LEGGE 29 dicembre 1990, n. 405

  Disposizioni   per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1991).
 
 Vigente al: 1-1-2012  
 

Capo I.
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
1. Per l'anno 1991, il limite massimo del saldo netto  da  finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire 118.400  miliardi.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso dei  prestiti,  il  livello
massimo del ricorso al mercato finanziario  di  cui  all'articolo  11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata  dalla  legge
23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero  per
un importo complessivo non superiore a lire 4.000  miliardi  relativo
ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il  1991
- resta fissato, in termini di competenza, in lire  231.600  miliardi
per l'anno finanziario 1991. 
2. Per gli anni 1992 e 1993 il limite  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente, in lire 138.156 miliardi ed in lire 129.900 miliardi
ed  il  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato  e'  determinato,
rispettivamente,  in  lire  253.156  miliardi  ed  in  lire   220.250
miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1992  e  1993,  il
limite  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'   determinato,
rispettivamente, in lire 94.700 miliardi ed in lire  63.400  miliardi
ed  il  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato  e'  determinato,
rispettivamente,  in  lire  209.700  miliardi  ed  in  lire   153.750
miliardi. 
                               Art. 2. 
1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli  anni
1991, 1992 e 1993, per effetto di provvedimenti  legislativi  recanti
nuove  e  maggiori  entrate  rispetto  alle  previsioni  di   entrate
contemplate nella legge di bilancio, per ciscuno di  detti  anni,  e'
interamente destinato alla riduzione del saldo  netto  da  finanziare
nell'anno corrispondente, quale indicato all'articolo 1, salvo che si
tratti di assicurare la copertura finanziaria di  interventi  urgenti
per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse
alla tutela della sicurezza  del  Paese  o  situazioni  di  emergenza
economico-finanziaria. 
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali  di  cui  all'articolo
11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, per  il  finanziamento  dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 1991-1993, restano  determinati  per  l'anno  1991  in  lire
31.616.579 miliardi  per  il  fondo  speciale  destinato  alle  spese
correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella  A  allegata  alla
presente legge, e in lire 10.767,846 miliardi per il  fondo  speciale
destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio  di  cui
alla Tabella B allegata alla presente legge. 
3. Le dotazioni da iscrivere nei  singoli  stati  di  previsione  del
bilancio 1991 e triennale 1991-1993, in relazione a  leggi  di  spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 
4. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno  alle
integrazioni da disporre in  forza  dell'articolo  7  della  legge  5
agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al  comma
3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato
di previsione del Ministero del tesoro. 
5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3  lettera  f)  della  legge  5
agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento
di  norme  che  prevedono  interventi   di   sostegno   dell'economia
classificati fra le spese in conto capitale restano determinati,  per
l'anno 1991 in lire 2.290 miliardi, secondo il dettaglio di cui  alla
Tabella D allegata alla presente legge. 
6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera  e)  della  legge  5
agosto 1978, n. 468 le autorizzazioni di  spesa  recate  dalle  leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente  legge  sono  ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella. 
7.  Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio   in   relazione   alle
autorizzazioni di spesa  recate  da  leggi  a  carattere  pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993  nelle
misure indicate nella Tabella F, allegata alla presente legge. 
8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma
7, le Amministrazioni e gli enti pubblici  possono  assumere  impegni
nell'anno 1991, a carico degli esercizi futuri, nei limiti massimi di
impegnabilita' indicati  per  ciascuna  disposizione  legislativa  in
apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi, gli impegni gia'
assunti  nei  precedenti  esercizi  a  valere  sulle   autorizzazioni
medesime. 
9. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio  che  il
Ministro del Tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1991 per le
occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri  contratti  in  base
alla legislazione vigente resta fissato in lire  4.000  miliardi  ivi
compresa la garanzia sui prestiti, limitatamente ad  un  controvalore
di lire 600 miliardi, contratti nell'anno 1991 ai sensi dell'articolo
13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. 

Capo II.
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATE

                               Art. 3. 
1. In relazione a quanto disposto con il decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 28 settembre 1990, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 228 del  29  settembre  1990,  emanato  in  applicazione
dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,
convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.  154  le
minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per  gli
anni 1991, 1992 e 1993 sono valutate, rispettivamente, in lire  2.800
miliardi, lire 4.300 miliardi e lire 4.500 miliardi. 
                               Art. 4. 
 
  1. Per il  versamento  d'acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, nonche' per quello dell'imposta locale sui  redditi,
da effettuarsi a partire dall'anno 1991  da  parte  dei  contribuenti
diversi dalle societa' e dagli enti soggetti all'imposta sul  reddito
delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 95 per
cento. Per il versamento d'acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone  giuridiche,  nonche'  per  quello  dell'imposta  locale  sui
redditi, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 98 per
cento anche per i periodi successivi a quelli  indicati  all'articolo
4, comma 1, della legge 11 marzo 1988 n. 67. 
  2. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale
e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  1992,  la  ritenuta  sugli
interessi, premi ed altri frutti dei depositi e  dei  conti  correnti
bancari e postali di  cui  al  secondo  comma  dell'articolo  26  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni, e' stabilita al 30 per cento, salvo  quanto
disposto dal comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo  1988,  n.
67. ((4)) 
  ((3. Fino alla data di entrata in vigore  dei  decreti  legislativi
previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990,  n.  408,  il
versamento di acconto di cui all'articolo  35  del  decreto-legge  18
marzo 1976, n. 46, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  10
maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e' fissato al 50 per
cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.  Nell'anno  1991  il
versamento di acconto, da parte delle aziende ed istituti di credito,
relativo alle ritenute sui depositi di cui al comma 10  dell'articolo
7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da eseguirsi nel mese di  ottobre
deve essere effettuato in misura pari alla differenza tra l'ammontare
delle ritenute versate per l'anno precedente e quello del  versamento
di acconto effettuato alla scadenza di giugno.)) 
  4. Le modificazioni derivanti  dalla  revisione  degli  estimi  del
catasto edilizio  urbano  mediante  nuove  tariffe  e  nuove  rendite
catastali disposta con il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  20
gennaio 1990,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  31  del  7
febbraio 1990, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1992  ai  fini
della determinazione  del  reddito  dei  fabbricati  nonche'  per  la
rettifica dei valori degli atti  pubblici  formati,  dalle  scritture
private autenticate e di quelle non  autenticate  presentate  per  la
registrazione, degli atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati,  delle
successioni aperte e delle donazioni poste in essere  successivamente
al  31  dicembre  1991.  Le  predette  modificazioni  devono   essere
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre  1991.  Per
la determinazione dei redditi dei fabbricati per gli anni 1990 e 1991
nonche' per la rettifica dei  valori  degli  atti  pubblici  formati,
dalle scritture private  autenticate  e  di  quelle  non  autenticate
presentate per la registrazione, degli atti giudiziari  pubblicati  o
emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste  in  essere
dal 1 gennaio al 31 dicembre 1991 si applicano le rendite del catasto
edilizio urbano vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, con i coefficienti di aggiornamento risultanti dalla tabella 1
allegata alla presente legge, determinati sulla base dei coefficienti
di aggiornamento stabiliti per l'anno  1989,  aumentati  del  25  per
cento ed arrotondati  alla  lira  superiore.  Restano  fermi  per  la
rettifica dei valori  di  atti  e  scritture,  formati,  autenticati,
pubblicati o emanati, e delle successioni, e donazioni aperte o poste
in essere nell'anno 1990 i coefficienti stabiliti per l'anno 1989 con
il decreto del Ministro delle finanze 16  dicembre  1988,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988. (2) 
  5. Nell'articolo 31, primo  comma,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, al primo periodo
sono  aggiunte,  in  fine  le  parole:  ";le  commissioni   censuarie
provinciali esaminano e approvano i prospetti anche se le commissioni
distrettuali non sono state  in  grado,  per  qualsiasi  ragione,  di
presentare osservazioni e reclami". 
  6. Nell'articolo 32, primo  comma,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, le parole: "gia'
approvate dalla commissione censuaria  provinciale"  sono  sostituite
dalle altre: ",che gli uffici  sono  tenuti  a  trasmettere  dopo  la
scadenza del termine previsto  dalla  lettera  a),  del  primo  comma
dell'articolo 31, anche se le commissioni provinciali non sono  state
in grado, per qualsiasi ragione, di provvedere;". 
  7. Fino al 31  dicembre  1991  le  aliquote  dell'imposta  comunale
sull'incremento di valore degli immobili continuano ad applicarsi, in
tutti  i  comuni  e  per  ogni  scaglione  di  incremento  di  valore
imponibile,  nella  misura  massima  prevista  dall'articolo  15  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  643  e
successive modificazioni. 
    
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 13 settembre 1991, n.  299,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 18 novembre 1991, n. 363, ha disposto (con l'art.  1,  comma
8) che ai fini e nei limiti di quanto previsto  dall'articolo  1  del
D.L. 13 settembre 1991, n.  299,  "il  termine  del  1  gennaio  1992
indicato nell'articolo 4, comma 4,  primo  periodo,  della  legge  29
dicembre 1990, n. 405, e' anticipato al 1 ottobre 1991".
-----------------

    
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, convertito con modificazioni  dalla
L. 29 novembre 1991, n. 377, ha disposto (con l'art.1, comma  1)  che
"In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 4 della  legge
29 dicembre 1990, n. 405, la ritenuta sugli interessi, premi e  altri
frutti  derivanti  dai  certificati  di  deposito  e   dai   depositi
nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non  oltre
dodici mesi, e' elevata dal 25 al 30 per cento". 
                               Art. 5. 
 
  1. All'articolo 10, comma 1, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    "d) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche'  le
quote di rivalutazione  dipendenti  da  clausole  di  indicizzazione,
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato  o  a  stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti  non  residenti
in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, per  importo
non superiore a 7 milioni di lire, nei casi ed alle condizioni di cui
all'articolo 7 della Legge 22  aprile  1982,  n.  168.  Nello  stesso
limite complessivo ed alle stesse condizioni sono deducibili le somme
pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di
unita' immobiliari  di  una  nuova  costruzione  alla  cooperativa  o
all'impresa costruttice a titolo di rimborso degli interessi passivi,
oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui  ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi;". 
  2.  A  decorrere  dall'anno  1991,  fino   alla   definizione   del
trattamento tributario del reddito di famiglia, la detrazione di  cui
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata di un importo pari  a
lire 24.000 per ciascun figlio. ((6)) 
  3. Le modificazioni disposte con  il  comma  1  si  applicano  agli
interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' alle  quote  di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione conseguenti  a
contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1990. Ai contratti  di  mutuo
stipulati anteriormente al 1 gennaio 1991 continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti. 
  4. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi  relative
al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre  1990  ed  ai
successivi la deduzione dell'imposta locale sui  redditi  e'  ammessa
nella misura del 75 per cento. 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, con  modificazioni  dalla  L.  06
febbraio 1992, n. 66, ha disposto (con l'art.  2,  comma  4)  che  la
disposizione di cui al comma 2 del presente articolo "deve intendersi
applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma
3 dell'articolo  12  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917". 
                               Art. 6. 
 
  1. Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e' sostituito dal seguente: 
    "Entro  il  giorno  20  di  ciascun  mese  il  contribuente  deve
calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo  23  o
del registro di cui all'articolo 24,  sulla  base  delle  annotazioni
eseguite nel registro stesso durante il  mese  precedente  e  con  le
modalita' stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  la
differenza tra l'ammontare  complessivo  dell'imposta  relativa  alle
operazioni  imponibili   e   l'ammontare   complessivo   dell'imposta
detraibile ai sensi  dell'articolo  19,  tenendo  conto  anche  delle
variazioni di cui all'articolo 26". 
  2. A  decorrere  dall'anno  1991  i  contribuenti  sottoposti  agli
obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'articolo  27  del
decreto del Presidente della Repubblica  27  ottobre  1972,  n.  633,
devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a  titolo  di
acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al 65
per cento, elevato al 70 per cento per i  contribuenti  che  si  sono
avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo  comma
del predetto articolo 27, del versamento effettuato o  che  avrebbero
dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente, o  se
inferiore, di quello da effettuare per lo stesso  mese  dell'anno  in
corso. Dell'acconto versato si tiene conto in  sede  di  liquidazione
relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i  contribuenti
di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972,  n.  633  devono  versare,  a  titolo  di  acconto  del
versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo
pari al 65 per cento,  del  versamento  effettuato  o  che  avrebbero
dovuto effettuare con la dichiarazione annuale  dell'anno  precedente
o, se inferiore, di quello da effettuare  in  sede  di  dichiarazione
relativa all'anno in corso; per i contribuenti  di  cui  all'articolo
74,  quarto  comma,  del  predetto  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 633 del 1972, per il calcolo del  relativo  importo  si
assumono  gli  ammontari  relativi  al  quarto   trimestre.   PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  28  GIUGNO  1995,  N.   250,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L.8 AGOSTO 1995, N. 349. (3) (7) 
  3. Se, in conseguenza  della  variazione,  del  volume  di  affari,
mutano  rispetto  all'anno  precedente  le  cadenze  dei   versamenti
dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito  a
tale anno e' costituito: se la cadenza e' stata  trimestrale,  da  un
terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai  sensi
dell'articolo 33 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, da un terzo dell'ammontare versato, nell'ultimo
trimestre a  norma  dell'articolo  74,  quarto  comma,  del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,  ovvero,  se
la cadenza e' stata  mensile,  dall'ammontare  dei  versamenti  degli
ultimi tre mesi dell'anno. (7) 
  3-bis.  In  alternativa  alle  disposizioni  di  cui  al  comma  2,
l'obbligo relativo all'acconto puo' essere adempiuto  anche  mediante
il versamento di un importo determinato  tenendo  conto  dell'imposta
relativa alle operazioni  annotate  o  che  avrebbero  dovuto  essere
annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per  il  periodo
dal 1 al 20  dicembre,  ovvero  dal  1  ottobre  al  20  dicembre  se
obbligati  all'adempimento  sono  contribuenti  che   effettuano   le
liquidazioni con cadenza trimestrale, nonche'  dell'imposta  relativa
alle operazioni effettuate nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre,
ma non ancora annotate non essendo decorsi  i  termini  di  emissione
della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo
puo' tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli  acquisti  e
alle importazioni annotati nel registro di cui  all'articolo  25  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1
al  20  dicembre,  ovvero  dal  1  ottobre  al  20  dicembre  per   i
contribuenti trimestrali,  e,  per  le  operazioni  intracomunitarie,
dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a
norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per  l'anno
1994 puo' altresi' tenersi conto, in diminuzione, di un importo  pari
a  due  terzi  ovvero  a  otto  noni,  se  trattasi  di  contribuenti
trimestrali,  dell'ammontare  dell'imposta  relativa  agli   acquisti
intracomunitari annotati nel registro  di  cui  all'articolo  25  del
citato  decreto  n.  633  del  1972  nell'ultimo  periodo  del  1993,
computabile in detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa
all'anno  1994,  ai  sensi  del  comma   3   dell'articolo   15   del
decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I  contribuenti  che  affidano  a
terzi la  tenuta  della  contabilita',  avvalendosi,  ai  fini  delle
liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del
citato decreto n.  633  del  1972,  possono  determinare  l'ammontare
dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta  dovuta  in  base
alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da
versare deve essere eseguito anche per i titolari  di  conto  fiscale
entro il termine del 27  dicembre,  stabilito  dal  comma  2  per  il
versamento, con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo  27,
primo comma, del citato decreto n. 633  del  1972,  e  tenendo  conto
dell'eccedenza  detraibile  di  cui  al  terzo  comma  dello   stesso
articolo. 
  4. L'acconto non deve essere versato se di  ammontare  inferiore  a
lire 200.000. 
  5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al  comma
2 e' soggetto alla soprattassa del  20  per  cento  delle  somme  non
versate o versate in meno. Tuttavia, se l'acconto e' stato  calcolato
con riferimento, rispettivamente,alle liquidazioni  per  il  mese  di
dicembre o per l'ultimo  trimestre  o  all'imposta  risultante  dalla
dichiarazione annuale relativa all'anno in corso, la  soprattassa  si
applica solo se l'importo versato e' inferiore  all'ammontare  dovuto
di oltre il 5 per cento di quest'ultimo. 
  5-bis. Per la riscossione dei versamenti  di  cui  al  comma  2  si
applicano le disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  279
del 28 novembre 1991, e al decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio  1988,  n.  43;  ((le  banche  delegate  al  pagamento  e   i
concessionari devono versare negli ordinari termini  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre e  quelle
che il concessionario ha ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre)). 
  5-ter. Gli  intestatari  di  conto  fiscale  devono  effettuare  il
versamento esclusivamente  presso  gli  sportelli  dei  concessionari
della  riscossione  o  presso  le  aziende  di  credito  con   delega
irrevocabile di  versamento  al  concessionario.  ((Con  decreto  del
Ministro delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,
possono essere stabiliti annualmente i  tempi  e  le  modalita',  nei
rapporti tra aziende di credito, concessionari e Banca d'Italia,  per
il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme  relative
all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto.)) I non intestatari  di
conto fiscale  effettuano  il  versamento  esclusivamente  presso  le
aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente
alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. 
  5-quater. Sono considerati validi i versamenti effettuati nel corso
del 1994 dal soggetto titolare di conto fiscale mediante distinte  di
versamento diverse da quelle appositamente previste dal  decreto  del
Ministro  delle  finanze  del  30  dicembre  1993,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  5  dell'8  gennaio
1994. Sono considerati altresi' validi i versamenti effettuati  nello
stesso periodo da contribuenti non titolari di conto fiscale mediante
l'impiego delle distinte di versamento sopra citate. 
  5-quinquies. Il comma 11 dell'articolo 14 della legge  24  dicembre
1993, n. 537, e' sostituito dal seguente: 
    '11. Le disposizioni di cui  ai  commi  8  e  9  si  applicano  a
decorrere dal 1 gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono
applicabili ai soli versamenti relativi  a  contributi  deliberati  e
assegnati in data successiva al 1 gennaio 1994.'. 
  6. Il termine del  31  dicembre  1990  previsto  dall'articolo  19,
secondo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633,  come  sostituito  dall'articolo  22  del
decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  69,  convertito  con  modificazioni,
dalla  legge  27  aprile  1989,  n.  154,  concernente  i  limiti  di
detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa  all'acquisto  e
all'importazione di motocicli ed autovetture nonche' alle prestazioni
di manutenzione e riparazione  di  tali  beni,  e'  prorogato  al  31
dicembre 1993. (6) 
  7. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di
registro e ipotecarie i termini fissati dall'articolo 20, commi  1  e
2, della legge 1 dicembre 1986, n. 879 sono  ulteriormente  prorogati
al 31 dicembre 1992. 
    
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 22 novembre 1991,  n.  369,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 22 gennaio 1992, n. 17, ha disposto (con l'art. 4, comma  1)
che nei confronti dei  soggetti  esercenti  attivita'  commerciale  e
artigianale aventi domicilio fiscale  nelle  province  di  Trieste  e
Gorizia e nei comuni della provincia di Udine compresi  nell'allegato
A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo
1985, n. 129 di cui all'art. 3, comma 1 del D.L. 22 novembre 1991, n.
369, e' sospeso, per l'anno 1991, il termine relativo  al  versamento
dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di  acconto,  previsto  dal
comma 2 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 1991,  n.  417,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 06 febbraio 1992, n. 66, ha disposto (con l'art. 1, comma 9)
che la disposizione di cui al comma 6  del  presente  articolo  "deve
intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19,
secondo  comma,  lettera  c),  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
-----------------

    
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni  dalla
L. 19 luglio 1993, n. 243, ha disposto (con l'art. 15, comma  1)  che
"La  misura  dei  versamenti  di  acconto  dell'imposta  sul   valore
aggiunto, previsti dall'articolo 6, commi  2  e  3,  della  legge  29
dicembre 1990, n. 405,  modificato  dall'articolo  1,  comma  6,  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991,  n.  202,  del  65  e  70  per  cento  e'
unificata ed elevata all'88 per cento". 
                               Art. 6. 
 
  1. Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e' sostituito dal seguente: 
    "Entro  il  giorno  20  di  ciascun  mese  il  contribuente  deve
calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo  23  o
del registro di cui all'articolo 24,  sulla  base  delle  annotazioni
eseguite nel registro stesso durante il  mese  precedente  e  con  le
modalita' stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  la
differenza tra l'ammontare  complessivo  dell'imposta  relativa  alle
operazioni  imponibili   e   l'ammontare   complessivo   dell'imposta
detraibile ai sensi  dell'articolo  19,  tenendo  conto  anche  delle
variazioni di cui all'articolo 26". 
  2. A  decorrere  dall'anno  1991  i  contribuenti  sottoposti  agli
obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'articolo  27  del
decreto del Presidente della Repubblica  27  ottobre  1972,  n.  633,
devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a  titolo  di
acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al 65
per cento, elevato al 70 per cento per i  contribuenti  che  si  sono
avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo  comma
del predetto articolo 27, del versamento effettuato o  che  avrebbero
dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente, o  se
inferiore, di quello da effettuare per lo stesso  mese  dell'anno  in
corso. Dell'acconto versato si tiene conto in  sede  di  liquidazione
relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i  contribuenti
di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972,  n.  633  devono  versare,  a  titolo  di  acconto  del
versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo
pari al 65 per cento,  del  versamento  effettuato  o  che  avrebbero
dovuto effettuare con la dichiarazione annuale  dell'anno  precedente
o, se inferiore, di quello da effettuare  in  sede  di  dichiarazione
relativa all'anno in corso; per i contribuenti  di  cui  all'articolo
74,  quarto  comma,  del  predetto  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 633 del 1972, per il calcolo del  relativo  importo  si
assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre. In  alternativa,
l'obbligo relativo all'acconto puo' essere adempiuto  anche  mediante
il versamento di un importo non  inferiore  all'imposta  che  risulta
dovuta tenendo conto delle  annotazioni  eseguite,  o  che  avrebbero
dovuto essere eseguite, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633  del  1972,
dal 1 al 20 dicembre ovvero dal 1 ottobre al 20  dicembre  a  seconda
che obbligati all'adempimento siano contribuenti  che  effettuano  le
liquidazioni con cadenza mensile,  ovvero  trimestrale;  nel  calcolo
dell'acconto, inoltre, deve tenersi conto, in aumento, delle  imposte
relative   alle   operazioni,   comprese   quelle   intracomunitarie,
effettuate a novembre, se non annotate  in  tale  mese,  e  a  quelle
effettuate dal 1 al  20  dicembre,  ancorche'  non  siano  decorsi  i
termini di emissione della fattura o di registrazione, e puo' tenersi
conto in diminuzione, relativamente agli acquisti intracomunitari, di
un importo pari, rispettivamente, per i contribuenti  che  effettuano
le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale, a due  terzi
dell'imposta detraibile risultante  dalle  annotazioni  eseguite  nel
registro di cui all'articolo 25 del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 per il mese di  novembre,  ovvero  a
otto  noni  dell'imposta  detraibile  risultante  dalle   annotazioni
eseguite nel registro di cui al citato articolo 25 per  il  trimestre
luglio-settembre; i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della
contabilita', avvalendosi ai fini delle liquidazioni dell'opzione  di
cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente  della
Repubblica  n.  633  del  1972,   possono   determinare   l'ammontare
dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta  dovuta  in  base
alla liquidazione per il mese di dicembre; PERIODO SOPPRESSO DAL D.L.
28 GIUGNO 1995, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.8 AGOSTO
1995, N. 349. (3) (7) 
  3. Se, in conseguenza  della  variazione,  del  volume  di  affari,
mutano  rispetto  all'anno  precedente  le  cadenze  dei   versamenti
dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito  a
tale anno e' costituito: se la cadenza e' stata  trimestrale,  da  un
terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai  sensi
dell'articolo 33 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, da un terzo dell'ammontare versato, nell'ultimo
trimestre a  norma  dell'articolo  74,  quarto  comma,  del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,  ovvero,  se
la cadenza e' stata  mensile,  dall'ammontare  dei  versamenti  degli
ultimi tre mesi dell'anno. (7) 
  3-bis.  In  alternativa  alle  disposizioni  di  cui  al  comma  2,
l'obbligo relativo all'acconto puo' essere adempiuto  anche  mediante
il versamento di un importo determinato  tenendo  conto  dell'imposta
relativa alle operazioni  annotate  o  che  avrebbero  dovuto  essere
annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per  il  periodo
dal 1 al 20  dicembre,  ovvero  dal  1  ottobre  al  20  dicembre  se
obbligati  all'adempimento  sono  contribuenti  che   effettuano   le
liquidazioni con cadenza trimestrale, nonche'  dell'imposta  relativa
alle operazioni effettuate nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre,
ma non ancora annotate non essendo decorsi  i  termini  di  emissione
della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo
puo' tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli  acquisti  e
alle importazioni annotati nel registro di cui  all'articolo  25  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1
al  20  dicembre,  ovvero  dal  1  ottobre  al  20  dicembre  per   i
contribuenti trimestrali,  e,  per  le  operazioni  intracomunitarie,
dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a
norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per  l'anno
1994 puo' altresi' tenersi conto, in diminuzione, di un importo  pari
a  due  terzi  ovvero  a  otto  noni,  se  trattasi  di  contribuenti
trimestrali,  dell'ammontare  dell'imposta  relativa  agli   acquisti
intracomunitari annotati nel registro  di  cui  all'articolo  25  del
citato  decreto  n.  633  del  1972  nell'ultimo  periodo  del  1993,
computabile in detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa
all'anno  1994,  ai  sensi  del  comma   3   dell'articolo   15   del
decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I  contribuenti  che  affidano  a
terzi la  tenuta  della  contabilita',  avvalendosi,  ai  fini  delle
liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del
citato decreto n.  633  del  1972,  possono  determinare  l'ammontare
dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta  dovuta  in  base
alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da
versare deve essere eseguito anche per i titolari  di  conto  fiscale
entro il termine del 27  dicembre,  stabilito  dal  comma  2  per  il
versamento, con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo  27,
primo comma, del citato decreto n. 633  del  1972,  e  tenendo  conto
dell'eccedenza  detraibile  di  cui  al  terzo  comma  dello   stesso
articolo. 
  4. L'acconto non deve essere versato se di  ammontare  inferiore  a
lire 200.000. 
  5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al  comma
2 e' soggetto alla soprattassa del  20  per  cento  delle  somme  non
versate o versate in meno. Tuttavia, se l'acconto e' stato  calcolato
con riferimento, rispettivamente,alle liquidazioni  per  il  mese  di
dicembre o per l'ultimo  trimestre  o  all'imposta  risultante  dalla
dichiarazione annuale relativa all'anno in corso, la  soprattassa  si
applica solo se l'importo versato e' inferiore  all'ammontare  dovuto
di oltre il 5 per cento di quest'ultimo. 
  5-bis. Per la riscossione dei versamenti  di  cui  al  comma  2  si
applicano le disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  279
del 28 novembre 1991, e al decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio  1988,  n.  43;  le  banche  delegate  al   pagamento   e   i
concessionari devono versare negli ordinari termini  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre e  quelle
che il concessionario ha ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre. 
  5-ter. Gli  intestatari  di  conto  fiscale  devono  effettuare  il
versamento esclusivamente  presso  gli  sportelli  dei  concessionari
della  riscossione  o  presso  le  aziende  di  credito  con   delega
irrevocabile  di  versamento  al  concessionario.  Con  decreto   del
Ministro delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,
possono essere stabiliti annualmente i  tempi  e  le  modalita',  nei
rapporti tra aziende di credito, concessionari e Banca d'Italia,  per
il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme  relative
all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto. I  non  intestatari  di
conto fiscale  effettuano  il  versamento  esclusivamente  presso  le
aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente
alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. 
  5-quater. Sono considerati validi i versamenti effettuati nel corso
del 1994 dal soggetto titolare di conto fiscale mediante distinte  di
versamento diverse da quelle appositamente previste dal  decreto  del
Ministro  delle  finanze  del  30  dicembre  1993,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  5  dell'8  gennaio
1994. Sono considerati altresi' validi i versamenti effettuati  nello
stesso periodo da contribuenti non titolari di conto fiscale mediante
l'impiego delle distinte di versamento sopra citate. 
  5-quinquies. Il comma 11 dell'articolo 14 della legge  24  dicembre
1993, n. 537, e' sostituito dal seguente: 
    '11. Le disposizioni di cui  ai  commi  8  e  9  si  applicano  a
decorrere dal 1 gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono
applicabili ai soli versamenti relativi  a  contributi  deliberati  e
assegnati in data successiva al 1 gennaio 1994.'". 
    2. Per l'anno 1994 il versamento di cui all'articolo 5, comma  5,
del decreto del Ministro delle finanze  28  dicembre  1993,  n.  567,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre  1993,  si
considera regolarmente eseguito se effettuato entro  il  27  dicembre
1994. 
    2-bis. Per gli errori compiuti fino al ((30 giugno 1996)) in sede
di effettuazione delle operazioni previste dal comma 1  dell'articolo
46 e dal comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30  agosto  1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,
n. 427, nonche' dagli articoli 27 e 28  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  dai  quali  non  derivino
variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o  in  sede
di liquidazione annuale, si applica la sanzione prevista dal comma  5
dell'articolo 19-bis del  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,  con
le modalita' previste dal comma 1 dello stesso articolo sulla base di
apposita istanza da presentare entro il ((15 dicembre 1996)). 
    3. All'articolo 74, quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  il  secondo  e  il  terzo
periodo sono sostituiti dai seguenti: "La stessa autorizzazione  puo'
essere  concessa  agli  esercenti  impianti   di   distribuzione   di
carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori  di  cose
per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n.
298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33  per  le
liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati  dagli  esercenti
impianti di distribuzione di carburante per  uso  di  autotrazione  e
dagli autotrasportatori iscritti nell'albo  sopra  indicato,  nonche'
per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con  decreti
del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo  73,  primo
comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. In  deroga
a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, a  decorrere  dal  1
aprile 1995, le fatture emesse  in  ciascun  trimestre  solare  dagli
autotrasportatori indicati nel  periodo  precedente,  possono  essere
annotate entro il trimestre successivo a  quello  di  emissione,  con
riferimento alla data di annotazione. 
  6. Il termine del  31  dicembre  1990  previsto  dall'articolo  19,
secondo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633,  come  sostituito  dall'articolo  22  del
decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  69,  convertito  con  modificazioni,
dalla  legge  27  aprile  1989,  n.  154,  concernente  i  limiti  di
detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa  all'acquisto  e
all'importazione di motocicli ed autovetture nonche' alle prestazioni
di manutenzione e riparazione  di  tali  beni,  e'  prorogato  al  31
dicembre 1993. (6) 
  7. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di
registro e ipotecarie i termini fissati dall'articolo 20, commi  1  e
2, della legge 1 dicembre 1986, n. 879 sono  ulteriormente  prorogati
al 31 dicembre 1992. 
    
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 22 novembre 1991,  n.  369,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 22 gennaio 1992, n. 17, ha disposto (con l'art. 4, comma  1)
che nei confronti dei  soggetti  esercenti  attivita'  commerciale  e
artigianale aventi domicilio fiscale  nelle  province  di  Trieste  e
Gorizia e nei comuni della provincia di Udine compresi  nell'allegato
A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo
1985, n. 129 di cui all'art. 3, comma 1 del D.L. 22 novembre 1991, n.
369, e' sospeso, per l'anno 1991, il termine relativo  al  versamento
dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di  acconto,  previsto  dal
comma 2 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 1991,  n.  417,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 06 febbraio 1992, n. 66, ha disposto (con l'art. 1, comma 9)
che la disposizione di cui al comma 6  del  presente  articolo  "deve
intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19,
secondo  comma,  lettera  c),  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni  dalla
L. 19 luglio 1993, n. 243, ha disposto (con l'art. 15, comma  1)  che
"La  misura  dei  versamenti  di  acconto  dell'imposta  sul   valore
aggiunto, previsti dall'articolo 6, commi  2  e  3,  della  legge  29
dicembre 1990, n. 405,  modificato  dall'articolo  1,  comma  6,  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991,  n.  202,  del  65  e  70  per  cento  e'
unificata ed elevata all'88 per cento". 
                               Art. 7. 
1. A decorrere dal 1o gennaio 1991 le misure  dell'imposta  fissa  di
bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella  tariffa  allegata  A
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite  nella
misura unica di lire 10.000. 
2.  L'imposta  di  bollo  sugli  atti  compiuti  dal  giudice  e  dal
cancelliere  ed  ai   provvedimenti   originali   del   giudice   nei
procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli  originali
delle  sentenze  e  dei  processi  verbali   di   conciliazione,   e'
corrisposta per ogni procedimento, mediante applicazione di marche  o
mediante versamento su conto corrente postale  intestato  all'ufficio
del registro di Roma, nelle misure di lire 40.000 e  di  lire  60.000
rispettivamente,  per  i  procedimenti  di   cognizione   e   per   i
procedimenti di esecuzione, limitatamente  a  quelli  il  cui  valore
supera lire 5 milioni, davanti al  pretore;  di  lire  70.000  per  i
procedimenti di cognizione e di lire 140.000 per quelli di esecuzione
davanti al tribunale; di lire 40.000 per i procedimenti davanti  alla
corte di appello e di lire 20.000 per quelli davanti  alla  Corte  di
cassazione; di lire 20.000 per i procedimenti speciali. 
3.  L'imposta  di  bollo  sugli  atti  compiuti  dal  giudice  e  dal
segretario, compresa quella sugli originali  delle  decisioni  e  dei
provvedimenti,  e'  corrisposta  per  ogni  procedimento  dinanzi  al
Consiglio di Stato ed al  tribunale  amministrativo  regionale  nella
misura di lire 100.000 con le modalita' di cui al comma 2. 
4. La carta bollata, i moduli redatti a stampa  su  carta  bollata  o
bollati in modo straordinario, nonche' i  libri  e  i  registri  gia'
bollati in modo straordinario che alla data indicata nel comma 1 sono
ancora interamente in bianco, devono essere integrati prima  dell'uso
sino a concorrenza dell'imposta dovuta  nella  misura  stabilita  dal
presente articolo,  mediante  applicazione  di  marche  da  bollo  da
annullarsi  nei  modi  previsti  dall'articolo  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
5. Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e documenti concernenti
l'iscrizione, la frequenza, e gli esami  nell'ambito  dell'istruzione
secondaria di secondo grado, comprese  le  pagelle,  i  diplomi,  gli
attestati di studio e la documentazione similare; i  certificati,  le
copie  e  gli  estratti   dei   registri   dello   stato   civile   e
l'autenticazione   delle    sottoscrizioni    delle    corrispondenti
dichiarazioni sostitutive; le denunce di smarrimento presentate  alle
competenti autorita', e relative certificazioni da essa rilasciate; i
duplicati   di   atti   e   documenti   rilasciati   dalla   pubblica
amministrazione  quando  gli  originali  sono   andati   smarriti   o
l'intestatario ne  ha  comunque  perduto  il  possesso;  le  ricevute
quietanze, note, conti, fatture, distinte  e  simili,  anche  se  non
sottoscritti quando la somma non supera lire 150.000; gli estratti di
conti nonche'  lettere  e  altri  documenti  di  addebitamento  o  di
accreditamento   di   somme,   portanti    o    meno    la    causale
dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari  quando
la somma non supera lire 150.000, i buoni di acquisto ed altri simili
titoli in circolazione di importo non superiore a  lire  150.000;  le
ricevute relative al pagamento di spesa di condominio negli  edifici,
i conti degli amministratori di tutte le istituzioni poste  sotto  la
tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province  e  dei
comuni;  le  copie  delle  cartelle  cliniche   dichiarate   conformi
all'originale. Sono  altresi'  esenti  gli  atti,  i  documenti  e  i
provvedimenti dei  procedimenti  di  esecuzione  davanti  al  pretore
quando il valore non supera lire 5 milioni; i certificati  rilasciati
da organi dell'autorita' giudiziaria previsti dall'articolo 29  della
tariffa  allegato  A,  annessa  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica indicato nel comma 1, limitatamente a quelli relativi alla
materia penale. 
6. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il sottonumero I) del n. 26 della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni
governative, e' sostituito dal sottonumero I) di cui alla  tabella  2
allegata alla presente legge. 
                               Art. 8. 
1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e  della  corrispondente
sovrimposta di confine sui  seguenti  prodotti  petroliferi,  vigenti
dalla data del 31 agosto 1990, sono  aumentate  a  decorrere  dal  1°
gennaio 1991 nelle seguenti misure: 
a) di lire 1.455 per ettolitro, alla temperatura  di  15›  C  per  le
benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina  e
per il petrolio diverso da quello lampante; 
b) di lire 145,5 per ettolitro, alla temperatura  di  15›  C  per  il
prodotto denominato "Jet Fuel  JP/4",  destinato  all'Amministrazione
della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il  contingente
annuo di tonnellate 18.000 sulle  quali  e'  dovuta  l'imposta  nella
misura normale stabilita per la benzina; 
c) di lire 2.494 per ettolitro, alla temperatura di 15› C,  per  olii
da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per  uso
di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto  1)  e
D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo  1973,  n.
32. 
2. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e  della  corrispondente
sovrimposta di confine, vigenti alla data del 31 ottobre  1990,  sono
aumentate a decorrere dal 1°  gennaio  1991,  nelle  misure  di  lire
747,896 e 2.838  per  cento  chilogrammi,  rispettivamente,  per  oli
combustibili  diversi  da  quelli  speciali,  semifluidi,  fluidi   e
fluidissimi, di cui alla lettera H) punti  1-b)  1-c)  e  1-d)  della
tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. 
3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legge 27
aprile 1990, n. 90,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  26
giugno  1990,  n.  165,  concernenti   l'aumento   o   la   riduzione
dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente  sovrimposta  di
confine fino all'importo delle variazioni di prezzi medi europei  dei
prodotti petroliferi. 
4.  Se  le   aliquote   dell'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente sovrimposta di confine, risultanti per  effetto  degli
aumenti previsti dai commi 1 e 2,  sono  inferiori  all'ammontare  di
quelle  vigenti  alla  data  del  31  dicembre  1990,  queste  ultime
continuano ad applicarsi, anche successivamente a tale data. 
                               Art. 9. 
1. A decorrere dal 1° gennaio 1991,  l'imposta  di  consumo  sul  gas
metano usato come combustibile per impieghi diversi da  quelli  delle
imprese industriali, ed artigiane e' aumentata a lire  206  al  metro
cubo. Nei territori di cui all'articolo  1  del  testo  unico,  delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta e' dovuta
nella misura di lire 112 al metro cubo. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai  consumi  di
gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione  di
acqua calda di cui  alla  tariffa  T1  prevista  dalla  delibera  del
Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986,
nonche' ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2  fino  a
250 metri cubi annui. 
                              Art. 10. 
 
  1.  Fino  al  31  dicembre  1991,  le  aliquote  di  imposta  sugli
spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al  decreto
del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640,  sono
stabilite nella misura dell'8 per cento, quella prevista al numero  3
della stessa tariffa e stabilita nella misura  del  15  per  cento  e
quella prevista al numero 4 e'  stabilita  nella  misura  del  4  per
cento. 
  2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1991, l'imposta sul valore
aggiunto sui corrispettivi degli  spettacoli  sportivi  e'  stabilita
nella misura del 9 per cento. 
  3. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 3,  comma
2, della legge  27  dicembre  1989,  n.  407,  concernente  l'abbuono
d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti  le  sale
cinematografiche, di cui all'articolo 2 della legge 13  luglio  1984,
n. 313, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991. ((5)) 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 31 dicembre 1991, n. 415 ha disposto (con l'art. 3, comma  5)
che "Il termine del 31  dicembre  1991,  previsto  dall'articolo  10,
comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, concernente  l'abbuono
d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti  le  sale
cinematografiche, di cui all'articolo 2 della legge 13  luglio  1984,
n. 313, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1992". 

Capo III.
DISPOSIZIONI
PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

                               Art. 11. 
1. Per l'anno 1991, il Fondo nazionale per il ripiano  dei  disavanzi
di esercizio delle aziende di trasporto  pubbliche  e  private  nelle
regioni a statuto ordinario e' stabilito in lire 4.411 miliardi,  ivi
compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della
legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater  del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   786,   convertito,   con
modificazioni, della legge 26 febbraio 1982, n. 51. 
2. L'importo di lire 4.411 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato
in  lire  531.771.982.000  mediante  riduzione  del  fondo   di   cui
all'articolo  8  della  legge  16  maggio  1970  n.  281,  ai   sensi
dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. 
3. Per l'anno 1991, l'apporto statale in  favore  dell'Ente  Ferrovie
dello Stato, ai sensi e per gli effetti  delle  disposizioni  di  cui
alle lettere b), c) e d), dell'articolo  17  della  legge  17  maggio
1985, n. 210, e' cosi' determinato: 
a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi  al  31
dicembre 1990, lire 1.500 miliardi; 
b) quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi,  valutati
in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e  1993,  derivanti
dall'ammortamento dei mutui  garantiti  dallo  Stato  che  l'Ente  e'
autorizzato a contrarre nel  secondo  semestre  dell'anno  1991  fino
all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi  per
il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000
miliardi  quale  quota  per  l'anno  medesimo  per  l'attuazione  del
programma  poliennale  di  investimenti,  predisposto  in  attuazione
dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge  17  maggio  1985,  n.
210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le  norme  di
cui agli articoli 3  e  4  della  legge  2  maggio  1969,  n.  280  e
successive modificazioni; 
c)  quanto  alla  letera  d)  sovvenzioni   straordinarie   ai   fini
dell'equilibrio del  bilancio  di  previsione  dell'Ente  lire  438,8
miliardi. 
4. Per  l'anno  1991,  sono  determinate  in  lire  730  miliardi  le
compensazioni spettanti all'Ente ferrovie  dello  Stato  per  mancati
aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.610 miliardi quelle
a copertura del disavanzo del fondo pensioni, ai sensi  dell'articolo
21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210. 

Capo IV.
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

                               Art. 12. 
1. La quota variabile del fondo per il  finanziamento  dei  programmi
regionali di sviluppo di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  b),
della legge 14 giugno 1990,  n.  158,  al  netto  degli  stanziamenti
annuali previsti dalle leggi di settore, e' determinata per gli  anni
1991, 1992 e 1993 nella misura, rispettivamente, di lire 68 miliardi,
lire 137 miliardi e lire 210 miliardi. 

Capo V.
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PREVIDENZA

                               Art. 13. 
1. L'importo dei versamenti dello Stato  all'INPS,  per  il  concorso
agli  oneri  della  gestione  degli  interventi  assistenziali  e  di
sostegno alle  gestioni  previdenziali,  ai  fini  della  progressiva
assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio, dello Stato,  ai
sensi  dell'articolo  37  della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,   e'
complessivamente stabilito per l'anno 1991 in lire 2.600 miliardi, di
cui lire 1.106 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte  di
mensilita' delle  pensioni  erogate  dal  fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori  autonomi,  dalla  gestione
speciale minatori e dall'ENPALS ai sensi del comma 3, lettera c), del
suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui  all'articolo
21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta  determinata  in
lire 19.537 miliardi per l'anno 1991 ed e' assegnata per lire  14.617
miliardi al fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti  per  lire  1.000
miliardi alla gestione  esercenti  attivita'  commerciali,  per  lire
1.035 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.814 miliardi  alla
gestione coltivatori diretti,  per  lire  3  miliardi  alla  gestione
speciale minatori e per lire 68 miliardi all'ENPALS. 
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a versare all'INPS  mediante
giroconto, la somma di lire 2.600 miliardi  indicata  al  comma  1  a
valere sulle disponibilita' maturate al 31 dicembre  1990  sul  conto
corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato
denominato  "Conto  speciale   risanamento   gestione   previdenziale
coltivatori diretti". Con effetto dal 1° gennaio 1991, sono  abrogati
gli articoli 18, 19 e 20 della legge 3  giugno  1975,  n.  160  e  le
disponibilita' residue esistenti sul predetto  conto  sono  acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato. Con  la  stessa  decorrenza  il
contributo addizionale di cui all'articolo 17, della  medesima  legge
n. 160 del 1975,  continua  ad  essere  corrisposto  ed  il  relativo
gettito affluisce alla gestione dei contributi  e  delle  prestazioni
previdenziali dei coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  di  cui
all'articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
3. Il limite al complesso  dei  versamenti  dello  Stato  all'INPS  a
titolo di pagamenti di bilancio  e  di  anticipazioni  di  tesoreria,
queste ultime senza oneri di interessi, e' fissato per l'anno 1991 in
lire 58.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di  tesoreria  e'
in ogni caso consentito sino a  concorrenza  del  predetto  limite  a
completamento dei pagamenti di bilancio effettuati. 
4. Ferme restando le vigenti  modalita'  di  versamento  al  bilancio
dello Stato  dei  contributi  per  l'assistenza  sanitaria  da  parte
dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9  del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 convertito con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1989,  n.  155,  del  rispetto  del  limite  dei  sei
tredicesimi  dell'importo  di  cui  al  comma  3,  il  complesso  dei
trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di  bilancio
e di anticipazioni di tesoreria, risultante al  30  giugno  1991,  e'
maggiorato dei sei dodicesimi  sia  del  saldo  dei  contributi,  sia
dell'adeguamento  al  90  per  cento  degli  acconti  dei  contributi
sanitari previsti per l'anno 1991, sempre  che  tali  versamenti  non
siano gia' intervenuti al 30 giugno dello stesso anno. 
5. L'onere relativo alle minori entrate derivanti, per gli anni  1991
e  seguenti  dall'attuazione  dell'articolo  1,  commi  1  e  2   del
decreto-legge 4 giugno 1990 n. 129,  convertito,  con  modificazioni,
della legge 3 agosto 1990, n. 210, e' valutato in lire 1.820 miliardi
per l'anno 1991, in lire 3.952 miliardi per l'anno  1992  e  in  lire
4.209 miliardi a decorrere dall'anno 1993. 

Capo VI.
DISPOSIZIONI DIVERSE

                              Art. 14. 
1. Le  disposizioni  della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 
2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1991. 
 
La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990. 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri 
                                  CARLI, Ministro del Tesoro 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI. 
    


TABELLA A
                        INDICAZIONE DELLE VOCI
          DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
                                                            TABELLA A
        INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
                          DI PARTE CORRENTE
                          (milioni di lire)
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO             1991       1992       1993
____________________________________________________________________
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO
    PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI
    DI ENTRATE
             PRESIDENZA
      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Oneri connessi al funzionamento
della Commissione di indagine
sulla poverta'
                                        700         700         700
Iniziative di enti ed
organismi pubblici e privati
per l'attuazione di
interventi di promozione della
cultura dell'innovazione
tecnologica di qualita'....
                                      1.500       1.500       1.500
Legge quadro sulle organizzazioni
di volontariato
                                      3.000       3.000       3.000
Istituzione delle Sezioni
giurisdizionali regionali
della Corte dei conti....
                                      4.000       5.000       5.000
Riforma della legge sulla
obiezione di coscienza...
                                      5.000       5.000       5.000
Revisione degli organici
dell'Avvocatura generale
dello Stato.............
                                      6.500       6.500       6.500
Estensione al 31 dicembre
1989 dei benefici di cui
all'articolo 12 della
legge 25 febbraio 1987,
n. 67...................
                                      7.000       7.000       7.000
Incremento dei contributi
sostitutivi delle entrate
pubblicitarie di cui allo
articolo 3, comma 11, ed
all'articolo 4, comma 2,
della legge 7 agosto 1990,
n. 250, per le imprese di
cui all'articolo 3, comma
10, e all'articolo 4,
comma 1, della citata
legge....................
                                     10.000      10.000      10.000
                                               ____________________
                                     37.700      38.700      38.700

    MINISTERO DEL TESORO
Adeguamento delle pensioni
di guerra e integrazione
del trattamento base dei
grandi invalidi di guera
e di servizio............
                                     50.000      60.000      60.000
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO                    1991    1992   1993
____________________________________________________________________
Finanziamento del XIII censimento
generale della popolazione e delle
abitazioni 1991
e del VII censimento generale
dell'industria, del commercio,
dei servizi e dell'artigianato
1991
                                    361.750     224.700
Provvidenze per i ciechi civili
e per gli invalidi civili......
                                    435.000     415.000     415.000
Perequazione dei trattamenti di
pensione nel settore pubblico
ed in quello privato...........
                                  2.000.000   3.000.000   5.000.000
                                    _______________________________
                                  2.836.750   3.699.700   5.475.000

     MINISTERO DELLE FINANZE

Istituzione di servizi contabili
presso le Intendentze di
finanza........................
                                     13.000      18.500      18.500
Ristrutturazione dell'Amministrazione
finanziaria
                                    198.440     416.610     598.100
Istituzione dei centri di
assistenza fiscale per i lavoratori
dipendenti e pensionati
                                    243.000     243.000     243.000
                                    _______________________________
                                    454.440     678.110     859.600

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aggiornamento dell'indennita'
spettante ai componenti dei
tribunali delle acque pubbliche
                                        181         181         181
Fondo a sostegno delle spese di
giustizia per la costituzione
di parte civile delle vittime
della mafia e di analoghe
organizzazioni criminali
                                      3.000       5.000       5.000
Affidamento al Corpo degli
agenti di custodia dei servizi
di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed
internati....................
                                      5.675      48.815      58.430

                                                     Segue: TABELLA A
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO             1991       1992       1993
____________________________________________________________________
Fondo a sostegno della
prevenzione del crimine nelle
regioni meridionali a favore dei minori
                                     10.000      10.000      10.000
Riparazione per l'ingiusta
detenzione. Riparazione del
danno derivante da errore
giudiziario
                                     15.000      15.000      15.000
Ordinamento del Corpo di
polizia penitenziaria.
41.185 52.990 93.956
Istituzione del giudice
di pace..................
                                    150.000     350.000     350.000
Interventi vari in favore
della Giustizia.........
                                    294.229     308.309     308.309
                                    _______________________________
                                    519.270     790.295     840.876

MINISTERO DEGLI AFFARI
          ESTERI

Autorizzazione alla partecipazione
italiana alle iniziative per i
servizi in comune fra le
rappresentanze all'estero
dei Paesi comunitari....
                                        300         300         300
Proroga della legge n.
370 del 1984, concernente
norme sui servizi sociali
a favore del personale
del Ministero impiegato
presso l'Amministrazione
centrale...............
                                      2.000       2.000       2.000
Riforma della legge n. 153
del 1971 sulla scolarita'
degli italiani all'estero
                                     10.000      10.000      10.000
Assegno sociale per gli
italiani all'estero in
stato di bisogno........
                                     10.000      10.000      10.000
Partecipazione all'Esposizione
universale di Siviglia
del 1992......
                                     10.000      25.000
Norme per la diffusione
della cultura e della
lingua italiana allo
estero e per il riordinamento
degli istituti di cultura...........
                                     14.620      19.429      24.274
Interventi vari di competenza
del Ministero degli affari
esteri, ivi compresi
il riordinamento del
Ministero, il potenziamento del
servizio diplomatico consolare
ed i provvedimenti in
campo sociale e culturale all'estero..
                                     94.800     122.271     122.271
Ratifica ed esecuzione
di accordi internazionali.............
                                    118.210     117.815     118.995
                                    ______________________________
                                    159.930     306.815     287.840

                                                     Segue: TABELLA A
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO             1991       1992       1993
____________________________________________________________________
         MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Norme sull'autonomia delle
scuole, sugli organi collegiali
e sull'Amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione..
                                        341         341         341
Norme conseguenti allo
esercizio del diritto di
scegliere se avvalersi
dell'insegnamento della
religione cattolica......
                                      6.087       6.087       6.087
Norme sullo stato giuridico
degli insegnamenti
della religione cattolica
                                      8.300      24.900      24.900
Insegnamento di lingue
straniere ai militari in
servizio di leva........
                                     10.000      15.000      25.000
Istituzione di uno speciale fondo
di incentivazione per il personale
del Ministero............
                                     20.000      20.000      20.000
                                    _______________________________
                                     44.728      66.328      76.328

   MINISTERO DELL'INTERNO
Modifiche alla legge n.
930 del 1980, recante
norme sui servizi antincendi
negli aeroporti.
                                      9.610       9.610       9.610
Comunita' terapeutiche....
                                     10.000      10.000      10.000
Indennizzi per le vittime
del terrorismo...........
                                     10.000      10.000      50.500
Ulteriori misure contro la
criminalita' organizzata..
                                     10.250      10.250      10.250
Misure in favore degli
interventi di cui alla legge
n. 96 del 1986 e n. 618
del 1984.................
                                    210.000     -
Disposizioni finanziarie
per le province, per i comuni
e le comunita' montane
                                 23.200.425  18.871.850(a)
24.579.555(a)
                                    _______________________________
                                 23.450.285  18.911.710  24.659.915

          MINISTERO
     DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni alla legge
sull'equo canone.........
                                      5.000       5.000       5.000
                                    _______________________________
                                      5.000       5.000       5.000

   MINISTERO DEI TRASPORTI

Misure urgenti per l'incentivazione
all'associazionismo nell'autotrasporto
delle merci...........
                                    -         30.000         80.000
Ulteriori interventi delle
regioni per il ripiano dei
deficit delle aziende di
trasporto (rate ammortamento mutui)...
- 100.000 100.000
Costituzione e funzionamento del CIPET..
2.000 2.000 2.000
Ristrutturazione del Ministero......
                                      5.000       10.000      10.000
Concorso dello Stato negli
oneri per il rinnovo
contrattuale nel settore dei
pubblici trasporti.......
                                    430.000     670.000     740.000
                                    _______________________________
                                    437.000     812.000     932.000

   MINISTERO DELLA DIFESA

Riforma delle leggi sui
caduti in servizio e sulla
sanita' militare..........
                                      -         36.100        49.400
Modifica della durata dei
corsi di laurea in chimica
e tecnologie farmaceutiche
e in veterinaria dell'Accademia
di sanita' militare
interforze...............
                                          6           6           6
Norme in favore dei militari
di leva e di carriera
appartenenti alle Forze
armate, ai corpi armati ed
ai corpi militrmente armati, infortunati o caduti
in servizio e dei loro
superstiti...............
                                         31          31          31
          (a)   Accantonamento   collegato,  ai  sensi  dell'articolo
          11-bis, comma  2,  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,
          all'accantonamento  negativo  contrassegnato dalla medesima
          lettera (a) per 50.000 milioni nel 1992  e  per  17.650.000
          milioni nel 1993.

                                                     Segue: TABELLA A
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO             1991       1992       1993
____________________________________________________________________
Modifica del codice penale
militare di pace, per l'adeguamento
e l'integrazione con l'emanazione del
nuovo codice di procedura
penale
                                        894         894         894
Contributo dello Stato in
favore delle associazioni
combattentistiche di cui
alla tabella A annessa
alla legge 3 febbraio
1989, n. 33..............
                                       5.000       5.000       5.000
Avanzamento degli ufficiali
e sottufficiali delle
Forze armate e della
Guardia di finanza...........
                                     12.104      14.348      14.348
Norme sul reclutamento e
l'avanzamento, nonche'
modificazioni alla legge
sullo stato degli ufficiali
e dei sottufficiali.
Norme in materia di
rivalutazione degli assegni
annessi alle decorazioni
al valore militare.......
                                     20.651      20.651      20.651
                                    _______________________________
                                     38.686      77.030      90.330

     MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Inteventi per l'innovazione
e lo sviluppo delle piccole
e medie imprese industriali
                                        650         650         650
Norme per l'attuazione del
piano energetico.........
                                      1.000        1.800       1.800
Norme per la protezione
dalla esposizione allo
amianto..................
                                      1.000       5.000       5.000
Inteventi per la tutela
dei consumatori..........
                                      2.000       3.000       3.000
Riordinamento del Ministero
ed incentivazioni al
personale................
                                      6.600       6.600       6.600
Interventi per la tutela
della concorrenza e del
mercato..................
                                     32.000      35.000      35.000
                                    _______________________________
                                     43.250      52.050      52.050

    MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Azioni positive per lo
sviluppo dell'imprenditoria
femminile............
                                    -         5.000          10.000
Misure di sostegno
previdenziale al lavoro delle
casalinghe...............
                                    -        50.000          50.000
Concorso dello Stato nel
risanamento della gestione
finanziaria dell'INAIL
                                    -       100.000         100.000
Nuove norme per la concessione della
Stella al merito del lavoro.....
                                        700         700         700
Finanziamento del Comitato
nazionale per la parita'
presso il Ministero e delle
azioni positive per le
pari opportunita'
                                     10.000      10.000      10.000
Proroga fiscalizzazione
dei contributi di malattia
ivi compreso il settore
del commercio............
                                    788.000     788.000     788.000
Ulteriore riduzione degli
oneri impropri gravanti
sul costo del lavoro.....
                                  1.500.000   1.500.000   1.500.000
                                    ________________________________
                                  2.298.700   2.453.700   1.458.700

         MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Provvedimenti per la promozione
 delle esportazioni
                                     47.300      47.300          450
                                    ________________________________
                                     47.300      47.300          450

         MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Rifinanziamento della
legge relativa alla
definizione della gestione
degli istituti contrattuali
dei lavoratori portuali
(rate ammortamento mutui)
                                    -       -         30.000
Potenziamento degli
organici dei sottufficiali,
sottocapi e comuni della
categoria nocchieri di
porto....................
                                      1.200      10.000      10.000
Riorganizzazione del Ministero..
                                      7.600      10.000      10.000
Costituzione catasto del
demanio marittimo........
                                     20.000      20.000      20.000
                                     28.800      40.000      70.000

                                                     Segue: TABELLA A
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO             1991       1992       1993
____________________________________________________________________
     MINISTERO DELLE
  PARTECIPAZIONI STATALI
Incentivazione al personale
 del Ministero.........
                                        400         400         400
                                    _______________________________
                                        400         400         400

   MINISTERO DELLA SANITA'

Norme sui servizi sociali
a favore del personale
del Ministero e dello
Istituto Superiore
di sanita'................
                                      1.200       1.200       1.200
Censimento, controllo e
regolamentazione nel campo
delle nuove tecnologie
riproduttive e nel campo
delle manipolazioni genetiche..
                                      2.000       2.000       2.000
                                    _______________________________
                                      3.200       3.200       3.200

   MINISTERO PER I BENI
  CULTURALI E AMBIENTALI

Contributo all'Unione
italiana ciechi con vincolo
di destinazione per il
Centro nazionale del libro
parlato..................
                                        500         500     -
Celebrazioni per il bimillenario
oraziana.........
                                      1.000       1.000       1.000
Contributo per il Festival
rossiniano...............
                                      1.000       1.000       1.000
Innalzamento del contributo
statale alla biblioteca
statale per ciechi Regina
Margherita...............
                                      2.500       2.500       2.500
Contributo per lo svolgimento
del Festival dei due
mondi di Spoleto.........
                                      3.000       3.000       3.000
                                    _______________________________
                                      8.000       8.000       7.500

   MINISTERO DELL'AMBIENTE

Riorganizzazione del
servizio prevenzione degli
inquinamenti e risanamento
ambientale del Ministero
                                         80           80          80
Disciplina della valutazione
di impatto ambientale...................
                                     10.000      10.000      10.000
Incentivi finalizzati allo
sviluppo e alla sperimentazione
di veicoli ecologici destinati al
trasporto pubblico di persone nei
centri storici...........
                                     10.000      10.000      10.000
Ristrutturazione del
Ministero................
                                     25.250      34.250      44.250
Norme generali sui parchi
nazionali e le altre riserve
naturali..........
                                     50.000      50.000      50.000
                                    _______________________________
                                     95.330     104.330     114.330

  MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
        E TECONOLIGICA

Partecipazione italiana al
programma internazionale
Human Frontiers..........
                                        500         500         500
Autonomia delle Universita'
e degli Enti di ricerca
                                      1.500       1.500       1.500
Concorso dello Stato nelle
spese di gestione del programma
nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)
                                      9.500      14.500      19.500
Iniziative per la diffusione
della cultura e della ricerca
scientifica...
                                     10.000      10.000      10.000
Disposizioni per il personale
tecnico e amministrativo delle
Universita' e del Ministero...
                                     20.000      40.000      60.000
Diritto allo studio......
                                     50.000      50.000      50.000
Universita' non statali
legalmente riconosciute (di
cui almeno 32.000 milioni
annui da destinarsi quale
contributo all'Universita'
degli studi di Urbino)..
                                     87.000      87.000      87.000
                                    _______________________________
                                    178.500     203.500     228.500

   AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Interventi per le politiche giovanili...........
                                    -         5.000           5.000
Provvidenze a favore delle
minoranze linguistiche
                                    -        10.000          10.000

                                                     Segue: TABELLA A
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO             1991       1992       1993
____________________________________________________________________
Interventi per favorire
la riorganizzazione dello
apparato produttivo e misure
di politica attiva
del lavoro...............
                                                 (b)         (b)
                                   -          1.500.000   1.500.000
Indennita' di bilinguismo
per il personale civile
non soggetto alla
contrattazione del pubblico
impiego operante negli
uffici della Valle d'Aosta
                                        500         500         500
Norme a favore del personale
dipendente non vedente.......
                                        600        1.150       1.700
Prevenzione del randagismo
                                      1.000        2.000       2.000
Interventi per le operazioni di
soccorso dei volontari del Club
alpino italiano............
                                      2.000       2.000       2.000
Interventi a tutela delle
casalinghe per gli infortuni
domestici..........
                                      2.000       5.000       5.000
Iniziative a favore della
cultura.................
                                      9.000       9.000       9.000
Interventi per lo sviluppo
della regione Calabria
                                     11.720      11.720      11.720
Provvidenze per la minoranza
slovena e per la tutela della
cultura della minoranza italiana in
Jugoslavia..............
                                     12.000      12.000      12.000
Indennita' di maternita' Congedi
parentali.......
                                     20.000      20.000      20.000
Rifinanziamento del Fondo
per i progetti finalizzati
di cui all'articolo 26
della legge n. 67 del
1988.....................
                                     24.500      24.500      24.500
Interventi a favore dei
minori...................
                                     25.000      50.000      50.000
Espletamento di prove selettive
per l'inquadramento nella qualifica
funzionale superiore del personale
dei Ministeri in possesso di
determinati requisiti..................
                                     29.000      29.000      29.000
Interventi per l'istituzione
di servizi per gli
anziani..................
                                     50.000      50.000      50.000
Provvedimenti in favore
di portatori di handicaps.
                                    100.000     120.000     150.000
Riforma della dirigenza
statale..................
                                    135.990     417.299     587.813
Interventi in favore dei
lavoratori immigrati e
regolamentazione della
attivita' dei girovaghi...
                                    150.000     120.000     120.000
_________
          (b)   Accantonamento   collegato,  ai  sensi  dell'articolo
          11-bis, comma  2,  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,
          all'accantonamento  negativo  contrassegnato dalla medesima
          lettera (b).

Somme da corrispondere alle
regioni e ad altri enti
in dipendenza dei tributi
soppressi nonche' per la
acquisizione allo Stato
del gettito ILOR.........
                                    256.000     265.000     272.000
                                    _______________________________
                                    829.310   2.654.169   2.862.233
Totale accantonamenti di
segno positivo per nuove o
maggiori spese o riduzioni
di entrate...............
                                 31.616.579  30.952.337  39.062.952

2) ACCANTONAMENTI DI SEGNO
   NEGATIVO PER RIDUZIONI DI
    SPESE O INCREMENTO DI
         DI ENTRATE

         MINISTERO
       DELLE FINANZE

Interventi di natura tributaria connessi con la
manovra 1992-1993 (parte)
                                               (a)          (a)
                                    -       -50.000      -17.650.000
Ulteriori interventi di natura
contributiva e tributaria connessi
alla manovra 1992 e 1993.....
                                    -      -1.550.000    -19.150.000
    Totale complessivo...
                                 31.616.579  29.402.337  19.912.952
________
          (a)   Accantonamento   collegato,  ai  sensi  dell'articolo
          11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  alla
          voce: Ministero dell'interno - Disposizioni finanziarie per
          le province, per i comuni e le comunita' montane.
          (b)   Accantonamento   collegato,  ai  sensi  dell'articolo
          11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  alla
          voce:  Amministrazioni diverse - Interventi per favorire la
          riorganizzazione  dell'apparato  produttivo  e  misure   di
          politica attiva del lavoro.




    
                              TABELLA B 
                        INDICAZIONE DELLE VOCI 
           DA INCLUDERE NEL FONDO SPCIALE DI CONTO CAPITALE 
                              TABELLA B 
        INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE 
                          DI CONTO CAPITALE 
                          (milioni di lire) 
                                                     Segue: TABELLA B 
    
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO             1991       1992       1993
____________________________________________________________________

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interventi di competenza
dell'Autorita' per l'Adriatico..
10.000      30.000      30.000
Reintegro Fondo per la
protezione civile........
215.000     245.000     245.000
_______________________________
225.000     275.000     275.000

MINISTERO DEL TESORO
Rifinanziamento della legge
n. 41 del 1986, articolo 16, commi 12 e
13, concernenti provvidenze
a favore delle aziende danneggiate da
pubbliche calamita'........
-        31.000          31.000
Rifinanziamento, per gli
anni 1992-1993, della
legge 28 febbraio 1986, n.
44, recante misure straordinarie
per la promozione e lo sviluppo
dell'imprenditorialita' giovanile nel
Mezzogiorno..............
-       300.000         300.000
Rifinanziamento della legge
1 marzo 1986, n. 64, concernente
disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno,
ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione
-     2.076.000       8.700.000
Concorso dello Stato per
gli oneri sostenuti dagli
enti locali per la costruzione
di sistemi ferroviari passanti (rate
ammortamento mutui).............
36.000      72.000     108.000
Rifinanziamento della
GEPI SpA.................
100.000     100.000     100.000
Aumento del fondo contributi
interessi della Cassa per il credito
alle imprese artigiane di cui allo
articolo 30 della legge
7 agosto 1982, n. 526....
300.000     300.000     300.000

Segue: TABELLA B
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO             1991       1992       1993
____________________________________________________________________

Fondo di solidarieta'
nazionale per la Sicilia...
450.000   1.000.000   1.500.000
Partecipazione a banche e
fondi nazionali ed internazionali..
631.646     714.391     714.391
_______________________________
1.517.646   4.593.391  11.753.891

MINISTERO DELLE FINANZE

Ristrutturazione della
SpA ATI...................
13.000       7.000
_______________________________
13.000       7.000

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Fondo per lo sviluppo economico
e sociale.........
-       112.750         366.000
Contributi in favore delle
comunita' montane.........
100.000     140.000     150.000
_______________________________
100.000     252.750     516.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasformazione delle case
mandamentali e acquisizione
di nuovi istituti penitenziari.
Ristrutturazione e ampliamento
edifici penitenziari esistenti..
20.000      20.000      20.000
Interventi vari in favore
della giustizia...........
400.000     540.000     540.000
_______________________________
420.000     560.000     560.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Acquisto immobili per istituti
di cultura ed istituzioni
scolastiche.........
600         600       1.600
Acquisto immobili per sedi
all'estero ed alloggi per
il personale..............
10.000      10.000      10.000
Iniziative per la cooperazione
con i Paesi della
Europa centro-orientale..
150.000     250.000     500.000
_______________________________
160.600     260.000     511.600

MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

Interventi infrastrutturali per la
scuola secondaria superiore.......
10.000      60.000      60.000
_______________________________
10.000      60.000      60.000

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso statale per mutui contratti
dalle province, dai comuni e dalle
comunita' montane per finalita'
di investimento di preminente
interesse (rate ammortamento mutui)..
-       600.000         600.000
Modifiche alla legge n.
930 del 1980, recante
norme sui servizi antincendi
negli aeroporti.......
4.000       4.000       4.000
Ulteriore finanziamento
dell'articolo 29, comma
2, della legge 11 marzo
1988, n. 67, in materia
di piani di eliminazione
delle barriere architettoniche
(rate ammortamento mutui).............
20.000      50.000      50.000
_______________________________
24.000     654.000     654.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Fondo per interventi nella
edilizia residenziale e
rifinanziamento della legge
16 ottobre 1975, n. 492,
per la proroga del contributo
alle cooperative edilizie degli
appartenenti
alle forze armate ed alle
forze di polizia.........
5.000       5.000       5.000
Ulteriore finanziamento
della legge 9 gennaio
1989, n. 13, per l'eliminazione
delle barriere architettoniche
negli edifici privati.............
35.000     40.000      40.000
Interventi per l'edilizia
storico-artistico-monumentale.....
50.000      50.000      50.000
_______________________________
90.000      95.000      95.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

Interventi a favore dello
associazionismo nell'autotrasporto
delle merci (limiti di impegno)
10.000      40.000      40.000
Investimenti nel settore
dei trasporti pubblici
locali (rate ammortamento
mutui)..................
100.000     175.000     175.000
_______________________________
110.000     215.000     215.000

MINISTERO DELLA DIFESA

Ristrutturazione e riconversione
produttiva arsenali e
stabilimenti.....
11.000      11.000      11.000
______________________________
11.000      11.000      11.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Fondo per il finanziamento
di un programma di riforestazione..
-        50.000          70.000
Disposizioni per la tenuta
di San Rossore...........
2.000       2.000       2.000
Credito agrario (limite
di impegno)..............
10.000      10.000      10.000
Interventi nel settore
delle opere di irrigazione
(limite di impegno)......
25.000      50.000      50.000
Interventi finalizzati al
conseguimento di obiettivi
in agricoltura biologica
ed alla salvaguardia dei
prodotti e dell'ambiente
30.000      30.000      30.000
Rifinanziamento della legge
n. 590 del 1981 recante
norme per il Fondo di
solidarieta' nazionale......
120.000     170.000     170.000
Interventi programmatici
in agricoltura e nel settore
della forestazione..
2.720.000   3.150.000   3.130.000
_______________________________
2.907.000   3.462.000   3.462.000

Segue: TABELLA B
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO             1991       1992       1993
____________________________________________________________________

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Interventi a favore delle
nuove imprese operanti nei
settori agricolo, artigianale,
industriale e turistico, insediate
nella zona occupazionale ACNA
della Valle Bormida.........
-        20.000          20.000
Rifinanziamento della
legge n. 808 del 1985, per
interventi per lo sviluppo
e l'accrescimento di competivita' delle industrie
operanti nel settore aeronautico (limiti di
impegno).................
-        80.000         160.000
ENEA - Progetti sulle fonti rinnovabili
e il risparmio energetico....
-       100.000         100.000
Rifinanziamento della legge
n. 517 del 1975 in materia di credito
agevolato al commercio.............
-       270.000         270.000
Studi e ricerche sulla
sicurezza intrinseca delle
centrali nucleari........
10.000     -       -
Programma di razionalizzazione
delle strutture degli enti
fieristici......
10.000      40.000      40.000
Misure per la tutela del
clima globale............
20.000      30.000      30.000
Norme per la riconversione
delle produzioni a base di
amianto..................
30.000      30.000      50.000
Rifinanziamento del Fondo
nazionale per l'artigianato...
50.000     100.000     100.000
Rifinanziamento della legge n. 41
del 1986, articolo 11, comma 16,
per la realizzazione di centri
commerciali e di mercati
agroalimentari............
55.000      70.000      70.000
Incentivi per le piccole
e medie imprese, per
l'artigianato e ammodernamento
delle imprese minori.....
150.000     620.000     670.000
Rifinanziamento della legge
n. 308 del 1982 in materia di fonti
rinnovabilidi energia e di risparmio
dei consumi energetici,
nonche' dell'articolo 17,
comma 16, della legge n.
67 del 1988..............
427.000     992.000   1.192.000
Piano finanziamento ENEA..
500.000     500.000     500.000
_______________________________
1.252.000   2.852.000   3.202.000

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Interventi di politica
del lavoro comprese le
politiche di formazione
professionale............
200.000     250.000     300.000
_______________________________
200.000     250.000     300.000

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Provvedimenti per la
promozione delle esportazioni
-        50.000         -
_______________________________
-        50.000         -

MINISTERO DELLA MARINA
MERCANTILE

Interventi a favore del
cabotaggio...............
20.000      30.000      30.000
Infrastrutture logistiche
capitanerie di porto.....
40.000      40.000      60.000
Interventi per la difesa
del mare.................
50.000      80.000      80.000
Pesca marittima, ivi
comprese le provvidenze per
il fermo biologico della
pesca....................
100.000     100.000     100.000
Industria cantieristica e
armatoriale (Direttiva CEE
n. 81363 e n. 87167)
(limiti di impegno)......
175.000     300.000     400.000
_______________________________
385.000     550.000     670.000

MINISTERO
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Rifinanziamento degli
articoli 5 e 8 della legge
15 maggio 1989, n. 181...
-        50.000          50.000
Interventi a favore degli
enti di gestione delle
partecipazioni statali e
dell'EAMO................
500.000     500.000     500.000
_______________________________
500.000     500.000     500.000

MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO

Realizzazione e ristrutturazione
di impianti destinati agli
spettacoli musicali, teatrali
e cinematografici (di cui 25.000
milioni per rate ammortamento mutui)..
-        50.000          50.000
Rifinanziamento della
legge 6 marzo 1988, n. 92,
recante misure urgenti per
la costruzione o l'ammodernamento di impianti
sportivi, per la realizzazione o il completamento
di strutture sportive di
base e per l'utilizzazione
dei finanziamenti aggiuntivi a
favore delle attivita' di interesse
turistico (di cui 10.000 milioni
quale limite di impegno)
-        50.000          50.000
Rifinanziamento della legge
n. 217 del 1983, recante disciplina
quadro del
turismo, nonche' interventi
di carattere nazionale ed
internazionale............
50.000      75.000     100.000
_______________________________
50.000     175.000     200.000

MINISTERO PER I BENI
CULTURALI E AMBIENTALI

Contributo straordinario
alla fondazione Filippo
Turati...................
600     -       -
Contributo straordinario
dello Stato all'Accademia
della Crusca.............
1.000     -       -
Interventi di completamento
delle opere di stabilizzazione
del duomo di Como...............
3.000     -       -
Rifinanziamento della legge
speciale per Siena....
11.000      12.000      13.000

Segue: TABELLA B
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO             1991       1992       1993
____________________________________________________________________

Interventi per le ville
venete...................
15.000      15.000      15.000
Interventi sui beni culturali
esistenti nella citta'
di Roma (compresa la
sanatoria degli effetti del
decreto-legge 13 luglio
1989, n. 253, articolo 5)
56.000     -       -
Interventi per il potenziamento delle attivita'
di restauro, recupero,
valorizzazione, catalogazione
del patrimonio culturale, nonche' per
il finanziamento dei progetti
in attuazione di piani
paesistici regionali e
per il potenziamento e
decentramento dell'Istituto centrale per il
restauro...............
133.000     168.000     197.000
_______________________________
219.000     195.000     225.000

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Rifinanziamento della
legge n. 441 del 1987,
in materia di smaltimento
di rifiuti (rate ammortamento mutui)..
-        50.000          50.000
Interventi per la conservazione e la tutela del
lago di Pergusa (Enna)...
3.000       3.000       3.000
Disposizioni in materia
di tutela delle acque di
balneazione.............
5.000      15.000      15.000
Tutela dei terreni
agricoli dagli incendi..
10.000      10.000      10.000
Programma di salvaguardia
ambientale e tutela dei
parchi nazionali e delle
altre riserve naturali...
20.000     150.000     150.000
_______________________________
38.000     228.000     228.000

MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA

Interventi per le opere di
edilizia a favore della
Universita' degli studi di
Urbino...................
-        10.000          10.000
Nuovo programma quinquennale di ricerche in
Antartide...............
50.000      55.000      60.000
_______________________________
50.000      65.000      70.000

AMMINISTRAZIONI DIVERSE
Incentivi per lo sviluppo
economico dell'arco
alpino..................
-        10.000          20.000
Interventi per la ristrutturazione
delle comunita' terapeutiche.....
-        15.000          15.000
Completamento degli interventi
per il potenziamento degli impianti di
depurazione, integrazione
del sistema fognario, risanamento
dei corpi idrici che interessano le
aree urbane nel bacino
del Po (rate ammortamento
mutui)..................
-        15.000          15.000
Interventi volti alla
realizzazione di itinerari
ciclabili e ciclo-pedonali nelle aree
urbane.
-        20.000          30.000
Interventi a favore dei
comuni turistici ad alto
rischio ambientale......
-        40.000          50.000
Istituzione fondo interventi nel settore dei
trasporti rapidi di massa,
nel settore del traffico e per il
risanamento
urbano (limiti di
impegno)................
-       175.000         225.000
Proseguimento interventi
finalizzati alla salvaguardia
di Venezia.....
-       250.000         250.000
Traforo Monte Croce Carnico......
5.000      10.000      30.000
Misure urgenti per la
prevenzione degli Toscana,
Calabria, Puglia,
Lazio, Piemonte e Lombardia di
cui all'articolo 30-bis della legge
n. 38 del 1990.........
10.000      10.000      10.000
Conferimento alla Societa'
Stretto di Messina
per l'esecuzione del
progetto di massima....
10.000      15.000      15.000
Completamento laboratorio
scientifico del Gran
Sasso..................
15.000      45.000      45.000
Interventi per la realizzazione del sistema
idroviario padano-veneto
40.000      40.000      40.000
Opere ed interventi connessi con l'esposizione
internazionale Colombo
'92 (rate ammortamento
mutui).................
50.000      50.000      50.000

Segue: TABELLA B
====================================================================

    
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993 
                                                                     
 
Progetti integrati per 
l'avvio di un piano pluriennale 
di infrastrutture e impianti 
tecnologici nelle aree urbane e 
per il piano dello Stretto 
di Messina. Istituzione 
di un Fondo programmazione 
e progettazione.......... 
                                     50.000 70.000 60.000 
Intervento straordinario 
per la realizzazione in 
Roma di opere direttamente 
connesse alla sua condizione 
di Capitale d'Italia 
(compreso limite di impegno di 50.000 milioni 
decorrente dal 1991) 
nonche' per il restauro, 
la conservazione e la 
manutenzione del patrimonio 
archeologico, artistico, monumentale e delle 
ville storiche del comune 
di Roma.................. 
                                     50.000 270.000 270.000 
Completamento degli interventi 
nei territori colpiti da eventi 
sismici e 
franosi, ivi compresi 
quelli del 5 maggio 1990 
relativi alla regione 
Basilicata, nonche' gli 
interventi urgenti nei 
territori della regione 
Sicilia colpiti dall'eventuale 
sismico del 13 dicembre 1990 e gli 
interventi per il barocco 
della Val di Noto........ 
                                    100.000 80.000 80.000 
Incentivi per lo sviluppo 
della cooperazione economica 
internazionale nelle 
zone del confine orientale 
                                    100.000 100.000 100.000 
Interventi a favore della 
regione Sardegna ivi 
compresi quelli destinati a 
realizzare la contiguita' 
territoriale............ 
                                    100.000 500.000 600.000 
Interventi a favore della 
regione Calabria........ 
                                    455.000 1.000.000 1.000.000 
Provvedimenti per la 
ricostruzione nelle aree 
colpite dagli eventi 
sismici del novembre 1980 e 
del febbraio 1981....... 
                                  1.500.000 1.000.000 500.000 
                                                                    
                                  2.485.000 3.715.000 3.405.000 
                                                                    
     TOTALE TABELLA B... 
                                 10.767.846 19.075.741 26.962.991 
                              TABELLA C 
    STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE 
   LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA 
                              TABELLA C 
    STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE 
   LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA 
                          (milioni di lire) 
 
    
====================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO  1991       1992       1993
____________________________________________________________________

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Legge 22 giugno 1954, n.
385: Sovvenzione straordinaria a
favore del Gruppo medaglie d'oro al
valor militare (cap. 1210)......
37          38          38
Legge 24 aprile 1980, n.
146: Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1980):
- Art. 36 - Assegnazione a
favore dell'Istituto centrale di statistica
(cap. 1184).............
167.000     173.500     182.000
Legge 8 agosto 1985, n.
440: Istituzione di un
assegno vitalizio in favore
di cittadini che abbiano illustrato la
Patria e che versano in stato di
particolare necessita'
(cap. 1186)..............
500         500         500
Legge 9 aprile n. 99:
Ratifica ed esecuzione
dello scambio di lettere
tra Italia e San Marino
relativo alla riacquisizione
dell'esercizio del
diritto della Repubblica
di San Marino all'installazione di una stazione
radiotelevisiva e dello
accordo di collaborazione
in materia radiotelevisiva fra la
Repubblica Italiana e la Repubblica di
San Marino, firmati a
Roma il 23 ottobre
(cap. 1381).............
6.000       6.000       6.000
Legge 26 giugno 1990, n.
162 (art. 32): Aggiornamento,
modifiche ed integrazioni della legge
22 dicembre 1975, n. 685,
recante disciplina degli
stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza (cap. 1273)
-       -       177.990
_______________________________
173.537     180.038     366.528

Segue: TABELLA C
====================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO  1991       1992       1993
____________________________________________________________________

MINISTERO DEL TESORO

Legge 7 febbraio 1961, n.
59, modificata dall'articolo 3 della legge 21
aprile 1962, n. 181:
Contributo corrente e in
conto capitale all'Azienda
nazionale autonoma delle
strade (ANAS)
(capp. 4521 e 7733)......
(a)        (a)
3.664.426   4.554.780   5.374.353
Decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649: Norme
concernenti i servizi ed
il personale delle abolite imposte di consumo
(cap. 4517).............
147.500     157.500     157.500
Decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito,
con modificazioni, nella
legge 7 giugno 1974, n.
216, e legge 4 giugno
1985, n. 281: Disposizioni
relative al mercato mobiliare ed al
trattamento fiscale dei
titoli azionari (CONSOB)
(cap. 4505)............
42.000      40.000      40.000
Legge 23 dicembre 1975,
n. 698: Scioglimento e
trasferimento delle funzioni
dell'Opera nazionale per la protezione
della maternita' e
dell'infanzia (cap. 5926p).....
60.163      60.163      60.163
Legge 22 dicembre 1977, n.
951: disposizioni per la
formazione del bilancio
di previsione dello Stato:
- Art. 8 - Rimborso
all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei
mutui contratti dalla
Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria
(cap. 7734p)............
26.237      25.725      24.822
Legge 22 luglio 1978, n.
385: Adeguamento della
disciplina dei compensi
per lavoro straordinario
ai dipendenti dello Stato
(cap. 6682)..............
257.000     267.000     277.000
________
(a)  Tali stanziamenti comprendono miliardi 300 per il 1992
e miliardi 600 per il 1993  concernenti  l'ammortamento  di
parte  del complessivo programma di 8.000 miliardi di mutui
per il quadriennio 1991-1994 che l'ANAS potra' assumere  ai
sensi dell'articolo 28 della legge n. 59 del 1961.

Legge 5 agosto 1978, n.
462: Nuova disciplina
dei compensi per lavoro
straordinario al personale della
scuola, comprese le universita'
(cap. 6683)..............
6.900       7.100       7.100
Legge 26 gennaio 1980, n.
16: Disposizioni concernenti la corresponsione
di indennizzi, incentivi
ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane
che abbiano perduto beni,
diritti ed interessi in
territori gia' soggetti
alla sovranita' italiana
e all'estero
(cap. 4543p.)...........
56.000      56.000      56.000
Legge 24 aprile 1980, n.
146: Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato
(legge finanziaria 1980):
- Art. 38 - Somme dovute
dalle singole Amministrazioni statali a quella
delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi
degli articoli 15, 16,
17 e 19 del testo unico
delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e
di telecomunicazioni
(cap. 4432)............
567.560     567.560     567.560
Legge 18 novembre 1975,
n. 764: Liquidazione
dell'ente "Gioventu'
italiana" (cap. 4585).
Legge 8 agosto 1980, n.
441: Conversione in legge,
con modificazioni,
del decreto-legge 1 luglio 1980,
n. 285, concernente disciplina
transitoria delle funzioni di
assistenza sanitaria delle
unita' sanitarie locali:
- Art. 12 - Conferimento
al fondo di cui all'articolo
14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404
(cap. 4585) (Liquidazione
enti soppressi).
60.000      60.000      60.000
Legge 3 gennaio 1981, n.
7, legge 26 febbraio 1987,
n. 49, e legge 5 luglio
1990, n. 173: Stanziamenti
per l'aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via di
sviluppo (capp. 4532p.,
8173, 9005)..............
3.018.939   2.994.341   3.079.141
Decreto-legge 20 novembre
1981, n. 694, convertito
nella legge 29 gennaio
1982, n. 19: Modificazioni
al regime fiscale dello
zucchero e finanziamento
degli aiuti nazionali
previsti dalla normativa
comunitaria nel settore
bieticolo-saccarifero
(cap. 4542).............
280.000     250.000     210.000
Legge 14 agosto 1982, n.
610: Riordinamento della
Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato
agricolo (AIMA)
(capp. 4531 e 4532p.)..
1.085.000   1.085.000   1.080.000
Legge 27 dicembre 1983, n.
730: Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria
1984):
- Art. 18 - Fondo rotativo
istituito presso la SACE
(cap. 8186)..............
430.000     430.000     430.000
Legge 28 febbraio 1986,
n. 41: Disposizioni per
la formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato
(legge finanziaria 1986):
- Art. 32, comma 1, Fondo
di cui all'articolo 25
della legge 27 dicembre
1977, n. 968 - Istituto
nazionale di biologia
della selavaggina
(cap. 4546).............
5.000       5.000       5.000
Legge 22 dicembre 1986,
n. 910: Disposizioni per
la formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato
(legge finanziaria 1987):
- Art. 8, comma 14 - Fondo
sanitario nazionale di
parte corrente
(cap. 5941) (a).........
(b)       (c)        (c)
72.791.000  85.500.000  92.250.000
________
(a)  Compresi  gli oneri relativi all'indennita' di rischio
da radiazioni per tecnici di radiologia medica, di cui alla
legge n. 460 del 1988, nonche' la quota di cui all'articolo
27, comma 4, della legge n. 162 del 1990.
(b)  Al  netto  di  miliardi 5.959 quale quota di copertura
degli oneri per  il  contratto  1988-1990  e  riduzione  di
miliardi   6.650   derivante   dall'apposito  provvedimento
collegato con il presente disegno di legge.
(c)  Al  lordo  di  miliardi 5.959 quale quota di copertura
degli oneri  per  il  contratto  1988-1990  e  compresa  la
riduzione   di   miliardi   6.650  derivante  dall'apposito
provvedimento collegato con il presente disegno di legge.

Segue: TABELLA C
====================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO  1991       1992       1993
____________________________________________________________________

Legge 30 dicembre 1989,
n. 440: Ratifica ed
esecuzione del protocollo tra
Governo della Repubblica
popolare ungherese sullo
utilizzo del porto di
Trieste (cap. 4632).....
-         -              575
_______________________________
82.497.725 96.060.169 103.679.214

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge 19 ottobre 1984, n.
701: Aumento del contributo
ordinario dello Stato allo
Istituto nazionale per lo
studio della congiuntura
(ISCO) (cap. 1354)......
11.000      10.000      10.000
Legge 22 dicembre 1986,
n. 910: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 8, comma 4 - Contributo dello Stato a
favore dell'Istituto di
studi per la programmazione economica (ISPE)
(cap. 1353).............
10.000      10.000      10.000
- Art. 8, comma 14 - Fondo
sanitario nazionale di
conto capitale
(cap. 7082).............
1.500.000   1.600.000   1.700.000
Legge 11 marzo 1988, n.
67: Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1988):
- Art. 17, comma 35 Somme occorrenti per
sopperire ai minori
finanziamenti decisi
dalla Banca europea per
gli investimenti
(cap. 7510).............
200.000     300.000     300.000
_______________________________
1.721.000   1.920.000   2.020.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Legge 26 giugno 1990, n.
162 (art. 36, comma 4):
Aggiornamento, modifiche
ed integrazioni della legge
22 dicembre 1975, n. 685,
recante disciplina degli
stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza (cap. 2120)
-        -        20.000
_______________________________
-        -        20.000

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Legge 26 ottobre 1962,
n. 1612: Riordinamento
dell'Istituto agronomico
per l'oltremare, con sede
in Firenze (cap. 4626)...
6.400       6.400       6.400
Legge 4 ottobre 1966, n.
794: Ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale per la
costituzione dell'Istituto
italo-latino-americano
(cap. 3117)..............
4.200       4.300       4.300
Decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, modificato
dalla legge 3 giugno 1977,
n. 322: Ordinamento della
Amministrazione degli affari esteri (Fondo di
anticipazione per le spese
urgenti) (cap. 1685).....
8.000       8.000       8.000
Legge 7 novembre 1977, n.
883: Approvazione ed esecuzione
dell'accordo relativo ad un programma
internazionale per l'energia
(cap. 3138)..............
900         900         900
Legge 31 marzo 1980, n.
140: Partecipazione italiana al Fondo europeo per
la gioventu' (cap. 3146)..
275         275         275
Legge 3 gennaio 1981, n. 7,
e legge 26 febbraio 1987,
n. 49: Stanziamenti per
l'aiuto pubblico a favore
dei Paesi in via di sviluppo
(cap. 4620)........
820.000     820.000     820.000

Segue: TABELLA C
====================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO  1991       1992       1993
____________________________________________________________________

Legge 22 dicembre 1982, n.
960: Rifinanziamento della
legge 14 marzo 1977, n.
73, concernente la ratifica
degli accordi di Osimo
tra l'Italia e la
Jugoslavia
(capp. 2569 e 2681)......
3.130       3.130       3.130
Legge 28 dicembre 1982, n.
948: Norme per l'erogazione
di contributi statali
agli enti a carattere
internazionalistico sottoposti alla vigilanza
del Ministero degli affari
esteri (cap. 3177)...........
7.000       7.000       7.000
Legge 3 agosto 1985, n.
411: Contributo alla Societa'
"Dante Alighieri" (cap. 2667)......
1.300       1.300       1.300
Legge 11 dicembre 1985, n.
760: Assegno per il funzionamento
dell'Istituto internazionale per
l'unificazione del diritto privato
(cap. 3109)..................
430         450         450
_______________________________
851.635     851.755     851.755

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Legge 23 giugno 1990, n.
181: Ratifica ed esecuzione dell'accordo che
modifica la convenzione
relativa al funzionamento della scuola europea
di Ispra (Varese)
(cap. 5273)..............
-              -    100
-              -    100
MINISTERO DELL'INTERNO
Legge 15 giugno 1959, n.
451: Istituzione del capitolo "Fondo scorta per
il personale della Polizia di Stato"
(cap. 2841)..............
15.000 15.000 15.000
Legge 2 dicembre 1969, n.
968: Istituzione del capitolo "Fondo scorta per
il personale del Corpo
nazionale dei Vigili del
Fuoco" (cap. 3281).......
3.000       3.000       3.000
Legge 8 giugno 1990, n.
142: Ordinamento delle
autonomie locali
(cap. 1610)..............
3.500       3.500       3.500
Legge 26 giugno 1990, n.
162: Aggiornamento, modifiche ed
integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina
degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza:
- Art. 25 - Potenziamento
delle attivita' di prevenzione e repressione del
traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope (capp. 2782 e 2785)..
-       -         6.800
- Art. 34 - Rifinanziamento
delle attivita' di prevenzione e
reinserimento dei tossicodipendenti
(cap. 4283)..............
-       -        50.000
_______________________________
21.500      21.500      78.300

MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI

Decreto del Presidente
della Repubblica 11 marzo
1968, n. 1090: Norme delegate
concernenti il piano regolatore
generale degli acquedotti
(cap. 8881)..............
5.000       5.000       5.000
_______________________________
5.000       5.000       5.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

Legge 11 marzo 1988, n.
67: Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1988):
- Art. 13, comma 12 Oneri derivanti dallo
ammortamento dei mutui
contratti dalle ferrovie in
regime di concessione e in gestione
commissariale governativa
(cap. 7304).........
180.000     350.000     600.000
_______________________________
180.000     350.000     600.000

MINISTERO DELLA DIFESA
Regio decreto 2 febbraio
1928, n. 263: Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei
corpi, istituiti e stabilimenti militari, articolo
17 (Fondo scorta);
- Esercito, Marina ed
Aeronautica (cap. 1180)..
88.100      91.500      91.500
- Arma dei Carabinieri
(cap. 4791)..............
31.500      32.500      32.500
_______________________________
110.600     124.000     124.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Legge 15 ottobre 1981, n.
590: Nuove norme per il
fondo di solidarieta' nazionale
(cap. 7451)............
230.000     230.000     230.000
Legge 8 agosto 1985, n.
423: Aumento del contributo
ordinario in favore
dell'Istituto nazionale
della nutrizione
(cap. 4581)..............
9.600       9.600       9.600
_______________________________
239.600     239.600     239.600

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Legge 11 marzo 1988, n.
67: Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 16, comma 2 - Organismi di
normalizzazione (cap. 3030)......
3.500       3.500       3.500
_______________________________
3.500       3.500       3.500

Segue: TABELLA C
====================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO  1991       1992       1993
____________________________________________________________________

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Decreto-leggge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito,
con modificazioni, nella
legge 26 febbraio 1982, n. 54:
- Art. 12 - Finanziamento
delle attivita' di formazione professionale
(capp. 8055 e 8056)......
45.000      45.000      45.000
_______________________________
45.000      45.000      45.000

MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Legge 22 dicembre 1986, n.
910: Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 3, comma 2 - Concessione
di contributi per il sostegno delle
esportazioni (cap. 1614)........
2.000       2.000       2.000
Legge 18 marzo 1989, n.
106: Riordinamento dello
Istituto nazionale per il
commercio estero
(cap. 1606)..............
200.000     200.000     200.000
_______________________________
202.000     202.000     202.000

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Legge 6 agosto 1954, n.
721: Momentanee deficienze di fondi
delle Capitanerie di Porto (cap. 2181)
1.200       1.200       1.200
Legge 17 febbraio 1982, n.
41: Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo
della pesca marittima:
- Art. 9 e decreto-legge
21 settembre 1987, n. 386,
convertito, con modificazioni,
nella legge 19 novembre 1987, n. 471
Art. 7 - Contributo ordinario
per il funzionamento dello
Istituto centrale per la
ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla
pesca marittima
(cap. 3571)..............
4.500       4.500       4.500
Legge 31 dicembre 1982,
n. 979: Disposizioni per
la difesa del mare (art.
7) (capp. 2554, 2556 e
8022)....................
56.000      50.000      50.000
61.700      55.700      55.700

MINISTERO DELLA SANITA'

Legge 21 aprile 1977, n.
164: Contributo dell'Italia al
Centro internazionale di ricerche per
il cancro (cap. 2593).......
1.300       1.350       1.350
Legge 11 luglio 1980, n.
312: Nuovo assetto retributivo
funzionale del personale civile e
militare dello Stato:
- Art. 25, ottavo comma Compenso
particolare al personale dell'Istituto
superiore di sanita'
(cap. 4509)..............
3.500       3.500       3.500
Legge 22 dicembre 1980, n.
927: Contributo all'Ufficio
internazionale delle
epizoozie, con
sede a Parigi (cap. 1226).........
180         180         180
Legge 18 marzo 1982, n.
88: Incremento del contributo
statale a favore della Lega italiana
per la lotta contro i tumori
(cap. 2588)..............
1.900       1.950       1.950
Legge 28 febbraio 1986, n.
41: Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1986)...........
- Art. 27, comma 3 - Potenziamento del sistema
informativo sanitario
(cap. 4201p.)...........
50.000      50.000      50.000
_______________________________
56.880      56.980      56.980

MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO

Legge 14 novembre 1981,
n. 648: Contributo alla
Ente nazionale italiano
per il turismo (cap. 1563)
56.000      67.000      67.000

Segue: TABELLA C
====================================================================

    
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993 
                                                                     
 
Legge 30 aprile 1985, n. 
163: Nuova disciplina degli 
interventi a favore dello 
spettacolo (cap. 1193)... 
                                    850.000 930.000 980.000 
                                                                    
                                    906.000 997.000 1.047.000 
 
MINISTERO PER I BENI CULTURALI 
          E AMBIENTALI 
 
Legge 27 maggio 1975, n. 
190: Norme relative al 
funzionamento della 
Biblioteca nazionale centrale 
"Vittorio Emanuele II" di 
Roma (cap. 1538)......... 
                                      3.200 3.300 3.300 
Decreto del Presidente 
della Repubblica 3 dicembre 
1975, n. 805: Assegnazioni per il 
funzionamento degli Istituti 
centrali per il catalogo e 
la documentazione; per il 
catalogo unico delle biblioteche italiane e per 
le informazioni bibliografiche; 
per la patologia del libro; per il 
restauro (capp. 1543, 1544, 
2039 e 2042)............. 
                                      6.200 6.400 6.400 
Legge 2 aprile 1980, n. 
123: Norme per l'erogazione di 
contributi statali ad enti culturali 
(cap. 1605).............. 
                                     18.000 18.000 18.000 
Legge 16 marzo 1987, n. 
118: Norme relative alla 
Scuola archeologica di 
Atene (cap. 2116)........ 
                                      1.300 1.300 1.300 
Legge 27 ottobre 1988, 
n. 466: Contributo alla 
Accademia nazionale dei 
Lincei (cap. 1614)....... 
                                      4.500 4.800 5.000 
                                                                    
                                     33.200 33.800 34.000 
 
 
MINISTERO DELL'AMBIENTE 
 
Legge 28 agosto 1989, n. 
305: Programmazione triennale per la tutela 
dell'ambiente: 
- Art. 1, comma 4 - Finanziamento programma 
triennale (cap. 7705).... 
                                    100.000 400.000 400.000 
                                                                    
                                    100.000 400.000 400.000 
 
  MINISTERO DELL'UNIVERSITA' 
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA 
       E TECNOLOGICA 
 
Legge 16 luglio 1974, n. 
407, modificata dalla legge 
13 aprile 1977, n. 216: 
Programma europeo di 
cooperazione scientifica e 
tecnologica (COST) ed autorizzazione alle spese 
connesse alla partecipazione 
italiana ad iniziative da attuarsi in 
esecuzione del programma 
medesimo (cap. 7501)..... 
                                      5.200 5.200 5.200 
Legge 28 giugno 1977, n. 
394 (e art. 6, comma 2, 
della legge 18 marzo 
1989, n. 118): Potenziamento 
dell'attivita' sportiva universitaria 
(cap. 1513).............. 
                                     13.000 13.000 13.000 
Legge 22 dicembre 1977, n. 
951: Disposizioni per la 
formazione del bilancio di 
previsione dello Stato: 
- Art. 11 - Contributo al 
CNR (cap. 7502).......... 
                                  1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Legge 22 dicembre 1986, n. 
910: Disposizioni per la 
formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1987): 
- Art. 7, comma 8 - Edilizia universitaria 
(cap. 7303).............. 
                                    300.000 650.000 700.000 
Legge 11 marzo 1988, n. 
67: Disposizioni per la 
formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1988): 
- Art. 24, comma 24 
Policlinici uniersitari 
(cap. 1518)............. 
                                     60.000 60.000 60.000 
Legge 30 maggio 1988, n. 
186: Istituzione della 
Agenzia spaziale italiana 
(cap. 7504)............. 
                                    700.000 750.000 750.000 
Legge 30 novembre 1989, 
n. 399: Norme per il 
riordinamento dell'Osservatorio geofisico 
sperimentale di Trieste 
(cap. 1520).............. 
                                    - - 4.015 
                                                                    
                                  2.078.200 2.478.200 2.532.215 
       TOTALE TABELLA C... 
                                 89.296.077 104.024.242 112.360.892 
                              TABELLA D 
       RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO 
      DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE 
 
                              TABELLA D 
       RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO 
      DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE 
                          (Milioni di lire) 
 
    
====================================================================

    
            OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 
                                                                     
 
Legge n. 1457 del 1963 e successive 
modificazioni e integrazioni: 
Provvidenze a favore delle zone 
devastate dalla catastrofe del Vajont 
(cap. 9059/Lavori pubblici) . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 
Legge n. 331 del 1985: Provvedimenti 
urgenti per l'edilizia universitaria: 
- Art. 2 - Interventi pre la seconda 
universita' di Roma (cap. 
7304/Universita' e Ricerca) . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 
Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo 
sviluppo e l'accrescimento di competivita' 
delle industrie operanti nel settore 
aeronautico (cap.  7552Industria)  ..........................  81.000
Decreto-legge n. 786 del 1985, convertito, 
con modificazioni, nella legge n. 44 del 
1986: Misure straordinarie per 
la promozione e lo sviluppo della 
imprenditorialita' giovanile 
nel Mezzogiorno (cap. 7830/Tesoro) . . . . . . . . . . . . 100.000 
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1986): 
- Art. 16, comma 12 - Fondo anticipazioni 
dello Stato a favore delle aziende 
danneggiate da pubbliche calamita' 
(cap. 8172/Tesoro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 
- Art. 16, comma 13 - Provvidenze a favore 
delle aziende danneggiate da pubbliche 
calamita' (cap. 7763/Tesoro) 
- Art. 34, comma 2 - Completamento della 
linea metropolitana di Napoli 
(cap. 7277Trasporti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 
Legge n. 64 del 1986: Disciplina organica 
dell'intervento nel Mezzogiorno 
(cap. 7759Tesoro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  950.000
Decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, 
con modificazioni, nella legge n. 121 del 
1987: 
- Art. 3-octies - Rifinanziamento 
del fondo per l'assistenza tecnica 
al commercio (cap. 8045/Industria) . . . . . . . . . . . . 50.000 
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1988): 
- Art. 15, comma 20 - Fondo dotazione SACE 
(cap. 8033/Tesoro) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  800.000
Decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, 
con modificazioni, nella legge n. 38 del 
1990: 
- Art. 30, comma 2-bis - Completamento 
degli interventi nelle zone 
terremote di Zafferana Etnea 
(cap. 7602/Presidenza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 
Legge n. 424 del 1989: Misure di sostegno 
per le attivita' economiche nelle 
aree interessate dagli eccezionali 
fenomeni di eutrofizzazione verificatesi 
nell'anno 1989 nel mare Adriatico: 
- Rifinanziamento degli interventi di cui 
all'art. 1, comma 1 (cap. 7548/Turismo). . . . . . . . . . 20.000 
Legge n. 57 del 1990: Istituzione della 
Autorita' per l'Adriatico (cap. 7802/Marina 
mercantile - cap. 7601/Ambiente - cap. 
7403/Universita' e ricerca) . . . . . . . . . . . . . .  .  .  30.000
                                        
                  TOTALE TABELLA D....... 2.290.000 
                              TABELLA E 
      VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE 
   A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA 
                       PRECEDENTEMENTE DISPOSTE 
                              TABELLA E 
      VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE 
   A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA 
                       PRECEDENTEMENTE DISPOSTE 
                          (milioni di lire) 
 
    
===================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO                1991       1992       1993
------------------------------------------------------------------

Decreto del Presidente della Repubblica
n. 902 del 1976 e decreto-legge n. 62
del 1984, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 212
del 1984: Credito agevolato al settore
industriale (cap. 7545Industria). -  31.000 -  40.000 -   40.000
Legge n. 675 del 1977 e
legge n. 198 del 1985:
Riconversione industriale
(cap. 7546Industria)............. - 150.000 - 100.000 -  100.000
Legge n. 130 del 1983
(legge finanziaria 1983),
art. 18 e legge n. 193 del
1984, art. 9: Fondo per la
ristrutturazione e riconversione industriale
(cap. 7546Industria)...........   - 110.000      -
- Legge n. 749 del 1985, di
conversione del decreto
legge 19 ottobre 1985, n.
547: Rimborso all'IRI,
all'ENI e all'EFIM delle
rate di ammortamento relative all'emissione di
prestiti obbligazionari,
nonche' delle somme necessarie per il pagamento
degli interessi sulle
eventuali operazioni di
prefinanziamento
(cap. 7819Tesoro) (1)...........  - 870.795      -
Legge n. 41 del 1986
(legge finanziaria 1986):
- art. 11, comma 20:
Oneri per capitale e interesse a carico dello
Stato per l'ammortamento
dei mutui contratti dagli
enti di gestione delle
partecipazioni statali
(cap. 7834Tesoro) (1)...........  - 894.800      -
- art. 11, comma 23:
Oneri per capitale e
interesse a carico dello Stato
per l'ammortamento dei mutui
contratti dall'Enel
(cap. 7832Tesoro)..............   - 491.000      -
(1)  La  riduzione si riferisce alle quote dovute all'ENI e
all'IRI.
Segue: TABELLA E
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO                1991       1992       1993
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria 1988):
-art. 15, comma 31:
Integrazione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 25,
primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente
della Repubblica n. 902
del 1976
(cap. 7545Industria)............  -  10.000      -
- art. 15, comma 52
(cap. 4577Lavoro)                 - 200.000      -
                           ---------------------------------------
In complesso...        - 2.757.000 - 140.000 - 140.000
                           ---------------------------------------

    
                              TABELLA F 
            IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE 
       ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI 
               N.B. - Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3 
          stanno ad inidicare: 
              1) Non impegnabili le quote degli anni 1992 ed esercizi 
          successivi. 
            2) Impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1992 e 
          successivi. 
                3) Interamente impegnabili le quote degli anni 1992 e 
          successivi. 
            Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 
          dicembre 1990 e quelli derivanti da spese in annualita'. 
           Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli 
            effetti delle precedenti tabelle D (rifinanziamento) ed E 
          (definanziamento). 
 
                   INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO 
 
A. - MINISTERI 
  1. - Infrastrutture portuali 
  2. - Interventi a favore delle imprese industriali 
  3. - Interventi per calamita' naturali 
  4. - Interventi a favore del Mezzogiorno 
  5. - Credito agevolato al commercio 
  6. - Interventi a favore delle province di Trieste e Gorizia 
  7. - Provvidenze per l'editoria 
  8. - Edilizia residenziale e agevolata 
  9. - Mediocredito centrale 
 10. - Artigiancassa 
 11. - Interventi nel settore dei trasporti 
 12. - Interventi per la protezione civile 
 13. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle 
      Forze dell'ordine 
 14. - Interventi nel settore della ricerca 
 15. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica 
 16. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano 
 17. - Interventi per la viabilita' ordinaria e di grande 
comunicazione (ANAS) 
 18. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria 
 19. - Metropolitana di Napoli 
 20. - Difesa del suolo e tutela ambientale 
 21. - Realizzazione strutture turistiche 
 22. - Interventi in agricoltura 
 23. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
 24. - Universita' (compresa edilizia) 
 25. - Impiantistica sportiva 
 26. - Sistemazione aree urbane 
 27. - Interventi diversi 
 
B. - AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME 
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 
Azienda di Stato per i servizi telefonici 
 
                              TABELLA F 
 IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI 
                  SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI 
                         (in milioni di lire) 
 
    
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994    Anno     Limite
1991  1992    1993  e   terminale   impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
A. MINISTERI
1. Infrastrutture
portuali.
Legge n. 1774 del 1962
e legge n. 798 del 1981
Consorzio Porto di Genova
(Tesoro: cap. 4519)       7.000   7.000   7.000   63.000  2002  1
Legge n. 822 del 1971 e
legge n. 681 del 1979
Provvidenze Porto di
Trieste (Marina mercantile:
cap. 2572)............... 4.600   4.600   4.600   13.000  1996  1
Legge n. 910 del 1986
(legge finanziaria 1987):
Art. 8, comma 15 -
Costruzione di un bacino di
carenaggio nel Porto di
Palermo (Lavori pubblici: (a)   (a)
cap. 7596).............. 10.000  10.000     -       -     -     3
Legge n. 543 del 1988
Disposizioni per la
realizzazione di infrastrutture
nell'area portuale di
Ancona e Ravenna                 (b)
(Marina mercantile:
cap. 7801)...             10.000   20.000   -       -     -     3
                    ----------------------------------
                          31.600   41.600 11.600  76.800
2. Interventi a favore delle
imprese industriali.
Legge n. 231 del 1975
- Finanziamenti a favore
delle piccole e medie
industrie                     (c)      (c)
(Industria: cap. 7541)...   -    15.000  15.000    -      -     1
Decreto del Presidente
della Repubblica n. 902
del 1976 e decreto-legge
n. 62 del 1984, convertito,
con modificazioni, nella
legge n. 212 del 1984
Credito agevolato al settore
industriale                   (c)       (c)
(Industria: cap. 7545) (d)  -    10.000  10.000    -      -     1
Legge n. 675 del 1977 e
legge n. 198 del 1985
Riconversione industriale
(Industria: cap. 7546) (e)  -    50.000  30.000    -      -     1
Legge n. 130 del 1983
(legge finanziaria 1983):
- Art. 18 e art. 9 della
legge n. 193 del 1984
Fondo per la ristrutturazione
e la riconversione
industriale (Industria:
cap. 7546) (f)              -   110.000 200.000  860.000  1997  1
Legge n. 710 del 1985
Interventi in favore della
produzione industriale
(Industria: cap. 7545).. 40.000  40.000  40.000   40.000  1994  1
Legge n. 808 del 1985
Interventi a favore delle
industrie operanti nel
settore aeronautico       (g)   (a)
(Industria:
cap. 7552) (h)         101.000   30.000    -        -     -     3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b)  Comprende  milioni  10.000  quale  parte  della  quota
dell'anno 1990 e milioni 10.000  quale  parte  della  quota
dell'anno 1991.
(c) Parte della quota dell'anno 1980.
(d)  L'autorizzazione di spesa e' ridotta di milioni 31.000
per l'anno 1991 e di milioni 40.000 per ciascuno degli anni
1992 e 1993 in base alla precedente Tabella E.
(e) L'autorizzazione di spesa e' ridotta di milioni 150.000
per l'anno 1991 e di milioni  100.000  per  ciascuno  degli
anni 1992 e 1993 in base alla precedente Tabella E.
(f) L'autorizzazione di spesa e' ridotta di milioni 110.000
per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella E.
(g)  Comprende  milioni  20.000  quale  parte  della  quota
dell'anno 1989.
(h)  L'autorizzazione di spesa e' elevata di milioni 81.000
per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994    Anno     Limite
1991  1992    1993  e   terminale   impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 910 del 1986
(legge finanziaria 1987):
- Art. 3, comma 4 - Fondo
speciale rotativo per
l'innovazione teconologica     (a)     (a)
(Industria: cap. 7548)...  -  150.000  150.000    -    -      1
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria 1988):
- Art. 15, comma 31 -
Integrazione della
autorizzazione di spesa di
cui all'art. 25, primo comma,
lettera, a), del D.P.R.
n. 902 del 1976 (Industria:
cap. 7545) (b)....         -     -        -       -    -      1
- Art. 15, comma 39 -
Ulteriore autorizzazione di
spesa per gli interventi
di cui all'art. 20 della
legge n. 896 del 1986,
concernente disciplina
della ricerca e coltivazione
delle risorse geotermiche     (c)
(Industria: cap. 7910)     -   30.000     -       -    -      1
Decreto-legge n. 120 del
1989, convertito,
con modificazioni, nella legge
n. 181 del 1989 - Misure
di sostegno e di
reindustrializzazoine
in attuazione del piano di
risanamento della siderurgia:
- Art. 10 - Credito alla
cooperazione (Tesoro:
capp. 7828 e 8187)      70.000  -        -       -     -      1
Legge n. 234 del 1989
Disposizioni concernenti
l'industria navalmeccanica
ed armatoriale (Marina
mercantile: capp. 7541,
7543, 7553, 7554, 7555,   (d)   (e)
7557 e 7560)          282.000   129.000   9.000  -     -      1
                  -----------------------------------
                      493.000   564.000 454.000 900.000
                  ------------------------------------
3. interventi per calamita'
naturali.
Decreto-legge n. 227 del
1976, convertito, con
modificazioni, nella legge n.
336 del 1976 - Provvidenze
per le popolazioni
dei comuni della regione
FriuliVenezia Giulia
colpiti dal
terremoto del maggio 1976
(Tesoro: cap. 8787)    20.000   20.000   20.000   50.000 1996 3
Legge n. 546 del 1977
Ricostruzione zone
terremotate del Friuli
(Tesoro: cap. 8787)    20.000   20.000   20.000   70.000 1997 3
Legge n. 828 del 1982
Ulteriori provvedimenti
per il completamento della
opera di ricostruzione e
di sviluppo delle zone
della regione Friuli-Venezia
Giulia, colpite dal
terremoto del 1976, e
delle zone terremotate della
regione Marche (Tesoro:
capp. 8787 e 8809)     12.500   12.500   12.500  112.500 2002 3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b)  L'autorizzazione  di  spesa  e' eliminata in base alla
precedente Tabella E.
(c) Quota relativa all'anno 1990.
(d)  Di cui milioni 9.000 quale prima annualita' del limite
di impegno della durata di otto anni e sei mesi  e  milioni
120.000 quale parte della quota relativa al 1990.
(e)  Comprende  milioni  20.000  quale  parte  della  quota
relativa al 1990 e milioni 100.000 quale parte della  quota
relativa al 1991.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994    Anno     Limite
1991  1992    1993  e   terminale   impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 156 del 1983
- Provvidenze in favore
della popolazione di
Ancona colpita dal movimento
franoso del 13 dicembre
1982 (Tesoro: cap. 8797)  2.000  2.000  2.000  18.000  2002    1
Legge n. 879 del 1986
Completamento della
ricostruzione delle zone
del Friuli-Venezia Giulia
colpite dal terremoto del
1976 e delle zone della
regione Marche colpite
da calamita':
- Art. 1 - Contributi
alla regione Friuli-Venezia
Giulia per il completamento
dell'opera di ricostruzione
nei comuni colpiti dagli
eventi sismici
del 1976 (Tesoro: capp.   (a)    (b)
8786 e 8787)         127.000  189.000  27.000  151.000 2006    3
- Art. 4 - Completamento
dell'opera di ripristino
e di ricostruzione degli
edifici demaniali e dei
complessi edilizi al
culto, nonche
di edifici da adibire
a caserma
per la Polizia di Stato
e per i Vigili del Fuoco
(Lavori pubblici:             (c)     (d)
capp. 9050 e 9077)    16.000   20.000  5.000     -      -      3
- Art. 5 - Contributo
alla regione Friuli-Venezia
Giulia da destinare al
Centro di riferimento
oncologico di Aviano
(Tesoro: cap. 8796)    1.000    1.000  1.000   5.000   1998    3
- Art. 6 - Completamento
dell'opera di ripristino
e di restauro del
patrimonio culturale (Beni
culturali: capp. 1610,
3048, 3103, 8008 e 8101) 21.000 5.000    -       -      -      3
- Art. 8 - Completamento,
ammodernamento e
sistemazione delle strade
statali (Lavori pubblici:
cap. 7276)               31.000   -      -       -      -      1
- Art. 24 - Contributo
alla regione Marche per il
completamento del
ripristino e della
riparazione di opere
pubbliche e
monumentali
(Tesoro: cap. 8799)      20.000   -      -       -      -      1
- Art. 25 - Ripristino
funzionale dell'area
archeologica di Ancona
(Beni culturali:          (d)
cap. 8023)                4.000   -      -       -      -      3
- Art. 28 - Esecuzione
di opere di ammodernamento
e potenziamento del
Porto  di Ancona
(lavori pubblici:                 (e)    (f)
cap. 7509)               10.000  35.000  10.000 -      -       3

(a) Comprende milioni 100.000 quale parte della quota
relativa all'anno 1989.
(b)  Comprende  milioni  162.000  quale  parte  della quota
relativa all'anno 1990.
(c)  Comprende  milioni  10.000  quale  parte  della  quota
relativa a ciascuno degli anni 1989 e 1991.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(e)  Comprende  milioni  10.000  quale  parte  della  quota
relativa  all'anno  1989  e  milioni  25.000  quale   quota
dell'anno 1990.
(f) Parte della quota relativa all'anno 1991.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994    Anno     Limite
1991  1992    1993  e   terminale   impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 910 del 1986
(legge finanziaria 1987):
- Art. 6, comma 1 -
Prosecuzione degli
interventi di cui
alla legge n. 219 del
1981 (Bilancio:           (a)
cap. 7500)               500.000  -     -     -      -        3
- Art. 6, comma 2
Completamento del
programma abitativo di cui
al Titolo VIII della
legge n. 219 del 1981           (a)     (a)
(Tesoro: cap. 8908)        -   75.000  50.000 -      -        3
- Art. 6, comma 6, e art.
17, comma 10, della legge
n. 67 del 1988 -
Rifinanziamento
dell'articolo 5,
lettera d), della legge
n. 80 del 1984, in materia
di proroga dei termini ed
accelerazione delle
procedure per l'applicazione
delle norme in favore
delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici
del novembre 1980 e del
febbraio 1981 (Bilancio:        (b)
cap. 7089)               65.000  130.000  -   -      -        3
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 17, comma 1
- Incremento del Fondo
previsto dall'articolo 3
della legge n. 219
del 1981                  (a)     (c)
(Bilancio: cap. 7500) 2.000.000 1.400.000 -   -      -        3
- Art. 17, comma 3
Completamento del
programma abitativo di cui
al Titolo VIII della
legge n. 219 del 1981             (c)      (d)
(Tesoro: cap. 8908)       -      25.000 - 2.475.000  -        2
- Art. 17, comma 5
Completamento degli
interventi nelle zone del
Belice terremotate nel 1968:
- Tesoro: cap. 8817    98.000   98.000 -      -     -        3
- Lavori pubblici:                     (e)
capp. 8647 e 9051     102.000  102.000 60.000 -     -        3
Legge n. 102 del 1990
Disposizioni per la
ricostruzione e la
rinascita della
Valtellina e delle
adiacenti zone
delle province
di Bergamo, Brescia,
e Como, nonche'
della provincia
di Novara, colpite
dalle eccezionali
avversita' atmosferiche
dei mesi di luglio 1987:
- Tesoro: capp. 7791 e
7796                 21.000   21.000  21.000  21.000 1994   2
- Bilancio: cap.                            (f)
7083                200.000  429.000 529.000 743.000 1994   3
Legge n. 235 del 1990
Rifinanziamento delle
norme riguardanti lo
sviluppo economico
del Vajont (Industria:  (g)
capp. 7042 e 7045)   20.000    20.000  15.000    -     -     1
                   ---------------------------------
                  3.290.500 2.604.500 772.500 3.645.500
                  --------------------------------------

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b)  Comprende  parte  delle  quote  relative all'anno 1989
(milioni 80.000) ed all'anno 1990 (milioni 50.000).
(c) Quota relativa all'anno 1990.
(d)  Comprende  parte  delle  quote  relative all'anno 1989
(milioni 1.175.000) ed all'anno 1990 (milioni 1.300.000).
(e)  Comprende  parte  delle  quote  relative all'anno 1989
(milioni 30.000) ed all'anno 1990 (milioni 30.000).
(f)  Comprende  milioni  229.000  quale  parte  della quota
dell'anno 1991.
(g)  Di  cui  milioni  15.000  quale prima annualita' di un
limite di impegno decennale.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994    Anno     Limite
1991  1992    1993  e   terminale   impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
4. Interventi a favore
del Mezzogiorno.
D.P.R. n. 902 del 1976
e decreto-legge n. 62
del 1984, convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 212
del 1984                       (a)    (b)     (c)
(Tesoro: cap. 7773)   57.000 95.000200.000 365.000   1994    3
Legge n. 651 del 1983
e art. 6 del decretolegge
n. 166 del 1989
convertito, con
modificazioni, nella
legge n. 246 del 1989
Disposizioni per il
finanziamento triennale
degli interventi
straordinari nel
Mezzogiorno            (d)      (d)
(Tesoro: cap. 7759)  1.000.000 1.000.000  -    -      -     3
Legge n. 64 del 1986;
art. 15, comma 52,
della legge n. 67 del
1988 e art. 6 del
decreto-legge n. 166
del 1989, convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 246
del 1989, nonche'
legge n. 184 del
1989 Disciplina organica
dell'intervento
straordinario nel
Mezzogiorno            (e)                   (f)
(Tesoro:
cap. 7759)   2.370.000 8.661.350 11.200.000 37.505.675 1994 3
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 15, comma 13
Realizzazione di un
programma per
l'installazione nel
Mezzogiorno di centri
per lo sviluppo della
imprenditorialita'
(Partecipazioni       (g
statali: cap. 7548)    20.000       -    -   -   -          3
                   ----------------------------------
                    3.447.000 9.756.350 11.400.000 37.870.675
                   ------------------------------------------
5. Credito agevolato
al commercio.
Legge n. 146 del 1980
(legge finanziaria
1980):
- Art. 34 -
Rifinanziamento legge n.
517 del 1975,
concernente disciplina
del commercio           (h)     (h)
(Industria: cap. 8042)   5.000   5.000  -    -    -         3
Legge n. 887 del 1984
(legge finanziaria
1985):
- Art. 14, comma
undicesimo - Integrazione
dell'autorizzazione di
spesa di
cui all'art. 6 della
legge n. 517 del
1975, e articolo 3
della legge 5 luglio
1990, n. 174                                   (i)
(Industria: cap. 8042)  21.000  11.000  36.000 136.000 1999 3
Legge n. 41 del 1986
(legge finanziaria
1986):
- Art. 11, comma 12
Rifinanziamento legge
n. 517 del 1975                                (l)
(Industria: cap. 8042)  30.000  60.000  60.000 240.000 1995 3
- Art. 11, comma 15
Contributi per la
realizzazione di mercati
agro-alimentari e art.
3 della legge 5 luglio
1990, n. 174                                   (m)
(Industria:
cap. 8044)              14.000  64.000  64.000 344.000 1999 3

(a)  Comprende  milioni  50.000  quale  parte  della  quota
relativa all'anno 1990.
(b)  Comprende  milioni  100.000  relativi  all'anno 1978 e
milioni 100.000 relativi all'anno 1986.
(c)  Comprende  milioni  200.000  relativi agli anni 1979 e
1980 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1988.
(e) L'autorizzazione di spesa e' elevata di milioni 950.000
in base alla precedente Tabella D.
(f)  Di cui milioni 11.950.000 relativi a parte della quota
dell'anno 1990, milioni 8.900.000 relativi  a  parte  della
quota  dell'anno  1991, milioni 2.300.000 relativi all'anno
1992 e milioni 800.000 relativi all'anno 1993.
(g) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(h) Parte della quota dell'anno 1984.
(i)  Di  cui  milioni  50.000 relativi alla quota dell'anno
1990 e milioni 20.000 quale  parte  della  quota  dell'anno
1991.
(l)  Di  cui  milioni  30.000  relativi a parte della quota
dell'anno 1989, milioni 60.000  relativi  all'anno  1990  e
milioni 30.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991.
(m) Di cui milioni 30.000 e 50.000 relativi rispettivamente
a parte delle quote 1990 e 1991.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994    Anno     Limite
1991  1992    1993  e   terminale   impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 910 del 1986
(legge finanziaria
1987):
- Art. 3, comma 3
Rifinanziamento legge
n. 517 del 1975                                 (a)
(Industria: cap. 8042   30.000  30.000  30.000  126.000  1996  3
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 15, comma 23
Integrazione del Fondo
di cui all'art. 6 della
legge n. 517 del 1975                           (b)
(Industria: cap. 8042)    -    100.000 100.000  600.000  1997  3
- Art. 15, comma 24
Incremento del Fondo
di cui all'art. 6
della legge n. 517 del
1975 per la concessione
di contributi in
conto capitale per le
societa' promotrici di
centri commerciali
all'ingrosso e art. 3
della legge 5 luglio
1990, n. 174              (c)
(Industria: cap. 8043)  125.000 75.000   -        -       -    3
- Art. 15, comma 42
Integrazione del Fondo
di cui all'art. 3-octies
del decreto-legge n. 9
del 1987, convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 121 del
1987, concernente
interventi in materia di
distribuzione commerciale
(Industria:                     (e)     (e)
cap. 8045) (d)           50.000  25.000  25.000   -       -     3
                 ------------------------------------
                        275.000 370.000 315.000 1.440.000
                 -------------------------------------
6. Interventi a favore
delle province di Trieste
e Gorizia.
Legge n. 373 del 1980
- Proroga e rifinanziamento
del Fondo destinato alle
esigenze del
territorio di Trieste
(Tesoro: cap. 6857)..    30.000  30.000  30.000  105.000 1997  2
Legge n. 26 del 1986
Incentivi per il
rilancio dell'economia
di Trieste e Gorizia:
- Tesoro: cap. 6857..    30.000  30.000  30.000   60.000 1995  2
- Industria: cap. 5110   10.000  10.000  10.000   20.000 1995  2
Legge n. 910 del 1986
(legge finanziaria
1987):
- Art. 7, comma 14
Completamento degli
interventi di cui agli
articoli 1 e 2 della
legge n. 960 del 1982
concernente gli accordi
di Osimo (Lavori          (e)
pubblici: cap. 9490).    30.000    -       -        -     -    2
                      ----------------------------------
                        100.000  70.000  70.000  185.000
                      ----------------------------------
7. Provvidenze per
l'editoria.
Legge n. 416 del
1981 - Disciplina
delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria:
- Art. 32 - Fondo per
il finanziamento
agevolato (Presidenza:
cap. 7406)...........    10.000   5.000    -       -      -    3
- Art. 34 - Mutui
agevolati per l'editoria
libraria (Beni culturali:
cap. 7551).....           4.000   2.000    -       -      -    3

(a) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1990.
(b) di cui milioni 100.000 relativi all'anno 1990 e milioni
100.000 relativi all'anno 1991.
(c) Quota relativa all'anno 1990.
(d)  L'autorizzazione di spesa e' elevata di milioni 50.000
per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella D.
(e) Parte della quota dell'anno 1990.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994    Anno     Limite
1991  1992    1993  e   terminale   impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 428 del 1984
Integrazione del fondo
per i finanziamenti
agevolati destinati
alla stampa quotidiana
e periodica, di cui
all'art. 29 della legge
n. 416 del 1981
(Presidenza: cap. 7406   10.000  10.000  10.000   -     -      3
Legge n. 887 del 1984
(legge finanziaria
1985):
- Art. 14, ultimo comma
Fondo per i finanziamenti
agevolati destinati
alla stampa quotidiana
e perdiodica
(Presidenza: cap. 7406)  10.000   10.000 10.000  10.000  1994  3
Legge n. 67 del 1987
- Rinnovo della legge
n. 416 del 1981 recante
disciplina delle
imprese editrici e
provvidenze per l'editoria:
- Art. 20 - Fondo per
il finanziamento agevolato
(Presidenza: cap. 7406)  25.000   25.000 25.000  50.000  1995  3
- Art. 21 - Mutui
agevolati per l'editoria
libraria (Beni culturali:
cap. 7551).....           4.000    4.000  4.000   8.000  1995  3
Legge n. 230 del 1990
Contributi alle imprese
radiofoniche private
che abbiano svolto
attivita' di informazione
di interesse
generale (Presidenza:
cap. 7408)...........     6.150    6.150    -       -      -   1
Legge n. 250 del 1990
Provvidenze per l'editoria
e per le imprese
radiofoniche (Presidenza:
cap. 7406).......       20.000   20.000   20.000  140.000 2000 1
                   ---------------------------------------
                        89.150   82.150   69.000  208.000
                   ---------------------------------------
8. Edilizia residenziale
e agevolata.
Decreto-legge n. 9 del
1982, convertito, con
modificazioni, nella
legge n. 94 del 1982
- Norme per l'edilizia
residenziale e provvidenze
in materia di
sfratti (Tesoro: cap.            (a)     (b)
7795)...............      -    350.000  320.000     -      -   1
Decreto-legge n. 12
del 1985, convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 118 del
1985 - Misure finanziarie
in favore delle
aree ad alta tensione
abitativa (Tesoro:             (c)
cap. 7820)..........      -     50.000    -         -      -   1
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 22, comma 3
Concessione in favore
delle imprese edilizie,
cooperative e loro
consorzi, di contributi
per interventi di
edilizia agevolata
(Lavori pubblici:
cap. 8267)           150.000  150.000  150.000      -      -    3
                ----------------------------------------
                     150.000  550.000  470.000      -
                ----------------------------------------


9. Mediocredito centrale.
Legge n. 526 del
1982 Provvedimenti
urgenti  per lo
sviluppo della
economia:
- Art. 11 - Fondo per
il finanziamento di
esportazioni a
pagamento differito                     (d)
(Tesoro: cap. 7775)   50.000  200.000  120.000      -      -   3

(a)  Parte  delle  quote all'anno 1984 (milioni 100.000) ed
all'anno 1986 (milioni 250.000).
(b)  Parte  delle  quote  relative  all'anno  1985 (milioni
250.000) ed all'anno 1986 (milioni 70.000).
(c) Parte della quota dell'anno 1986.
(d) Parte delle quote relative ad anni precedenti.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994    Anno     Limite
1991  1992    1993  e   terminale   impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 130 del 1983
(legge finanziaria
1983):
- Art. 8, primo e
secondo comma - Fondo
per il finanziamento
di esportazioni a
pagamento differito                       (a)
(Tesoro: cap. 7775)     50.000  194.000  130.000   -    -      1
Legge n. 730 del 1983
(legge finanziaria
1984):
Art. 18, settimo ed
ottavo comma - Fondo
per il finanziamento
di esportazioni a
pagamento differito      (b)      (c)      (b)
(Tesoro: cap. 7775)    100.000  500.000  100.000   -    -      1
Legge n. 887 del
1984 (legge finanziaria
1985):
- Art. 9, sesto comma
- Fondo per il
finanziamento di
esportazioni a pagamento
differito                        (d)       (e)
(Tesoro: cap. 7775)     50.000  465.000  415.000   -    -      1
Legge n. 41 del 1986
(legge finanziaria
1986):
- Art. 11, comma 6
Fondo per il
finanziamento di
sportazioni a
pagamento
differito (Tesoro:                                  (f)
cap. 7775)..........   100.000  170.000  170.000  240.000 1994 1
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):- Art. 15,
comma 22 Aumento del
Fondo di
dotazione (Tesoro:       (c)
cap. 8022)..........   100.000     -       -        -      -   1
                     ------------------------------------
450.000  1.529.000 935.000 240.000
10. Artigiancassa.
Legge n. 887 del 1984
(legge finanziaria
1985):
- Art. 14, sesto comma
- Fondo per il concorso
statale nel pagamento
degli interessi
(Tesoro: cap. 7743)     80.000     -       -        -      -   3
Legge n. 41 del 1986
(legge finanziaria
1986):
- Art. 11, comma 9 - Fondo per il concorso statale nel pagamento
degli interessi (Tesoro:                 (g) cap. 7743)
100.000   170.000   -       -      -    3
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987):  - Art. 3, comma 6
Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi
(g) (Tesoro: cap. 7743)     70.000
70.000  140.000  -      -    3

(a) Parte delle quote relative ad anni precedenti.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(d) Quota relativa all'anno 1989.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(f) Di cui milioni 170.000 relativi all'anno 1989 e milioni
70.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991.
(g)  Di  cui  milioni  70.000  relativi a parte della quota
dell'anno 1989.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994    Anno     Limite
1991  1992    1993  e   terminale   impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 15, comma
43 Fondo per il concorso
statale nel pagamento
degli interessi                                  (a)
(Tesoro: cap. 7743)  120.000  120.000  120.000  360.000  1994  3
                   -------------------------------------
                     370.000  360.000  260.000  360.000
                   -------------------------------------
11. Interventi nel
settore dei trasporti.
Legge n. 189 del 1983
- Piano decennale per
la soppressione dei
passaggi a livello
sulle linee ferroviarie
dello Stato                              (b)
(Tesoro: cap. 7811)  150.000  150.000  320.000     -      -    1
Legge n. 910 del
1986 (legge finanziaria
1987):
- Art. 2, comma 6,
e art. 13, comma 5,
della legge n. 67
del 1988 - Programma
nazionale per l'alta
velocita' sulla
direttrice Battipaglia
-Napoli-Roma-Milano                      (c)      (d)
(Tesoro: cap. 7843)  500.000  800.000 1.000.000 6.425.000 1994 2
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 13, comma 15
- Realizzazione di
nuovi approdi e delle
infrastrutture
necessarie di
collegamento dello
Stretto di Messina:
- Trasporti:            (e)
cap. 7210             52.000     -        -        -       -   2
- Marina Mercantile:    (e)
cap. 7803..........   23.000     -        -        -       -   2
-Art. 17, comma 9
- Completamento degli
interventi di
adeguamento del sistema
di trasporto
intermodale nelle
zone interessate
dal fenomeno
bradisismico (Tesoro:   (e)
cap. 7823).........   30.000     -        -        -       -   1
Legge n. 240 del
1990 - Interventi
dello Stato per la
realizzazione di
interporti finalizzati
al trasporto
merci ed in favore
dell'intermodalita'
(Trasporti: capp.      (f)      (g)     (g)
7308 e 7309)......    15.000   77.500  90.000      -       -   1
                   -----------------------------------
                     770.000 1.027.500 1.410.000 6.425.000
                   -----------------------------------------
12. Interventi per
la protezione civile.
Decreto-legge n. 16
del 1990, convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 71 del
1990 - Misure urgenti
per il miglioramento
qualitativo e per la
prevenzione
dell'inquinamento delle
acque (Presidenza:
cap. 7602).......... 100.000     -        -        -       -   3
                    ----------------------------------

(a)  Comprende  milioni  240.000  relativi agli anni 1989 e
1990.
(b) Parte delle quote relative ad anni precedenti.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(d)  Parte  delle  quote  relative  agli anni 1989 (milioni
700.000),   1990   (milioni   2.225.000),   1991   (milioni
2.500.000) e 1992 (milioni 1.000.000).
(e) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(f)  Di  cui  milioni  10.000  quale prima annualita' di un
limite di impegno quindicennale.
(g)  Di  cui  milioni  15.000  quale prima annualita' di un
limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994    Anno     Limite
1991  1992    1993  e   terminale   impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
13. Costruzione nuove
di sedi di servizio
per gli appartenenti
alle Forze dell'ordine.
Legge n. 16 del 1985
Programma quinquennale
di costruzione di
nuove sedi di servizio
per l'Arma dei
Carabinieri (Lavori      (a)      (a)     (a)
pubblici: cap. 8412).... 50.000 200.000 100.000   -     -      3
Legge n. 197 del 1985
- Potenziamento dei
servizi del Corpo
nazionale dei Vigili
del fuoco di cui alla
legge n. 336 del
1980 (Lavori pubblici:   (b)
cap. 8438)......         10.000    -       -      -     -      3
Legge n. 831 del 1986
- Adegumento alle
esigenze operative
delle infrastrutture
del Corpo della Guardia
di Finanza
(Lavori pubblici:                 (c)    (d)
cap. 8422)..........     50.000 120.000 180.00    -     -      3
Legge n. 521 del 1988
- Potenziamento delle
forze di polizia e
del Corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco:
- Art. 27 - Programma
di costruzione di
nuove sedi di servizio
(Lavori pubblici:                                (e)
cap. 8438)..........        200 144.200 144.200 200.000  1994  3
                       ---------------------------------
                        100.200 464.200 424.200 200.000
                       ---------------------------------
14. Interventi nel
settore della ricerca.
Legge n. 284 del
1985 - Programma
nazionale di ricerche in
Antartide (Universita'
e Ricerca: cap. 7505)    32.000    -       -       -    -      1
Decreto-legge n. 443
del 1987, convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 531
del 1987 - Disposizioni
urgenti in materia
sanitaria (Sanita': cap.
8222)...                  4.000    -       -       -    -      1
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 15, comma 2
- Attuazione degli
interventi di cui al
Fondo speciale per
la ricerca applicata
(Universita' e Ricerca:   (f)            (g)
cap. 7551).....         350.000 400.000 150.000    -    -      3
Legge n. 346 del 1988
- Modifiche alla legge
n. 46 del 1982 e
partecipazione a
programmi internazionali
e comunitari di ricerca
applicata (Universita'    (h)
e Ricerca: cap. 7507)   125.000 125.000 125.000    -    -      3
                      --------------------------------
                        511.000 525.000 275.000    -
                      --------------------------------
15. Interventi a favore
dell'industria
navalmeccanica.
Legge n. 295 del
1985 Finanziamento
per la ristrutturazione
della industria
navalmeccanica (Marina
mercantile:                (i)
cap. 7543)...........    50.000    -       -       -    -      1

(a) Parte della quota dell'anno 1987.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Quota relativa all'anno 1989.
(d)  Comprende milioni 100.000 relativi a parte della quota
dell'anno 1990 e milioni  80.000  relativi  a  parte  della
quota dell'anno 1991.
(e)  Parte  delle quote degli anni 1992 (milioni 100.000) e
1993 (milioni 100.000).
(f)  Comprende milioni 250.000 relativi a parte della quota
dell'anno 1989 e milioni 100.000  relativi  a  parte  della
quota dell'anno 1990.
(g) Parte della quota dell'anno 1990.
(h) Prima annualita' del limite di impegno decennale..
(i) Parte delle quote relative ad anni precedenti.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994    Anno     Limite
1991  1992    1993  e   terminale   impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 15, comma 29
Integrazione
dell'autorizzazione
di spesa di cui
all'art. 1, primo
comma, della
legge n. 295 del 1985
(Marina mercantile:      (a)
cap. 7552)..........   130.000     -      -     -       -      1
                    -------------------------------
                       180.000     -      -     -
                   --------------------------------
16. Ristrutturazione
dei sistemi aeroportuali
di Roma e Milano.
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 14, comma 1
- Incremento della
autorizzazione di
spesa di cui all'art.
0 della legge n.
449 del 1985
(Trasporti: cap.              (a)      (a)      (b)
7509)...............     -  300.000  300.000  300.000  1994    3
                      --------------------------------
17. Interventi per
la viabilita'
ordinaria e di grande
comunicazione (ANAS).
Legge n.526 del 1985
- Disposizioni in
materia di viabilita'
di grande comunicazione
(Tesoro: cap.         (c)
7810)..............  250.000   -        -        -      -      1
Legge n. 41 del 1986
(legge finanziaria
1986):
- Art. 13, comma 13
- Realizzazione di
un programma triennale
di interventi
da parte dell'ANAS     (d)      (d)     (d)
(Tesoro: cap. 7810)  500.000  600.000  100.000   -      -      2
Legge n. 910 del
1986 (legge finanziaria
1987):
- Art. 7, comma 15
Assegnazione alla
ANAS di un contributo
straordinario per
gli anni 1987-1990
(Tesoro: capp. 7839,   (e)      (a)     (b)       (f)
7840 e 7842).......  250.000 1.023.000 500.000  403.000  .     3
                   -------------------------------------
                   1.000.000 1.623.000 600.000  403.000
                   -------------------------------------
18. Edilizia
penitenziaria
e giudiziaria.
Legge n. 41 del 1986
(legge finanziaria
1986):
- Art. 13, comma 1
- Completamento di
edifici destinati
di prevenzione e
pena (Lavori pubblici: (b)       (g)
cap. 8404).....      200.000   200.000    -       -     -      3
Legge n. 910 del
1986 (legge finanziaria
1987):
- Art. 7, comma 6
Completamento della
costruzione di immobili
da destinare ad
istituti di prevenzione
e di pena (Lavori       (d)      (h)      (i)
pubblici: cap. 8404)  50.000   200.000  500.000   -     -      3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1987.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1988.
(e) Parte della quota realtiva all'anno 1989.
(f)  Parte  delle  quote  realtive  all'anno  1989 (milioni
250.000) ed all'anno 1990 (milioni 153.000).
(g)  Parte  delle  quote  realtive  all'anno  1987 (milioni
100.000) ed all'anno 1989 (milioni 100.000).
(h)  Parte  della  quote  realtive  all'anno  1988 (milioni
150.000) ed all'anno 1989 (milioni 50.000).
(i)  Parte  delle  quote  1988 (milioni 200.000), dell'anno
1989 (milioni 50.000) e dell'anno 1990 (milioni 250.000).

Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994    Anno     Limite
1991  1992    1993  e   terminale   impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Decreto-legge n. 64
del 1990, convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 124 del
1990 - Interventi
urgenti in materia di
riforma del processo
penale (Giustizia:
cap. 7001 e 7010)...    32.000  32.000     -     -      -      3
                     --------------------------------
                       282.000 432.000 500.000   -
                     --------------------------------
19. Metropolitana
di Napoli.
Legge n. 41 del
1986 (legge finanziaria
1986):
- Art. 34, comma 2
- Completamento della
linea metropolitana
di Napoli (Trasporti:          (a)
cap. 7277) (g)         250.000  35.000     -     -      -      2
                    ---------------------------------
20. Difesa del suolo
ambientale.
Legge n. 879 del
1986 - Completamento
ricostruzione FriuliVenezia
Giulia colpite dal
terremoto del 1976 e
delle zone
delle Marche colpite
da calamita':
- Art. 2 - Sistemazione
del bacino
del Tagliamento e
di quello dell'Alto
Piave (Lavori pubblici:        (b)      (c)
cap. 7739)..            40.000  25.000  30.000   -      -      3
Legge n. 67 del
1988 (legge finanziaria
1988):
- Art. 17, comma 20
- Realizzazione di
un programma di
salvaguardia del
litorale e delle
retrostanti zone
umide di interesse
internazionale
dell'area metropolitana
di Cagliari
(Ambiente:              (a)      (a)     (a)
cap. 7301).......       20.000  20.000  10.000   -      -      1
- Art. 17, comma
40 - Realizzazione
di un programma
organico di difesa
idrogeologica e di
assetto funzionale
del sistema idrico
del bacino del
Flumendosa (Ambiente:   (a)      (a)     (a)
cap. 7405)              20.000  20.000  10.000   -      -      1
Legge n. 183 del
1989 - Norme per
il riassetto
organizzativo e
funzionale della
difesa del suolo
(Tesoro: capp.                 (d)     (c)
9009 e 9010)          300.000  600.000 400.000   -      -      3
Decreto-legge n.
227 del 1989,
convertito, con
modificazioni,
nella legge n.
283 del 1989
Provvedimenti
urgenti per la
lotta alla
eutrofizzazione
delle acque costiere
del mare Adriatico              (e)
(Ambiente: cap. 7708)  364.000  228.000   -      -      -      3
Legge n. 305 del
1989 - Programmazione
triennale per la
tutela dell'ambiente
(Ambiente: capp.
7001, 7104, 7711,
7714, 7951, 8001                (f)      (c)
e 8251).........       200.000  483.000  300.000 -      -      3
                   ----------------------------------
                       944.000 1.376.000 750.000
                   ----------------------------------

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(d)  Parte  delle  quote  relative  agli anni 1990 (milioni
300.000) e 1991 (milioni 300.000).
(e)  Parte  delle  quote  relative  agli anni 1990 (milioni
128.000) e 1991 (milioni 100.000).
(f)  Di  cui  milioni  190.000 relativi a parte della quota
dell'anno 1990 e milioni 293.000  relativi  a  parte  della
quota dell'anno 1991.
(g) L'autorizzazione di spesa e' elevata di milioni 150.000
per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994    Anno     Limite
1991  1992    1993  e   terminale   impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
21. Realizzazione
strutture turistiche.
Legge n. 879 del
1989 - Contributo
alla regione Friuli
Venezia Giulia per
la realizzazione di
aree attrezzate
turistico commerciali
Tesoro: cap.8798)...     6.000   -      -        -      -      3
                     ----------------------------------
22. Interventi in
agricoltura.
Legge n. 752 del
1986 - Attuazione
di interventi
programmati in
agricoltura:
- Art. 5 -
Finanziamento degli
interventi previsti
dai Regolamenti
comunitari (Tesoro:    (a)
cap. 8232)........     250.000   -      -        -      -      1
Decreto-legge n. 415
del 1989, convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 38 del
1990 - Norme urgenti
in materia di finanza
locale e di rapporti
finanziari tra lo
Stato e le
regioni, nonche'
disposizioni varie:
- Presidenza: cap.
7602..............       2.500    3.500 -        -      -      3
- Agricoltura: capp.
8278, 8279 e 8280       22.500   31.500 -        -      -      3
Legge n. 209 del
1990 - Nuove norme
per la ristrutturazione
e lo sviluppo
del settore bieticolo
-saccarifero
(Agricoltura: cap.
7579)                   10.000   10.000 -        -      -      1
                  ------------------------------------
                       285.000   45.000
                  ------------------------------------
23. Protezione dei
territori dei comuni
di Ravenna, Orvieto
e Todi.
Legge n. 910 del
1986 (legge
finanziaria 1987):
- Art. 7, comma 5
- Protezione del
territorio di
Ravenna dal fenomeno
della subsidenza
(legge n. 845 del
1980):
- Lavori pubblici:
!capp. 7740 e 9419      11.000   -      -        -      -      3
- Agricoltura:
cap. 7720........       49.000   -      -        -      -      3
Legge n. 545 del
1987 - Definitivo
consolidamento
della Rupe di
Orvieto e del Colle
di Todi (Beni
culturali:
capp. 8028                              (c)
e 8113)..........       20.000   20.00  20.000   -      -      3
Legge n. 67 del
1988 (legge finanziaria
1988):
- Art. 17, comma
15 - Protezione
del territorio del
comune di Ravenna
dal fenomeno della
subsidenza (legge
n. 845 del 1980)                 (b)    (d)
(Tesoro: cap. 9007)     20.000   80.000 50.000   -      -      3
                     ---------------------------------
                       100.000  100.000 70.000   -
                     ---------------------------------
24. Universita'
(compresa edilizia).
Legge n. 879 del
1986 - Completamento
ricostruzione Friuli
-Venezia Giulia
colpite dal terremoto
del 1976 e delle zone
delle Marche
colpite da calamita':
- Art. 11 - Attuazione
dei programmi di
edilizia dell'Universita'
di Udine (Universita'           (e)
e Ricerca: cap. 7302)   27.000   21.000 -        -      -      1

(a) Parte della quota dell'anno 1990.
(b)  Quota  relativa all'anno 1989 (milioni 60.000) e parte
della quota relativa all'anno 1990 (milioni 20.000).
(c)  Comprende  milioni  10.000  quale  parte  della  quota
dell'anno 1991 e milioni 10.000  quale  parte  della  quota
dell'anno 1992.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(e)  Parte  delle  quote  relative  agli anni 1989 (milioni
11.000) e 1990 (milioni 10.000).

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994    Anno     Limite
1991  1992    1993  e   terminale   impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
- Art. 31 -
Ricostruzione e
completamento
delle sedi
dell'Universita'
e  Ricerca:                    (a)
cap. 7309)..........    8.000   5.000   -        -      -      1
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 17, comma
43 Contributo
all'Universita'
della Calabria
per opere di
edilizia
universitaria
(Universita' e         (a)
Ricerca: cap. 7311)    10.000    -      -        -      -      1
Legge n. 126 del
1990 - Finanziamento
della costruzione di
un edificio per le
esigenze abitative
degli studenti
universitari (Tesoro:
cap. 7871)             20.000    -      -        -      -      3
Legge n. 245 del 1990
- Norme sul piano
triennale di sviluppo
dell'universita' e per
l'attuazione del piano
quadriennale 19861990
(Universita' e
Ricerca: capp. 1032,
1401, 1402, 1408, 1521
e 7314).............  258.500  298.500  415.000  829.500 1995  1
                     -----------------------------------
                      323.500  344.500  415.000  829.500
                     -----------------------------------
25. Impiantistica
sportiva.
Decreto-legge n. 2
del 1987, convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 65
del 1987 e decretolegge
n. 22 del 1988,
convertito, con
modificazioni,
nella legge n. 92 del
1988 - Costruzione e
ammodernamento di
impianti sportivi,
strutture sportive
di base, nonche'
utilizzazione degli
stanziamenti aggiuntivi
a favore delle
attivita' di interesse
turistico (Turismo:
cap. 7542)....          5.000   5.000  5.000  15.000     1996  3


Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 15, comma 8
- Aumento della
autorizzazione di
spesa di cui all'art.
2, comma 1-ter, del
decreto-legge n. 2
del 1987 (Turismo:
cap. 7542)..........    5.000   5.000  5.000  15.000     1996  3
Decreto-legge n.
121 del 1989,
convertito, con
modificazioni, nella
legge n. 205 del 1989
Interventi
infrastrutturali nelle
aree interessate dai
mondiali di calcio
del 1990 (Tesoro:
cap. 7764).........   220.500    -     -         -      -      3
Legge n. 289 del
1989 - Rifinanziamento
delle leggi 6 marzo 1987,
n.65, e 21 marzo 1988
n. 92, per la realizzazione
di impianti sportivi
(Turismo: cap.
7542).............      4.000   4.000  4.000  24.000     1999  3
                    ----------------------------------
                      234.500  14.000 14.000  54.000
                    ----------------------------------
26. Sistemazione aree
urbane.
Legge n. 122 del
1989 Disposizioni in
materia di parcheggi,
programma triennale
per le aree
urbane maggiormente
popolate, nonche'
modificazioni di
alcune norme
sulla circolazione
stradale (Presidenza:         (b)
cap. 7651)...........    -    100.000 100.000    -      -      3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b)  Prima  annualita'  del limite di impegno quindicennale
decorrente dal 1991 e rinviata al 1992.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994    Anno     Limite
1991  1992    1993  e   terminale   impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Decreto-legge n.
166 del 1989,
convertito, con
modificazioni, nella
legge n. 246 del
1989 - Interventi
urgenti per il
risanamento e lo
sviluppo della
citta' di Reggio
Calabria (Presidenza:           (a)     (b)
cap. 7652)               50.000 180.000 100.000  -      -      1
                  -----------------------------------
                         50.000 280.000 200.000
                  -----------------------------------
27. Interventi diversi.
Legge n. 66 del
1988 - Programma di
interventi per
l'adeguamento dei servizi
e dei mezzi della
Guardia di Finanza
per la lotta
all'evasione fiscale
e ai traffici marittimi
illeciti nonche'
disposizioni per
il completamento
e lo sviluppo del
sistema informativo
delle strutture
centrali e periferiche
del Ministero
delle finanze                                   (c)
(Finanze: cap. 3136)..  100.000 125.000 150.000 250.000  1995  3
Legge n. 67 del
1988 (legge
finanziaria 1988):
- Art. 15, comma 32
- Rifinanziamento
del piano per la
razionalizzazione e lo
sviluppo della pesca
marittima (legge n.
41 del 1982) (Marina
mercantile:              (d)
cap. 8564)..........     15.000  -      -        -      -      1
- Art. 17, comma 12
- Proseguimento degli
interventi finalizzati
alla salvaguardia
di Venezia:              (e)    (f)     (e)
- Tesoro: cap. 9006      77.000 150.000 100.000  -      -      1
- Universita' e          (e)
Ricerca: cap. 7312        3.000  -      -        -      -      1
Art. 17, comma 39
- Acquedotti
interregionali di
competenza del
Ministero dei lavori
pubblici (Lavori
pubblici: cap. 8882)    100.000 100.000 -        -      -      3
- Art. 17, comma 45
- Programma di
potenziamento delle
strutture logistiche ed
operative delle
Capitanerie di porto
e degli uffici
periferici della Marina
mercantile (Marina       (d)     (d)
mercantile: cap. 7581)   30.000  20.000 -        -      -      3
Legge n. 357 del
1988 - Assegnazione
all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli
di Stato di finanziamenti
per la ristrutturazione
della produzione, per la
costruzione della
manifattura tabacchi di
Lucca e per la
corresponsione del premio
incentivante (Tesoro:
cap. 7863)..........     15.000  -      -        -      -      1
Legge n. 373 del 1988
- Realizzazione della
Esposizione internazionale
specializzata "Colombo
'92" (Beni culturali:
cap. 7902)              100.000 123.000 -        -      -      3
Legge n. 13 del 1989
- Superamento ed
eliminazione delle
barriere architettoniche
negli edifici privati
(Lavori pubblici: cap.
8275)...............     20.000  -      -        -      -      3

(a)  Parte  delle  quote  relative  agli anni 1990 (milioni
80.000) e 1991 (milioni 100.000).
(b) Parte della quota dell'anno 1991.
(c)  Di cui milioni 25.000 quale parte della quota relativa
all'anno 1991.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(f) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota relativa
all'anno 1989 e milioni  50.000  quale  parte  della  quota
relativa all'anno 1990.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994    Anno     Limite
1991  1992    1993  e   terminale   impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 51 del 1990
- Aumento
dell'autorizzazione
di spesa di cui
alla legge 18 luglio
1984, n. 342, per
l'acquisizione di navi
cisterna per il
rifornimento idrico
delle isole minori
(Difesa: cap. 8152)      5.000   5.200  -        -      -      3
Legge n. 100 del
1990 - Norme sulla
promozione della
partecipazione a
societa' ed imprese
miste all'estero
(Commercio estero:
cap. 7561)            100.000  100.000  -        -      -      3
Decreto-legge n. 64
del 1990, convertito
con modificazioni,
nella legge n. 124
del 1990 - Interventi
urgenti in materia di
riforma del processo
penale (Giustizia:
capp. 7003, 7005, 7010
e 7013)..............  97.995   97.995  -        -      -      3
Legge n. 218 del
1990 - Disposizioni
in materia di
ristrutturazione
ed integrazione
patrimoniale degli
Istituti di credito
di diritto pubblico
(Tesoro: cap.                                 (a)
8017)................    -    452.000 502.000 549.000  1994    1
                    -----------------------------------
                      662.995 1.173.195 752.000 799.000
                    -----------------------------------
TOTALE MINISTERI 14.505.445 23.666.995 20.467.300 53.936.475
B. AMMINISTRAZIONI ED
AZIENDE AUTONOME
Amministrazione delle
poste e delle
telecomunicazioni.
Legge n. 39 del 1982,
art. 34 della legge
n. 730 del 1983, art.
10 della legge n. 41
del 1986, art. 2
della legge n. 910 del
1986, art. 13 della
legge n. 67 del 1988
e art. 3 della legge
n. 541 del 1988
Autorizzazione alle
Aziende dipendenti
dal Ministero delle
poste e delle
telecomunicazioni a
proseguire nella
realizzazione dei
programmi di
potenziamento e di
riassetto dei servizi
e di costruzione di
alloggi di servizio
per il personale
postelegrafico.
Disciplina dei
collaudi (capp. 519, 520,
521, 522, 523, 524,
525, 526, 527, 528
e 530)............      600.000  -      -        -      -      1
Legge n. 887 del
1984 - Disposizioni
per la formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello
Stato (legge finanziaria
1985):
- Art. 8, quattordicesimo
comma Finanziamento degli
interventi previsti
dal piano decennale
di sviluppo e
potenziamento dei
servizi
di telecomunicazioni
(cap. 529).........     200.000 200.000 200.000 200.000  1994  3
                     -----------------------------------
                        800.000 200.000 200.000 200.000
                     -----------------------------------

(a) Di cui milioni 367.000 quale quota dell'anno 1991.

Segue: TABELLA F

===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994    Anno     Limite
1991  1992    1993  e   terminale   impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Azienda n. 887 del
1984 - Disposizioni
per la formazione
del bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1985):
- Art. 8, quattordicesimo
comma Finanziamento degli
interventi previsti
dal piano decennale
di sviluppo e potenziamento
dei servizi di
telecomunicazioni (cap. (a)     (b)
550)................    500.000 500.000 200.000  -      -      3
                     --------------------------------
TOTALE AMMINISTRAZIONI
E AZIENDE AUTONOME... 1.300.000 700.000 400.000 200.000
                     -----------------------------------
TOTALE GENERALE
TABELLA F...      15.805.445 24.366.995 20.867.300 54.136.475
                  ==============================================

    
 
                   (a) Di cui milioni 200.000 quale parte della quota 
          dell'anno 1994. 
                   (b) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota 
             dell'anno 1993 e milioni 100.000 quale parte della quota 
          dell'anno 1994. 
                              TABELLA 1 
                                                         (articolo 4) 
            I. - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA 
 
                                         Simboli 
                                          delle Coefficienti 
                                        categorie 
                                           --- -- 
Gruppo A (Unita' immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili): 
Abitazioni di tipo signorile............. A/1 525 
Abitazioni di tipo civile................ A/2 413 
Abitazioni di tipo economico............. A/3 388 
Abitazioni di tipo popoalre.............. A/4 313 
Abitazioni di tipo ultrapopolare......... A/5 300 
Abitazioni di tipo rurale................ A/6 313 
Abitazioni in villini.................... A/7 463 
Abitazioni in ville...................... A/8 600 
Castelli, palazzi di eminenti pregi A/9 263 
artistici e storici 
Uffici e studi privati................... A/10 650 
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi.. A/11 338 
 
Gruppo B (Unita' immobiliari per uso di alloggi collettivi): 
Colleggi e convitti, educandati, 
 ricoveri, orfanotrofi, ospizi, 
 conventi, seminari, caserme............. B/1 438 
Case di cura ed ospedali (compresi 
 quelli costruiti o adattati per tali 
 scopi e non suscettibili di 
 destinazione diversa senza radicali 
 trasformazioni)......................... B/2 438 
Prigioni e riformatori.................... B/3 438 
Uffici pubblici........................... B/4 438 
Scuole e laboratori scientifici........... B/5 438 
Biblioteche, pinacoteche, 
 musei, gallerie, accademie 
 che non hanno in edifici 
 della categoria A9..................... B/6 263 
Cappelle ed oratori non destinati 
 all'esercizio pubblico dei culti....... B/7 438 
Magazzini sotterranei per depositi 
 di derrate............................. B/8 438 
 
                                                     Segue: TABELLA 1 
 
                                         Simboli 
                                          delle Coefficienti 
                                        categorie 
                                           --- -- 
Gruppo C (Unita' immobiliari a destinazione ordinaria  commerciale  e
varia): 
Negozi e botteghe........................ C/1 613 
Magazzini e locali di deposito........... C/2 525 
Laboratori per arti e mestieri........... C/3 525 
Fabbricati e locali per esercizi 
  sportivi............................... C/4 525 
Stabilimenti balneari e di acque 
 curative............................... C/5 525 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse... C/6 525 
Tettoie chiuse o aperte.................. C/7 525 
 
         II. - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE 
(Opifici ed in genere fabbricati 
  costruiti per le speciali esigenze 
  di una attivita' industriale 
  o commerciale e non suscettibili 
  di una destinazione 
  estranea alle esigenze 
  suddette senza radicali 
  trasformazioni)........................ da D/1 a D/9 613 
 
       III. - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOALRE 
(Altre unita' immobiliari che, per le 
  singolarita' delle loro 
  caratteristiche, non siano raggrupabili in 
  classi)................................ da E/1 a E/9 375 
                             TABELLA 2. 
                                                         (articolo 7) 
 
    
-------------------------------------------------------------------
N.       Indicazione degli    Ammontare     Modo            Note
Ord.       atti soggetti        della     di pagamento
a tassa            tassa
-------------------------------------------------------------------
26       I) Licenza di porto                         La licenza di
di fucile anche                             per porto
uso di caccia qualunque                     d'armi e'
sia il numero                               personale ed
dei colpi:                                  e' rilasciata
in
conformita'
delle leggi
di pubblica
sicurezza;
essa ha la
durata di sei
anni
Tassa di rilascio,                          La tassa
di rinnovo e annuale  200.000 Ordinario     non e' dovuta
qualora non
si usufruisca
della licenza
durante
l'anno
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