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Ordinanza (Atto di promovimento) 27 settembre 2011, n. 276 (GU n. 1 del 4-1-2012 )

Patrocinio a spese dello Stato - Cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea sottoposto a limitazioni della liberta' personale

     

ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 settembre 2011 , n. 276

Ordinanza emessa dal Tribunale di Macerata sull'istanza  proposta  da
M.M.. 
 
Patrocinio a spese dello Stato - Cittadino di Stati non  appartenenti
  all'Unione  europea  sottoposto  a   limitazioni   della   liberta'
  personale - Revoca del decreto  di  ammissione  al  patrocinio  per
  mancata produzione delle certificazioni previste  -  Effetti  della
  revoca - Decorrenza dalla scadenza del termine di cui all'art.  94,
  comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 (venti  giorni  dalla  data  di
  presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio) - Disparita'
  di trattamento rispetto al soggetto non detenuto per il quale nella
  ipotesi analoga la esclusione dal beneficio opera ab origine. 
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 114. 
- Costituzione, art. 3. 
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    In data 8 luglio 2011 M.M., cittadino  extracomunitario  detenuto
agli  arresti  domiciliari,  avanzava  istanza   di   ammissione   al
patrocinio a spese dello Stato. 
    Nella istanza  non  vi  era  la  certificazione  della  autorita'
consolare prevista dell'art. 79 c. II, ne' autocertificazione ex art.
94 c. II TU Spese di Giustizia. 
    L'istante veniva egualmente ammesso al beneficio richiesto, anche
alla luce dell'art. 94 c. III TU Spese di Giustizia, con  decreto  11
luglio 2011. 
    Nei termini di cui all'art. 94 c. III peraltro il M.  non  faceva
pervenire  nulla,  talche',  ex  art.  112  TU  Spese  di  Giustizia,
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato veniva  revocato,  con
provvedimento 11 agosto 2011. 
    In data  8  novembre  2011  peraltro  era  pervenuta  istanza  di
liquidazione della parcella da parte del difensore. 
    L'art. 114 TU Spese di  Giustizia  prevede  che  la  «Revoca  del
decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a),  b)  e  c)
del comma  1,  dell'art.  112,  ha  effetto,  rispettivamente,  dalla
scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle
condizioni  reddituali,  dalla  data  in  cui  la  comunicazione   di
variazione e' pervenuta all'ufficio del giudice  che  procede,  dalla
scadenza del termine di cui all'art. 94, comma 3». 
    La revoca pertanto ha efficacia, secondo tale  disposto,  dal  28
luglio 2011. 
    Nel caso di specie nel periodo ricompreso tra l'8 luglio 2011  ed
il 28 luglio 2011 il difensore ha svolto  le  attivita'  delle  quali
chiede la liquidazione. 
 
                               Diritto 
 
    Ritiene questo giudice la possibile contrarieta' della disciplina
normativa  di  cui  sopra  per  contrarieta'  con  l'art.   3   della
Costituzione. 
    Appare, infatti, ad avviso di questo giudice contrastante con  il
principio di eguaglianza e criteri di logica che: 
        ove soggetto non  detenuto  non  presenti  in  allegato  alla
richiesta di ammissione al gratuito patrocinio la dichiarazione della
autorita' consolare o la equipollente  autocertificazione  lo  stesso
venga escluso ab origine da ogni beneficio ai sensi dell' art. 79  c.
II - 94 c. II TU Spese di Giustizia (in tal  senso  condivisibilmente
Cass.  21999/2009  che,  pur   escludendo   che   la   mera   mancata
presentazione della autorita' consolare sia causa di inammissibilita'
della   istanza,   ritiene   peraltro   necessaria   quantomeno    la
autodichiarazione sul punto dell' interessato); 
        ove  soggetto  sottoposto  a   limitazioni   della   liberta'
personale non presenti tali dichiarazioni nel termine  di  20  giorni
concessogli dall'art. 94 c. III lo stesso possa comunque  fruire  del
beneficio per il periodo di 20 giorni  dalla  data  di  presentazione
dell'istanza. 
    Se,  infatti,  e'  pienamente  comprensibile  che   al   soggetto
ristretto, e pertanto presuntivamente  con  particolari  difficolta',
venga concesso un termine per la integrazione escluso per  chi  a  da
tali difficolta' non e' gravato, non si ravvisa motivo  perche',  ove
l' interessato  in  detto  termine  non  si  attivi  -  chiedendo  al
consolato la attestazione o producendo autocertificazione sul punto -
possa comunque godere del beneficio , sia pur per un lasso  temporale
determinato e ristretto. 
    Tale disciplina e' pertanto sospetta di irragionevole  disparita'
di  trattamento  tra  soggetti   liberi   (costretti   a   presentare
certificazione o dichiarazione in ordine a eventuali  redditi  esteri
ab origine a pena di  inammissibilita')  e  detenuti  (non  solo  non
costretti all'incombente ab origine  ma  che -  in  caso  di  mancata
presentazione - possono godere del patrocinio per 20 giorni). 
    Si ritiene, pertanto, sospetto di incostituzionalita' l'art.  114
TU Spese di Giustizia la' ove prevede la dizione «... e c) ...  dalla
scadenza del termine di cui all'art.  94,  comma  3.»,  ove  in  tale
termine nulla abbia fatto pervenire l'interessato. 
          
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 Costituzione e 23 legge 11 marzo 1955 n. 87, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 114 TU Spese di  Giustizia  la'
ove prevede la dizione «... e c) ... dalla scadenza  del  termine  di
cui  all'art.  94,  comma  3.»,  in  relazione  all'  art.  3   della
Costituzione; 
    Sospende il presente procedimento; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; 
    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti  di  cui  all'art.  23
della legge n. 87/53. 
        Macerata, 26 settembre 2011 
 
                         Il giudice: Manzoni 
 

        
      

 

Mercoledì, 4 Gennaio 2012

 
 
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