Organo:
Cassazione Civile Sez.I Numero 19793 RG: Art.
In materia di immigrazione, ed, in particolare, del permesso
di soggiorno, Sez.
I, 19793.09, analizza
la fattispecie in cui lo straniero chiede la conversione del permesso per
ragioni di lavoro in permesso per coesione familiare, previsto ai sensi
dell'art. 30 lett. b) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il quale richiede, a
tali fini, un periodo di lavoro continuativo annuale. Sul punto, la Suprema
Corte statuisce che la valutazione dell'anno di regolare presenza in Italia requisito
da valutarsi alla data della decisione della istanza amministrativa, non
potendo addebitarsi al richiedente il tempo occorrente alla definizione della
domanda amministrativa. Il giudice della legittimit osserva, altres, che il
requisito presupposto della conversione da uno ad altro permesso, quello di
una regolare permanenza che non pu non implicare la considerazione di tutto il
tempo durante il quale si registrata una successione dei contratti di lavoro
a termine o stagionali debitamente autorizzati, come imposto da una
interpretazione del requisito annuale che sia operata secundum
constitutionem,
non potendo postularsi che la continuit del lavoro in unico rapporto a tempo
indeterminato sostituisca il requisito temporale della regolare permanenza
ultrannuale. Da quanto affermato ne consegue che incombe al giudice del merito
di considerare lĠavvenuta integrazione del requisito anche nellĠipotesi di una
pluralit di permessi di lavoro susseguitisi a breve intervallo temporale ed in
un arco di tempo pur di poco superiore all'anno, adeguatamente motivando
all'esito della propria indagine sulle ragioni che nella specie hanno indotto
ad affermare o ad escludere l'integrazione del requisito di legge. [CHIARA
IMPOSIMATO]