(Sergio
Briguglio 26/1/2012)
RISPOSTE
AI QUESITI POSTI DAL LIBRO VERDE
sul
diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi terzi che vivono
nell'Unione europea (direttiva 2003/86/CE)
D1
adeguato ed
il modo pi efficace per definire la qualifica di soggiornante l'approccio
basato su questi criteri (fondata prospettiva di ottenere il diritto di
soggiornare in modo stabile al momento della domanda (articolo 3) e periodo di
attesa prima che la riunificazione possa avvenire (articolo 8))?
Il
requisito relativo alla fondata prospettiva di ottenere il diritto di
soggiornare in modo stabile inappropriato, se lo si intende soddisfatto solo
quando sia dimostrata una alta probabilit di stabilizzazione. Pu invece
essere accettabile se lo si considera soddisfatto in tutti i casi in cui il
permesso di soggiorno di cui dispone il cittadino di un paese terzo
potenzialmente rinnovabile. Fatta salva, infatti, la situazione in cui non vi
sia alcuna prospettiva di prosecuzione del soggiorno, dovrebbe essere lasciata
agli interessati la valutazione dell'opportunit di procedere al
ricongiungimento, fermo restando l'accertamento della sussistenza degli altri
requisiti. La ricomposizione dei nuclei familiari, tutelando un diritto
fondamentale della persona, contribuisce ad un inserimento armonico della
stessa persona nel tessuto sociale. Tenere forzatamente lontani i membri di uno
stesso nucleo ostacola un tale inserimento e produce tensioni dannose nella
societ dello Stato membro.
Per
le stesse ragioni, appare inopportuna l'imposizione di un periodo di attesa.
Tale imposizione risulta avere solo un carattere punitivo, non essendo
finalizzata alla maturazione dei requisiti di solidit economica, che vengono
valutati indipendentemente.
D2
legittimo stabilire
che il coniuge debba avere un'et minima diversa dalla maggiore et prevista
nello Stato membro interessato? Ci sono altri modi per evitare i matrimoni
forzati nel contesto del ricongiungimento familiare? Se s, quali?
No,
una discriminazione inaccettabile. Al pi, si potrebbe esigere che l'et
minima coincida con quella al di sopra della quale, nello Stato membro,
consentito contrarre il vincolo matrimoniale. E, ove nello Stato membro sia
prevista la possibilit di ottenere deroghe al requisito di et, la stessa
possibilit dovrebbe essere concessa ai fini del ricongiungimento.
Le
norme sul ricongiungimento non potrebbero mai evitare i matrimoni forzati, ma
solo introdurre intralci nei confronti di chi abbia contratto un tale
matrimonio. Impedire l'ingresso di una sposa costretta a sposarsi la lascerebbe
in patria col suo carico di costrizione.
Ove
si voglia dare sostegno, in base alla concezione europea del diritto familiare,
alla sposa forzata, pi opportuno favorire il ricongiungimento e prospettare
all'interessata il ventaglio di possibilit che la legge dello Stato membro
ospitante offre a chi voglia affrancarsi da un rapporto matrimoniale imposto.
Tra tali possibilit si potrebbe introdurre il rilascio di un permesso di
soggiorno speciale destinato a persone che intendano sottrarsi a questa forma
di coercizione (analogo a quello previsto per proteggere le vittime di tratta),
anche prima che il matrimonio sia formalmente sciolto e a prescindere dalla
capacit della donna di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Una
volta istituito un simile permesso di soggiorno, si potrebbe anche prevedere
che in sede di rilascio del permesso per motivi familiari alla donna che abbia
fatto ingresso per ricongiungimento familiare in qualit di coniuge sia chiesto
di confermare, in modo riservato e al riparo dal controllo del marito, il
proprio consenso al matrimonio.
Il problema dei
matrimoni forzati comprovato da dati concreti? Se s, qual l'entit del
problema (dati statistici)? Il problema connesso alle norme sul
ricongiungimento familiare (fissare un'et minima diversa dalla maggiore et)?
Non
mi risulta che esistano dati affidabili sui matrimoni forzati. Ritengo, in ogni
caso, che spetti a chi sostiene la tesi della rilevanza di questo fenomeno
l'onere di allegare dati che ne provino la validit.
In
ogni caso, il fatto che un matrimonio sia forzato non pu essere sostenuto in
mancanza di una espressa dichiarazione di almeno uno dei coniugi. Inoltre,
importante che non si confonda il matrimonio combinato (che spesso fa parte di
una tradizione del paese di provenienza cui le donne di quel paese aderiscono)
con un matrimonio forzato.
D3
opportuno
mantenere quelle clausole sospensive che non sono applicate dagli Stati membri,
in particolare quella sui figli che hanno superato i 15 anni?
No.
Hanno carattere inutilmente punitivo. Anche la clausola relativa agli
ultra-dodicenni andrebbe soppressa.
D4
Le norme sulla
qualifica di 'familiare' sono adeguate e abbastanza estese da tener conto delle
diverse definizioni di famiglia esistenti che si discostano dalla famiglia
nucleare?
Le
disposizioni della Direttiva relative ai familiari appartenenti a una cerchia
pi ampia della famiglia nucleare sono impostate in modo logicamente scorretto.
Infatti, gi l'articolo 3, paragrafo 5 della Direttiva fa salva la facolt
degli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni pi favorevoli di
quelle contenute nella Direttiva stessa. Alla luce di questa clausola, i
paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4, in quanto "may" provisions di
carattere pi favorevole, risultano del tutto pleonastici. Acquisterebbero
invece un significato pieno se fossero riportati alla forma di minimum
standard, in analogia con il paragrafo 1 di quell'articolo: gli Stati membri
dovrebbero cio, per esempio, essere tenuti ad ammettere i genitori a carico
del soggiornante e del suo coniuge qualora questi siano privi di un adeguato
sostegno nel paese d'origine.
Un
esempio tipico di trasposizione patologica del paragrafo 2 (legittima, per,
dato il carattere di "may" provision di tale paragrafo) si osserva
nella normativa italiana: il genitore a carico che abbia altri figli in patria
ammesso solo se ha superato i 65 anni e se quei figli sono impossibilitati a
mantenerlo per ragioni di salute. Resta cos totalmente scoperto, rispetto
all'indicazione data dalla disposizione della Direttiva, il genitore che in
patria abbia solo figli in queste condizioni, ma che non abbia ancora raggiunto
l'et di 65 anni; come pure, il genitore ultra-sessantacinquenne che in patria
abbia figli in perfetta salute, ma incapaci di assisterlo perch, per esempio,
minorenni o indigenti.
In
quest'ottica, sarebbe opportuno prevedere standard minimi per l'ammissione, in
analogia con quanto previsto in merito ai familiari di cittadini dell'Unione
europea, di altri ascendenti o discendenti a carico, anche di grado superiore
al primo. Pi in generale, andrebbe prevista, in certi casi, la possibilit di
effettuare il ricongiungimento anche con altri familiari a carico (ad esempio,
un fratello minorenne che sia privo di altro sostegno in patria).
D5
Le misure
d'integrazione servono davvero ad integrare? Come possibile valutarlo nella
pratica? Quali sono le misure di integrazione pi efficaci per il ricongiungimento?
Le
misure di integrazione servono senz'altro a integrare se sono concepite,
diversamente da come si fa allo stato attuale, come misure premiali: il
cittadino di un paese terzo stimolato a migliorare il proprio livello di
conoscenza della lingua o della societ ospite dal fatto che il raggiungimento
di un certo livello comporta il conseguimento di determinati vantaggi (ad
esempio, una abbreviazione dei tempi richiesti per il rilascio di un permesso
di soggiorno a tempo indeterminato). L'approccio attuale le vede invece come
misure di carattere punitivo: il mancato raggiungimento di un determinato
livello porta ad una diminuzione dei diritti. La conseguenza che
l'integrazione viene percepita dal cittadino di un paese terzo come una
condanna, invece che come un'opportunit. Inoltre, si ammette di poter limitare
il godimento di diritti fondamentali in nome di un elemento - l'integrazione -
che costituisce, al pi, un legittimo interesse delle parti.
In
un'ottica premiale, i livelli di conoscenza (come pure quelli relativi alla
qualit dell'inserimento sociale) dovrebbero essere valutati in ingresso e dopo
un certo tempo. Oltre che il raggiungimento di un livello superiore a una
determinata soglia, dovrebbe essere premiato anche il miglioramento percentuale
conseguito durante l'arco di tempo che separa due diverse misurazioni; in
questo modo, si eviterebbe di penalizzare inesorabilmente persone di basso
livello culturale. I risultati dovrebbero comunque essere tarati in base
all'et e alla presenza di altri fattori limitativi della capacit di
apprendimento.
Sarebbe utile
definire ulteriormente queste misure a livello dell'Unione?
S,
nel senso specificato qui sopra.
raccomandabile
applicare misure prima dell'ingresso? Se s, in che modo garantire che queste
misure non diventino di fatto un ostacolo ingiustificato al ricongiungimento
familiare (costi di iscrizione elevati o altri requisiti eccessivi) e che si
tenga conto di circostanze personali quali l'et, l'analfabetismo, la
disabilit, il livello di istruzione?
assolutamente inopportuno che si applichino misure di integrazione (in senso
punitivo) prima dell'ingresso: il rischio di discriminazione irreparabile per
soggetti strutturalmente privi di mezzi idonei a conseguire i livelli di integrazione
prescritti troppo alto. Paradossalmente, per garantire che facciano ingresso
solo soggetti capaci di integrarsi nel sistema delle regole e dei rapporti
della societ europea, si finisce per sacrificare uno dei cardini di questo
sistema: il diritto all'unit familiare.
D6
Alla luce della
sua applicazione, necessario e giustificato mantenere nella direttiva questa
deroga che prevede un periodo di attesa di tre anni dalla presentazione della
domanda?
No,
non necessario. Quanto all'essere giustificato, la cosa discutibile. Non lo
certamente se la normativa dello Stato membro impone, per l'ingresso di
familiari, il soddisfacimento di requisiti economici atti a garantire che il
familiare ammesso non costituisca onere per l'assistenza pubblica.
D7
Occorrono norme
specifiche per le situazioni in cui il permesso di soggiorno del soggiornante
scade entro meno di un anno ma in via di rinnovo?
La
contraddizione tra il paragrafo 2 e il paragrafo 3 dell'articolo 13 della
Direttiva potrebbe essere risolta prevedendo che in caso di ammissione di un
familiare il permesso di soggiorno del cittadino di un paese terzo che ne ha
chiesto l'ingresso rinnovato, anche in mancanza degli usuali requisiti, per
tutto il periodo di validit del permesso rilasciato al familiare appena
entrato. Scopo di questa modifica sarebbe garantire una certa stabilit al
nucleo familiare appena ricostituitosi nello Stato membro ospitante, anche in
vista del fatto che di questa stabilit il familiare appena entrato pu avvalersi
per inserirsi nel mercato del lavoro di quello Stato, contribuendo cos al
reddito del nucleo. Il rischio di un ricorso eccessivo all'assistenza pubblica
dovrebbe essere scongiurato dal condizionare l'ammissione del familiare al
soddisfacimento dei requisiti economici atti a garantire il sistema di welfare
da oneri inaccettabili.
D8
La direttiva sul
ricongiungimento familiare dovrebbe regolare anche il ricongiungimento
familiare dei cittadini di paesi terzi che beneficiano di protezione
sussidiaria?
Ai beneficiari
di protezione sussidiaria dovrebbero applicarsi le norme della direttiva sul
ricongiungimento familiare che favoriscono i rifugiati esentandoli da
determinati requisiti (alloggio, assicurazione contro le malattie, risorse
stabili e regolari)?
La
risposta ad entrambe le domande non pu che essere affermativa, non essendovi,
sotto il profilo del diritto all'unit familiare, una apprezzabile differenza
tra i beneficiari di protezione sussidiaria e i rifugiati.
D9
opportuno che
gli Stati membri continuino a poter limitare l'applicazione delle disposizioni
pi favorevoli della direttiva ai rifugiati i cui vincoli familiari sono
anteriori al loro ingresso nel territorio di uno Stato membro?
No,
non opportuno. Le condizioni pi favorevoli sono motivate dalla condizione di
maggior difficolt in cui si trovano o possono trovarsi il rifugiato o i suoi
familiari in ragione del rischio di persecuzione che grava sul rifugiato e che
l'ha costretto a lasciare il proprio paese; si pensi, ad esempio, alle
difficolt economiche che il rifugiato pu attraversare nello Stato membro di
asilo e a come queste possono impedirgli di maturare i requisiti di reddito
normalmente previsti per il ricongiungimento. Non pu essere escluso, in
generale, che tali difficolt possano presentarsi anche in caso di vincolo
familiare costituitosi successivamente all'ingresso del rifugiato nello Stato
membro. giusto invece che la facilitazione si applichi solo quando tale
condizione di maggior difficolt sussista effettivamente nel caso particolare.
Cos, per esempio, la facilitazione prevista dall'ultimo periodo del paragrafo
2 dell'articolo 11 della Direttiva non andr applicata ove il vincolo familiare
si sia costituito fuori dal paese di persecuzione e il rifugiato e i suoi
familiari non incontrino alcuna difficolt nell'ottenere i documenti che ne
dimostrano l'esistenza.
Il
ricongiungimento familiare andrebbe assicurato a categorie pi ampie di
familiari che dipendono dai rifugiati?Se s, in che misura?
Un'estensione
agli altri familiari a carico del rifugiato o del suo coniuge sarebbe
opportuna. In ogni caso, l'ammissione di genitori a carico e figli maggiorenni
incapaci di provvedere a se stessi dovrebbe essere garantita, e non lasciata
alle scelte in campo legislativo di ciascuno Stato membro. L'ammissione del
partner non coniugato che abbia una relazione stabile con il rifugiato o della
persona legata al rifugiato da una relazione formalmente registrata dovrebbe
poi essere autorizzata a prescindere da come tali relazioni siano considerate
dalla legislazione dello Stato membro. Infine, dovrebbe essere prevista la
possibilit di ingresso e soggiorno temporaneo del cittadino di paese terzo con
cui il rifugiato intenda contrarre matrimonio; un permesso di soggiorno di durata
ordinaria sarebbe rilasciato, in questo caso, solo a seguito della costituzione
del vincolo matrimoniale.
I rifugiati che
non hanno presentato la domanda di ricongiungimento entro tre mesi dalla
concessione dello status di rifugiato devono continuare a comprovare i
requisiti dell'alloggio, dell'assicurazione contro le malattie e delle risorse
stabili e regolari?
No.
L'esonero basato sul fatto che il rapporto tra il rifugiato e lo Stato membro
non fondato sulla sussistenza di un inserimento del cittadino di paese terzo
nel tessuto economico della societ di accoglienza: n lo Stato membro n il
rifugiato sono liberi di porre fine al soggiorno dello stesso rifugiato quando
questi risulti incapace di ottenere un inserimento lavorativo. I requisiti di carattere
economico non possono quindi essere imposti, ai fini del godimento di un
diritto fondamentale, in una situazione in cui il soggiorno nello Stato membro
frutto di una scelta solo parzialmente libera e, comunque, non dettata da
ragioni eminentemente economiche.
D10
Il problema
delle frodi comprovato da dati concreti? Qual l'entit del fenomeno (dati
statistici)? Le disposizioni sui colloqui e sulle indagini, compreso il test
del DNA, sono davvero determinanti per porvi rimedio? Sarebbe utile
regolamentare ulteriormente a livello dell'Unione i colloqui e le indagini? Se
s, quali sarebbero le norme pi adeguate?
Non
sono in possesso di dati affidabili. Osservo tuttavia come il test del DNA
possa essere usato, a rigore, solo come prova a favore del cittadino del paese
terzo, non avendo rilievo l'eventuale esito negativo: non richiesto da alcuna
disposizione che il riconoscimento di un figlio all'interno del matrimonio
corrisponda effettivamente a paternit biologica. A maggior ragione, evidentemente,
il test privo di significato in caso di minori adottati.
D11
Il problema dei
matrimoni di convenienza comprovato da dati concreti? Sono disponibili
statistiche su questo tipo di matrimoni (se individuati)? Il fenomeno
collegato alle norme della direttiva? Le disposizioni della direttiva sui
controlli e sulle ispezioni possono essere attuate in modo pi efficiente? Se
s, come?
L'individuazione
di un matrimonio di convenienza come tale cosa estremamente ardua. La
Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, relativa alla trasposizione
della Direttiva 2004/38/CE in materia di libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea e dei loro familiari individua un insieme di criteri utili
per l'individuazione di un matrimonio di comodo. Bench tale Comunicazione non
riguardi formalmente il ricongiungimento dei cittadini di paesi terzi, gli
stessi criteri dovrebbero ovviamente applicarsi nell'ambito qui esaminato. In
particolare, nella Comunicazione si specifica come l'onere della prova
dell'abuso spetti allo Stato membro di accoglienza. Questo semplice fatto,
unito alla oggettiva difficolt di ottenere pi che un semplice sospetto di
abuso, dovrebbe sconsigliare il mantenimento delle disposizioni che consentono
controlli e ispezioni. Meglio: dovrebbe sconsigliare il mantenimento di un
pregiudizio nei confronti del cittadino di un paese terzo e del suo coniuge.
Anche in questo caso, vi il forte rischio di sacrificare un diritto
fondamentale al legittimo interesse, assai meno rilevante, di prevenire e
reprimere un aggiramento, di portata comunque assai limitata, delle
disposizioni sull'immigrazione.
In
particolare, assolutamente censurabile che si veda - come previsto, in certe
situazioni, dalla normativa italiana - nell'assenza di convivenza l'evidenza
della frode: qualunque elemento che non infici il vincolo matrimoniale tra
cittadini dovrebbe essere guardato senza sospetto anche quando caratterizzi il
rapporto matrimoniali tra cittadini di paesi terzi.
D12
Le spese
amministrative di procedura vanno regolamentate? Se s, sotto forma di garanzie
o dando indicazioni pi precise?
Il
ricongiungimento finalizzato a dare tutela a un diritto fondamentale. , allo
stesso tempo, un elemento capace di favorire un inserimento pi sereno ed
equilibrato dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro che li accoglie.
L'aggravio dei costi ad esso connessi, che sia mirato a dissuadere il cittadino
di un paese terzo interessato o a lucrare sulle sue esigenze fondamentali,
cosa che reca un vulnus alla civilt dell'Unione europea e alla pace sociale
degli Stati membri.
D13
Il termine
amministrativo previsto dalla direttiva per l'esame della domanda congruo?
No.
Gli elementi da esaminare ai fini della decisione sull'istanza sono pochi e
semplici. Spettando al cittadino del paese terzo l'onere di produrre la
documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti, non ammissibile
che l'amministrazione di uno Stato membro impieghi molti mesi per adottare la
decisione. Sarebbe opportuno prevedere un termine uniforme di tre mesi, scaduto
il quale scatti il silenzio-assenso e il familiare maturi un vero e proprio
diritto all'ammissione.
D14
Come facilitare
e garantire nella pratica l'applicazione di queste due clausole orizzontali?
In
generale, si pu raggiungere questo risultato imponendo agli Stati membri
l'obbligo di prevedere la competenza di un tribunale per i ricorsi in materia
di diritto all'unit familiare (in modo particolare, quando siano coinvolti,
anche indirettamente, minori).
Pi
specificamente, riguardo al minore e al suo diritto di essere in contatto con
entrambi i genitori, opportuno che vengano introdotte disposizioni che
consentano, in presenza di figli minori, il ricongiungimento di coppie di fatto
(a prescindere da come queste sono considerate dalla legislazione dello Stato
membro), anche nei casi di unione poligamica. In tali casi, il ricongiungimento
del genitore "naturale" (dal punto di vista dell'ordinamento dello
Stato membro) darebbe risposta al diritto del figlio minore, piuttosto che al
diritto della coppia in s.