LEGGE 29 dicembre 1990, n. 405
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991).
Vigente al: 1-1-2012
Capo I.
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'anno 1991, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 118.400 miliardi. Tenuto conto delle operazioni di rimborso dei prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1991 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 231.600 miliardi per l'anno finanziario 1991. 2. Per gli anni 1992 e 1993 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 138.156 miliardi ed in lire 129.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 253.156 miliardi ed in lire 220.250 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1992 e 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 94.700 miliardi ed in lire 63.400 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 209.700 miliardi ed in lire 153.750 miliardi.
Art. 2. 1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove e maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciscuno di detti anni, e' interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato all'articolo 1, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria. 2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1991-1993, restano determinati per l'anno 1991 in lire 31.616.579 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 10.767,846 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge. 3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1991 e triennale 1991-1993, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 4. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro. 5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3 lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1991 in lire 2.290 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge. 6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 5 agosto 1978, n. 468 le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella. 7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 nelle misure indicate nella Tabella F, allegata alla presente legge. 8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1991, a carico degli esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi, gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 9. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1991 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi ivi compresa la garanzia sui prestiti, limitatamente ad un controvalore di lire 600 miliardi, contratti nell'anno 1991 ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
Capo II.
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 3. 1. In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 1990, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1991, 1992 e 1993 sono valutate, rispettivamente, in lire 2.800 miliardi, lire 4.300 miliardi e lire 4.500 miliardi.
Art. 4. 1. Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' per quello dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi a partire dall'anno 1991 da parte dei contribuenti diversi dalle societa' e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 95 per cento. Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche' per quello dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 98 per cento anche per i periodi successivi a quelli indicati all'articolo 4, comma 1, della legge 11 marzo 1988 n. 67. 2. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e dei conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' stabilita al 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67. ((4)) ((3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e' fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Nell'anno 1991 il versamento di acconto, da parte delle aziende ed istituti di credito, relativo alle ritenute sui depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da eseguirsi nel mese di ottobre deve essere effettuato in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute versate per l'anno precedente e quello del versamento di acconto effettuato alla scadenza di giugno.)) 4. Le modificazioni derivanti dalla revisione degli estimi del catasto edilizio urbano mediante nuove tariffe e nuove rendite catastali disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1992 ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati nonche' per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, dalle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere successivamente al 31 dicembre 1991. Le predette modificazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1991. Per la determinazione dei redditi dei fabbricati per gli anni 1990 e 1991 nonche' per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, dalle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere dal 1 gennaio al 31 dicembre 1991 si applicano le rendite del catasto edilizio urbano vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con i coefficienti di aggiornamento risultanti dalla tabella 1 allegata alla presente legge, determinati sulla base dei coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989, aumentati del 25 per cento ed arrotondati alla lira superiore. Restano fermi per la rettifica dei valori di atti e scritture, formati, autenticati, pubblicati o emanati, e delle successioni, e donazioni aperte o poste in essere nell'anno 1990 i coefficienti stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988. (2) 5. Nell'articolo 31, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, al primo periodo sono aggiunte, in fine le parole: ";le commissioni censuarie provinciali esaminano e approvano i prospetti anche se le commissioni distrettuali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di presentare osservazioni e reclami". 6. Nell'articolo 32, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, le parole: "gia' approvate dalla commissione censuaria provinciale" sono sostituite dalle altre: ",che gli uffici sono tenuti a trasmettere dopo la scadenza del termine previsto dalla lettera a), del primo comma dell'articolo 31, anche se le commissioni provinciali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di provvedere;". 7. Fino al 31 dicembre 1991 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continuano ad applicarsi, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni. ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 13 settembre 1991, n. 299, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 1991, n. 363, ha disposto (con l'art. 1, comma 8) che ai fini e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. 13 settembre 1991, n. 299, "il termine del 1 gennaio 1992 indicato nell'articolo 4, comma 4, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' anticipato al 1 ottobre 1991". ----------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1991, n. 377, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, la ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non oltre dodici mesi, e' elevata dal 25 al 30 per cento".
Art. 5. 1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, per importo non superiore a 7 milioni di lire, nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 7 della Legge 22 aprile 1982, n. 168. Nello stesso limite complessivo ed alle stesse condizioni sono deducibili le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unita' immobiliari di una nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;". 2. A decorrere dall'anno 1991, fino alla definizione del trattamento tributario del reddito di famiglia, la detrazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata di un importo pari a lire 24.000 per ciascun figlio. ((6)) 3. Le modificazioni disposte con il comma 1 si applicano agli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione conseguenti a contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1990. Ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1 gennaio 1991 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. 4. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990 ed ai successivi la deduzione dell'imposta locale sui redditi e' ammessa nella misura del 75 per cento. ------------------ AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1992, n. 66, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo "deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
Art. 6. 1. Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e' sostituito dal seguente: "Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui all'articolo 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'articolo 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'articolo 26". 2. A decorrere dall'anno 1991 i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 633, devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al 65 per cento, elevato al 70 per cento per i contribuenti che si sono avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo comma del predetto articolo 27, del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente, o se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i contribuenti di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 devono versare, a titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo pari al 65 per cento, del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso; per i contribuenti di cui all'articolo 74, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 GIUGNO 1995, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.8 AGOSTO 1995, N. 349. (3) (7) 3. Se, in conseguenza della variazione, del volume di affari, mutano rispetto all'anno precedente le cadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno e' costituito: se la cadenza e' stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da un terzo dell'ammontare versato, nell'ultimo trimestre a norma dell'articolo 74, quarto comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, se la cadenza e' stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno. (7) 3-bis. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, l'obbligo relativo all'acconto puo' essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1 al 20 dicembre, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonche' dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo puo' tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1 al 20 dicembre, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno 1994 puo' altresi' tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari a due terzi ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti trimestrali, dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del 1993, computabile in detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa all'anno 1994, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilita', avvalendosi, ai fini delle liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del citato decreto n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito anche per i titolari di conto fiscale entro il termine del 27 dicembre, stabilito dal comma 2 per il versamento, con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 27, primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, e tenendo conto dell'eccedenza detraibile di cui al terzo comma dello stesso articolo. 4. L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire 200.000. 5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma 2 e' soggetto alla soprattassa del 20 per cento delle somme non versate o versate in meno. Tuttavia, se l'acconto e' stato calcolato con riferimento, rispettivamente,alle liquidazioni per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre o all'imposta risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in corso, la soprattassa si applica solo se l'importo versato e' inferiore all'ammontare dovuto di oltre il 5 per cento di quest'ultimo. 5-bis. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1991, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; ((le banche delegate al pagamento e i concessionari devono versare negli ordinari termini e comunque non oltre il 31 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre e quelle che il concessionario ha ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre)). 5-ter. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le aziende di credito con delega irrevocabile di versamento al concessionario. ((Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabiliti annualmente i tempi e le modalita', nei rapporti tra aziende di credito, concessionari e Banca d'Italia, per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme relative all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto.)) I non intestatari di conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. 5-quater. Sono considerati validi i versamenti effettuati nel corso del 1994 dal soggetto titolare di conto fiscale mediante distinte di versamento diverse da quelle appositamente previste dal decreto del Ministro delle finanze del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994. Sono considerati altresi' validi i versamenti effettuati nello stesso periodo da contribuenti non titolari di conto fiscale mediante l'impiego delle distinte di versamento sopra citate. 5-quinquies. Il comma 11 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente: '11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a contributi deliberati e assegnati in data successiva al 1 gennaio 1994.'. 6. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 19, secondo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente i limiti di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto e all'importazione di motocicli ed autovetture nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, e' prorogato al 31 dicembre 1993. (6) 7. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1 dicembre 1986, n. 879 sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1992. ----------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1992, n. 17, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che nei confronti dei soggetti esercenti attivita' commerciale e artigianale aventi domicilio fiscale nelle province di Trieste e Gorizia e nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129 di cui all'art. 3, comma 1 del D.L. 22 novembre 1991, n. 369, e' sospeso, per l'anno 1991, il termine relativo al versamento dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto, previsto dal comma 2 del presente articolo. ----------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1992, n. 66, ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che la disposizione di cui al comma 6 del presente articolo "deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". ----------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "La misura dei versamenti di acconto dell'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, del 65 e 70 per cento e' unificata ed elevata all'88 per cento".
Art. 6. 1. Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e' sostituito dal seguente: "Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui all'articolo 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'articolo 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'articolo 26". 2. A decorrere dall'anno 1991 i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 633, devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al 65 per cento, elevato al 70 per cento per i contribuenti che si sono avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo comma del predetto articolo 27, del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente, o se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i contribuenti di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 devono versare, a titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo pari al 65 per cento, del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso; per i contribuenti di cui all'articolo 74, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre. In alternativa, l'obbligo relativo all'acconto puo' essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo non inferiore all'imposta che risulta dovuta tenendo conto delle annotazioni eseguite, o che avrebbero dovuto essere eseguite, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1 al 20 dicembre ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre a seconda che obbligati all'adempimento siano contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale; nel calcolo dell'acconto, inoltre, deve tenersi conto, in aumento, delle imposte relative alle operazioni, comprese quelle intracomunitarie, effettuate a novembre, se non annotate in tale mese, e a quelle effettuate dal 1 al 20 dicembre, ancorche' non siano decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, e puo' tenersi conto in diminuzione, relativamente agli acquisti intracomunitari, di un importo pari, rispettivamente, per i contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale, a due terzi dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per il mese di novembre, ovvero a otto noni dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui al citato articolo 25 per il trimestre luglio-settembre; i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilita', avvalendosi ai fini delle liquidazioni dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre; PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 28 GIUGNO 1995, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.8 AGOSTO 1995, N. 349. (3) (7) 3. Se, in conseguenza della variazione, del volume di affari, mutano rispetto all'anno precedente le cadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno e' costituito: se la cadenza e' stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da un terzo dell'ammontare versato, nell'ultimo trimestre a norma dell'articolo 74, quarto comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, se la cadenza e' stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno. (7) 3-bis. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, l'obbligo relativo all'acconto puo' essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1 al 20 dicembre, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonche' dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo puo' tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1 al 20 dicembre, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno 1994 puo' altresi' tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari a due terzi ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti trimestrali, dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari annotati nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del 1993, computabile in detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa all'anno 1994, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilita', avvalendosi, ai fini delle liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del citato decreto n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito anche per i titolari di conto fiscale entro il termine del 27 dicembre, stabilito dal comma 2 per il versamento, con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 27, primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, e tenendo conto dell'eccedenza detraibile di cui al terzo comma dello stesso articolo. 4. L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire 200.000. 5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma 2 e' soggetto alla soprattassa del 20 per cento delle somme non versate o versate in meno. Tuttavia, se l'acconto e' stato calcolato con riferimento, rispettivamente,alle liquidazioni per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre o all'imposta risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in corso, la soprattassa si applica solo se l'importo versato e' inferiore all'ammontare dovuto di oltre il 5 per cento di quest'ultimo. 5-bis. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1991, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le banche delegate al pagamento e i concessionari devono versare negli ordinari termini e comunque non oltre il 31 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre e quelle che il concessionario ha ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre. 5-ter. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le aziende di credito con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabiliti annualmente i tempi e le modalita', nei rapporti tra aziende di credito, concessionari e Banca d'Italia, per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme relative all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto. I non intestatari di conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. 5-quater. Sono considerati validi i versamenti effettuati nel corso del 1994 dal soggetto titolare di conto fiscale mediante distinte di versamento diverse da quelle appositamente previste dal decreto del Ministro delle finanze del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994. Sono considerati altresi' validi i versamenti effettuati nello stesso periodo da contribuenti non titolari di conto fiscale mediante l'impiego delle distinte di versamento sopra citate. 5-quinquies. Il comma 11 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente: '11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a contributi deliberati e assegnati in data successiva al 1 gennaio 1994.'". 2. Per l'anno 1994 il versamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, si considera regolarmente eseguito se effettuato entro il 27 dicembre 1994. 2-bis. Per gli errori compiuti fino al ((30 giugno 1996)) in sede di effettuazione delle operazioni previste dal comma 1 dell'articolo 46 e dal comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nonche' dagli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dai quali non derivino variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di liquidazione annuale, si applica la sanzione prevista dal comma 5 dell'articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con le modalita' previste dal comma 1 dello stesso articolo sulla base di apposita istanza da presentare entro il ((15 dicembre 1996)). 3. All'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La stessa autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, a decorrere dal 1 aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare dagli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione. 6. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 19, secondo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente i limiti di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto e all'importazione di motocicli ed autovetture nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, e' prorogato al 31 dicembre 1993. (6) 7. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1 dicembre 1986, n. 879 sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1992. ----------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1992, n. 17, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che nei confronti dei soggetti esercenti attivita' commerciale e artigianale aventi domicilio fiscale nelle province di Trieste e Gorizia e nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129 di cui all'art. 3, comma 1 del D.L. 22 novembre 1991, n. 369, e' sospeso, per l'anno 1991, il termine relativo al versamento dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto, previsto dal comma 2 del presente articolo. ----------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1992, n. 66, ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che la disposizione di cui al comma 6 del presente articolo "deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". ----------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "La misura dei versamenti di acconto dell'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, del 65 e 70 per cento e' unificata ed elevata all'88 per cento".
Art. 7. 1. A decorrere dal 1o gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000. 2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere ed ai provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, e' corrisposta per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma, nelle misure di lire 40.000 e di lire 60.000 rispettivamente, per i procedimenti di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 70.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 140.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 40.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 20.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 20.000 per i procedimenti speciali. 3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal segretario, compresa quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, e' corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 100.000 con le modalita' di cui al comma 2. 4. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonche' i libri e i registri gia' bollati in modo straordinario che alla data indicata nel comma 1 sono ancora interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 5. Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza, e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare; i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile e l'autenticazione delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive; le denunce di smarrimento presentate alle competenti autorita', e relative certificazioni da essa rilasciate; i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha comunque perduto il possesso; le ricevute quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti quando la somma non supera lire 150.000; gli estratti di conti nonche' lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma non supera lire 150.000, i buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo non superiore a lire 150.000; le ricevute relative al pagamento di spesa di condominio negli edifici, i conti degli amministratori di tutte le istituzioni poste sotto la tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni; le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale. Sono altresi' esenti gli atti, i documenti e i provvedimenti dei procedimenti di esecuzione davanti al pretore quando il valore non supera lire 5 milioni; i certificati rilasciati da organi dell'autorita' giudiziaria previsti dall'articolo 29 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica indicato nel comma 1, limitatamente a quelli relativi alla materia penale. 6. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il sottonumero I) del n. 26 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, e' sostituito dal sottonumero I) di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.
Art. 8. 1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi, vigenti dalla data del 31 agosto 1990, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1991 nelle seguenti misure: a) di lire 1.455 per ettolitro, alla temperatura di 15› C per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) di lire 145,5 per ettolitro, alla temperatura di 15› C per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina; c) di lire 2.494 per ettolitro, alla temperatura di 15› C, per olii da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1) e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. 2. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, vigenti alla data del 31 ottobre 1990, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1991, nelle misure di lire 747,896 e 2.838 per cento chilogrammi, rispettivamente, per oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H) punti 1-b) 1-c) e 1-d) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. 3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine fino all'importo delle variazioni di prezzi medi europei dei prodotti petroliferi. 4. Se le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, risultanti per effetto degli aumenti previsti dai commi 1 e 2, sono inferiori all'ammontare di quelle vigenti alla data del 31 dicembre 1990, queste ultime continuano ad applicarsi, anche successivamente a tale data.
Art. 9. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, l'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali, ed artigiane e' aumentata a lire 206 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta e' dovuta nella misura di lire 112 al metro cubo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, nonche' ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.
Art. 10. 1. Fino al 31 dicembre 1991, le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono stabilite nella misura dell'8 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa e stabilita nella misura del 15 per cento e quella prevista al numero 4 e' stabilita nella misura del 4 per cento. 2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1991, l'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi e' stabilita nella misura del 9 per cento. 3. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, concernente l'abbuono d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991. ((5)) ------------------ AGGIORNAMENTO (5) La L. 31 dicembre 1991, n. 415 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Il termine del 31 dicembre 1991, previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, concernente l'abbuono d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1992".
Capo III.
DISPOSIZIONI
PER IL SETTORE DEI TRASPORTI
Art. 11. 1. Per l'anno 1991, il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario e' stabilito in lire 4.411 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 1982, n. 51. 2. L'importo di lire 4.411 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato in lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. 3. Per l'anno 1991, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d), dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e' cosi' determinato: a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1990, lire 1.500 miliardi; b) quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi, valutati in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente e' autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1991 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280 e successive modificazioni; c) quanto alla letera d) sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente lire 438,8 miliardi. 4. Per l'anno 1991, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.610 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.
Capo IV.
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE
Art. 12. 1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, e' determinata per gli anni 1991, 1992 e 1993 nella misura, rispettivamente, di lire 68 miliardi, lire 137 miliardi e lire 210 miliardi.
Capo V.
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PREVIDENZA
Art. 13. 1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio, dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' complessivamente stabilito per l'anno 1991 in lire 2.600 miliardi, di cui lire 1.106 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilita' delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 19.537 miliardi per l'anno 1991 ed e' assegnata per lire 14.617 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 1.000 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali, per lire 1.035 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.814 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 68 miliardi all'ENPALS. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a versare all'INPS mediante giroconto, la somma di lire 2.600 miliardi indicata al comma 1 a valere sulle disponibilita' maturate al 31 dicembre 1990 sul conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato "Conto speciale risanamento gestione previdenziale coltivatori diretti". Con effetto dal 1° gennaio 1991, sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e le disponibilita' residue esistenti sul predetto conto sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Con la stessa decorrenza il contributo addizionale di cui all'articolo 17, della medesima legge n. 160 del 1975, continua ad essere corrisposto ed il relativo gettito affluisce alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 3. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, e' fissato per l'anno 1991 in lire 58.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e' in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a completamento dei pagamenti di bilancio effettuati. 4. Ferme restando le vigenti modalita' di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 3, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno 1991, e' maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno 1991, sempre che tali versamenti non siano gia' intervenuti al 30 giugno dello stesso anno. 5. L'onere relativo alle minori entrate derivanti, per gli anni 1991 e seguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 giugno 1990 n. 129, convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 1990, n. 210, e' valutato in lire 1.820 miliardi per l'anno 1991, in lire 3.952 miliardi per l'anno 1992 e in lire 4.209 miliardi a decorrere dall'anno 1993.
Capo VI.
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 14. 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1991. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990. COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del Tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI.
TABELLA A INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE TABELLA A INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (milioni di lire) ==================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993 ____________________________________________________________________ 1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Oneri connessi al funzionamento della Commissione di indagine sulla poverta' 700 700 700 Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualita'.... 1.500 1.500 1.500 Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato 3.000 3.000 3.000 Istituzione delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti.... 4.000 5.000 5.000 Riforma della legge sulla obiezione di coscienza... 5.000 5.000 5.000 Revisione degli organici dell'Avvocatura generale dello Stato............. 6.500 6.500 6.500 Estensione al 31 dicembre 1989 dei benefici di cui all'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67................... 7.000 7.000 7.000 Incremento dei contributi sostitutivi delle entrate pubblicitarie di cui allo articolo 3, comma 11, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 4, comma 1, della citata legge.................... 10.000 10.000 10.000 ____________________ 37.700 38.700 38.700 MINISTERO DEL TESORO Adeguamento delle pensioni di guerra e integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guera e di servizio............ 50.000 60.000 60.000 ==================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993 ____________________________________________________________________ Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991 361.750 224.700 Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili...... 435.000 415.000 415.000 Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato........... 2.000.000 3.000.000 5.000.000 _______________________________ 2.836.750 3.699.700 5.475.000 MINISTERO DELLE FINANZE Istituzione di servizi contabili presso le Intendentze di finanza........................ 13.000 18.500 18.500 Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria 198.440 416.610 598.100 Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati 243.000 243.000 243.000 _______________________________ 454.440 678.110 859.600 MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Aggiornamento dell'indennita' spettante ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche 181 181 181 Fondo a sostegno delle spese di giustizia per la costituzione di parte civile delle vittime della mafia e di analoghe organizzazioni criminali 3.000 5.000 5.000 Affidamento al Corpo degli agenti di custodia dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati.................... 5.675 48.815 58.430 Segue: TABELLA A ==================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993 ____________________________________________________________________ Fondo a sostegno della prevenzione del crimine nelle regioni meridionali a favore dei minori 10.000 10.000 10.000 Riparazione per l'ingiusta detenzione. Riparazione del danno derivante da errore giudiziario 15.000 15.000 15.000 Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria. 41.185 52.990 93.956 Istituzione del giudice di pace.................. 150.000 350.000 350.000 Interventi vari in favore della Giustizia......... 294.229 308.309 308.309 _______________________________ 519.270 790.295 840.876 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Autorizzazione alla partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari.... 300 300 300 Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero impiegato presso l'Amministrazione centrale............... 2.000 2.000 2.000 Riforma della legge n. 153 del 1971 sulla scolarita' degli italiani all'estero 10.000 10.000 10.000 Assegno sociale per gli italiani all'estero in stato di bisogno........ 10.000 10.000 10.000 Partecipazione all'Esposizione universale di Siviglia del 1992...... 10.000 25.000 Norme per la diffusione della cultura e della lingua italiana allo estero e per il riordinamento degli istituti di cultura........... 14.620 19.429 24.274 Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero.. 94.800 122.271 122.271 Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali............. 118.210 117.815 118.995 ______________________________ 159.930 306.815 287.840 Segue: TABELLA A ==================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993 ____________________________________________________________________ MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Norme sull'autonomia delle scuole, sugli organi collegiali e sull'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.. 341 341 341 Norme conseguenti allo esercizio del diritto di scegliere se avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica...... 6.087 6.087 6.087 Norme sullo stato giuridico degli insegnamenti della religione cattolica 8.300 24.900 24.900 Insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva........ 10.000 15.000 25.000 Istituzione di uno speciale fondo di incentivazione per il personale del Ministero............ 20.000 20.000 20.000 _______________________________ 44.728 66.328 76.328 MINISTERO DELL'INTERNO Modifiche alla legge n. 930 del 1980, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti. 9.610 9.610 9.610 Comunita' terapeutiche.... 10.000 10.000 10.000 Indennizzi per le vittime del terrorismo........... 10.000 10.000 50.500 Ulteriori misure contro la criminalita' organizzata.. 10.250 10.250 10.250 Misure in favore degli interventi di cui alla legge n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984................. 210.000 - Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunita' montane 23.200.425 18.871.850(a) 24.579.555(a) _______________________________ 23.450.285 18.911.710 24.659.915 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Modificazioni alla legge sull'equo canone......... 5.000 5.000 5.000 _______________________________ 5.000 5.000 5.000 MINISTERO DEI TRASPORTI Misure urgenti per l'incentivazione all'associazionismo nell'autotrasporto delle merci........... - 30.000 80.000 Ulteriori interventi delle regioni per il ripiano dei deficit delle aziende di trasporto (rate ammortamento mutui)... - 100.000 100.000 Costituzione e funzionamento del CIPET.. 2.000 2.000 2.000 Ristrutturazione del Ministero...... 5.000 10.000 10.000 Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti....... 430.000 670.000 740.000 _______________________________ 437.000 812.000 932.000 MINISTERO DELLA DIFESA Riforma delle leggi sui caduti in servizio e sulla sanita' militare.......... - 36.100 49.400 Modifica della durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e in veterinaria dell'Accademia di sanita' militare interforze............... 6 6 6 Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai corpi armati ed ai corpi militrmente armati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti............... 31 31 31 (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per 50.000 milioni nel 1992 e per 17.650.000 milioni nel 1993. Segue: TABELLA A ==================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993 ____________________________________________________________________ Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale 894 894 894 Contributo dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche di cui alla tabella A annessa alla legge 3 febbraio 1989, n. 33.............. 5.000 5.000 5.000 Avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza........... 12.104 14.348 14.348 Norme sul reclutamento e l'avanzamento, nonche' modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali. Norme in materia di rivalutazione degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare....... 20.651 20.651 20.651 _______________________________ 38.686 77.030 90.330 MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Inteventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali 650 650 650 Norme per l'attuazione del piano energetico......... 1.000 1.800 1.800 Norme per la protezione dalla esposizione allo amianto.................. 1.000 5.000 5.000 Inteventi per la tutela dei consumatori.......... 2.000 3.000 3.000 Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale................ 6.600 6.600 6.600 Interventi per la tutela della concorrenza e del mercato.................. 32.000 35.000 35.000 _______________________________ 43.250 52.050 52.050 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile............ - 5.000 10.000 Misure di sostegno previdenziale al lavoro delle casalinghe............... - 50.000 50.000 Concorso dello Stato nel risanamento della gestione finanziaria dell'INAIL - 100.000 100.000 Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro..... 700 700 700 Finanziamento del Comitato nazionale per la parita' presso il Ministero e delle azioni positive per le pari opportunita' 10.000 10.000 10.000 Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio............ 788.000 788.000 788.000 Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro..... 1.500.000 1.500.000 1.500.000 ________________________________ 2.298.700 2.453.700 1.458.700 MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Provvedimenti per la promozione delle esportazioni 47.300 47.300 450 ________________________________ 47.300 47.300 450 MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE Rifinanziamento della legge relativa alla definizione della gestione degli istituti contrattuali dei lavoratori portuali (rate ammortamento mutui) - - 30.000 Potenziamento degli organici dei sottufficiali, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto.................... 1.200 10.000 10.000 Riorganizzazione del Ministero.. 7.600 10.000 10.000 Costituzione catasto del demanio marittimo........ 20.000 20.000 20.000 28.800 40.000 70.000 Segue: TABELLA A ==================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993 ____________________________________________________________________ MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI Incentivazione al personale del Ministero......... 400 400 400 _______________________________ 400 400 400 MINISTERO DELLA SANITA' Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero e dello Istituto Superiore di sanita'................ 1.200 1.200 1.200 Censimento, controllo e regolamentazione nel campo delle nuove tecnologie riproduttive e nel campo delle manipolazioni genetiche.. 2.000 2.000 2.000 _______________________________ 3.200 3.200 3.200 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Contributo all'Unione italiana ciechi con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato.................. 500 500 - Celebrazioni per il bimillenario oraziana......... 1.000 1.000 1.000 Contributo per il Festival rossiniano............... 1.000 1.000 1.000 Innalzamento del contributo statale alla biblioteca statale per ciechi Regina Margherita............... 2.500 2.500 2.500 Contributo per lo svolgimento del Festival dei due mondi di Spoleto......... 3.000 3.000 3.000 _______________________________ 8.000 8.000 7.500 MINISTERO DELL'AMBIENTE Riorganizzazione del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero 80 80 80 Disciplina della valutazione di impatto ambientale................... 10.000 10.000 10.000 Incentivi finalizzati allo sviluppo e alla sperimentazione di veicoli ecologici destinati al trasporto pubblico di persone nei centri storici........... 10.000 10.000 10.000 Ristrutturazione del Ministero................ 25.250 34.250 44.250 Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali.......... 50.000 50.000 50.000 _______________________________ 95.330 104.330 114.330 MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECONOLIGICA Partecipazione italiana al programma internazionale Human Frontiers.......... 500 500 500 Autonomia delle Universita' e degli Enti di ricerca 1.500 1.500 1.500 Concorso dello Stato nelle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) 9.500 14.500 19.500 Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica... 10.000 10.000 10.000 Disposizioni per il personale tecnico e amministrativo delle Universita' e del Ministero... 20.000 40.000 60.000 Diritto allo studio...... 50.000 50.000 50.000 Universita' non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 32.000 milioni annui da destinarsi quale contributo all'Universita' degli studi di Urbino).. 87.000 87.000 87.000 _______________________________ 178.500 203.500 228.500 AMMINISTRAZIONI DIVERSE Interventi per le politiche giovanili........... - 5.000 5.000 Provvidenze a favore delle minoranze linguistiche - 10.000 10.000 Segue: TABELLA A ==================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993 ____________________________________________________________________ Interventi per favorire la riorganizzazione dello apparato produttivo e misure di politica attiva del lavoro............... (b) (b) - 1.500.000 1.500.000 Indennita' di bilinguismo per il personale civile non soggetto alla contrattazione del pubblico impiego operante negli uffici della Valle d'Aosta 500 500 500 Norme a favore del personale dipendente non vedente....... 600 1.150 1.700 Prevenzione del randagismo 1.000 2.000 2.000 Interventi per le operazioni di soccorso dei volontari del Club alpino italiano............ 2.000 2.000 2.000 Interventi a tutela delle casalinghe per gli infortuni domestici.......... 2.000 5.000 5.000 Iniziative a favore della cultura................. 9.000 9.000 9.000 Interventi per lo sviluppo della regione Calabria 11.720 11.720 11.720 Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della cultura della minoranza italiana in Jugoslavia.............. 12.000 12.000 12.000 Indennita' di maternita' Congedi parentali....... 20.000 20.000 20.000 Rifinanziamento del Fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge n. 67 del 1988..................... 24.500 24.500 24.500 Interventi a favore dei minori................... 25.000 50.000 50.000 Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore del personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti.................. 29.000 29.000 29.000 Interventi per l'istituzione di servizi per gli anziani.................. 50.000 50.000 50.000 Provvedimenti in favore di portatori di handicaps. 100.000 120.000 150.000 Riforma della dirigenza statale.................. 135.990 417.299 587.813 Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione della attivita' dei girovaghi... 150.000 120.000 120.000 _________ (b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (b). Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonche' per la acquisizione allo Stato del gettito ILOR......... 256.000 265.000 272.000 _______________________________ 829.310 2.654.169 2.862.233 Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate............... 31.616.579 30.952.337 39.062.952 2) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI DI ENTRATE MINISTERO DELLE FINANZE Interventi di natura tributaria connessi con la manovra 1992-1993 (parte) (a) (a) - -50.000 -17.650.000 Ulteriori interventi di natura contributiva e tributaria connessi alla manovra 1992 e 1993..... - -1.550.000 -19.150.000 Totale complessivo... 31.616.579 29.402.337 19.912.952 ________ (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: Ministero dell'interno - Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunita' montane. (b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: Amministrazioni diverse - Interventi per favorire la riorganizzazione dell'apparato produttivo e misure di politica attiva del lavoro.
TABELLA B INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPCIALE DI CONTO CAPITALE TABELLA B INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE (milioni di lire) Segue: TABELLA B ==================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993 ____________________________________________________________________ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Interventi di competenza dell'Autorita' per l'Adriatico.. 10.000 30.000 30.000 Reintegro Fondo per la protezione civile........ 215.000 245.000 245.000 _______________________________ 225.000 275.000 275.000 MINISTERO DEL TESORO Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 16, commi 12 e 13, concernenti provvidenze a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita'........ - 31.000 31.000 Rifinanziamento, per gli anni 1992-1993, della legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno.............. - 300.000 300.000 Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione - 2.076.000 8.700.000 Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (rate ammortamento mutui)............. 36.000 72.000 108.000 Rifinanziamento della GEPI SpA................. 100.000 100.000 100.000 Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui allo articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526.... 300.000 300.000 300.000 Segue: TABELLA B ==================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993 ____________________________________________________________________ Fondo di solidarieta' nazionale per la Sicilia... 450.000 1.000.000 1.500.000 Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali.. 631.646 714.391 714.391 _______________________________ 1.517.646 4.593.391 11.753.891 MINISTERO DELLE FINANZE Ristrutturazione della SpA ATI................... 13.000 7.000 _______________________________ 13.000 7.000 MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Fondo per lo sviluppo economico e sociale......... - 112.750 366.000 Contributi in favore delle comunita' montane......... 100.000 140.000 150.000 _______________________________ 100.000 252.750 516.000 MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Trasformazione delle case mandamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici penitenziari esistenti.. 20.000 20.000 20.000 Interventi vari in favore della giustizia........... 400.000 540.000 540.000 _______________________________ 420.000 560.000 560.000 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Acquisto immobili per istituti di cultura ed istituzioni scolastiche......... 600 600 1.600 Acquisto immobili per sedi all'estero ed alloggi per il personale.............. 10.000 10.000 10.000 Iniziative per la cooperazione con i Paesi della Europa centro-orientale.. 150.000 250.000 500.000 _______________________________ 160.600 260.000 511.600 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Interventi infrastrutturali per la scuola secondaria superiore....... 10.000 60.000 60.000 _______________________________ 10.000 60.000 60.000 MINISTERO DELL'INTERNO Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunita' montane per finalita' di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui).. - 600.000 600.000 Modifiche alla legge n. 930 del 1980, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti....... 4.000 4.000 4.000 Ulteriore finanziamento dell'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in materia di piani di eliminazione delle barriere architettoniche (rate ammortamento mutui)............. 20.000 50.000 50.000 _______________________________ 24.000 654.000 654.000 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Fondo per interventi nella edilizia residenziale e rifinanziamento della legge 16 ottobre 1975, n. 492, per la proroga del contributo alle cooperative edilizie degli appartenenti alle forze armate ed alle forze di polizia......... 5.000 5.000 5.000 Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati............. 35.000 40.000 40.000 Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale..... 50.000 50.000 50.000 _______________________________ 90.000 95.000 95.000 MINISTERO DEI TRASPORTI Interventi a favore dello associazionismo nell'autotrasporto delle merci (limiti di impegno) 10.000 40.000 40.000 Investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui).................. 100.000 175.000 175.000 _______________________________ 110.000 215.000 215.000 MINISTERO DELLA DIFESA Ristrutturazione e riconversione produttiva arsenali e stabilimenti..... 11.000 11.000 11.000 ______________________________ 11.000 11.000 11.000 MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Fondo per il finanziamento di un programma di riforestazione.. - 50.000 70.000 Disposizioni per la tenuta di San Rossore........... 2.000 2.000 2.000 Credito agrario (limite di impegno).............. 10.000 10.000 10.000 Interventi nel settore delle opere di irrigazione (limite di impegno)...... 25.000 50.000 50.000 Interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi in agricoltura biologica ed alla salvaguardia dei prodotti e dell'ambiente 30.000 30.000 30.000 Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarieta' nazionale...... 120.000 170.000 170.000 Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione.. 2.720.000 3.150.000 3.130.000 _______________________________ 2.907.000 3.462.000 3.462.000 Segue: TABELLA B ==================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993 ____________________________________________________________________ MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Interventi a favore delle nuove imprese operanti nei settori agricolo, artigianale, industriale e turistico, insediate nella zona occupazionale ACNA della Valle Bormida......... - 20.000 20.000 Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico (limiti di impegno)................. - 80.000 160.000 ENEA - Progetti sulle fonti rinnovabili e il risparmio energetico.... - 100.000 100.000 Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 in materia di credito agevolato al commercio............. - 270.000 270.000 Studi e ricerche sulla sicurezza intrinseca delle centrali nucleari........ 10.000 - - Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici...... 10.000 40.000 40.000 Misure per la tutela del clima globale............ 20.000 30.000 30.000 Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto.................. 30.000 30.000 50.000 Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato... 50.000 100.000 100.000 Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali e di mercati agroalimentari............ 55.000 70.000 70.000 Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori..... 150.000 620.000 670.000 Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabilidi energia e di risparmio dei consumi energetici, nonche' dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988.............. 427.000 992.000 1.192.000 Piano finanziamento ENEA.. 500.000 500.000 500.000 _______________________________ 1.252.000 2.852.000 3.202.000 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Interventi di politica del lavoro comprese le politiche di formazione professionale............ 200.000 250.000 300.000 _______________________________ 200.000 250.000 300.000 MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Provvedimenti per la promozione delle esportazioni - 50.000 - _______________________________ - 50.000 - MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE Interventi a favore del cabotaggio............... 20.000 30.000 30.000 Infrastrutture logistiche capitanerie di porto..... 40.000 40.000 60.000 Interventi per la difesa del mare................. 50.000 80.000 80.000 Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca.................... 100.000 100.000 100.000 Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 81363 e n. 87167) (limiti di impegno)...... 175.000 300.000 400.000 _______________________________ 385.000 550.000 670.000 MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI Rifinanziamento degli articoli 5 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181... - 50.000 50.000 Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO................ 500.000 500.000 500.000 _______________________________ 500.000 500.000 500.000 MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Realizzazione e ristrutturazione di impianti destinati agli spettacoli musicali, teatrali e cinematografici (di cui 25.000 milioni per rate ammortamento mutui).. - 50.000 50.000 Rifinanziamento della legge 6 marzo 1988, n. 92, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o il completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico (di cui 10.000 milioni quale limite di impegno) - 50.000 50.000 Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo, nonche' interventi di carattere nazionale ed internazionale............ 50.000 75.000 100.000 _______________________________ 50.000 175.000 200.000 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Contributo straordinario alla fondazione Filippo Turati................... 600 - - Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca............. 1.000 - - Interventi di completamento delle opere di stabilizzazione del duomo di Como............... 3.000 - - Rifinanziamento della legge speciale per Siena.... 11.000 12.000 13.000 Segue: TABELLA B ==================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993 ____________________________________________________________________ Interventi per le ville venete................... 15.000 15.000 15.000 Interventi sui beni culturali esistenti nella citta' di Roma (compresa la sanatoria degli effetti del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, articolo 5) 56.000 - - Interventi per il potenziamento delle attivita' di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonche' per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro............... 133.000 168.000 197.000 _______________________________ 219.000 195.000 225.000 MINISTERO DELL'AMBIENTE Rifinanziamento della legge n. 441 del 1987, in materia di smaltimento di rifiuti (rate ammortamento mutui).. - 50.000 50.000 Interventi per la conservazione e la tutela del lago di Pergusa (Enna)... 3.000 3.000 3.000 Disposizioni in materia di tutela delle acque di balneazione............. 5.000 15.000 15.000 Tutela dei terreni agricoli dagli incendi.. 10.000 10.000 10.000 Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali... 20.000 150.000 150.000 _______________________________ 38.000 228.000 228.000 MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Interventi per le opere di edilizia a favore della Universita' degli studi di Urbino................... - 10.000 10.000 Nuovo programma quinquennale di ricerche in Antartide............... 50.000 55.000 60.000 _______________________________ 50.000 65.000 70.000 AMMINISTRAZIONI DIVERSE Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino.................. - 10.000 20.000 Interventi per la ristrutturazione delle comunita' terapeutiche..... - 15.000 15.000 Completamento degli interventi per il potenziamento degli impianti di depurazione, integrazione del sistema fognario, risanamento dei corpi idrici che interessano le aree urbane nel bacino del Po (rate ammortamento mutui).................. - 15.000 15.000 Interventi volti alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclo-pedonali nelle aree urbane. - 20.000 30.000 Interventi a favore dei comuni turistici ad alto rischio ambientale...... - 40.000 50.000 Istituzione fondo interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa, nel settore del traffico e per il risanamento urbano (limiti di impegno)................ - 175.000 225.000 Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia..... - 250.000 250.000 Traforo Monte Croce Carnico...... 5.000 10.000 30.000 Misure urgenti per la prevenzione degli Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia di cui all'articolo 30-bis della legge n. 38 del 1990......... 10.000 10.000 10.000 Conferimento alla Societa' Stretto di Messina per l'esecuzione del progetto di massima.... 10.000 15.000 15.000 Completamento laboratorio scientifico del Gran Sasso.................. 15.000 45.000 45.000 Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto 40.000 40.000 40.000 Opere ed interventi connessi con l'esposizione internazionale Colombo '92 (rate ammortamento mutui)................. 50.000 50.000 50.000 Segue: TABELLA B ==================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993 Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture e impianti tecnologici nelle aree urbane e per il piano dello Stretto di Messina. Istituzione di un Fondo programmazione e progettazione.......... 50.000 70.000 60.000 Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia (compreso limite di impegno di 50.000 milioni decorrente dal 1991) nonche' per il restauro, la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, artistico, monumentale e delle ville storiche del comune di Roma.................. 50.000 270.000 270.000 Completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, nonche' gli interventi urgenti nei territori della regione Sicilia colpiti dall'eventuale sismico del 13 dicembre 1990 e gli interventi per il barocco della Val di Noto........ 100.000 80.000 80.000 Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale 100.000 100.000 100.000 Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguita' territoriale............ 100.000 500.000 600.000 Interventi a favore della regione Calabria........ 455.000 1.000.000 1.000.000 Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981....... 1.500.000 1.000.000 500.000 2.485.000 3.715.000 3.405.000 TOTALE TABELLA B... 10.767.846 19.075.741 26.962.991
TABELLA C STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA TABELLA C STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (milioni di lire) ==================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993 ____________________________________________________________________ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Legge 22 giugno 1954, n. 385: Sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap. 1210)...... 37 38 38 Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - Art. 36 - Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica (cap. 1184)............. 167.000 173.500 182.000 Legge 8 agosto 1985, n. 440: Istituzione di un assegno vitalizio in favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versano in stato di particolare necessita' (cap. 1186).............. 500 500 500 Legge 9 aprile n. 99: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radiotelevisiva e dello accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre (cap. 1381)............. 6.000 6.000 6.000 Legge 26 giugno 1990, n. 162 (art. 32): Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (cap. 1273) - - 177.990 _______________________________ 173.537 180.038 366.528 Segue: TABELLA C ==================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993 ____________________________________________________________________ MINISTERO DEL TESORO Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (capp. 4521 e 7733)...... (a) (a) 3.664.426 4.554.780 5.374.353 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4517)............. 147.500 157.500 157.500 Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e legge 4 giugno 1985, n. 281: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (cap. 4505)............ 42.000 40.000 40.000 Legge 23 dicembre 1975, n. 698: Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia (cap. 5926p)..... 60.163 60.163 60.163 Legge 22 dicembre 1977, n. 951: disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: - Art. 8 - Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dalla Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap. 7734p)............ 26.237 25.725 24.822 Legge 22 luglio 1978, n. 385: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682).............. 257.000 267.000 277.000 ________ (a) Tali stanziamenti comprendono miliardi 300 per il 1992 e miliardi 600 per il 1993 concernenti l'ammortamento di parte del complessivo programma di 8.000 miliardi di mutui per il quadriennio 1991-1994 che l'ANAS potra' assumere ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 59 del 1961. Legge 5 agosto 1978, n. 462: Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le universita' (cap. 6683).............. 6.900 7.100 7.100 Legge 26 gennaio 1980, n. 16: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero (cap. 4543p.)........... 56.000 56.000 56.000 Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - Art. 38 - Somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap. 4432)............ 567.560 567.560 567.560 Legge 18 novembre 1975, n. 764: Liquidazione dell'ente "Gioventu' italiana" (cap. 4585). Legge 8 agosto 1980, n. 441: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unita' sanitarie locali: - Art. 12 - Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (cap. 4585) (Liquidazione enti soppressi). 60.000 60.000 60.000 Legge 3 gennaio 1981, n. 7, legge 26 febbraio 1987, n. 49, e legge 5 luglio 1990, n. 173: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532p., 8173, 9005).............. 3.018.939 2.994.341 3.079.141 Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19: Modificazioni al regime fiscale dello zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (cap. 4542)............. 280.000 250.000 210.000 Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp. 4531 e 4532p.).. 1.085.000 1.085.000 1.080.000 Legge 27 dicembre 1983, n. 730: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): - Art. 18 - Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap. 8186).............. 430.000 430.000 430.000 Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): - Art. 32, comma 1, Fondo di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 - Istituto nazionale di biologia della selavaggina (cap. 4546)............. 5.000 5.000 5.000 Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - Art. 8, comma 14 - Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941) (a)......... (b) (c) (c) 72.791.000 85.500.000 92.250.000 ________ (a) Compresi gli oneri relativi all'indennita' di rischio da radiazioni per tecnici di radiologia medica, di cui alla legge n. 460 del 1988, nonche' la quota di cui all'articolo 27, comma 4, della legge n. 162 del 1990. (b) Al netto di miliardi 5.959 quale quota di copertura degli oneri per il contratto 1988-1990 e riduzione di miliardi 6.650 derivante dall'apposito provvedimento collegato con il presente disegno di legge. (c) Al lordo di miliardi 5.959 quale quota di copertura degli oneri per il contratto 1988-1990 e compresa la riduzione di miliardi 6.650 derivante dall'apposito provvedimento collegato con il presente disegno di legge. Segue: TABELLA C ==================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993 ____________________________________________________________________ Legge 30 dicembre 1989, n. 440: Ratifica ed esecuzione del protocollo tra Governo della Repubblica popolare ungherese sullo utilizzo del porto di Trieste (cap. 4632)..... - - 575 _______________________________ 82.497.725 96.060.169 103.679.214 MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Legge 19 ottobre 1984, n. 701: Aumento del contributo ordinario dello Stato allo Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap. 1354)...... 11.000 10.000 10.000 Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - Art. 8, comma 4 - Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (cap. 1353)............. 10.000 10.000 10.000 - Art. 8, comma 14 - Fondo sanitario nazionale di conto capitale (cap. 7082)............. 1.500.000 1.600.000 1.700.000 Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - Art. 17, comma 35 Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (cap. 7510)............. 200.000 300.000 300.000 _______________________________ 1.721.000 1.920.000 2.020.000 MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Legge 26 giugno 1990, n. 162 (art. 36, comma 4): Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (cap. 2120) - - 20.000 _______________________________ - - 20.000 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Legge 26 ottobre 1962, n. 1612: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (cap. 4626)... 6.400 6.400 6.400 Legge 4 ottobre 1966, n. 794: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano (cap. 3117).............. 4.200 4.300 4.300 Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322: Ordinamento della Amministrazione degli affari esteri (Fondo di anticipazione per le spese urgenti) (cap. 1685)..... 8.000 8.000 8.000 Legge 7 novembre 1977, n. 883: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia (cap. 3138).............. 900 900 900 Legge 31 marzo 1980, n. 140: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventu' (cap. 3146).. 275 275 275 Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (cap. 4620)........ 820.000 820.000 820.000 Segue: TABELLA C ==================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993 ____________________________________________________________________ Legge 22 dicembre 1982, n. 960: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. 2569 e 2681)...... 3.130 3.130 3.130 Legge 28 dicembre 1982, n. 948: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap. 3177)........... 7.000 7.000 7.000 Legge 3 agosto 1985, n. 411: Contributo alla Societa' "Dante Alighieri" (cap. 2667)...... 1.300 1.300 1.300 Legge 11 dicembre 1985, n. 760: Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (cap. 3109).................. 430 450 450 _______________________________ 851.635 851.755 851.755 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Legge 23 giugno 1990, n. 181: Ratifica ed esecuzione dell'accordo che modifica la convenzione relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese) (cap. 5273).............. - - 100 - - 100 MINISTERO DELL'INTERNO Legge 15 giugno 1959, n. 451: Istituzione del capitolo "Fondo scorta per il personale della Polizia di Stato" (cap. 2841).............. 15.000 15.000 15.000 Legge 2 dicembre 1969, n. 968: Istituzione del capitolo "Fondo scorta per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco" (cap. 3281)....... 3.000 3.000 3.000 Legge 8 giugno 1990, n. 142: Ordinamento delle autonomie locali (cap. 1610).............. 3.500 3.500 3.500 Legge 26 giugno 1990, n. 162: Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - Art. 25 - Potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (capp. 2782 e 2785).. - - 6.800 - Art. 34 - Rifinanziamento delle attivita' di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti (cap. 4283).............. - - 50.000 _______________________________ 21.500 21.500 78.300 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090: Norme delegate concernenti il piano regolatore generale degli acquedotti (cap. 8881).............. 5.000 5.000 5.000 _______________________________ 5.000 5.000 5.000 MINISTERO DEI TRASPORTI Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - Art. 13, comma 12 Oneri derivanti dallo ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (cap. 7304)......... 180.000 350.000 600.000 _______________________________ 180.000 350.000 600.000 MINISTERO DELLA DIFESA Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituiti e stabilimenti militari, articolo 17 (Fondo scorta); - Esercito, Marina ed Aeronautica (cap. 1180).. 88.100 91.500 91.500 - Arma dei Carabinieri (cap. 4791).............. 31.500 32.500 32.500 _______________________________ 110.600 124.000 124.000 MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Legge 15 ottobre 1981, n. 590: Nuove norme per il fondo di solidarieta' nazionale (cap. 7451)............ 230.000 230.000 230.000 Legge 8 agosto 1985, n. 423: Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione (cap. 4581).............. 9.600 9.600 9.600 _______________________________ 239.600 239.600 239.600 MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - Art. 16, comma 2 - Organismi di normalizzazione (cap. 3030)...... 3.500 3.500 3.500 _______________________________ 3.500 3.500 3.500 Segue: TABELLA C ==================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993 ____________________________________________________________________ MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Decreto-leggge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54: - Art. 12 - Finanziamento delle attivita' di formazione professionale (capp. 8055 e 8056)...... 45.000 45.000 45.000 _______________________________ 45.000 45.000 45.000 MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - Art. 3, comma 2 - Concessione di contributi per il sostegno delle esportazioni (cap. 1614)........ 2.000 2.000 2.000 Legge 18 marzo 1989, n. 106: Riordinamento dello Istituto nazionale per il commercio estero (cap. 1606).............. 200.000 200.000 200.000 _______________________________ 202.000 202.000 202.000 MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE Legge 6 agosto 1954, n. 721: Momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di Porto (cap. 2181) 1.200 1.200 1.200 Legge 17 febbraio 1982, n. 41: Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima: - Art. 9 e decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 471 Art. 7 - Contributo ordinario per il funzionamento dello Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (cap. 3571).............. 4.500 4.500 4.500 Legge 31 dicembre 1982, n. 979: Disposizioni per la difesa del mare (art. 7) (capp. 2554, 2556 e 8022).................... 56.000 50.000 50.000 61.700 55.700 55.700 MINISTERO DELLA SANITA' Legge 21 aprile 1977, n. 164: Contributo dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. 2593)....... 1.300 1.350 1.350 Legge 11 luglio 1980, n. 312: Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato: - Art. 25, ottavo comma Compenso particolare al personale dell'Istituto superiore di sanita' (cap. 4509).............. 3.500 3.500 3.500 Legge 22 dicembre 1980, n. 927: Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (cap. 1226)......... 180 180 180 Legge 18 marzo 1982, n. 88: Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap. 2588).............. 1.900 1.950 1.950 Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)........... - Art. 27, comma 3 - Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 4201p.)........... 50.000 50.000 50.000 _______________________________ 56.880 56.980 56.980 MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Legge 14 novembre 1981, n. 648: Contributo alla Ente nazionale italiano per il turismo (cap. 1563) 56.000 67.000 67.000 Segue: TABELLA C ==================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993 Legge 30 aprile 1985, n. 163: Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo (cap. 1193)... 850.000 930.000 980.000 906.000 997.000 1.047.000 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Legge 27 maggio 1975, n. 190: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (cap. 1538)......... 3.200 3.300 3.300 Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805: Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali per il catalogo e la documentazione; per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; per la patologia del libro; per il restauro (capp. 1543, 1544, 2039 e 2042)............. 6.200 6.400 6.400 Legge 2 aprile 1980, n. 123: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap. 1605).............. 18.000 18.000 18.000 Legge 16 marzo 1987, n. 118: Norme relative alla Scuola archeologica di Atene (cap. 2116)........ 1.300 1.300 1.300 Legge 27 ottobre 1988, n. 466: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (cap. 1614)....... 4.500 4.800 5.000 33.200 33.800 34.000 MINISTERO DELL'AMBIENTE Legge 28 agosto 1989, n. 305: Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente: - Art. 1, comma 4 - Finanziamento programma triennale (cap. 7705).... 100.000 400.000 400.000 100.000 400.000 400.000 MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216: Programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST) ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap. 7501)..... 5.200 5.200 5.200 Legge 28 giugno 1977, n. 394 (e art. 6, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 118): Potenziamento dell'attivita' sportiva universitaria (cap. 1513).............. 13.000 13.000 13.000 Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: - Art. 11 - Contributo al CNR (cap. 7502).......... 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - Art. 7, comma 8 - Edilizia universitaria (cap. 7303).............. 300.000 650.000 700.000 Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - Art. 24, comma 24 Policlinici uniersitari (cap. 1518)............. 60.000 60.000 60.000 Legge 30 maggio 1988, n. 186: Istituzione della Agenzia spaziale italiana (cap. 7504)............. 700.000 750.000 750.000 Legge 30 novembre 1989, n. 399: Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (cap. 1520).............. - - 4.015 2.078.200 2.478.200 2.532.215 TOTALE TABELLA C... 89.296.077 104.024.242 112.360.892
TABELLA D RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE TABELLA D RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE (Milioni di lire) ==================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 Legge n. 1457 del 1963 e successive modificazioni e integrazioni: Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (cap. 9059/Lavori pubblici) . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 Legge n. 331 del 1985: Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria: - Art. 2 - Interventi pre la seconda universita' di Roma (cap. 7304/Universita' e Ricerca) . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico (cap. 7552Industria) .......................... 81.000 Decreto-legge n. 786 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 44 del 1986: Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno (cap. 7830/Tesoro) . . . . . . . . . . . . 100.000 Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): - Art. 16, comma 12 - Fondo anticipazioni dello Stato a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita' (cap. 8172/Tesoro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 - Art. 16, comma 13 - Provvidenze a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita' (cap. 7763/Tesoro) - Art. 34, comma 2 - Completamento della linea metropolitana di Napoli (cap. 7277Trasporti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 Legge n. 64 del 1986: Disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno (cap. 7759Tesoro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950.000 Decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 121 del 1987: - Art. 3-octies - Rifinanziamento del fondo per l'assistenza tecnica al commercio (cap. 8045/Industria) . . . . . . . . . . . . 50.000 Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - Art. 15, comma 20 - Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 Decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 38 del 1990: - Art. 30, comma 2-bis - Completamento degli interventi nelle zone terremote di Zafferana Etnea (cap. 7602/Presidenza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 Legge n. 424 del 1989: Misure di sostegno per le attivita' economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatesi nell'anno 1989 nel mare Adriatico: - Rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1 (cap. 7548/Turismo). . . . . . . . . . 20.000 Legge n. 57 del 1990: Istituzione della Autorita' per l'Adriatico (cap. 7802/Marina mercantile - cap. 7601/Ambiente - cap. 7403/Universita' e ricerca) . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 TOTALE TABELLA D....... 2.290.000
TABELLA E VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE TABELLA E VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (milioni di lire) =================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993 ------------------------------------------------------------------ Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 212 del 1984: Credito agevolato al settore industriale (cap. 7545Industria). - 31.000 - 40.000 - 40.000 Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985: Riconversione industriale (cap. 7546Industria)............. - 150.000 - 100.000 - 100.000 Legge n. 130 del 1983 (legge finanziaria 1983), art. 18 e legge n. 193 del 1984, art. 9: Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (cap. 7546Industria)........... - 110.000 - - Legge n. 749 del 1985, di conversione del decreto legge 19 ottobre 1985, n. 547: Rimborso all'IRI, all'ENI e all'EFIM delle rate di ammortamento relative all'emissione di prestiti obbligazionari, nonche' delle somme necessarie per il pagamento degli interessi sulle eventuali operazioni di prefinanziamento (cap. 7819Tesoro) (1)........... - 870.795 - Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986): - art. 11, comma 20: Oneri per capitale e interesse a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti di gestione delle partecipazioni statali (cap. 7834Tesoro) (1)........... - 894.800 - - art. 11, comma 23: Oneri per capitale e interesse a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti dall'Enel (cap. 7832Tesoro).............. - 491.000 - (1) La riduzione si riferisce alle quote dovute all'ENI e all'IRI. Segue: TABELLA E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993 Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): -art. 15, comma 31: Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 (cap. 7545Industria)............ - 10.000 - - art. 15, comma 52 (cap. 4577Lavoro) - 200.000 - --------------------------------------- In complesso... - 2.757.000 - 140.000 - 140.000 ---------------------------------------
TABELLA F IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI N.B. - Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad inidicare: 1) Non impegnabili le quote degli anni 1992 ed esercizi successivi. 2) Impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1992 e successivi. 3) Interamente impegnabili le quote degli anni 1992 e successivi. Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1990 e quelli derivanti da spese in annualita'. Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli effetti delle precedenti tabelle D (rifinanziamento) ed E (definanziamento). INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO A. - MINISTERI 1. - Infrastrutture portuali 2. - Interventi a favore delle imprese industriali 3. - Interventi per calamita' naturali 4. - Interventi a favore del Mezzogiorno 5. - Credito agevolato al commercio 6. - Interventi a favore delle province di Trieste e Gorizia 7. - Provvidenze per l'editoria 8. - Edilizia residenziale e agevolata 9. - Mediocredito centrale 10. - Artigiancassa 11. - Interventi nel settore dei trasporti 12. - Interventi per la protezione civile 13. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine 14. - Interventi nel settore della ricerca 15. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica 16. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano 17. - Interventi per la viabilita' ordinaria e di grande comunicazione (ANAS) 18. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria 19. - Metropolitana di Napoli 20. - Difesa del suolo e tutela ambientale 21. - Realizzazione strutture turistiche 22. - Interventi in agricoltura 23. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi 24. - Universita' (compresa edilizia) 25. - Impiantistica sportiva 26. - Sistemazione aree urbane 27. - Interventi diversi B. - AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Azienda di Stato per i servizi telefonici TABELLA F IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI (in milioni di lire) =================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 1994 Anno Limite 1991 1992 1993 e terminale impeg. successivi ------------------------------------------------------------------- A. MINISTERI 1. Infrastrutture portuali. Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981 Consorzio Porto di Genova (Tesoro: cap. 4519) 7.000 7.000 7.000 63.000 2002 1 Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 Provvidenze Porto di Trieste (Marina mercantile: cap. 2572)............... 4.600 4.600 4.600 13.000 1996 1 Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987): Art. 8, comma 15 - Costruzione di un bacino di carenaggio nel Porto di Palermo (Lavori pubblici: (a) (a) cap. 7596).............. 10.000 10.000 - - - 3 Legge n. 543 del 1988 Disposizioni per la realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna (b) (Marina mercantile: cap. 7801)... 10.000 20.000 - - - 3 ---------------------------------- 31.600 41.600 11.600 76.800 2. Interventi a favore delle imprese industriali. Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (c) (c) (Industria: cap. 7541)... - 15.000 15.000 - - 1 Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 212 del 1984 Credito agevolato al settore industriale (c) (c) (Industria: cap. 7545) (d) - 10.000 10.000 - - 1 Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985 Riconversione industriale (Industria: cap. 7546) (e) - 50.000 30.000 - - 1 Legge n. 130 del 1983 (legge finanziaria 1983): - Art. 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984 Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap. 7546) (f) - 110.000 200.000 860.000 1997 1 Legge n. 710 del 1985 Interventi in favore della produzione industriale (Industria: cap. 7545).. 40.000 40.000 40.000 40.000 1994 1 Legge n. 808 del 1985 Interventi a favore delle industrie operanti nel settore aeronautico (g) (a) (Industria: cap. 7552) (h) 101.000 30.000 - - - 3 (a) Parte della quota relativa all'anno 1989. (b) Comprende milioni 10.000 quale parte della quota dell'anno 1990 e milioni 10.000 quale parte della quota dell'anno 1991. (c) Parte della quota dell'anno 1980. (d) L'autorizzazione di spesa e' ridotta di milioni 31.000 per l'anno 1991 e di milioni 40.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993 in base alla precedente Tabella E. (e) L'autorizzazione di spesa e' ridotta di milioni 150.000 per l'anno 1991 e di milioni 100.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993 in base alla precedente Tabella E. (f) L'autorizzazione di spesa e' ridotta di milioni 110.000 per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella E. (g) Comprende milioni 20.000 quale parte della quota dell'anno 1989. (h) L'autorizzazione di spesa e' elevata di milioni 81.000 per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella D. Segue: TABELLA F =================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 1994 Anno Limite 1991 1992 1993 e terminale impeg. successivi ------------------------------------------------------------------- Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987): - Art. 3, comma 4 - Fondo speciale rotativo per l'innovazione teconologica (a) (a) (Industria: cap. 7548)... - 150.000 150.000 - - 1 Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): - Art. 15, comma 31 - Integrazione della autorizzazione di spesa di cui all'art. 25, primo comma, lettera, a), del D.P.R. n. 902 del 1976 (Industria: cap. 7545) (b).... - - - - - 1 - Art. 15, comma 39 - Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'art. 20 della legge n. 896 del 1986, concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (c) (Industria: cap. 7910) - 30.000 - - - 1 Decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 181 del 1989 - Misure di sostegno e di reindustrializzazoine in attuazione del piano di risanamento della siderurgia: - Art. 10 - Credito alla cooperazione (Tesoro: capp. 7828 e 8187) 70.000 - - - - 1 Legge n. 234 del 1989 Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale (Marina mercantile: capp. 7541, 7543, 7553, 7554, 7555, (d) (e) 7557 e 7560) 282.000 129.000 9.000 - - 1 ----------------------------------- 493.000 564.000 454.000 900.000 ------------------------------------ 3. interventi per calamita' naturali. Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito, con modificazioni, nella legge n. 336 del 1976 - Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione FriuliVenezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787) 20.000 20.000 20.000 50.000 1996 3 Legge n. 546 del 1977 Ricostruzione zone terremotate del Friuli (Tesoro: cap. 8787) 20.000 20.000 20.000 70.000 1997 3 Legge n. 828 del 1982 Ulteriori provvedimenti per il completamento della opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976, e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro: capp. 8787 e 8809) 12.500 12.500 12.500 112.500 2002 3 (a) Parte della quota relativa all'anno 1989. (b) L'autorizzazione di spesa e' eliminata in base alla precedente Tabella E. (c) Quota relativa all'anno 1990. (d) Di cui milioni 9.000 quale prima annualita' del limite di impegno della durata di otto anni e sei mesi e milioni 120.000 quale parte della quota relativa al 1990. (e) Comprende milioni 20.000 quale parte della quota relativa al 1990 e milioni 100.000 quale parte della quota relativa al 1991. Segue: TABELLA F =================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 1994 Anno Limite 1991 1992 1993 e terminale impeg. successivi ------------------------------------------------------------------- Legge n. 156 del 1983 - Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap. 8797) 2.000 2.000 2.000 18.000 2002 1 Legge n. 879 del 1986 Completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamita': - Art. 1 - Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro: capp. (a) (b) 8786 e 8787) 127.000 189.000 27.000 151.000 2006 3 - Art. 4 - Completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi al culto, nonche di edifici da adibire a caserma per la Polizia di Stato e per i Vigili del Fuoco (Lavori pubblici: (c) (d) capp. 9050 e 9077) 16.000 20.000 5.000 - - 3 - Art. 5 - Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro: cap. 8796) 1.000 1.000 1.000 5.000 1998 3 - Art. 6 - Completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale (Beni culturali: capp. 1610, 3048, 3103, 8008 e 8101) 21.000 5.000 - - - 3 - Art. 8 - Completamento, ammodernamento e sistemazione delle strade statali (Lavori pubblici: cap. 7276) 31.000 - - - - 1 - Art. 24 - Contributo alla regione Marche per il completamento del ripristino e della riparazione di opere pubbliche e monumentali (Tesoro: cap. 8799) 20.000 - - - - 1 - Art. 25 - Ripristino funzionale dell'area archeologica di Ancona (Beni culturali: (d) cap. 8023) 4.000 - - - - 3 - Art. 28 - Esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del Porto di Ancona (lavori pubblici: (e) (f) cap. 7509) 10.000 35.000 10.000 - - 3 (a) Comprende milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989. (b) Comprende milioni 162.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990. (c) Comprende milioni 10.000 quale parte della quota relativa a ciascuno degli anni 1989 e 1991. (d) Parte della quota relativa all'anno 1990. (e) Comprende milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 25.000 quale quota dell'anno 1990. (f) Parte della quota relativa all'anno 1991. Segue: TABELLA F =================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 1994 Anno Limite 1991 1992 1993 e terminale impeg. successivi ------------------------------------------------------------------- Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987): - Art. 6, comma 1 - Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 (Bilancio: (a) cap. 7500) 500.000 - - - - 3 - Art. 6, comma 2 Completamento del programma abitativo di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (a) (a) (Tesoro: cap. 8908) - 75.000 50.000 - - 3 - Art. 6, comma 6, e art. 17, comma 10, della legge n. 67 del 1988 - Rifinanziamento dell'articolo 5, lettera d), della legge n. 80 del 1984, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (Bilancio: (b) cap. 7089) 65.000 130.000 - - - 3 Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): - Art. 17, comma 1 - Incremento del Fondo previsto dall'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 (a) (c) (Bilancio: cap. 7500) 2.000.000 1.400.000 - - - 3 - Art. 17, comma 3 Completamento del programma abitativo di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (c) (d) (Tesoro: cap. 8908) - 25.000 - 2.475.000 - 2 - Art. 17, comma 5 Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968: - Tesoro: cap. 8817 98.000 98.000 - - - 3 - Lavori pubblici: (e) capp. 8647 e 9051 102.000 102.000 60.000 - - 3 Legge n. 102 del 1990 Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia, e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio 1987: - Tesoro: capp. 7791 e 7796 21.000 21.000 21.000 21.000 1994 2 - Bilancio: cap. (f) 7083 200.000 429.000 529.000 743.000 1994 3 Legge n. 235 del 1990 Rifinanziamento delle norme riguardanti lo sviluppo economico del Vajont (Industria: (g) capp. 7042 e 7045) 20.000 20.000 15.000 - - 1 --------------------------------- 3.290.500 2.604.500 772.500 3.645.500 -------------------------------------- (a) Parte della quota relativa all'anno 1989. (b) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 80.000) ed all'anno 1990 (milioni 50.000). (c) Quota relativa all'anno 1990. (d) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 1.175.000) ed all'anno 1990 (milioni 1.300.000). (e) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989 (milioni 30.000) ed all'anno 1990 (milioni 30.000). (f) Comprende milioni 229.000 quale parte della quota dell'anno 1991. (g) Di cui milioni 15.000 quale prima annualita' di un limite di impegno decennale. Segue: TABELLA F =================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 1994 Anno Limite 1991 1992 1993 e terminale impeg. successivi ------------------------------------------------------------------- 4. Interventi a favore del Mezzogiorno. D.P.R. n. 902 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 212 del 1984 (a) (b) (c) (Tesoro: cap. 7773) 57.000 95.000200.000 365.000 1994 3 Legge n. 651 del 1983 e art. 6 del decretolegge n. 166 del 1989 convertito, con modificazioni, nella legge n. 246 del 1989 Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno (d) (d) (Tesoro: cap. 7759) 1.000.000 1.000.000 - - - 3 Legge n. 64 del 1986; art. 15, comma 52, della legge n. 67 del 1988 e art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 246 del 1989, nonche' legge n. 184 del 1989 Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (e) (f) (Tesoro: cap. 7759) 2.370.000 8.661.350 11.200.000 37.505.675 1994 3 Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): - Art. 15, comma 13 Realizzazione di un programma per l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo della imprenditorialita' (Partecipazioni (g statali: cap. 7548) 20.000 - - - - 3 ---------------------------------- 3.447.000 9.756.350 11.400.000 37.870.675 ------------------------------------------ 5. Credito agevolato al commercio. Legge n. 146 del 1980 (legge finanziaria 1980): - Art. 34 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente disciplina del commercio (h) (h) (Industria: cap. 8042) 5.000 5.000 - - - 3 Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985): - Art. 14, comma undicesimo - Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975, e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (i) (Industria: cap. 8042) 21.000 11.000 36.000 136.000 1999 3 Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986): - Art. 11, comma 12 Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 (l) (Industria: cap. 8042) 30.000 60.000 60.000 240.000 1995 3 - Art. 11, comma 15 Contributi per la realizzazione di mercati agro-alimentari e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (m) (Industria: cap. 8044) 14.000 64.000 64.000 344.000 1999 3 (a) Comprende milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990. (b) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1978 e milioni 100.000 relativi all'anno 1986. (c) Comprende milioni 200.000 relativi agli anni 1979 e 1980 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983. (d) Parte della quota relativa all'anno 1988. (e) L'autorizzazione di spesa e' elevata di milioni 950.000 in base alla precedente Tabella D. (f) Di cui milioni 11.950.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990, milioni 8.900.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991, milioni 2.300.000 relativi all'anno 1992 e milioni 800.000 relativi all'anno 1993. (g) Parte della quota relativa all'anno 1990. (h) Parte della quota dell'anno 1984. (i) Di cui milioni 50.000 relativi alla quota dell'anno 1990 e milioni 20.000 quale parte della quota dell'anno 1991. (l) Di cui milioni 30.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989, milioni 60.000 relativi all'anno 1990 e milioni 30.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991. (m) Di cui milioni 30.000 e 50.000 relativi rispettivamente a parte delle quote 1990 e 1991. Segue: TABELLA F =================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 1994 Anno Limite 1991 1992 1993 e terminale impeg. successivi ------------------------------------------------------------------- Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987): - Art. 3, comma 3 Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 (a) (Industria: cap. 8042 30.000 30.000 30.000 126.000 1996 3 Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): - Art. 15, comma 23 Integrazione del Fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 (b) (Industria: cap. 8042) - 100.000 100.000 600.000 1997 3 - Art. 15, comma 24 Incremento del Fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 per la concessione di contributi in conto capitale per le societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso e art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (c) (Industria: cap. 8043) 125.000 75.000 - - - 3 - Art. 15, comma 42 Integrazione del Fondo di cui all'art. 3-octies del decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 121 del 1987, concernente interventi in materia di distribuzione commerciale (Industria: (e) (e) cap. 8045) (d) 50.000 25.000 25.000 - - 3 ------------------------------------ 275.000 370.000 315.000 1.440.000 ------------------------------------- 6. Interventi a favore delle province di Trieste e Gorizia. Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rifinanziamento del Fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap. 6857).. 30.000 30.000 30.000 105.000 1997 2 Legge n. 26 del 1986 Incentivi per il rilancio dell'economia di Trieste e Gorizia: - Tesoro: cap. 6857.. 30.000 30.000 30.000 60.000 1995 2 - Industria: cap. 5110 10.000 10.000 10.000 20.000 1995 2 Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987): - Art. 7, comma 14 Completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 960 del 1982 concernente gli accordi di Osimo (Lavori (e) pubblici: cap. 9490). 30.000 - - - - 2 ---------------------------------- 100.000 70.000 70.000 185.000 ---------------------------------- 7. Provvidenze per l'editoria. Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria: - Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7406)........... 10.000 5.000 - - - 3 - Art. 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)..... 4.000 2.000 - - - 3 (a) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1990. (b) di cui milioni 100.000 relativi all'anno 1990 e milioni 100.000 relativi all'anno 1991. (c) Quota relativa all'anno 1990. (d) L'autorizzazione di spesa e' elevata di milioni 50.000 per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella D. (e) Parte della quota dell'anno 1990. Segue: TABELLA F =================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 1994 Anno Limite 1991 1992 1993 e terminale impeg. successivi ------------------------------------------------------------------- Legge n. 428 del 1984 Integrazione del fondo per i finanziamenti agevolati destinati alla stampa quotidiana e periodica, di cui all'art. 29 della legge n. 416 del 1981 (Presidenza: cap. 7406 10.000 10.000 10.000 - - 3 Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985): - Art. 14, ultimo comma Fondo per i finanziamenti agevolati destinati alla stampa quotidiana e perdiodica (Presidenza: cap. 7406) 10.000 10.000 10.000 10.000 1994 3 Legge n. 67 del 1987 - Rinnovo della legge n. 416 del 1981 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria: - Art. 20 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7406) 25.000 25.000 25.000 50.000 1995 3 - Art. 21 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)..... 4.000 4.000 4.000 8.000 1995 3 Legge n. 230 del 1990 Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale (Presidenza: cap. 7408)........... 6.150 6.150 - - - 1 Legge n. 250 del 1990 Provvidenze per l'editoria e per le imprese radiofoniche (Presidenza: cap. 7406)....... 20.000 20.000 20.000 140.000 2000 1 --------------------------------------- 89.150 82.150 69.000 208.000 --------------------------------------- 8. Edilizia residenziale e agevolata. Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 94 del 1982 - Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro: cap. (a) (b) 7795)............... - 350.000 320.000 - - 1 Decreto-legge n. 12 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1985 - Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa (Tesoro: (c) cap. 7820).......... - 50.000 - - - 1 Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): - Art. 22, comma 3 Concessione in favore delle imprese edilizie, cooperative e loro consorzi, di contributi per interventi di edilizia agevolata (Lavori pubblici: cap. 8267) 150.000 150.000 150.000 - - 3 ---------------------------------------- 150.000 550.000 470.000 - ---------------------------------------- 9. Mediocredito centrale. Legge n. 526 del 1982 Provvedimenti urgenti per lo sviluppo della economia: - Art. 11 - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (d) (Tesoro: cap. 7775) 50.000 200.000 120.000 - - 3 (a) Parte delle quote all'anno 1984 (milioni 100.000) ed all'anno 1986 (milioni 250.000). (b) Parte delle quote relative all'anno 1985 (milioni 250.000) ed all'anno 1986 (milioni 70.000). (c) Parte della quota dell'anno 1986. (d) Parte delle quote relative ad anni precedenti. Segue: TABELLA F =================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 1994 Anno Limite 1991 1992 1993 e terminale impeg. successivi ------------------------------------------------------------------- Legge n. 130 del 1983 (legge finanziaria 1983): - Art. 8, primo e secondo comma - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (a) (Tesoro: cap. 7775) 50.000 194.000 130.000 - - 1 Legge n. 730 del 1983 (legge finanziaria 1984): Art. 18, settimo ed ottavo comma - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (b) (c) (b) (Tesoro: cap. 7775) 100.000 500.000 100.000 - - 1 Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985): - Art. 9, sesto comma - Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (d) (e) (Tesoro: cap. 7775) 50.000 465.000 415.000 - - 1 Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986): - Art. 11, comma 6 Fondo per il finanziamento di sportazioni a pagamento differito (Tesoro: (f) cap. 7775).......... 100.000 170.000 170.000 240.000 1994 1 Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988):- Art. 15, comma 22 Aumento del Fondo di dotazione (Tesoro: (c) cap. 8022).......... 100.000 - - - - 1 ------------------------------------ 450.000 1.529.000 935.000 240.000 10. Artigiancassa. Legge n. 887 del 1984 (legge finanziaria 1985): - Art. 14, sesto comma - Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743) 80.000 - - - - 3 Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986): - Art. 11, comma 9 - Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: (g) cap. 7743) 100.000 170.000 - - - 3 Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987): - Art. 3, comma 6 Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (g) (Tesoro: cap. 7743) 70.000 70.000 140.000 - - 3 (a) Parte delle quote relative ad anni precedenti. (b) Parte della quota relativa all'anno 1989. (c) Parte della quota relativa all'anno 1990. (d) Quota relativa all'anno 1989. (e) Parte della quota relativa all'anno 1991. (f) Di cui milioni 170.000 relativi all'anno 1989 e milioni 70.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991. (g) Di cui milioni 70.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989. Segue: TABELLA F =================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 1994 Anno Limite 1991 1992 1993 e terminale impeg. successivi ------------------------------------------------------------------- Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): - Art. 15, comma 43 Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (a) (Tesoro: cap. 7743) 120.000 120.000 120.000 360.000 1994 3 ------------------------------------- 370.000 360.000 260.000 360.000 ------------------------------------- 11. Interventi nel settore dei trasporti. Legge n. 189 del 1983 - Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (b) (Tesoro: cap. 7811) 150.000 150.000 320.000 - - 1 Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987): - Art. 2, comma 6, e art. 13, comma 5, della legge n. 67 del 1988 - Programma nazionale per l'alta velocita' sulla direttrice Battipaglia -Napoli-Roma-Milano (c) (d) (Tesoro: cap. 7843) 500.000 800.000 1.000.000 6.425.000 1994 2 Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): - Art. 13, comma 15 - Realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie di collegamento dello Stretto di Messina: - Trasporti: (e) cap. 7210 52.000 - - - - 2 - Marina Mercantile: (e) cap. 7803.......... 23.000 - - - - 2 -Art. 17, comma 9 - Completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (Tesoro: (e) cap. 7823)......... 30.000 - - - - 1 Legge n. 240 del 1990 - Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci ed in favore dell'intermodalita' (Trasporti: capp. (f) (g) (g) 7308 e 7309)...... 15.000 77.500 90.000 - - 1 ----------------------------------- 770.000 1.027.500 1.410.000 6.425.000 ----------------------------------------- 12. Interventi per la protezione civile. Decreto-legge n. 16 del 1990, convertito, con modificazioni, nella legge n. 71 del 1990 - Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque (Presidenza: cap. 7602).......... 100.000 - - - - 3 ---------------------------------- (a) Comprende milioni 240.000 relativi agli anni 1989 e 1990. (b) Parte delle quote relative ad anni precedenti. (c) Parte della quota relativa all'anno 1989. (d) Parte delle quote relative agli anni 1989 (milioni 700.000), 1990 (milioni 2.225.000), 1991 (milioni 2.500.000) e 1992 (milioni 1.000.000). (e) Parte della quota relativa all'anno 1990. (f) Di cui milioni 10.000 quale prima annualita' di un limite di impegno quindicennale. (g) Di cui milioni 15.000 quale prima annualita' di un limite di impegno quindicennale. Segue: TABELLA F =================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 1994 Anno Limite 1991 1992 1993 e terminale impeg. successivi ------------------------------------------------------------------- 13. Costruzione nuove di sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine. Legge n. 16 del 1985 Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri (Lavori (a) (a) (a) pubblici: cap. 8412).... 50.000 200.000 100.000 - - 3 Legge n. 197 del 1985 - Potenziamento dei servizi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di cui alla legge n. 336 del 1980 (Lavori pubblici: (b) cap. 8438)...... 10.000 - - - - 3 Legge n. 831 del 1986 - Adegumento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza (Lavori pubblici: (c) (d) cap. 8422).......... 50.000 120.000 180.00 - - 3 Legge n. 521 del 1988 - Potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: - Art. 27 - Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: (e) cap. 8438).......... 200 144.200 144.200 200.000 1994 3 --------------------------------- 100.200 464.200 424.200 200.000 --------------------------------- 14. Interventi nel settore della ricerca. Legge n. 284 del 1985 - Programma nazionale di ricerche in Antartide (Universita' e Ricerca: cap. 7505) 32.000 - - - - 1 Decreto-legge n. 443 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 531 del 1987 - Disposizioni urgenti in materia sanitaria (Sanita': cap. 8222)... 4.000 - - - - 1 Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): - Art. 15, comma 2 - Attuazione degli interventi di cui al Fondo speciale per la ricerca applicata (Universita' e Ricerca: (f) (g) cap. 7551)..... 350.000 400.000 150.000 - - 3 Legge n. 346 del 1988 - Modifiche alla legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata (Universita' (h) e Ricerca: cap. 7507) 125.000 125.000 125.000 - - 3 -------------------------------- 511.000 525.000 275.000 - -------------------------------- 15. Interventi a favore dell'industria navalmeccanica. Legge n. 295 del 1985 Finanziamento per la ristrutturazione della industria navalmeccanica (Marina mercantile: (i) cap. 7543)........... 50.000 - - - - 1 (a) Parte della quota dell'anno 1987. (b) Parte della quota relativa all'anno 1989. (c) Quota relativa all'anno 1989. (d) Comprende milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990 e milioni 80.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991. (e) Parte delle quote degli anni 1992 (milioni 100.000) e 1993 (milioni 100.000). (f) Comprende milioni 250.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989 e milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990. (g) Parte della quota dell'anno 1990. (h) Prima annualita' del limite di impegno decennale.. (i) Parte delle quote relative ad anni precedenti. Segue: TABELLA F =================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 1994 Anno Limite 1991 1992 1993 e terminale impeg. successivi ------------------------------------------------------------------- Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): - Art. 15, comma 29 Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 295 del 1985 (Marina mercantile: (a) cap. 7552).......... 130.000 - - - - 1 ------------------------------- 180.000 - - - -------------------------------- 16. Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano. Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): - Art. 14, comma 1 - Incremento della autorizzazione di spesa di cui all'art. 0 della legge n. 449 del 1985 (Trasporti: cap. (a) (a) (b) 7509)............... - 300.000 300.000 300.000 1994 3 -------------------------------- 17. Interventi per la viabilita' ordinaria e di grande comunicazione (ANAS). Legge n.526 del 1985 - Disposizioni in materia di viabilita' di grande comunicazione (Tesoro: cap. (c) 7810).............. 250.000 - - - - 1 Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986): - Art. 13, comma 13 - Realizzazione di un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS (d) (d) (d) (Tesoro: cap. 7810) 500.000 600.000 100.000 - - 2 Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987): - Art. 7, comma 15 Assegnazione alla ANAS di un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 (Tesoro: capp. 7839, (e) (a) (b) (f) 7840 e 7842)....... 250.000 1.023.000 500.000 403.000 . 3 ------------------------------------- 1.000.000 1.623.000 600.000 403.000 ------------------------------------- 18. Edilizia penitenziaria e giudiziaria. Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986): - Art. 13, comma 1 - Completamento di edifici destinati di prevenzione e pena (Lavori pubblici: (b) (g) cap. 8404)..... 200.000 200.000 - - - 3 Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987): - Art. 7, comma 6 Completamento della costruzione di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e di pena (Lavori (d) (h) (i) pubblici: cap. 8404) 50.000 200.000 500.000 - - 3 (a) Parte della quota relativa all'anno 1990. (b) Parte della quota relativa all'anno 1989. (c) Parte della quota relativa all'anno 1987. (d) Parte della quota relativa all'anno 1988. (e) Parte della quota realtiva all'anno 1989. (f) Parte delle quote realtive all'anno 1989 (milioni 250.000) ed all'anno 1990 (milioni 153.000). (g) Parte delle quote realtive all'anno 1987 (milioni 100.000) ed all'anno 1989 (milioni 100.000). (h) Parte della quote realtive all'anno 1988 (milioni 150.000) ed all'anno 1989 (milioni 50.000). (i) Parte delle quote 1988 (milioni 200.000), dell'anno 1989 (milioni 50.000) e dell'anno 1990 (milioni 250.000). Segue: TABELLA F =================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 1994 Anno Limite 1991 1992 1993 e terminale impeg. successivi ------------------------------------------------------------------- Decreto-legge n. 64 del 1990, convertito, con modificazioni, nella legge n. 124 del 1990 - Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (Giustizia: cap. 7001 e 7010)... 32.000 32.000 - - - 3 -------------------------------- 282.000 432.000 500.000 - -------------------------------- 19. Metropolitana di Napoli. Legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986): - Art. 34, comma 2 - Completamento della linea metropolitana di Napoli (Trasporti: (a) cap. 7277) (g) 250.000 35.000 - - - 2 --------------------------------- 20. Difesa del suolo ambientale. Legge n. 879 del 1986 - Completamento ricostruzione FriuliVenezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone delle Marche colpite da calamita': - Art. 2 - Sistemazione del bacino del Tagliamento e di quello dell'Alto Piave (Lavori pubblici: (b) (c) cap. 7739).. 40.000 25.000 30.000 - - 3 Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): - Art. 17, comma 20 - Realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (Ambiente: (a) (a) (a) cap. 7301)....... 20.000 20.000 10.000 - - 1 - Art. 17, comma 40 - Realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa (Ambiente: (a) (a) (a) cap. 7405) 20.000 20.000 10.000 - - 1 Legge n. 183 del 1989 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro: capp. (d) (c) 9009 e 9010) 300.000 600.000 400.000 - - 3 Decreto-legge n. 227 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 283 del 1989 Provvedimenti urgenti per la lotta alla eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico (e) (Ambiente: cap. 7708) 364.000 228.000 - - - 3 Legge n. 305 del 1989 - Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente (Ambiente: capp. 7001, 7104, 7711, 7714, 7951, 8001 (f) (c) e 8251)......... 200.000 483.000 300.000 - - 3 ---------------------------------- 944.000 1.376.000 750.000 ---------------------------------- (a) Parte della quota relativa all'anno 1990. (b) Parte della quota relativa all'anno 1989. (c) Parte della quota relativa all'anno 1991. (d) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni 300.000) e 1991 (milioni 300.000). (e) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni 128.000) e 1991 (milioni 100.000). (f) Di cui milioni 190.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990 e milioni 293.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991. (g) L'autorizzazione di spesa e' elevata di milioni 150.000 per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella D. Segue: TABELLA F =================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 1994 Anno Limite 1991 1992 1993 e terminale impeg. successivi ------------------------------------------------------------------- 21. Realizzazione strutture turistiche. Legge n. 879 del 1989 - Contributo alla regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di aree attrezzate turistico commerciali Tesoro: cap.8798)... 6.000 - - - - 3 ---------------------------------- 22. Interventi in agricoltura. Legge n. 752 del 1986 - Attuazione di interventi programmati in agricoltura: - Art. 5 - Finanziamento degli interventi previsti dai Regolamenti comunitari (Tesoro: (a) cap. 8232)........ 250.000 - - - - 1 Decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 38 del 1990 - Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie: - Presidenza: cap. 7602.............. 2.500 3.500 - - - 3 - Agricoltura: capp. 8278, 8279 e 8280 22.500 31.500 - - - 3 Legge n. 209 del 1990 - Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo -saccarifero (Agricoltura: cap. 7579) 10.000 10.000 - - - 1 ------------------------------------ 285.000 45.000 ------------------------------------ 23. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi. Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987): - Art. 7, comma 5 - Protezione del territorio di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980): - Lavori pubblici: !capp. 7740 e 9419 11.000 - - - - 3 - Agricoltura: cap. 7720........ 49.000 - - - - 3 Legge n. 545 del 1987 - Definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Beni culturali: capp. 8028 (c) e 8113).......... 20.000 20.00 20.000 - - 3 Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): - Art. 17, comma 15 - Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (b) (d) (Tesoro: cap. 9007) 20.000 80.000 50.000 - - 3 --------------------------------- 100.000 100.000 70.000 - --------------------------------- 24. Universita' (compresa edilizia). Legge n. 879 del 1986 - Completamento ricostruzione Friuli -Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone delle Marche colpite da calamita': - Art. 11 - Attuazione dei programmi di edilizia dell'Universita' di Udine (Universita' (e) e Ricerca: cap. 7302) 27.000 21.000 - - - 1 (a) Parte della quota dell'anno 1990. (b) Quota relativa all'anno 1989 (milioni 60.000) e parte della quota relativa all'anno 1990 (milioni 20.000). (c) Comprende milioni 10.000 quale parte della quota dell'anno 1991 e milioni 10.000 quale parte della quota dell'anno 1992. (d) Parte della quota relativa all'anno 1991. (e) Parte delle quote relative agli anni 1989 (milioni 11.000) e 1990 (milioni 10.000). Segue: TABELLA F =================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 1994 Anno Limite 1991 1992 1993 e terminale impeg. successivi ------------------------------------------------------------------- - Art. 31 - Ricostruzione e completamento delle sedi dell'Universita' e Ricerca: (a) cap. 7309).......... 8.000 5.000 - - - 1 Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): - Art. 17, comma 43 Contributo all'Universita' della Calabria per opere di edilizia universitaria (Universita' e (a) Ricerca: cap. 7311) 10.000 - - - - 1 Legge n. 126 del 1990 - Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari (Tesoro: cap. 7871) 20.000 - - - - 3 Legge n. 245 del 1990 - Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 19861990 (Universita' e Ricerca: capp. 1032, 1401, 1402, 1408, 1521 e 7314)............. 258.500 298.500 415.000 829.500 1995 1 ----------------------------------- 323.500 344.500 415.000 829.500 ----------------------------------- 25. Impiantistica sportiva. Decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 65 del 1987 e decretolegge n. 22 del 1988, convertito, con modificazioni, nella legge n. 92 del 1988 - Costruzione e ammodernamento di impianti sportivi, strutture sportive di base, nonche' utilizzazione degli stanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico (Turismo: cap. 7542).... 5.000 5.000 5.000 15.000 1996 3 Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): - Art. 15, comma 8 - Aumento della autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 2 del 1987 (Turismo: cap. 7542).......... 5.000 5.000 5.000 15.000 1996 3 Decreto-legge n. 121 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 205 del 1989 Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai mondiali di calcio del 1990 (Tesoro: cap. 7764)......... 220.500 - - - - 3 Legge n. 289 del 1989 - Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n.65, e 21 marzo 1988 n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi (Turismo: cap. 7542)............. 4.000 4.000 4.000 24.000 1999 3 ---------------------------------- 234.500 14.000 14.000 54.000 ---------------------------------- 26. Sistemazione aree urbane. Legge n. 122 del 1989 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonche' modificazioni di alcune norme sulla circolazione stradale (Presidenza: (b) cap. 7651)........... - 100.000 100.000 - - 3 (a) Parte della quota relativa all'anno 1989. (b) Prima annualita' del limite di impegno quindicennale decorrente dal 1991 e rinviata al 1992. Segue: TABELLA F =================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 1994 Anno Limite 1991 1992 1993 e terminale impeg. successivi ------------------------------------------------------------------- Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 246 del 1989 - Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della citta' di Reggio Calabria (Presidenza: (a) (b) cap. 7652) 50.000 180.000 100.000 - - 1 ----------------------------------- 50.000 280.000 200.000 ----------------------------------- 27. Interventi diversi. Legge n. 66 del 1988 - Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di Finanza per la lotta all'evasione fiscale e ai traffici marittimi illeciti nonche' disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze (c) (Finanze: cap. 3136).. 100.000 125.000 150.000 250.000 1995 3 Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): - Art. 15, comma 32 - Rifinanziamento del piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (Marina mercantile: (d) cap. 8564).......... 15.000 - - - - 1 - Art. 17, comma 12 - Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia: (e) (f) (e) - Tesoro: cap. 9006 77.000 150.000 100.000 - - 1 - Universita' e (e) Ricerca: cap. 7312 3.000 - - - - 1 Art. 17, comma 39 - Acquedotti interregionali di competenza del Ministero dei lavori pubblici (Lavori pubblici: cap. 8882) 100.000 100.000 - - - 3 - Art. 17, comma 45 - Programma di potenziamento delle strutture logistiche ed operative delle Capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile (Marina (d) (d) mercantile: cap. 7581) 30.000 20.000 - - - 3 Legge n. 357 del 1988 - Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante (Tesoro: cap. 7863).......... 15.000 - - - - 1 Legge n. 373 del 1988 - Realizzazione della Esposizione internazionale specializzata "Colombo '92" (Beni culturali: cap. 7902) 100.000 123.000 - - - 3 Legge n. 13 del 1989 - Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (Lavori pubblici: cap. 8275)............... 20.000 - - - - 3 (a) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni 80.000) e 1991 (milioni 100.000). (b) Parte della quota dell'anno 1991. (c) Di cui milioni 25.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991. (d) Parte della quota relativa all'anno 1990. (e) Parte della quota relativa all'anno 1989. (f) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990. Segue: TABELLA F =================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 1994 Anno Limite 1991 1992 1993 e terminale impeg. successivi ------------------------------------------------------------------- Legge n. 51 del 1990 - Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori (Difesa: cap. 8152) 5.000 5.200 - - - 3 Legge n. 100 del 1990 - Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero (Commercio estero: cap. 7561) 100.000 100.000 - - - 3 Decreto-legge n. 64 del 1990, convertito con modificazioni, nella legge n. 124 del 1990 - Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (Giustizia: capp. 7003, 7005, 7010 e 7013).............. 97.995 97.995 - - - 3 Legge n. 218 del 1990 - Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico (Tesoro: cap. (a) 8017)................ - 452.000 502.000 549.000 1994 1 ----------------------------------- 662.995 1.173.195 752.000 799.000 ----------------------------------- TOTALE MINISTERI 14.505.445 23.666.995 20.467.300 53.936.475 B. AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Legge n. 39 del 1982, art. 34 della legge n. 730 del 1983, art. 10 della legge n. 41 del 1986, art. 2 della legge n. 910 del 1986, art. 13 della legge n. 67 del 1988 e art. 3 della legge n. 541 del 1988 Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafico. Disciplina dei collaudi (capp. 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 e 530)............ 600.000 - - - - 1 Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985): - Art. 8, quattordicesimo comma Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 529)......... 200.000 200.000 200.000 200.000 1994 3 ----------------------------------- 800.000 200.000 200.000 200.000 ----------------------------------- (a) Di cui milioni 367.000 quale quota dell'anno 1991. Segue: TABELLA F =================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 1994 Anno Limite 1991 1992 1993 e terminale impeg. successivi ------------------------------------------------------------------- Azienda n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985): - Art. 8, quattordicesimo comma Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. (a) (b) 550)................ 500.000 500.000 200.000 - - 3 -------------------------------- TOTALE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME... 1.300.000 700.000 400.000 200.000 ----------------------------------- TOTALE GENERALE TABELLA F... 15.805.445 24.366.995 20.867.300 54.136.475 ============================================== (a) Di cui milioni 200.000 quale parte della quota dell'anno 1994. (b) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1993 e milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1994.
TABELLA 1 (articolo 4) I. - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA Simboli delle Coefficienti categorie --- -- Gruppo A (Unita' immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili): Abitazioni di tipo signorile............. A/1 525 Abitazioni di tipo civile................ A/2 413 Abitazioni di tipo economico............. A/3 388 Abitazioni di tipo popoalre.............. A/4 313 Abitazioni di tipo ultrapopolare......... A/5 300 Abitazioni di tipo rurale................ A/6 313 Abitazioni in villini.................... A/7 463 Abitazioni in ville...................... A/8 600 Castelli, palazzi di eminenti pregi A/9 263 artistici e storici Uffici e studi privati................... A/10 650 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi.. A/11 338 Gruppo B (Unita' immobiliari per uso di alloggi collettivi): Colleggi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme............. B/1 438 Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)......................... B/2 438 Prigioni e riformatori.................... B/3 438 Uffici pubblici........................... B/4 438 Scuole e laboratori scientifici........... B/5 438 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno in edifici della categoria A9..................... B/6 263 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti....... B/7 438 Magazzini sotterranei per depositi di derrate............................. B/8 438 Segue: TABELLA 1 Simboli delle Coefficienti categorie --- -- Gruppo C (Unita' immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia): Negozi e botteghe........................ C/1 613 Magazzini e locali di deposito........... C/2 525 Laboratori per arti e mestieri........... C/3 525 Fabbricati e locali per esercizi sportivi............................... C/4 525 Stabilimenti balneari e di acque curative............................... C/5 525 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse... C/6 525 Tettoie chiuse o aperte.................. C/7 525 II. - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE (Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni)........................ da D/1 a D/9 613 III. - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOALRE (Altre unita' immobiliari che, per le singolarita' delle loro caratteristiche, non siano raggrupabili in classi)................................ da E/1 a E/9 375
TABELLA 2. (articolo 7) ------------------------------------------------------------------- N. Indicazione degli Ammontare Modo Note Ord. atti soggetti della di pagamento a tassa tassa ------------------------------------------------------------------- 26 I) Licenza di porto La licenza di di fucile anche per porto uso di caccia qualunque d'armi e' sia il numero personale ed dei colpi: e' rilasciata in conformita' delle leggi di pubblica sicurezza; essa ha la durata di sei anni Tassa di rilascio, La tassa di rinnovo e annuale 200.000 Ordinario non e' dovuta qualora non si usufruisca della licenza durante l'anno -------------------------------------------------------------------