad inserzioni di qualsiasi genere su giornali
o  altri mezzi di pubblicita', deve farne domanda all'Amministrazione
per il tramite della competente prefettura.
  Il   prefetto  trasmette  la  domanda  alla  direzione  provinciale
competente  per  territorio  con  le  informazioni  sul richiedente e
dichiarando se all'accoglimento della domanda stessa ostino motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

                              Art. 140.
              Casi in cui non i prevista la concessione

  I  proprietari  delle  case  di  abitazione  ed  i  proprietari  od
esercenti  di  alberghi  o  pensioni, ad eccezione dei proprietari di
alberghi  diurni,  di case del passeggero o del viaggiatore e simili,
per  la  distribuzione  delle  corrispondenze agli inquilini o ospiti
possono   servirsi   del   casellario   privato,   senza  bisogno  di
concessione.

                              Art. 141.
Estensione  all'esercizio  di  casellari  di disposizioni relative al
                        recapito di espressi

  Alle  concessioni riguardanti l'esercizio di casellari privati sono
applicabili  le  disposizioni  sul  recapito  degli  espressi in loco
effettuato  da  agenzie  private, contenute nel terzo comma dell'art.
129 e nel primo comma dell'art. 132.
  Nell'atto  di concessione puo' essere determinata una zona entro la
quale   l'Amministrazione  si  obbliga  a  non  dare  altre  analoghe
concessioni.
  Le  limitazioni  previste  dal  comma  precedente e dal terzo comma
dell'art.  129  non si applicano alle concessioni richieste da coloro
che   esercitano   il   servizio   dei   casellari   come  accessorio
dell'industria  principale  da  essi  gestita,  quali  le  banche, le
imprese  di pubblicita', le agenzie di viaggio, gli alberghi diurni e
simili.

                              Art. 142.
      Divieto di noleggiare caselle ai minori di anni diciotto

  La   corrispondenza   diretta  ai  casellari  privati  puo'  essere
indirizzata   o   ai   singoli   destinatari,  con  l'aggiunta  della
indicazione  del concessionario e del numero della casella, oppure al
nome  del  concessionario  con  la semplice aggiunta del numero della
casella.  Nel  secondo caso il concessionario e' considerato, a tutti
gli effetti, quale "destinatario" della corrispondenza.
  Il  concessionario  non  puo'  noleggiare  le  caselle ad utenti ai
quali,  secondo  le  disposizioni  del  codice postale e del presente
regolamento,  non  possono  essere  consegnate corrispondenze, ne' ai
minori di 18 anni.

                              Art. 143:
               Bollettario per il noleggio di caselle

  I  contratti di noleggio delle caselle, eseguiti dai concessionari,
debbono risultare da un bollettario a madre e figlia, preventivamente
numerato e vistato in ogni foglio dall'Amministrazione.
  Sulla matrice del bollettario devono essere indicate le generalita'
dell'utente, il suo domicilio o recapito, il periodo di noleggio e la
tassa riscossa.

                              Art. 144.
Distribuzione  in  ufficio  delle  corrispondenze dirette a casellari
                               abusivi

  Nel  caso  in  cui  l'esercizio  del  servizio di casellario per la
distribuzione   delle  corrispondenze  avvenga  senza  la  prescritta
concessione,  le  corrispondenze  dirette  agli utenti del casellario
stesso,  comprese quelle indirizzate a nome dell'esercente, preceduto
o    seguito    dal    numero    della   casella,   sono   trattenute
dall'Amministrazione  per  essere distribuite in ufficio; in tal caso
non  e'  dovuto  il  pagamento  del  diritto  fisso  stabilito per le
corrispondenze fermo posta.

                              Art. 145.
        Canone dovuto all'Amministrazione dal concessionario

  Per  le  caselle  effettivamente  noleggiate  il  concessionario e'
tenuto a corrispondere all'Amministrazione un canone nella misura del
50% della tariffa vigente per un'analoga casella gestita direttamente
dall'Amministrazione  stessa  proporzionando  alla  tariffa mensile i
canoni relativi ai noleggi per periodi di tempo diversi dal mese.
  Il  canone  deve  essere  versato  anche per quegli abbonati le cui
corrispondenze   rechino   per   indirizzo   anziche'   il  nome  del
destinatario la sola indicazione del numero della casella.
  Non concorrono alla determinazione del canone le corrispondenze che
terzi  si  facciano  indirizzare  occasionalmente  presso  banche  od
agenzie  di  viaggi  e  che,  in attesa del ritiro, siano custodite a
titolo gratuito nelle caselle aperte.
  Nel  capitolato  d'oneri  deve  essere  prevista  la  revoca  della
concessione per il caso in cui il concessionario non abbia effettuato
il versamento del canone per due mesi consecutivi.

                              Art. 146.
  Prezzo del noleggio delle caselle. Cauzione per le caselle chiuse

  Il   prezzo   del   noleggio   delle   caselle   e'  stabilito  dal
concessionario,  ma  non puo' essere inferiore, proporzionalmente, al
canone     mensile     stabilito     per    i    casellari    gestiti
dall'Amministrazione.
  Per  le  caselle  chiuse,  inoltre,  il concessionario deve esigere
dall'abbonato  un  deposito  di  garanzia  anticipato, di importo non
inferiore  a  quello  fissato  dall'Amministrazione  postale  per  il
proprio  servizio  di  caselle chiuse. E' vietato fare utilizzare una
casella chiusa da piu' di un abbonato.
  Per  le  caselle  aperte che servano a piu' abbonati, il prezzo del
noleggio  ed  il  canone  relativo  debbono  essere stabiliti come se
ciascun abbonato usufruisse di una casella a se'.

                              Art. 147.
    Condizioni per la concessione di impianti pneumatici privati

  La  concessione  a  privati  di  impiantare  comunicazioni  dirette
pneumatiche  con  gli  uffici  postali  collegati  alla rete di posta
pneumatica  dell'Amministrazione  puo'  essere assentita a condizione
che il richiedente:
    1)  dichiari  di  sottostare  a  tutte  le  norme,  condizioni  e
disposizioni che disciplinano il servizio della posta pneumatica;
    2) provveda a proprie spese all'impianto ed all'azionamento delle
tubazioni,  macchinari  od  accessori,  costituenti  il  collegamento
richiesto;
    3)  paghi  all'Amministrazione  il  canone annuo anticipato nella
misura  ed alle condizioni da essa stabilite per la concessione oltre
le  spese  per  eventuali servizi accessori nell'interno degli uffici
postali in dipendenza del collegamento pneumatico richiesto.
  Le  corrispondenze  che  debbono  proseguire per la rete pneumatica
dell'Amministrazione devono recare, oltre la francatura ordinaria, la
prescritta tassa speciale.
  La  concessione  e'  limitata  all'uso  del  tubo pneumatico per il
trasporto delle corrispondenze proprie del concessionario.

                              Art. 148.
  Facolta' dell'Amministrazione di esaminare i progetti di impianti

  L'Amministrazione non deve assumere alcuna ingerenza, ne' sostenere
alcuna   spesa   per  l'allestimento  e  l'esercizio  degli  impianti
meccanici per uso dei concessionari.
  Essa  ha  pero' la facolta' di esaminare preventivamente i progetti
degli  impianti  stessi e di vigilare i relativi lavori e l'esercizio
degli impianti per quanto di sua competenza.

                             Capo XVIII

                          SERVIZI SECONDARI

                              Sezione I
                       Legalizzazione di atti

                              Art. 149.
         Legalizzazione degli Atti. Diritti e tasse postali.
                       Spese di legalizzazione

  L'Amministrazione puo' assumere il servizio della trasmissione alle
autorita' competenti degli atti soggetti a legalizzazione.
  Sono  a carico del richiedente, oltre lo speciale diritto stabilito
per ogni legalizzazione dai provvedimenti tariffari di cui all'art. 7
del  codice postale, tasse postali di francatura e di raccomandazione
sia   per   l'inoltro   degli   atti   alle  autorita'  competenti  a
legalizzarli, che per la loro restituzione al richiedente stesso.
  Il richiedente deve, inoltre, anticipare le spese di legalizzazione
nella misura stabilita dalle leggi in vigore. L'importo di tali spese
viene  trasmesso all'autorita' che deve effettuare la legalizzazione,
mediante  vaglia  ordinario,  la  cui  tassa  e'  pure  a  carico del
richiedente.

                              Art. 150.
                 Responsabilita' - Reclami - Rifiuti

  In  caso  di  perdita,  non  cagionata da forza maggiore, di pieghi
raccomandati   contenenti  richieste  di  legalizzazione  di  atti  e
documenti  spetta  al  richiedente  l'indennita'  stabilita'  per  le
corrispondenze   raccomandate,  ai  sensi  dell'art.  48  del  codice
postale.
  I reclami concernenti le legalizzazioni degli atti sono soggetti al
termine stabilito dall'art. 91 del codice predetto.
  Gli  atti  che  per  qualsiasi  ragione non fossero ritirati a cura
degli  interessati, e di cui non si potesse in altro modo eseguire il
recapito,  sono sottoposti alle norme stabilite per le corrispondenze
inesitate.

                             Sezione II
                            Notificazioni

                              Art. 151.
                     Buste e moduli di servizio

  Per  la  notificazione  degli atti a mezzo del servizio postale gli
ufficiali  giudiziari fanno uso di speciali buste, di color verde, di
cui debbono fornirsi a propria cura e spese, e di speciali moduli per
avvisi    di    ricevimento,    pure   di   colore   verde,   forniti
dall'Amministrazione.

                              Art. 152.
                     Confezionamento dei pieghi

  L'ufficiale giudiziario presenta all'ufficio postale la copia dello
atto da notificare in busta chiusa, salvo che l'autorita' giudiziaria
o la parte autorizzino l'invio in busta aperta.
  Sulla  busta debbono essere scritte le usuali indicazioni del nome,
cognome  ed indirizzo del destinatario, con le particolarita' atte ad
agevolarne la ricerca.
  L'ufficiale   giudiziario   vi   appone,  inoltre,  il  numero  del
repertorio,  la  propria  sottoscrizione  ed  il  sigillo  e presenta
contemporaneamente   l'avviso   di   ricevimento   compilato  con  le
indicazioni   richieste  dallo  speciale  modello  e  col  numero  di
repertorio.

                              Art. 153.
               Modalita' di spedizione - Tasse postali

  La   spedizione  ha  luogo  nelle  forme  stabilite  per  i  pieghi
raccomandati  con  avviso  di  ricevimento;  la  restituzione di tale
avviso e' effettuata pure in raccomandazione.
  Le  tasse  postali  dovute,  compreso  il  diritto  per l'avviso di
ricevimento  e  per  la  raccomandazione  di  esso,  sono corrisposte
all'ufficio  postale  di accettazione all'atto della presentazione di
ciascun  piego  e convertite in francobolli o in impronte di macchine
affrancatrici da applicarsi sulla busta del piego stesso.

                              Art. 154.
       Pieghi diretti in localita' non servite da portalettere

  Quando  l'ufficiale  giudiziario  sappia o ritenga che la localita'
cui  il piego e' diretto non sia dotata di servizio di recapito, deve
domandarne  l'invio per espresso, pagando anticipatamente il relativo
diritto, oltre alle tasse postali di cui all'art. 153.
  Gli  uffici, ai quali pervengono pieghi della specie da recapitarsi
per  espresso,  provvedono  al  recapito  con apposito mezzo nei modi
stabiliti  per  il  recapito  delle corrispondenze per espresso ed in
conformita' delle norme contenute nell'articolo seguente.
  I  pieghi che, diretti a persone dimoranti in localita' non servite
da  portalettere,  non  fossero  stati  inviati per espresso, debbono
essere  immediatamente  restituiti  ai mittenti con dichiarazione del
motivo del non eseguito recapito.

                              Art. 155.
                  Modalita' di recapito dei pieghi

  Salvo  quanto  e'  disposto dall'articolo seguente, la consegna del
piego  dev'essere  fatta  all'indirizzo  del  destinatario,  anche se
questi   sia  abbonato  al  casellario  postale  e  personalmente  al
destinatario, anche se dichiarato fallito.
  Se la consegna non puo' essere fatta personalmente al destinatario,
il  piego e' consegnato ad uno della famiglia con lui convivente od a
persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, purche' il
consegnatario  sia  sano  di  mente e di eta' maggiore di quattordici
anni.
  Nella  impossibilita' di effettuarla al destinatario in persona, la
consegna  puo'  essere  fatta  al portiere nel solo caso che esso sia
all'esclusivo servizio del destinatario medesimo.
  I pieghi diretti a militari in caserma, a detenuti, a ricoverati in
ospedali,  case  di  cura,  di  riposo,  a dipendenti di stabilimenti
devono essere consegnati personalmente al destinatario.
  Nel caso in cui non sia possibile provvedere a norma dei precedenti
commi i pieghi sono subito rinviati al mittente con l'annotazione dei
motivi della mancata notifica.
  L'avviso  di ricevimento dev'essere sottoscritto dalla persona alla
quale  e'  consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a
persona  diversa  dal destinatario, la firma dev'essere seguita dalla
indicazione della qualita' del consegnatario.
  Nel  caso  in cui il destinatario sia impossibilitato a firmare, la
consegna  deve essere fatta alla presenza di due testimoni che devono
apporre la propria firma sia sul registro di consegna che sull'avviso
di ricevimento.

                              Art. 156.
          Rifiuto di sottoscrivere l'avviso di ricevimento
                       o di ricevere il piego

  Nel caso in cui il destinatario, o le persone alle quali puo' farsi
la  consegna,  rifiutino  di  firmare  l'avviso di ricevimento, se ne
fara'  menzione  sull'avviso  stesso,  con  l'indicazione  del nome e
cognome  della persona che rifiuta di firmare e della sua qualita' se
trattasi di persona diversa dal destinatario.
  Nel  caso  in cui il destinatario rifiuti di ricevere il piego o di
firmare  il  registro  di  consegna,  cio' che equivale a rifiuto del
piego,  questo e' restituito al mittente con l'annotazione "rifiutato
dal  destinatario". Nel caso in cui il rifiuto di ricevere il piego o
di firmare il registro di consegna, sia opposto da persone alle quali
puo'  farsi  la consegna, il piego e' depositato all'ufficio postale,
dopo  che  l'agente  postale  ne  avra'  rilasciato  avviso presso il
destinatario.  Di  cio'  e'  ugualmente latta menzione sull'avviso di
ricevimento, che e' subito recapitato al mittente.
  Nei casi suddetti la notificazione si ha come eseguita.
  Trascorsi  dieci  giorni  dalla  data  in  cui  il  piego  e' stato
depositato  presso  l'ufficio  postale,  senza che il destinatario ne
abbia curato il ritiro, il piego stesso e' restituito al mittente con
l'annotazione "rifiutato dal destinatario".
  Nel  caso, invece, che durante la detta giacenza il destinatario ne
curi  il  ritiro,  l'impiegato  postale  deve  compilare un duplicato
dell'avviso  di  ricevimento  che,  completato  in  ogni  sua parte e
firmato   dal   destinatario,   e'  spedito  subito  al  mittente  in
raccomandazione ed in esenzione di tassa.
  Qualora  la  data  delle  eseguite formalita' manchi sull'avviso di
ricevimento  o  sia,  comunque,  incerta,  la notificazione si ha per
eseguita alla data di spedizione dell'avviso stesso.

                              Art. 157.
       Pieghi non potuti recapitare - Restituzione al mittente

  Nel  caso  di cambiamento di indirizzo del destinatario l'operatore
postale  scrive,  a  tergo  della busta del piego, la indicazione del
nuovo recapito, quando sia a sua conoscenza.
  Se il destinatario e' irreperibile, viene fatta a tergo della busta
analoga annotazione.
  Nei casi previsti dal presente articolo il piego e' rinviato subito
al mittente.

                              Art. 158.
    Spedizione degli avvisi di ricevimento dei pieghi recapitati

  L'avviso di ricevimento del piego recapitato deve essere completato
in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale, recante la
data  dello  stesso  giorno  di  consegna.  Esso e' subito spedito in
raccomandazione all'indirizzo gia' predisposto dal mittente. Salva la
spedizione  in  raccomandazione,  l'avviso di ricevimento puo' essere
comunicato per telegrafo purche' il mittente versi anche la tassa del
telegramma.
  Lo  smarrimento dell'avviso di ricevimento non da' diritto ad alcun
indennizzo.  L'Amministrazione  postale  e' pero' tenuta a rilasciare
senza  spesa un duplicato ed a farlo avere al mittente nel piu' breve
tempo possibile.

                              Art. 159.
             Responsabilita' - Indennita' di smarrimento

  Alla spedizione, al trasporto e alla consegna dei pieghi contenenti
atti   giudiziari   da   notificare   si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 6 del codice postale.
  Per   ogni   piego   smarrito  l'Amministrazione  postale  paga  la
indennita'  stabilita  per  le  raccomandate  smarrite,  con le norme
indicate dall'art. 48 del codice anzidetto.
  Il  pagamento  dell'indennita'  e'  fatto all'ufficiale giudiziario
mittente,  il  quale  ne  corrispondera'  l'importo  alla  parte  che
richiede la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta.
  Quando   la   notificazione   sia   stata  disposta  dall'autorita'
giudiziaria,    l'importo    dell'indennita',   detratta   a   favore
dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, e' versata
a favore dell'erario.

                              Art. 160.
  Notificazione degli atti per conto degli uffici di conciliazione

  Per  la notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta nei
procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme degli articoli
precedenti  si  estendono  al messo di conciliazione, in quanto siano
applicabili.

                              Art. 161.
   Notificazione dei verbali di contravvenzione al codice stradale

  Le  norme  sulla  notificazione degli atti giudiziari a mezzo della
posta  sono  anche  applicabili  alla  notificazione  dei  verbali di
contravvenzione  alle  disposizioni  del  testo  unico  approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15 giugno 1959, n. 393 e
successive  modificazioni,  sulla  circolazione  stradale,  da  parte
dell'ufficio  al  quale  appartiene  il funzionario o l'agente che ha
accertato la contravvenzione.
  Nel  caso  in  cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto
dell'art.  54  del  codice  postale le tasse di spedizione dei pieghi
sono poste a carico del destinatario.
  Se  il  destinatario,  o  le  persone  alle quali e' autorizzata la
consegna del piego, rifiutino di pagare le predette tasse il piego si
considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita.

                              Art. 162.
                  Notificazione degli atti tavolari

  Alle  notificazioni degli atti tavolari, qualora siano effettuate a
mezzo  della posta, si applicano le norme del presente capo purche' i
relativi  pieghi  siano muniti del bollo di contrassegno dell'ufficio
tavolare  mittente  e  siano  spediti  dal  cancelliere  dell'ufficio
stesso.

                              Art. 163.
                    Notificazioni ai contribuenti

  Le  notificazioni  degli  avvisi  e  degli altri atti che per legge
devono  essere  notificati  al contribuente possono essere effettuate
dai  messi  comunali  a  mezzo  della  posta, con le stesse norme che
regolano la notificazione degli atti giudiziari.

                             Sezione III
                      Dichiarazione dei redditi

                              Art. 164.
                      Dichiarazione dei redditi

  La  dichiarazione  dei  redditi assoggettabili alle imposte dirette
puo'  essere  spedita  ai  competenti  uffici  a  mezzo  di  semplice
raccomandata   e  si  considera  presentata  nel  giorno  in  cui  e'
consegnata   all'ufficio  postale,  che  deve  apporre  il  timbro  a
calendario sulla busta che li contiene.
  Le tasse postali debbono essere corrisposte dal mittente.

                             Sezione IV
       Rilascio delle bollette di legittimazione degli spiriti

                              Art. 165.
      Rilascio delle bollette di legittimazione degli spiriti.
           Compenso liquidato dal Ministero delle finanze

  Gli  uffici  postali  possono  essere  incaricati  di rilasciare le
bollette  di legittimazione degli spiriti e degli olii di semi con le
norme dettate dal Ministero delle finanze.
  Tale   servizio   viene   affidato   agli  uffici  postali  in  via
sussidiaria,   quando   ai   bisogni   del  commercio  si  dimostrino
insufficienti gli altri uffici cui ne incombe l'obbligo.
  Per   ciascuna  bolletta  rilasciata  l'Amministrazione  riceve  un
compenso stabilito e corrisposto dal Ministero delle finanze.

                              Sezione V
  Consegna di titoli di pagamento a creditori della Marina militare

                              Art. 166.
  Consegna di titoli di pagamento a creditori della Marina militare
                       Modalita' di esecuzione

  Gli uffici postali situati in localita' dove non esistono autorita'
marittime  sono  incaricati di consegnare ai rispettivi intestatari i
titoli  di  pagamento  con i quali la Marina militare soddisfa i suoi
impegni verso terzi creditori.
  I  titoli,  muniti  del  rispettivo  modulo  di  quietanza, vengono
direttamente  spediti  agli  uffici postali dai competenti uffici del
Ministero della difesa e dai comandi ed autorita' periferiche.
  Gli  uffici  postali  consegnano i titoli ai rispettivi intestatari
con  le  cautele  in  uso  per  il pagamento dei vaglia postali e col
ritiro  della  firma  sul  modulo  di  quietanza, nello spazio a cio'
destinato, convalidando la consegna con bollo proprio e firma.
  Le   quietanze  sono  trasmesse  in  raccomandazione  all'autorita'
mittente.
  I  titoli  che  per qualsiasi ragione non possono essere consegnati
vengono  restituiti,  insieme coi moduli di quietanza e con foglio di
accompagnamento   esplicativo,   all'autorita'   dalla   quale  siano
pervenuti.

                              TITOLO II
                               PACCHI

                               Capo I

                           PACCHI POSTALI

                              Art. 167.
                 Oggetti non ammessi alla spedizione

  I  pacchi  postali,  oltre  agli  oggetti  vietati dall'art. 81 del
codice postale, non possono contenere:
    a) materie esplosive o infiammabili;
    b) oggetti e merci per l'estero di cui sia vietata l'introduzione
nei Paesi di transito o di destinazione;
    c)  sostanze  che tramandino cattivo odore, che presentino indizi
di  putrefazione,  o che non possano, stante la durata del trasporto,
giungere a destinazione senza putrefarsi;
    d) animali vivi che possano cagionare danno od abbiano bisogno di
cure speciali durante il tempo che rimangono affidati alla posta.

                              Art. 168.
                         Pacchi ingombranti

  Sono  considerati  ingombranti, oltre i pacchi postali che eccedono
le  dimensioni stabilite, anche quelli che per la loro forma, la loro
dichiarata  fragilita',  o  la  natura del loro contenuto, richiedono
precauzioni speciali durante il trasporto.

                              Art. 169.
                  Oggetti ammessi condizionatamente
               Irresponsabilita' dell'Amministrazione

  I  commestibili,  i liquidi, i semi di bachi, e in genere tutti gli
oggetti  e  le  merci  che  possano  facilmente spezzarsi, guastarsi,
disperdersi  o  corrompersi, e gli animali vivi ammessi al trasporto,
sono  accettati  a rischio del mittente, anche se cio' non risulti da
esplicita dichiarazione, nel senso che l'Amministrazione non risponde
della  rottura,  della  dispersione, del naturale deperimento di tali
oggetti  e merci, ne' della morte degli animali, sebbene dal mittente
siano  state osservate tutte le norme prescritte per la spedizione di
essi.
  L'Amministrazione  e'  tenuta  al  pagamento dell'indennizzo di cui
all'art.  70  del codice postale per l'avaria dei pacchi accettati, a
causa della fragilita' del contenuto, con la tariffa di ingombranti.
  L'accettazione  dei  generi  di  monopolio  dello  Stato e di altri
prodotti  ed  oggetti  la  cui circolazione nella Repubblica o la cui
esportazione  sia vincolata a determinate prescrizioni o restrizioni,
e'  subordinata  alla constatazione da parte degli uffici postali che
siano  state  osservate  ed  adempiute dal mittente le speciali norme
vigenti in materia.
  L'Amministrazione  non  assume  responsabilita'  per le conseguenze
della  eventuale  accettazione,  da  parte  degli  uffici,  di pacchi
postali inammissibili ai sensi del presente e del precedente art. 168
e per i quali non siano state osservate le prescritte formalita'.
  L'Amministrazione  e' soltanto tenuta, per i pacchi postali diretti
all'estero   e   restituiti  dagli  uffici  di  scambio  italiani,  a
rimborsare  l'ammontare  dei  diritti territoriali e marittimi dovuti
alle  Amministrazioni  estere,  purche'  l'accettazione non sia stata
effettuata in seguito a falsa dichiarazione del contenuto.

                              Art. 170.
                Bollettini di spedizione - Francatura

  Per  l'accettazione  di  ciascun pacco postale deve essere usato un
apposito bollettino di spedizione.
  La   francatura   dei   pacchi  e'  corrisposta  mediante  speciali
francobolli  che  devono  essere  applicati  nei  modi indicati dalla
Amministrazione.  I  francobolli  apposti  in modo difforme da quello
prescritto si considerano come non applicati.
  La  francatura  puo'  essere  effettuata  anche a mezzo di apposite
macchine affrancatrici.
  L'Amministrazione  puo'  autorizzare  gli  utenti  di tali macchine
affrancatrici,  che  ne facciano richiesta, a stampare per loro uso i
bollettini, con le caratteristiche che saranno da essa determinate.

                              Art. 171.
 Compilazione del bollettino di spedizione - Disposizioni preventive

  Sul bollettino di spedizione, che deve essere compilato in ogni sua
parte dal mittente, e sul pacco devono essere indicati in modo chiaro
e  preciso  gli  indirizzi del destinatario e del mittente nonche' la
qualita' e la quantita' degli oggetti contenuti nel pacco stesso.
  L'indirizzo  puo'  essere indicato anche su un'etichetta saldamente
attaccata al pacco, tranne che questo sia assicurato.
  Se  il  pacco  e' assicurato o gravato di assegno, sul bollettino e
sul  pacco  deve  essere  indicato,  in tutte lettere e cifre e senza
cancellature   o   correzioni,  l'importo  del  valore  dichiarato  o
dell'assegno.
  Il mittente deve indicare sia sul bollettino che sul pacco in quale
modo  intenda  disporre  del  pacco nel caso in cui non possa esserne
effettuata, per qualsiasi motivo, la consegna al destinatario.

                              Art. 172.
         Obbligo di presentare la documentazione prescritta

  All'atto  dell'impostazione del pacco, il mittente deve presentare,
unitamente   al   bollettino   di  spedizione,  gli  altri  documenti
prescritti da leggi o da regolamenti.

                              Art. 173.
Imballaggio  dei  pacchi  -  Responsabilita'  del  mittente per danni
                 derivanti dai difetti d'imballaggio

  Il  pacco  deve  essere,  a  cura  del  mittente,  rivestito  di un
involucro  suggellato tale da ben garantire il suo contenuto e da non
permettere  che  un'eventuale  manomissione  possa  essere perpetrata
senza lasciare tracce apparenti di violazione.
  Il  contenuto  deve, inoltre, essere imballato in modo da escludere
qualsiasi  pericolo  di  danno  alle  persone e alle cose e da essere

preservato   dai   danni  che  potrebbero  arrecargli  l'attrito,  la
pressione  e  l'umidita', avuto riguardo al peso, alla qualita' della
merce e alla durata del trasporto.
  L'Amministrazione  puo'  ammettere  al trasporto, anche senza alcun
involucro  o  imballaggio,  determinati  oggetti  non disgregabili ed
esigere  imballaggi  speciali  per  i  pacchi  assicurati, per quelli
contenenti  oggetti  di  metallo  o di materie pesanti, animali vivi,
liquidi,  materie grasse facili a liquefarsi, colori e materie di cui
sia ammessa la spedizione con particolari modalita'.
  Il   mittente  e'  responsabile  degli  eventuali  danni  che  puo'
cagionare il difetto di confezione del pacco da lui spedito.

                              Art. 174.
   Elementi che deve contenere la ricevuta rilasciata al mittente

  Per  ciascun  pacco  impostato  e'  rilasciata al mittente ricevuta
recante  l'indicazione  degli  estremi  dell'invio ed, eventualmente,
l'ammontare del valore dichiarato o dell'assegno.
  Per  i  pacchi  assicurati  anche contro i rischi di forza maggiore
deve  essere  apposta  sul  bollettino, sulla ricevuta e sul pacco la
indicazione "F.M.".

                              Art. 175.
   In che modo il mittente puo' disporre preventivamente del pacco

  Con l'indicazione preventiva che deve fare sul pacco e sul relativo
bollettino  di  spedizione,  ai  sensi  del  precedente  art. 171, il
mittente puo' disporre soltanto: il rinvio del pacco, la rispedizione
o  il  divieto  di  rispedizione,  la  consegna ad altro destinatario
(eventualmente  senza  riscuotere  l'assegno  o riscuotendo una somma
inferiore  a  quella  indicata),  l'invio  di un avviso di giacenza e
l'abbandono del pacco.
  L'abbandono  non esonera, pero', il mittente dal pagamento di tutti
i diritti di cui il pacco fosse gravato.

                              Art. 176.
               Diritti del mittente e del destinatario

  Il mittente puo' ritirare il pacco postale prima della partenza, ma
senza diritto al rimborso delle tasse pagate.
  Dopo la partenza e prima della consegna al destinatario, ove non vi
siano   opposizioni,  sequestri  o  pignoramenti,  il  mittente  puo'
chiedere  per  posta o per telegrafo la restituzione del pacco, farne
cambiare  la  destinazione  e  l'indirizzo  e  annullare  o diminuire
l'importo  dell'assegno.  In tal caso si applicano le disposizioni di
cui al secondo comma del precedente art. 42.
  Nel   caso   di  restituzione  al  mittente  di  un  pacco  diretto
all'estero,  non  ancora  partito  o  rimesso  alle  amministrazioni
estere,  e'  ammesso  il  rimborso  della  quota  parte  delle  tasse
spettanti alle dette amministrazioni.
  Il  destinatario  puo' rifiutare il pacco o, in caso di cambiamento
di  indirizzo,  richiedere  la  consegna  o  la rispedizione al nuovo
indirizzo.

                              Art. 177.
  Apertura dei pacchi provenienti dall'estero o diretti all'estero

  I  pacchi  postali  provenienti  dall'estero  o  diretti all'estero
possono   essere  aperti  negli  uffici  di  sdoganamento,  stabiliti
dall'Amministrazione   d'intesa   col  Ministero  delle  finanze,  in
presenza  degli  impiegati  postali  che  rappresentano l'utente, per
l'esazione  dei  diritti  doganali, per l'accertamento delle leggi la
cui  applicazione  e' demandata alle dogane e per l'irrogazione delle
eventuali sanzioni.

                              Art. 178.
                        Recapito a domicilio

  I   pacchi   postali   sono   recapitati   a   domicilio   a   cura
dell'Amministrazione,  ad eccezione di quelli indirizzati fermo posta
od  a  persone  di cui non sia conosciuto il domicilio o dimoranti in
localita' sprovviste di adeguati mezzi di trasporto postale.
  I  provvedimenti  tariffari  possono determinare i limiti di valore
entro  i  quali i pacchi assicurati o gravati di assegno o di diritti
postali e doganali possano essere recapitati a domicilio.
  Per  il  recapito  a  domicilio  dei  pacchi  postali  a  mezzo  di
ricevitori o di portalettere puo' essere stabilito anche un limite di
peso.

                              Art. 179.
             Distribuzione in ufficio - Avviso di arrivo

  I  pacchi  postali  che  non possono essere recapitati a domicilio,
quelli  non  potuti  consegnare per qualsiasi motivo al destinatario,
sebbene  portati  a  domicilio, e quelli indirizzati fermo posta sono
distribuiti in ufficio.
  In  tal  caso  deve essere inviato gratuitamente al destinatario un
avviso per informarlo dell'arrivo del pacco.
  Trascorsi  quindici giorni dalla data d'invio dell'avviso senza che
il  destinatario abbia curato il ritiro del pacco, il pacco stesso e'
considerato  come  inesitato  e ad esso sono applicabili le norme dei
successivi articoli 183,184 e 185.
  Il  predetto  termine  e' elevato a un mese per i pacchi di cui non
sia  stato possibile recapitare l'avviso al destinatario e per quelli
indirizzati fermo posta.
  Sono   considerati   subito   inesitati   i  pacchi  rifiutati  dal
destinatario.

                              Art. 180.
                  Cautela nella consegna dei pacchi

  La  consegna  dei  pacchi  postali e' eseguita in conformita' delle
disposizioni  dei  precedenti  articoli  37 e 38, applicando a quelli
ordinari le disposizioni relative alle corrispondenze raccomandate ed
a  quelli  assicurati  le  disposizioni  relative alle corrispondenze
assicurate.

                              Art. 181.
       Apertura dei pacchi per accertamenti contravvenzionali

  Oltre  che  nei  casi  previsti  dal  precedente art. 177, i pacchi
postali  possono  essere aperti in qualunque ufficio, a richiesta dei
funzionari e degli agenti finanziari, qualora questi ultimi ritengano
che  vi  sia  violazione delle leggi sulle dogane, sui monopoli ed in
genere  di tutte le disposizioni aventi forza di legge che essi sono,
chiamati ad applicare o a far osservare.
  L'ufficio postale di destinazione puo' aprire il pacco per il quale
vi  sia  fondato  sospetto  che contenga merci non dichiarate, il cui
trasporto e' vietato, o corrispondenze in frode alla esclusivita'.
  L'apertura  di  un  pacco  postale  nell'ufficio di destinazione e'
eseguita  in presenza del destinatario, che e' invitato ad assistervi
o a farsi rappresentare.
  In  caso  di rifiuto o di mancata presentazione del destinatario il
pacco  e'  considerato come inesitato e non puo' essere restituito al
mittente,  ne' consegnato ad altro destinatario senza la ricognizione
del contenuto per l'applicazione delle eventuali sanzioni.
  Qualora   sia   accertata  contravvenzione  deve  essere  compilato
apposito verbale.

                              Art. 182.
               Pagamento delle somme gravanti i pacchi

  Effettuato   il   pagamento  dei  diritti  doganali,  delle  tasse,
soprattasse  e  ammende  eventualmente  gravanti il pacco postale, al
destinatario  debbono  essere  consegnate,  a  seconda  dei  casi, le
bollette doganali e le copie dei verbali di contravvenzione.
  Nel  caso  di rifiuto di pacchi postali da parte del destinatario o
di  irreperibilita'  di  questo,  l'Amministrazione  ha  facolta'  di
procedere   contro   il   mittente  per  il  pagamento  delle  tasse,
soprattasse e ammende.

                              Art. 183.
                         Avvisi di giacenza

  Qualora  il  mittente  abbia  richiesto,  a norma dell'art. 176, la
segnalazione  di  giacenza  del pacco postale non potuto recapitare o
rifiutato   dal   destinatario,  l'Amministrazione  gli  comunica  la
giacenza a mezzo di uno speciale avviso.
  Uguale  avviso  gli e' inviato se il pacco sia trattenuto, in corso
di  trasporto, dalla dogana o dalla posta per cause non dipendenti da
forza maggiore.
  In  risposta  all'avviso  di giacenza, il mittente puo' rettificare
l'indirizzo,  dare  una  delle  disposizioni indicate nell'art. 176 o
chiedere  che  il  destinatario  sia  di nuovo invitato a ritirare il
pacco,  riducendo  l'assegno  o assumendo il pagamento dei diritti di
cui sia eventualmente gravato.
  Gli avvisi hanno corso gratuitamente.
  In  attesa  della  disposizione  del  mittente,  l'ufficio  puo', a
richiesta  del  destinatario, consegnargli il pacco o rispedirlo alla
sua nuova residenza, dandone comunicazione al mittente.

                              Art. 184.
         Rinvio all'origine dei pacchi non potuti recapitare

  Il  pacco  postale  di  cui  non sia stata possibile la consegna al
destinatario  e'  rinviato  al  mittente,  salvo che questi non abbia
disposto che sia considerato come abbandonato.
  Il  rinvio  viene  eseguito  alla  scadenza dei termini di giacenza
previsti  dall'art.  179  quando il mittente abbia disposto, ai sensi
dell'art.  176,  la restituzione del pacco o se non abbia dato alcuna
disposizione  o  se  le  disposizioni  date  non  siano ammesse o non
abbiano reso possibile la consegna del pacco.
  Il pacco e' subito rinviato quando le disposizioni date in risposta
all'avviso  di  giacenza  di  cui  al  precedente  art. 183 non siano
ammesse o non abbiano reso possibile la consegna del pacco.
  Qualora il mittente non abbia dato risposta all'avviso di giacenza,
il rinvio e' eseguito un mese dopo la spedizione dell'avviso stesso.

                              Art. 185.
                       Rispedizione dei pacchi

  Ai  fini di cui al primo comma dell'art. 68 del codice postale, non
e'  soggetta  a  tassa  la rispedizione di un pacco tra due localita'
facenti parte dello stesso comune.
  La  tassa  cui e' soggetto il pacco postale rinviato al mittente ai
sensi  del terzo comma dell'art. 68 del codice postale, se non pagata
anticipatamente, e' riscossa all'atto della consegna del pacco.
  La  rispedizione  all'estero  di un pacco proveniente dallo interno
della Repubblica puo' essere effettuata solo se siano osservate tutte
le  formalita'  prescritte  per  i  pacchi diretti all'estero e siano
pagate le relative tasse di spedizione.

                              Art. 186.
                          Tassa di custodia

  Agli  effetti dell'applicazione della tassa di custodia, il periodo
di giacenza gratuita di un pacco postale, nel caso in cui l'avviso di
cui   all'art.   179   non   abbia   potuto   essere  consegnato  per
irreperibilita'  del  mittente o del destinatario, decorre dalla data
di spedizione dell'avviso stesso.
  La  tassa  di custodia, una volta applicata, rimane sempre a carico
del pacco.
  Nel caso di rispedizione o di rinvio all'origine del pacco le tasse
di  custodia eventualmente applicate dai vari uffici si cumulano fino
al  limite  massimo  stabilito  dal  provvedimento  tariffario di cui
all'art. 7 del codice postale.

                              Art. 187.
     Verifica dei pacchi per accertamenti di avarie o deficienze

  Il  destinatario,  o  in caso di rinvio all'origine il mittente, ha
diritto   di  chiedere  che  il  pacco  avente  tracce  esteriori  di
violazione  o di avaria sia, prima della consegna, pesato e aperto in
sua presenza per verificarne il contenuto.
  Qualora dalla verifica del contenuto, eseguita in base ai documenti
esistenti,  e,  per  i  pacchi  provenienti dall'estero, in base alle
bollette   di   sdoganamento,  si  accertino  deficienze  od  avarie,
l'ufficio compila apposito verbale che deve essere sottoscritto anche
dal  destinatario  o  dal mittente. I funzionari di dogana devono, se
richiesti,  prestarsi  a concorrere con quelli dell'Amministrazione
nella constatazione di avarie, deficienze od altro nei pacchi postali
soggetti  a  vincoli  o  formalita'  doganali  ed  a  sottoscrivere i
documenti comprovanti le constatazioni stesse.
  Il  destinatario o il mittente e' libero di rifiutare o di ritirare
il  pacco verificato; in quest'ultimo caso devono essere pagati tutti
i diritti di cui il pacco sia eventualmente gravato.
  Se  il  pacco  e'  gravato  di  assegno  o  di diritti doganali, il
destinatario e' tenuto a darne ricevuta prima della verifica, pagando
l'importo  dell'assegno,  dei  dazi  e  degli altri diritti di cui il
pacco  sia  gravato;  eseguita  la  verifica, egli e' tenuto, in ogni
caso,  a  ritirare  il  pacco,  che  a tutti gli effetti si considera
consegnato.
  Il destinatario, in caso di ritiro, e il mittente, anche in caso di
rifiuto, hanno facolta' di richiedere copia dei verbali compilati.
  Nel caso di rifiuto da parte del destinatario, il verbale compilato
in sua presenza fa fede anche nei confronti ((del)) mittente, quanto
alla
quantita',  qualita'  e stato del contenuto del pacco, se il mittente
medesimo  non  abbia mosso altre eccezioni sulla integrita' del pacco
all'atto del ritiro e chiesto una nuova verifica.
  La  consegna  del  pacco  verificato  al destinatario o al mittente
lascia  impregiudicato  il  loro  eventuale  diritto  alle indennita'
previste dalla legge.

                              Art. 188.
                  Vendita e distruzione dei pacchi

  Il  pacco,  il  cui  contenuto debba essere venduto o distrutto, e'
aperto con le norme prescritte dall'Amministrazione.
  La  vendita  e' fatta al migliore offerente e l'importo ricavatone,
previa  deduzione  delle spese, tasse, soprattasse e imposte gravanti
sul pacco, viene corrisposto al mittente o, a richiesta di questo, al
destinatario.
  Nel  caso  in  cui  l'avente  diritto abbia rinunciato per iscritto
all'importo  ricavato dalla vendita questo e' subito incamerato dalla
Amministrazione.
  Tanto  per  la  vendita,  quanto  per  la  distruzione  deve essere
compilato  il  relativo  verbale  che,  nel  primo  caso, deve essere
firmato anche dall'acquirente.

                              Art. 189.
                Trasporto dei pacchi postali urgenti

  Il   trasporto  dei  pacchi  urgenti  e'  effettuato  con  i  mezzi
ferroviari,  tranviari,  automobilistici, di navigazione interna e di
procacciato,  anche  se,  in  base  alle leggi e convenzioni vigenti,
impiegati dell'Amministrazione per l'invio delle sole corrispondenze.

                              Art. 190.
Pacchi postali contenenti indumenti civili delle reclute e richiamati
                              alle armi

  Per  essere  ammessi  ad  usufruire della speciale tariffa prevista
dall'art.  64  del  codice postale, i pacchi postali contenenti abiti
civili  delle  reclute  o  dei  richiamati  alle  armi debbono essere
spediti  per il tramite dell'autorita' militare, che deve convalidare
la  regolarita'  della spedizione, apponendo sul pacco e sul relativo
bollettino apposita attestazione.

                              Art. 191.
Autorizzazione   di  procedure  semplificate  per  l'accettazione  di
                  rilevanti quantitativi di pacchi

  Quando  speciali  circostanze lo richiedano, l'Amministrazione, con
le   modalita'  e  condizioni  da  essa  stabilite,  puo'  consentire
particolari procedure semplificate per l'accettazione e la francatura
di rilevanti quantitativi di pacchi.
  L'autorizzazione  puo'  essere revocata o sospesa, a giudizio della
Amministrazione,  quando  non  siano  state  osservate le modalita' e
condizioni  prescritte  o per altre gravi irregolarita' oppure quando
siano  cessate  le  speciali  circostanze  che  ne  determinarono  il
rilascio.
  Le  procedure  semplificate per la spedizione all'estero dei pacchi
postali sono stabilite d'intesa con il Ministero delle finanze.

                              Art. 192.
Autorizzazione  a  valersi  della  riduzione  tariffaria prevista dal
                           codice postale

  Gli  utenti  che  singolarmente  spediscono,  nel  servizio postale
interno, notevoli quantitativi di pacchi o di pieghi voluminosi e che
intendono  valersi  della  riduzione  di  tariffa prevista dal codice
postale    debbono    chiedere    l'autorizzazione   alla   direzione
compartimentale nel cui territorio hanno la loro sede principale.
  A   coloro   che  comprovino  di  aver  spedito,  nei  dodici  mesi
precedenti,  almeno  cinquantamila  o centomila o duecentomila pacchi
ovvero centomila o duecentomila o quattrocentomila pieghi voluminosi,
e'  accordata,  per l'anno successivo, una riduzione sulle rispettive
tariffe  normali  nelle misure stabilite con decreto ministeriale. La
riduzione  decorre  dalla  data di rilascio dell'autorizzazione ed e'
accordata anno per anno.
  Le  riduzioni  non si applicano sulle tasse o soprattasse stabilite
per  i  servizi  accessori,  ne'  possono  essere  cumulate con altre
riduzioni comunque concesse.
  Ai fini del presente articolo sono da considerare pieghi voluminosi
i   pacchetti   postali,   i   campioni  di  merci,  le  incisioni  o
registrazioni  foniche  su  disco,  su  nastro o su filo, purche' non
realizzino, in tutto od in parte, corrispondenza epistolare. I pieghi
stessi,  per  fruire  delle agevolazioni tariffarie, devono essere di
peso   non   inferiore   ai   500   grammi   ed   essere  spediti  in
raccomandazione.

                              Art. 193.
        Condizioni per beneficiare della riduzione tariffaria
                     prevista dal codice postale

  Al  raggiungimento  dei quantitativi minimi indicati nel precedente
art.  192  non  possono  concorrere i pacchi o i pieghi voluminosi di
piu'  mittenti,  anche  se  tra  loro esista un qualsiasi rapporto di
affari,  ne'  quelli  ammessi,  per  altro  titolo,  a  fruire  di un
trattamento tariffario ridotto.
  La  riduzione  di  tariffa e' concessa a condizione che il mittente
provveda:
    a)  ad  effettuare  in  proprio le operazioni di accettazione dei
pacchi  o  dei  pieghi  voluminosi  con  le procedure preventivamente
approvate dall'Amministrazione;
    b)  a  ripartire  direttamente  i  pacchi  o  i pieghi voluminosi
secondo  gli  schemi  concordati  con  la  direzione  compartimentale
competente;
    c)  ad  effettuare  in  proprio il carico dei pacchi o dei pieghi
voluminosi,  ripartiti  come  alla  lettera  precedente, sui mezzi di
trasporto  messi a disposizione dall'Amministrazione oppure a curarne
il  trasporto,  a  proprio spese, all'ufficio postale designato dalla
competente direzione compartimentale.

                              Art. 194.
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione

  Il  direttore  compartimentale, con proprio motivato provvedimento,
puo'  sospendere  o  revocare l'autorizzazione quando non siano state
osservate, in tutto od in parte, le norme dei precedenti articoli 192
e 193, salva l'applicazione dell'articolo 82 del codice postale.
  L'autorizzazione   deve   essere  revocata  in  caso  di  accertate
discordanze  fra i quantitativi o i pesi indicati nelle dichiarazioni
e quelli effettivi degli oggetti spediti.

                               Capo II

                CONCESSIONE DEL TRASPORTO DEI PACCHI

                              Art. 195.
                      Domanda di autorizzazione

  Chiunque  intenda  eseguire,  per  conto di terzi, il trasporto dei
pacchi  e  colli  di peso fino a 20 chilogrammi deve farne domanda al
direttore   provinciale   delle   poste  competente  per  territorio,
corredandola dei documenti prescritti dalla Amministrazione postale e
comprovando  di essere gia' autorizzato a esercitare la sua attivita'
in base alle disposizioni legislative vigenti.

                              Art. 196.
            Validita', durata e revoca della concessione

  La  concessione  e' rilasciata a tempo indeterminato ed e' valevole
anche  per  tutte le agenzie o filiali del concessionario, purche' le
stesse siano indicate nella domanda di concessione.
  Per  la  revoca  della  concessione  valgono, oltre le disposizioni
contenute   nell'art.   30   codice   postale  anche  quelle  dettate
dall'articolo 124 del presente regolamento.

                              Art. 197.
         Indicazioni da riportare sul pacco o sulla distinta

  Sui   pacchi   e  colli  soggetti  all'esclusivita'  devono  essere
chiaramente  indicati il nome, il cognome, l'indirizzo del mittente e
del destinatario ed il peso.
  E'  consentito riportare i suddetti elementi, anziche' sui pacchi e
colli,   sulla   distinta   di   accompagnamento  o  altro  documento
equipollente,  purche'  i pacchi ed i colli vengano contrassegnati da
appositi  numeri  di  codice  corrispondenti  a  quelli  indicati nei
predetti documenti.

                              Art. 198.
                Diritto a favore dell'Amministrazione

  Il   diritto   a   favore  dell'Amministrazione,  stabilito  con  i
provvedimenti  tariffari  di  cui  all'art.  7 del codice postale, e'
commisurato   al   peso   di   ciascun   pacco   o   collo   soggetto
all'esclusivita'.
  Le  spedizioni  della stessa qualita' di merce, di peso complessivo
superiore  ai 20 chilogrammi suddivise in piu' pacchi o colli o prive
di  imballaggio  e  caricate  alla  rinfusa,  non  sono  soggette  al
pagamento  del  diritto  di  cui  sopra,  purche' siano dirette dallo
stesso  mittente  allo  stesso  destinatario  e siano accompagnate da
regolare  fattura  o copia di essa oppure da distinta di spedizione o
di  accompagnamento o lettera di vettura. Se la spedizione e' di peso
inferiore  a  20 chilogrammi viene considerata come unico pacco e per
essa deve essere corrisposto il relativo diritto.
  Ai   fini  di  cui  al  comma  precedente  i  vettori  non  possono
costituirsi mittenti o destinatari.

                              Art. 199.
    Modalita' di pagamento del diritto dovuto all'Amministrazione

  Il  pagamento del diritto a favore dell'Amministrazione si effettua
mediante  l'applicazione  sui pacchi e sui colli di marche speciali o
di cartellini con impronta di macchina affrancatrice.
  Le  marche speciali devono essere annullate con il bollo a data o a
mano con inchiostro indelebile subito dopo la loro applicazione.
  Le  impronte  di  macchine  affrancatrici  devono  essere  nitide e
conformi alle norme vigenti.
  Le  marche speciali e le impronte di macchine affrancatrici possono
essere  apposte direttamente sulle bollette di accompagnamento emesse
dal concessionario o sul documento di accompagnamento, rilasciato dal
mittente, debitamente timbrato dal vettore.
  Quando  i  pacchi  e  i  colli  hanno  in  comune  la  localita' di
provenienza   e   quella  di  destinazione,  il  concessionario  puo'
applicare una unica impronta di macchina affrancatrice sulla distinta
di  accompagnamento  dei pacchi per l'importo complessivo dei diritti
dovuti all'Amministrazione.
  Le  date  dei  bolli e dell'impronta delle macchine affrancatrici e
quelle  apposte  a  mano  devono  essere  quelle del giorno, in cui i
pacchi  e  i  colli  sono  consegnati  alla  persona  incaricata  del
trasporto.
  Quando  speciali circostanze lo richiedano l'Amministrazione con le
modalita'   e  le  condizioni  da  essa  stabilite,  puo'  consentire
particolari  procedure semplificate per la riscossione del diritto di
monopolio.

                              Art. 200.
                      Pacchi da e per l'estero

  Per  il trasporto di pacchi o colli da e per l'estero, di peso sino
a   20   chilogrammi,   non   e'   dovuto   il   diritto   a   favore
dell'Amministrazione postale.

                              Art. 201.
                              Penalita'

  Il    concessionario   e'   sottoposto   alle   sanzioni   previste
dall'articolo  59 del codice postale, nel caso in cui venga accertato
che   le   marche  ed  i  cartellini  con  le  impronte  di  macchine
affrancatrici  applicati  sui  pacchi  e  sui colli, sulle bollette o
sulle  distinte  non siano conformi alle disposizioni di cui all'art.
199.

                              Art. 202.
                   Controlli statistiche e tariffe

  Il  concessionario  e'  obbligato  a  permettere l'accesso nei suoi
uffici  e  recapiti,  oltre  che  agli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria,  anche  agli  impiegati ed agenti postali incaricati del
controllo  ed a mettere a loro disposizione i registri ed i documenti
dai  quali devono risultare le operazioni di trasporto effettuate, il
concessionario deve inviare, entro il mese di gennaio, alla direzione
provinciale  che  gli ha assentito la concessione, una statistica dei
pacchi  e colli trasportati nell'anno solare precedente, distinti nei
modi  prescritti dall'Amministrazione e con l'indicazione dei diritti
corrisposti a quest'ultima.
  I  concessionari  non  possono stabilire tariffe inferiori a quelle
vigenti per il servizio gestito direttamente dall'Amministrazione.

                              Art. 203.
               Irresponsabilita' dell'Amministrazione

  L'Amministrazione   non   assume   alcuna  responsabilita'  per  il
trasporto  dei  pacchi  e  colli esercitato dai concessionari e dalle
loro filiali o agenzie.

                             TITOLO III
         DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CORRISPONDENZE E A PACCHI

                               Capo I
                            ESCLUSIVITA'

                              Art. 204.
                       Definizione di privato

  Per  "privato", agli effetti degli articoli 41, lettera a) e 58, n.
3,   lettera  c),  del  codice  postale,  s'intende  chi  non  faccia
professione  di  vettore,  ne'  sia addetto ad imprese di trasporti o
commissioni.

                              Art. 205.
Trattamento   degli   oggetti   trasportati   in   violazione   della
                            esclusivita'

  Gli  oggetti  di  corrispondenza  sequestrati, ai sensi dell'ultimo
comma  dell'art.  39 del codice postale, debbono essere consegnati al
piu'  presto,  con  una  copia  del verbale, all'ufficio postale piu'
vicino, per essere distribuiti od avviati a destinazione.
  Gli  oggetti  di  corrispondenza  di  cui  al precedente comma sono
sottoposti  a carico del destinatario alla tassa delle corrispondenze
non francate.
  I  pacchi trasportati in violazione dell'esclusivita' sono lasciati
in possesso del vettore per l'ulteriore corso.

                              Art. 206.
                         Violazioni ripetute

  Quando,  in  occasione  dell'accertamento  di  una  violazione,  si
constati  che  anche  anteriormente  il  trasgressore  abbia commesso
analoghe  infrazioni,  se  ne  fa  speciale menzione nel verbale, per
l'applicazione delle sanzioni comminate dalle leggi in vigore.

                               Capo II

                              TRASPORTI

                              Art. 207.
      Trasporto da parte di concessionari di ferrovie e tranvie

  I concessionari di ferrovie e di tranvie sono tenuti ad eseguire il
trasporto  e lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali con
le modalita' e le condizioni stabilite da apposite convenzioni.

                              Art. 208.
           Trasporto da parte di concessionari di funivie,
                       funicolari ed ascensori

  I  concessionari dell'esercizio di funivie, funicolari ed ascensori
in  servizio  pubblico  sono  tenuti  ad  eseguire  il trasporto e lo
scambio degli effetti postali nei limiti ed alle condizioni stabilite
nel capitolato d'oneri che disciplina la concessione.

                              Art. 209.
          Trasporto da parte di esercenti servizi pubblici
                      automobilistici o filovie

  Le  imprese  esercenti  servizi  pubblici automobilistici o filovie
sono  tenute  ad  eseguire  il  trasporto  e lo scambio degli effetti
postali  con  lo  modalita'  ed  i limiti stabiliti dalle convenzioni
stipulate  con  l'Amministrazione  sulla  base  di  principi generali
fissati   con  decreto  ministeriale  da  adottare  d'intesa  con  il
Ministero dei trasporti.

                              Art. 210.
Trasporto  obbligatorio da parte di societa' di navigazione marittima
                             ed interna

  I   concessionari  di  servizi  di  navigazione  interna,  comunque
sovvenzionati  dallo  Stato,  hanno  l'obbligo  del  trasporto  degli
effetti postali alle condizioni stabilite negli atti di concessione.
  Gli esercenti linee di navigazione marittima comunque sovvenzionati
dallo Stato, hanno l'obbligo del trasporto degli effetti postali alle
condizioni stabilite dalle convenzioni.
  Gli  esercenti  linee  di  navigazione  marittima  e  interna,  non
contemplate nei commi precedenti, hanno l'obbligo del trasporto degli
effetti postali, alle condizioni stabilite nelle apposite convenzioni
da  stipularsi  con  l'Amministrazione,  e,  quando  ne  sia il caso,
nell'atto   di  concessione  del  guidone  postale  a  termine  delle
disposizioni vigenti.
  In   ogni   caso  i  capitani  delle  navi  mercantili  ed  i  loro
raccomandatari  sono obbligati a ricevere e trasportare gratuitamente
le  corrispondenze  loro consegnate dagli agenti dell'Amministrazione
p.t.o di consoli italiani all'estero.

                              Art. 211.
     Trasporto obbligatorio per le societa' di navigazione aerea

  I  concessionari  di  linee  di  navigazione aerea sono obbligati a
trasportare  gratuitamente  chilogrammi tre di corrispondenze postali
per  ogni  viaggio  in  partenza  da aeroporti situati nel territorio
della  Repubblica  ed  a  trasportare,  pure  gratuitamente, i pieghi
diplomatici  provenienti  dal Ministero degli affari esteri e diretti
alle  ambasciate  e legazioni e quelli provenienti dalle ambasciate e
legazioni diretta all'anzidetto Ministero.
  I  detti concessionari hanno, inoltre, l'obbligo di trasportare gli
altri effetti postali e le corrispondenze oltre il predetto limite di
peso  e  fino ad un ottavo del carico utile dell'aeromobile, per ogni
viaggio, alle condizioni stabilite nelle relative convenzioni.
  Per  particolari  contingenze,  il limite del trasporto gratuito di
tre  chilogrammi  di  corrispondenze,  previsto  dal  primo comma del
presente  articolo,  puo'  essere  ridotto.  Ove  si  tratti di linee
transoceaniche potra' concedersi la totale esenzione dall'obbligo del
trasporto gratuito.

                              Capo III

       FABBRICAZIONE, USO E SMERCIO DELLE CARTE-VALORI POSTALI

                              Art. 212.
                 Variazione dei tipi di carte-valori

  Salva  la  disposizione  dell'art. 213  del  presente regolamento,
l'istituzione,  la  soppressione e le modificazioni dei tipi e specie
delle carte valori postali sono disposte con decreto ministeriale, ai
sensi dell'art. 32 del codice postale.

                              Art. 213.
              Carte-valori commemorative o celebrative

  L'emissione  di  carte-valori  postali per commemorare personaggi o
celebrare  avvenimenti  di  particolare importanza e' autorizzata con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica, sentito il Consiglio dei
Ministri:  i  valori  e  le  caratteristiche  sono determinati con le
modalita' fissate dal secondo comma dell'art. 32 del codice postale.
  La  emissione  e'  attuata  a  cura  esclusiva  dello  Stato, senza
ingerenza di eventuali promotori della emissione.
  E'  vietata  qualsiasi  cessione gratuita di carte-valori postali a
favore dei promotori anche dopo che ne sia cessata la validita'.

                              Art. 214.
         Cessazione della validita' di carte valori. Cambio

  Nel  caso  di soppressione o di modificazione di carte valori, sono
fissati i termini entro i quali saranno rispettivamente ammessi l'uso
da parte del pubblico ed il cambio.
  Quando   concorrano   particolari   ragioni,  l'Amministrazione  ha
facolta'  di disporre la immediata cessazione dell'uso, stabilendo un
periodo di tempo entro il quale e' ammesso il cambio.
  Non  sono ammessi la restituzione delle carte-valori verso rimborso
del  prezzo  ed  il  cambio  delle  carte-valori  medesime sciupate o
traforate.

                              Art. 215.
                     Smercio delle carte-valori

  La  vendita  delle carte-valori postali e' fatta indistintamente da
tutti  gli uffici postali. La rivendita e' fatta dagli spacciatori di
generi monopolio, secondo le norme legislative vigenti, ma puo' anche
essere     affidata     ad     altri,     mediante     autorizzazione
dell'Amministrazione.
  L'Amministrazione  stessa  ha facolta' di far visitare le rivendite
da  propri agenti, per accertare che siano sufficientemente provviste
di carte valori-postali.
  Le autorizzazioni possono essere revocate.
  E'  vietato  ai  venditori e rivenditori di carte-valori postali di
venderle o di rivenderle a prezzi diversi da quelli nominali o in uno
stato diverso da quello in cui sono fornite dall'Amministrazione e di
farne  acquisto,  non  solo da privati, ma anche da qualsiasi ufficio
postale che non sia quello designato dall'Amministrazione.
  I  rivenditori  ricevono  un aggio, la cui misura viene determinata
con  decreto  del  Ministro  delle poste e delle telecomunicazioni di
concerto con quello del tesoro.
  I   rivenditori  debbono  pagare  anticipatamente  l'importo  delle
carte-valori che ritirano.

                              Art. 216.
Carte-valori  traforate  -  Francobolli  macchiati  o formati di piu'
                                parti

  Le  carte  valori si vendono non bollate e debbono essere adoperate
nello stato in cui sono fornite dall'Amministrazione.
  I  francobolli  possono essere traforati in modo che la traforatura
riproduca  le  iniziali  del  nome  e  del  cognome  dei  mittenti  o
determinate  cifre:  la  parte traforata non deve, pero', superare in
grandezza il terzo della superficie dei francobolli stessi.
  Non  sono ammessi francobolli macchiati o mancanti di qualche parte
che superi un decimo della loro superficie.
  Salve le eventuali sanzioni penali, non sono ammessi francobolli.
  formati  da  piu'  parti, o sui quali sia stato steso uno strato di
qualsiasi materia.

                              Art. 217.
       Carte-valori gia' adoperate, alterate o supposte false

  Le  corrispondenze  di  francatura  facoltativa sulle quali fossero
applicati  francobolli  supposti falsi, o alterati, o gia' adoperati,
od  altrimenti  non  ammissibili, hanno corso non tenendosi conto dei
fracobolli  stessi,  salvo  il diritto dei destinatari di chiedere il
rimborso   delle   tasse   pagate   quando   tali  francobolli  siano
riconosciuti validi.
  Le corrispondenze ordinarie di francatura obbligatoria, sulle quali
fossero  stati  applicati  francobolli  supposti falsi, o alterati, o
gia'  adoperati  od  altrimenti  non ammissibili, sono spedite subito
alla  direzione  provinciale p.t. che, a seconda dei casi, le rimette
in  corso,  le  toglie  definitivamente  di  corso  o  le  invia alla
autorita' giudiziaria.
  Qualora  si  tratti  di  francobolli supposti falsi o alterati o di
francobolli  autentici sottoposti a qualsiasi operazione diretta, sia
pure  con  la  riunione di piu' parti staccate, a togliere da essi le
tracce  dei  bolli annullatori, i destinatari degli oggetti sui quali
sono applicati debbono, a richiesta, consegnare le rispettive buste o
fasce  agli  uffici  postali  di  destinazione e, nel caso di oggetti
senza  buste  o fasce, quella parte degli oggetti stessi che contenga
l'indirizzo  ed  i francobolli, ed indicarne per iscritto i mittenti,
ai  fini  dell'applicazione  delle  sanzioni  stabilite  dalle  norme
penali. Le cartoline debbono essere consegnate intere.
  Agli  stessi  obblighi  sono  soggetti i mittenti di corrispondenze
raccomandate   od   assicurate   che   apparissero,   all'atto  della
impostazione,  munite  di  francobolli  falsi  od  alterati  nei modi
indicati dal comma precedente.
  Se  i  destinatari  o  i  mittenti  ricusano  di ottemperare a tali
prescrizioni   gli   oggetti  anzidetti  sono  spediti  intatti  alla
direzione  provinciale  p.t. che, dopo averli esaminati, o li rimette
in corso o li invia all'autorita' giudiziaria.
  Anche  i bollettini ed i francobolli per pacchi, sospetti di falso,
di  alterazione o di precedente uso, sono trasmessi dagli uffici alla
direzione  provinciale  p.t. per le determinazioni di competenza; gli
esibitori  sono  tenuti  a  consegnarli dietro richiesta degli uffici
stessi.
  Le  disposizioni  del presente articolo sono applicabili anche alle
impronte di macchine affrancatrici.

                              Art. 218.
                       Carte-valori non valide

  Non  sono  valide,  agli  effetti della francatura, le carte-valori
postali  dichiarate  fuori  corso,  quelle di altre amministrazioni e
quelle che fossero gia' state utilizzate per altra francatura, salvo,
in  questa  ultima  circostanza, l'eventuale applicazione delle norme
penali nei casi previsti dall'articolo precedente.
  I  francobolli impressi sulle cartoline e sui biglietti postali non
sono validi per altri usi.
  I   francobolli  emessi  per  il  pagamento  di  tasse  relative  a
prestazioni  speciali  sono  validi esclusivamente per le prestazioni
medesime.

                               Capo IV

                         DISPOSIZIONI VARIE

                              Art. 219.
           Impostazione delle corrispondenze e dei pacchi

  Le  corrispondenze  ordinarie in partenza - fatta eccezione per gli
oggetti  spediti  in  abbonamento  postale  e  per  le corrispondenze
francate a macchina, per le quali valgono le particolari disposizioni
contenute  nel  presente  regolamento  - debbono essere immesse nelle
apposite buche o cassette, quando il loro volume lo consenta.
  I  pacchi,  le  corrispondenze  che  si  vogliano  raccomandare  od
assicurare, nonche' quelle che non possono essere immesse nelle buche
o cassette, debbono essere consegnati agli uffici postali.
  Gli  uffici  postali  accettano  i  pacchi,  nonche' gli oggetti da
spedirsi  in  raccomandazione  o in assicurazione, con le modalita' e
nei limiti stabiliti dall'Amministrazione.
  I  portalettere  preposti  alle  ricevitorie  accettano  altresi' e
distribuiscono,   nei   limiti   per   essi   stabiliti,   pacchi   e
corrispondenze  raccomandate od assicurate; per gli oggetti accettati
rilasciano   ai  mittenti  ricevute  provvisorie,  che  sostituiscono
successivamente con le ricevute definitive degli uffici postali.

                              Art. 220.
                Reclami per smarrimento - Indennita'

  Il mittente che reclami per oggetti raccomandati o assicurati o per
i  pacchi  o per mancato rimborso di assegno devo esibire la ricevuta
d'impostazione e curare che a tergo di essa sia fatta annotazione del
reclamo   e   della   data   di  questo,  convalidata  con  la  firma
dell'impiegato postale e col bollo d'ufficio.
  L'Amministrazione  provvede  alla  corresponsione  delle indennita'
dovute non appena abbia accertato, in via amministrativa, l'esistenza
del relativo diritto.
  Ai  fini  della corresponsione dell'indennita' sono equiparati agli
oggetti  smarriti quelli che non siano stati consegnati regolarmente,
secondo  le  disposizioni  del  presente  regolamento,  e non possano
essere  recuperati, come pure quelli da cui sia stato sottratto tutto
il contenuto.
  L'Amministrazione puo' accettare reclami oltre il termine stabilito
dall'art. 91 del codice postale, ai soli effetti di conoscere l'esito
della spedizione, ferma rimanendo, pero', la sua irresponsabilita' ai
sensi dell'art. 96, lettera f), del codice stesso.

                              Art. 221.
Determinazione  dell'indennita'  per  oggetti  assicurati  contenenti
                      titoli a corso variabile

  Per  la  determinazione dell'indennita' da corrispondersi, ai sensi
degli articoli 49 e 70 del codice postale, agli aventi diritto per il
caso  di  perdita,  manomissione  od  avaria di oggetti assicurati, i
titoli  a corso variabile sono valutati al prezzo di borsa del giorno
della loro impostazione.

                              Art. 222.
              Controversie per l'applicazione di tasse

  Allorquando sorga controversia sulla tariffa relativa a determinati
oggetti  in  partenza,  si  applica  quella  piu'  elevata  e vengono
compilati  appositi  verbali,  firmati  dagli  agenti  postali  e dai
mittenti.
  Tali  verbali  sono  rimessi  alle  direzioni  provinciali  per  le
determinazioni di competenza.

                              Art. 223.
                       Affrancazione di spese

  Il  mittente  di  corrispondenze o pacchi che voglia assumere a suo
carico,  ai  sensi  dell'art, 89 del codice postale, il pagamento dei
dazi doganali o di altri diritti, deve depositare presso l'ufficio di
impostazione,  a  titolo di garanzia del pagamento, una somma pari al
prevedibile importo dei dazi o diritti.
  Tale  deposito gli sara' restituito previa deduzione delle somme di
cui  gli oggetti siano stati gravati e delle tasse e diritti postali,
inerenti al rimborso.
  Qualora,  pero',  il  deposito  risulti  insufficiente a coprire le
spese, il mittente e' tenuto a pagare quanto avesse versato in meno.

                              Art. 224.
    Deficienza di francatura di raccomandate, assicurate e pacchi

  In caso di deficienza di francatura accertata durante il trasporto,
le  corrispondenze  raccomandate  od  assicurate  ed i pacchi postali
hanno  egualmente  corso,  salvo  il  diritto dell'Amministrazione di
recuperare,  a  norma  dell'art.  90  del  codice postale, quanto sia
dovuto dagli utenti; in caso di accertata impossibilita' di procedere
a  detto  recupero le somme dovute sono poste a carico dell'operatore
che ha provveduto all'accettazione.

                              Art. 225.
           Falsa od incompleta dichiarazione del contenuto

  La  falsa  od incompleta dichiarazione del contenuto da' luogo alla
sanzione  stabilita dall'art. 82 del codice postale, quando sia fatta
dal  mittente  allo  scopo  di  procurarsi un indebito profitto, o di
sottrarsi  alla  applicazione  di  imposte  e  tasse,  o  a  divieti,
limitazioni   o  speciali  modalita'  riguardanti  la  spedizione  di
determinate merci.

                              Art. 226.
Uso  di  espedienti  per  far  ritenere  avvenuta  o  non  dovuta  la
                     corresponsione delle tasse

  Gli  espedienti posti in atto nella spedizione o rispedizione degli
oggetti,  allo  scopo  di  far  ritenere  avvenuta  o  non  dovuta la
corresponsione  delle  tasse  postali,  danno  luogo,  a  carico  dei
mittenti,  all'applicazione  della sanzione prevista dall'art. 82 del
codice  postale,  salvo  che  il fatto costituisca reato punibile con
pena piu' grave.

                              Art. 227.
              Assicurazione convenzionale di documenti
                  o carte di particolare importanza

  I   pieghi  sottoposti  ad  assicurazione  convenzionale  ai  sensi
dell'art.  84,  quinto  comma,  del  codice  postale,  debbono essere
confezionati con involucri solidi e chiusi con suggelli di ceralacca,
aventi contrassegno particolare, in numero sufficiente a garantire il
contenuto.
  I   pacchi   con   assicurazione   convenzionale   debbono   essere
confezionati con le norme stabilite per i pacchi assicurati.
  Il  mittente  deve  scrivere  sull'involucro  la  dichiarazione del
valore  in  tutte  lettere,  senza  cancellature  e correzioni con la
formula:
  "Assicurazione convenzionale per lire.......".
  Sulle  ricevute rilasciate per ogni piego o pacco deve essere fatta
l'indicazione: e Assicurazione convenzionale s.
  Anche  gli  oggetti  con assicurazione convenzionale possono essere
assicurati contro i rischi di forza maggiore.

                              Art. 228.
       Assicurazione esercitata dall'Istituto postelegrafonici

  L'istituto  postelegrafonici  puo' provvedere, ai sensi dell'art. 1
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542,
all'assicurazione  degli  invii  postali  nei  casi  nei quali non e'
ammessa l'assicurazione diretta da parte dell'Amministrazione.
  L'istituto  si  avvale  in  tal  caso  degli uffici postali, e deve
osservare  le  norme e le condizioni contenute in apposito capitolato
d'oneri  emanato  con  decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni.

                              Art. 229.
                        Servizi con l'estero

  Le  condizioni  riguardanti  i  servizi nei rapporti internazionali
sono regolate dalle convenzioni e dagli accordi in vigore.
  Le  norme del codice postale e quelle del presente regolamento sono
applicabili  anche  a  tali  servizi,  in  quanto  non sia altrimenti
disposto  nelle  convenzioni  ed  accordi  predetti  e  nei  relativi
regolamenti.

                               Capo V

                     OGGETTI GRAVATI DI ASSEGNO

                              Art. 230.
   Riscossione dell'assegno all'atto della consegna degli oggetti

  Le corrispondenze e i pacchi gravati di assegno, ai sensi dell'art.
85  del  codice  postale, non sono consegnati ai destinatari senza il
pagamento contestuale dell'importo dell'assegno.

                              Art. 231.
            Forma esterna degli oggetti gravati d'assegno
                   Indicazioni prescritte - Tassa

  Per la forma esterna degli oggetti da spedirsi con assegno e per la
consegna  dei  medesimi  agli  uffici  di  partenza, valgono le norme
prescritte  per  le corrispondenze e i pacchi della stessa natura non
gravati di assegno:

L'importo  dell'assegno  deve  essere scritto in cifre ed in lettere,
senza  cancellature  ne' correzioni, al di sopra dell'indirizzo degli
 oggetti che ne sono gravati, con la formula: "Assegno lire.......".
  Nei  casi  preventivamente  autorizzati  dall'Amministrazione  puo'
essere scritto solo in cifre.
  Per  gli  oggetti  assicurati,  l'indicazione dell'assegno deve far
seguito a quella del valore, e puo' essere di somma uguale, superiore
od  inferiore,  sempre pero' entro i limiti massimi stabiliti per gli
assegni medesimi.
  La tassa di assegno va corrisposta in aggiunta a quella ordinaria e
a quella di raccomandazione o di assicurazione, a seconda dei casi.

                              Art. 232.
         Distribuzione degli oggetti - Rimborso dell'assegno

  Per  la  distribuzione  degli oggetti gravati di assegno valgono, a
seconda  dei  casi,  le  disposizioni  vigenti  per le corrispondenze
raccomandate od assicurate e per i pacchi.
  Se  il  destinatario non paga integralmente l'importo dell'assegno,
l'oggetto si considera rifiutato.
  L'ufficio  converte  la somma riscossa in vaglia ordinario a favore
del  mittente  dell'oggetto, detratta la tassa del vaglia, o la versa
in  conto  corrente,  sempre  sotto deduzione della tassa, qualora il
mittente  sia  un  correntista  e  abbia preventivamente chiesto tale
forma di rimborso.
  Ai  vaglia  ed  ai versamenti in conto corrente sono applicabili le
disposizioni riguardanti i servizi relativi.

                              Art. 233.
                Opposizione al rimborso dell'assegno

  Entro la giornata di consegna dell'oggetto gravato di assegno e non
oltre l'ora di chiusura dei servizi al pubblico, il destinatario puo'
fare,  presso  l'ufficio che deve provvedere al rimborso, opposizione
alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente.
  In  tal caso l'ufficio converte l'importo dell'assegno in un vaglia
di  servizio,  a proprio favore, annullando il vaglia o il versamento
in conto corrente, ove abbia gia' provveduto a tali operazioni per il
rimborso.
  Ove entro le due giornate successive non sia notificato all'ufficio
un   formale  atto  di  opposizione  a  richiesta  del  destinatario,
l'ufficio provvede alle operazioni di rimborso nei modi richiesti dal
mittente.  Nel caso contrario l'importo dell'assegno viene trattenuto
a deposito, in attesa della definizione della controversia.

                               Capo VI

                 OGGETTI DA RECAPITARSI PER ESPRESSO

                              Art. 234.
              Oggetti ammessi al recapito per espresso
        Indicazione su di essi delle generalita' del mittente

  Sono  ammessi al recapito per espresso le corrispondenze ordinarie,
raccomandate  ed assicurate e i pacchi postali ordinari e assicurati,
anche se le une e gli altri siano gravati di assegno.
  La  richiesta  del  recapito  per  espresso  e'  fatta  mediante la
indicazione "Espresso" apposta sul recto degli oggetti e per i pacchi
anche sul bollettino.
  A  tergo  delle corrispondenze per le quali sia chiesto il recapito
per  espresso  il  mittente  deve  scrivere  il  suo  nome, cognome e
indirizzo.
  Le  corrispondenze  ordinarie di francatura facoltativa per le tali
sia  chiesto  il  recapito  per  espresso  e  che  rechino  almeno  i
francobolli  o  le  impronte  di  macchine  affrancatrici  di  valore
corrispondente  al  diritto  relativo, sono recapitate per espresso e
tassate  per  la  eventuale  deficienza della francatura ordinaria ai
sensi  dell'art.  44, secondo comma, del codice postale. Se il valore
dei  francobolli non raggiunga l'importo del diritto per espresso, le
corrispondenze sono recapitate coi mezzi ordinari.
  La   disposizione   del   comma  precedente  non  si  applica  alle
corrispondenze di francatura obbligatoria.

                              Art. 235.
                   Corrispondenza fuori dispaccio

  Le  corrispondenze  ordinarie per le quali il mittente richiede che
abbiano  corso  fuori  dispaccio,  per essere consegnate direttamente
dagli  incaricati  del  trasporto, sono sottoposte al pagamento della
tassa speciale relativa.
  L'Amministrazione  puo'  consentire  che  senza  il pagamento della
sopratassa  di  espresso  i  pieghi di giornali quotidiani o di altri
periodici,  diretti  a  rivenditori di determinate localita' e quelli
indirizzati al personale di determinate stazioni ferroviarie, nonche'
le  corrispondenze  ordinarie  dirette  alle  redazioni di giornali e
periodici  dai  loro  corrispondenti siano spediti fuori dei dispacci
ordinari,  per  essere  consegnati  direttamente ai destinatari dagli
incaricati del trasporto.

                              Art. 236.
                     Impostazione degli espressi

  Le   corrispondenze  per  espresso  debbono  essere  immesse  nelle
cassette postali comuni, o in quelle speciali, ad esse destinate, ove
esistano.
  Sono presentati agli sportelli degli uffici postali:
    a) i pacchi postali;
    b) gli oggetti da raccomandare o da assicurare;
    c)  gli  oggetti  voluminosi  che  non  possono  immettersi nelle
cassette;
    d) le corrispondenze recapitabili in loco, presentate all'ufficio
postale o telegrafico che direttamente provvede al recapito.
  Per  le corrispondenze ordinarie da recapitarsi per espresso non si
rilascia ricevuta, ancorche' consegnato allo sportello.

                              Art. 237.
                       Recapito degli espressi

  Gli  oggetti  da  recapitare  per espresso sono spediti con i mezzi
normali: il recapito a domicilio e' effettuato di norma con personale
e  con  mezzi  speciali.  L'Amministrazione, pero', non garantisce il
recapito  per  espresso  nelle  localita' difficilmente accessibili a
causa delle condizioni atmosferiche o della viabilita'.
  Gli  oggetti che non sia stato possibile consegnare per assenza del
destinatario o per altre cause sono recapitate con i mezzi ordinari.
  Per  gli  oggetti  assicurati  o  gravati di assegno che superino i
limiti stabiliti per il recapito in via normale e per quelli che, per
peso   o  volume,  siano  difficilmente  trasportabili  dagli  agenti
postali,  l'Amministrazione  si  limita  ad  inviare  per espresso un
avviso  di  arrivo  al  destinatario  che  deve  provvedere al ritiro
dell'oggetto presso l'ufficio.
  Sono  applicabili  al recapito delle corrispondenze per espresso le
disposizioni dell'art. 38.

                              Art. 238.
           Recapito per espresso richiesto dai destinatari

  Il  destinatario  puo'  richiedere  il  recapito per espresso delle
corrispondenze  o  dei  pacchi,  a  lui diretti, anticipando la tassa
speciale di espresso.

                              Capo VII

        PIEGHI O PACCHI DI LIBRI SPEDITI DA EDITORI O LIBRAI

                              Art. 239.
            Condizioni per fruire della tariffa speciale

  Le  case  editrici  o  librarie  che,  per  la spedizione di libri,
intendono  avvalersi della riduzione di tariffa prevista dall'art. 98
del  codice  postale,  debbono  chiedere apposita autorizzazione alla
Amministrazione,  alla  quale debbono dimostrare documentalmente tale
loro qualita'.
  Sotto la denominazione di libri sono anche ammessi:
    1)  le  produzioni  musicali,  purche' riunite in volume, esclusi
quindi i pezzi staccati;
    2)  le  carte  geografiche  o  topografiche  riunite  insieme  in
atlanti;
    3)  le dispense e i fascicoli staccati di opere librarie, spediti
isolatamente,  anche  se  accompagnati  dalla copertina in carta o in
tela;
    4)  i  cataloghi  che  si  riferiscono  esclusivamente  ad  opere
librarie.
  Sui  pieghi  o pacchi ammessi alla riduzione di tariffa deve essere
apposta  con  timbro  o  a  stampa l'indicazione: e Tariffa ridotta -
Autorizzazione N.....del.... della direzione provinciale di...."
  Salva    l'applicazione    dell'art.   82   del   codice   postale,
l'autorizzazione  viene  sospesa  e  revocata quando non ricorrano le
condizioni stabilite dal presente articolo.

                              Art. 240.
        Dichiarazione di spedizione per i pieghi sottofascia
                  di libri spediti in via ordinaria

  Per  i  pieghi  di  libri  spediti  in  via  ordinaria ed a tariffa
ridotta,  l'Amministrazione  rilascia,  a richiesta dei mittenti, una
dichiarazione  di spedizione consistente nell'apposizione del bollo a
data  dell'ufficio postale di accettazione su una distinta dei pieghi
presentata dai mittenti medesimi.
  I  pieghi  descritti  nella distinta di cui al comma precedente non
hanno alcun trattamento speciale ne' per quanto concerne il trasporto
o   il   recapito   ne'  per  quanto  riguarda  la  irresponsabilita'
dell'Amministrazione.

                              Capo VIII

                             POSTA AEREA

                              Art. 241.
                Limiti del servizio - Tassa speciale
     Facolta' dell'Amministrazione di ricorrere ai mezzi normali

  Sono ammessi normalmente al trasporto per via aerea tutti gli invii
postali.  Il  Ministro  delle  poste  e delle telecomunicazioni puo',
tuttavia,  disporre  esclusioni  e limitazioni anche temporanee e per
determinate linee.
  L'Amministrazione  ha, altresi', la facolta' di dar corso coi mezzi
normali  agli  invii  per  i  quali  sia  stata  corrisposta la tassa
speciale  di posta aerea, quando, per mancata utilizzazione dei mezzi
aerei  immediati,  ritenga  di  poter  conseguire  un  piu' sollecito
inoltro  con i mezzi ordinari o sia nella impossibilita' di servirsi,
per qualsiasi ragione, dei mezzi aerei.
  In  tali  casi  i pacchi sono inoltrati con il trattamento previsto
per i pacchi urgenti.
  L'Amministrazione,  per  il diverso avviamento, non assume maggiori
responsabilita' di quelle previste dal codice postale e non e' tenuta
al rimborso della tassa speciale di trasporto aereo.

                              Art. 242.
           Modalita' per il pagamento della tassa speciale
            Corrispondenze aeree non interamente francate

  Per  le  corrispondenze  da  trasportarsi  per  via  aerea la tassa
speciale  di  trasporto  aereo  e'  corrisposta  mediante francobolli
speciali  da  applicarsi  sugli  invii.  In  mancanza  di francobolli
speciali possono applicarsi quelli ordinari.
  Per  i  pacchi si applicano sul bollettino i francobolli prescritti
dall'art. 170.
  Le   corrispondenze   ordinarie   aeree  non  francate  o  francate
insufficientemente   non   hanno  corso  quando  siano  a  francatura
obbligatoria  ai  sensi  dell'art.  44  del  codice postale; quelle a
francatura  facoltativa  hanno  corso  coi  mezzi  aerei  soltanto se
risulti  interamente  pagata  la tassa speciale di trasporto aereo, e
sono sottoposte a tassa per la mancanza o deficienza di francatura.
  Quando  la  tassa  speciale  non  risulti  interamente  pagata,  le
corrispondenze hanno il trattamento normale.

                               Capo IX

                        FRANCATURA A MACCHINA

                              Art. 243.
                    Autorizzazione ad affrancare
             mediante impronte di macchine affrancatrici

  I  mittenti,  preventivamente  autorizzati  dalla  Amministrazione,
possono   affrancare   le   corrispondenze   ed   i  pacchi  mediante
l'applicazione di impronte di macchine affrancatrici.
  Le  tasse  speciali  di  posta  pneumatica, di trasporto aereo e di
recapito  per  espresso  possono  essere  rappresentate, anziche' dai
francobolli  in  uso  per  tali  servizi  speciali, da impronte delle
macchine   affrancatrici,   purche'  siano  apposte  sugli  invii  le
indicazioni relative ai servizi stessi.
  E' consentito, altresi', di completare con francobolli la eventuale
insufficienza di valore delle impronte delle macchine affrancatrici.

                              Art. 244.
       Concessionari per la vendita o noleggio delle macchine
                    Deposito della macchina tipo

  Chiunque intenda vendere o dare in locazione macchine affrancatrici
deve  ottenere  dall'Amministrazione  la  preventiva approvazione del
tipo.
  A  tal  uopo  deve  presentare,  per  l'esame tecnico, una macchina
campione  completa,  con  tutti  i suoi accessori, la quale rimane in
deposito  presso  l'Amministrazione,  senza  che  spetti  per cio' al
concessionario alcun compenso.
  Le   macchine   debbono   offrire  assoluta  garanzia  di  perfetto
funzionamento  ed essere atte ad imprimere sulle corrispondenze o sui
bollettini   di   spedizione   dei   pacchi   una   o  piu'  impronte
rappresentative dell'importo della tassa ed un bollo a calendario con
l'indicazione del luogo d'impostazione.

                              Art. 245.
  Approvazione del tipo di macchina e facolta' dell'Amministrazione

  L'approvazione  dei  tipi  di  macchine,  con l'autorizzazione alla
vendita  o  noleggio,  e' data con decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni.
  L'Amministrazione si riserva ampia facolta' di limitare, sospendere
o  revocare  l'uso  delle  macchine,  senza che sia per cio' tenuta a
corrispondere alcuna indennita'.

                              Art. 246.
          Obblighi dei concessionari - Penalita' - Cauzione

  Le macchine fornite agli utenti debbono essere identiche, anche nei
congegni     particolari,     al     campione    depositato    presso
l'Amministrazione.  Esse  debbono  essere  vendite  o  locato senza i
relativi  punzoni, la cui fabbricazione e' riservata allo Stato e che
sono   forniti   in   uso   dall'Amministrazione  postale  dietro  un
corrispettivo da essa stabilito.
  Il  fornitore  deve  dare  partecipazione  all'Amministrazione  con
lettera  raccomandata,  di  ogni  vendita,  locazione  o  cessione di
macchine   affrancatrici,   indicando   il   nome   e   il  domicilio
dell'acquirente, locatario o cessionario.
  Indipendentemente  dalle  pene  comminate  dall'art.  33 del codice
postale,  il  fornitore  e' responsabile, in solido con l'utente, dei
danni  che possono derivare all'Amministrazione da frodi o abusi resi
possibili  da difetti di costruzione o imperfetto funzionamento delle
macchine  o  da  abusiva  fornitura di punzoni, in contravvenzione al
disposto  del primo comma del presente articolo, o da omissione della
partecipazione prescritta dal secondo comma.
  A  garanzia  dell'osservanza  degli  obblighi  di cui ai precedenti
commi  gli  autorizzati  debbono  versare  una cauzione, nella misura
stabilita  dall'Amministrazione, che puo' essere costituita anche con
titoli  di  Stato  valutati  al  corso  del  giorno  in  cui  vengono
depositati.

                              Art. 247.
    Utenti di macchine affrancatrici - Domanda di autorizzazione

  Per  ottenere  l'autorizzazione, a usare le macchine affrancatrici,
deve  rivolgersi  domanda  all'Amministrazione  indicando  il tipo di
macchina prescelto, il nome del fornitore, la spesa media giornaliera
sostenuta per la francatura delle proprie corrispondenze o dei pacchi
e  il  preciso recapito ove la macchina sara' messa in funzione. Alla
domanda   deve  essere  unita  una  ricevuta  comprovante  l'avvenuto
pagamento   della   somma   stabilita   dall'Amministrazione,   quale
corrispettivo dell'uso dei punzoni.
  L'Amministrazione   per  concedere  l'autorizzazione  terra'  conto
dell'ammontare della spesa media per francatura denunciata.

                              Art. 248.
           Punzoni delle macchine affrancatrici - Collaudo

  I    punzoni    forniti    all'utente   rimangono   di   proprieta'
dell'Amministrazione   e   debbono   essere  restituiti  quando  sono
sostituiti  da  altri  o  cessi,  per  qualsiasi ragione, l'uso della
macchina.
  L'utente   e'   obbligato  a  chiedere,  pagando  il  corrispettivo
stabilito,  nuovi  punzoni  in  sostituzione  di quelli eventualmente
deteriorati.
  Appena  applicati  i  punzoni  la  macchina deve essere verificata,
collaudata  e  suggellata  dall'Amministrazione.  Il  certificato  di
collaudo,   attestante  che  la  macchina  e'  conforme  al  campione
depositato  e  funziona regolarmente, e' redatto in due esemplari uno
dei quali e' consegnato all'utente.
  Nell'atto  di autorizzazione sono stabilite le condizioni per l'uso
della  macchina  e  le  penalita'  alle  quali puo' essere sottoposto
l'utente  in  caso  di  trasgressione, salva l'eventuale applicazione
dell'art. 82 del codice postale.

                              Art. 249.
     Caratteristiche dell'impronta della macchina affrancatrice

  Le  impronte  delle macchine affrancatrici debbono essere nitide ed
impressa  con  inchiostro  di  colore  rosso  vivo direttamente sugli
involucri  delle  corrispondenze  o  sui bollettini di spedizione dei
pacchi, a seconda dei casi.
  La  data del bollo deva essere quella del giorno in cui gli oggetti
sono  consegnati  all'ufficio  postale  designato  o,  se trattasi di
corrispondenza  in  corso  particolare,  alla  persona incaricata del
trasporto  o  recapito.  E'  eccezionalmente  consentito che il bollo
rechi  la  data  del giorno precedente a quello della consegna, ma in
tal  caso  sulle corrispondenze o sui bollettini dei pacchi l'ufficio
postale  accettante  deve  apporre il proprio bollo con la data della
effettiva impostazione.

                              Art. 250.
           Impostazione degli oggetti francati a macchina
            Distinta corrispondenze rinvenute nelle buche

  Gli  oggetti  francati  a macchina, da spedirsi a mezzo dei servizi
postali,    debbono    essere    consegnati   all'ufficio   designato
dall'Amministrazione, insieme con una distinta indicante la quantita'
degli  oggetti  medesimi e delle corrispondenze eventualmente inviate
in corso particolare nonche' l'importo delle tasse dovute.
  Gli  oggetti  la  cui  francatura  sia  completata  con francobolli
debbono essere consegnati separatamente.
  E'  pero' consentito che le corrispondenze ordinarie siano imbucate
nelle comuni cassette d'impostazione, purche' incluse, insieme con la
relativa  distinta,  in  apposita  busta che deve essere francata per
l'importo  del  diritto  stabilito nei provvedimenti tariffari di cui
all'art.  7 del codice postale, e diretta all'ufficio preventivamente
designato dall'Amministrazione.
  Le  corrispondenze  francate  a  macchina  che  si rinvengono nelle
cassette   di   impostazione  senza  che  siano  state  osservate  le
formalita'  indicate  nel  comma precedente e tutti gli oggetti per i
quali  il  bollo rechi una data non rispondente alle prescrizioni del
precedente  articolo,  come  pure  quelli per i quali non siano state
osservate  le  altre  norme  del  presente  capo,  sono restituite al
mittente.

                              Art. 251.
      Apertura del conto di credito per la francatura meccanica

  Prima  che  la  macchina sia messa in opera, l'utente deve chiedere
l'apertura   di   un   conto   di   credito,  depositando  una  somma
corrispondente  alla  presunta  francatura  di  un  mese, senza pero'
superare la portata massima del contatore.
  Quando  la  presunta francatura di un mese sia di notevole importo,
l'Amministrazione  puo'  consentire  che  la  misura del deposito sia
inferiore  a  quella  stabilita  dal  comma precedente; in ogni caso,
pero',  il  deposito  deve  essere  reintegrato quando le tasse delle
corrispondenze spedite abbiano assorbito i quattro quinti di esso.
  Non  sono  accettate  corrispondenze o pacchi per la cui francatura
non esista nel conto il corrispondente importo. L'uso della macchina,
quando  sia esaurito il credito, puo' dar luogo a carico degli utenti
all'applicazione  delle  sanzioni  stabilite  dall'art. 82 del codice
postale.
  Per la tenuta del conto di credito non e' dovuta dall'utente alcuna
provvigione.

                              Art. 252.
Divieto  di  abbonare impronte valori di corrispondenze che non hanno
        avuto corso; diritto percentuale dell'Amministrazione

  Non  e'  consentito l'abbuono di impronte illeggibili e di scatti a
vuoto.
  E'  ammesso solamente l'abbuono delle impronte applicate su oggetti
che non debbano aver corso, a condizione, pero', che l'abbuono stesso
sia  chiesto  all'atto della presentazione della distinta in cui sono
comprese  le  corrispondenze  e  che  siano  consegnate  le buste, le
fascette, le cartoline e i bollettini interi relativi.
  L'importo dell'abbuono e' corrisposto direttamente all'utente.
  Dall'importo  dell'abbuono viene trattenuto dall'Amministrazione un
diritto  percentuale  nella  misura  determinata  con i provvedimenti
tariffari di cui all'art. 7 del codice postale.

                              Art. 253.
            Divieto di trasferire le macchine - Verifiche

  E'   vietato   all'utente,   senza   la  preventiva  autorizzazione
dell'Amministrazione, di trasferire definitivamente o temporaneamente
la  macchina  affrancatrice  ad  altra  persona o in altro locale, di
sostituirla, di modificarla e di utilizzare pezzi di ricambio.
  L'Amministrazione  ha  piena  facolta'  di eseguire verifiche sulle
macchine  affrancatrici;  all'uopo  i  suoi  agenti  hanno diritto di
accesso nei locali ove sono messe in opera.

                              Art. 254.
                    Revoca o rinunzia dell'utenza

  L'Amministrazione   puo'   revocare   l'autorizzazione  all'uso  di
macchine  affrancatrici  a  quegli  utenti che incorrano in frequenti
errori.
  L'utente  puo',  in  ogni  caso,  rinunziare all'uso della macchina
affrancatrice, dandone partecipazione all'Amministrazione.
  Quando  sia revocata l'autorizzazione per la vendita o la locazione
di  un  determinato tipo di macchina gli utenti devono immediatamente
dismetterla.
  Nei   casi   contemplati   nel   presente  articolo  l'utente  deve
riconsegnare  i  punzoni  all'Amministrazione  che deve restituire il
residuo del deposito costituito con il conto di credito.

          Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
                               GASPARI
                               Art. 2. 
                     Organizzazione dei servizi 
 
  L'Amministrazione e l'Azienda hanno la potesta' piena ed  esclusiva
di organizzare ed eseguire i servizi, a seconda delle esigenze ed  in
conformita' delle  modalita'  fissate  dalle  leggi  e  dal  presente
regolamento. 
  L'Amministrazione e l'Azienda  possono,  nell'interesse  proprio  e
degli utenti, organizzare ed eseguire i servizi con modalita' diverse
da quelle previste da norme regolamentari solo  per  gravi  motivi  e
limitatamente al perdurare degli stessi. 
  La  deroga  alle  modalita',  indicata  nel  precedente  comma,  e'
stabilita di regola dal Ministro; puo' essere disposta dal  direttore
provinciale in caso di calamita' o di scioperi a carattere locale. 
                               Art. 3. 
                               Reclami 
 
  I reclami concernenti gli  oggetti  raccomandati  o  assicurati,  i
pacchi, i titoli e le operazioni di bancoposta,  i  telegrammi  ed  i
radiotelegrammi  possono  essere  presentati  a   qualsiasi   ufficio
postale. 
  I reclami, nel caso in cui siano inviati per posta,  devono  essere
indirizzati, a seconda dei casi, agli uffici  di  impostazione  o  di
emissione o dei conti correnti ed hanno corso in esenzione  di  tassa
sia se spediti in via ordinaria che in raccomandazione. 
  I reclami e le relative risposte possono aver corso  per  telegrafo
purche' i reclamanti anticipino la spesa per i telegrammi occorrenti. 
                               Art. 4. 
                    Esclusione di responsabilita' 
 
  L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i pagamenti
di somme o per le  consegne  di  oggetti  effettuati  a  persone  che
abbiano cambiato stato, quando i cambiamenti stessi non  siano  stati
notificati nelle forme di legge agli uffici incaricati dei  pagamenti
o delle consegne. 
                               Art. 5. 
                           Rimborso tasse 
 
  Non e' ammesso il rimborso di  tasse  riscosse,  se  non  nei  casi
espressamente stabiliti. 

Capo II
AVVISI DI RICEVIMENTO

                               Art. 6. 
                        Avvisi di ricevimento 
 
  Gli avvisi di ricevimento, di cui all'art. 37 del  codice  postale,
sono forniti gratuitamente dagli uffici postali  e  tono  predisposti
dagli interessati. 
  Gli utenti che fanno largo uso di  avvisi  di  ricevimento  possono
essere autorizzati a stamparli per proprio conto  purche'  rispondano
alle caratteristiche del modello dell'Amministrazione. 
                               Art. 7. 
               Trasmissione dell'avviso di ricevimento 
 
  L'avviso di ricevimento e' avviato insieme  con  l'oggetto  cui  si
riferisce. 
  Il  mittente  puo'  richiedere  che  l'avviso  sia  trasmesso   per
telegrafo, a condizione che versi, oltre a quella relativa all'avviso
stesso, la tassa per il telegramma. 
                               Art. 8. 
               Restituzione dell'avviso di ricevimento 
 
  L'agente postale che consegna un oggetto con avviso di  ricevimento
fa firmare quest'ultimo dal destinatario; se il destinatario  rifiuta
di  firmare,  e'  sufficiente,  ai  fini  della  prova  dell'avvenuta
consegna, che l'agente postale apponga sull'avviso stesso la relativa
dichiarazione. 
  L'avviso di ricevimento, cosi' completato, viene  rispedito  subito
all'interessato. 
  In caso di smarrimento dell'avviso l'interessato non ha diritto  ad
alcuna indennita', ma puo' richiedere alla  Amministrazione  che  gli
venga  rilasciato  gratuitamente  un  duplicato  dell'avviso   stesso
firmato dal destinatario o munito della dichiarazione di cui al primo
comma. 

Capo III
SEGRETO EPISTOLARE, VERIFICHE, INVII VIETATI

                               Art. 9. 
                 Persone addette ai servizi postali 
 
  Ai fini degli articoli 619 e 620 del codice penale e  dell'art.  10
del codice postale, sono considerati addetti ai servizi  postali,  di
bancoposta   e   di   telecomunicazioni,    oltre    gli    impiegati
dell'Amministrazione e  dell'Azienda,  i  concessionari  dei  servizi
stessi e gli obbligati al trasporto postale nonche' i loro dipendenti
addetti a questo servizio. 
                              Art. 10. 
              Verifica di corrispondenze non epistolari 
 
  Per gli oggetti dichiarati e  affrancati  come  corrispondenze  non
epistolari, spediti sottofascia o in  buste  aperte  o  in  involucri
formati in, modo da poter essere facilmente aperti,  non  costituisce
violazione del segreto epistolare la  verifica  del  contenuto  fatta
allo scopo di accertare che rispondano alle condizioni prescritte dal
codice postale e dal presente regolamento. 
                              Art. 11. 
             Verifiche delle corrispondenze e dei pacchi 
 
  Il controllo sulle corrispondenze, agli  effetti  doganali,  spetta
alle persone addette ai servizi postali. 
  Qualora i funzionari ed  agenti  della  dogana,  gli  ufficiali  ed
agenti di pubblica  sicurezza,  dell'Arma  dei  carabinieri  e  della
Guardia  di  finanza  abbiano  ragione  di   sospettare   che   nelle
corrispondenze o nei pacchi siano contenuti  oggetti  di  provenienza
furtiva o spediti in contravvenzione a disposizioni  di  legge  o  di
regolamento possono, d'intesa con gli  impiegati  postali,  aprire  i
pacchi e le corrispondenze, fatta eccezione per quelle epistolari. 
  E' vietato alle persone indicate nel  comma  precedente,  salvo  in
caso di flagrante reato, ed a qualsiasi altra persona di  introdursi,
per procedere a perquisizioni o per altri motivi, negli  stabilimenti
postali,  nelle  vetture  delle  ferrovie  o   negli   scompartimenti
destinati  al  servizio  delle  poste  sulle  vetture  stesse,  sulle
tranvie, sui  piroscafi,  sui  velivoli  e  sugli  autoveicoli  senza
autorizzazione dell'Amministrazione o dell'autorita' giudiziaria. 
  E' consentito in ogni caso alle persone di cui al secondo comma  di
visitare i veicoli postali provenienti o diretti all'estero. 
                              Art. 12. 
                     Oggetti diretti ad omonimi 
 
  Nel caso previsto dall'art. 88 del codice  postale,  l'invito  alle
persone che debbono  presenziare  all'apertura  di  corrispondenze  o
pacchi deve essere fatto con avviso raccomandato. 
  Delle operazioni di apertura  deve  essere  redatto  circostanziato
verbale. 
  Non si procede all'apertura quando qualcuno degli  omonimi  sia  in
grado di fornire gli elementi atti a stabilire che la  corrispondenza
o il pacco gli appartiene. 
  Quando nessuna delle persone invitate  si  presenti  per  assistere
alla apertura degli oggetti, questi si considerano come rifiutati. 
                              Art. 13. 
 Comunicazioni vietate dall'art. 11, primo comma, del codice postale 
 
  Gli uffici postali di partenza, di transito e di destinazione,  che
dall'esame esteriore delle corrispondenze chiuse, o degli involucri e
del contenuto di quelle aperte soggette a verifica, nonche' del testo
dei telegrammi, rilevino gli elementi di cui al primo comma dell'art. 
11 del codice postale, debbono togliere di  corso  le  corrispondenze
stesse e trasmetterle subito al pretore  perche'  si  pronunci  sulla
loro inoltrabilita'. 
  Per le corrispondenze ed i telegrammi presentati allo sportello, la
procedura  deve   essere   seguita   evitando   qualsiasi   colloquio
esplicativo con il mittente. 
  Nel caso che il pretore si pronunci  per  la  inoltrabilita'  delle
corrispondenze e dei telegrammi, l'ufficio postale di  origine  o  di
transito li invia a destinazione, accompagnandoli con un  verbale  da
cui consti la decisione favorevole dell'autorita' giudiziaria. 
                              Art. 14. 
Corrispondenze  vietate  dall'art.  11,  secondo  comma,  del  codice
                               postale 
 
  Gli uffici postali  di  origine  che,  dall'esame  esteriore  delle
corrispondenze chiuse o degli involucri e  del  contenuto  di  quelle
aperte soggette a verifica, rilevino gli elementi di cui  al  secondo
comma dello art. 11 del codice postale,  devono,  ove  si  tratti  di
corrispondenze presentate allo sportello o per le quali sia possibile
con facilita' ed  immediatezza  rintracciare  il  mittente,  invitare
questo ultimo ad eliminare le espressioni e i disegni non  ammessi  e
dare corso alle corrispondenze stesse solo se tale eliminazione venga
effettuata. 
  Ove  si  tratti  di  telegrammi,  gli   uffici   devono   accertare
l'identita'  personale  del  mittente  e  invitarlo  a  sottoscrivere
l'invio. 
  Nel caso che il mittente non ottemperi all'invito  rivoltogli,  gli
uffici postali devono inviare le corrispondenze ed  i  telegrammi  al
pretore perche' si pronunci sulla loro inoltrabilita'. 
  Debbono essere senz'altro  trasmesse  al  pretore,  ai  fini  della
decisione circa l'inoltrabilita', le corrispondenze della specie  non
presentate  allo  sportello,  per  le   quali   non   sia   possibile
rintracciare con facilita' ed immediatezza il mittente. 
  Gli  uffici  postali  di  transito  e  di  destinazione,  ai  quali
pervengano corrispondenze e telegrammi non ammessi, devono  toglierli
di corso e trasmetterli al pretore per le  determinazioni  in  ordine
alla loro inoltrabilita'. 
  Qualora  il  pretore  si  pronunci  per  la  inoltrabilita'   delle
corrispondenze e dei telegrammi, vale la disposizione di cui al terzo
comma del precedente art. 13. 
                              Art. 15. 
                     Contestazione di violazioni 
 
  La contestazione da  parte  dell'Amministrazione  della  violazione
prevista  dall'art.  81  del  codice  postale  e'  subordinata   alla
decisione dell'autorita' giudiziaria sulla non  inoltrabilita'  delle
corrispondenze. 
  L'Amministrazione   ha,   invece,   la   potesta'   di   contestare
direttamente la predetta violazione per la spedizione di oggetti che,
a causa della loro natura o del loro imballaggio, possano  imbrattare
o deteriorare altri oggetti postali. 
                              Art. 16. 
          Invii contenenti materie esplosive o infiammabili 
 
  Ai sensi dell'art. 81  del  codice  postale  non  sono  ammesse  le
corrispondenze chiuse o aperte, nonche'  i  pacchi  ed  i  colli  che
contengano materie esplosive, infiammabili o comunque tali  da  poter
cagionare danno immediato alle persone e alle cose. 
  Gli uffici postali di partenza,  di  transito  o  di  destinazione,
qualora accertino o  abbiano  il  fondato  sospetto  che  un  oggetto
contenga o possa contenere le materie di cui al comma precedente,  ne
danno subito comunicazione ai competenti organi  di  polizia  per  le
necessarie indagini e per i conseguenti provvedimenti. 

Capo IV
OPPOSIZIONI, PIGNORAMENTI, SEQUESTRI, CESSIONI

                              Art. 17. 
       Opposizione alla consegna di corrispondenze epistolari 
 
  E' ammessa  l'opposizione  di  chiunque  vi  abbia  interesse  alla
consegna delle corrispondenze  epistolari  il  cui  destinatario  sia
morto, o indirizzate a persone in stato di infermita' mentale, quando
non sia stato ancora nominato il tutore. 
                              Art. 18. 
  Notificazione di opposizione, sequestri, pignoramenti o cessioni 
 
  Gli atti  di  opposizione,  di  sequestro,  di  pignoramento  o  di
cessione producono effetto  nei  confronti  dell'Amministrazione  dal
giorno in cui sono  notificati  al  titolare  dell'ufficio  che  deve
consegnare gli oggetti o pagare le somme cui si riferiscono. 
  Il  titolare  dell'ufficio,   ricevuta   la   notificazione,   deve
sospendere la consegna degli oggetti o  l'esecuzione  dei  pagamenti,
fino  a  quando  non  sia  intervenuta  la  decisione  dell'autorita'
giudiziaria, e, nel contempo, deve riferire all'Amministrazione. 
  Gli impiegati e gli agenti dell'Amministrazione non possono  essere
incaricati della custodia degli oggetti, delle somme o dei titoli nei
casi di sequestro o di pignoramento. 
                              Art. 19. 
              Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria 
 
  I fermi ed  i  sequestri  possono  essere  intimati  dall'autorita'
giudiziaria mediante telegramma, salva la necessita' della successiva
notifica del provvedimento. 
                              Art. 20. 
                       Dichiarazione del terzo 
 
  Il  titolare  dell'ufficio,  al  quale  sia  stata  notificata   la
citazione prevista dagli articoli 543 e 678 del codice  di  procedura
civile, deve rendere la dichiarazione di terzo sugli oggetti e  sulle
somme affidati all'Amministrazione nonche'  sui  titoli  relativi  ai
servizi a danaro. 
  Il titolare puo' farsi  rappresentare  da  altro  dipendente  della
Amministrazione, rilasciandogli apposito mandato. 
  La dichiarazione puo'  essere  resa  dall'Avvocatura  dello  Stato,
quando l'Amministrazione ritenga di chiederne l'intervento. 
                              Art. 21. 
Notificazione al titolare dell'ufficio dei provvedimenti giudiziari e
                 degli atti di rinuncia o di revoca 
 
  I  provvedimenti  e   le   decisioni   dell'autorita'   giudiziaria
riguardanti opposizioni, pignoramenti o sequestri  producono  effetto
nei confronti dell'Amministrazione dal giorno in cui sono  notificati
al titolare dell'ufficio di cui al precedente art. 18. 
  Le rinunce agli atti di opposizione e le revoche di cessioni  hanno
effetto nei confronti dell'Amministrazione a datare dal giorno in cui
sono state notificate, sempreche' risultino da  atto  pubblico  o  da
scrittura privata con firma autenticata. 

Capo V
SOPRATTASSE POSTALI

                              Art. 22. 
            Liquidazione e riscossione delle soprattasse 
 
  Le soprattasse comminate dalle leggi riguardanti i servizi  postali
e di telecomunicazioni sono liquidate e riscosse dagli  impiegati  ed
agenti   che    ne    siano    incaricati    secondo    l'ordinamento
dell'Amministrazione  e  dell'Azienda  ed  il  relativo  importo   e'
acquisito alle entrate dell'Amministrazione o dell'Azienda. 

TITOLO I
CORRISPONDENZE

Capo I
DEFINIZIONE DI CORRISPONDENZE

                              Art. 23. 
       Oggetti compresi nella denominazione di corrispondenze 
 
  Nella denominazione di corrispondenze sono comprese le  lettere,  i
biglietti  postali,  le  cartoline  postali   di   Stato   e   quelle
dell'industria privata, le carte manoscritte, i biglietti di  visita,
le cartoline illustrate, le partecipazioni, le  fatture  commerciali,
le stampe, i campioni di merci ed i pacchetti. 

Capo II
ESCLUSIVITA'

                              Art. 24. 
              Definizione di corrispondenza epistolare 
 
  Agli  effetti  dell'art.  1  del  codice  postale,   si   considera
corrispondenza epistolare qualsiasi invio chiuso,  ad  eccezione  dei
pacchi, e qualsiasi invio aperto che  contenga  comunicazioni  aventi
carattere attuale e personale. 
                              Art. 25. 
                 Eccezioni all'esclusivita' postale 
 
  Fra le eccezioni all'esclusivita' postale  previste  dall'art.  41,
lettere d) ed e), del codice postale sono compresi: 
    1) la raccolta, il trasporto e la distribuzione di corrispondenze
epistolari nell'ambito dei comuni ove non esistono uffici postali; 
    2) la raccolta ed il trasporto delle corrispondenze epistolari da
un comune sprovvisto di ufficio postale  all'ufficio  postale  di  un
comune limitrofo; 
    3) il trasporto, eseguito dalle imprese di  linee  ferroviarie  e
tranviarie in  servizio  pubblico,  della  corrispondenza  epistolare
riguardante  esclusivamente  l'amministrazione  e  l'esercizio  delle
rispettive linee, comprese quelle in corso di  costruzione,  che  sia
scambiata fra i loro uffici, situati lungo le linee medesime e  della
corrispondenza epistolare della stessa natura,  scambiata  con  altre
imprese  di  linee  ferroviarie,  con  le  quali   abbiano   servizio
cumulativo, o con uffici governativi; 
    4) il trasporto eseguito dalle imprese di linee  automobilistiche
o di navigazione marittima, interna  od  aerea,  sovvenzionate  dallo
Stato, della  corrispondenza  epistolare  concernente  esclusivamente
l'amministrazione delle linee da esse esercitate, nonche'  di  quella
relativa al servizio cumulativo, scambiata  tra  di  loro  o  con  le
societa' ferroviarie o con uffici governativi. 
  Sono altresi' consentiti: 
    a) il trasporto e la distribuzione di pieghi  chiusi,  contenenti
esclusivamente valori, con o senza  distinta,  fatti  eseguire  dalle
banche, salva la  facolta'  dell'Amministrazione  di  pretenderne  la
apertura in un ufficio  postale  per  accertare  che  non  contengano
corrispondenze epistolari; 
    b) il trasporto di corrispondenze epistolari impostate a bordo di
navi o di aeromobili in navigazione purche', all'atto  dell'arrivo  o
di ciascuno scalo nel territorio della Repubblica, le  corrispondenze
stesse siano consegnate al piu' vicino ufficio postale; 
    c)  il  trasporto  e  la   distribuzione   delle   corrispondenze
epistolari  ufficiali  delle  rappresentanze  diplomatiche   italiane
all'estero  registrate  sul  ruolo  di  bordo  delle  navi  o   degli
aeromobili in arrivo in Italia. 
                              Art. 26. 
                       Definizione di incetta 
 
  Salvo quanto  disposto  dall'art.  41  del  codice  postale  e  dal
precedente  art.  25,  per  incetta  si   intende   la   raccolta   o
l'accettazione di corrispondenze epistolari di piu' mittenti al  fine
di  spedirle,  trasportarle,   distribuirle   o   farle   distribuire
all'interno o al di fuori del territorio della Repubblica. 
  Nessuno puo' collocare cassette di impostazione in luoghi  pubblici
o aperti al pubblico. 

Capo III
NORME GENERALI INTORNO AL TRATTAMENTO DELLE CORRISPONDENZE

                              Art. 27. 
                   Requisiti delle corrispondenze 
 
  I singoli oggetti di corrispondenza debbono rispondere,  anche  per
quanto  concerne  i  formati,  a  tutte   le   prescrizioni   dettate
dall'Amministrazione in attuazione delle norme postali internazionali
o  in  relazione  alle  esigenze  connesse  all'automazione  e   alla
meccanizzazione dei servizi. 
                              Art. 28. 
                              Indirizzo 
 
  I singoli oggetti di corrispondenza possono essere  indirizzati  al
recapito dei destinatari o "fermo posta". 
  Destinatari dei singoli oggetti di  corrispondenza  possono  essere
una o piu' persone; una persona perche' li rimette ad un'altra; 
  una persona che puo' essere surrogata, in caso di sua mancanza,  da
un'altra. 
  Non sono ammessi indirizzi con nomi convenzionali, cifre  od  altri
segni, o con  lettere  iniziali  che  non  costituiscano  la  ragione
sociale o la denominazione sociale dell'ente destinatario. 
  E' consentito che nell'indirizzo degli  oggetti  di  corrispondenza
ordinaria diretti  "fermo  posta"  i  destinatari  siano  individuati
mediante l'indicazione precisa di uno dei documenti  ammessi  per  la
identificazione delle persone che chiedono il  pagamento  dei  titoli
postali. 
  L'indirizzo deve essere scritto in  caratteri  latini  direttamente
sugli oggetti di  corrispondenza  o  sui  relativi  involucri  o,  ad
eccezione degli oggetti da assicurare, su foglietti  incollati  sopra
gli oggetti stessi; puo' essere scritto a mano, anche con matita  non
copiativa se si tratta di oggetti che hanno corso in  via  ordinaria,
stampato o impresso con qualsiasi altro mezzo meccanico. 
  Nell'indirizzo l'indicazione della localita' di  destinazione  deve
essere preceduta dal relativo numero di codice di avviamento postale. 
                              Art. 29. 
                    Elementi relativi al mittente 
 
  Su qualsiasi oggetto di  corrispondenza,  oltre  all'indirizzo  del
destinatario, possono essere apposte l'indicazione del mittente e del
suo recapito - con relativo numero di codice di avviamento postale  e
la data di spedizione. 
  I predetti elementi  possono  essere  apposti  anche  su  etichette
applicate sugli oggetti di corrispondenza,  tranne  che  quest'ultimi
debbano essere assicurati. 
                              Art. 30. 
Corrispondenze indirizzate agli uffici  postali  per  la  consegna  a
                                terzi 
 
  Le  corrispondenze  indirizzate  ad  uffici  postali   per   essere
consegnate a terze persone o per essere  fatte  proseguire  in  altri
luoghi devono recare una dichiarazione che ne indichi la  provenienza
e sono considerate impostate nelle localita' dalle quali provengono. 
  E' consentito indirizzare  ad  uffici  postali  pieghi  debitamente
affrancati contenenti piu'  lettere  circolari  o  altri  oggetti  di
corrispondenza, con incarico agli uffici stessi di eseguire,  a  loro
scelta, la distribuzione a persone esercenti determinate  professioni
o  determinati  commerci,  purche'  ciascun  oggetto   sia   francato
separatamente e per intero.  Gli  oggetti  non  francati  o  francati
insufficientemente non hanno corso. 
                              Art. 31. 
                       Modalita' di francatura 
 
  Ad eccezione degli oggetti di corrispondenza che recano impresso il
francobollo  e  delle  stampe  spedite  in  abbonamento  postale,  le
corrispondenze  devono  essere  affrancate  mediante  francobolli,  o
impronte di macchine affrancatrici da applicarsi all'angolo superiore
destro dell'invio, dalla parte dell'indirizzo. 
  Nello stesso modo sono  pagate  le  tasse  di  raccomandazione,  di
assicurazione, di  assegno,  di  espresso  e  degli  altri  eventuali
servizi accessori. 
  Quando speciali circostanze lo richiedono l'Amministrazione, con le
modalita'  e  condizioni  da  essa  stabilite,  puo'  consentire  che
spedizioni  di  rilevanti  quantitativi   di   corrispondenze   siano
effettuate con particolari procedure. 
  L'autorizzazione puo' essere revocata o  sospesa  per  inosservanza
delle  condizioni  e  modalita'  prescritte   o   per   altre   gravi
irregolarita' oppure per il venir meno delle speciali circostanze che
ne determinarono il rilascio. 
                              Art. 32. 
                         Uso dei francobolli 
 
  Buste e fasce francate i francobolli, oltre che per  la  francatura
della  corrispondenza,  possono  essere  adoperati  per   altri   usi
stabiliti dell'Amministrazione. 
  L'Amministrazione puo' mettere in vendita buste per lettere e fasce
per giornali col francobollo gia' impresso; il prezzo delle  buste  e
delle fasce sara' determinato con decreto ministeriale. 
                              Art. 33. 
                   Bollatura delle corrispondenze 
 
  Fatta  eccezione  per  le  corrispondenze  spedite  in  abbonamento
postale   o   con   le   altre   particolari   procedure    stabilite
dall'Amministrazione e per quelle francate a macchina, per  le  quali
sono applicabili le  disposizioni  del  successivo  art.  250,  sulle
corrispondenze accettate allo sportello e su  quelle  estratte  dalle
buche o  dalle  cassette  d'impostazione  e'  impresso,  dalla  parte
dell'indirizzo, il bollo a data dell'ufficio postale. 
  Le corrispondenze tassate ai sensi del secondo comma  dell'art.  44
del codice postale possono essere chiuse in  apposite  buste  recanti
l'indirizzo dei rispettivi destinatari. 
                              Art. 34. 
    Indicazione del contenuto sulle corrispondenze nen epistolari 
 
  Le corrispondenze non epistolari debbono recare  la  specificazione
della categoria alla quale appartengono,  ai  fini  dell'applicazione
della tariffa per esse stabilita. 
  Salvo  il  disposto   dell'art.   83   del   codice   postale,   le
corrispondenze   di   francatura   obbligatoria,   non   francate   o
insufficientemente francate, spedite  in  via  ordinaria,  non  hanno
corso. 
  Le corrispondenze di francatura obbligatoria che hanno avuto  corso
in raccomandazione e che siano regolarmente  francate  in  base  alle
loro condizioni esterne ed in rapporto alla specificazione fatta  del
loro contenuto, quando, per qualsiasi ragione, risultino passibili di
tassa superiore, sono  assoggettate  ad  una  tassa  pari  al  doppio
dell'importo della francatura mancante, a carico del destinatario. 
                              Art. 35. 
             Consegna degli oggetti affidati alla posta 
 
  Gli oggetti affidati all'Amministrazione possono essere  consegnati
soltanto ai destinatari, salvo il disposto dei successivi art. 37, 38
e 42 ed i casi che seguono: 
    1) gli oggetti diretti: 
      a) ad  imprenditori  in  stato  di  fallimento  debbono  essere
consegnati ai curatori, se gia'  nominati,  oppure  essere  tenuti  a
disposizione dell'autorita' giudiziaria; 
      b) a persone in stato  di  infermita'  mentale  debbono  essere
consegnati ai tutori, se  gia'  nominati,  od  essere  trattenuti,  a
richiesta di chiunque possa avervi interesse, fino a che  l'autorita'
giudiziaria competente abbia provveduto; 
      c) a persone che risultino decedute debbono  essere  consegnati
ai rispettivi eredi, se d'accordo tra loro, oppure essere  trattenuti
finche' qualcuno degli eredi medesimi abbia ottenuto un provvedimento
di autorizzazione da parte della autorita' giudiziaria; 
      d) a militari di truppa dell'Esercito e assimilati delle  altre
forze armate debbono essere consegnati alle persone all'uopo delegate
dai rispettivi comandanti; 
      e)  a  detenuti  in  stabilimenti  carcerari  od  in  case   di
correzione, a ricoverati in istituti di beneficenza, o ad  alunni  in
istituti educativi debbono essere consegnati  alle  persone  all'uopo
delegate dai rispettivi direttori; 
    2) gli oggetti che siano sequestrati o  per  i  quali  sia  stata
proposta opposizione  ai  sensi  dell'art.  24  del  codice  postale,
debbono  essere  consegnati  alle  persone  all'uopo  indicate  nelle
ordinanze delle autorita' sequestranti; 
    3) gli oggetti assicurati e raccomandati, diretti a minorenni non
emancipati, debbono essere consegnati  ai  rispettivi  rappresentanti
legali, quando questi ne facciano formale richiesta. 
  Salvo il disposto del comma  precedente,  e'  vietato  agli  uffici
postali di ritardare, ad istanza di  chiunque,  la  spedizione  o  la
consegna di qualsiasi oggetto. 
                              Art. 36. 
                 Distribuzione delle corrispondenze 
 
  Salvo le disposizioni contenute nel successivo capo VII del  titolo
III  per  le  corrispondenze  da   recapitarsi   per   espresso,   le
corrispondenze, siano francate o sottoposte  a  tassa  a  carico  dei
destinatari, sono distribuite  per  mezzo  dei  portalettere  o  agli
sportelli degli uffici. 
  Sono  distribuiti  per  mezzo  dei  portalettere,  a  meno  che  il
destinatario non abbia disposto diversamente,  oltre  le  lettere,  i
pieghi ed i campioni o pacchetti postali, anche le carte manoscritte,
le stampe e gli altri oggetti di  corrispondenza  non  eccedenti  per
ciascun destinatario e per ciascuna distribuzione il  peso  stabilito
dai provvedimenti tariffari e che rechino l'indicazione del  recapito
o che siano indirizzati a persone il cui recapito sia conosciuto. 
  Sono distribuite in ufficio le corrispondenze fermo  posta,  quelle
dirette alle amministrazioni dello Stato, quelle dirette agli  uffici
pubblici od a localita' non servite da portalettere e tutte le  altre
che,  per  qualunque  ragione,  non  possano  essere   recapitate   a
domicilio. 
  In via d'eccezione, pero', possono essere  fatte  recapitare  nelle
loro sedi anche le corrispondenze dirette agli uffici  statali  o  ad
uffici pubblici quando siano in tale quantita' che il  loro  recapito
non possa intralciare il servizio dei privati. 
  Il recapito delle assicurate e degli oggetti gravati di assegno  e'
subordinato  ai  limiti  di  valore   stabiliti   nei   provvedimenti
tariffari. 
  Deve   essere   dato   avviso   ai   destinatari   dell'arrivo   di
corrispondenza che, per il loro peso, per disposizioni speciali o per
altre cause eccezionali, non e' possibile recapitare a domicilio. 
                              Art. 37. 
            Distribuzione delle corrispondenze in ufficio 
 
  Le corrispondenze ordinarie distribuite in ufficio sono  consegnate
a chi le chiede in  nome  dei  destinatari,  salvo  il  disposto  del
precedente art. 35 e fatta eccezione per quelle fermo posta. 
  Le  corrispondenze  fermo  posta  sono   consegnate   soltanto   ai
destinatari, purche' di eta' non inferiore ai diciotto anni,  la  cui
identita' risulti sufficientemente comprovata. 
  Le corrispondenze indirizzate fermo posta, le  quali  rechino  pure
l'indicazione  del  recapito   del   destinatario,   debbono   essere
consegnate in ufficio, se  sono  stati  preventivamente  applicati  i
francobolli corrispondenti al diritto fisso di fermo posta;  in  caso
diverso vanno recapitate a domicilio. 
  Le corrispondenze raccomandate od assicurate distribuite in ufficio
sono  consegnate,  previo  rilascio  di  una  ricevuta,  soltanto  ai
rispettivi destinatari che provino la propria identita'  od  ai  loro
rappresentanti, mandatari o delegati, che dimostrino anche la propria
qualita', con l'osservanza delle norme prescritte  per  il  pagamento
dei titoli postali. Per le  raccomandate  e  per  le  assicurate  non
eccedenti il limite di valore stabilito dai  provvedimenti  tariffari
le deleghe possono essere apposte a tergo degli  avvisi,  di  cui  e'
cenno nell'ultimo  capoverso  del  precedente  art.  36  o  su  altri
stampati  forniti  dall'Amministrazione,   purche'   le   firme   dei
destinatari, se non note agli uffici postali,  siano  autenticate  da
pubblici ufficiali, o garantite da persone conosciute dall'ufficio. 
  I legali rappresentanti di enti, ditte,  societa'  ed  associazioni
possono delegare, in via permanente o temporanea e con  le  modalita'
previste per la riscossione dei titoli, una terza persona a  ritirare
le corrispondenze assicurate dirette  all'ente  anche  se  di  valore
superiore al limite sopraindicato. 
  Per le altre assicurate  occorrono  regolari  procure  e  non  sono
validi  mandati  generali  che  non  autorizzino,  esplicitamente   i
mandatari a ritirare corrispondenze postali in nome dei mandanti. 
  Nel caso in cui il destinatario sia impossibilitato a  firmare,  la
consegna della corrispondenza raccomandata od assicurata deve  essere
fatta alla presenza di due testimoni che devono  apporre  la  propria
firma sul registro di consegna. 
  Le corrispondenze di ogni specie, dirette a pubblici uffici,  anche
se riservate, debbono essere rimesse a chi eventualmente supplisca  i
rispettivi  titolari,  mentre  quelle  che  recano  la   soprascritta
"Riservata alla persona" debbono essere  tenute  a  disposizione  dei
titolari stessi, o fatte loro recapitare nelle rispettive abitazioni,
o fatte proseguire nelle localita' che essi abbiano designate, tranne
che prima di assentarsi  abbiano  esplicitamente  chiesto  che  siano
consegnate a chi li rappresenta. 
  Sono distribuiti in ufficio anche  gli  oggetti  di  corrispondenza
provenienti  dall'estero,  verificati  dalla  dogana  ai  sensi   del
precedente art. 11 e gravati di diritti doganali. 
                              Art. 38. 
              Recapito delle corrispondenze a domicilio 
 
  Le corrispondenze ordinarie  recapitate  dai  portalettere  possono
essere immesse nelle apposite cassette domiciliari,  consegnate  alle
persone di famiglia dei destinatari, od  ai  portieri  delle  case  o
degli alberghi ove i destinatari dimorino,  o  lasciate  nei  negozi,
stabilimenti, uffici, manifatture e simili, cui i destinatari  stessi
siano addetti. 
  Le  corrispondenze  raccomandate  possono  essere  consegnate   dai
portalettere a persone  di  famiglia  dei  destinatari,  ai  medesimi
conviventi, ai portieri delle  case  od  ai  direttori  di  alberghi,
negozi, stabilimenti, uffici, manifatture o simili, ove i destinatari
siano alloggiati o addetti. E' fatta eccezione per le  corrispondenze
raccomandate sulle quali sia  stata  aggiunta  l'indicazione  "a  lui
solo" od  altra  equivalente,  nel  quale  caso  non  possono  essere
consegnate a terzi. 
  Le   corrispondenze    assicurate    devono    essere    consegnate
esclusivamente ai destinatari o, salvo che rechino  l'indicazione  "a
lui solo i od altra equivalente, anche ai loro rappresentanti  muniti
di deleghe o di procure ai sensi dei commi quarto, quinto e sesto del
precedente art. 37. 
  E' applicabile alle ricevute di consegna delle raccomandate e delle
assicurate il disposto del terz'ultimo capoverso del precedente  art.
37. 
                              Art. 39. 
           Corrispondenze lacerate o consegnate ad omonimi 
 
  Le corrispondenze che si  fossero  lacerate,  o  che  presentassero
tracce di alterazione, o fossero state ritirate ed  aperte  da  terzi
per errore o  per  omonimia  e  poi  restituite  all'Amministrazione,
debbono essere convenientemente riparate a cura degli uffici  postali
che provvedono anche ad aggiungervi un'apposita dichiarazione. 
                              Art. 40. 
       Rifiuto dei destinatari. Giacenza delle corrispondenze 
 
  Il destinatario puo' rifiutare le corrispondenze a lui indirizzate,
ma in tal caso non  puo'  aprirle,  ne'  prendere  notizia  del  loro
contenuto, ne' apporre sulle corrispondenze  medesime  annotazioni  o
dichiarazioni di qualsiasi natura, oltre quella del semplice rifiuto. 
  Le corrispondenze rifiutate sono rispedite subito ai  mittenti,  se
noti. Sono, inoltre, rispedite ai mittenti le corrispondenze che  per
qualunque ragione non si siano  potute  recapitare  con  le  norme  e
cautele od entro i termini indicati dai mittenti medesimi all'esterno
degli invii dalla parte dell'indirizzo. 
  Gli  oggetti  di  corrispondenza  che  non  abbiano  potuto  essere
distribuiti e non siano stati chiesti in  restituzione  dai  mittenti
sono tenuti per  un  periodo  di  quindici  giorni  negli  uffici  di
destinazione, fatta eccezione per le stampe non fermo posta,  per  le
quali il periodo e' limitato a dieci giorni, e per  le  raccomandate,
per le quali il periodo di giacenza e' di trenta giorni. 
  Deve essere dato avviso della giacenza di oggetti  raccomandati  od
assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari
ed ai mittenti, se identificabili. 
  Fatta eccezione per i giornali quotidiani, i settimi  numeri  degli
stessi ed i settimanali di informazione aventi prezzo di vendita  non
superiore a  quello  dei  quotidiani,  le  stampe  periodiche  e  non
periodiche, di peso non superiore ai dieci grammi, che per  qualunque
ragione non abbiano  potuto  essere  recapitate  o  che  siano  state
respinte  dai  destinatari  al  momento  della  consegna,  non   sono
restituite  al  mittente,  salvo  che  quest'ultimo  non   ne   abbia
preventivamente   richiesta   la   restituzione,    impegnandosi    a
corrispondere la relativa tassa. Quelle consegnate ai  destinatari  e
da  questi  successivamente  rispedite  sono  considerate  di   nuova
spedizione o non hanno corso se non sono state francate per intero. 
                              Art. 41. 
Corrispondenze   inesitate.   Apertura   di   quelle   assicurate   o
                            raccomandate 
 
  Le corrispondenze epistolari e le carte manoscritte spedite in  via
ordinaria,  provenienti  dall'interno  della  Repubblica,  che  siano
rimaste inesitate, dopo una ulteriore giacenza di un mese  presso  le
direzioni provinciali p.t. a disposizione di chi puo' avervi diritto,
vengono distrutte o  vendute  con  l'obbligo  della  macerazione:  la
distruzione e la macerazione devono essere effettuate  alla  presenza
di un funzionario designato dal direttore provinciale. 
  Per tutte le altre corrispondenze ordinarie non  potute  consegnare
non occorre ulteriore giacenza. 
  L'apertura  delle  corrispondenze   raccomandate   ed   assicurate,
prevista dall'art. 43 del codice  postale,  viene  effettuata  da  un
funzionario designato dal direttore provinciale con  l'assistenza  di
un capo reparto della direzione provinciale o di un  ispettore.  Tali
corrispondenze sono anch'esse distrutte dopo il periodo  di  custodia
indicato dal predetto art. 43; gli oggetti di valore vengono  venduti
ed il ricavato della vendita, insieme con gli altri  valori  liquidi,
e' acquisito alle entrate dell'Amministrazione. 
                              Art. 42. 
              Diritti del mittente sulle corrispondenze 
 
  Fino a che non sia stata effettuata la consegna al destinatario, il
mittente  di  un  oggetto  di  corrispondenza   puo'   chiederne   la
restituzione o la modifica dell'indirizzo. 
  La relativa domanda viene trasmessa in conformita' alla  richiesta,
per posta o per telegrafo; per ogni domanda il mittente deve  pagare,
oltre al diritto speciale, la tassa  corrispondente  ad  una  lettera
semplice  raccomandata  nonche',  nel  caso  in  cui  abbia   chiesto
l'inoltro per telegrafo, la tassa del telegramma. 
  I francobolli apposti sulle corrispondenze che  non  abbiano  avuto
corso,  perche'  richieste  dai  mittenti,  vengono  annullati  e  le
corrispondenze non  francate,  o  francate  insufficientemente,  sono
sottoposte ad una tassa pari al doppio di quella mancante. 
                              Art. 43. 
Rispedizione delle corrispondenze a richiesta dei  destinatari  o  di
                                terzi 
 
  Senza pregiudizio di quanto  dispone  il  precedente  art.  42,  la
corrispondenza in arrivo  puo'  essere  fatta  proseguire  per  altra
localita',  a   richiesta   scritta   del   destinatario   presentata
all'ufficio di destinazione o a questo  trasmessa  per  posta  o  per
telegrafo,  per  il  tramite  di  un  ufficio  postale,  che  accerti
l'identita' del richiedente. 
  Se  la  richiesta  e'  indirizzata  direttamente   all'ufficio   di
destinazione,  e  questo  non  possa  accertarne  l'autenticita',  la
corrispondenza e' avviata alla nuova destinazione fermo posta. 
  La richiesta puo'  essere  fatta  anche  da  un  terzo,  conosciuto
dall'ufficio, a nome del destinatario. 
                              Art. 44. 
              Tassazione delle corrispondenze rispedite 
 
  La rispedizione della corrispondenza da un luogo ad un altro  della
Repubblica non e' sottoposta a nuova tassa, salvo  le  eccezioni  qui
appresso indicate. 
  La corrispondenza chiusa, che sia  stata  aperta  o  che,  pur  non
essendo  stata  aperta,  sia  stata  ritirata  e  rechi   all'esterno
comunicazioni epistolari, quella che  circola  non  chiusa,  che  sia
stata soltanto ritirata, e la corrispondenza di cui sia stato variato
l'indirizzo, anche se non sia stata ritirata, sono  considerate  come
di nuova impostazione. 
  Non  e'  considerata  variazione  d'indirizzo  il  cambiamento   di
destinazione o di recapito o l'aggiunta di indicazioni per  agevolare
la ricerca del destinatario. 
  La corrispondenza restituita al mittente e da questi  rispedita  e'
trattata come di nuova impostazione. 
                              Art. 45. 
                             Segnatasse 
 
  La tassa cui e' assoggettata, ai sensi del secondo comma  dell'art.
44 del codice postale, la corrispondenza di  francatura  facoltativa,
non francata  o  francata  insufficientemente,  e'  rappresentata  da
segnatasse o da impronte di macchine  affrancatrici  applicate  sulla
corrispondenza stessa dall'ufficio di destinazione. 
  Il destinatario di corrispondenza gravata di tassa  deve  astenersi
dal pagarla, se questa non e' rappresentata da segnatasse o  impronte
di macchine affrancatrici. 
                              Art. 46. 
          Diritto fisso per le corrispondenze "fermo posta" 
 
  La corrispondenza recante l'indicazione di recapito fermo posta  e'
soggetta ad un diritto fisso che, se non  corrisposto  dal  mittente,
deve essere pagato dal destinatario. 
  Quando il mittente ha pagato soltanto una parte del diritto stesso,
il destinatario deve pagare la differenza fra il diritto intero e  la
parte pagata dal mittente. Il diritto di fermo posta permane anche se
in seguito a rinvio ad altra localita',  l'oggetto  sul  quale  grava
venga distribuito a domicilio. 
  Il diritto fisso  deve  essere  obbligatoriamente  corrisposto  per
intero dal mittente per la corrispondenza raccomandata od  assicurata
diretta fermo posta. 
  Non sono sottoposti al diritto fisso gli oggetti di  corrispondenza
da distribuirsi in ufficio a chi paga il diritto per nolo di  casella
postale o per l'uso di bolgetta o sacchetto ed i giornali o periodici
spediti in abbonamento. 
  La corrispondenza proveniente  dall'estero  con  l'indicazione  del
recapito fermo posta e'  soggetta  al  diritto  fisso  a  carico  del
destinatario  anche   quando   il   mittente   abbia   provveduto   a
corrisponderlo. 
  E' ammessa sulla corrispondenza per espresso  l'indicazione  "fermo
telegrafo" verso corresponsione del medesimo  diritto  stabilito  per
quella fermo posta. 
  Agli effetti del pagamento del diritto fisso,  e'  parificata  alla
corrispondenza con  indicazione  fermo  posta  quella  che,  pur  non
recando tale  indicazione,  non  sia  stato  possibile  recapitare  a
domicilio per  insufficienza  dell'indirizzo  o  per  assenza,  anche
temporanea, del destinatario e quella che deve essere  consegnata  in
ufficio per speciali disposizioni  dell'Amministrazione,  quando  non
sia  ritirata  entro  il   termine   stabilito   dall'Amministrazione
medesima. 
                              Art. 47. 
                           Caselle postali 
 
  Negli uffici possono essere poste a  disposizione  di  chiunque  ne
faccia richiesta, purche' di eta' non inferiore ai  diciotto  anni  e
verso pagamento di  un  nolo  mensile,  caselle  speciali  chiuse  od
aperte,  in  cui  viene  inserita  la   corrispondenza   diretta   al
richiedente medesimo. 
  Ciascuna casella deve servire per una sola  persona,  per  un  solo
ufficio, per un solo istituto o per una sola  ditta.  E'  consentito,
pero', elio una stessa casella  serva  promiscuamente  piu'  ditte  o
persone, purche' il noleggiatore di essa paghi, per ciascuna ditta  o
persona che entra in concorso, un nolo  aggiunto  equivalente  a  due
terzi del nolo principale. 
  Oltre al pagamento del nolo  l'utente  della  casella  chiusa  deve
costituire un deposito a titolo di garanzia, nella  misura  stabilita
con i provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale. 
                              Art. 48. 
                          Conti di credito 
 
  E' ammessa l'apertura di conti di credito, a favore di chiunque  ne
faccia domanda, tanto  per  la  francatura  delle  corrispondenze  in
partenza,  quanto  per  il  pagamento   delle   tasse   gravanti   le
corrispondenze     in     arrivo,     alle     condizioni     fissate
dall'Amministrazione e verso pagamento  della  provvigione  stabilita
per la tenuta del conto. 
  L'Amministrazione  puo',  altresi',   alle   condizioni   da   essa
determinate e verso pagamento della prescritta provvigione, concedere
l'apertura di conti di credito speciali, allo  scopo  di  addebitarvi
l'importo   delle   tasse   postali   di   determinati   oggetti   di
corrispondenza che il titolare del conto intenda farsi spedire  senza
affrancatura. 
  Tali oggetti, purche' rispondenti alle caratteristiche  prescritte,
sono sottoposti a tasse uguali a quelle che avrebbero  dovuto  essere
pagate dai mittenti per la  loro  francatura  e  non  possono  essere
rifiutati dal titolare del conto. 
                              Art. 49. 
                      Uso di bolgette e sacchi 
 
  Chiunque ne faccia domanda puo' ottenere l'uso  di  bolgette  o  di
sacchetti chiusi per il ritiro delle proprie corrispondenze in arrivo
e per la consegna agli uffici postali di  quelle  in  partenza,  alle
condizioni stabilite dall'Amministrazione. 
  Quale corrispettivo del servizio di cui trattasi l'utente e' tenuto
al pagamento di un diritto mensile, stabilito  in  misura  diversa  a
seconda che il ritiro o la consegna delle bolgette  o  dei  sacchetti
sia   effettuato   direttamente   dall'utente    o    dagli    agenti
dell'Amministrazione. 
  Se il  sacchetto  e'  fornito  dall'Amministrazione  l'utente  deve
effettuare il deposito  di  una  somma  nella  misura  stabilita  dai
provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale. 
                              Art. 50. 
        Prescrizione di somme depositate a titolo di garanzia 
 
  I crediti vero l'Amministrazione, costituiti da somme o residui  di
somme depositate a titolo  cauzionale  o  di  garanzia  per  nolo  di
caselle, uso di sacchi, spedizioni in abbonamento postale  ed  altro,
si prescrivono nel termine previsto dall'ultimo  comma  dell'art.  20
del codice postale; detto  termine  decorre  dalla  data  dell'ultima
operazione o da quella del deposito quando non sia  stata  effettuata
alcuna operazione, o dalla scadenza del  contratto  di  nolo.  Quando
venga fatta richiesta di liquidazione, la prescrizione decorre  dalla
data della richiesta medesima purche' questa sia presentata non oltre
il termine previsto dall'art. 20 del codice postale. 
  Decorso il termine indicato nel precedente comma  l'Amministrazione
provvede ad eliminare dalle proprie scritture le  partite  di  debito
prescritte e ad acquisire le relative somme al  proprio  bilancio  di
entrata, tra i proventi dell'azienda. 
                              Art. 51. 
             Corrispondenze dirette a militari di truppa 
 
  I  benefici  previsti  dall'art.  55  del   codice   postale   sono
applicabili anche agli allievi di istituti di istruzione militare  ed
ai detenuti in  stabilimenti  militari  di  pena,  finche'  rimangano
ascritti alle Forze armate, con grado non superiore a quelli indicati
nell'articolo citato. 
                              Art. 52. 
      Lettere dei militari di truppa dirette alle loro famiglie 
 
  Per poter essere  ammesse  all'agevolazione  prevista  dal  secondo
comma dell'art. 55 del  codice  postale,  le  lettere  non  francate,
inviate dai militari indicati nel primo comma del  medesimo  art.  55
alle rispettive famiglie, devono  essere  spedite  con  le  modalita'
stabilite dall'Amministrazione. 
  Le lettere insufficientemente francate  spedite  con  le  modalita'
predette sono sottoposte  ad  una  tassa  pari  alla  differenza  tra
l'intera francatura ordinaria  dovuta  e  l'importo  dei  francobolli
applicati. 
  Per le truppe in campagna le facilitazioni di cui sopra sono estese
a tutte le corrispondenze spedite  a  mezzo  degli  uffici  di  posta
militare, se esistono. 
  Eguale facilitazioni sono accordate alle corrispondenze impostate a
bordo delle navi da guerra. 

Capo IV
LETTERE

                              Art. 53. 
             Condizioni cui devono rispondere le lettere 
 
  Le lettere possono essere spedite chiuse  o  aperte,  con  o  senza
busta o con busta a  riquadro  trasparente  riservato  all'indirizzo,
purche'  il  riquadro  stesso  risponda  alle  condizioni   stabilite
dall'Amministrazione. 
  Non sono ammesse  buste  interamente  trasparenti  o  con  riquadro
aperto. 
  L'Amministrazione, per esigenze tecniche  o  per  invii  di  natura
particolare,  puo'  stabilire  speciali  condizioni  di  forma  o  di
chiusura. 
  Qualunque oggetto che risponda ai limiti di dimensioni  e  di  peso
prescritti dai provvedimenti tariffari di cui all'art. 7  del  codice
postale puo' essere spedito con  il  trattamento  delle  lettere:  le
lettere che superino i limiti predetti non hanno corso. 
  Sono ammesse buste sulle quali siano stampati annunzi commerciali o
scritte altre  indicazioni,  purche'  non  rechino  pregiudizio  alla
chiarezza dell'indirizzo,  salvo,  in  ogni  caso,  il  disposto  del
secondo comma del precedente art. 33. 

Capo V
BIGLIETTI POSTALI

                              Art. 54. 
                          Biglietti postali 
 
  Sono trattati come lettere a tutti gli  effetti,  tranne  a  quelli
tariffari, i  biglietti  postali  messi  in  vendita  dallo  Stato  e
costituiti da un foglietto  piegabile,  i  cui  lati  possono  essere
incollati, e  recanti  gia'  impressa  la  prescritta  francatura,  i
biglietti postali possono essere spediti aperti o chiusi; se superano
in peso, per fogli od altri oggetti inclusivi, il primo porto di  una
lettera, la francatura deve essere completata fino al  raggiungimento
di quella prevista per una lettera di pari peso. 
  I biglietti postali possono essere spediti anche all'estero. In tal
caso, pero', vanno considerati anche agli effetti tariffari lettere e
la francatura deve essere, quindi, debitamente completata. 
  I biglietti postali con francatura insufficiente hanno corso e sono
assoggettati ad una tassa pari al doppio della francatura mancante. 

Capo VI
CARTOLINE PER CORRISPONDENZA

                              Art. 55. 
         Cartoline postali di Stato e dell'industria privata 
 
  Le cartoline postali di Stato sono cartoncini di forma rettangolare
recanti stampati nella parte anteriore il titolo cartolina postale" e
nell'angolo superiore destro il francobollo per esse previsto. 
  Le cartoline postali per l'interno sono  valide  anche  se  dirette
all'estero,  purche'  ne  sia  completata  la   francatura   mediante
francobolli o impronte di macchine affrancatrici. 
  Le cartoline postali per l'estero sono valide anche all'interno, ma
nessuna  restituzione  di  tassa  e'   dovuta;   quelle   emesse   da
amministrazioni estere non  possono  essere  spedite  nel  territorio
della Repubblica. 
  Hanno  pure  corso  le  cartoline  postali  emesse   dall'industria
privata,  purche'  rispondano  alle  condizioni  stabilite   per   le
cartoline di Stato, non ne eccedano il peso e  le  dimensioni  e  non
rechino lo stemma dello Stato. 
                              Art. 56. 
        Condizioni cui devono rispondere le cartoline postali 
 
  Le cartoline debbono essere spedite senza busta od altri involucri,
ne' possono essere chiuse in qualsiasi modo. 
  La meta' destra della faccia anteriore e' riservata  all'indirizzo,
che puo' essere fatto anche mediante sovrapposizione di foglietti. 
  Le comunicazioni dei mittenti non possono  essere  fatte  su  fogli
distinti incollati sulle cartoline; e' ammesso che vi siano attaccati
indirizzi di giornali od altre piccole liste  di  carta  stampata,  a
condizione che siano interamente aderenti alla  cartolina  e  non  ne
coprano lo scritto nemmeno in parte. 
  E' ammessa l'applicazione di marche da bollo o del bollo a  punzone
sulle cartoline che debbano servire come quietanza. 
                              Art. 57. 
                 Cartoline considerate come lettere 
 
  Le cartoline per corrispondenza, sia dello Stato che dell'industria
privata, incluse in busta o spedite sottofascia o piegate in modo  da
rimanere chiuse sono considerate come lettere non francate. 
  Le cartoline dell'industria privata eccedenti le  dimensioni  e  il
peso prescritti, e tutte le cartoline comunque non  rispondenti  alle
condizioni stabilite dagli articoli precedenti sono considerate  come
lettere francate insufficientemente. 

Capo VII
CARTE MANOSCRITTE

                              Art. 58. 
                          Carte manoscritte 
 
  Sono considerate carte manoscritte i documenti, gli atti e le carte
in genere scritti o disegnati a mano od a macchina, in  tutto  od  in
parte, a condizione  che  non  abbiano  carattere  di  corrispondenza
attuale e personale e non possano essere considerati come stampe. 
  Sono considerate carte manoscritte anche le  lettere  aperte  e  le
cartoline di Stato o dell'industria privata ed  in  genere  qualsiasi
altra corrispondenza epistolare,  anche  se  realizzata  a  mezzo  di
formulari predisposti a stampa, che abbiano gia' avuto un  precedente
corso ed abbiano, pertanto, perduto il  carattere  di  corrispondenza
attuale, assumendo quello di semplici documenti. 
                              Art. 59. 
           Modalita' di spedizione delle carte manoscritte 
 
  Le carte manoscritte debbono essere spedite sotto fasce  mobili  od
entro involucri aperti o facilmente apribili. 
  Quando non siano confezionate in modo da  potersi  verificare  sono
trattate come lettere. 
  Sono egualmente  sottoposte  alla  tariffa  delle  lettere,  quando
questa risulti inferiore a quella delle carte manoscritte. 
  I pieghi di carte manoscritte di peso o di dimensioni  maggiori  di
quelli prescritti non hanno corso. 
                              Art. 60. 
                Elenchi e lettere di accompagnamento 
 
  Nei pieghi di carte  manoscritte  possono  essere  inclusi  elenchi
indicativi ed il contenuto puo' essere ripartito in inserti. Su  ogni
inserto possono indicarsi gli estremi delle lettere cui le  carte  si
riferiscono. 
  E' consentito, inoltre, includere nei pieghi stessi,  sia  ordinari
che raccomandati, una lettera, chiusa od aperta, diretta allo  stesso
destinatario del piego,  a  condizione  che  questo  sia  interamente
francato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sulla
busta  od  involucro  sia  scritta  dal   mittente   la   indicazione
"manoscritti con lettera di accompagnamento". 
  Le  istanze  in  carta   bollata   accompagnanti   documenti   sono
considerate come lettere di un solo porto anche se eccedenti il  peso
di 20 grammi e per  ciascuna  di  esse  deve  essere  corrisposta  la
relativa tassa. 
  I pieghi non  rispondenti  a  tutte  le  condizioni  stabilite  dal
presente  articolo  sono  sottoposti  interamente  alla  tassa  delle
lettere. 

Capo VIII
STAMPE

                              Art. 61. 
                      Definizione delle stampe 
 
  Sono considerate stampe le impressioni o le  riproduzioni  ottenute
su carta, cartone o altra materia comunemente usata  per  la  stampa,
mediante qualsiasi procedimento tecnico, eccetto quelle ottenute  con
il decalco, coi timbri a carattere fissi o mobili e con  la  macchina
per scrivere. 
  Sono ammesse allo stesso trattamento le bozze di stampa,  le  carte
punteggiate ad uso  dei  ciechi,  le  incisioni,  le  fotografie,  le
immagini, i disegni, le carte geografiche e le schede meccanografiche
non  trattate;  le  schede  meccanografiche  trattate,  invece,  sono
considerate lettere. 
  Sono esclusi dal trattamento delle stampe i francobolli  o  modelli
di francatura, anche se annullati, come  pare  tutte  le  stampe  che
costituiscono  il  segno  rappresentativo  di  un  valore.  E'  pero'
consentito di applicare marche da bollo sulle stampe in genere, sulle
fatture e su conti uniti ad esse, giusta le disposizioni  vigenti  in
materia di  bollo,  come  pure  di  accludervi  francobolli  per  una
ulteriore spedizione o per il rinvio  delle  stampe  medesime,  e  di
accompagnarle con cartoline postali,  fasce  o  buste,  affrancate  o
meno, con o senza l'indicazione dell'indirizzo del mittente. 
                              Art. 62. 
                 Stampe periodiche e non periodiche 
 
  Ai fini del presente regolamento le stampe sono  ripartite  in  due
categorie: periodiche e non periodiche. 
  Sono stampe periodiche, ed ammesse  a  fruire  della  riduzione  di
tariffa prevista dal primo comma dell'art.  56  del  codice  postale,
quelle che, oltre a rispondere  agli  altri  requisiti  del  presente
capo: 
    a) si pubblicano regolarmente e con lo stesso  titolo  a  periodi
non eccedenti i sei mesi tra un numero e l'altro; 
    b) non costituiscono opere determinate; 
    c) sono sottoposte alle speciali disposizioni della  legge  sulla
stampa e sono tali da poter durare indefinitamente; 
    d) presentano un contenuto diverso da un numero all'altro. 
  Sono stampe non periodiche tutte quelle non ammesse, ai  sensi  del
precedente comma, come periodiche. 
                              Art. 63. 
                     Stampe che non hanno corso 
 
  Le stampe non periodiche, o considerate come tali,  di  peso  o  di
dimensioni maggiori di quelli prescritti non hanno corso. 
  Nessun limite di peso e di dimensioni e' fissato per la  spedizione
delle stampe periodiche affrancate in abbonamento. 
                              Art. 64. 
                Condizioni di spedizione delle stampe 
 
  Le stampe, periodiche e  non  periodiche,  debbono  essere  spedite
aperte o confezionate in modo da poter essere facilmente verificate. 
  Le stampe, periodiche e  non  periodiche,  spedite  in  abbonamento
postale, che non superino il peso di 10 grammi devono essere  incluse
in buste aperte di tipo normalizzato aventi  le  dimensioni  appresso
indicate: 
    formato minimo cm. 9 x 14; 
    formato massimo cm. 12 x 23,5; 
    formati consigliati cm. 11,4 x 16,2 e cm. 11 x 22. 
  E' consentito che le stampe spedite in abbonamento siano incluse in
involucri di plastica termosaldati, purche' interamente trasparenti. 
  Le stampe spedite sotto fasce non mobili, dichiarate ed  affrancate
come tali, possono essere aperte e verificate  dagli  uffici  postali
per accertare eventuali violazioni  del  disposto  dell'art.  46  del
codice  postale;  se  riscontrate  regolari  le  stampe  sono   fatte
proseguire a destinazione. 
                              Art. 65. 
Divieto  di  aggiunte  e  modificazioni  sulle  stampe.  "Stampe  con
 comunicazioni epistolari" e "stampe con lettera di accompagnamento" 
 
  Salvo quanto disposto  dai  commi  che  seguono  e  dai  successivi
articoli 66 e 67, non puo' fruire  della  tariffa  stabilita  per  le
stampe, periodiche o non periodiche, lo stampato  il  cui  testo  sia
stato modificato, dopo  la  tiratura,  a  mano  o  mediante  uno  dei
procedimenti non ammessi di cui all'art. 61, primo comma. 
  Le stampe  contenenti  aggiunte  non  aventi  carattere  epistolare
possono essere spedite come manoscritti, purche' siano  dichiarate  e
francate interamente come tali. 
  E' consentito che le stampe rechino scritti o segni aggiunti,  atti
a  costituire  comunicazioni  attuali  e  personali,  purche'   venga
corrisposta, in aggiunta alla tariffa  delle  stampe,  la  francatura
dovuta per il primo porto delle lettere e sulla  busta  od  involucro
sia scritta dal  mittente  l'indicazione  "stampe  con  comunicazioni
epistolari". 
  E' altresi' consentita l'inclusione di  una  lettera  diretta  allo
stesso  destinatario  del  piego,  purche'  questo  sia   interamente
francato  con  l'aggiunta  della  tassa  relativa  alla  lettera,  in
relazione al peso della medesima, e che sulla busta od involucro  sia
scritta   dal   mittente   l'indicazione    "stampe    con    lettera
d'accompagnamento". 
  Per i pieghi di  stampe  non  rispondenti  a  tutte  le  condizioni
prescritte nei  precedenti  commi,  trova  applicazione  la  sanzione
prevista dal secondo comma dell'art. 46 del codice postale. 
                              Art. 66. 
     Aggiunte e modifiche consentite sulle stampe non periodiche 
 
  Sulle stampe non periodiche, o considerate come tali,  e'  permesso
apportare,  a  mano  o  mediante  qualsiasi  processo  meccanico,  le
modificazioni ed aggiunte seguenti: 
    1) indicare il nome, la  qualita',  la  professione,  la  ragione
sociale e l'indirizzo del mittente e del  destinatario,  la  data  di
spedizione, la firma, il numero di telefono, il numero di  avviamento
postale ed il  codice  telegrafico,  il  numero  del  conto  corrente
postale o bancario del mittente, come pure un numero  d'ordine  o  di
matricola riferentesi esclusivamente all'invio; 
    2) correggere gli errori di stampa; 
    3) correggere le bozze di stampa con modificazioni ed aggiunte  e
con l'indicazione delle variazioni da apportarsi alla  forma  e  alla
stampa.  Se  manchi  lo  spazio,  o  quando  abbiano   carattere   di
generalita', le correzioni e le  aggiunte  possono  essere  fatte  su
foglio a parte. Alle bozze puo' essere unito il relativo manoscritto; 
    4) cancellare, sottolineare, o inquadrare, con tratti,  parole  o
parti del testo stampato, per renderle illeggibili o  per  richiamare
l'attenzione su di esse; nel caso in cui tali operazioni siano  fatte
allo scopo  di  costituire  una  corrispondenza  epistolare  vale  il
disposto del terzo comma del precedente art. 65. 
  5) indicare sugli avvisi, concernenti  le  partenze  e  gli  arrivi
delle navi, le date e le ore delle partenze e degli arrivi, nonche' i
nomi delle navi e dei porti di partenza, di scalo e di arrivo; 
  6) segnare o correggere le cifre sui listini  di  prezzi  correnti,
sulle offerte di annunzi, sulle quotazioni di  borsa  e  di  mercato,
sulle circolari di commercio e sui programmi, manifesti o prospetti; 
  7) indicare sugli avvisi di passaggio il nome del  viaggiatore,  la
data, l'ora e il nome della localita' dove egli conta  di  passare  o
scendere; 
  8)  indicare  sui  bollettini  o  cedole  di   commissione   o   di
sottoscrizione relativi a libri,  giornali,  incisioni,  spartiti  di
musica, i titoli delle opere e la quantita' degli esemplari richiesti
od  offerti,  l'edizione,  il  numero  del  catalogo,  il   modo   di
rilegatura, i prezzi, le modalita' di pagamento e di spedizione.  Non
sono  consentite  modificazioni  o  sollecitazioni  di  ordini,   ne'
comunicazioni  degli  editori  ai  committenti   in   rapporto   alle
ordinazioni ricevute; 
  9) colorare i figurini di moda, le carte geografiche, ecc.; 
  10) aggiungere una dedica sui libri, sulle  carte  da  musica,  sui
giornali, sulle incisioni e sulle fotografie le quali possono  recare
anche  una  brevissima  leggenda   esplicativa   o   altre   succinte
indicazioni; 
  11)  aggiungere  sui  brani   tagliati   dai   giornali   o   dalle
pubblicazioni periodiche il titolo, la data, il numero e  l'indirizzo
della pubblicazione dalla quale l'articolo e' estratto; 
  12) unire una cartolina postale oppure  una  busta  o  una  fascia,
affrancata o meno, con o senza l'indirizzo del mittente; 
  13) indicare sui biglietti  d'invito  o  carte  di  convocazione  a
manifestazioni collettive il nome della persona invitata, la data, lo
scopo ed il luogo della riunione; 
  14) indicare i numeri d'ordine, i  nomi  degli  elettori,  le  date
delle elezioni ed i luoghi di  riunione  sui  certificati  elettorali
diramati  dai  comuni  in   base   a   disposizioni   legislative   o
regolamentari dello Stato; 
  15) aggiungere su  elenchi,  avvisi  e  simili,  spediti  in  forma
ufficiale dagli esattori tributari ai contribuenti, il nome,  cognome
e qualita'  del  debitore  e  l'importo  delle  imposte  dovute,  con
l'indicazione  di  quali  precisamente  si  tratti,   nonche'   delle
rispettive rate o scadenza. La  stessa  disposizione  e'  applicabile
agli  avvisi  di  pagamento  predisposti  a  stampa  riguardanti   la
riscossione di contributi sindacali, di  tasse  di  iscrizione  e  di
quote  annuali,  spediti  dai  sindacati  o  da  organi   statali   e
parastatali; 
  16) riempire  i  diplomi,  i  certificati  e  gli  atti  in  genere
rilasciati in forma autentica su modelli a stampa da enti morali o da
uffici ed istituti cui sono affidati  pubblici  servizi,  purche'  le
aggiunte siano limitate a quelle poche strettamente  necessarie  alla
completa intelligenza  del  testo  e  non  abbiano  il  carattere  di
corrispondenza epistolare; 
  17) riempire a mano gli avvisi di arrivo e di  giacenza  di  merci,
spediti dalle ferrovie dello Stato o da societa' ferroviarie; 
  18) scrivere sui bollettini di  versamento  in  conto  corrente  le
indicazioni richieste dallo stampato e la causale  del  versamento  a
tergo della ricevuta e del certificato di allibramento; 
  19) applicare marche da bollo, giusta le  disposizioni  vigenti  in
materia di bollo; 
  20) accludere francobolli per una ulteriore  spedizione  o  per  il
rinvio delle stampe; 
  21) allegare fatture commerciali riferentisi alle stampe stesse. 
                              Art. 67. 
       Aggiunte o modifiche consentite sulle stampe periodiche 
 
  Sulle stampe  periodiche  ammesse  alla  tariffa  ridotta  prevista
dall'art. 56 del codice postale e' consentito: 
    1) aggiungere indicazioni di scadenze di abbonamenti o di residui
prezzi  da  pagarsi  o  riguardanti  la  natura  degli  invii,   come
"gratuito", e "per cambio", "omaggio" ecc.; 
    2) eseguire correzioni di errori tipografici; 
    3) fare segni per richiamare l'attenzione su determinati punti; 
    4) accompagnare i pieghi con fatture commerciali riferentisi alle
stampe stesse; 
    5) scrivere sulle relative fasce l'indicazione del prezzo. 
                              Art. 68. 
       Requisiti delle stampe periodiche. Inserti redazionali 
 
  ((Le pubblicazioni per essere considerate periodiche  agli  effetti
postali  debbono  portare  stampato  sulla   prima   pagina   o   sul
frontespizio  il  titolo,  la  data  od  altra  indicazione  ad  essa
equivalente,  il  numero  progressivo,   l'indicazione   della   loro
periodicita', di 'spedizione  in  abbonamento  postale',  del  gruppo
corrispondente alla  tassa  pagata  e  debbono  costituire,  inoltre,
numero per numero, un tutto omogeneo, con pagine  di  uguale  formato
progressivamente numerate. Sugli involucri, quando questi ne  coprano
l'intera  superficie,  fatta   eccezione   per   quelli   interamente
trasparenti, le predette indicazioni possono essere limitate a quelle
relative al titolo, alla 'spedizione in abbonamento  postale'  ed  al
gruppo di appartenenza. 
  E' consentito che una  pubblicazione  consti  di  piu'  parti,  con
distinte numerazioni di pagine,  purche'  dalla  intestazione  o  dal
programma di abbonamento risulti di quante parti sia  composta  ed  a
condizione che queste siano raccolte in una unica copertina,  abbiano
la  stessa  periodicita'  e  non  possano  formare  oggetto  di  piu'
abbonamenti distinti. 
  Le stampe  periodiche  possono  contenere  come  parti  integranti,
comprese  quindi  nel  relativo  peso,  inserti  redazionali  che  ne
costituiscano un servizio ordinario o speciale,  come  pure  disegni,
modelli, programmi di abbonamento con o  senza  la  relativa  scheda,
locandine nonche'  altri  inserti  aventi  analoghe  caratteristiche,
purche' anch'essi attinenti alle stampe stesse, anche se  di  formato
diverso, numerati  progressivamente  o  numerati  a  parte.  Possono,
altresi', contenere come parti integranti incisioni foniche su disco,
nastro o filo, strettamente attinenti alla parte redazionale. 
  Le stampe periodiche  prive  di  tutte  o  parte  delle  prescritte
indicazioni o non rispondenti ai  requisiti  richiesti  dal  presente
articolo sono assoggettate alla tariffa stabilita per le  stampe  non
periodiche.)) 
                              Art. 69. 
     Limiti della pubblicita' contenuta dalle stampe periodiche 
 
  Le stampe periodiche possono  contenere  pubblicita'  a  favore  di
terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri  fogli
regolarmente impaginate, anche se non numerate o numerate a parte, od
incorporata nelle normali pagine del testo. 
  La pubblicita' a favore di terzi contenuta nelle stampe  periodiche
non puo' eccedere, nel  complesso,  la  misura  del  70%  della  loro
superficie totale mentre  quella  di  ciascuna  inserzione  non  puo'
superare il 30% della medesima superficie totale:  sono  esclusi  dal
conteggio gli inserti pubblicitari di cui al comma seguente. 
  Le stampe periodiche possono anche contenere inserti pubblicitari a
favore di terzi, non impaginati o impaginati ma di formato diverso. 
  Le stampe periodiche che contengono pubblicita' a favore  di  terzi
in misura superiore a quella prevista  al  secondo  comma  o  inserti
pubblicitari di  cui  al  precedente  comma  sono  assoggettate  alle
sopratasse previste dai provvedimenti tariffari. 
  Unitamente alle altre indicazioni prescritte, le stampe  periodiche
devono recare quella relativa alla percentuale di pubblicita' ed agli
inserti   pubblicitari,   i   quali   saranno   anche   singolarmente
contraddistinti con la sigla "I. P.". 
  La omissione o la inesattezza di tali indicazioni  e'  considerata,
per  gli  effetti  dell'art.  82  del  codice  postale,  quale  falsa
dichiarazione del contenuto. 
                              Art. 70. 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155,  CONVERTITO  CON
           MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243)) 
                              Art. 71. 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155,  CONVERTITO  CON
           MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243)) 
                              Art. 72. 
   Quantita' minima delle stampe periodiche spedite in abbonamento 
 
  Le stampe periodiche possono spedirsi in abbonamento  in  quantita'
inferiore al minimo di mille esemplari  per  ciascun  numero  fissato
dall'art. 56 del codice postale, purche' siano corrisposte  le  tasse
relative al minimo predetto. 
  Le spedizioni dei numeri arretrati possono  essere  effettuate  per
qualsiasi quantita'. 
  Non sono soggetti alla restrizione del quantitativo minimo i  fogli
degli annunzi legali, le pubblicazioni  edite  a  cura  dello  Stato,
quelle ufficiali delle camere di commercio, industria, artigianato  e
agricoltura ed i bollettini spediti  dalle  agenzie  di  informazioni
debitamente autorizzate dall'Amministrazione. 
                              Art. 73. 
         Condizioni per effettuare spedizioni in abbonamento 
 
  Le stampe periodiche che abbiano tutti  i  requisiti  indicati  nei
precedenti  articoli  sono  ammesse  alla  tariffa  ridotta  prevista
dall'art. 56 del codice postale, a condizione che  siano  spedite  di
prima mano, in via ordinaria e  siano  presentate,  nei  modi  e  nei
termini  stabiliti  dall'Amministrazione,  agli  uffici  postali   di
partenza indicati dall'Amministrazione stessa in una sola partita per
ciascun numero, o quanto meno in grosse partite. 
  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'   di   effettuare   le
operazioni di accettazione e di  avviamento  direttamente  presso  la
sede dei mittenti. 
  I giornali e gli altri periodici, il cui invio sia fatto  in  forme
diverse da quelle prescritte per  le  stampe  periodiche  dal  codice
postale e dal presente regolamento, sono  sottoposti  al  trattamento
delle stampe non periodiche,  anche  se  spediti  direttamente  dagli
editori od amministratori. 
                              Art. 74. 
      Computo delle tasse per le stampe spedite in abbonamento 
 
  La tassa delle stampe periodiche, ammesse come  tali  alla  tariffa
ridotta, si computa esemplare per esemplare,  anche  se  questi  sono
riuniti in pieghi. 
  Per le riviste, con o senza copertina, ciascuna  copia  costituisce
un esemplare. 
  La tassa delle stampe non periodiche  od  assimilate  a  queste  si
computa invece sul peso complessivo di ciascun piego,  qualunque  sia
la quantita' degli  oggetti  che  contenga,  siano  questi  uguali  o
diversi, purche' tutti allo stesso indirizzo. Se sono invece  a  piu'
indirizzi, la tassa complessiva di  francatura  deve  essere  pari  a
quella cui i singoli oggetti sarebbero sottoposti, se fossero spediti
separatamente. 
  Per le stampe spedite di seconda mano non e' tenuta in alcun  conto
la tassa che possa essere stata gia' pagata per una prima  spedizione
delle stampe medesime. 
                              Art. 75. 
        Supplementi dei periodici e programmi di abbonamento 
 
  Sono   considerati   supplementi,   e   debbono   essere   francati
separatamente, ai sensi dei due primi commi dell'art. 74,  applicando
la stessa misura di tassa valevole per i fogli principali, tutti  gli
altri fogli redazionali spediti separatamente. 
  I supplementi debbono trattare di materie affini a quelle dei fogli
principali,  avere  tutti  i  requisiti  prescritti  per  le   stampe
periodiche, non costituire pubblicazioni distinte, alle  quali  siano
accordati abbonamenti a parte. 
  I supplementi debbono essere spediti dalle stesse localita' da  cui
sono spediti i fogli principali, debbono avere una intestazione a se'
e  recare  l'indicazione  dei  giornali  e  periodici  ai  quali   si
riferiscono. 
  Sono assimilati ai supplementi anche i  programmi  di  abbonamento,
qualunque ne sia il formato, con o senza le relative schede  stampate
assieme,  spediti  separatamente  dalle  pubblicazioni   a   cui   si
riferiscono, purche' il contenuto di essi abbia diretta ed  esclusiva
relazione con le pubblicazioni stesse. 
  I supplementi e gli altri fogli che mancassero dei requisiti  sopra
indicati sono considerati come pubblicazione autonoma o sono compresi
fra le stampe non periodiche a seconda dei casi. 
  Ai supplementi si applicano  le  norme  degli  articoli  68,  terzo
comma, e degli articoli 69 e 70 del presente regolamento. 
                              Art. 76. 
                   Modi di francatura delle stampe 
 
  L'importo  delle  tasse  per  le  stampe  periodiche   spedite   in
abbonamento e' corrisposto mediante  versamento  anticipato  eseguito
dagli editori od amministratori, con l'apertura di apposito conto. 
  Le stampe periodiche francate con francobolli  o  con  impronte  di
macchine affrancatrici sono soggette alle tasse stabilite per  quelle
non periodiche. 
  Le  stampe  non  periodiche  debbono   essere   francate   mediante
francobolli o impronte di macchine affrancatrici da applicare  al  di
sopra dei rispettivi indirizzi. 
  L'Amministrazione, tuttavia, puo' consentire l'apertura di conti in
abbonamento a tariffa intera, per le spedizioni non inferiori a 1.000
esemplari identici di una stessa pubblicazione, a condizione  che  la
tassa di francatura sia applicata esemplare per  esemplare,  che  sui
relativi pieghi sia stampata l'indicazione "spedizione in abbonamento
a tariffa intera" e che siano presentate,  nei  modi  e  nei  termini
stabiliti dall'Amministrazione stessa in una sola partita per ciascun
numero o quanto meno in grosse partite; con lo stesso sistema possono
essere corrisposti anche  i  diritti  dovuti  per  eventuali  servizi
accessori. 
                              Art. 77. 
               Richiesta di spedizione in abbonamento 
 
  Gli amministratori e gli editori di giornali o di  altri  periodici
che vogliono fruire della  tariffa  ridotta  prevista  dall'art.  56,
primo comma, del codice  postale  devono  farne  richiesta  in  carta
legale alla direzione o alle direzioni  provinciali  p.t.  nella  cui
giurisdizione intendono effettuare le spedizioni dei loro giornali  o
periodici, presentandone due  o  tre  esemplari,  a  seconda  che  la
consegna dei giornali o  periodici  debba  essere  effettuata  ad  un
ufficio principale o locale. 
  Essi devono, altresi', presentare una  attestazione  dell'autorita'
competente, da cui risulti che abbiano ottemperato alle  disposizioni
di legge concernenti le stampe periodiche. 
  A garanzia della periodicita' dichiarata gli amministratori  e  gli
editori debbono costituire un deposito infruttifero la cui entita' e'
determinata moltiplicando il numero degli esemplari da spedire per la
differenza tra la  tariffa  delle  stampe  non  periodiche  e  quella
ridotta accordata. Detto deposito deve  essere  integrato  se,  prima
della spedizione del secondo  numero,  vengano  effettuate  ulteriori
spedizioni del primo numero. 
  Dopo la spedizione del secondo numero il deposito, a richiesta,  e'
restituito; viene incamerato invece, quando, per  inosservanza  della
periodicita', l'Amministrazione determina la chiusura  del  conto  in
abbonamento ai sensi del successivo art. 81. 
                              Art. 78. 
Apertura del conto e termini per richiedere il rimborso  dei  crediti
                              residuali 
 
  L'apertura del conto in abbonamento e'  accordata  dalla  direzione
provinciale delle poste nell'ambito  della  cui  circoscrizione  sono
pubblicate le stampe. 
  Il conto puo' essere aperto per un solo numero di  una  determinata
pubblicazione od essere continuativo per piu' numeri secondo le norme
e le modalita' stabilite dall'Amministrazione. 
  Qualora non sia effettuata alcuna spedizione  le  tasse  anticipate
sono restituite purche' chieste entro novanta giorni  dalla  data  di
apertura del conto. 
  Nel caso di chiusura del conto o di sospensione della pubblicazione
il rimborso del credito residuale deve essere richiesto per  i  conti
non  continuativi  entro  i  novanta  giorni  successivi   a   quello
dell'apertura del conto e per i conti continuativi  entro  i  novanta
giorni dalla scadenza del termine utile per la spedizione del  numero
successivo all'ultimo  spedito,  tenendo  conto,  della  periodicita'
dichiarata. 
  Ai rimborsi previsti dai due precedenti commi si procede in seguito
a domanda  su  carta  legale  presentata  alla  competente  direzione
provinciale delle poste direttamente o mediante lettera raccomandata. 
  Quando la domanda e' inviata a mezzo posta, la data  di  spedizione
vale quale data di presentazione. 
                              Art. 79. 
Termini per la presentazione delle domande di apertura del  conto  in
                             abbonamento 
 
  La domanda di apertura, rinnovazione o prosecuzione di  conto  deve
essere  consegnata  almeno  un  giorno  prima  della  spedizione,  se
presentata direttamente ad una  direzione  provinciale  p.t.,  o  tre
giorni prima, se ad un ufficio postale. 
  Nella domanda  deve  essere  indicato  il  peso  approssimativo  di
ciascuna pubblicazione. 
                              Art. 80. 
                   Conti di abbonamento sussidiari 
 
  Puo' essere concessa l'apertura di conti sussidiari,  oltre  quello
principale, presso uffici di province diverse da quella nella quale i
periodici vengono  normalmente  spediti;  la  domanda  relativa  deve
essere presentata alla direzione provinciale  p.t.  che  possiede  il
conto principale. 
  Non sono soggette alle restrizioni del quantitativo minimo di mille
esemplari per  ciascun  numero,  previsto  dall'art.  56  del  codice
postale, le spedizioni effettuate mediante  conti  sussidiari,  ma  i
numeri spediti a mezzo di conti sussidiari non possono concorrere con
quelli spediti con il conto  principale  per  il  raggiungimento  del
quantitativo richiesto in base alla periodicita' dichiarata. 
                              Art. 81. 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155,  CONVERTITO  CON
           MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243)) 
                              Art. 82. 
     Formalita' per l'accettazione dei periodici in abbonamento 
 
  All'atto di ciascuna consegna di fogli principali o di  supplementi
aventi corso a parte,  gli  editori  debbono  presentare  all'ufficio
postale una dichiarazione da cui risulti il  numero  degli  esemplari
consegnati. 
  E' vietato agli uffici postali accettare consegne non  accompagnate
dalla suddetta dichiarazione o la cui tassa complessiva sia superiore
al credito disponibile. 
  I  dipendenti  p.t.  che  contravvenissero  a  tali  divieti   sono
responsabili in proprio dei danni di  cui  l'Amministrazione  potesse
risentire, salva l'applicazione di sanzioni disciplinari. 
                              Art. 83. 
            Riscontro dei quantitativi di stampe spedite 
 
  Il riscontro  delle  quantita'  dichiarate  e'  fatto,  di  regola,
dividendo il peso complessivo per il peso unitario medio  di  ciascun
esemplare, calcolato sulla base di non meno di dieci esemplari. 
  Il riscontro delle spedizioni di piccola entita' puo' essere  fatto
mediante  contazione  dei  singoli   esemplari,   anziche'   mediante
pesatura. 
  Il riscontro degli oggetti per la cui spedizione siano aperti conti
non continuativi  deve  essere  fatto  sempre  all'atto  di  ciascuna
consegna  e,   qualora   risulti   qualche   differenza   che   renda
insufficiente il credito disponibile, gli editori debbono  pagare  la
somma mancante prima che sia effettuata la spedizione. 
  Anche la pesatura degli oggetti non compresi nel  comma  precedente
e'  normalmente  fatta  all'atto  di  ciascuna  consegna;  ma  per  i
quotidiani, o quando lo impongano esigenze di  servizio  specialmente
in rapporto alla rilevante  entita'  delle  spedizioni,  puo'  essere
fatta  saltuariamente  in  giorni  non  prestabiliti.  Le  differenze
riscontrate e gli addebiti delle relative tasse  vanno  annotati  sul
conto a detrazione del credito. 
                              Art. 84. 
                Modalita' di esecuzione dei riscontri 
 
  All'atto   di   ciascun   riscontro   assistono   due    dipendenti
dall'Amministrazione  che,  nel  caso  di  constatata  irregolarita',
compilano e sottoscrivono apposito verbale. 
  L'incaricato della consegna all'ufficio postale puo' assistere alle
operazioni di riscontro, nel qual caso deve firmare il verbale. 
  Il verbale fa piena fede anche se l'incaricato non assista a  tutte
le operazioni o si rifiuti di firmarlo. 
  Nei  confronti  degli  editori  ed  amministratori  che  dichiarino
quantita' inferiori a quelle effettive presentate per  la  spedizione
si applica la sanzione prevista dall'art. 82 del codice postale. 
  Qualora si riscontrino ripetute e notevoli differenze in piu' nelle
quantita' spedite rispetto al numero degli esemplari  dichiarati,  od
altre gravi e ripetute irregolarita', l'Amministrazione  ha  facolta'
di chiudere il conto in abbonamento, ferma restando,  in  ogni  caso,
l'applicazione della sanzione prevista nel comma precedente. 
                              Art. 85. 
        Divieto di spedizioni cumulative e relative eccezioni 
 
  Non sono ammesse al trattamento previsto dall'art. 56, primo comma,
del codice postale le spedizioni cumulative di giornali  o  periodici
con stampe non periodiche, o di giornali  quotidiani  con  altri  non
quotidiani, salvo il disposto dei precedenti articoli 68 e  69  e  le
eccezioni che possano essere autorizzate dall'Amministrazione. 
  E' ammessa, invece, la spedizione cumulativa di giornali con uno  o
piu' supplementi, o di piu' periodici appartenenti allo stesso gruppo
e soggetti,  anche  per  il  peso  di  ogni  esemplare,  alla  stessa
francatura. 
                              Art. 86. 
Errore nella riscossione delle tasse: obbligo  di  pagarle  a  carico
                           degli speditori 
 
  Qualora emergano errori nella riscossione delle tasse dovute per la
spedizione di stampe periodiche, gli  editori  e  gli  amministratori
sono tenuti a versare  all'Amministrazione  quanto  pagato  in  meno,
anche  se  errori  od  irregolarita'  siano  rilevati  nel  corso  di
verifiche  eseguite  dopo  l'accettazione  delle  stampe   da   parte
dell'ufficio postale. 
  Se l'errore sia conseguente  ad  una  errata  qualificazione  delle
stampe  periodiche  ai  fini   del   loro   trattamento   tariffario,
l'Amministrazione ha diritto di riscuotere dall'utente quanto  pagato
in meno per il numero della pubblicazione che ha formato  oggetto  di
rilievo nonche' per i numeri impostati nei dodici mesi precedenti  la
data del rilievo stesso. 
                              Art. 87. 
Trattamento  delle  stampe  recanti  l'abusiva   indicazione   di   e
                 "spedizione in abbonamento postale" 
 
  Le stampe di qualsiasi genere, impostate senza francatura  e  sulle
quali sia stata fatta indebitamente la indicazione di "spedizione  in
abbonamento postale" o  simile,  debbono  essere  tolte  di  corso  e
trattenute per l'applicazione della sanzione  prevista  dall'art.  82
del codice postale. 

Capo IX
CAMPIONI E PACCHETTI

                              Art. 88. 
                        Campioni o pacchetti 
 
  Sono considerati campioni i pacchetti,  di  peso  non  superiore  a
quello  indicato  nei  provvedimenti  tariffari,  contenenti  piccoli
quantitativi di  merci,  aventi  anche  valore  commerciale,  esclusi
denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore. 
  Sono del  pari  considerati  campioni  i  pacchetti  di  cui  sopra
contenenti  incisioni  foniche,  ossia  le  registrazioni  di  prosa,
poesia, musica, pubblicita', ecc., fatte su dischi, su  nastro  o  su
filo, purche' non contengano comunicazioni attuali e personali e  non
realizzino un linguaggio convenzionale. 
  I campioni debbono soddisfare alle seguenti condizioni: 
    a) essere posti in sacchetti, scatole od altri involucri aperti o
facilmente apribili, in modo che si possano  agevolmente  verificare,
salvo giustificate eccezioni consentite dall'Amministrazione; 
    b) non recare altre  indicazioni  oltre  il  nome  o  la  ragione
sociale  del  mittente,  l'indirizzo  del  destinatario,  il   titolo
dell'opera, l'autore, l'editore, il marchio di  fabbrica,  il  numero
d'ordine o di registrazione, i prezzi e le  indicazioni  relativi  al
peso, al metraggio, alla quantita' disponibile, ovvero le indicazioni
che sono necessarie a precisare la  provenienza  e  la  natura  della
merce e gli estremi della lettera di offerta o  di  conferma  con  la
quale il mittente ha  preannunziato  la  spedizione.  E'  consentito,
pero',  includervi  una  lettera  di  accompagnamento   alle   stesse
condizioni previsto dal precedente art. 65 per i pieghi di stampo. E'
altresi'  consentito  includervi  la  fattura  relativa  alla   merce
spedita; 
    c)    essere    confezionati    con    le    modalita'     volute
dall'Amministrazione, quando contengano oggetti di vetro,  maioliche,
oggetti acuminati o taglienti, liquidi, olio, grassi, polveri  secche
coloranti o non, api vive, oggetti  di  storia  naturale,  animali  e
piante, disseccati o conservati, campioni geologici e simili. 
                              Art. 89. 
          Campioni che non hanno corso. Scritti non ammessi 
 
  I campioni che oltrepassino  i  limiti  di  peso  e  di  dimensioni
prescritti o che siano in contrasto con il disposto della lettera  c)
del precedente art. 88, non hanno corso. 
  Nel caso di mancata osservanza delle  condizioni  prescritte  dalla
lettera  a)  del  medesimo  art.  88  sono   tassati   come   lettere
insufficientemente  francate;  tuttavia  se  gli  invii  rechino   la
indicazione di campioni e siano francati come  tali,  possono  essere
aperti per la verifica con trattamento analogo a quello previsto  dal
terzo comma dell'art. 64. 
  Ai fini previsti dall'art. 46, secondo comma, del codice postale le
incisioni  foniche  che  realizzino  comunicazioni  epistolari  o  un
linguaggio convenzionale sono considerate scritti non ammessi. 

Capo X
CARTOLINE ILLUSTRATE

                              Art. 90. 
               Definizione della cartolina illustrata 
 
  Si considera  cartolina  illustrata  qualsiasi  cartoncino  spedito
senza busta od altro involucro e che abbia da un lato  l'indirizzo  e
dall'altro disegni, vedute, paesaggi, figure e simili. 
  Non sono ammesse le cartoline illustrate di materia  diversa  dalla
carta nonche' quelle decorate con polveri vitree o con altre sostanze
nocive. Esso non hanno corso. 
  L'indicazione di stampato, od altra simile, impressa sul cartoncino
non  esclude  il  trattamento  della  cartolina   illustrata   quando
ricorrano le suddette condizioni. 
                              Art. 91. 
                Contenuto delle cartoline illustrate 
 
  La meta' destra della faccia anteriore delle  cartoline  illustrate
e' riservata all'indirizzo ed alle indicazioni del servizio  postale.
Sull'altra meta' o sulla faccia posteriore e' consentito  aggiungere,
oltre la data di spedizione, il nome, la qualita' e  l'indirizzo  del
mittente, anche frasi di convenevoli od altre comunicazioni. 
                              Art. 92. 
             Cartoline illustrate tassate colme lettere 
 
  Le cartoline illustrate, incluse in busta o in  altro  involucro  o
spedite sottofascia, e quelle che superino i  limiti  di  peso  o  di
dimensioni per esse stabiliti, sono tassate come lettere. 
                              Art. 93. 
              Cartoline illustrate trattate come stampe 
 
  Le cartoline illustrate che, oltre  l'indirizzo,  rechino  soltanto
l'indicazione  del  mittente  e  della  data  di   spedizione,   sono
assimilate alle stampe, se spedite  allo  scoperto;  se  invece  sono
incluse in busta aperta o sotto  fascia  sono  trattate  come  stampe
quando le indicazioni predette siano fatte esclusivamente sulla busta
o fascia. 

Capo XI
ALTRE SPECIE DI CORRISPONDENZA

                              Art. 94. 
              Biglietti di visita e cartoncini augurali 
 
  Il biglietto di visita oltre  il  nome,  cognome  e  qualifica  del
mittente puo' recare le indicazioni consentite dall'art. 66, n. 1)  e
frasi di convenevoli. 
  I biglietti di visita debbono  essere  spediti  in  modo  da  poter
essere verificati. Quando superano i limiti massimi di  dimensioni  o
di peso per essi stabiliti sono tassati come  lettere,  i  cartoncini
augurali,  con  o  senza   illustrazioni,   contenenti   stampate   o
manoscritte, frasi di convenevoli, sono parificati  ai  biglietti  di
visita a tutti gli effetti postali. 
                              Art. 95. 
                         Fatture commerciali 
 
  Le fatture commerciali devono rispondere ai seguenti requisiti: 
    a) essere costituite da un solo foglio; 
    6) non contenere alcuna aggiunta che possa modificare od alterare
il carattere specifico di fattura; 
    e) essere spedite in modo da potere essere verificate. 
  Le fatture commerciali possono recare incorporato od anche allegato
un bollettino di versamento in conto corrente postale. 
  Le fatture commerciali non rispondenti alle condizioni di cui sopra
e quelle che eccedano il limite  di  peso  per  esse  stabilito  sono
tassate come  lettere;  quelle  che  eccedano  i  limiti  massimi  di
dimensioni non hanno corso. 
  Gli estratti di conto dei giornali e periodici,  per  fruire  della
speciale  tariffa  per  essi  stabilita,   devono   rispondere   alle
condizioni prescritte per le fatture commerciali. 
                              Art. 96. 
                           Partecipazioni 
 
  Le partecipazioni di nascita, morte, matrimonio,  conseguimento  di
titoli e simili, devono essere interamente stampate ed essere spedite
in modo da potere essere  verificate;  quelle  non  rispondenti  alle
condizioni di cui sopra sono tassate come lettere. 
  E' consentito  unire  alle  partecipazioni  un  biglietto  stampato
recante l'invito a festeggiamenti, cerimonie, ecc. con  l'indicazione
della relativa data e localita'. 
  Le partecipazioni che eccedono i limiti massimi di dimensioni o  di
peso non hanno corso. 

Capo XII
SPEDIZIONI MISTE

                              Art. 97. 
Spedizioni miste consentite e applicazione della tariffa piu' elevata 
 
  Sono ammesse spedizioni  miste  di  oggetti  di  corrispondenze  di
categorie  differenti  limitatamente  alle  carte  manoscritte,  alle
stampe (escluse quelle per i ciechi) e ai campioni, a condizione  che
ciascun oggetto non superi i limiti  che  gli  sono  applicabili  nei
riguardi del peso e delle dimensioni, che l'invio sia verificabile  e
non ecceda  nel  suo  insieme  i  limiti  massimi  stabiliti  per  le
spedizioni miste dai provvedimenti tariffari di cui  all'art.  7  del
codice postale. 
  Agli effetti della tassa  di  francatura  le  spedizioni  miste  si
considerano costituite di una  sola  categoria  di  corrispondenza  e
precisamente di quella alla quale, tenendo conto del rispettivo peso,
e' applicabile la tariffa piu' elevata. Se contengono una lettera  di
accompagnamento sono applicabili le disposizioni degli articoli 60  e
65, a seconda della categoria di corrispondenze  cui  la  lettera  si
riferisce. 
  Agli effetti del presente articolo sono parificati  alle  stampe  i
biglietti di visita contenenti esclusivamente le indicazioni previste
dal precedente art. 66, n. 1). 
                              Art. 98. 
     Trattamento delle spedizioni miste non interamente francate 
 
  Le spedizioni miste comprendenti carte manoscritte, non francate  o
francate insufficientemente, sono trattate come se fossero costituite
di sole carte manoscritte. 
  Le altre spedizioni miste non hanno corso se non  sono  interamente
francate ai sensi dell'articolo precedente, nonche' quando eccedono i
limiti massimi di dimensioni e di peso per esse stabiliti. 

Capo XIII
RACCOMANDAZIONE DELLE CORRISPONDENZE

                              Art. 99. 
            Raccomandazione di oggetti di corrispondenza 
 
  L'ufficio  postale  che  accetta  oggetti  di   corrispondenza   in
raccomandazione deve rilasciare apposita ricevuta. 
  Nessuna condizione speciale di forma e di chiusura e' richiesta per
tali invii. 
                              Art. 100. 
Obbligo del destinatario di rilasciare ricevuta delle raccomandate  a
                             lui dirette 
 
  Il destinatario di oggetti raccomandati, o chi sia ammesso ad agire
in suo nome ai sensi dei  precedenti  articoli  37  e  38,  non  puo'
ritirarli   senza   averne   rilasciata   preventivamente    ricevuta
all'ufficio postale od all'agente incaricato del recapito. 
                              Art. 101. 
Spedizione in raccomandazione  dei  telegrammi  accettali  da  uffici
                     ((esclusivamente)) postali 
 
  Sono  spediti  in  raccomandazione  ed  in   esenzione   di   tassa
all'ufficio che ne deve  effettuare  la  trasmissione,  i  telegrammi
consegnati agli uffici postali di localita' non fornite  di  servizio
telegrafico o fonotelegrafico; l'importo della tassa  dei  telegrammi
e' convertito in francobolli da applicarsi sui telegrammi stessi. 
  Hanno corso, altresi', in raccomandazione e in esenzione di tassa i
predetti telegrammi che vengono restituiti  agli  uffici  postali  di
origine quando  per  qualsiasi  ragione  non  abbiano  potuto  essere
trasmessi. 

Capo XIV
ASSICURAZIONE DELLE CORRISPONDENZE

                              Art. 102. 
  Oggetti che possono essere assicurati e dichiarazione del valore 
 
  Le lettere contenenti denaro, oggetti preziosi o  carte  di  valore
esigibili al portatore sono assicurate per le  somme  dichiarate  dai
mittenti, senza ricognizione di detti valori da  parte  degli  uffici
postali. 
  La dichiarazione del valore deve essere espressa in moneta italiana
e scritta dal mittente al di sopra  degli  indirizzi,  in  lettere  e
cifre, senza cancellature, ne' correzioni, anche se approvate. 
  Per i titoli  nominativi  non  puo'  essere  assicurato  un  valore
eccedente l'importo degli interessi o dividendi, che  siano  pagabili
al portatore,  piu'  la  spesa  che  occorrerebbe  per  ottenerne  la
duplicazione. 
                              Art. 103. 
                  Confezionamento delle assicurate 
 
  Le  corrispondenze  che  si  vogliono  assicurare  debbono   essere
presentate agli uffici postali chiuse in busta solida e  di  un  solo
colore, suggellata con  almeno  cinque  suggelli  di  ceralacca,  con
uguale impronta avente contrassegno particolare, e disposti  in  modo
da chiudere esattamente tutti i lembi della busta. 
  L'Amministrazione  puo'  consentire  altri  sistemi  di   chiusura,
diversi da quelli  indicati  nei  precedenti  commi,  preventivamente
omologati. 
  Gli oggetti non cartacei debbono essere spediti entro scatolette od
astucci, involtati per intero con tela o carta tela  con  l'indirizzo
sugli involucri e suggellati in modo che i suggelli ne coprano  tutta
la cucitura. 
                              Art. 104. 
         Elementi che deve contenere la ricevuta al mittente 
 
  Per  ciascun  oggetto  assicurato  viene  rilasciata  al   mittente
ricevuta, che deve contenere anche l'indicazione del peso in grammi e
quella del valore dichiarato. 
  Per l'assicurazione estesa ai casi di forza maggiore,  la  ricevuta
deve contenere, inoltro, l'indicazione  "F.M."  seguita  dall'importo
del supplemento di tassa pagato. 
                              Art. 105. 
Difetto di integrita' esterna: apertura dell'oggetto e  redazione  di
                          apposito verbale 
 
  Ai fini  dell'eventuale  responsabilita'  dell'Amministrazione,  il
difetto della integrita' esterna degli oggetti assicurati deve essere
contestato in presenza degli agenti dell'Amministrazione all'atto del
ritiro degli oggetti stessi. In tal caso si procede all'apertura  con
le norme e cautele stabilite dall'Amministrazione, redigendo apposito
verbale. 
  Valgono  per  la  distribuzione   degli   oggetti   assicurati   le
disposizioni del precedente art. 100. 

Capo XV
POSTA PNEUMATICA

                              Art. 106. 
        Oggetti ammessi alla trasmissione per tubo pneumatico 
 
  Nelle  localita'  ove  esiste  impianto  di  posta  pneumatica   le
corrispondenze epistolari che si possono piegare  od  arrotolare  per
l'introduzione negli astucci, che siano nei limiti di peso  stabiliti
e per le quali sia stata corrisposta la relativa tassa speciale, sono
avviate dall'ufficio di impostazione per tubo pneumatico a quello  di
distribuzione se dirette nella stessa citta' e a quello di spedizione
se dirette fuori della citta' stessa  per  avere  successivamente  il
trattamento normale. 
  E' vietato l'uso di ceralacca per la chiusura delle lettere di  cui
si richiede l'avviamento per posta pneumatica. 
                              Art. 107. 
  Francatura delle corrispondenze da avviarsi per posta pneumatica 
 
  La tassa speciale per  le  corrispondenze  da  avviarsi  per  posta
pneumatica deve essere pagata preventivamente dal mittente, di regola
mediante  francobolli  speciali;  e'  pero'   consentito   l'uso   di
francobolli ordinari e di impronte di macchine affrancatrici. 
  Le dette corrispondenze,  che  non  rechino  almeno  la  francatura
uguale alla tassa speciale, hanno corso coi mezzi ordinari. 

Capo XVI
FRANCHIGIA ED ESENZIONE

                              Art. 108. 
Corrispondenze   che   possono   beneficiare   della   franchigia   o
                   dell'esenzione dalla francatura 
 
  La  franchigia  postale  e  l'esenzione   dalla   francatura   sono
applicabili  alle   corrispondenze   circolanti   all'interno   della
Repubblica. 
                              Art. 109. 
         Franchigia spettante al Presidente della Repubblica 
 
  Al Presidente della Repubblica spetta  la  franchigia  dalle  tasse
postali per tutte le corrispondenze, epistolari e non  epistolari,  a
lui indirizzate o spedite  in  suo  nome  e  per  suo  conto  purche'
debitamente contrassegnate. 
  Le   corrispondenze   non    francate    provenienti    dall'estero
all'indirizzo del Presidente della Repubblica sono  recapitate  senza
tasse. 
  La franchigia si applica, altresi', alle corrispondenze spedite dal
Sommo Pontefice con il di lui contrassegno ed a quelle a lui  dirette
impostate nel territorio della Repubblica. 
  La franchigia si estende a tutti i servizi accessori. 
  Le corrispondenze in franchigia sono soggette agli stessi limiti di
peso e dimensioni previsti per quelle scambiate tra privati. 
                              Art. 110. 
Contrassegno ufficiale da apporre  sulle  corrispondenze  spedite  in
                       esenzione di francatura 
 
  Il contrassegno di cui agli articoli 50 e  51  del  codice  postale
consiste nell'apposizione, sopra i singoli oggetti, di apposito bollo
o  nell'indicazione  manoscritta  della   qualita'   del   rispettivo
mittente, seguita dalla sua firma. 
  Il  bollo  di  contrassegno  deve  essere  della  forma  prescritta
dall'Amministrazione e custodito da impiegato  responsabile  del  suo
uso. 
  Il capo del servizio, sotto la sua responsabilita',  puo'  delegare
la facolta' di apporre il contrassegno a  mano  ai  suoi  dipendenti,
informandone l'ufficio postale di impostazione. 
  Il contrassegno a mano deve essere preceduto dalla formula "Ufficio
sprovvisto di bollo". 
                              Art. 111. 
           ((Elenchi)) degli uffici ammessi all'esenzione 
 
  In appositi elenchi,  concordati  con  i  Ministeri  e  gli  organi
interessati e pubblicati a cura dell'Amministrazione,  sono  indicati
gli uffici  che  possono  spedire  corrispondenze  ufficiali  con  il
pagamento delle tasse  postali  secondo  i  criteri  e  le  modalita'
previsti dall'art. 18 del codice postale. 
                              Art. 112. 
Enti ai quali l'Accademia dei Lincei puo' inviare  corrispondenze  in
                       esenzione di francatura 
 
  Ai sensi dell'art. 51, lettera h), del  codice  postale,  le  tasse
postali relative alle  corrispondenze  ufficiali  dell'Accademia  dei
Lincei sono determinate secondo i criteri  e  le  modalita'  previsti
dall'art. 18 del codice postale soltanto se le corrispondenze  stesse
sono indirizzate agli enti sotto indicati: 
    1) Istituto lombardo Accademia di scienze e lettere, Milano; 
    2) Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia; 
    3) Accademia nazionale dei Quaranta, Roma; 
    4) Accademia della Crusca, Firenze; 
    5) Societa' nazionale di scienze, lettere ed arti, Napoli; 
    6) Accademia di scienze, lettere ed arti, Palermo; 
    7) Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. 
                              Art. 113. 
             Indirizzo delle corrispondenze in esenzione 
 
  Le corrispondenze ufficiali che hanno corso mediante  il  pagamento
delle tasse  postali  secondo  i  criteri  e  le  modalita'  previsti
dall'art.  18  del  codice   postale   debbono   essere   indirizzate
impersonalmente alle autorita' ed agli uffici destinatari. 
  Sono  esclusi  gli  indirizzi  nominativi  ad  eccezione  dei  casi
previsti dall'art. 51 del codice postale e delle corrispondenze che i
capi degli uffici statali ricevono  dagli  uffici  stessi  quando  si
trovino fuori residenza nonche' di quelle dirette ad  autorita'  o  a
pubblici ufficiali, appartenenti ad uffici statali, quando si trovino
fuori sede per le loro  attribuzioni,  nel  qual  caso,  pero',  deve
esservi aggiunta la indicazione della rispettiva qualita'. 
                              Art. 114. 
            Oggetti ammessi alla esenzione di francatura 
 
  Alla spedizione  col  sistema  di  pagamento  delle  tasse  postali
secondo i criteri e le modalita' previsti  dall'art.  18  del  codice
postale  sono  ammesse  le  lettere,  i  cartoncini  adoperati   come
cartoline contenenti corrispondenza, le carte manoscritte, le  stampe
ed i campioni o pacchetti. 
  Tali corrispondenze sono soggette ai limiti di peso e di dimensione
previste per quelle scambiate tra i privati,  salvo  quanto  previsto
nei commi successivi. 
  Non sono ammessi gli oggetti materiali non cartacei e le  provviste
di libri, di stampati in bianco, di valori bollati, di carta comune e
simili, in quantita' eccedenti il peso di un chilogrammo, anche se le
provviste medesime siano  frazionate  in  piu'  pieghi  diretti  allo
stesso destinatario. 
  Sono pero' ammessi: 
    a)  i  rotoli  o  tubi  di  latta   contenenti   disegni,   carte
geografiche, topografiche od altre; 
    b) i corpi di reato, dei quali sia  urgente  l'invio  per  posta,
nell'interesse della giustizia; 
    c) le chiavi di cassa contenenti valori  di  Stato,  i  bolli  di
ufficio, i punzoni, i martelli forestali; 
    d) le decorazioni o medaglie; 
    e) i pieghi spediti  dagli  organi  dei  Ministeri  di  grazia  e
giustizia  e  degli  affari  esteri  contenenti  somme   od   oggetti
provenienti da successioni; 
    f) i registri dello stato civile; 
    g) i  bollettini  ed  annuari  pubblicati  dalle  amministrazioni
centrali, gli atti del Governo ed i fogli periodici delle prefetture; 
    h) i libri  che  le  procure  della  Repubblica  spediscono  alle
biblioteche governative o che queste e  gli  istituti  di  istruzione
superiore o secondaria,  autorizzati  ad  avvalersi  del  sistema  di
pagamento delle  tasse  postali  previsto  dall'art.  18  del  codice
postale, si scambiano fra loro; 
    i) i sacchetti vuoti di ritorno nell'interesse  del  servizio  di
tesoreria; 
    l) le monete metalliche; 
    m) i pieghi contenenti corrispondenza indivisibile. 
  Gli oggetti di cui al precedente comma debbono recare  dalla  parte
dell'indirizzo l'indicazione del contenuto ed essere confezionati  in
modo da non potere  recare  danno  alle  altre  corrispondenze.  Essi
debbono essere limitati nel peso e nel volume in modo da adeguarsi ai
mezzi di trasporto dell'Amministrazione postale. 
  Ai  campioni  di  liquidi  o  di  materie  grasse  si  applica   la
disposizione di cui alla lettera c) del precedente art. 88. 
                              Art. 115. 
       Corrispondenze spedite in esenzione che non hanno corso 
 
  La corrispondenza spedita con il sistema di pagamento  delle  tasse
postali previsto dall'art. 18 del  codice  postale  sotto  forma  non
ammissibile, con contrassegno irregolare  o  contenente  oggetti  non
ammessi ai sensi dell'art. 114 e' restituita al mittente dall'ufficio
di impostazione. 
  Quella che avesse avuto  corso  per  errore  e'  distribuita  senza
tassa, ma si compila apposito verbale per il recupero della tassa. 
  La corrispondenza  spedita  con  regolare  contrassegno  da  uffici
ammessi al sistema di pagamento di cui al primo  comma  all'indirizzo
di agenti diplomatici e consolari  italiani  all'estero,  se  non  e'
regolarmente francata, non ha corso e deve restituirsi al mittente. 
                              Art. 116. 
Condizioni per le corrispondenze con tassa a carico del destinatario 
 
  Le  corrispondenze  ufficiali  spedite  con  tassa  a  carico   del
destinatario, ai sensi  dell'art.  54  del  codice  postale,  debbono
rispondere a tutte le condizioni stabilite per quelle  scambiate  fra
privati, altrimenti non hanno corso e sono restituite ai mittenti. 
                              Art. 117. 
            Abuso di contrassegno ufficiale di francatura 
 
  Qualora sorga il sospetto che un oggetto di corrispondenza  spedito
senza  francatura  e  recante  il  contrassegno  ufficiale   di   cui
all'articolo 110 sia, in tutto o in parte,  d'interesse  privato,  il
destinatario deve essere invitato ad aprirlo nell'ufficio postale. 
  Per l'apertura di tale  corrispondenza  si  compila  circostanziato
verbale. 
  Qualora il destinatario dichiari che la  corrispondenza  tratta  di
interessi  privati  in  tutto  o  in  parte,   o   contiene   oggetti
abusivamente  spediti  nell'interesse  privato,   deve   richiuderla,
imprimervi il proprio suggello e restituirla all'ufficio postale,  il
quale la invia alla propria direzione provinciale per il  seguito  di
competenza. 
  Se invece il destinatario fa constatare all'ufficio postale che  la
spedizione contiene corrispondenza di servizio, la ritira e l'ufficio
ne da' comunicazione al predetto organo provinciale, trasmettendo  il
solo verbale. 
  Sono considerate di interesse privato, agli  effetti  del  presente
articolo, anche le spedizioni fatte per conto di uffici od  enti  che
non sono  ammessi  al  sistema  di  pagamento  delle  tasse  previsto
dall'art. 18 del  codice  postale  e  le  corrispondenze  non  aventi
esclusivo carattere di servizio. 
                              Art. 118. 
Rifiuto del destinatario ad  aprire  la  corrispondenza  sospetta  di
                   contravvenzione alla esenzione 
 
  Qualora nel caso previsto dall'articolo precedente, il destinatario
si  rifiuti  di  aprire  la  corrispondenza,  l'ufficio  postale   la
trasmette, insieme ad apposito verbale, al Ministero  delle  poste  e
delle telecomunicazioni, che ne riferisce all'organo da  cui  dipende
l'ufficio mittente, affinche' faccia la ricognizione dell'invio e dia
dell'esito  di  essa  notizia  al  Ministero  delle  poste  e   delle
telecomunicazioni, per gli eventuali provvedimenti di competenza. 
                              Art. 119. 
   Contrassegni adoperati da enti non aventi titolo all'esenzione 
 
  Salvo le maggiori pene stabilite dalla legge, le sanzioni  previste
dall'art. 82 del codice postale si applicano al mittente  che,  senza
avervi titolo, spedisca corrispondenze, sia pure ufficiali, munendole
di un contrassegno analogo a quello prescritto per le  corrispondenze
ammesse ad aver corso col sistema di pagamento  delle  tasse  di  cui
all'art. 18 del  codice  postale;  il  bollo  di  contrassegno  viene
sequestrato ed inviato all'autorita' giudiziaria per i  provvedimenti
di competenza. 
                              Art. 120. 
        Corrispondenze ufficiali delle legazioni e consolati 
 
  Le corrispondenze ufficiali non francate inviate dalle legazioni  o
dai consolati italiani all'estero  nel  territorio  della  Repubblica
sono assoggettate a tassa, a chiunque siano indirizzate; ove,  pero',
pervengano per mezzo dei comandanti dei piroscafi, sia  italiani  che
esteri, sono consegnate senza tassa se dirette agli uffici statali  a
totale carico del bilancio dello  Stato  od  ai  sindaci  nella  loro
qualita' di ufficiali di Governo, e sono  sottoposte  al  trattamento
previsto  dall'art.  54,  primo  comma,  del   codice   postale,   se
indirizzate ad altri uffici o a privati. 
  Il contrassegno di tali corrispondenze puo' essere fatto con  bollo
di qualsiasi forma, o a mano. 

Capo XVII
CONCESSIONE A PRIVATI DEI SERVIZI DELLE CORRISPONDENZE

                              Art. 121. 
            Requisiti per ottenere le concessioni postali 
 
  Le concessioni dei servizi postali di cui all'art.  29  del  codice
postale non possono essere accordate a minorenni, ed a  chiunque  non
possegga, a giudizio dell'Amministrazione, i necessari  requisiti  di
moralita' e solvibilita' o non dia garanzia per il buon andamento del
servizio. 
                              Art. 122. 
             Vigilanza e controllo dell'Amministrazione 
 
  La  ditta  concessionaria  e'  sottoposta  alla  vigilanza  ed   al
controllo dell'Amministrazione,  i  cui  agenti  muniti  di  apposita
autorizzazione  hanno  facolta'  di   accedere   negli   uffici   del
concessionario per controllare la regolarita' della gestione. 
  Il concessionario, a richiesta degli agenti medesimi, deve  esibire
i documenti ed i registri di servizio che e'  obbligato  a  tenere  e
fornire tutte le informazioni necessarie alle indagini,  inchieste  e
verifiche, dirette ad accertare  la  regolarita'  del  servizio.  Gli
agenti  dell'Amministrazione  hanno  anche  facolta'   di   ritirare,
rilasciandone ricevuta, i documenti o registri che, a loro  giudizio,
non  ritengano  regolari  o  costituiscano  la  prova  di  infrazioni
commesse dai concessionari. 
                              Art. 123. 
                              Cauzione 
 
  A garanzia degli obblighi assunti il concessionario  deve  prestare
una cauzione nella misura e con le modalita' fissate  dal  capitolato
d'oneri. 
                              Art. 124. 
               Sospensione e revoca della concessione 
 
  La  concessione  di  servizi  postali  a  soggetti  che  esercitino
un'attivita' per la quale sia prescritta l'autorizzazione di  polizia
e' sospesa o revocata qualora sia sospesa o revocata l'autorizzazione
medesima. 
  La concessione,  fatta  eccezione  per  quella  di  cui  al  n.  2)
dell'art. 29 del codice postale, e' revocata, oltre che  per  mancato
inizio  dell'esercizio  entro  i  termini  stabiliti  e   per   fatti
imputabili al  concessionario,  anche  per  sospensione  o  abbandono
volontario e ingiustificato dell'esercizio della concessione stessa e
negli altri casi eventualmente specificati dai capitolati d'oneri. 
  L'Amministrazione puo' revocare la concessione qualora accerti  che
il concessionario si avvale, sia pure occasionalmente, di prestazioni
rese, anche al di fuori dell'orario di  servizio,  ((dal))  personale
dipendente dall'Amministrazione. 
                              Art. 125. 
        Incameramento della cauzione e risarcimento del danno 
 
  I provvedimenti di sospensione o di revoca della  concessione  sono
adottati  dal  direttore  provinciale  delle  poste  competente   per
territorio. 
  Nel capitolato d'oneri devono essere indicati  i  casi  in  cui  la
revoca della concessione importa l'incameramento della cauzione ed il
diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno. 
                              Art. 126. 
          Obblighi del concessionario e dei suoi dipendenti 
 
  Il concessionario ed i suoi dipendenti hanno, per  quanto  concerne
il segreto  epistolare,  il  segreto  d'ufficio,  l'integrita'  delle
corrispondenze, i sequestri, i pignoramenti  e  le  opposizioni,  gli
stessi obblighi dei funzionari od agenti dell'amministrazione. 
                              Art. 127. 
                      Durata della concessione 
 
  La durata della concessione e' stabilita  nei  capitolati  speciali
d'oneri. 
                              Art. 128. 
Irresponsabilita'   dell'Amministrazione    per    l'attivita'    dei
                            concessionari 
 
  L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita'  per  l'operato
del concessionario e dei suoi dipendenti. 
                              Art. 129. 
    Recapito espressi in loco. Numero delle concessioni e tariffe 
 
  L'Amministrazione ha facolta' di assentire ad enti od a privati  la
concessione per l'accettazione e la  distribuzione  per  espresso  di
corrispondenze epistolari nell'ambito del territorio  del  comune  di
provenienza. 
  La ditta concessionaria assume la denominazione di "Agenzia privata
autorizzata all'accettazione ed al recapito degli espressi in loco". 
  L'Amministrazione  determina,  in  ogni  citta',  il  numero  delle
concessioni in base alle esigenze locali e stabilisce la localita' in
cui l'agenzia deve avere sede. 
  Il concessionario non puo' stabilire  tariffe  inferiori  a  quelle
vigenti per i servizi direttamente gestiti dall'Amministrazione. 
  Il concessionario, a richiesta dell'Amministrazione,  e'  tenuto  a
recapitare corrispondenze postali verso corresponsione di un compenso
la cui misura e' stabilita dal capitolato d'oneri. 
                              Art. 130. 
        Canone dovuto dalle agenzie e modalita' di pagamento 
 
  Il concessionario deve corrispondere all'Amministrazione un  canone
annuo, il cui importo viene determinato moltiplicando il numero degli
espressi recapitati nell'anno precedente, con un minimo  di  tremila,
per il corrispettivo unitario stabilito con i provvedimenti tariffari
di cui all'art. 7 del codice postale; per il primo  anno  d'esercizio
il canone viene commisurato al minimo di tremila espressi. 
  Il canone  deve  essere  pagato  anticipatamente;  qualora,  pero',
l'agenzia  recapiti  in  media  oltre  diecimila  espressi  al  mese,
l'Amministrazione ha facolta' di consentire il pagamento  del  canone
in dodicesimi anticipati. 
  Il pagamento del canone viene  effettuato  mediante  l'acquisto  di
speciali marche per un importo uguale  al  canone  stesso.  Salvo  il
disposto del successivo art. 133, non e' ammessa la restituzione  del
canone pagato, e le marche non utilizzate entro l'anno  al  quale  il
canone   si   riferisce    debbono    essere    restituite    intatte
all'Amministrazione. 
  L'Amministrazione tuttavia, quando concorrano speciali circostanze,
puo' consentire la utilizzazione delle marche anzidette in conto  del
canone dell'anno successivo. 
                              Art. 131. 
Applicazione delle marche speciali. Contravvenzioni all'esclusivita' 
 
  Su ogni espresso da recapitare l'agenzia  concessionaria  deve,  al
momento  dell'accettazione,  applicare  l'apposita   marca   postale,
annullandola con bollo di forma rettangolare, ad  inchiostro  oleoso,
recante il nominativo dell'agenzia e la data di accettazione. 
  Non e' consentito al concessionario includere in unica  busta  pie'
oggetti di corrispondenza diretti allo stesso destinatario  anche  se
provenienti dallo stesso mittente. 
  Gli espressi sprovvisti della  marca  postale  o  muniti  di  marca
postale non annullata o di francobolli  aventi  un  valore  inferiore
all'affrancatura ordinaria  e  non  annullati,  che  fossero  trovati
presso l'agenzia o in possesso dei suoi fattorini, o che risultassero
comunque  recapitati,  si  intendono  accettati   o   recapitati   in
contravvenzione   alla   esclusivita',    senza    pregiudizio    dei
provvedimenti amministrativi previsti dal capitolato d'oneri a carico
del concessionario. 
  La marca postale deve essere  applicata  anche  sulle  ricevute  di
ritorno e sulle risposte dei destinatari. 
                              Art. 132. 
                   Rinnovazione della concessione 
 
  La rinnovazione della concessione deve essere richiesta almeno  sei
mesi  prima  della  scadenza  e  puo'  essere  assentita  alle  nuove
condizioni eventualmente stabilite nel capitolato d'oneri. 
  Nel caso di rinnovazione, il canone  viene  commisurato  al  numero
degli  espressi  effettivamente  recapitati   nell'ultimo   anno   di
esercizio della concessione precedente, fermo restando il  minimo  di
3.000 espressi. 
                              Art. 133. 
                 Rimborso di quota parte del canone 
 
  I capitolati speciali d'oneri  devono  prevedere  che  in  caso  di
cessazione   dell'esercizio   o   di   revoca   della    concessione,
l'Amministrazione puo' accordare il rimborso della  quota  parte  del
canone, relativa al periodo di tempo successivo al  mese  in  cui  la
revoca o la cessazione ebbero effetto,  quando  la  cessazione  o  la
revoca  dipendano  da  fatti  non  imputabili   al   titolare   della
concessione. 
                              Art. 134. 
Obbligo di consegnare alla direzione  provinciale  le  corrispondenze
                              inesitate 
 
  Le agenzie debbono  consegnare  alla  direzione  provinciale  delle
poste, dopo la giacenza di un mese, la corrispondenza di cui non  sia
stato possibile il recapito  ai  destinatari  o  la  restituzione  ai
mittenti. 
  Per tali  corrispondenze  valgono  le  disposizioni  contenute  nel
precedente art. 41 relativo alle corrispondenze postali inesitate. 
                              Art. 135. 
Recapito corrispondenze da parte di banche,  ditte  ed  enti  e  loro
                               filiali 
 
  La concessione a banche, ditte, istituti e enti di qualsiasi genere
del servizio di recapito, con mezzi propri, delle loro corrispondenze
epistolari, nell'ambito del comune ove e' ubicata la rispettiva sede,
ha durata illimitata. Quando se ne  faccia  specifica  richiesta,  la
concessione puo' essere estesa alle filiali,  agenzie,  o  dipendenze
del concessionario  esistenti  nel  territorio  della  provincia,  ma
sempre limitatamente all'ambito del comune nel quale ciascuna di esse
esercita la sua attivita'.  In  tal  caso  e'  sufficiente  una  sola
domanda ed un solo deposito cauzionale. 
  Non e' consentito di comprendere  in  unica  domanda  piu'  di  una
banca,  ditta,  istituto  od  ente,  anche  se  dipendenti  da  unico
amministratore. 
                              Art. 136. 
Diritto  dovuto  dall'Amministrazione.  Recapito  tra  filiali  della
                  stessa ditta in comuni limitrofi 
 
  Per  ogni  corrispondenza  da  recapitare  ai  sensi  dell'articolo
precedente   il   concessionario   e'    tenuto    a    corrispondere
all'Amministrazione un diritto, la cui  misura  e'  stabilita  con  i
provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale. 
  Il diritto e' dovuto anche per le  ricevute  di  ritorno,  che  non
sostituiscano  i  libretti  di  consegna,  e  per  le  risposte   dei
destinatari. 
  Sono esenti dal pagamento del diritto di cui ai precedenti commi le
corrispondenze scambiate, nell'ambito dello  stesso  comune,  fra  le
diverse  sedi  od  uffici  della  medesima   ditta   titolare   della
concessione. 
  Ai concessionari indicati nel precedente art. 135 e' consentito  il
recapito,  con  mezzi  propri,  della  corrispondenza  diretta   alle
filiali, agenzie o dipendenze del concessionario medesimo aventi sede
in un comune confinante purche' sia  corrisposto  il  diritto  dovuto
all'Amministrazione  e  nei  pieghi   spediti   non   sia   contenuta
corrispondenza diretta a terzi. 
                              Art. 137. 
                      Modalita' di affrancatura 
 
  Il  diritto  dovuto  all'Amministrazione,  ai  sensi  dell'articolo
precedente,  viene  corrisposto  mediante  l'impronta   di   macchine
affrancatrici o con l'applicazione sulle corrispondenze delle  marche
previste dall'art. 131; le disposizioni di quest'ultimo articolo sono
estese, in quanto compatibili, anche alle banche, ditte, istituti  ed
enti  in  genere  autorizzati  al  recapito  in   loco   delle   loro
corrispondenze con mezzi propri. 
                              Art. 138. 
Concessione del servizio di recapito degli espressi postali  mediante
              licitazione privata o trattativa privata 
 
  La  concessione  del  servizio  di  recapito  delle  corrispondenze
ordinarie  e  raccomandate  da  distribuirsi  per  espresso,  di  cui
all'articolo 29,  n.  3  del  codice  postale,  e'  accordata  previa
licitazione privata tra ditte ritenute idonee. 
  Se la  licitazione  sia  andata  deserta  o  l'aggiudicazione  gia'
avvenuta sia, per una qualsiasi ragione,  annullata,  la  concessione
puo' essere accordata a trattativa privata a  ditta  ritenuta  idonea
per  un  corrispettivo  non  superiore  a  quello  stabilito  per  la
licitazione ed alle condizioni stabilite dal capitolato d'onori. 
  Quando in una citta'  esista  una  ditta  gia'  concessionaria  del
servizio di recapito  dei  telegrammi  o  per  l'accettazione  ed  il
recapito degli espressi in loco, la concessione per il recapito degli
espressi postali  puo'  essere  assentita  alla  ditta  medesima  con
trattativa privata. 
  L'impresa concessionaria deve  assumere,  od  aggiungere  a  quella
eventualmente esistente, la denominazione di "Agenzia per il recapito
degli espressi postali". 
                              Art. 139. 
                     Esercizio casellari privati 
 
  Domanda trasmessa tramite prefettura Chiunque intenda ottenere,  ai
sensi  dell'art.  29,  n.  4,  del  codice  postale,  l'esercizio  di
casellari per la distribuzione delle corrispondenze, anche se  queste
costituiscano risposta ad inserzioni di qualsiasi genere su  giornali
o altri mezzi di pubblicita', deve farne domanda  all'Amministrazione
per il tramite della competente prefettura. 
  Il  prefetto  trasmette  la  domanda  alla  direzione   provinciale
competente per territorio  con  le  informazioni  sul  richiedente  e
dichiarando se all'accoglimento della domanda stessa ostino motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza. 
                              Art. 140. 
              Casi in cui non i prevista la concessione 
 
  I  proprietari  delle  case  di  abitazione  ed  i  proprietari  od
esercenti di alberghi o pensioni, ad  eccezione  dei  proprietari  di
alberghi diurni, di case del passeggero o del viaggiatore  e  simili,
per la distribuzione delle corrispondenze  agli  inquilini  o  ospiti
possono  servirsi  del   casellario   privato,   senza   bisogno   di
concessione. 
                              Art. 141. 
Estensione all'esercizio di casellari  di  disposizioni  relative  al
                        recapito di espressi 
 
  Alle concessioni riguardanti l'esercizio di casellari privati  sono
applicabili le disposizioni  sul  recapito  degli  espressi  in  loco
effettuato da agenzie private, contenute nel  terzo  comma  dell'art.
129 e nel primo comma dell'art. 132. 
  Nell'atto di concessione puo' essere determinata una zona entro  la
quale  l'Amministrazione  si  obbliga  a  non  dare  altre   analoghe
concessioni. 
  Le limitazioni previste dal comma  precedente  e  dal  terzo  comma
dell'art. 129 non si applicano alle concessioni richieste  da  coloro
che  esercitano   il   servizio   dei   casellari   come   accessorio
dell'industria principale  da  essi  gestita,  quali  le  banche,  le
imprese di pubblicita', le agenzie di viaggio, gli alberghi diurni  e
simili. 
                              Art. 142. 
      Divieto di noleggiare caselle ai minori di anni diciotto 
 
  La  corrispondenza  diretta  ai  casellari  privati   puo'   essere
indirizzata  o  ai  singoli   destinatari,   con   l'aggiunta   della
indicazione del concessionario e del numero della casella, oppure  al
nome del concessionario con la semplice  aggiunta  del  numero  della
casella. Nel secondo caso il concessionario e' considerato,  a  tutti
gli effetti, quale "destinatario" della corrispondenza. 
  Il concessionario non puo'  noleggiare  le  caselle  ad  utenti  ai
quali, secondo le disposizioni del  codice  postale  e  del  presente
regolamento, non possono essere  consegnate  corrispondenze,  ne'  ai
minori di 18 anni. 
                              Art. 143. 
               Bollettario per il noleggio di caselle 
 
  I contratti di noleggio delle caselle, eseguiti dai  concessionari,
debbono risultare da un bollettario a madre e figlia, preventivamente
numerato e vistato in ogni foglio dall'Amministrazione. 
  Sulla matrice del bollettario devono essere indicate le generalita'
dell'utente, il suo domicilio o recapito, il periodo di noleggio e la
tassa riscossa. 
                              Art. 144. 
Distribuzione in ufficio delle  corrispondenze  dirette  a  casellari
                               abusivi 
 
  Nel caso in cui l'esercizio  del  servizio  di  casellario  per  la
distribuzione  delle  corrispondenze  avvenga  senza  la   prescritta
concessione, le corrispondenze dirette  agli  utenti  del  casellario
stesso, comprese quelle indirizzate a nome dell'esercente,  preceduto
o   seguito   dal   numero    della    casella,    sono    trattenute
dall'Amministrazione per essere distribuite in ufficio; in  tal  caso
non e' dovuto  il  pagamento  del  diritto  fisso  stabilito  per  le
corrispondenze fermo posta. 
                              Art. 145. 
        Canone dovuto all'Amministrazione dal concessionario 
 
  Per le  caselle  effettivamente  noleggiate  il  concessionario  e'
tenuto a corrispondere all'Amministrazione un canone nella misura del
50% della tariffa vigente per un'analoga casella gestita direttamente
dall'Amministrazione stessa proporzionando  alla  tariffa  mensile  i
canoni relativi ai noleggi per periodi di tempo diversi dal mese. 
  Il canone deve essere versato anche  per  quegli  abbonati  le  cui
corrispondenze  rechino  per   indirizzo   anziche'   il   nome   del
destinatario la sola indicazione del numero della casella. 
  Non concorrono alla determinazione del canone le corrispondenze che
terzi  si  facciano  indirizzare  occasionalmente  presso  banche  od
agenzie di viaggi e che, in attesa  del  ritiro,  siano  custodite  a
titolo gratuito nelle caselle aperte. 
  Nel  capitolato  d'oneri  deve  essere  prevista  la  revoca  della
concessione per il caso in cui il concessionario non abbia effettuato
il versamento del canone per due mesi consecutivi. 
                              Art. 146. 
  Prezzo del noleggio delle caselle. Cauzione per le caselle chiuse 
 
  Il  prezzo  del   noleggio   delle   caselle   e'   stabilito   dal
concessionario, ma non puo' essere inferiore,  proporzionalmente,  al
canone    mensile    stabilito    per     i     casellari     gestiti
dall'Amministrazione. 
  Per le caselle chiuse,  inoltre,  il  concessionario  deve  esigere
dall'abbonato un deposito di  garanzia  anticipato,  di  importo  non
inferiore  a  quello  fissato  dall'Amministrazione  postale  per  il
proprio servizio di caselle chiuse. E' vietato  fare  utilizzare  una
casella chiusa da piu' di un abbonato. 
  Per le caselle aperte che servano a piu' abbonati,  il  prezzo  del
noleggio ed il canone  relativo  debbono  essere  stabiliti  come  se
ciascun abbonato usufruisse di una casella a se'. 
                              Art. 147. 
    Condizioni per la concessione di impianti pneumatici privati 
 
  La  concessione  a  privati  di  impiantare  comunicazioni  dirette
pneumatiche con gli uffici  postali  collegati  alla  rete  di  posta
pneumatica dell'Amministrazione puo' essere  assentita  a  condizione
che il richiedente: 
    1)  dichiari  di  sottostare  a  tutte  le  norme,  condizioni  e
disposizioni che disciplinano il servizio della posta pneumatica; 
    2) provveda a proprie spese all'impianto ed all'azionamento delle
tubazioni,  macchinari  od  accessori,  costituenti  il  collegamento
richiesto; 
    3) paghi all'Amministrazione il  canone  annuo  anticipato  nella
misura ed alle condizioni da essa stabilite per la concessione  oltre
le spese per eventuali servizi accessori  nell'interno  degli  uffici
postali in dipendenza del collegamento pneumatico richiesto. 
  Le corrispondenze che debbono proseguire  per  la  rete  pneumatica
dell'Amministrazione devono recare, oltre la francatura ordinaria, la
prescritta tassa speciale. 
  La concessione e' limitata  all'uso  del  tubo  pneumatico  per  il
trasporto delle corrispondenze proprie del concessionario. 
                              Art. 148. 
  Facolta' dell'Amministrazione di esaminare i progetti di impianti 
 
  L'Amministrazione non deve assumere alcuna ingerenza, ne' sostenere
alcuna  spesa  per  l'allestimento  e  l'esercizio   degli   impianti
meccanici per uso dei concessionari. 
  Essa ha pero' la facolta' di esaminare preventivamente  i  progetti
degli impianti stessi e di vigilare i relativi lavori  e  l'esercizio
degli impianti per quanto di sua competenza. 

Capo XVIII
SERVIZI SECONDARI

Sezione I
Legalizzazione di atti

                              Art. 149. 
         Legalizzazione degli Atti. Diritti e tasse postali. 
                       Spese di legalizzazione 
 
  L'Amministrazione puo' assumere il servizio della trasmissione alle
autorita' competenti degli atti soggetti a legalizzazione. 
  Sono a carico del richiedente, oltre lo speciale diritto  stabilito
per ogni legalizzazione dai provvedimenti tariffari di cui all'art. 7
del codice postale, tasse postali di francatura e di  raccomandazione
sia  per  l'inoltro  degli   atti   alle   autorita'   competenti   a
legalizzarli, che per la loro restituzione al richiedente stesso. 
  Il richiedente deve, inoltre, anticipare le spese di legalizzazione
nella misura stabilita dalle leggi in vigore. L'importo di tali spese
viene trasmesso all'autorita' che deve effettuare la  legalizzazione,
mediante vaglia  ordinario,  la  cui  tassa  e'  pure  a  carico  del
richiedente. 
                              Art. 150. 
                 Responsabilita' - Reclami - Rifiuti 
 
  In caso di perdita, non cagionata  da  forza  maggiore,  di  pieghi
raccomandati  contenenti  richieste  di  legalizzazione  di  atti   e
documenti  spetta  al  richiedente  l'indennita'  stabilita'  per  le
corrispondenze  raccomandate,  ai  sensi  dell'art.  48  del   codice
postale. 
  I reclami concernenti le legalizzazioni degli atti sono soggetti al
termine stabilito dall'art. 91 del codice predetto. 
  Gli atti che per qualsiasi ragione  non  fossero  ritirati  a  cura
degli interessati, e di cui non si potesse in altro modo eseguire  il
recapito, sono sottoposti alle norme stabilite per le  corrispondenze
inesitate. 

Sezione II
Notificazioni

                              Art. 151. 
                     Buste e moduli di servizio 
 
  Per la notificazione degli atti a mezzo del  servizio  postale  gli
ufficiali giudiziari fanno uso di speciali buste, di color verde,  di
cui debbono fornirsi a propria cura e spese, e di speciali moduli per
avvisi   di   ricevimento,   pure   di    colore    verde,    forniti
dall'Amministrazione. 
                              Art. 152. 
                     Confezionamento dei pieghi 
 
  L'ufficiale giudiziario presenta all'ufficio postale la copia dello
atto da notificare in busta chiusa, salvo che l'autorita' giudiziaria
o la parte autorizzino l'invio in busta aperta. 
  Sulla busta debbono essere scritte le usuali indicazioni del  nome,
cognome ed indirizzo del destinatario, con le particolarita' atte  ad
agevolarne la ricerca. 
  L'ufficiale  giudiziario  vi  appone,  inoltre,   il   numero   del
repertorio, la  propria  sottoscrizione  ed  il  sigillo  e  presenta
contemporaneamente  l'avviso  di   ricevimento   compilato   con   le
indicazioni  richieste  dallo  speciale  modello  e  col  numero   di
repertorio. 
                              Art. 153. 
               Modalita' di spedizione - Tasse postali 
 
  La  spedizione  ha  luogo  nelle  forme  stabilite  per  i   pieghi
raccomandati con avviso  di  ricevimento;  la  restituzione  di  tale
avviso e' effettuata pure in raccomandazione. 
  Le tasse postali  dovute,  compreso  il  diritto  per  l'avviso  di
ricevimento e  per  la  raccomandazione  di  esso,  sono  corrisposte
all'ufficio postale di accettazione all'atto della  presentazione  di
ciascun piego e convertite in francobolli o in impronte  di  macchine
affrancatrici da applicarsi sulla busta del piego stesso. 
                              Art. 154. 
       Pieghi diretti in localita' non servite da portalettere 
 
  Quando l'ufficiale giudiziario sappia o ritenga  che  la  localita'
cui il piego e' diretto non sia dotata di servizio di recapito,  deve
domandarne l'invio per espresso, pagando anticipatamente il  relativo
diritto, oltre alle tasse postali di cui all'art. 153. 
  Gli uffici, ai quali pervengono pieghi della specie da  recapitarsi
per espresso, provvedono al recapito  con  apposito  mezzo  nei  modi
stabiliti per il recapito delle corrispondenze  per  espresso  ed  in
conformita' delle norme contenute nell'articolo seguente. 
  I pieghi che, diretti a persone dimoranti in localita' non  servite
da portalettere, non fossero  stati  inviati  per  espresso,  debbono
essere immediatamente restituiti ai mittenti  con  dichiarazione  del
motivo del non eseguito recapito. 
                              Art. 155. 
                  Modalita' di recapito dei pieghi 
 
  Salvo quanto e' disposto dall'articolo seguente,  la  consegna  del
piego dev'essere  fatta  all'indirizzo  del  destinatario,  anche  se
questi  sia  abbonato  al  casellario  postale  e  personalmente   al
destinatario, anche se dichiarato fallito. 
  Se la consegna non puo' essere fatta personalmente al destinatario,
il piego e' consegnato ad uno della famiglia con lui convivente od  a
persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, purche' il
consegnatario sia sano di mente e di  eta'  maggiore  di  quattordici
anni. 
  Nella impossibilita' di effettuarla al destinatario in persona,  la
consegna puo' essere fatta al portiere nel solo  caso  che  esso  sia
all'esclusivo servizio del destinatario medesimo. 
  I pieghi diretti a militari in caserma, a detenuti, a ricoverati in
ospedali, case di cura,  di  riposo,  a  dipendenti  di  stabilimenti
devono essere consegnati personalmente al destinatario. 
  Nel caso in cui non sia possibile provvedere a norma dei precedenti
commi i pieghi sono subito rinviati al mittente con l'annotazione dei
motivi della mancata notifica. 
  L'avviso di ricevimento dev'essere sottoscritto dalla persona  alla
quale e' consegnato il piego e, quando la consegna sia  effettuata  a
persona diversa dal destinatario, la firma dev'essere  seguita  dalla
indicazione della qualita' del consegnatario. 
  Nel caso in cui il destinatario sia impossibilitato a  firmare,  la
consegna deve essere fatta alla presenza di due testimoni che  devono
apporre la propria firma sia sul registro di consegna che sull'avviso
di ricevimento. 
                              Art. 156. 
Rifiuto di sottoscrivere l'avviso di ricevimento  o  di  ricevere  il
                                piego 
 
  Nel caso in cui il destinatario, o le persone alle quali puo' farsi
la consegna, rifiutino di firmare  l'avviso  di  ricevimento,  se  ne
fara' menzione sull'avviso  stesso,  con  l'indicazione  del  nome  e
cognome della persona che rifiuta di firmare e della sua qualita'  se
trattasi di persona diversa dal destinatario. 
  Nel caso in cui il destinatario rifiuti di ricevere il piego  o  di
firmare il registro di consegna, cio'  che  equivale  a  rifiuto  del
piego, questo e' restituito al mittente con l'annotazione  "rifiutato
dal destinatario". Nel caso in cui il rifiuto di ricevere il piego  o
di firmare il registro di consegna, sia opposto da persone alle quali
puo' farsi la consegna, il piego e' depositato  all'ufficio  postale,
dopo che l'agente  postale  ne  avra'  rilasciato  avviso  presso  il
destinatario. Di cio' e' ugualmente  latta  menzione  sull'avviso  di
ricevimento, che e' subito recapitato al mittente. 
  Nei casi suddetti la notificazione si ha come eseguita. 
  Trascorsi dieci  giorni  dalla  data  in  cui  il  piego  e'  stato
depositato presso l'ufficio postale, senza  che  il  destinatario  ne
abbia curato il ritiro, il piego stesso e' restituito al mittente con
l'annotazione "rifiutato dal destinatario". 
  Nel caso, invece, che durante la detta giacenza il destinatario  ne
curi il ritiro,  l'impiegato  postale  deve  compilare  un  duplicato
dell'avviso di ricevimento  che,  completato  in  ogni  sua  parte  e
firmato  dal  destinatario,  e'  spedito  subito   al   mittente   in
raccomandazione ed in esenzione di tassa. 
  Qualora la data delle eseguite  formalita'  manchi  sull'avviso  di
ricevimento o sia, comunque, incerta,  la  notificazione  si  ha  per
eseguita alla data di spedizione dell'avviso stesso. 
                              Art. 157. 
       Pieghi non potuti recapitare - Restituzione al mittente 
 
  Nel caso di cambiamento di indirizzo del  destinatario  l'operatore
postale scrive, a tergo della busta del  piego,  la  indicazione  del
nuovo recapito, quando sia a sua conoscenza. 
  Se il destinatario e' irreperibile, viene fatta a tergo della busta
analoga annotazione. 
  Nei casi previsti dal presente articolo il piego e' rinviato subito
al mittente. 
                              Art. 158. 
    Spedizione degli avvisi di ricevimento dei pieghi recapitati 
 
  L'avviso di ricevimento del piego recapitato deve essere completato
in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale, recante la
data dello stesso giorno di  consegna.  Esso  e'  subito  spedito  in
raccomandazione all'indirizzo gia' predisposto dal mittente. Salva la
spedizione in raccomandazione, l'avviso di  ricevimento  puo'  essere
comunicato per telegrafo purche' il mittente versi anche la tassa del
telegramma. 
  Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non da' diritto ad  alcun
indennizzo. L'Amministrazione postale e' pero'  tenuta  a  rilasciare
senza spesa un duplicato ed a farlo avere al mittente nel piu'  breve
tempo possibile. 
                              Art. 159. 
             Responsabilita' - Indennita' di smarrimento 
 
  Alla spedizione, al trasporto e alla consegna dei pieghi contenenti
atti  giudiziari  da  notificare   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 6 del codice postale. 
  Per  ogni  piego  smarrito  l'Amministrazione   postale   paga   la
indennita' stabilita per  le  raccomandate  smarrite,  con  le  norme
indicate dall'art. 48 del codice anzidetto. 
  Il pagamento dell'indennita'  e'  fatto  all'ufficiale  giudiziario
mittente,  il  quale  ne  corrispondera'  l'importo  alla  parte  che
richiede la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta. 
  Quando  la  notificazione   sia   stata   disposta   dall'autorita'
giudiziaria,   l'importo   dell'indennita',   detratta    a    favore
dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, e' versata
a favore dell'erario. 
                              Art. 160. 
  Notificazione degli atti per conto degli uffici di conciliazione 
 
  Per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta  nei
procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme degli articoli
precedenti si estendono al messo di conciliazione,  in  quanto  siano
applicabili. 
                              Art. 161. 
   Notificazione dei verbali di contravvenzione al codice stradale 
 
  Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari  a  mezzo  della
posta sono  anche  applicabili  alla  notificazione  dei  verbali  di
contravvenzione alle  disposizioni  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 15  giugno  1959,  n.  393  e
successive  modificazioni,  sulla  circolazione  stradale,  da  parte
dell'ufficio al quale appartiene il funzionario  o  l'agente  che  ha
accertato la contravvenzione. 
  Nel caso in cui il predetto ufficio possa  avvalersi  del  disposto
dell'art. 54 del codice postale le tasse  di  spedizione  dei  pieghi
sono poste a carico del destinatario. 
  Se il destinatario, o le  persone  alle  quali  e'  autorizzata  la
consegna del piego, rifiutino di pagare le predette tasse il piego si
considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita. 
                              Art. 162. 
                  Notificazione degli atti tavolari 
 
  Alle notificazioni degli atti tavolari, qualora siano effettuate  a
mezzo della posta, si applicano le norme del presente capo purche'  i
relativi pieghi siano muniti del bollo di  contrassegno  dell'ufficio
tavolare  mittente  e  siano  spediti  dal  cancelliere  dell'ufficio
stesso. 
                              Art. 163. 
                    Notificazioni ai contribuenti 
 
  Le notificazioni degli avvisi e degli  altri  atti  che  per  legge
devono essere notificati al contribuente  possono  essere  effettuate
dai messi comunali a mezzo della  posta,  con  le  stesse  norme  che
regolano la notificazione degli atti giudiziari. 

Sezione III
Dichiarazione dei redditi

                              Art. 164. 
                      Dichiarazione dei redditi 
 
  La dichiarazione dei redditi assoggettabili  alle  imposte  dirette
puo'  essere  spedita  ai  competenti  uffici  a  mezzo  di  semplice
raccomandata  e  si  considera  presentata  nel  giorno  in  cui   e'
consegnata  all'ufficio  postale,  che  deve  apporre  il  timbro   a
calendario sulla busta che li contiene. 
  Le tasse postali debbono essere corrisposte dal mittente. 

Sezione IV
Rilascio delle bollette di legittimazione degli spiriti

                              Art. 165. 
      Rilascio delle bollette di legittimazione degli spiriti. 
           Compenso liquidato dal Ministero delle finanze 
 
  Gli uffici postali  possono  essere  incaricati  di  rilasciare  le
bollette di legittimazione degli spiriti e degli olii di semi con  le
norme dettate dal Ministero delle finanze. 
  Tale  servizio  viene  affidato  agli   uffici   postali   in   via
sussidiaria,  quando  ai  bisogni   del   commercio   si   dimostrino
insufficienti gli altri uffici cui ne incombe l'obbligo. 
  Per  ciascuna  bolletta  rilasciata  l'Amministrazione  riceve   un
compenso stabilito e corrisposto dal Ministero delle finanze. 

Sezione V
Consegna di titoli di pagamento a creditori della Marina militare

                              Art. 166. 
  Consegna di titoli di pagamento a creditori della Marina militare 
                       Modalita' di esecuzione 
 
  Gli uffici postali situati in localita' dove non esistono autorita'
marittime sono incaricati di consegnare ai rispettivi  intestatari  i
titoli di pagamento con i quali la Marina militare  soddisfa  i  suoi
impegni verso terzi creditori. 
  I titoli,  muniti  del  rispettivo  modulo  di  quietanza,  vengono
direttamente spediti agli uffici postali dai  competenti  uffici  del
Ministero della difesa e dai comandi ed autorita' periferiche. 
  Gli uffici postali consegnano i titoli  ai  rispettivi  intestatari
con le cautele in uso per il  pagamento  dei  vaglia  postali  e  col
ritiro della firma sul modulo  di  quietanza,  nello  spazio  a  cio'
destinato, convalidando la consegna con bollo proprio e firma. 
  Le  quietanze  sono  trasmesse  in  raccomandazione   all'autorita'
mittente. 
  I titoli che per qualsiasi ragione non  possono  essere  consegnati
vengono restituiti, insieme coi moduli di quietanza e con  foglio  di
accompagnamento  esplicativo,   all'autorita'   dalla   quale   siano
pervenuti. 

TITOLO II
PACCHI

Capo I
PACCHI POSTALI

                              Art. 167. 
                 Oggetti non ammessi alla spedizione 
 
  I pacchi postali, oltre  agli  oggetti  vietati  dall'art.  81  del
codice postale, non possono contenere: 
    a) materie esplosive o infiammabili; 
    b) oggetti e merci per l'estero di cui sia vietata l'introduzione
nei Paesi di transito o di destinazione; 
    c) sostanze che tramandino cattivo odore, che  presentino  indizi
di putrefazione, o che non possano, stante la durata  del  trasporto,
giungere a destinazione senza putrefarsi; 
    d) animali vivi che possano cagionare danno od abbiano bisogno di
cure speciali durante il tempo che rimangono affidati alla posta. 
                              Art. 168. 
                         Pacchi ingombranti 
 
  Sono considerati ingombranti, oltre i pacchi postali  che  eccedono
le dimensioni stabilite, anche quelli che per la loro forma, la  loro
dichiarata fragilita', o la natura  del  loro  contenuto,  richiedono
precauzioni speciali durante il trasporto. 
                              Art. 169. 
                  Oggetti ammessi condizionatamente 
               Irresponsabilita' dell'Amministrazione 
 
  I commestibili, i liquidi, i semi di bachi, e in genere  tutti  gli
oggetti e le  merci  che  possano  facilmente  spezzarsi,  guastarsi,
disperdersi o corrompersi, e gli animali vivi ammessi  al  trasporto,
sono accettati a rischio del mittente, anche se cio' non  risulti  da
esplicita dichiarazione, nel senso che l'Amministrazione non risponde
della rottura, della dispersione, del naturale  deperimento  di  tali
oggetti e merci, ne' della morte degli animali, sebbene dal  mittente
siano state osservate tutte le norme prescritte per la spedizione  di
essi. 
  L'Amministrazione e' tenuta al  pagamento  dell'indennizzo  di  cui
all'art. 70 del codice postale per l'avaria dei pacchi  accettati,  a
causa della fragilita' del contenuto, con la tariffa di ingombranti. 
  L'accettazione dei generi di  monopolio  dello  Stato  e  di  altri
prodotti ed oggetti la cui circolazione nella  Repubblica  o  la  cui
esportazione sia vincolata a determinate prescrizioni o  restrizioni,
e' subordinata alla constatazione da parte degli uffici  postali  che
siano state osservate ed adempiute dal  mittente  le  speciali  norme
vigenti in materia. 
  L'Amministrazione non assume  responsabilita'  per  le  conseguenze
della eventuale  accettazione,  da  parte  degli  uffici,  di  pacchi
postali inammissibili ai sensi del presente e del precedente art. 168
e per i quali non siano state osservate le prescritte formalita'. 
  L'Amministrazione e' soltanto tenuta, per i pacchi postali  diretti
all'estero  e  restituiti  dagli  uffici  di  scambio   italiani,   a
rimborsare l'ammontare dei diritti territoriali  e  marittimi  dovuti
alle Amministrazioni estere, purche'  l'accettazione  non  sia  stata
effettuata in seguito a falsa dichiarazione del contenuto. 
                              Art. 170. 
                Bollettini di spedizione - Francatura 
 
  Per l'accettazione di ciascun pacco postale deve  essere  usato  un
apposito bollettino di spedizione. 
  La  francatura  dei  pacchi  e'   corrisposta   mediante   speciali
francobolli che devono  essere  applicati  nei  modi  indicati  dalla
Amministrazione. I francobolli apposti in  modo  difforme  da  quello
prescritto si considerano come non applicati. 
  La francatura puo' essere effettuata  anche  a  mezzo  di  apposite
macchine affrancatrici. 
  L'Amministrazione puo' autorizzare  gli  utenti  di  tali  macchine
affrancatrici, che ne facciano richiesta, a stampare per loro  uso  i
bollettini, con le caratteristiche che saranno da essa determinate. 
                              Art. 171. 
 Compilazione del bollettino di spedizione - Disposizioni preventive 
 
  Sul bollettino di spedizione, che deve essere compilato in ogni sua
parte dal mittente, e sul pacco devono essere indicati in modo chiaro
e preciso gli indirizzi del destinatario e del  mittente  nonche'  la
qualita' e la quantita' degli oggetti contenuti nel pacco stesso. 
  L'indirizzo puo' essere indicato anche su  un'etichetta  saldamente
attaccata al pacco, tranne che questo sia assicurato. 
  Se il pacco e' assicurato o gravato di assegno,  sul  bollettino  e
sul pacco deve essere indicato, in tutte  lettere  e  cifre  e  senza
cancellature  o  correzioni,  l'importo  del  valore   dichiarato   o
dell'assegno. 
  Il mittente deve indicare sia sul bollettino che sul pacco in quale
modo intenda disporre del pacco nel caso in  cui  non  possa  esserne
effettuata, per qualsiasi motivo, la consegna al destinatario. 
                              Art. 172. 
         Obbligo di presentare la documentazione prescritta 
 
  All'atto dell'impostazione del pacco, il mittente deve  presentare,
unitamente  al  bollettino  di  spedizione,   gli   altri   documenti
prescritti da leggi o da regolamenti. 
                              Art. 173. 
Imballaggio dei pacchi  -  Responsabilita'  del  mittente  per  danni
                 derivanti dai difetti d'imballaggio 
 
  Il pacco  deve  essere,  a  cura  del  mittente,  rivestito  di  un
involucro suggellato tale da ben garantire il suo contenuto e da  non
permettere che  un'eventuale  manomissione  possa  essere  perpetrata
senza lasciare tracce apparenti di violazione. 
  Il contenuto deve, inoltre, essere imballato in modo  da  escludere
qualsiasi pericolo di danno alle persone e  alle  cose  e  da  essere
preservato  dai  danni  che  potrebbero  arrecargli   l'attrito,   la
pressione e l'umidita', avuto riguardo al peso, alla  qualita'  della
merce e alla durata del trasporto. 
  L'Amministrazione puo' ammettere al trasporto,  anche  senza  alcun
involucro o imballaggio,  determinati  oggetti  non  disgregabili  ed
esigere imballaggi speciali  per  i  pacchi  assicurati,  per  quelli
contenenti oggetti di metallo o di  materie  pesanti,  animali  vivi,
liquidi, materie grasse facili a liquefarsi, colori e materie di  cui
sia ammessa la spedizione con particolari modalita'. 
  Il  mittente  e'  responsabile  degli  eventuali  danni  che   puo'
cagionare il difetto di confezione del pacco da lui spedito. 
                              Art. 174. 
   Elementi che deve contenere la ricevuta rilasciata al mittente 
 
  Per ciascun pacco impostato  e'  rilasciata  al  mittente  ricevuta
recante l'indicazione degli  estremi  dell'invio  ed,  eventualmente,
l'ammontare del valore dichiarato o dell'assegno. 
  Per i pacchi assicurati anche contro i  rischi  di  forza  maggiore
deve essere apposta sul bollettino, sulla ricevuta e sul ((pacco)) la
indicazione "F.M.". 
                              Art. 175. 
   In che modo il mittente puo' disporre preventivamente del pacco 
 
  Con l'indicazione preventiva che deve fare sul pacco e sul relativo
bollettino di spedizione,  ai  sensi  del  precedente  art.  171,  il
mittente puo' disporre soltanto: il rinvio del pacco, la rispedizione
o il divieto di  rispedizione,  la  consegna  ad  altro  destinatario
(eventualmente senza riscuotere l'assegno  o  riscuotendo  una  somma
inferiore a quella indicata), l'invio di  un  avviso  di  giacenza  e
l'abbandono del pacco. 
  L'abbandono non esonera, pero', il mittente dal pagamento di  tutti
i diritti di cui il pacco fosse gravato. 
                              Art. 176. 
               Diritti del mittente e del destinatario 
 
  Il mittente puo' ritirare il pacco postale prima della partenza, ma
senza diritto al rimborso delle tasse pagate. 
  Dopo la partenza e prima della consegna al destinatario, ove non vi
siano  opposizioni,  sequestri  o  pignoramenti,  il  mittente   puo'
chiedere per posta o per telegrafo la restituzione del  pacco,  farne
cambiare la  destinazione  e  l'indirizzo  e  annullare  o  diminuire
l'importo dell'assegno. In tal caso si applicano le  disposizioni  di
cui al secondo comma del precedente art. 42. 
  Nel  caso  di  restituzione  al  mittente  di  un   pacco   diretto
all'estero,  non  ancora  partito  o  rimesso  dalle  amministrazioni
estere,  e'  ammesso  il  rimborso  della  quota  parte  delle  tasse
spettanti alle dette amministrazioni. ((1)) 
  Il destinatario puo' rifiutare il pacco o, in caso  di  cambiamento
di indirizzo, richiedere la  consegna  o  la  rispedizione  al  nuovo
indirizzo. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  L'avviso di rettifica in G.U. 28/10/1982, n. 298  ha  disposto  che
"all'art. 176, terzo comma, secondo rigo, al posto della preposizione
"dalle" leggasi "alle"." 
                              Art. 177. 
  Apertura dei pacchi provenienti dall'estero o diretti all'estero 
 
  I pacchi  postali  provenienti  dall'estero  o  diretti  all'estero
possono  essere  aperti  negli  uffici  di  sdoganamento,   stabiliti
dall'Amministrazione  d'intesa  col  Ministero  delle   finanze,   in
presenza degli impiegati  postali  che  rappresentano  l'utente,  per
l'esazione dei diritti doganali, per l'accertamento  delle  leggi  la
cui applicazione e' demandata alle dogane e per  l'irrogazione  delle
eventuali sanzioni. 
                              Art. 178. 
                        Recapito a domicilio 
 
  I   pacchi   postali   sono   recapitati   a   domicilio   a   cura
dell'Amministrazione, ad eccezione di quelli indirizzati fermo  posta
od a persone di cui non sia conosciuto il domicilio  o  dimoranti  in
localita' sprovviste di adeguati mezzi di trasporto postale. 
  I provvedimenti tariffari possono determinare i  limiti  di  valore
entro i quali i pacchi assicurati o gravati di assegno o  di  diritti
postali e doganali possano essere recapitati a domicilio. 
  Per  il  recapito  a  domicilio  dei  pacchi  postali  a  mezzo  di
ricevitori o di portalettere puo' essere stabilito anche un limite di
peso. 
                              Art. 179. 
             Distribuzione in ufficio - Avviso di arrivo 
 
  I pacchi postali che non possono  essere  recapitati  a  domicilio,
quelli non potuti consegnare per qualsiasi  motivo  al  destinatario,
sebbene portati a domicilio, e quelli indirizzati  fermo  posta  sono
distribuiti in ufficio. 
  In tal caso deve essere inviato gratuitamente  al  destinatario  un
avviso per informarlo dell'arrivo del pacco. 
  Trascorsi quindici giorni dalla data d'invio dell'avviso senza  che
il destinatario abbia curato il ritiro del pacco, il pacco stesso  e'
considerato come inesitato e ad esso sono applicabili  le  norme  dei
successivi articoli ((183, 184 e 185)). 
  Il predetto termine e' elevato a un mese per i pacchi  di  cui  non
sia stato possibile recapitare l'avviso al destinatario e per  quelli
indirizzati fermo posta. 
  Sono  considerati  subito  inesitati   i   pacchi   rifiutati   dal
destinatario. 
                              Art. 180. 
                  Cautela nella consegna dei pacchi 
 
  La consegna dei pacchi postali e'  eseguita  in  conformita'  delle
disposizioni dei precedenti articoli 37 e  38,  applicando  a  quelli
ordinari le disposizioni relative alle corrispondenze raccomandate ed
a quelli assicurati  le  disposizioni  relative  alle  corrispondenze
assicurate. 
                              Art. 181. 
       Apertura dei pacchi per accertamenti contravvenzionali 
 
  Oltre che nei casi previsti  dal  precedente  art.  177,  i  pacchi
postali possono essere aperti in qualunque ufficio, a  richiesta  dei
funzionari e degli agenti finanziari, qualora questi ultimi ritengano
che vi sia violazione delle leggi sulle dogane, sui  monopoli  ed  in
genere di tutte le disposizioni aventi forza di legge che essi  sono,
chiamati ad applicare o a far osservare. 
  L'ufficio postale di destinazione puo' aprire il pacco per il quale
vi sia fondato sospetto che contenga merci  non  dichiarate,  il  cui
trasporto e' vietato, o corrispondenze in frode alla esclusivita'. 
  L'apertura di un pacco  postale  nell'ufficio  di  destinazione  e'
eseguita in presenza del destinatario, che e' invitato ad  assistervi
o a farsi rappresentare. 
  In caso di rifiuto o di mancata presentazione del  destinatario  il
pacco e' considerato come inesitato e non puo' essere  restituito  al
mittente, ne' consegnato ad altro destinatario senza la  ricognizione
del contenuto per l'applicazione delle eventuali sanzioni. 
  Qualora  sia  accertata  contravvenzione  deve   essere   compilato
apposito verbale. 
                              Art. 182. 
               Pagamento delle somme gravanti i pacchi 
 
  Effettuato  il  pagamento  dei  diritti  doganali,   delle   tasse,
soprattasse e ammende eventualmente gravanti  il  pacco  postale,  al
destinatario debbono  essere  consegnate,  a  seconda  dei  casi,  le
bollette doganali e le copie dei verbali di contravvenzione. 
  Nel caso di rifiuto di pacchi postali da parte del  destinatario  o
di  irreperibilita'  di  questo,  l'Amministrazione  ha  facolta'  di
procedere  contro  il  mittente  per  il   pagamento   delle   tasse,
soprattasse e ammende. 
                              Art. 183. 
                         Avvisi di giacenza 
 
  Qualora il mittente abbia richiesto,  a  norma  dell'art.  176,  la
segnalazione di giacenza del pacco postale non  potuto  recapitare  o
rifiutato  dal  destinatario,  l'Amministrazione  gli   comunica   la
giacenza a mezzo di uno speciale avviso. 
  Uguale avviso gli e' inviato se il pacco sia trattenuto,  in  corso
di trasporto, dalla dogana o dalla posta per cause non dipendenti  da
forza maggiore. 
  In risposta all'avviso di giacenza, il  mittente  puo'  rettificare
l'indirizzo, dare una delle disposizioni  indicate  nell'art.  176  o
chiedere che il destinatario sia di  nuovo  invitato  a  ritirare  il
pacco, riducendo l'assegno o assumendo il pagamento  dei  diritti  di
cui sia eventualmente gravato. 
  Gli avvisi hanno corso gratuitamente. 
  In attesa  della  disposizione  del  mittente,  l'ufficio  puo',  a
richiesta del destinatario, consegnargli il pacco o  rispedirlo  alla
sua nuova residenza, dandone comunicazione al mittente. 
                              Art. 184. 
         Rinvio all'origine dei pacchi non potuti recapitare 
 
  Il pacco postale di cui non sia  stata  possibile  la  consegna  al
destinatario e' rinviato al mittente,  salvo  che  questi  non  abbia
disposto che sia considerato come abbandonato. 
  Il rinvio viene eseguito alla  scadenza  dei  termini  di  giacenza
previsti dall'art. 179 quando il mittente abbia  disposto,  ai  sensi
dell'art. 176, la restituzione del pacco o se non abbia  dato  alcuna
disposizione o se le  disposizioni  date  non  siano  ammesse  o  non
abbiano reso possibile la consegna del pacco. 
  Il pacco e' subito rinviato quando le disposizioni date in risposta
all'avviso di giacenza di  cui  al  precedente  art.  183  non  siano
ammesse o non abbiano reso possibile la consegna del pacco. 
  Qualora il mittente non abbia dato risposta all'avviso di giacenza,
il rinvio e' eseguito un mese dopo la spedizione dell'avviso stesso. 
                              Art. 185. 
                       Rispedizione dei pacchi 
 
  Ai fini di cui al primo comma dell'art. 68 del codice postale,  non
e' soggetta a tassa la rispedizione di un  pacco  tra  due  localita'
facenti parte dello stesso comune. 
  La tassa cui e' soggetto il pacco postale rinviato al  mittente  ai
sensi del terzo comma dell'art. 68 del codice postale, se non  pagata
anticipatamente, e' riscossa all'atto della consegna del pacco. 
  La rispedizione all'estero di un pacco  proveniente  dallo  interno
della Repubblica puo' essere effettuata solo se siano osservate tutte
le formalita' prescritte per i  pacchi  diretti  all'estero  e  siano
pagate le relative tasse di spedizione. 
                              Art. 186. 
                          Tassa di custodia 
 
  Agli effetti dell'applicazione della tassa di custodia, il  periodo
di giacenza gratuita di un pacco postale, nel caso in cui l'avviso di
cui  all'art.  179   non   abbia   potuto   essere   consegnato   per
irreperibilita' del mittente o del destinatario, decorre  dalla  data
di spedizione dell'avviso stesso. 
  La tassa di custodia, una volta applicata, rimane sempre  a  carico
del pacco. 
  Nel caso di rispedizione o di rinvio all'origine del pacco le tasse
di custodia eventualmente applicate dai vari uffici si cumulano  fino
al limite massimo  stabilito  dal  provvedimento  tariffario  di  cui
all'art. 7 del codice postale. 
                              Art. 187. 
     Verifica dei pacchi per accertamenti di avarie o deficienze 
 
  Il destinatario, o in caso di rinvio all'origine  il  mittente,  ha
diritto  di  chiedere  che  il  pacco  avente  tracce  esteriori   di
violazione o di avaria sia, prima della consegna, pesato e aperto  in
sua presenza per verificarne il contenuto. 
  Qualora dalla verifica del contenuto, eseguita in base ai documenti
esistenti, e, per i pacchi  provenienti  dall'estero,  in  base  alle
bollette  di  sdoganamento,  si  accertino  deficienze   od   avarie,
l'ufficio compila apposito verbale che deve essere sottoscritto anche
dal destinatario o dal mittente. I funzionari di  dogana  devono,  se
richiesti, ((prestarsi)) a concorrere con quelli dell'Amministrazione
nella constatazione di avarie, deficienze od altro nei pacchi postali
soggetti a  vincoli  o  formalita'  doganali  ed  a  sottoscrivere  i
documenti comprovanti le constatazioni stesse. 
  Il destinatario o il mittente e' libero di rifiutare o di  ritirare
il pacco verificato; in quest'ultimo caso devono essere pagati  tutti
i diritti di cui il pacco sia eventualmente gravato. 
  Se il pacco e'  gravato  di  assegno  o  di  diritti  doganali,  il
destinatario e' tenuto a darne ricevuta prima della verifica, pagando
l'importo dell'assegno, dei dazi e degli  altri  diritti  di  cui  il
pacco sia gravato; eseguita la verifica,  egli  e'  tenuto,  in  ogni
caso, a ritirare il pacco, che  a  tutti  gli  effetti  si  considera
consegnato. 
  Il destinatario, in caso di ritiro, e il mittente, anche in caso di
rifiuto, hanno facolta' di richiedere copia dei verbali compilati. 
  Nel caso di rifiuto da parte del destinatario, il verbale compilato
in sua presenza fa fede anche nei confronti ((del)) mittente,  quanto
alla quantita', qualita' e stato  del  contenuto  del  pacco,  se  il
mittente medesimo non abbia mosso altre  eccezioni  sulla  integrita'
del pacco all'atto del ritiro e chiesto una nuova verifica. 
  La consegna del pacco verificato  al  destinatario  o  al  mittente
lascia impregiudicato  il  loro  eventuale  diritto  alle  indennita'
previste dalla legge. 
                              Art. 188. 
                  Vendita e distruzione dei pacchi 
 
  Il pacco, il cui contenuto debba essere  venduto  o  distrutto,  e'
aperto con le norme prescritte dall'Amministrazione. 
  La vendita e' fatta al migliore offerente e  l'importo  ricavatone,
previa deduzione delle spese, tasse, soprattasse e  imposte  gravanti
sul pacco, viene corrisposto al mittente o, a richiesta di questo, al
destinatario. 
  Nel caso in cui l'avente  diritto  abbia  rinunciato  per  iscritto
all'importo ricavato dalla vendita questo e' subito incamerato  dalla
Amministrazione. 
  Tanto per  la  vendita,  quanto  per  la  distruzione  deve  essere
compilato il relativo  verbale  che,  nel  primo  caso,  deve  essere
firmato anche dall'acquirente. 
                              Art. 189. 
                Trasporto dei pacchi postali urgenti 
 
  Il  trasporto  dei  pacchi  urgenti  e'  effettuato  con  i   mezzi
ferroviari, tranviari, automobilistici, di navigazione interna  e  di
procacciato, anche se, in base  alle  leggi  e  convenzioni  vigenti,
impiegati dell'Amministrazione per l'invio delle sole corrispondenze. 
                              Art. 190. 
Pacchi postali contenenti indumenti civili delle reclute e richiamati
                              alle armi 
 
  Per essere ammessi ad usufruire  della  speciale  tariffa  prevista
dall'art. 64 del codice postale, i pacchi  postali  contenenti  abiti
civili delle reclute  o  dei  richiamati  alle  armi  debbono  essere
spediti per il tramite dell'autorita' militare, che deve  convalidare
la regolarita' della spedizione, apponendo sul pacco e  sul  relativo
bollettino apposita attestazione. 
                              Art. 191. 
Autorizzazione  di  procedure  semplificate  per  l'accettazione   di
                  rilevanti quantitativi di pacchi 
 
  Quando speciali circostanze lo richiedano,  l'Amministrazione,  con
le  modalita'  e  condizioni  da  essa  stabilite,  puo'   consentire
particolari procedure semplificate per l'accettazione e la francatura
di rilevanti quantitativi di pacchi. 
  L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa, a  giudizio  della
Amministrazione, quando non siano  state  osservate  le  modalita'  e
condizioni prescritte o per altre gravi irregolarita'  oppure  quando
siano  cessate  le  speciali  circostanze  che  ne  determinarono  il
rilascio. 
  Le procedure semplificate per la spedizione all'estero  dei  pacchi
postali sono stabilite d'intesa con il Ministero delle finanze. 
                              Art. 192. 
Autorizzazione a valersi  della  riduzione  tariffaria  prevista  dal
                           codice postale 
 
  Gli utenti  che  singolarmente  spediscono,  nel  servizio  postale
interno, notevoli quantitativi di pacchi o di pieghi voluminosi e che
intendono valersi della riduzione  di  tariffa  prevista  dal  codice
postale   debbono   chiedere    l'autorizzazione    alla    direzione
compartimentale nel cui territorio hanno la loro sede principale. 
  A  coloro  che  comprovino  di  aver  spedito,  nei   dodici   mesi
precedenti, almeno cinquantamila o centomila  o  duecentomila  pacchi
ovvero centomila o duecentomila o quattrocentomila pieghi voluminosi,
e' accordata, per l'anno successivo, una riduzione  sulle  rispettive
tariffe normali nelle misure stabilite con decreto  ministeriale.  La
riduzione decorre dalla data di rilascio  dell'autorizzazione  ed  e'
accordata anno per anno. 
  Le riduzioni non si applicano sulle tasse o  soprattasse  stabilite
per i servizi  accessori,  ne'  possono  essere  cumulate  con  altre
riduzioni comunque concesse. 
  Ai fini del presente articolo sono da considerare pieghi voluminosi
i  pacchetti  postali,  i  campioni  di   merci,   le   incisioni   o
registrazioni foniche su disco, su nastro  o  su  filo,  purche'  non
realizzino, in tutto od in parte, corrispondenza epistolare. I pieghi
stessi, per fruire delle agevolazioni tariffarie,  devono  essere  di
peso  non  inferiore   ai   500   grammi   ed   essere   spediti   in
raccomandazione. 
                              Art. 193. 
Condizioni per beneficiare della riduzione  tariffaria  prevista  dal
                           codice postale 
 
  Al raggiungimento dei quantitativi minimi indicati  nel  precedente
art. 192 non possono concorrere i pacchi o  i  pieghi  voluminosi  di
piu' mittenti, anche se tra loro  esista  un  qualsiasi  rapporto  di
affari, ne'  quelli  ammessi,  per  altro  titolo,  a  fruire  di  un
trattamento tariffario ridotto. 
  La riduzione di tariffa e' concessa a condizione  che  il  mittente
provveda: 
    a) ad effettuare in proprio le  operazioni  di  accettazione  dei
pacchi o dei  pieghi  voluminosi  con  le  procedure  preventivamente
approvate dall'Amministrazione; 
    b) a ripartire  direttamente  i  pacchi  o  i  pieghi  voluminosi
secondo  gli  schemi  concordati  con  la  direzione  compartimentale
competente; 
    c) ad effettuare in proprio il carico dei  pacchi  o  dei  pieghi
voluminosi, ripartiti come alla  lettera  precedente,  sui  mezzi  di
trasporto messi a disposizione dall'Amministrazione oppure a  curarne
il trasporto, a proprio spese, all'ufficio  postale  designato  dalla
competente direzione compartimentale. 
                              Art. 194. 
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione 
 
  Il direttore compartimentale, con proprio  motivato  provvedimento,
puo' sospendere o revocare l'autorizzazione quando  non  siano  state
osservate, in tutto od in parte, le norme dei precedenti articoli 192
e 193, salva l'applicazione dell'articolo 82 del codice postale. 
  L'autorizzazione  deve  essere  revocata  in  caso   di   accertate
discordanze fra i quantitativi o i pesi indicati nelle  dichiarazioni
e quelli effettivi degli oggetti spediti. 

Capo II
CONCESSIONE DEL TRASPORTO DEI PACCHI

                              Art. 195. 
                      Domanda di autorizzazione 
 
  Chiunque intenda eseguire, per conto di  terzi,  il  trasporto  dei
pacchi e colli di peso fino a 20 chilogrammi deve  farne  domanda  al
direttore  provinciale  delle  poste   competente   per   territorio,
corredandola dei documenti prescritti dalla Amministrazione postale e
comprovando di essere gia' autorizzato a esercitare la sua  attivita'
in base alle disposizioni legislative vigenti. 
                              Art. 196. 
            Validita', durata e revoca della concessione 
 
  La concessione e' rilasciata a tempo indeterminato ed  e'  valevole
anche per tutte le agenzie o filiali del concessionario,  purche'  le
stesse siano indicate nella domanda di concessione. 
  Per la revoca della  concessione  valgono,  oltre  le  disposizioni
contenute  nell'art.  30  codice   postale   anche   quelle   dettate
dall'articolo 124 del presente regolamento. 
                              Art. 197. 
         Indicazioni da riportare sul pacco o sulla distinta 
 
  Sui  pacchi  e  colli  soggetti  all'esclusivita'   devono   essere
chiaramente indicati il nome, il cognome, l'indirizzo del mittente  e
del destinatario ed il peso. 
  E' consentito riportare i suddetti elementi, anziche' sui pacchi  e
colli,  sulla  distinta  di   accompagnamento   o   altro   documento
equipollente, purche' i pacchi ed i colli vengano  contrassegnati  da
appositi numeri  di  codice  corrispondenti  a  quelli  indicati  nei
predetti documenti. 
                              Art. 198. 
                Diritto a favore dell'Amministrazione 
 
  Il  diritto  a  favore  dell'Amministrazione,   stabilito   con   i
provvedimenti tariffari di cui all'art.  7  del  codice  postale,  e'
commisurato   al   peso   di   ciascun   pacco   o   collo   soggetto
all'esclusivita'. 
  Le spedizioni della stessa qualita' di merce, di  peso  complessivo
superiore ai 20 chilogrammi suddivise in piu' pacchi o colli o  prive
di  imballaggio  e  caricate  alla  rinfusa,  non  sono  soggette  al
pagamento del diritto di  cui  sopra,  purche'  siano  dirette  dallo
stesso mittente allo stesso  destinatario  e  siano  accompagnate  da
regolare fattura o copia di essa oppure da distinta di  spedizione  o
di accompagnamento o lettera di vettura. Se la spedizione e' di  peso
inferiore a 20 chilogrammi viene considerata come unico pacco  e  per
essa deve essere corrisposto il relativo diritto. 
  Ai  fini  di  cui  al  comma  precedente  i  vettori  non   possono
costituirsi mittenti o destinatari. 
                              Art. 199. 
    Modalita' di pagamento del diritto dovuto all'Amministrazione 
 
  Il pagamento del diritto a favore dell'Amministrazione si  effettua
mediante l'applicazione sui pacchi e sui colli di marche  speciali  o
di cartellini con impronta di macchina affrancatrice. 
  Le marche speciali devono essere annullate con il bollo a data o  a
mano con inchiostro indelebile subito dopo la loro applicazione. 
  Le impronte  di  macchine  affrancatrici  devono  essere  nitide  e
conformi alle norme vigenti. 
  Le marche speciali e le impronte di macchine affrancatrici  possono
essere apposte direttamente sulle bollette di accompagnamento  emesse
dal concessionario o sul documento di accompagnamento, rilasciato dal
mittente, debitamente timbrato dal vettore. 
  Quando i  pacchi  e  i  colli  hanno  in  comune  la  localita'  di
provenienza  e  quella  di  destinazione,  il   concessionario   puo'
applicare una unica impronta di macchina affrancatrice sulla distinta
di accompagnamento dei pacchi per l'importo complessivo  dei  diritti
dovuti all'Amministrazione. 
  Le date dei bolli e dell'impronta delle  macchine  affrancatrici  e
quelle apposte a mano devono essere  quelle  del  giorno,  in  cui  i
pacchi  e  i  colli  sono  consegnati  alla  persona  incaricata  del
trasporto. 
  Quando speciali circostanze lo richiedano l'Amministrazione con  le
modalita'  e  le  condizioni  da  essa  stabilite,  puo'   consentire
particolari procedure semplificate per la riscossione del diritto  di
monopolio. 
                              Art. 200. 
                      Pacchi da e per l'estero 
 
  Per il trasporto di pacchi o colli da e per l'estero, di peso  sino
a   20   chilogrammi,   non   e'   dovuto   il   diritto   a   favore
dell'Amministrazione postale. 
                              Art. 201. 
                              Penalita' 
 
  Il   concessionario   e'   sottoposto   alle   sanzioni    previste
dall'articolo 59 del codice postale, nel caso in cui venga  accertato
che  le  marche  ed  i  cartellini  con  le  impronte   di   macchine
affrancatrici applicati sui pacchi e  sui  colli,  sulle  bollette  o
sulle distinte non siano conformi alle disposizioni di  cui  all'art.
((199)). 
                              Art. 202. 
                   Controlli statistiche e tariffe 
 
  Il concessionario e' obbligato  a  permettere  l'accesso  nei  suoi
uffici e recapiti, oltre che agli  ufficiali  ed  agenti  di  polizia
giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti  postali  incaricati  del
controllo ed a mettere a loro disposizione i registri ed i  documenti
dai quali devono risultare le operazioni di trasporto effettuate,  il
concessionario deve inviare, entro il mese di gennaio, alla direzione
provinciale che gli ha assentito la concessione, una  statistica  dei
pacchi e colli trasportati nell'anno solare precedente, distinti  nei
modi prescritti dall'Amministrazione e con l'indicazione dei  diritti
corrisposti a quest'ultima. 
  I concessionari non possono stabilire tariffe  inferiori  a  quelle
vigenti per il servizio gestito direttamente dall'Amministrazione. 
                              Art. 203. 
               Irresponsabilita' dell'Amministrazione 
 
  L'Amministrazione  non  assume  alcuna   responsabilita'   per   il
trasporto dei pacchi e colli esercitato  dai  concessionari  e  dalle
loro filiali o agenzie. 

TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CORRISPONDENZE E A PACCHI

Capo I
ESCLUSIVITA'

                              Art. 204. 
                       Definizione di privato 
 
  Per "privato", agli effetti degli articoli 41, lettera a) e 58,  n.
3,  lettera  c),  del  codice  postale,  s'intende  chi  non   faccia
professione di vettore, ne' sia addetto ad  imprese  di  trasporti  o
commissioni. 
                              Art. 205. 
Trattamento   degli   oggetti   trasportati   in   violazione   della
                            esclusivita' 
 
  Gli oggetti di corrispondenza  sequestrati,  ai  sensi  dell'ultimo
comma dell'art. 39 del codice postale, debbono essere  consegnati  al
piu' presto, con una copia  del  verbale,  all'ufficio  postale  piu'
vicino, per essere distribuiti od avviati a destinazione. 
  Gli oggetti di corrispondenza  di  cui  al  precedente  comma  sono
sottoposti a carico del destinatario alla tassa delle  corrispondenze
non francate. 
  I pacchi trasportati in violazione dell'esclusivita' sono  lasciati
in possesso del vettore per l'ulteriore corso. 
                              Art. 206. 
                         Violazioni ripetute 
 
  Quando,  in  occasione  dell'accertamento  di  una  violazione,  si
constati che  anche  anteriormente  il  trasgressore  abbia  commesso
analoghe infrazioni, se ne fa  speciale  menzione  nel  verbale,  per
l'applicazione delle sanzioni comminate dalle leggi in vigore. 

Capo II
TRASPORTI

                              Art. 207. 
      Trasporto da parte di concessionari di ferrovie e tranvie 
 
  I concessionari di ferrovie e di tranvie sono tenuti ad eseguire il
trasporto e lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali  con
le modalita' e le condizioni stabilite da apposite convenzioni. 
                              Art. 208. 
Trasporto  da  parte  di  concessionari  di  funivie,  funicolari  ed
                              ascensori 
 
  I concessionari dell'esercizio di funivie, funicolari ed  ascensori
in servizio pubblico sono  tenuti  ad  eseguire  il  trasporto  e  lo
scambio degli effetti postali nei limiti ed alle condizioni stabilite
nel capitolato d'oneri che disciplina la concessione. 
                              Art. 209. 
Trasporto da parte di esercenti servizi  pubblici  automobilistici  o
                               filovie 
 
  Le imprese esercenti servizi  pubblici  automobilistici  o  filovie
sono tenute ad eseguire il  trasporto  e  lo  scambio  degli  effetti
postali con lo modalita' ed  i  limiti  stabiliti  dalle  convenzioni
stipulate con  l'Amministrazione  sulla  base  di  principi  generali
fissati  con  decreto  ministeriale  da  adottare  d'intesa  con   il
Ministero dei trasporti. 
                              Art. 210. 
Trasporto obbligatorio da parte di societa' di navigazione  marittima
                             ed interna 
 
  I  concessionari  di  servizi  di  navigazione  interna,   comunque
sovvenzionati  dallo  Stato,  hanno  l'obbligo  del  trasporto  degli
effetti postali alle condizioni stabilite negli atti di concessione. 
  Gli esercenti linee di navigazione marittima comunque sovvenzionati
dallo Stato, hanno l'obbligo del trasporto degli effetti postali alle
condizioni stabilite dalle convenzioni. 
  Gli  esercenti  linee  di  navigazione  marittima  e  interna,  non
contemplate nei commi precedenti, hanno l'obbligo del trasporto degli
effetti postali, alle condizioni stabilite nelle apposite convenzioni
da stipularsi con  l'Amministrazione,  e,  quando  ne  sia  il  caso,
nell'atto  di  concessione  del  guidone  postale  a  termine   delle
disposizioni vigenti. 
  In  ogni  caso  i  capitani  delle  navi  mercantili  ed   i   loro
raccomandatari sono obbligati a ricevere e trasportare  gratuitamente
le corrispondenze loro consegnate dagli  agenti  dell'Amministrazione
p.t.o di consoli italiani all'estero. 
                              Art. 211. 
     Trasporto obbligatorio per le societa' di navigazione aerea 
 
  I concessionari di linee di  navigazione  aerea  sono  obbligati  a
trasportare gratuitamente chilogrammi tre di  corrispondenze  postali
per ogni viaggio in partenza  da  aeroporti  situati  nel  territorio
della Repubblica ed  a  trasportare,  pure  gratuitamente,  i  pieghi
diplomatici provenienti dal Ministero degli affari esteri  e  diretti
alle ambasciate e legazioni e quelli provenienti dalle  ambasciate  e
legazioni diretta all'anzidetto Ministero. 
  I detti concessionari hanno, inoltre, l'obbligo di trasportare  gli
altri effetti postali e le corrispondenze oltre il predetto limite di
peso e fino ad un ottavo del carico utile dell'aeromobile,  per  ogni
viaggio, alle condizioni stabilite nelle relative convenzioni. 
  Per particolari contingenze, il limite del  trasporto  gratuito  di
tre chilogrammi di  corrispondenze,  previsto  dal  primo  comma  del
presente articolo, puo'  essere  ridotto.  Ove  si  tratti  di  linee
transoceaniche potra' concedersi la totale esenzione dall'obbligo del
trasporto gratuito. 

Capo III
FABBRICAZIONE, USO E SMERCIO DELLE CARTE-VALORI POSTALI

                              Art. 212. 
                 Variazione dei tipi di carte-valori 
 
  Salva la disposizione dell'art. ((213)) del  presente  regolamento,
l'istituzione, la soppressione e le modificazioni dei tipi  e  specie
delle carte valori postali sono disposte con decreto ministeriale, ai
sensi dell'art. 32 del codice postale. 
                              Art. 213. 
              Carte-valori commemorative o celebrative 
 
  L'emissione di carte-valori postali per  commemorare  personaggi  o
celebrare avvenimenti di particolare importanza  e'  autorizzata  con
decreto del Presidente della Repubblica,  sentito  il  Consiglio  dei
Ministri: i valori e  le  caratteristiche  sono  determinati  con  le
modalita' fissate dal secondo comma dell'art. 32 del codice postale. 
  La emissione  e'  attuata  a  cura  esclusiva  dello  Stato,  senza
ingerenza di eventuali promotori della emissione. 
  E' vietata qualsiasi cessione gratuita di  carte-valori  postali  a
favore dei promotori anche dopo che ne sia cessata la validita'. 
                              Art. 214. 
         Cessazione della validita' di carte valori. Cambio 
 
  Nel caso di soppressione o di modificazione di carte  valori,  sono
fissati i termini entro i quali saranno rispettivamente ammessi l'uso
da parte del pubblico ed il cambio. 
  Quando  concorrano  particolari   ragioni,   l'Amministrazione   ha
facolta' di disporre la immediata cessazione dell'uso, stabilendo  un
periodo di tempo entro il quale e' ammesso il cambio. 
  Non sono ammessi la restituzione delle carte-valori verso  rimborso
del prezzo ed  il  cambio  delle  carte-valori  medesime  sciupate  o
traforate. 
                              Art. 215. 
                     Smercio delle carte-valori 
 
  La vendita delle carte-valori postali e' fatta  indistintamente  da
tutti gli uffici postali. La rivendita e' fatta dagli spacciatori  di
generi monopolio, secondo le norme legislative vigenti, ma puo' anche
essere     affidata     ad     altri,     mediante     autorizzazione
dell'Amministrazione. 
  L'Amministrazione stessa ha facolta' di far visitare  le  rivendite
da propri agenti, per accertare che siano sufficientemente  provviste
di carte valori-postali. 
  Le autorizzazioni possono essere revocate. 
  E' vietato ai venditori e rivenditori di  carte-valori  postali  di
venderle o di rivenderle a prezzi diversi da quelli nominali o in uno
stato diverso da quello in cui sono fornite dall'Amministrazione e di
farne acquisto, non solo da privati, ma anche  da  qualsiasi  ufficio
postale che non sia quello designato dall'Amministrazione. 
  I rivenditori ricevono un aggio, la cui  misura  viene  determinata
con decreto del Ministro delle poste  e  delle  telecomunicazioni  di
concerto con quello del tesoro. 
  I  rivenditori  debbono  pagare  anticipatamente  l'importo   delle
carte-valori che ritirano. 
                              Art. 216. 
Carte-valori traforate - Francobolli  macchiati  o  formati  di  piu'
                                parti 
 
  Le carte valori si vendono non bollate e debbono  essere  adoperate
nello stato in cui sono fornite dall'Amministrazione. 
  I francobolli possono essere traforati in modo che  la  traforatura
riproduca  le  iniziali  del  nome  e  del  cognome  dei  mittenti  o
determinate cifre: la parte traforata non deve,  pero',  superare  in
grandezza il terzo della superficie dei francobolli stessi. 
  Non sono ammessi francobolli macchiati o mancanti di qualche  parte
che superi un decimo della loro superficie. 
  Salve le eventuali sanzioni penali, non sono ammessi francobolli. 
  formati da piu' parti, o sui quali sia stato steso  uno  strato  di
qualsiasi materia. 
                              Art. 217. 
       Carte-valori gia' adoperate, alterate o supposte false 
 
  Le corrispondenze di francatura  facoltativa  sulle  quali  fossero
applicati francobolli supposti falsi, o alterati, o  gia'  adoperati,
od altrimenti non ammissibili, hanno corso non  tenendosi  conto  dei
fracobolli stessi, salvo il diritto dei destinatari  di  chiedere  il
rimborso  delle  tasse   pagate   quando   tali   francobolli   siano
riconosciuti validi. 
  Le corrispondenze ordinarie di francatura obbligatoria, sulle quali
fossero stati applicati francobolli supposti  falsi,  o  alterati,  o
gia' adoperati od altrimenti non  ammissibili,  sono  spedite  subito
alla direzione provinciale p.t. che, a seconda dei casi,  le  rimette
in corso,  le  toglie  definitivamente  di  corso  o  le  invia  alla
autorita' giudiziaria. 
  Qualora si tratti di francobolli supposti falsi  o  alterati  o  di
francobolli autentici sottoposti a qualsiasi operazione diretta,  sia
pure con la riunione di piu' parti staccate, a togliere  da  essi  le
tracce dei bolli annullatori, i destinatari degli oggetti  sui  quali
sono applicati debbono, a richiesta, consegnare le rispettive buste o
fasce agli uffici postali di destinazione  e,  nel  caso  di  oggetti
senza buste o fasce, quella parte degli oggetti stessi  che  contenga
l'indirizzo ed i francobolli, ed indicarne per iscritto  i  mittenti,
ai  fini  dell'applicazione  delle  sanzioni  stabilite  dalle  norme
penali. Le cartoline debbono essere consegnate intere. 
  Agli stessi obblighi sono soggetti  i  mittenti  di  corrispondenze
raccomandate  od   assicurate   che   apparissero,   all'atto   della
impostazione, munite  di  francobolli  falsi  od  alterati  nei  modi
indicati dal comma precedente. 
  Se i destinatari o  i  mittenti  ricusano  di  ottemperare  a  tali
prescrizioni  gli  oggetti  anzidetti  sono  spediti   intatti   alla
direzione provinciale p.t. che, dopo averli esaminati, o  li  rimette
in corso o li invia all'autorita' giudiziaria. 
  Anche i bollettini ed i francobolli per pacchi, sospetti di  falso,
di alterazione o di precedente uso, sono trasmessi dagli uffici  alla
direzione provinciale p.t. per le determinazioni di  competenza;  gli
esibitori sono tenuti a consegnarli  dietro  richiesta  degli  uffici
stessi. 
  Le disposizioni del presente articolo sono applicabili  anche  alle
impronte di macchine affrancatrici. 
                              Art. 218. 
                       Carte-valori non valide 
 
  Non sono valide, agli effetti  della  francatura,  le  carte-valori
postali dichiarate fuori corso, quelle  di  altre  amministrazioni  e
quelle che fossero gia' state utilizzate per altra francatura, salvo,
in questa ultima circostanza, l'eventuale  applicazione  delle  norme
penali nei casi previsti dall'articolo precedente. 
  I francobolli impressi sulle cartoline e sui biglietti postali  non
sono validi per altri usi. 
  I  francobolli  emessi  per  il  pagamento  di  tasse  relative   a
prestazioni speciali sono validi esclusivamente  per  le  prestazioni
medesime. 

Capo IV
DISPOSIZIONI VARIE

                              Art. 219. 
           Impostazione delle corrispondenze e dei pacchi 
 
  Le corrispondenze ordinarie in partenza - fatta eccezione  per  gli
oggetti spediti  in  abbonamento  postale  e  per  le  corrispondenze
francate a macchina, per le quali valgono le particolari disposizioni
contenute nel presente regolamento -  debbono  essere  immesse  nelle
apposite buche o cassette, quando il loro volume lo consenta. 
  I  pacchi,  le  corrispondenze  che  si  vogliano  raccomandare  od
assicurare, nonche' quelle che non possono essere immesse nelle buche
o cassette, debbono essere consegnati agli uffici postali. 
  Gli uffici postali accettano  i  pacchi,  nonche'  gli  oggetti  da
spedirsi in raccomandazione o in assicurazione, con  le  modalita'  e
nei limiti stabiliti dall'Amministrazione. 
  I portalettere  preposti  alle  ricevitorie  accettano  altresi'  e
distribuiscono,   nei   limiti   per   essi   stabiliti,   pacchi   e
corrispondenze raccomandate od assicurate; per gli oggetti  accettati
rilasciano  ai  mittenti  ricevute  provvisorie,  che   sostituiscono
successivamente con le ricevute definitive degli uffici postali. 
                              Art. 220. 
                Reclami per smarrimento - Indennita' 
 
  Il mittente che reclami per oggetti raccomandati o assicurati o per
i pacchi o per mancato rimborso di assegno devo esibire  la  ricevuta
d'impostazione e curare che a tergo di essa sia fatta annotazione del
reclamo  e  della  data  di  questo,   convalidata   con   la   firma
dell'impiegato postale e col bollo d'ufficio. 
  L'Amministrazione provvede  alla  corresponsione  delle  indennita'
dovute non appena abbia accertato, in via amministrativa, l'esistenza
del relativo diritto. 
  Ai fini della corresponsione dell'indennita' sono  equiparati  agli
oggetti smarriti quelli che non siano stati consegnati  regolarmente,
secondo le disposizioni  del  presente  regolamento,  e  non  possano
essere recuperati, come pure quelli da cui sia stato sottratto  tutto
il contenuto. 
  L'Amministrazione puo' accettare reclami oltre il termine stabilito
dall'art. 91 del codice postale, ai soli effetti di conoscere l'esito
della spedizione, ferma rimanendo, pero', la sua irresponsabilita' ai
sensi dell'art. 96, lettera f), del codice stesso. 
                              Art. 221. 
Determinazione  dell'indennita'  per  oggetti  assicurati  contenenti
                      titoli a corso variabile 
 
  Per la determinazione dell'indennita' da corrispondersi,  ai  sensi
degli articoli 49 e 70 del codice postale, agli aventi diritto per il
caso di perdita, manomissione od  avaria  di  oggetti  assicurati,  i
titoli a corso variabile sono valutati al prezzo di borsa del  giorno
della loro impostazione. 
                              Art. 222. 
              Controversie per l'applicazione di tasse 
 
  Allorquando sorga controversia sulla tariffa relativa a determinati
oggetti in  partenza,  si  applica  quella  piu'  elevata  e  vengono
compilati appositi  verbali,  firmati  dagli  agenti  postali  e  dai
mittenti. 
  Tali  verbali  sono  rimessi  alle  direzioni  provinciali  per  le
determinazioni di competenza. 
                              Art. 223. 
                       Affrancazione di spese 
 
  Il mittente di corrispondenze o pacchi che voglia  assumere  a  suo
carico, ai sensi dell'art, 89 del codice postale,  il  pagamento  dei
dazi doganali o di altri diritti, deve depositare presso l'ufficio di
impostazione, a titolo di garanzia del pagamento, una somma  pari  al
prevedibile importo dei dazi o diritti. 
  Tale deposito gli sara' restituito previa deduzione delle somme  di
cui gli oggetti siano stati gravati e delle tasse e diritti  postali,
inerenti al rimborso. 
  Qualora, pero', il deposito  risulti  insufficiente  a  coprire  le
spese, il mittente e' tenuto a pagare quanto avesse versato in meno. 
                              Art. 224. 
    Deficienza di francatura di raccomandate, assicurate e pacchi 
 
  In caso di deficienza di francatura accertata durante il trasporto,
le corrispondenze raccomandate od  assicurate  ed  i  pacchi  postali
hanno egualmente corso,  salvo  il  diritto  dell'Amministrazione  di
recuperare, a norma dell'art.  90  del  codice  postale,  quanto  sia
dovuto dagli utenti; in caso di accertata impossibilita' di procedere
a detto recupero le somme dovute sono poste a  carico  dell'operatore
che ha provveduto all'accettazione. 
                              Art. 225. 
           Falsa od incompleta dichiarazione del contenuto 
 
  La falsa od incompleta dichiarazione del contenuto da'  luogo  alla
sanzione stabilita dall'art. 82 del codice postale, quando sia  fatta
dal mittente allo scopo di procurarsi  un  indebito  profitto,  o  di
sottrarsi  alla  applicazione  di  imposte  e  tasse,  o  a  divieti,
limitazioni  o  speciali  modalita'  riguardanti  la  spedizione   di
determinate merci. 
                              Art. 226. 
Uso  di  espedienti  per  far  ritenere  avvenuta  o  non  dovuta  la
                     corresponsione delle tasse 
 
  Gli espedienti posti in atto nella spedizione o rispedizione  degli
oggetti, allo  scopo  di  far  ritenere  avvenuta  o  non  dovuta  la
corresponsione  delle  tasse  postali,  danno  luogo,  a  carico  dei
mittenti, all'applicazione della sanzione prevista dall'art.  82  del
codice postale, salvo che il fatto  costituisca  reato  punibile  con
pena piu' grave. 
                              Art. 227. 
Assicurazione convenzionale  di  documenti  o  carte  di  particolare
                             importanza 
 
  I  pieghi  sottoposti  ad  assicurazione  convenzionale  ai   sensi
dell'art. 84,  quinto  comma,  del  codice  postale,  debbono  essere
confezionati con involucri solidi e chiusi con suggelli di ceralacca,
aventi contrassegno particolare, in numero sufficiente a garantire il
contenuto. 
  I   pacchi   con   assicurazione   convenzionale   debbono   essere
confezionati con le norme stabilite per i pacchi assicurati. 
  Il mittente  deve  scrivere  sull'involucro  la  dichiarazione  del
valore in tutte lettere,  senza  cancellature  e  correzioni  con  la
formula: 
  "Assicurazione convenzionale per lire.......". 
  Sulle ricevute rilasciate per ogni piego o pacco deve essere  fatta
l'indicazione: e Assicurazione convenzionale s. 
  Anche gli oggetti con assicurazione  convenzionale  possono  essere
assicurati contro i rischi di forza maggiore. 
                              Art. 228. 
       Assicurazione esercitata dall'Istituto postelegrafonici 
 
  L'istituto postelegrafonici puo' provvedere, ai sensi  dell'art.  1
del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile  1953,  n.  542,
all'assicurazione degli invii postali  nei  casi  nei  quali  non  e'
ammessa l'assicurazione diretta da parte dell'Amministrazione. 
  L'istituto si avvale in tal  caso  degli  uffici  postali,  e  deve
osservare le norme e le condizioni contenute in  apposito  capitolato
d'oneri  emanato  con  decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni. 
                              Art. 229. 
                        Servizi con l'estero 
 
  Le condizioni riguardanti i  servizi  nei  rapporti  internazionali
sono regolate dalle convenzioni e dagli accordi in vigore. 
  Le norme del codice postale e quelle del presente regolamento  sono
applicabili anche a  tali  servizi,  in  quanto  non  sia  altrimenti
disposto  nelle  convenzioni  ed  accordi  predetti  e  nei  relativi
regolamenti. 

Capo V
OGGETTI GRAVATI DI ASSEGNO

                              Art. 230. 
   Riscossione dell'assegno all'atto della consegna degli oggetti 
 
  Le corrispondenze e i pacchi gravati di assegno, ai sensi dell'art.
85 del codice postale, non sono consegnati ai  destinatari  senza  il
pagamento contestuale dell'importo dell'assegno. 
                              Art. 231. 
            Forma esterna degli oggetti gravati d'assegno 
                   Indicazioni prescritte - Tassa 
 
  Per la forma esterna degli oggetti da spedirsi con assegno e per la
consegna dei medesimi agli  uffici  di  partenza,  valgono  le  norme
prescritte per le corrispondenze e i pacchi della stessa  natura  non
gravati di assegno: 
  L'importo dell'assegno deve essere scritto in cifre ed in  lettere,
senza cancellature ne' correzioni, al di sopra  dell'indirizzo  degli
oggetti che ne sono gravati, con la formula: "Assegno lire.......". 
  Nei  casi  preventivamente  autorizzati  dall'Amministrazione  puo'
essere scritto solo in cifre. 
  Per gli oggetti assicurati,  l'indicazione  dell'assegno  deve  far
seguito a quella del valore, e puo' essere di somma uguale, superiore
od inferiore, sempre pero' entro i limiti massimi stabiliti  per  gli
assegni medesimi. 
  La tassa di assegno va corrisposta in aggiunta a quella ordinaria e
a quella di raccomandazione o di assicurazione, a seconda dei casi. 
                              Art. 232. 
         Distribuzione degli oggetti - Rimborso dell'assegno 
 
  Per la distribuzione degli oggetti gravati di  assegno  valgono,  a
seconda dei casi,  le  disposizioni  vigenti  per  le  corrispondenze
raccomandate od assicurate e per i pacchi. 
  Se il destinatario non paga integralmente  l'importo  dell'assegno,
l'oggetto si considera rifiutato. 
  L'ufficio converte la somma riscossa in vaglia ordinario  a  favore
del mittente dell'oggetto, detratta la tassa del vaglia, o  la  versa
in conto corrente, sempre sotto deduzione  della  tassa,  qualora  il
mittente sia un correntista  e  abbia  preventivamente  chiesto  tale
forma di rimborso. 
  Ai vaglia ed ai versamenti in conto corrente  sono  applicabili  le
disposizioni riguardanti i servizi relativi. 
                              Art. 233. 
                Opposizione al rimborso dell'assegno 
 
  Entro la giornata di consegna dell'oggetto gravato di assegno e non
oltre l'ora di chiusura dei servizi al pubblico, il destinatario puo'
fare, presso l'ufficio che deve provvedere al  rimborso,  opposizione
alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente. 
  In tal caso l'ufficio converte l'importo dell'assegno in un  vaglia
di servizio, a proprio favore, annullando il vaglia o  il  versamento
in conto corrente, ove abbia gia' provveduto a tali operazioni per il
rimborso. 
  Ove entro le due giornate successive non sia notificato all'ufficio
un  formale  atto  di  opposizione  a  richiesta  del   destinatario,
l'ufficio provvede alle operazioni di rimborso nei modi richiesti dal
mittente. Nel caso contrario l'importo dell'assegno viene  trattenuto
a deposito, in attesa della definizione della controversia. 

Capo VI
OGGETTI DA RECAPITARSI PER ESPRESSO

                              Art. 234. 
              Oggetti ammessi al recapito per espresso 
        Indicazione su di essi delle generalita' del mittente 
 
  Sono ammessi al recapito per espresso le corrispondenze  ordinarie,
raccomandate ed assicurate e i pacchi postali ordinari e  assicurati,
anche se le une e gli altri siano gravati di assegno. 
  La richiesta  del  recapito  per  espresso  e'  fatta  mediante  la
indicazione "Espresso" apposta sul recto degli oggetti e per i pacchi
anche sul bollettino. 
  A tergo delle corrispondenze per le quali sia chiesto  il  recapito
per espresso il  mittente  deve  scrivere  il  suo  nome,  cognome  e
indirizzo. 
  Le corrispondenze ordinarie di francatura facoltativa per  le  tali
sia  chiesto  il  recapito  per  espresso  e  che  rechino  almeno  i
francobolli  o  le  impronte  di  macchine  affrancatrici  di  valore
corrispondente al diritto relativo, sono recapitate  per  espresso  e
tassate per la eventuale deficienza  della  francatura  ordinaria  ai
sensi dell'art. 44, secondo comma, del codice postale. Se  il  valore
dei francobolli non raggiunga l'importo del diritto per espresso,  le
corrispondenze sono recapitate coi mezzi ordinari. 
  La  disposizione  del  comma  precedente  non   si   applica   alle
corrispondenze di francatura obbligatoria. 
                              Art. 235. 
                   Corrispondenza fuori dispaccio 
 
  Le corrispondenze ordinarie per le quali il mittente  richiede  che
abbiano corso fuori dispaccio,  per  essere  consegnate  direttamente
dagli incaricati del trasporto, sono sottoposte  al  pagamento  della
tassa speciale relativa. 
  L'Amministrazione puo' consentire  che  senza  il  pagamento  della
sopratassa di espresso i pieghi di giornali  quotidiani  o  di  altri
periodici, diretti a rivenditori di determinate  localita'  e  quelli
indirizzati al personale di determinate stazioni ferroviarie, nonche'
le corrispondenze ordinarie dirette  alle  redazioni  di  giornali  e
periodici dai loro corrispondenti siano spediti  fuori  dei  dispacci
ordinari, per essere consegnati  direttamente  ai  destinatari  dagli
incaricati del trasporto. 
                              Art. 236. 
                     Impostazione degli espressi 
 
  Le  corrispondenze  per  espresso  debbono  essere  immesse   nelle
cassette postali comuni, o in quelle speciali, ad esse destinate, ove
esistano. 
  Sono presentati agli sportelli degli uffici postali: 
    a) i pacchi postali; 
    b) gli oggetti da raccomandare o da assicurare; 
    c) gli  oggetti  voluminosi  che  non  possono  immettersi  nelle
cassette; 
    d) le corrispondenze recapitabili in loco, presentate all'ufficio
postale o telegrafico che direttamente provvede al recapito. 
  Per le corrispondenze ordinarie da recapitarsi per espresso non  si
rilascia ricevuta, ancorche' consegnato allo sportello. 
                              Art. 237. 
                       Recapito degli espressi 
 
  Gli oggetti da recapitare per espresso sono  spediti  con  i  mezzi
normali: il recapito a domicilio e' effettuato di norma con personale
e con mezzi speciali. L'Amministrazione,  pero',  non  garantisce  il
recapito per espresso nelle  localita'  difficilmente  accessibili  a
causa delle condizioni atmosferiche o della viabilita'. 
  Gli oggetti che non sia stato possibile consegnare per assenza  del
destinatario o per altre cause sono recapitate con i mezzi ordinari. 
  Per gli oggetti assicurati o gravati  di  assegno  che  superino  i
limiti stabiliti per il recapito in via normale e per quelli che, per
peso  o  volume,  siano  difficilmente  trasportabili  dagli   agenti
postali, l'Amministrazione si  limita  ad  inviare  per  espresso  un
avviso di arrivo  al  destinatario  che  deve  provvedere  al  ritiro
dell'oggetto presso l'ufficio. 
  Sono applicabili al recapito delle corrispondenze per  espresso  le
disposizioni dell'art. 38. 
                              Art. 238. 
           Recapito per espresso richiesto dai destinatari 
 
  Il destinatario puo' richiedere  il  recapito  per  espresso  delle
corrispondenze o dei pacchi, a  lui  diretti,  anticipando  la  tassa
speciale di espresso. 

Capo VII
PIEGHI O PACCHI DI LIBRI SPEDITI DA EDITORI O LIBRAI

                              Art. 239. 
            Condizioni per fruire della tariffa speciale 
 
  Le case editrici o  librarie  che,  per  la  spedizione  di  libri,
intendono avvalersi della riduzione di tariffa prevista dall'art.  98
del codice postale, debbono  chiedere  apposita  autorizzazione  alla
Amministrazione, alla quale debbono dimostrare  documentalmente  tale
loro qualita'. 
  Sotto la denominazione di libri sono anche ammessi: 
    1) le produzioni musicali, purche'  riunite  in  volume,  esclusi
quindi i pezzi staccati; 
    2)  le  carte  geografiche  o  topografiche  riunite  insieme  in
atlanti; 
    3) le dispense e i fascicoli staccati di opere librarie,  spediti
isolatamente, anche se accompagnati dalla copertina  in  carta  o  in
tela; 
    4)  i  cataloghi  che  si  riferiscono  esclusivamente  ad  opere
librarie. 
  Sui pieghi o pacchi ammessi alla riduzione di tariffa  deve  essere
apposta con timbro o a stampa l'indicazione: e Tariffa ridotta - 
Autorizzazione N.....del.... della direzione provinciale di...." 
  Salva   l'applicazione   dell'art.   82   del    codice    postale,
l'autorizzazione viene sospesa e revocata  quando  non  ricorrano  le
condizioni stabilite dal presente articolo. 
                              Art. 240. 
Dichiarazione di spedizione per i pieghi sottofascia di libri spediti
                          in via ordinaria 
 
  Per i pieghi di  libri  spediti  in  via  ordinaria  ed  a  tariffa
ridotta, l'Amministrazione rilascia, a richiesta  dei  mittenti,  una
dichiarazione di spedizione consistente nell'apposizione del bollo  a
data dell'ufficio postale di accettazione su una distinta dei  pieghi
presentata dai mittenti medesimi. 
  I pieghi descritti nella distinta di cui al  comma  precedente  non
hanno alcun trattamento speciale ne' per quanto concerne il trasporto
o  il  recapito  ne'  per  quanto   riguarda   la   irresponsabilita'
dell'Amministrazione. 

Capo VIII
POSTA AEREA

                              Art. 241. 
                Limiti del servizio - Tassa speciale 
     Facolta' dell'Amministrazione di ricorrere ai mezzi normali 
 
  Sono ammessi normalmente al trasporto per via aerea tutti gli invii
postali. Il Ministro delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  puo',
tuttavia, disporre esclusioni e limitazioni anche  temporanee  e  per
determinate linee. 
  L'Amministrazione ha, altresi', la facolta' di dar corso coi  mezzi
normali agli invii  per  i  quali  sia  stata  corrisposta  la  tassa
speciale di posta aerea, quando, per mancata utilizzazione dei  mezzi
aerei immediati,  ritenga  di  poter  conseguire  un  piu'  sollecito
inoltro con i mezzi ordinari o sia nella impossibilita' di  servirsi,
per qualsiasi ragione, dei mezzi aerei. 
  In tali casi i pacchi sono inoltrati con  il  trattamento  previsto
per i pacchi urgenti. 
  L'Amministrazione, per il diverso avviamento, non  assume  maggiori
responsabilita' di quelle previste dal codice postale e non e' tenuta
al rimborso della tassa speciale di trasporto aereo. 
                              Art. 242. 
           Modalita' per il pagamento della tassa speciale 
            Corrispondenze aeree non interamente francate 
 
  Per le corrispondenze  da  trasportarsi  per  via  aerea  la  tassa
speciale di  trasporto  aereo  e'  corrisposta  mediante  francobolli
speciali da  applicarsi  sugli  invii.  In  mancanza  di  francobolli
speciali possono applicarsi quelli ordinari. 
  Per i pacchi si applicano sul bollettino i  francobolli  prescritti
dall'art. 170. 
  Le  corrispondenze  ordinarie  aeree  non   francate   o   francate
insufficientemente  non  hanno  corso  quando  siano   a   francatura
obbligatoria ai sensi dell'art.  44  del  codice  postale;  quelle  a
francatura facoltativa  hanno  corso  coi  mezzi  aerei  soltanto  se
risulti interamente pagata la tassa speciale di  trasporto  aereo,  e
sono sottoposte a tassa per la mancanza o deficienza di francatura. 
  Quando  la  tassa  speciale  non  risulti  interamente  pagata,  le
corrispondenze hanno il trattamento normale. 

Capo IX
FRANCATURA A MACCHINA

                              Art. 243. 
Autorizzazione  ad   affrancare   mediante   impronte   di   macchine
                            affrancatrici 
 
  I  mittenti,  preventivamente  autorizzati  dalla  Amministrazione,
possono  affrancare  le   corrispondenze   ed   i   pacchi   mediante
l'applicazione di impronte di macchine affrancatrici. 
  Le tasse speciali di posta pneumatica,  di  trasporto  aereo  e  di
recapito per espresso  possono  essere  rappresentate,  anziche'  dai
francobolli in uso per  tali  servizi  speciali,  da  impronte  delle
macchine  affrancatrici,  purche'  siano  apposte  sugli   invii   le
indicazioni relative ai servizi stessi. 
  E' consentito, altresi', di completare con francobolli la eventuale
insufficienza di valore delle impronte delle macchine affrancatrici. 
                              Art. 244. 
       Concessionari per la vendita o noleggio delle macchine 
                    Deposito della macchina tipo 
 
  Chiunque intenda vendere o dare in locazione macchine affrancatrici
deve ottenere dall'Amministrazione  la  preventiva  approvazione  del
tipo. 
  A tal uopo deve  presentare,  per  l'esame  tecnico,  una  macchina
campione completa, con tutti i suoi accessori,  la  quale  rimane  in
deposito presso l'Amministrazione,  senza  che  spetti  per  cio'  al
concessionario alcun compenso. 
  Le  macchine  debbono  offrire  assoluta   garanzia   di   perfetto
funzionamento ed essere atte ad imprimere sulle corrispondenze o  sui
bollettini  di  spedizione   dei   pacchi   una   o   piu'   impronte
rappresentative dell'importo della tassa ed un bollo a calendario con
l'indicazione del luogo d'impostazione. 
                              Art. 245. 
  Approvazione del tipo di macchina e facolta' dell'Amministrazione 
 
  L'approvazione dei tipi  di  macchine,  con  l'autorizzazione  alla
vendita o noleggio, e' data con decreto del Ministro  delle  poste  e
delle telecomunicazioni. 
  L'Amministrazione si riserva ampia facolta' di limitare, sospendere
o revocare l'uso delle macchine, senza che  sia  per  cio'  tenuta  a
corrispondere alcuna indennita'. 
                              Art. 246. 
          Obblighi dei concessionari - Penalita' - Cauzione 
 
  Le macchine fornite agli utenti debbono essere identiche, anche nei
congegni    particolari,    al     campione     depositato     presso
l'Amministrazione. Esse debbono  essere  vendite  o  locato  senza  i
relativi punzoni, la cui fabbricazione e' riservata allo Stato e  che
sono  forniti  in  uso   dall'Amministrazione   postale   dietro   un
corrispettivo da essa stabilito. 
  Il  fornitore  deve  dare  partecipazione  all'Amministrazione  con
lettera raccomandata,  di  ogni  vendita,  locazione  o  cessione  di
macchine  affrancatrici,   indicando   il   nome   e   il   domicilio
dell'acquirente, locatario o cessionario. 
  Indipendentemente dalle pene  comminate  dall'art.  33  del  codice
postale, il fornitore e' responsabile, in solido  con  l'utente,  dei
danni che possono derivare all'Amministrazione da frodi o abusi  resi
possibili da difetti di costruzione o imperfetto funzionamento  delle
macchine o da abusiva fornitura di  punzoni,  in  contravvenzione  al
disposto del primo comma del presente articolo, o da omissione  della
partecipazione prescritta dal secondo comma. 
  A garanzia dell'osservanza degli  obblighi  di  cui  ai  precedenti
commi gli autorizzati debbono  versare  una  cauzione,  nella  misura
stabilita dall'Amministrazione, che puo' essere costituita anche  con
titoli  di  Stato  valutati  al  corso  del  giorno  in  cui  vengono
depositati. 
                              Art. 247. 
    Utenti di macchine affrancatrici - Domanda di autorizzazione 
 
  Per ottenere l'autorizzazione, a usare le  macchine  affrancatrici,
deve rivolgersi domanda  all'Amministrazione  indicando  il  tipo  di
macchina prescelto, il nome del fornitore, la spesa media giornaliera
sostenuta per la francatura delle proprie corrispondenze o dei pacchi
e il preciso recapito ove la macchina sara' messa in  funzione.  Alla
domanda  deve  essere  unita  una  ricevuta  comprovante   l'avvenuto
pagamento   della   somma   stabilita   dall'Amministrazione,   quale
corrispettivo dell'uso dei punzoni. 
  L'Amministrazione  per  concedere  l'autorizzazione  terra'   conto
dell'ammontare della spesa media per francatura denunciata. 
                              Art. 248. 
           Punzoni delle macchine affrancatrici - Collaudo 
 
  I   punzoni   forniti   all'utente    rimangono    di    proprieta'
dell'Amministrazione  e  debbono  essere   restituiti   quando   sono
sostituiti da altri o  cessi,  per  qualsiasi  ragione,  l'uso  della
macchina. 
  L'utente  e'  obbligato  a  chiedere,  pagando   il   corrispettivo
stabilito, nuovi punzoni  in  sostituzione  di  quelli  eventualmente
deteriorati. 
  Appena applicati i punzoni  la  macchina  deve  essere  verificata,
collaudata  e  suggellata  dall'Amministrazione.  Il  certificato  di
collaudo,  attestante  che  la  macchina  e'  conforme  al   campione
depositato e funziona regolarmente, e' redatto in due  esemplari  uno
dei quali e' consegnato all'utente. 
  Nell'atto di autorizzazione sono stabilite le condizioni per  l'uso
della macchina e le  penalita'  alle  quali  puo'  essere  sottoposto
l'utente in caso di  trasgressione,  salva  l'eventuale  applicazione
dell'art. 82 del codice postale. 
                              Art. 249. 
     Caratteristiche dell'impronta della macchina affrancatrice 
 
  Le impronte delle macchine affrancatrici debbono essere  nitide  ed
impressa con inchiostro  di  colore  rosso  vivo  direttamente  sugli
involucri delle corrispondenze o sui  bollettini  di  spedizione  dei
pacchi, a seconda dei casi. 
  La data del bollo deva essere quella del giorno in cui gli  oggetti
sono consegnati all'ufficio  postale  designato  o,  se  trattasi  di
corrispondenza in corso  particolare,  alla  persona  incaricata  del
trasporto o recapito. E'  eccezionalmente  consentito  che  il  bollo
rechi la data del giorno precedente a quello della  consegna,  ma  in
tal caso sulle corrispondenze o sui bollettini dei  pacchi  l'ufficio
postale accettante deve apporre il proprio bollo con  la  data  della
effettiva impostazione. 
                              Art. 250. 
           Impostazione degli oggetti francati a macchina 
            Distinta corrispondenze rinvenute nelle buche 
 
  Gli oggetti francati a macchina, da spedirsi a  mezzo  dei  servizi
postali,   debbono   essere    consegnati    all'ufficio    designato
dall'Amministrazione, insieme con una distinta indicante la quantita'
degli oggetti medesimi e delle corrispondenze  eventualmente  inviate
in corso particolare nonche' l'importo delle tasse dovute. 
  Gli oggetti  la  cui  francatura  sia  completata  con  francobolli
debbono essere consegnati separatamente. 
  E' pero' consentito che le corrispondenze ordinarie siano  imbucate
nelle comuni cassette d'impostazione, purche' incluse, insieme con la
relativa distinta, in apposita busta che  deve  essere  francata  per
l'importo del diritto stabilito nei provvedimenti  tariffari  di  cui
all'art. 7 del codice postale, e diretta all'ufficio  preventivamente
designato dall'Amministrazione. 
  Le corrispondenze francate  a  macchina  che  si  rinvengono  nelle
cassette  di  impostazione  senza  che  siano  state   osservate   le
formalita' indicate nel comma precedente e tutti gli  oggetti  per  i
quali il bollo rechi una data non rispondente alle  prescrizioni  del
precedente articolo, come pure quelli per i  quali  non  siano  state
osservate le altre  norme  del  presente  capo,  sono  restituite  al
mittente. 
                              Art. 251. 
      Apertura del conto di credito per la francatura meccanica 
 
  Prima che la macchina sia messa in opera,  l'utente  deve  chiedere
l'apertura  di  un  conto   di   credito,   depositando   una   somma
corrispondente alla presunta  francatura  di  un  mese,  senza  pero'
superare la portata massima del contatore. 
  Quando la presunta francatura di un mese sia di  notevole  importo,
l'Amministrazione puo' consentire che  la  misura  del  deposito  sia
inferiore a quella stabilita dal  comma  precedente;  in  ogni  caso,
pero', il deposito deve essere  reintegrato  quando  le  tasse  delle
corrispondenze spedite abbiano assorbito i quattro quinti di esso. 
  Non sono accettate corrispondenze o pacchi per  la  cui  francatura
non esista nel conto il corrispondente importo. L'uso della macchina,
quando sia esaurito il credito, puo' dar luogo a carico degli  utenti
all'applicazione delle sanzioni stabilite  dall'art.  82  del  codice
postale. 
  Per la tenuta del conto di credito non e' dovuta dall'utente alcuna
provvigione. 
                              Art. 252. 
Divieto di abbonare impronte valori di corrispondenze che  non  hanno
        avuto corso; diritto percentuale dell'Amministrazione 
 
  Non e' consentito l'abbuono di impronte illeggibili e di  scatti  a
vuoto. 
  E' ammesso solamente l'abbuono delle impronte applicate su  oggetti
che non debbano aver corso, a condizione, pero', che l'abbuono stesso
sia chiesto all'atto della presentazione della distinta in  cui  sono
comprese le corrispondenze  e  che  siano  consegnate  le  buste,  le
fascette, le cartoline e i bollettini interi relativi. 
  L'importo dell'abbuono e' corrisposto direttamente all'utente. 
  Dall'importo dell'abbuono viene trattenuto dall'Amministrazione  un
diritto percentuale nella  misura  determinata  con  i  provvedimenti
tariffari di cui all'art. 7 del codice postale. 
                              Art. 253. 
            Divieto di trasferire le macchine - Verifiche 
 
  E'  vietato  all'utente,   senza   la   preventiva   autorizzazione
dell'Amministrazione, di trasferire definitivamente o temporaneamente
la macchina affrancatrice ad altra persona  o  in  altro  locale,  di
sostituirla, di modificarla e di utilizzare pezzi di ricambio. 
  L'Amministrazione ha piena facolta'  di  eseguire  verifiche  sulle
macchine affrancatrici; all'uopo  i  suoi  agenti  hanno  diritto  di
accesso nei locali ove sono messe in opera. 
                              Art. 254. 
                    Revoca o rinunzia dell'utenza 
 
  L'Amministrazione  puo'  revocare   l'autorizzazione   all'uso   di
macchine affrancatrici a quegli utenti  che  incorrano  in  frequenti
errori. 
  L'utente puo', in ogni  caso,  rinunziare  all'uso  della  macchina
affrancatrice, dandone partecipazione all'Amministrazione. 
  Quando sia revocata l'autorizzazione per la vendita o la  locazione
di un determinato tipo di macchina gli utenti  devono  immediatamente
dismetterla. 
  Nei  casi  contemplati  nel   presente   articolo   l'utente   deve
riconsegnare i punzoni all'Amministrazione  che  deve  restituire  il
residuo del deposito costituito con il conto di credito. 
 
          Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 
                               GASPARI