Organo: Cassazione Civile   Sez.I Numero 19793 RG: Art.                                                                                                                                                       

In materia di immigrazione, ed, in particolare, del permesso di soggiorno, Sez. I, 19793.09, analizza la fattispecie in cui lo straniero chiede la conversione del permesso per ragioni di lavoro in permesso per coesione familiare, previsto ai sensi dell'art. 30 lett. b) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il quale richiede, a tali fini, un periodo di lavoro continuativo annuale. Sul punto, la Suprema Corte statuisce che la valutazione dell'anno di regolare presenza in Italia  requisito da valutarsi alla data della decisione della istanza amministrativa, non potendo addebitarsi al richiedente il tempo occorrente alla definizione della domanda amministrativa. Il giudice della legittimitˆ osserva, altres“, che il requisito presupposto della conversione da uno ad altro permesso,  quello di una regolare permanenza che non pu˜ non implicare la considerazione di tutto il tempo durante il quale si  registrata una successione dei contratti di lavoro a termine o stagionali debitamente autorizzati, come imposto da una interpretazione del requisito annuale che sia operata secundum constitutionem, non potendo postularsi che la continuitˆ del lavoro in unico rapporto a tempo indeterminato sostituisca il requisito temporale della regolare permanenza ultrannuale. Da quanto affermato ne consegue che incombe al giudice del merito di considerare lĠavvenuta integrazione del requisito anche nellĠipotesi di una pluralitˆ di permessi di lavoro susseguitisi a breve intervallo temporale ed in un arco di tempo pur di poco superiore all'anno, adeguatamente motivando all'esito della propria indagine sulle ragioni che nella specie hanno indotto ad affermare o ad escludere l'integrazione del requisito di legge. [CHIARA IMPOSIMATO]