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Ordinanza n. 278 del 19 luglio 2011 Tribunale di Urbino (Atto di promovimento) (GU n. 2 del 11-1-2012

Assegno sociale ex art. 3 l. n.335/1995 - Possesso permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento di situazioni omogenee a seguito della giurisprudenza della Corte costituzionale

     

Ordinanza del 19 luglio 2011  emessa  dal  Tribunale  di  Urbino  nel procedimento civile promosso da ***** contro I.N.P.S..

 
Straniero e apolide - Assegno sociale ex art. 3 legge n.  335/1995  -   Condizione - Possesso del  permesso  di  soggiorno  di  durata  non   inferiore ad un anno -  Violazione  del  principio  di  uguaglianza   sotto il profilo della  disparita'  di  trattamento  di  situazioni   omogenee a seguito della giurisprudenza della Corte  costituzionale   - Violazione del principio di tutela della salute -  Violazione  di   obblighi  internazionali  derivanti  dalla  CEDU  -  Richiamo  alle   sentenze della Corte costituzionale nn. 11/2009 e 178/2010. 
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19. 
- Costituzione, artt. 3, 32 e 117, primo comma, in relazione all'art.   14 della Convenzione per la salvaguardia dei  diritti  dell'uomo  e   delle liberta' fondamentali.
 
IL TRIBUNALE
 
    A scioglimento della riserva assunta all'udienza  del  15  giugno 2011, pronuncia la seguente ordinanza.
    1. Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2010, ***** esponeva di essere titolare di  un  regolare  permesso  di  soggiorno valido sino al 1° febbraio 2012  e  di  essersi  vista  revocare  con provvedimento Inps del 3 marzo 2009 il beneficio dell'assegno sociale ex art. 3 legge n. 335/95 di cui sino  ad  allora  aveva  goduto  per mancanza del requisito della permanenza minima in Italia.
    La  ricorrente  deduceva  tuttavia  di  essere  titolare  di  una regolare  permesso  di  soggiorno  rilasciatole   in   quanto   madre convivente della figlia *****,  cittadina  italiana,  e che, anche ai fini di cui alla legge 338/00, art. 80 comma  19,  tale permesso doveva essere  considerato  l'unico  valido  ai  fini  della
regolarita' del soggiorno in Italia per  i  familiari  conviventi  di cittadini italiani, con la conseguenza che a nulla poteva rilevare il requisito della permanenza minima in  Italia  richiesto  dall'Inps  e posto a fondamento della revoca dell'assegno gia' goduto.
    Si costituiva tempestivamente in giudizio I'Inps,  rilevando  che l'art. 80,  comma  19,  legge  338/00  richiede  per  la  concessione dell'assegno sociale il possesso della carta di soggiorno o  permesso di soggiorno di lungo periodo, non posseduto dalla ricorrente.
    L'Inps, dunque, ha dedotto la  mancanza  del  requisito  previsto dalla norma citata e la sostanziale difformita' tra  il  permesso  di soggiorno concessole, a durata limitata,  e  la  carta  di  soggiorno richiesta dalla norma, a durata illimitata e concessa sul presupposto della permanenza in Italia da almeno 5 anni.
    L'Inps  ha  dunque  osservato  che  le   sentenze   della   Corte costituzionale emesse in  materia  non  hanno  dichiarato  la  totale illegittimita'  costituzionale  dell'art.  80,  c.  19. legge   cit., essendosi  piuttosto  limitate  a  dichiarare   tale   illegittimita' costituzionale, per quanto qui di interesse, solo con riferimento  al
possesso del requisito  reddituale  richiesto  per  il  rilascio  del permesso di soggiorno di lunga durata con riguardo alla indennita' di accompagnamento ed al possesso del permesso medesimo con riguardo  ad altre prestazioni di tipo assistenziale.
    2. Ritiene questo Giudice che, all'esito della instaurazione  del contraddittorio tra le parti sul punto, debba sollevarsi questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma  19,  legge  388  del 2000 nella parte in cui subordina la concessione dell'assegno sociale ex art. 3 legge 335/95 al possesso della carta di  soggiorno  ed,  in particolare, al requisito della durata della permanenza in Italia.
    3. In punto di rilevanza della questione occorre premettere  che, a norma dell'art. 80, comma 19, legge 388/00, "ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno  sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti  soggettivi  in base alla legislazione vigente in materia  di  servizi  sociali  sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione  medesima,  agli stranieri che siano titolari di carta  di  soggiorno;  per  le  altre
prestazioni  e  servizi  sociali  l'equiparazione  con  i   cittadini italiani e' consentita a favore  degli  stranieri  che  siano  almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo  18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni."
    La carta di soggiorno e' ora denominata permesso di soggiorno  CE per soggiornanti di lungo periodo a norma dell'art. 9 del  D.Lgs.  25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 3/07: "Lo straniero in possesso, da almeno  cinque  anni,  di  un  permesso  di soggiorno in corso di validita', che dimostra la disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale  e,  nel caso di richiesta relativa ai familiari, di  un  reddito  sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b)  e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita'  igienico-sanitaria accertati  dall'Azienda  unita'  sanitaria  locale   competente   per territorio, puo' chiedere al questore il  rilascio  del  permesso  di soggiorno CE per soggiornanti di  lungo  periodo,  per  se  e  per  i familiari di cui all'articolo 29, comma 1".
    Dunque, a norma dell'art. 80, comma 19, legge 388/00, al fine  di ottenere l'assegno sociale lo straniero deve  essere  titolare  della carta di soggiorno, ora permesso di soggiorno di lungo periodo, i cui requisiti sono di tipo reddituale (ed a  tal  proposito  vi  e'  gia' pronuncia    di    illegittimita'    costituzionale    della    Corte Costituzionale,   con   riferimento   alla   sola    indennita'    di accompagnamento) e di durata, richiedendosi altresi' che lo straniero possieda un permesso di soggiorno in corso  di  validita'  da  almeno cinque anni.
    Nel  caso  di  specie,  non  e'  contestata  la  sussistenza  del requisito sanitario in capo a ***** (come  si  evince  dalla memoria difensiva Inps e dagli atti di causa).
    Piuttosto,  la  revoca  dell'assegno  sociale  consegue  al  solo mancato possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo,  essendo la  ricorrente  in  possesso  del  solo  permesso  di  soggiorno  per familiari conviventi di cittadini  italiani,  rilasciato  in  data  7 febbraio 2007 dalla Questura di Pesaro - Urbino,  ed  in  particolare alla mancanza del requisito della permanenza in Italia  da  almeno  5 anni.
    Peraltro, il soggiorno della ricorrente nello Stato italiano  non puo'  reputarsi  meramente  episodico,  proprio   in   virtu'   della convivenza con la figlia, divenuta cittadina italiana, sin  dall'anno 2007.
    E' dunque da  escludere  che,  nel  caso  di  specie,  manchi  il presupposto del soggiorno in Italia di carattere non  episodico,  che legittimerebbe il legislatore, anche secondo la interpretazione  resa dal  giudice  delle  leggi,  a  negare   la   prestazione   di   tipo assistenziale.
    Poiche' la previsione del possesso del permesso di  soggiorno  di lungo periodo (sul presupposto tra l'altro della permanenza in Italia da almeno 5 anni) preclude in questa sede alla ricorrente di ottenere il ripristino dell'assegno sociale gia' in godimento, si  ritiene  la rilevanza del vaglio costituzionale dell'art.  80,  comma  19,  della legge 388/00 nel presente giudizio.
    4. In punto di non  manifesta  infondatezza  della  questione  di legittimita' costituzionale della norma richiamata  occorre  rilevare quanto segue.
    Ha osservato la Corte costituzionale con sentenza n.  306/08  che "l'indennita'  di  accompagnamento -  spettante   ai   disabili   non autonomamente deambulanti, o che non siano in grado  di  compiere  da soli gli  atti  quotidiani  della  vita,  per  il  solo  fatto  delle minorazioni  e,  quindi,  indipendentemente  da  qualsiasi  requisito reddituale - rientra  nelle  prestazioni  assistenziali  e,  piu'  in generale,  anche  nella  terminologia   adottata   dalla   Corte   di Strasburgo, attiene alla "sicurezza o assistenza  sociale".  In  tale ambito, questa corte  ha  affermato  che  «le  scelte  connesse  alla individuazione delle categorie dei beneficiari -  necessariamente  da circoscrivere   in   ragione   della   limitatezza   delle    risorse finanziarie - debbano essere operate, sempre e comunque, in  ossequio al principio di ragionevolezza»,  ma  anche  che  al  legislatore  e' consentito «introdurre regimi differenziati, circa il trattamento  da
riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una  "causa" normativa  non  palesemente  irrazionale   o,   peggio,   arbitraria» (sentenza n. 432 del 2005).
    Tutto cio' premesso, la  Corte  ritiene  che  sia  manifestamente irragionevole   subordinare   l'attribuzione   di   una   prestazione assistenziale  quale  l'indennita'   di   accompagnamento -   i   cui presupposti sono, come si e' detto, la totale disabilita' al  lavoro, nonche' l'incapacita' alla deambulazione autonoma o al compimento  da soli degli atti quotidiani della vita - al possesso di un  titolo  di legittimazione alla permanenza del soggiorno in Italia  che  richiede per il suo rilascio, tra l'altro, la titolarita' di un reddito.  Tale irragionevolezza incide sul diritto alla salute,  inteso  anche  come diritto  ai  rimedi  possibili  e,  come  nel  caso,  parziali,  alle menomazioni  prodotte  da  patologie  di  non  lieve  importanza.  Ne consegue il contrasto delle disposizioni censurate non  soltanto  con l'art. 3 Cost., ma anche con gli  artt.  32  e  38  Cost.,  nonche' - tenuto conto che quello alla salute  e'  diritto  fondamentale  della persona (vedi, per tutte, le sentenze n. 252 del 2001 e  n.  432  del 2005) - con l'art. 2 della Costituzione. Sotto tale profilo e  per  i medesimi motivi, la normativa censurata viola l'art. 10, primo comma, della  Costituzione,  dal  momento  che  tra  le  norme  del  diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano  quelle  che,  nel garantire i  diritti  fondamentali  della  persona  indipendentemente dall'appartenenza   a   determinate   entita'   politiche,    vietano discriminazioni  nei  confronti   degli   stranieri,   legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato. Al legislatore  italiano  e' certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli  e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia (da ultimo, sentenza  n. 148   del   2008).   E'   possibile,   inoltre,   subordinare,    non irragionevolmente,  l'erogazione  di  determinate  prestazioni -  non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione  dello  straniero  al  soggiorno  nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non  episodico  e  di non breve durata; una volta, pero', che il diritto a soggiornare alle condizioni  predette  non  sia  in  discussione,   non   si   possono discriminare  gli  stranieri,   stabilendo,   nei   loro   confronti, particolari limitazioni per il  godimento  dei  diritti  fondamentali della persona, riconosciuti  invece  ai  cittadini.  Le  disposizioni censurate sono, pertanto, illegittime nella parte in cui -  oltre  ai requisiti sanitari e di durata del soggiorno  in  Italia  e  comunque attinenti alla persona, gia' stabiliti per il rilascio della carta di soggiorno ed ora (per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007) del  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non sospettati  di illegittimita' dal remittente - esigono,  ai  fini  dell'attribuzione dell'indennita' di accompagnamento, anche requisiti  reddituali,  ivi compresa la disponibilita' di un alloggio, avente le  caratteristiche indicate dal nuovo testo dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286  del 1998."
    Nel caso esaminato dalla Corte costituzionale con tale  sentenza, il  giudice  remittente   aveva   sospettato   della   illegittimita' costituzionale della norma con esclusivo riguardo alla previsione  di un  limite  di  reddito,  posto  a  discriminare  gli  stranieri  dai cittadini   italiani   nella   fruizione    della    indennita'    di
accompagnamento. 
    Dunque, la Corte costituzionale ha effettivamente riconosciuto la illegittimita'  costituzionale  della  norma  richiamata   sotto   il limitato profilo della previsione di un requisito reddituale,  mentre la pronuncia  non  si  e'  estesa  alla  previsione  degli  ulteriori requisiti richiesti per ottenere il permesso di  soggiorno  di  lungo periodo, tra cui la durata del soggiorno stesso.
    Tale questione e' invece stata valutata con sentenze  successive, in cui la Corte costituzionale  si  e'  occupata  della  legittimita' della  norma  in  esame  con  riguardo   alle   diverse   prestazioni dell'assegno mensile di assistenza e  della  pensione  di  inabilita' (rispettivamente, sentenze n. ri 187/10 ed 11/09).
    In particolare, con sentenza n.  187/10,  che  ha  dichiarato  la illegittimita' costituzionale della norma in esame nella parte in cui subordina  la  concessione  dell'assegno  mensile  di  assistenza  al possesso  del  permesso  di  soggiorno  di  lunga  durata,  la  Corte costituzionale ha osservato (con respiro  piu'  ampio  rispetto  alla precedente pronuncia, che riguardava la sola previsione del requisito reddituale) che "La giurisprudenza della Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo ha, in varie occasioni, avuto modo di sottolineare come  la Convenzione  non  sancisca  un  obbligo  per  gli  Stati  membri   di realizzare un sistema  di  protezione  sociale  o  di  assicurare  un determinato livello delle prestazioni  assistenziali;  tuttavia,  una volta che tali prestazioni  siano  state  istituite  e  concesse,  la relativa   disciplina   non   potra'   sottrarsi   al   giudizio   di compatibilita' con le norme della Convenzione e, in particolare,  con l'art. 14 che vieta la previsione di trattamenti  discriminatori  (in tal  senso,  Stec  ed  altri  contro  Regno  Unito,  decisione  sulla ricevibilita'  del  6  luglio  2005;  Koua  Poirrez  contro  Francia, sentenza del 30 settembre 2003; Gaygusuz contro Austria, sentenza del 16 settembre 1996; Salesi contro Italia,  sentenza  del  26  febbraio
1993). Al tempo stesso, la Corte di Strasburgo ha anche  sottolineato l'ampio margine di apprezzamento di cui i  singoli  Stati  godono  in materia di prestazioni sociali,  in  particolare  rilevando  come  le singole autorita' nazionali,  in  ragione  della  conoscenza  diretta delle peculiarita' che caratterizzano le  rispettive  societa'  ed  i correlativi bisogni, si  trovino,  in  linea  di  principio,  in  una posizione privilegiata rispetto a quella del  giudice  internazionale per determinare  quanto  risulti  di  pubblica  utilita'  in  materia economica e sociale. Da qui  l'assunto  secondo  il  quale  la  Corte rispetta, in linea di massima, le scelte a tal proposito operate  dal legislatore nazionale, salvo che la relativa  valutazione  si  riveli manifestamente irragionevole (Carson ed  altri  contro  Regno  Unito,
sentenza del 16 marzo 2010; Luczak contro Polonia,  sentenza  del  27 novembre 2007). A proposito, poi, dei limiti entro i quali  opera  il divieto di trattamenti discriminatori stabilito  dall'art.  14  della Convenzione, la stessa Corte non ha mancato di segnalare il carattere relazionale che contraddistingue  il  principio,  nel  senso  che  lo stesso non assume un risalto autonomo, «ma gioca un importante  ruolo di complemento rispetto alle altre disposizioni della  Convenzione  e dei suoi protocolli,  perche'  protegge  coloro  che  si  trovano  in situazioni analoghe da  discriminazioni  nel  godimento  dei  diritti garantiti da altre disposizioni» (da ultimo, Orsus  ed  altri  contro Croazia, sentenza del 16 marzo 2010). Il trattamento  diviene  dunque discriminatorio - ha puntualizzato la  giurisprudenza  della  Corte - ove esso non trovi una giustificazione oggettiva e  ragionevole;  non realizzi,  cioe',  un  rapporto  di  proporzionalita'  tra  i   mezzi
impiegati  e  l'obiettivo  perseguito  (ad  es.,  Niedzwiecki  contro Germania, sentenza  del  25  ottobre  2005).  Non  senza  l'ulteriore puntualizzazione secondo  la  quale  soltanto  «considerazioni  molto forti potranno indurre a far ritenere compatibile con la  Convenzione una  differenza   di   trattamento   fondata   esclusivamente   sulla nazionalita'» (da ultimo, Si Amer contro  Francia,  sentenza  del  29 ottobre 2009, ed i precedenti ivi citati).
    Poste tali  premesse,  la  Corte  ha  evidenziato  che  la  norma scrutinata e' evidentemente  finalizzata  a  ridurre  l'accesso  alle prestazioni  sociali  da   parte   dei   cittadini   extracomunitari.  Interrogandosi  dunque   sulla   ragionevolezza   del   criterio   di contenimento di tale accesso, con specifico riguardo alla prestazione consistente nell'assegno mensile  di  assistenza,  il  giudice  delle leggi ha evidenziato che  "Occorre  accertare  se,  alla  luce  della configurazione normativa e della finzione sociale che e'  chiamato  a svolgere nel  sistema,  lo  specifico  "assegno"  che  viene  qui  in discorso integri o meno un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei "bisogni primari" inerenti alla stessa  sfera  di tutela  della  persona  umana,  che  e'  compito   della   Repubblica promuovere e salvaguardare; rimedio costituente, dunque,  un  diritto fondamentale  perche'  garanzia  per  la  stessa  sopravvivenza   del soggetto. D'altra parte, la giurisprudenza della Corte di  Strasburgo ha sottolineato  come,  «in  uno  Stato  democratico  moderno,  molti individui, per tutta o parte della loro vita, non possono  assicurare il loro sostentamento che grazie a delle prestazioni di  sicurezza  o di previdenza sociale». Sicche', «da parte  di  numerosi  ordinamenti giuridici  nazionali  viene  riconosciuto  che  tali  individui  sono bisognosi di una certa sicurezza e prevedono, dunque,  il  versamento automatico di prestazioni,  a  condizione  che  siano  soddisfatti  i presupposti stabiliti per il riconoscimento dei diritti in questione» (la gia' citata decisione sulla  ricevibilita'  del  6  luglio  2005, Staic ed altri contro Regno Unito). Ove, pertanto, si versi  in  tema di provvidenza  destinata  a  far  fronte  al  "sostentamento"  della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri  regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio sancito  dall'art.  14  della  Convenzione  europea  dei diritti dell'uomo, avuto riguardo alla relativa lettura che, come  si e' detto, e'  stata  in  piu'  circostanze  offerta  dalla  Corte  di Strasburgo."
    Esaminando dunque la funzione  essenziale  di  sostentamento  per soggetti invalidi ricoperta dall'assegno mensile  di  assistenza,  la Corte  ha   reputato   costituzionalmente   illegittima   in   quanto irragionevolmente discriminatoria la norma che qui si esamina.
    In particolare, la Corte costituzionale ha  ritenuto  che,  avuto riguardo alla essenziali funzione di sostentamento della  prestazione in esame, la previsione dell'ulteriore  requisito richiesto  rispetto alla esistenza di un valido titolo di soggiorno  (cioe'  il  possesso della carta  di  soggiorno,  oggi  permesso  di  soggiorno  di  lungo periodo) risulti discriminatoria e dunque in contrasto con l'art.  14 della CEDU, con conseguente violazione dell'art.  117  comma 1  della
Costituzione.
    Tali principi devono essere applicati anche nella presente sede.
    Infatti, anche nell'assegno sociale di cui si discute si  ravvisa la  essenziale  funzione   di   sostentamento   degli   anziani   che percepiscono un basso reddito, con ogni conseguenza  in  ordine  alla applicabilita' al caso di specie  dei  sopra  riportati  rilievi  del Giudice delle leggi formulati con  riguardo  all'assegno  mensile  di assistenza.
    Dunque, anche con riguardo alla provvidenza in  esame  si  reputa che la norma che subordina la concessione della  indennita'  per  gli stranieri all'ulteriore requisito  della  permanenza  in  Italia  per almeno 5 anni e, dunque, al possesso della carta  di  soggiorno  (ora permesso di soggiorno di lungo  periodo),  non  afferente  alle  mere condizioni soggettive, si ponga in contrasto con l'art. 14 CEDU  come interpretato dalla Corte di Strasburgo  e,  quindi,  con  l'art.  117
primo comma Cost.
    5.  Peraltro,  a  fronte  del  chiaro  ed  inequivocabile  tenore letterale dell'art. 80, comma 19,  legge  388/00,  non  e'  possibile fornire una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, ne'  tantomeno  ritenere  che  la  stessa  sia  stata  gia'   espunta dall'ordinamento giuridico sulla base delle pronunce emesse  sino  ad ora dal Giudice delle leggi, sempre aventi  efficacia  limitata  alle prestazioni di volta in volta esaminate.
    Piuttosto, per tutti  i  motivi  esposti,  deve  dubitarsi  della legittimita' costituzionale della norma nella parte in cui  subordina la concessione dell'assegno sociale agli stranieri  al  possesso  del permesso della carta di soggiorno (ora permesso CE di lungo periodo), concedibile se la permanenza in Italia si protrae da almeno  5  anni, non solo per contrasto con l'art. 117 primo comma Cost., ma anche per contrasto con l'art. 3 Cost.  (ponendo  in  essere  una  evidente  ed ingiustificata  disparita'  di  trattamento  in  ordine   a   diritti fondamentali della persona tra cittadini italiani e stranieri) e  con l'art. 32 della Costituzione (negando  la  tutela  del  diritto  alla salute a parita' di  condizioni  ai  cittadini  stranieri  legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato).
    6.   Non   si   reputa   peraltro   possibile   procedere    alla disapplicazione della norma interna in contrasto  con  la  disciplina comunitaria, senza ricorrere all'intervento del Giudice delle  leggi, anche a seguito della entrata in vigore del Trattato di  Lisbona  che ha riconosciuto i  principi  fondamentali  di  cui  alla  Convenzione Europea dei  Diritti  dell'Uomo  come  principi  interni  al  diritto dell'Unione.
    Infatti, le disposizioni della CEDU  hanno  natura  di  norme  di principio,  con  la  conseguenza   che   non   possono   considerarsi direttamente applicabili negli Stati membri.
    Tale conclusione deve rimanere invariata anche  a  seguito  della entrata in  vigore  del  Trattato  di  Lisbona,  e  la  stessa  Corte costituzionale ha ribadito, anche con sentenza  n.  93  del  2010,  i principi in proposito enucleati sin dalle sentenze n. ri 348/349  del 2007: "le norme della CEDU - nel significato  loro  attribuito  dalla Corte europea dei diritti  dell'uomo,  specificamente  istituita  per dare ad esse interpretazione ed applicazione (art. 32,  paragrafo  1, della  Convenzione)   -  integrano,  quali  «norme  interposte»,   il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma,  Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali» (sentenze n. 317 e n. 311 del 2009, n. 39 del 2008). Nel caso in  cui  si  profili  un eventuale contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU,  il giudice nazionale comune deve, quindi, preventivamente verificare  la
praticabilita' di una interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di  ermeneutica giuridica (sentenza n. 239 del 2009), e, ove tale  soluzione  risulti impercorribile  (non  potendo  egli  disapplicare  la  norma  interna contrastante),   deve   denunciare   la   rilevata   incompatibilita' proponendo questione di legittimita' costituzionale in riferimento al parametro dianzi indicato."
    In virtu' di tutte le considerazioni su  esposte  questo  Giudice ritiene non manifestamente infondata  e  rilevante  nel  giudizio  la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  80,  comma  19, legge 388/00 per contrasto con gli artt. 3, 32, 117  comma  1  Cost., nella parte in cui subordina la concessione dell'assegno  sociale  al possesso della carta di soggiorno, e dunque anche al requisito  della durata del soggiorno medesimo nel territorio dello Stato.  
           
P.Q.M.
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, legge 388/00  per contrasto con gli artt. 3, 32, 117 comma 1 Cost., nella parte in  cui subordina la concessione dell'assegno sociale al possesso della carta di soggiorno, e dunque anche al requisito della durata del  soggiorno medesimo nel territorio dello Stato;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia notificata  alle  parti  ed  al  Presidente  del  Consiglio   nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Sospende il giudizio in corso.
        Urbino, addi' 19 luglio 2011
 
Il giudice: Marrone
 

        
      

 

Mercoledì, 11 Gennaio 2012

 
 
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