LEGGE 8 marzo 1975, n. 39

Attribuzione  della  maggiore eta' ai cittadini che hanno compiuto il
diciottesimo  anno  e  modificazione  di  altre  norme  relative alla
capacita' di agire e al diritto di elettorato.
 
 Vigente al: 1-1-2012  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 2 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2. - (Maggiore eta'. Capacita' di agire). - La maggiore eta'
e'  fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta'
si  acquista  la capacita' di compiere tutti gli atti per i quali non
sia stabilita una eta' diversa.
  Sono  salve le leggi speciali che stabiliscono un'eta' inferiore in
materia  di  capacita'  a  prestare il proprio lavoro. In tal caso il
minore  e'  abilitato  all'esercizio  dei  diritti e delle azioni che
dipendono dal contratto di lavoro".
                               Art. 2.

  L'articolo 3 del codice civile e' abrogato.
                               Art. 3.

  Il secondo comma dell'articolo 90 del codice civile e' abrogato.
                               Art. 4.

  L'articolo 165 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Il  minore  capace  di  contrarre  matrimonio  e'  pure  capace di
prestare  il  consenso  per  tutte le stipulazioni e le donazioni che
possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide se egli e'
stato assistito dal genitore esercente la patria potesta', dal tutore
o   dal   curatore   speciale  nominato  a  norma  dell'ultimo  comma
dell'articolo 90".
                               Art. 5.

  Il  secondo comma dell'articolo 296 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
  "Se  l'adottando  non  ha  compiuto la maggiore eta' il consenso e'
dato dal suo legale rappresentante".
                               Art. 6.

  Gli articoli 391, 398 e 399 del codice civile sono abrogati.
                               Art. 7.

  L'articolo 392 del codice civile e' sostituito dal seguente:
    Art.  392.  -  (Curatore  dell'emancipato). - Curatore del minore
sposato con persona maggiore di eta' e' il coniuge.
  Se entrambi i coniugi sono minori di eta', il giudice tutelare puo'
nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
  Se  interviene l'annullamento per una causa diversa dall'eta', o lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la
separazione  personale,  il  giudice tutelare nomina curatore uno dei
genitori,  se  idoneo all'ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel
caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore
lo assiste altresi' negli atti previsti nell'articolo 165".
                               Art. 8.

  Il  primo  comma  dell'articolo 401 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  401. - Limiti di applicazione delle norme. - Le disposizioni
del  presente  titolo  si applicano anche ai minori che sono figli di
genitori  non  conosciuti,  ovvero  figli naturali riconosciuti dalla
sola  madre  che  si  trovi nell'impossibilita' di provvedere al loro
allevamento".
                               Art. 9.

  Il  secondo comma dell'articolo 439 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
  "Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione
se si tratta di minore".
                              Art. 10.

  Il  secondo comma dell'articolo 591 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
  "Sono incapaci di testare:
    1) coloro che non hanno compiuto la maggiore eta';
    2) gli interdetti per infermita' di mente;
    3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per
qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere
nel momento in cui fecero testamento".
                              Art. 11.

  L'articolo 1837 del codice civile e' abrogato.
                              Art. 12.

  Il secondo comma dell'articolo 2580 del codice civile e' abrogato.
                              Art. 13.

  L'articolo  108  della  legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
  "L'autore che abbia compiuto sedici anni di eta' ha la capacita' di
compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e
di esercitare le azioni che ne derivano".
                              Art. 14.

  L'articolo  1  del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:
  "Sono  elettori  tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni
previste dagli articoli 2 e 3".
                              Art. 15.

  Il  primo  comma  dell'articolo  7 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:
  "L'aggiornamento  delle liste elettorali si effettua a mezzo di due
revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal
presente  titolo,  con  la  iscrizione di coloro che hanno compiuto o
compiano il diciottesimo anno di eta', rispettivamente, dal 1 gennaio
al  30  giugno  e  dal  1  luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si
trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4".
                              Art. 16.

  Il  primo  comma  dell'articolo  8 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:
  "Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe
e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:
    a)  entro  il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in
ordine  alfabetico,  distinto  per  uomini  e  donne,  di coloro che,
trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune
alla  data  del  15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di eta'
dal  1  luglio  al  31  dicembre  o  che lo avessero gia' compiuto ed
abbiano,  a  qualsiasi titolo, diritto di essere iscritti nelle liste
elettorali;
    b)  entro  il  mese  di agosto, alla compilazione di un elenco in
ordine  alfabetico,  distinto  per  uomini  e  donne,  di coloro che,
trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune
alla  data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di eta' dal
1  gennaio  al  30 giugno dell'anno successivo o che lo avessero gia'
compiuto  ed  abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti
nelle liste elettorali".
                              Art. 17.

  L'articolo  10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:
  "L'autorita' provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni,
rispettivamente  entro  il  20  marzo e il 20 settembre, l'elenco dei
cittadini  che  si  trovino  sottoposti  alle  misure  di prevenzione
previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che
abbiano  compiuto  o  compiano  il diciottesimo anno di eta' entro il
semestre successivo".
                              Art. 18.

  Il  primo  comma  dell'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:
  "Entro  dieci  giorni  dalla data di pubblicazione del manifesto di
convocazione   dei   comizi  elettorali,  la  commissione  elettorale
comunale  compila  un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur
essendo  compresi  nelle  liste elettorali, non avranno compiuto, nel
primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di eta'".
                              Art. 19.

  Il  primo  comma  dell'articolo  4 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, e' sostituito dal seguente:
  "Sono   elettori   i  cittadini  iscritti  nelle  liste  elettorali
compilate  a  termini  delle  disposizioni  contenute nel testo unico
delle  leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta
e  revisione  delle  liste  elettorali,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  20  marzo  1967,  n.  223, che abbiano
compiuto   il  diciottesimo  anno  di  eta'  entro  il  primo  giorno
dell'elezione".
                              Art. 20.

  Ai  fini della prima applicazione degli articoli 14, 15, 16, 17, 18
e  19  della  presente legge, l'iscrizione nelle liste elettorali dei
cittadini  che  abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di
eta'  entro  il  31  dicembre  1975  viene  effettuata a mezzo di una
revisione straordinaria con le modalita' e nei termini indicati dalle
disposizioni che seguono:
    1)  il  sindaco,  in  base  ai  registri  dello  stato  civile  e
dell'anagrafe  e  sulla  scorta  dello schedario elettorale, provvede
entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alla  compilazione  di  un  elenco in ordine alfabetico, distinto per
uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della
popolazione stabile del comune alla predetta data, abbiano compiuto o
compiranno il diciottesimo anno di eta' entro il 31 dicembre 1975;
    2)  entro  i  termini stabiliti al precedente punto 1) il sindaco
trasmette,  per  ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi
previsto  agli uffici dei casellari giudiziali competenti. Gli uffici
dei  casellari, entro i successivi 20 giorni, restituiscono ai comuni
gli  estratti  suddetti, previa apposizione della annotazione "Nulla"
per   ciascun  nominativo  nei  cui  confronti  non  sussista  alcuna
iscrizione  per  reati  che  comportino  la  perdita  della capacita'
elettorale,  e  della  trascrizione,  per gli altri nominativi, delle
iscrizioni  esistenti,  osservato il disposto di cui all'articolo 609
del  codice di procedura penale. Entro lo stesso termine, l'autorita'
provinciale  di  pubblica  sicurezza trasmette ai comuni l'elenco dei
cittadini  che  si  trovino  sottoposti  alle  misure  di prevenzione
stabilite  dall'articolo  3  della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
che  abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di eta' entro
il 31 dicembre 1975;
    3) entro i successivi 7 giorni la commissione elettorale comunale
procede  alla  formazione,  in  ordine  alfabetico,  di  un elenco in
duplice  copia,  distinto  per  uomini  e  donne, con il quale, sulla
scorta   dell'elenco   di   cui   al  precedente  punto  1),  propone
l'iscrizione  di  coloro  i quali risultino in possesso dei requisiti
per   ottenere   l'iscrizione   nelle   liste  elettorali,  ai  sensi
dell'articolo  4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, apponendo, accanto a ciascun nominativo, un'annotazione
indicante  il  titolo  ed  i  documenti  per  i quali l'iscrizione e'
proposta.   Entro  il  medesimo  termine  la  commissione  elettorale
comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti anzidetti, provvede, con
deliberazione, all'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni;
    4) entro il giorno successivo il sindaco invita, con manifesto da
affiggersi  all'albo  comunale  ed in altri luoghi pubblici, chiunque
intenda  proporre  ricorsi  contro  le  decisioni  della  commissione
elettorale  comunale  adottate  ai  sensi  del precedente punto 3), a
presentarli   entro   i   successivi   4   giorni  con  le  modalita'
dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967,  n.  223.  Durante  questo  periodo  devono rimanere depositati
nell'ufficio comunale un esemplare dell'elenco firmato dal presidente
della commissione elettorale comunale e dal segretario, insieme con i
titoli  ed  i  documenti  relativi  a ciascun nominativo, nonche' una
copia  della  deliberazione  di  cui  all'ultima parte del precedente
punto 3);
    5)  a  coloro  che  non siano stati inclusi nell'elenco di cui al
precedente  punto  3)  per  essere  incorsi  in una delle incapacita'
previste  dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20  marzo 1967, n. 223, il sindaco notifica per iscritto la decisione
della  commissione  elettorale  comunale,  indicandone  i motivi, non
oltre due giorni dalla pubblicazione dell'elenco;
    6) il sindaco, entro i 2 giorni successivi alla pubblicazione dei
manifesti   di   cui  al  punto  4)  trasmette  al  presidente  della
commissione elettorale mandamentale:
      a)  un  esemplare  dell'elenco  corredato  di tutti i documenti
relativi  e  copia  conforme  dei  verbali  delle  operazioni e delle
deliberazioni  della  commissione  elettorale  comunale,  di  cui  al
precedente punto 3);
      b) i ricorsi presentati a norma del precedente punto 4);
    7)   entro  i  successivi  6  giorni  la  commissione  elettorale
mandamentale,  compiute  le  operazioni  di  cui  all'articolo 29 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, deve
provvedere  all'approvazione dell'elenco e della deliberazione di cui
al  precedente  punto  3)  ed alle relative iscrizioni da effettuarsi
nelle  liste  generali  e  sezionali depositate presso la commissione
stessa.  Nel  medesimo  termine  la commissione restituisce al comune
l'elenco  insieme  con  tutti  i  documenti  e  comunica  le  proprie
decisioni  in  ordine  alla  deliberazione  relativa all'assegnazione
degli  iscritti  alle  singole  sezioni  ed ai ricorsi presentati. Il
segretario  comunale  ne  invia immediatamente ricevuta al presidente
della commissione;
    8)  nei  5  giorni successivi la commissione elettorale comunale,
con   l'assistenza  del  segretario,  apporta,  in  conformita'  alle
decisioni  della  commissione elettorale mandamentale, le conseguenti
iscrizioni alle liste generali e sezionali;
    9)  entro  i successivi 3 giorni, gli atti della revisione devono
rimanere  depositati  nella  segreteria comunale e le decisioni della
commissione   elettorale  mandamentale  sono,  a  cura  del  sindaco,
notificate, con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, ai
cittadini la cui proposta di iscrizione non sia stata accolta;
    10)  i  termini  di  cui  all'art.  20, terzo e quarto comma, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono
ridotti a due giorni; il termine di cui al comma quinto del precitato
articolo e' ridotto a giorni 15.
                              Art. 21.

  In  occasione  delle  consultazioni  popolari  che  si  svolgeranno
nell'anno  1975  il  personale  dei  comuni,  delle  prefetture,  del
Ministero  dell'interno, addetto a servizi elettorali, nonche' quello
dipendente  dal Ministero di grazia e giustizia addetto al casellario
giudiziale, puo' essere autorizzato dalle rispettive amministrazioni,
anche  in  deroga  alle  vigenti  disposizioni,  ad effettuare lavoro
straordinario  sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili,
per  il  periodo  intercorrente dalla data di entrata in vigore della
presente  legge  al  trentesimo  giorno  successivo  al  giorno delle
consultazioni stesse.
                              Art. 22.

  Alle  spese per la retribuzione delle prestazioni straordinarie del
personale   delle   prefetture,  del  Ministero  dell'interno  e  del
Ministero  di  grazia  e  giustizia  in occasione delle consultazioni
popolari  del  1975,  sara' provveduto con trasferimento dal capitolo
6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio
le occorrenti variazioni.
                              Art. 23.

  I diritti previdenziali, assistenziali o pensionistici riconosciuti
da particolari disposizioni non sono modificati dalla presente legge.
Fino  a  che  non  sia specificamente provveduto in materia, le norme
vigenti   che,   sancendo   diritti  previdenziali,  assistenziali  e
pensionistici,  ne  limitino la durata alla minore eta' della persona
cui  sono collegati o ne prevedano la cessazione con il conseguimento
della   maggiore  eta'  della  medesima,  restano  operanti  sino  al
compimento del ventunesimo anno di eta' del soggetto.
                              Art. 24.

  Nelle  situazioni  giuridiche  sorte  anteriormente alla entrata in
vigore  della  presente  legge,  quando  per  atto a titolo oneroso o
gratuito,  ovvero  in  base a disposizioni legislative debbono essere
effettuate  prestazioni  continuative o periodiche sino alla maggiore
eta'  dell'avente  diritto, il termine finale deve essere riferito al
compimento del ventunesimo anno del beneficiario.
                              Art. 25.

  Quando  le  leggi  anteriori  prevedono  che un termine decorre dal
compimento  della  maggiore  eta',  tale  termine  inizia a decorrere
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge  se  a  tale data il
soggetto ha gia' compiuto il diciottesimo anno di eta'.
  Restano   immutate  le  disposizioni  anteriori  se,  a  causa  del
compimento  della maggiore eta' anteriormente alla data di entrata in
vigore  della presente legge, e' gia' iniziato il decorso del termine
indicato nel comma precedente.
                              Art. 26.

  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 marzo 1975

                                LEONE

                                                   MORO - GUI - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE