Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (13036/3/2011 – C7-0451/2011 – 2007/0229(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo
,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (13036/3/2011 – C7-0451/2011),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 luglio 2008(1)
,
– visto il parere del Comitato delle regioni del 18 giugno 2008(2)
,
– vista la sua posizione in prima lettura(3)
sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0638),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– viste le deliberazioni comuni della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, commissione competente, e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, commissione associata, il 5 dicembre 2011,
– visto l'articolo 72 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0434/2011),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.