Ordinanza (Atto di promovimento) 27 settembre 2011, n. 276 (GU n. 1 del 4-1-2012 )
Patrocinio a spese dello Stato - Cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea sottoposto a limitazioni della liberta' personale
ORDINANZA (Atto di promovimento)
27 settembre 2011
, n. 276
Ordinanza emessa dal Tribunale di Macerata sull'istanza proposta da
M.M..
Patrocinio a spese dello Stato - Cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea sottoposto a limitazioni della liberta'
personale - Revoca del decreto di ammissione al patrocinio per
mancata produzione delle certificazioni previste - Effetti della
revoca - Decorrenza dalla scadenza del termine di cui all'art. 94,
comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 (venti giorni dalla data di
presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio) - Disparita'
di trattamento rispetto al soggetto non detenuto per il quale nella
ipotesi analoga la esclusione dal beneficio opera ab origine.
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 114.
- Costituzione, art. 3.
IL TRIBUNALE In data 8 luglio 2011 M.M., cittadino extracomunitario detenuto agli arresti domiciliari, avanzava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nella istanza non vi era la certificazione della autorita' consolare prevista dell'art. 79 c. II, ne' autocertificazione ex art. 94 c. II TU Spese di Giustizia. L'istante veniva egualmente ammesso al beneficio richiesto, anche alla luce dell'art. 94 c. III TU Spese di Giustizia, con decreto 11 luglio 2011. Nei termini di cui all'art. 94 c. III peraltro il M. non faceva pervenire nulla, talche', ex art. 112 TU Spese di Giustizia, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato veniva revocato, con provvedimento 11 agosto 2011. In data 8 novembre 2011 peraltro era pervenuta istanza di liquidazione della parcella da parte del difensore. L'art. 114 TU Spese di Giustizia prevede che la «Revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'art. 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione e' pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'art. 94, comma 3». La revoca pertanto ha efficacia, secondo tale disposto, dal 28 luglio 2011. Nel caso di specie nel periodo ricompreso tra l'8 luglio 2011 ed il 28 luglio 2011 il difensore ha svolto le attivita' delle quali chiede la liquidazione. Diritto Ritiene questo giudice la possibile contrarieta' della disciplina normativa di cui sopra per contrarieta' con l'art. 3 della Costituzione. Appare, infatti, ad avviso di questo giudice contrastante con il principio di eguaglianza e criteri di logica che: ove soggetto non detenuto non presenti in allegato alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio la dichiarazione della autorita' consolare o la equipollente autocertificazione lo stesso venga escluso ab origine da ogni beneficio ai sensi dell' art. 79 c. II - 94 c. II TU Spese di Giustizia (in tal senso condivisibilmente Cass. 21999/2009 che, pur escludendo che la mera mancata presentazione della autorita' consolare sia causa di inammissibilita' della istanza, ritiene peraltro necessaria quantomeno la autodichiarazione sul punto dell' interessato); ove soggetto sottoposto a limitazioni della liberta' personale non presenti tali dichiarazioni nel termine di 20 giorni concessogli dall'art. 94 c. III lo stesso possa comunque fruire del beneficio per il periodo di 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se, infatti, e' pienamente comprensibile che al soggetto ristretto, e pertanto presuntivamente con particolari difficolta', venga concesso un termine per la integrazione escluso per chi a da tali difficolta' non e' gravato, non si ravvisa motivo perche', ove l' interessato in detto termine non si attivi - chiedendo al consolato la attestazione o producendo autocertificazione sul punto - possa comunque godere del beneficio , sia pur per un lasso temporale determinato e ristretto. Tale disciplina e' pertanto sospetta di irragionevole disparita' di trattamento tra soggetti liberi (costretti a presentare certificazione o dichiarazione in ordine a eventuali redditi esteri ab origine a pena di inammissibilita') e detenuti (non solo non costretti all'incombente ab origine ma che - in caso di mancata presentazione - possono godere del patrocinio per 20 giorni). Si ritiene, pertanto, sospetto di incostituzionalita' l'art. 114 TU Spese di Giustizia la' ove prevede la dizione «... e c) ... dalla scadenza del termine di cui all'art. 94, comma 3.», ove in tale termine nulla abbia fatto pervenire l'interessato.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Costituzione e 23 legge 11 marzo 1955 n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 114 TU Spese di Giustizia la' ove prevede la dizione «... e c) ... dalla scadenza del termine di cui all'art. 94, comma 3.», in relazione all' art. 3 della Costituzione; Sospende il presente procedimento; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23 della legge n. 87/53. Macerata, 26 settembre 2011 Il giudice: Manzoni
Mercoledì, 4 Gennaio 2012