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Ciclo del documento : B7-0731/2011

Testi presentati :

B7-0731/2011

Discussioni :

PV 14/12/2011 - 20
CRE 14/12/2011 - 20

Votazioni :

PV 15/12/2011 - 9.9

Testi approvati :


PROPOSTA DI RISOLUZIONE
PDF 124kDOC 70k
13.12.2011
PE479.430v01-00
 
B7-0731/2011

presentata a seguito delle interrogazioni con richiesta di risposta orale B7‑0673/2011 e B7‑0674/2011

a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento


sulla libertà di movimento dei lavoratori all'interno dell'Unione europea


Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Paul Murphy, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Gabriele Zimmer a nome del gruppo GUE/NGL

Risoluzione del Parlamento europeo sulla libertà di movimento dei lavoratori all'interno dell'Unione europea (2011/2958(RSP)) 
B7‑0731/2011

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 21, 45 e 47 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 15, 21, 29, 34 e 45 della Carta dei diritti fondamentali,

–   visto l'articolo 151 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità(1),

–   vista la direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro(2),

–   viste le norme fondamentali di lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro e l'agenda per il lavoro dignitoso delle Nazioni Unite e dell'OIL,

–   visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale(3),

–   vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri(4),

–   vista la relazione della Commissione al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni transitorie in materia di libera circolazione dei lavoratori provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania (COM(2011) 729 definitivo),

–   visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il diritto di vivere e lavorare in uno Stato membro diverso da quello di origine costituisce una delle libertà fondamentali dell'Unione e un aspetto basilare della cittadinanza dell'Unione riconosciuto dai trattati;

B.  considerando che il principio della libera circolazione dei lavoratori garantisce ai cittadini europei il diritto di circolare liberamente all'interno dell'UE per motivi di lavoro sulla scorta di un trattamento equo e tutela i diritti sociali dei lavoratori e dei loro familiari;

C. considerando che l'articolo 45 del TFUE vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro;

D. considerando che alcuni Stati membri limitano tuttora il diritto alla libera circolazione dei lavoratori provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania, nel quadro delle disposizioni transitorie strutturate in tre fasi che scadranno definitivamente il 31 dicembre 2013;

E. considerando che la scadenza della seconda fase delle disposizioni transitorie relative ai due paesi è prevista per la fine del 2011;

F.  considerando che i cittadini romeni costituiscono più dell'80% dei cittadini dei due paesi (Romania e Bulgaria) che risiedono in un altro Stato membro e si sono stabiliti principalmente in Italia (41%) e Spagna (38%), seguite dalla Germania (5%), mentre i cittadini bulgari vivono soprattutto in Spagna (38%), Germania (15%), Grecia (12%), Italia (10%) e Regno Unito (7%);

G. considerando che la Bulgaria e la Romania sono state colpite gravemente dalla recessione economica e che l'ampio differenziale salariale rispetto ai paesi UE-15 continua a esercitare una forte attrazione; che le rigide politiche di austerità e le "riforme strutturali" attuate in seguito ai dettami della Troika CE-BCE-FMI (Romania) o alle decisioni dei governi nazionali (Bulgaria) contribuiscono ad aggravare la recessione in entrambi i paesi e costituiscono un forte fattore di spinta;

H. considerando che i lavoratori mobili provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria si concentrano nelle occupazioni che richiedono livelli di qualifica bassi (40%) o intermedi (53%) e che soltanto il 7% dei lavoratori provenienti da tali paesi è occupato in mansioni ad alto livello di qualifica;

I.   considerando che a lungo termine la mobilità all'interno dell'UE può creare pressioni sulla struttura per fasce d'età e sulle finanze pubbliche dei paesi di origine, dato che Romania e Bulgaria sono interessate da un forte flusso in uscita di cittadini giovani; che si corre il rischio di una fuga dei cervelli da entrambi i paesi per quanto concerne il settore sanitario, che è stato brutalmente ridimensionato dalle politiche di austerità;

1.  ritiene, in linea di principio, che il diritto alla libera circolazione dei lavoratori dovrebbe essere garantito fin dalla data di adesione di un paese all'Unione europea e che si debbano eliminare le disposizioni transitorie che limitano tale diritto;

2.  invita pertanto gli Stati membri che continuano a imporre restrizioni sul mercato del lavoro nei confronti di cittadini bulgari e rumeni a eliminare tali restrizioni entro la fine del 2011, in linea con la scadenza prevista nel trattato di adesione;

3.  invita le pubbliche autorità e tutti i soggetti interessati a compiere ogni sforzo possibile per sensibilizzare i lavoratori riguardo ai loro diritti e ai vari strumenti (diritto del lavoro, contratti collettivi, disposizioni previdenziali, alloggi, istruzione, servizi per l'infanzia, ecc.) che regolamentano il rapporto di lavoro, nonché le condizioni di lavoro e di vita;

4.  sottolinea le conclusioni del progetto di relazione comune sull'occupazione per il 2012, che prevede un ulteriore aumento della disoccupazione e della povertà in tutta l'Unione europea quale conseguenza della persistente crisi economica e finanziaria; richiama l'attenzione sull'aumento dei lavori temporanei e a tempo parziale, sull'aumento della disoccupazione a lungo termine, giovanile e dei lavoratori scarsamente qualificati nonché sulla persistenza del lavoro sommerso, che costituisce più del 20% dell'economia di alcuni Stati membri; rileva che i crescenti livelli di disoccupazione dovuti all'attuale crisi hanno provocato un aumento significativo della circolazione involontaria dei lavoratori, provenienti da molti Stati membri, che si spostano per necessità; osserva che l'unico modo per contrastare questa tendenza consiste nell'offrire posti di lavoro sufficienti e aumentare gli impieghi di qualità in tutti gli Stati membri interessati, affinché la libera circolazione si basi su una scelta e non su una necessità;

5.  sottolinea, in questo contesto, che con tutta probabilità i lavoratori rumeni e bulgari saranno costretti ad adattarsi a questa situazione accettando condizioni occupazionali non conformi al principio della parità di trattamento e ai diritti sanciti dalla legislazione dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori e delle loro famiglie; osserva che, data la struttura delle competenze dei lavoratori mobili rumeni e bulgari, la pressione ad accettare qualsiasi lavoro estremamente precario e poco retribuito è destinata ad aumentare;

6.  critica aspramente la concezione di governance economica dell'Unione europea e le sue politiche occupazionali intese a promuovere una maggiore flessibilità dei mercati del lavoro, che provvedono entrambe a minare la sicurezza sociale, lo Stato assistenziale, i diritti dei lavoratori, le contrattazioni collettive, ecc. e che impediscono qualsiasi tentativo rilevante di contrastare la crisi economica e finanziaria attraverso la mobilitazione di investimenti nello sviluppo ambientale e sociale sostenibile; sottolinea che le politiche di austerità e le "riforme strutturali" adottate dall'UE e dagli Stati membri innescano dinamiche che portano i lavoratori a farsi concorrenza gli uni con gli altri, a prescindere dalla nazionalità o dall'origine etnica, in termini di condizioni lavorative, salari, sicurezza sociale e così via; sottolinea che in tal modo l'attuale governance economica e le politiche occupazionali vigenti dell'UE pregiudicano la tutela dei diritti dei lavoratori nel contesto della libera circolazione;

7.  invita nuovamente il Consiglio, come già nel 2008, a concordare un obiettivo UE per i salari minimi (contratti collettivi obbligatori a livello nazionale, regionale o settoriale), che preveda una retribuzione pari ad almeno il 60% del salario medio pertinente (nazionale, settoriale ecc.), e a concordare inoltre un calendario per il conseguimento di tale obiettivo in tutti gli Stati membri; sottolinea l'importanza di una politica efficace in materia di salario minimo per evitare che i datori di lavoro possano abusare della libertà di circolazione dei lavoratori a scopo di dumping sociale;

8.  pone l'accento sull'obbligo degli Stati membri di attuare l'agenda per il lavoro dignitoso delle Nazioni Unite e dell'OIL; insiste sulla necessità di riorientare le politiche occupazionali dell'UE e degli Stati membri per promuovere il concetto di "lavoro di qualità" in tutti i suoi aspetti; sottolinea che tale intervento rappresenta un requisito fondamentale per assicurare i diritti sociali dei lavoratori e delle loro famiglie nell'ambito della libera circolazione;

9.  insiste sull'applicazione rigorosa del principio che prevede la parità di retribuzione e di condizioni lavorative per il lavoro di pari valore tra donne e uomini nello stesso luogo di lavoro;

10. sottolinea che controlli efficaci da parte degli ispettorati del lavoro rappresentano uno strumento essenziale per garantire un trattamento equo e combattere il lavoro sommerso e il dumping sociale; invita gli Stati membri ad aumentare i controlli sul lavoro e a fornire risorse sufficienti agli ispettorati di questo settore; invita la Commissione a migliorare la cooperazione e il coordinamento degli ispettorati del lavoro nelle regioni transfrontaliere;

11. prende atto delle relazioni sui bambini lasciati nel paese di origine dai lavoratori mobili rumeni e bulgari che cercano lavoro in altri paesi dell'UE; sottolinea che si tratta di una situazione del tutto inaccettabile, anche per quanto concerne gli obblighi dei paesi di origine; ribadisce che gli Stati membri devono assicurare che i figli dei lavoratori mobili dell'UE non incontrino difficoltà relative alla loro nazionalità o cittadinanza a causa delle scelte lavorative dei loro genitori e che devono poter disporre di tutti gli strumenti necessari per assicurare il benessere, l'istruzione e le prospettive di vita di tali bambini;

12. invita gli Stati membri ad affrontare il problema del falso lavoro autonomo tra i lavoratori mobili; sottolinea la necessità di assicurare che questi lavoratori abbiano accesso ai diritti e alle tutele;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)

GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

(2)

GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32.

(3)

GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)

GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

Ultimo aggiornamento: 14 dicembre 2011Avviso legale