(Sergio Briguglio 15/1/2012)
SCHEMA
DEI PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE E ASILO
(Provincia
di Roma, Gennaio 2012)
Sommario
á
Ingressi
á
Soggiorno
á
Diritti
á
Immigrazione
illegale
á
Asilo
á
Cittadini
comunitari
á
Cittadinanza
á
Appendice:
1.
Politica dei flussi
Diritto
e interesse legittimo all'ingresso
á
Ingressi
per "interesse legittimo"
all'inserimento (concorrenziale o non concorrenziale) o per "diritto":
o
interesse
legittimo (ricorso al
TAR)
¤
all'inserimento
concorrenziale: lavoro
subordinato, lavoro autonomo, studio, formazione professionale; quote, requisiti
¤
all'inserimento
non concorrenziale:
turismo, affari, motivi religiosi, etc.; non limitati numericamente, autosufficienza
o
diritto (ricorso al giudice ordinario): asilo e
protezione sussidiaria, unita' familiare (ricongiungimento); non limitati numericamente, requisiti
Numeri
á
Numeri:
o
lavoro
subordinato non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000
nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010
o
lavoro
subordinato stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2010
o
lavoro
autonomo: circa 4.000 nel 2010
o
studio:
circa 54.000 nel 2010
o
religiosi: circa
10.000 nel 2010
o
turismo:
circa 1.015.000 nel
2010
o
affari:
circa 191.000 nel
2010
o
invito:
circa 22.000 nel 2010
o
missione:
circa 20.000 nel 2010
o
cure
mediche: circa 3.000 nel 2010
o
residenza
elettiva: circa 1.000 nel 2010
o
ricongiungimento:
circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel
2007, circa 123.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009, circa 87.000 nel 2010
á
Decreto
flussi:
Interferenze
á
Interferenze tra flussi:
Visto
di ingresso
á
Requisiti
per il visto:
á
Esonero dal visto:
o
soggiorni
brevi (fino a 90 gg) per
stranieri provenienti da alcuni paesi (Andorra, Argentina, Antigua e Barbuda, Australia, Bahamas,
Barbados, Brasile, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Corea del sud, Costa Rica,
Croazia, El Salvador, Ex repubblica jugoslava di Macedonia, Giappone,
Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Mauritius, Messico, Monaco, Montenegro,
Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, San Marino,
Stato della Citta' del Vaticano, Seychelles, Serbia, Singapore, Stati Uniti
d'America, Uruguay, Venezuela, Hong Kong, Macao, British Overseas, Albania,
Bosnia ed Erzegovina)
o
richiesta
di protezione internazionale
o
titolare di
permesso CE slp rilasciato
da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso
rilasciato dallo Stato membro
o
titolare di
un permesso di soggiorno per studio
rilasciato da altro Stato membro
che si trasferisca in Italia per proseguire o integrare gli studi
o
titolare
ammesso per
ricerca scientifica in
altro Stato membro che
si trasferisca in Italia per completare il programma di ricerca
á
Per soggiorni
di durata inferiore a 90 gg. validi anche visti o titoli di soggiorno (indicati da ciascun paese in apposito
elenco) rilasciati da Paesi Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria,
Islanda, Norvegia e Svizzera; ingresso di Romania e Bulgaria nell'Area Schengen
rinviato a dopo il 2011 per il veto di Olanda e Finlandia), a condizione di possesso di documento di viaggio valido, disponibilita' di risorse per soggiorno e viaggio (nella misura
indicata da ciascun paese), insussistenza di pericolosita'
e assenza di segnalazioni
per la non ammissione in area Schengen; nota: Reg. UE 265/2010 estende liberta' di transito e
circolazione in Area Schengen per titolari di visto di ingresso di durata > 3 mesi (anche in attesa di primo rilascio)
Motivi
ostativi
á
Ingresso: non ammesso lo straniero
o
pericoloso
per l'ordine pubblico
o per la sicurezza dello Stato
o
che non
soddisfi requisiti Schengen
(mancanza di passaporto o di risorse; minaccia per la sicurezza degli Stati;
espulsioni pregresse con divieto di reingresso), salvo deroghe per motivi
umanitari, costituzionali o internazionali
o
condannato
(anche patteggiamento) reati
380, co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti stupefacenti, liberta' sessuale,
favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento minori per attivita'
illecite o persone per prostituzione o per sfruttamento prostituzione
o
condananto
(defintivamente) per vendita marchi contraffatti o violazione delle norme sul diritto
d'autore
á
In caso di ricongiungimento, rileva solo pericolo per ordine
pubblico, sicurezza dello Stato o di Stato Schengen
á
Diniego di
visto (escluso famiglia, lavoro, cura, studio) per ordine pubblico o sicurezza
Stato senza obbligo
motivazione (prassi: assenza di motivazione per qualsiasi motivo); nota: disposizione immediatamente
disapplicabile perche' in contrasto
con Reg. CE 810/2009,
che impone l'obbligo di motivazione
di ogni rifiuto (le motivazioni relative alla sicurezza degli Stati Schengen
sono espresse pero' in modo sintetico e privo di riferimenti alla situazione
specifica)
á
Deroga al divieto di ingresso in caso di
presentazione di domanda di asilo
o di applicazione del regime di protezione temporanea
3.
Lavoro subordinato
Programmazione
dei flussi
á
Uno o piu' decreti annuali (mancata pubblicazione: DPCM <
quote precedenti, salvo stagionali, per i quali la quota puo' essere superata)
á
Le Regioni possono trasmettere un rapporto
annuale su flussi
sostenibili
á
Possibilita'
di quote riservate,
per
á
Possibilita'
di limitazioni per
paesi che non collaborano
á
Liste (accordi, formati all'estero,
discendenti da italiani)
Richiesta
di nulla-osta
á
Richiesta
di nulla-osta al lavoro da parte del datore di lavoro
(per via telematica)
per lavoratore residente all'estero
allo Sportello unico
presso l'UTG:
á
Lo Sportello
Unico
á
La Questura verifica l'assenza di motivi ostativi in capo a datore di lavoro e lavoratore
Ingressi
extra-quota
á
Ingressi extra-quota:
á
Semplice
comunicazione allo
Sportello unico da parte del datore di lavoro convenzionato, in luogo della
richiesta di nulla-osta, per l'assunzione extra-quota di dirigenti o personale altamente specializzato, professori universitari e per l'ingresso di
lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano (L.
94/2009)
á
Scaduto il
19/6/2011 il termine per l'attuazione della Direttiva 2009/50/CE ("Carta
blu"), su ingresso e soggiorno di lavoratori altamente qualificati
Ingressi
con quota specifica
á
Ingresso
con quota specifica per sportivi professionisti (DPCM su proposta del CONI)
Osservazioni
generali
á
Osservazioni:
o
criterio
piu' restrittivo: residenza all'estero del lavoratore (non realistico)
4.
Lavoro stagionale
Ingresso
á
Programmazione
dei flussi e modalita' analoghe a quelle previste per lavoro subordinato
ordinario
á
Abbreviazione
dei termini per la procedura
á
Accelerazione
dell'istruttoria delle domande in caso di inizio imminente dell'attivita'
lavorativa o di rientro di lavoratore gia' autorizzato nell'anno precedente
Diritto
di precedenza
á
Diritto di
precedenza sui connazionali mai entrati in Italia per lavoro, a condizione di
rimpatrio nei termini, per le richieste da parte degli stessi datori di lavoro
o per chiamate numeriche
Nulla-osta
e permesso triennali
á
Dopo due
anni consecutivi (a partire dal 2008), possibile rilascio di nulla-osta
triennale (anche su richiesta di nuovo datore di lavoro)
á
Visto
rilasciato ogni anno, previa conferma della richiesta da parte del datore, a
prescindere dalla
pubblicazione del decreto flussi;
á
Permesso
triennale; revocato in caso di mancato rispetto termini
Requisiti
per l'ingresso
á
Requisiti:
o
dichiarazione
di assenza di motivi
ostativi al rilascio del titolo autorizzatorio (es.: licenza o iscrizione ad
albo, ordine o collegio); iscrizione ad albo subordinata al rispetto della quota fissata dal decreto-flussi e al riconoscimento
del titolo (extra-quota)
o
nulla-osta della questura all'ingresso
o
attestazione
delle risorse necessarie
allo svolgimento dell'attivita', da parte dell'autorita' competente (Camera di
commercio, ordine professionale, etc.); per attivita' per le quali non e'
richiesto titolo autorizzatorio, risorse pari a capitalizzazione su base annua assegno
sociale
o
reddito > esenzione ticket (in sede di
rilascio di visto)
o
risorse > risorse indicate
dall'attestazione (in sede di rilascio di visto)
o
disponibilita'
alloggio (in sede di
rilascio di visto)
Requisiti
in casi particolari
á
Casi
particolari:
o
attestazione
delle risorse non richiesta per liberi professionisti
o
per soci
e/o amministratori di cooperative,
prestatori d'opera o consulenti: in luogo di dichiarazione e risorse, compenso superiore alla soglia di reddito,
garantito dal rappresentante della cooperativa o dal committente
Reciprocita'
á
Non
richiesta la condizione
di reciprocita'
Rilascio
della certificazione
á
Certificazione
requisiti rilasciata da Rappresentanza italiana (salvo conversione da studio,
per la quale provvede lo Sportello Unico; nota: certificazione non richiesta
per conversione da altri permessi)
Quote
riservate per formati all'estero
á
Quota
riservata per iscritti in liste di lavoratori formati all'estero
Co.co.pro.
á
Nota: la co.co.pro. e' un rapporto di lavoro autonomo
Titolari
del diritto
á
Titolari
del diritto: permesso CE slp,
lavoro subordinato o
autonomo, asilo, protezione
sussidiaria, studio, motivi religiosi, motivi familiari, di durata > 1 anno; permesso per ricerca scientifica di qualsiasi durata
Familiari
ammessi
á
Familiari:
Familiari
di comunitari o italiani
á
Familiari
di comunitari e italiani: diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007);
applicabili, se piu' favorevoli,
le disposizioni per stranieri
(art. 28, co. 2 T.U.)
á
Inespellibile,
se non per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, il coniuge o
familiare entro il II grado
di italiano (Cass. 19464/2011: anche minore), con questi convivente
Ingresso
al seguito
á
Possibilita'
di ingresso al seguito
del titolare di permesso CE slp o di permesso per lavoro subordinato (>
1 anno), lavoro autonomo, studio, religiosi, attivita' scientifica e,
verosimilmente, ricerca scientifica
Nulla-osta
á
Richiesta
di nulla-osta presso
lo Sportello unico (per ingresso al seguito: procuratore); termine per il nulla
osta: 180 gg. (non vale piu' il "silenzio-assenso")
á
Requisiti
(non per rifugiato):
o
reddito (rilevano anche redditi di familiari gia' conviventi)
¤
assegno
sociale per il richiedente
+ 0.5 x assegno
sociale x numero membri ulteriori del nucleo familiare
¤
per figli
di eta' < 14 anni,
quota specifica comunque limitata da assegno sociale
¤
per
titolare di protezione sussidiaria,
quota complessiva limitata da 2 x assegno sociale
o
alloggio, anche in comodato o in altra forma di disponibilita', in
possesso dei requisiti igienico-sanitari e
di idoneita' abitativa,
accertati dai competenti uffici comunali (criteri: Decr. Sanita' 5/7/1975; es.:
altezza minima interna: m. 2.70, soggiorno di almeno 14 mq., illuminazione
diretta in tutte le camere da letto, presenza del bidet, etc.)
o
assicurazione
sanitaria o iscrizione
SSN (contributo fisso,
da determinare con DM, non ancora emanato; fissato, transitoriamente, da
Regione Emilia Romagna) per genitori a carico di eta' > 65 anni
á
Al
soddisfacimento dei requisiti (da dimostrare, comunque, prima dell'ingresso) per il genitore naturale puo' contribuire l'altro genitore
regolarmente soggiornante
á
Motivi
ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine
pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen
á
Allo
straniero espulso per
ingresso o soggiorno illegale
per il quale sia successivamente rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento non si applica il divieto di reingresso
á
Ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo di
residenza del ricorrente; si applica il rito sommario di cognizione; il giudice
puo' ordinare il rilascio del visto
anche in assenza del nulla-osta
Tipi
di studio o formazione consentiti
á
Consentito
ingresso per
Studio
universitario
á
Studio
universitario:
¤
domanda di preiscrizione ad un corso per il quale vi sia
disponibilita' di posti
¤
titolo di studio idoneo
¤
mezzi di sostentamento > assegno
sociale; rilevano anche garanzie fornite da enti affidabili (non fideiussioni
di privati: violazione di art. 39 T.U.), borse, servizi alloggiativi, prestiti
d'onore
¤
indicazione
di alloggio
¤
disponibilita'
di somma per il rimpatrio
o biglietto di ritorno
¤
assicurazione per cure mediche e ricoveri ospedalieri
o iscrizione al SSN
Casi
di reingresso
á
Consentito
in caso di
¤
in caso di
permesso di soggiorno smarrito
o rubato
¤
in caso di
permesso di soggiorno scaduto da < 60 gg. (se chiesto il rinnovo); nota: senza
vincoli relativi a valichi di frontiera da attraversare
¤
in caso di
permesso di soggiorno scaduto da < 6 mesi e in presenza di gravi motivi di salute (anche di coniuge e familiari I grado),
purche' sussistano i requisiti per il rinnovo
¤
in caso di
permesso di soggiorno scaduto
per assolvimento di obblighi militari
Limiti
al rinnovo del permesso e al mantenimento di permesso CE slp
á
Rinnovo del permesso non consentito allo
straniero che si assenti per > 6 mesi continuativi (se il permesso e' di durata < 2
anni) o per > meta' della durata (se il permesso e' di durata >
2 anni), salvo gravi motivi o adempimento obblighi militari
á
Revoca del permesso CE slp per assenza dalla UE > 12 mesi consecutivi
o dall'Italia > 6 anni (verosimilmente, consecutivi)
á
Richiesta entro 8 gg. (da ciascun ingresso); rilascio (lavoro subordinato e familiari:
Sportello unico) entro 20 gg.
(ordinatorio; accolti pero' dai TAR alcuni ricorsi contro il
silenzio-inadempimento; il ricorso
contro il silenzio dell'Amministrazione va presentato entro un anno dalla scadenza del termine previsto per
il procedimento)
á
Contributo per il rilascio del permesso:
á
Richiesta
spedita tramite Poste
(per alcuni permessi, presentata in questura); lavoro subordinato e motivi
familiari: prima istanza predisposta da Sportello Unico
á
Ricevuta di spedizione + passaporto: regolarita' del soggiorno
á
Convocazione in questura per impronte e consegna
foto; appuntamento per comunicazione esito
á
Problema
nella prassi: nel caso del lavoro subordinato, appuntamento anche per la
presentazione presso lo Sportello Unico (vanificata la previsione di diritti
per chi abbia richiesto il rilascio del permesso)
á
Sottoscrizione
di accordo di integrazione ai
fini del rilascio del permesso
Facolta'
e diritti nelle more del rilascio
á
Nelle more
del rilascio di permesso
¤
avvio del
rapporto lavorativo
autorizzato (L. 214/2011: fino a eventuale notificazione, al datore di lavoro,
dell'esistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso)
¤
iscrizione anagrafica
¤
iscrizione
al SSN
¤
esami di guida e ottenimento patente e libretto di
circolazione
¤
reingresso da frontiera esterna
¤
avvio dell'attivita'
lavorativa
¤
reingresso da frontiera esterna
¤
iscrizione anagrafica
¤
reingresso da frontiera esterna
á
Nota:
Reg. UE 265/2010 estende
liberta' di transito e circolazione in Area Schengen per titolari di visto di ingresso di durata > 3 mesi (anche in attesa di primo rilascio)
Dichiarazione
di soggiorno
á
Turismo,
visite, affari e
studio < 3 mesi:
Adempimenti
per altri soggiorni brevi
á
Altri soggiorni < 30 gg. (es.: lavoro per < 30 gg.):
ai fini della regolarita' del soggiorno, sufficienti la ricevuta di richiesta
permesso e il passaporto
Durata
massima dei permessi
á
Durata massima:
Altri
permessi non corrispondenti a visto di ingresso
á
Altri
permessi rilasciabili: motivi umanitari (anche per protezione sociale), minore eta', integrazione minore, assistenza minore (art. 31, co. 3 T.U.), cure mediche,
sicurezza pubblica, richiesta asilo, attesa riconoscimento status di apolide,
acquisto cittadinanza, etc.
Affidamento
preadottivo ad italiano
á
Non
richiesto permesso per affidamento preadottivo ad italiano
Variazione
di domicilio
á
Obbligo
segnalazione variazione di domicilio entro 15 gg. (esclusi soggiorni < 30 gg.), salvo
iscrizione anagrafica
Richiesta di rinnovo
á
Richiesta: 60
gg. prima; non oltre 60
gg. dopo (Cassazione:
anche dopo, purche' il ritardo non sia finalizzato alla maturazione dei
requisiti)
á
Contributo per il rinnovo del permesso:
á
Richiesta
spedita tramite Poste
(per alcuni permessi, presentata in questura); la busta contiene copia del permesso in scadenza
á
Ricevuta e originale permesso in scadenza: regolarita' del soggiorno
Cessazione
del rapporto di lavoro
á
Licenziamento
o dimissioni (anche
rapporto a tempo determinato, per giusta causa) => mantenimento del permesso; alla scadenza, se necessario, il
permesso e' rinnovato per attesa occupazione in modo da consentire il completamento
di 6 mesi di
iscrizione nelle liste di mobilita' o nelle liste per il collocamento
obbligatorio o nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione,
previa dichiarazione di disponibilita' al Centro per l'impiego entro 40 gg.; anche piu' volte, a seguito di recesso da successivi
rapporti
á
Ulteriore
rinnovo condizionato a stipulazione di nuovo contratto di soggiorno (sufficiente copia della comunicazione
di avvio del rapporto: UNILAV o, per lavoro domestico, comunicazione all'INPS)
á
Mantenimento
diritti permesso per lavoro subordinato (prassi?)
Requisiti
per il rinnovo
á
Reddito (salvo disoccupazione tollerata;
autocertificazione), anche per familiari a carico (come per ricongiungimento);
giurisprudenza:
á
Per lavoro
subordinato: richiesta
l'esistenza di contratto di soggiorno, salvo periodo di disoccupazione garantita
Durata
del permesso rinnovato
á
Durata del permesso rinnovato < durata al rilascio, salvi i casi di diversa durata
esplicitamente prvista da T.U. o Regolamento (es.: per lavoro subordinato)
Facolta'
e diritti nelle more del rinnovo
á
Mantenimento
di tutti i diritti
nelle more del
rinnovo (Direttiva Mininterno 5/8/2006); in particolare:
Rilevamento
impronte
á
Per rilascio
o rinnovo (esclusi cure, < 3 mesi
diversi da lavoro, stagionali < 30 gg)
Utilizzazione
á
Permessi
utilizzabili per motivi diversi
da quello di rilascio:
o
lavoro
subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo, protezione sussidiaria,
affidamento, integrazione minore:
per studio e lavoro subordinato o autonomo
o
motivi
umanitari: per lavoro
subordinato o autonomo; verosimilmente anche per studio (in caso contrario,
sarebbe distinguibile il permesso per motivi umanitari rilasciato per
protezione sociale)
o
ricerca
scientifica: per
insegnamento collegato al programma di ricerca
o
richiesta
asilo: per lavoro
subordinato o autonomo, dopo 6 mesi dalla presentazione della domanda (anche se
in fase di ricorso); per formazione (a condizione di inserimento nei servizi di
accoglienza)
o
protezione
sociale: per studio e
lavoro subordinato
o
assistenza
minore: per lavoro
subordinato o autonomo
o
minore
eta': per studio
o
studio o
formazione: per lavoro
subordinato (< 1040 ore annuali)
o
acquisto
cittadinanza: per lavoro
subordinato o autonomo (giurisprudenza e orientamenti di DPL Modena; in senso
opposto, Mininterno)
o
attesa
adozione: per lavoro subordinato
o autonomo (DPL Modena) e, verosimilmente, per studio
á
Nota:
stipula di contratto di soggiorno
nei casi in cui e' consentito il lavoro subordinato richiesta solo a fini di
conversione (sufficiente
copia della comunicazione di avvio del rapporto)
Conversione
á
Art. 5, co.
9 T.U. (disatteso)
á
Extra quote
(o entro quote anno sucessivo):
¤
il minore e'
stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il
Comitato minori abbia dato parere favorevole
¤
il gestore del programma di integrazione, attuato da ente con rappresentanza
nazionale iscritto registro art. 42 T.U., certifichi con idonea
documentazione
-
presenza in
Italia > 3 anni
-
inserimento
> 2 anni programma integrazione
-
disponibilita'
di alloggio
-
regolare
attivita' di studio o lavoro in corso, o contratto di lavoro
á
Entro quote
(giurisprudenza: salvo attivita' sottratte alle quote; nota: previste, negli ultimi decreti-flussi,
quote riservate):
Rifiuto o revoca: presupposti, elementi
rilevanti
á
Mancanza
requisiti per ingresso e
soggiorno (anche in relazione ad altri Stati Schengen)
á
Reati
ostativi:
á
Rilevano:
Caso
particolare: titolare di diritto al ricongiungimento e suo familiare
á
Titolare di
diritto al ricongiungimento
e suo familiare (Cons.
Stato: chiunque abbia un familiare regolarmente soggiornante in Italia):
Caso
particolare: titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro e suo
familiare
á
Titolare di
permesso CE slp
rilasciato da altro Stato
membro e suoi familiari:
ai fini di rifiuto o revoca fondati su motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato si tiene conto di eta',
durata del soggiorno
pregresso, conseguenze dell'allontanamento
per lo straniero e per i familiari, legami familiari e sociali, soggiorno pregresso e legami con il paese d'origine
Conseguenze
dei provvedimenti negativi
á
Rifiuto => espulsione (ma, verosimilmente, solo
se non si aderisce all'invito a lasciare l'Italia entro un termine <
15 gg)
á
Annullamento
o revoca => espulsione
Iscrizione anagrafica: parita' con l'italiano
á
Parita' con l'italiano (domicilio;
verosimilmente, anche senza fissa dimora; es.: lavoratore autonomo che abbia
perso l'alloggio) per lo straniero regolarmente soggiornante
á
Dimora
abituale: richiesto un
permesso di durata > 3 mesi o rinnovabile; requisito integrato anche
in caso di ospitalita' in centro di accoglienza > 3 mesi
á
Possibile
la verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio (esito negativo: senza
fissa dimora?)
á
Possibilita'
di iscrizione nelle more del rilascio di permesso per lavoro subordinato
o familiari, o nelle more
del rinnovo di qualunque
permesso
Iscrizione
anagrafica e rinnovo del permesso
á
L'iscrizione
non decade in fase di
rinnovo
á
Necessario
rinnovo dichiarazione
di dimora entro 60 gg. dal
rinnovo del permesso; cancellazione per irreperibilita' in seguito a censimento o ripetuti controlli ovvero, previo
avviso da parte dell'ufficio con invito a provvedere in 30 gg., per mancato
rinnovo della dichiarazione, trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso
Residenza
e iscrizione anagrafica
á
Nota: ai
sensi del codice civile, la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, dove l'abitualita' della dimora e' da
intendersi come stabilita' della permanenza nel luogo; l'iscrizione anagrafica
non ha di per se' valore costitutivo, presumendosi, solo fino a prova
contraria, la coincidenza fra residenza anagrafica e residenza effettiva della
persona; e' consentito provare
con ogni mezzo che l'effettiva residenza non coincide con quella anagrafica (Cassazione)
Iscrizione
anagrafica e cittadinanza
á
Iscrizione
anagrafica continuativa
(oltre a regolarita' del soggiorno) necessaria per acquisto cittadinanza
á
In caso di discendente
di ex cittadino italiano che
intenda riacquistare la cittadinanza, si prescinde, per l'iscrizione anagrafica
dalla durata del permesso; sufficiente anche la ricevuta di dichiarazione di
presenza
Obbligo
e onere di esibizione del permesso
á
Obbligo
di esibizione
allÕautoritaÕ di pubblica sicurezza, salvo giustificato motivo, del passaporto o altro documento identificativo e (L. 94/2009) del permesso di soggiorno o altro documento
attestante la regolarita' del soggiorno in Italia; ammenda di 2.000 euro e
arresto fino a un anno per mancata esibizione (SS.UU. Cassazione: parziale abolitio criminis, dal momento che il reato e' integrato dalla mancata
esibizione di entrambi i documenti e lo straniero illegalmene
soggiornante, per definizione privo del permesso, non e' incriminabile)
á
Onere di esibizione del permesso di soggiorno per provvedimenti della pubblica amministrazione di interesse
dello straniero, esclusi
quelli relativi a sanita'
e prestazioni scolastiche obbligatorie; note:
á
Esibizione
del permesso richiesta in occasione di trasferimento di denaro; in mancanza, comunicazione dei dati al
commissariato di P.S.
á
Imposta
di bollo del 2% sui trasferimenti
in denaro verso paesi
non appartenenti alla UE effettuati da soggetti privi di matricola INPS o di
codice fiscale
á
Sent.
Corte Cost. 245/2011:
illegittima l'imposizione, ai fini della celebrazione del matrimonio dello
straniero in Italia,
della presentazione di un documento che dimostri la regolarita' del soggiorno;
nello stesso senso, in precedenza, Sent. CEDU O'Donoghue c. UK
2.
Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
Requisiti
per il rilascio
á
Requisiti:
o
5 anni continuativi di soggiorno legale; non
rilevano soggiorni con permessi
brevi (< 3 mesi?)
o per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di
organizzazioni internazionali o per volontariato; sono incluse assenze < 6 mesi consecutivi e 12 mesi
complessivi (anche piu', per motivi gravi)
o
titolarita', al momento della richiesta, di permesso di durata > 3 mesi, diverso da studio o formazione (o ricerca
scientifica per il titolare di borsa), motivi umanitari, protezione temporanea,
asilo, protezione sussidiaria, richiesta asilo (nota: in vigore dal 20/5/2011
la Direttiva 2011/51/CE, che include i titolari di protezione internazionale);
escluso anche il caso di soggiorno per motivi diplomatici o per missioni
speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali o in attesa di
una decisione sulla richiesta di permesso per protezione temporanea o per
motivi umanitari; nota: non rileva
l'eventuale tipo di rapporto di lavoro
o
reddito > assegno sociale (incluso
potenziale trattamento pensionistico per invalidita')
o
assenza di pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato: si tiene conto, per la valutazione,
anche di applicabilita' di misure di prevenzione, esistenza di condanne, anche non definitive, artt. 380 e 381
(non colposi) c.p.p., durata
del soggiorno, inserimento
sociale, familiare e lavorativo
o
superamento
di un test di
conoscenza della lingua italiana
(su richiesta dello straniero; effettuato con modalita' informatiche o, comunque, per iscritto; richiesto livello A2); esonero per infra-14-enni, titolari di attestati
di conoscenza, studenti universitari, dirigenti, professori universitari,
traduttori e interpreti, giornalisti, soggetti con gravi limitazioni della capacita' di apprendimento per
eta', patologie o handicap
Rilascio
ai familiari
á
La
richiesta puo' riguardare anche i familiari inclusi nel novero di quelli
ricongiungibili (anche quelli entrati successivamente al rilascio del permesso
CE slp al soggiornante di lungo periodo?); requisiti ulteriori: reddito e alloggio come per ricongiungimento; si
prescinde dalla
durata del soggiorno pregresso (lettera della disposizione e giurisprudenza (nota: la Direttiva 2003/109/CE garantisce il
diritto all'unita' familiare del soggiornante di lungo periodo, non il rilascio
di un permesso CE slp ai familiari a prescindere dalla durata del soggiorno
pregresso; in questo senso, prassi di alcune questure)
Presentazione
della richiesta
á
Richiesta presentabile tramite Poste in qualunque momento dopo la maturazione dei requisiti
á
Contributo per il rilascio: 200 euro; non si
applica per minori ne' per aggiornamenti del permesso
Durata
del permesso CE slp; rinnovo
á
Durata del permesso CE slp: tempo
indeterminato; rinnovo
ogni 5 anni (dati e foto, non verifica requisiti) quale documento di identita'
Provvedimenti
negativi
á
Espulsione:
á
Revoca:
¤
espulsione
o sopravvenuta pericolosita'
¤
assenza dalla UE > 12 mesi consecutivi
o dall'Italia > 6 anni (verosimilmente, consecutivi)
¤
conferimento
permesso CE slp da altro Stato membro UE
Diritti
e facolta' del titolare
á
Accesso a
tutte le attivita' lavorative
non vietate allo straniero
ne' riservate all'italiano
(esercizio di pubblici poteri,
tutela sicurezza nazionale,
certi posti o funzioni
di vertice; nota: il
fatto che il comunitario
e il rifugiato
accedano al pubblico impiego, salve le preclusioni esplicite, esclude che le
altre attivita' del pubblico impiego siano vietate allo straniero o riservate
all'italiano)
á
Esonero dal contratto di soggiorno
á
Accesso a
tutte le prestazioni assistenziali
(giurisprudenza recente: anche assegno per famiglie numerose) e all'edilizia
popolare; nota: non prevista esplicitamente
l'iscrizione obbligatoria al SSN (desumibile per via interpretativa)
Circolazione
in ambito UE
á
Possibilita'
di stabilirsi in
Italia, per i titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato UE, per studio, lavoro (entro quote) o (purche' in possesso di assicurazione
sanitaria e di mezzi > 2 x soglia esenzione ticket)
altro motivo
á
Simmetricamente,
consentito il soggiorno per titolari di permesso CE slp rilasciato
dall'Italia in altro
Stato UE, esclusi UK,
Irlanda, Danimarca
III.
Diritti:
Iscrizione
obbligatoria; eccezioni; disposizioni applicabili
á
Iscritti
obbligatoriamente:
o
regolare
lavoro in corso
o iscrizione al collocamento
o
titolari
di permesso CE slp
(non citati esplicitamente; si desume da art. 9, co. 12)
o
regolarmente
soggiornanti
per
¤
lavoro
subordinato o autonomo
¤
motivi
familiari (escluso genitore a carico entrato per ricongiungimento dopo i 65
anni dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009)
¤
asilo
(anche art. 19, co.1)
¤
protezione
sussidiaria
¤
asilo
umanitario (art. 18; minori inespellibili, donne incinte o puerpere
inespellibili e marito convivente; art. 20; nota: non citato art. 5, co. 6)
¤
richiesta
asilo (non si applica ai trattenuti in CIE o ospitati obbligatoriamente in
CARA)
¤
attesa
adozione (anche senza permesso, per affidamento preadottivo a italiano)
¤
affidamento
(a comunita' familiare o istituto di assistenza)
¤
acquisto
cittadinanza
o
detenuti (anche in semiliberta'
o misure alternative)
á
Non
obbligatoria
l'iscrizione, salvo che siano obbligati a corrispondere l'IRPEF in Italia, per dirigenti o personale altamente specializzato, dipendenti di appaltatore con sede all'estero, giornalisti di testate estere
á
Disposizioni
applicabili agli iscritti obbligatoriamente:
o
parita' con gli italiani per
assistenza in Italia (all'estero, solo assistenza indiretta), contribuzione, validita' temporale, assistenza protesica e riabilitativa
o
iscrizione
alla ASL del luogo di dimora (residenza legale o domicilio da permesso di
soggiorno)
o
iscrizione
(definitiva in caso di permesso per lavoro subordinato; provvisoria negli altri
casi?) nelle more del rilascio del primo permesso (requisito necessario per il
rilascio)
o
l'iscrizione
permane in fase di rinnovo (cessa per espulsione, mancato rinnovo, revoca
o annullamento definitivi)
o
retroattivita' (diritto) dalla data
di ingresso
in Italia, a condizione di regolare richiesta di permesso
o
copertura
per familiari a
carico (escluso il caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata
in vigore della L. 94/2009)
o
il
18-enne
gia' titolare di permesso per motivi familiari conserva l'iscrizione
(senza pagamento contributo) anche in caso di rilascio di permesso per studio
Iscrizione facoltativa; eccezioni;
disposizioni applicabili
á
Iscritti
facoltativamente:
altri regolarmente soggiornanti per > 3 mesi; in particolare: per studio, alla pari, residenza
elettiva, religiosi, personale rappresentanze diplomatiche e simili, permesso
CE slp rilasciato da altro Stato (?); genitore a carico entrato per
ricongiungimento dopo i 65 anni
á
Iscrizione
facoltativa preclusa ai titolari di permesso per motivi di cura (eccezione:
inespellibilita' per gravidanza o puerperio)
á
Disposizioni
applicabili agli iscritti facoltativamente:
o
contribuzione:
proporzionale a reddito, ma > minimo fissato con DM; studio, alla
pari e genitore a carico ultra-65-enne: contribuzione forfetaria; per il genitore
ultra-65-enne, contributo da fissare con DM (non emanato; nelle more, fissato
da Regione Emilia Romagna)
o
dimora
e parita',
come per iscritti obbligatoriamente
o
durata: 1 anno, rinnovabile
o
assenza
di retroattivita'
o
copertura
per familiari a
carico (escluso il caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata
in vigore della L. 94/2009; per studio, previo pagamento del contributo
forfetario)
Assicurazione obbligatoria
á
Assicurati
obbligatoriamente
(infortunio, malattia, maternita'): tutti i regolari (anche soggiorni <
3 mesi; es.: turismo, affari)
Prestazioni
per non iscritti al SSN
á
Prestazioni
per i non iscritti:
Prestazioni
per irregolari
á
Prestazioni
per gli irregolari:
á
Sent.
Corte Cost. 252/2001: l'espulsione dello straniero che ha bisogno di cure
urgenti o essenziali
deve essere sospesa (giurisprudenza contrastante riguardo alle cure di
matenimento o di controllo, ancorche' indispensabili per la vita; Cons. Stato
5286/2011 e giurisprudenza prevalente: diritto al rilascio di permesso)
Ingresso
e soggiorno per cure mediche
á
Ingresso e
soggiorno per cure mediche
¤
nell'ambito
di interventi umanitari
(Minsanita' o Regioni)
¤
a
condizione di dichiarazione
da parte della struttura sanitaria che indichi il tipo di cura e la durata, pagamento anticipato del 30% del costo previsto,
disponibilita' di mezzi
di sostentamento (per convalescenza, accompagnatore e rimpatrio; anche
sponsorizzazione), certificazione
patologia, rilasciata
all'estero nel
rispetto della privacy
Parita'
con gli italiani; eccezioni
á
Parita' con italiani (eccezione: allo stagionale
non spettano assegno per il nucleo familiare e trattamento di disoccupazione)
Diritti
in caso di rimpatrio
á
In caso di rimpatrio:
á
Accordi o convenzioni con Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Isole
di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Croazia, Macedonia, Bosnia-Erzegovina,
Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela,
Turchia
Accesso
alle prestazioni che costituiscano diritto sogettivo
á
Assegno
sociale (L. 133/2008:
richiesti dieci anni di
soggiorno legale continuativo, anche remoto) e provvidenze che siano diritti soggettivi in base a
normativa assistenza sociale (per la pensione di invalidita' richiesta anche
residenza) riservati a
Accesso
alle altre prestazioni
á
Parita' con gli italiani per le altre prestazioni erogate discrezionalmente (es.: reddito minimo di inserimento,
assunzioni obbligatorie, sussidi erogati dai comuni), per titolare di permesso >
1 anno e minore iscritto
nel permesso
Giurisprudenza
costituzionale
á
Sent.
Corte Cost. 306/2008 e
11/2009: illegittimo
art. 80, co. 19 L. 388/2000 e art. 9, co. 1 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui
impongono un requisito di reddito
superiore a una determinata soglia ai fini del godimento di indennita' di
accompagnamento
(condizionato a inabilita' al lavoro totale) e di pensione di inabilita' (condizionato alla disponibilita' di un
reddito inferiore a una certa soglia)
á
Estensione
per via giurisprudenziale alle altre prestazioni (es.: Trib. Bari, a proposito
di assegno di invalidita', prima ancora di Sent. Corte Cost. 187/2010)
á
Sent.
Corte Cost. 187/2010:
illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui condiziona
l'erogazione dell'assegno mensile di invalidita' alla titolarita' del permesso CE slp (ossia
al requisito di soggiorno pregresso di 5 anni): il godimento di una misura mirata al
sostentamento essenziale deve essere assicurato senza distinzione di
nazionalita', in base ad art. 14 CEDU e art. 1 Prot. add. n.1, come
interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (cosi' pure Sent.
Corte Cost. 61/2011, in
relazione alla fruizione dei servizi sociali); estensione per via giurisprudenziale
all'assegno di maternita'
erogato dai Comuni (Trib. Firenze); nota: il requisito di soggiorno pregresso di 5 anni potrebbe
sopravvivere per misure di pura integrazione del reddito
á
Sent.
Corte Cost. 329/2011:
illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 nella parte in cui condiziona
l'erogazione dell'indennita' di frequenza per minori alla titolarita' del permesso CE slp
(ossia al requisito di soggiorno pregresso di 5 anni): non e' ammessa discriminazione
rispetto a misure mirate al soddisfacimento di bisogni primari (come Sent.
Corte Cost. 187/2010) ne' una compressione quinquennale della tutela di diritti
fondamentali di un minore invalido
á
Sent.
Corte Cost. 61/2011:
legittimi gli interventi delle Regioni mirati ad attuare la parita' delle
persone in materia di diritti
fondamentali, a
prescindere dalla regolarita' del soggiorno
Accoglienza
per irregolari
á
Accoglienza
irregolari (sindaco,
fino a completamento rete CIE)
Accesso
agli alloggi di edilizia popolare
á
Edilizia
popolare, servizi di
intermediazione e credito agevolato: parita' con gli italiani per
Accesso
ai contributi integrativi per i locatari
á
Ai fini del
riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni
in locazione, i requisiti minimi (fissati con decreto
Minlavori-pubblici; nota:
il Decr. Minlavori-pubblici 4/8/2011 non li fissa) necessari perche' il
locatario benefici dei contributi integrativi devono prevedere per gli immigrati la residenza > 10 anni in Italia o >
5 anni nella regione (L. 133/2008; nota: discriminazione diretta - potenzialmente legittima secondo la
Corte Costituzionale, illegittima secondo la giurisprudenza della Corte di
Giustizia - e contrasto, per titolari di permesso CE slp o protezione
internazionale, con Direttive 2003/109/CE e 2004/83/CE)
Corte
Cost.: diritto all'alloggio
á
Sent.
Corte Cost. 61/2011: il
diritto ad una sistemazione
alloggiativa, sia pur precaria e
temporanea, e' da ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo
5.
Scuola
Accesso
dei minori stranieri alla scuola
á
Minori,
anche irregolari,
titolari del diritto
e soggetti all'obbligo di istruzione e formazione, e ammessi alla scuola di ogni ordine e
grado (inclusi esami;
problemi al compimento dei 18 anni per minori ancora irregolari)
á
Circ. Miur
8/1/2010: limite
(indicativo) del 30%
alla percentuale di alunni stranieri in ogni calsse
á
Trib.
Milano: l'istruzione include la scuola d'infanzia
á
Nota:
verosimilmente incluso l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione
á
Esonero dall'esibizione del titolo di
soggiorno ai fini
dell'adozione di provvedimenti nell'interesse dello straniero quando si tratti
di provvedimenti in materia di prestazioni scolastiche obbligatorie (obbligo in capo all'istituzione
pubblica); nota: se l'onere sussiste solo in caso di interesse esclusivo dello straniero, l'esonero si estende ai
provvedimenti in materia di asili nido
Misure
a sostegno del diritto allo studio
á
Parita' con gli italiani per le misure a
sostegno del diritto allo studio
á
Borse anche
da anni successivi al primo (non disciplinato dal Regolamento)
Rinnovo
del permesso
á
Rinnovo del permesso:
¤
1 esame, primo
anno; 2 esami, anni successivi, salvo motivi di forza maggiore
¤
<
3 anni fuori corso
¤
proseguire
gli studi, con iscrizione ad un corso di laurea diverso (non corsi privati o corsi singoli,
salvo che questi siano necessari per accedere a scuole di specializzazione,
master o dottorati), prima o dopo il conseguimento del titolo per il quale e'
stato autorizzato l'ingresso (previa autorizzazione della prima Universita', in
caso di trasferimento ad altra sede); TAR Toscana: gli anni fuori corso si
cumulano ai fini dell'applicazione del limite al rinnovo
¤
conseguire specializzazione o dottorato (fino a un anno oltre la durata dei
corsi)
á
Rinnovo consentito, anche in caso di assenza di durata >
6 mesi, per lo studente che rientri
in Italia dopo aver
svolto una parte degli studi in altro Stato membro
Riconoscimento
dei titoli di studio
á
Riconoscimento
titoli ai fini della prosecuzione degli studi: Universita'; esito possibile:
equipollenza totale, equipollenza parziale (con abbreviazione del corso di
studi), esito negativo
á
In caso di
inerzia o di esito negativo, appello a MIUR, TAR o Capo dello Stato
Abilitazione
in Italia
á
Visto e
permesso per esami di abilitazione
per laureati in Italia
á
Abilitati
in Italia, con soggiorno
pregresso > 5 anni: precedenza per l'iscrizione agli albi professionali (entro quote)
Accesso
allo studio universitario extra-quota
á
Accesso a parita' con gli italiani (incluse
specializzazioni) per
¤
CE slp
¤
lavoro
¤
motivi
familiari
¤
asilo
¤
protezione
sussidiaria
¤
motivi
umanitari (certamente in caso di permesso rilasciato per protezione sociale o,
prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007, su richiesta della
Commissione territoriale)
¤
religiosi
Accesso
al lavoro
á
Permesso utilizzabile per lavoro subordinato (< 1040
ore in un anno); verosimilmente, utilizzabile anche per lavoro autonomo
(Direttiva 2004/114/CE)
á
Conversione
in lavoro, dopo corso di
laurea (laurea
triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master
universitario di I livello o attestato o diploma di perfezionamento di durata
annuale) completo in Italia, entro quote anno successivo
á
A seguito
del consegumento di dottorato
o il master
universitario di II livello
(verosimilmente, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia),
alla scadenza del
permesso per studio, consentita la conversione in permesso per lavoro o l'iscrizione nell'elenco anagrafico
dei lavoratori in cerca di occupazione, per un periodo < 12 mesi (L.
94/2009) e il conseguente rilascio di permesso per attesa occupazione
Titolare
di permesso rilasciato da altro Stato membro
á
Consentito
l'ingresso senza visto
di straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da
altro Stato membro, per proseguire o integrare gli studi in Italia
Professioni
regolamentate
á
Definizione
di professione regolamentata:
quella il cui svolgimento richiede una delle seguenti condizioni:
Accesso
allo svolgimento della professione: passi tipici
á
Passi
successivi tipici:
o
titolo
di studio (es.: laurea)
o
titolo
abilitante (es.: esame
di Stato) o riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero
o
iscrizione
nell'albo (es.:
iscrizione all'ordine dei medici) o, in mancanza, in elenco speciale, e
svolgimento della professione
Riconoscimento
del titolo conseguito in Stato extra-UE
á
Riconoscimento
titoli abilitanti
conseguiti in uno Stato extra-UE
Iscrizione
all'albo professionale
á
Iscrizione
agli albi: entro quote
(precedenza per abilitati in Italia soggiornanti da almeno 5 anni), salvo che
per titolari di permesso per asilo
o protezione sussidiaria
e loro familiari; nella prassi:
extra quota per
titolari di soggiorno che consenta lavoro autonomo
á
Iscrizione
agli albi (e riconoscimento) extra quota per ingressi ex art. 27 (traduttori, interpreti, infermieri)?
á
L'abilitazione, in Italia, per professioni sanitarie non e' sufficiente per iscrizione in
albo e svolgimento professione: necesario preventivo benestare Minsalute (nota: la disposizione
contrasta con quanto previsto, anche per medici, ostetrici, infermieri e
farmacisti, dalla Direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento automatico
di titoli conseguiti in un paese UE ai fini dello svolgimento di professione
sulla base del coordinamento UE delle condizioni minime di formazione)
á
Il
riconoscimento del titolo professionale sanitario perde valore in mancanza di iscrizione nell'albo e
svolgimento professione entro 2 anni
Deroga
per sanitari al seguito di delegazioni sportive o gruppi organizzati
á
Consentito
a medici e sanitari al seguito di delegazioni sportive (in caso di
manifestazione sportiva ufficiale) e gruppi organizzati (in casi da determinare
con DM) lo svolgimento della professione a vantaggio della delegazione o gruppo
in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli (L. 183/2010)
Norme
di riferimento
á
Norme di riferimento:
o
art. 43
T.U.: divieto di discriminazione
fondata su razza, colore, origine nazionale o etnica, religione o cittadinanza
o
D. Lgs.
215/2003 (modificato da
L. 101/2008): parita' di trattamento tra persone indipendentemente da razza e
origine etnica (nota: non da nazionalita'!) in materia di accesso all'occupazione, condizioni di
lavoro, formazione e riqualificazione professionale, appartenenza a
organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro, protezione e sicurezza
sociale, assistenza sanitaria, prestazioni sociali, istruzione, accesso a beni,
servizi e alloggio
o
D. Lgs.
216/2003: parita' di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,
indipendentemente da religione (nonche' convinzioni personali, handicap, eta',
orientamento sessuale)
o
CEDU: divieto di discriminazione (anche
rispetto a nazionalita')
in materia di diritti fondamentali
o
art. 44
T.U. e art. 28 D.
Lgs. 150/2011: tutela
giurisdizionale
Divieti
di discriminazione diretta e indiretta; limiti
á
Divieto di discriminazione
á
Sono
considerate discriminazioni anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati,
posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo
á
Legittime le differenze di trattamento del
lavoratore dovute a caratteristiche che costituiscano un requisito essenziale
e determinante (D. Lgs.
216/2003)
á
Legittime le differenze di trattamento sulla base
della razza o dell'origine etnica giustificate oggettivamente da finalita'
legittime perseguite
attraverso mezzi appropriati
e necessari
á
Impregiudicate
le differenze di
trattamento basate sulla nazionalita' e le disposizioni sulle condizioni relative a ingresso, soggiorno, accesso
all'occupazione, assistenza e previdenza di stranieri e apolidi; impregiudicato
anche il trattamento,
basato sulla legge, derivante dalla condizione giuridica di stranieri e apolidi
á
Corte
Cost.: legittime le differenze di trattamento (anche
direttamente discriminatorie) giustificate oggettivamente da finalita'
legittime perseguite
attraverso mezzi proporzionati;
CGUE: legittime, a
queste condizioni, solo
le discriminazioni indirette
Azione
civile contro la discriminazione
á
Azione
civile, ricorso al giudice
del luogo di domicilio del ricorrente (anche da parte di associazioni iscritte
in apposito elenco o, in caso di discriminazioni collettive, di sindacati); si
applica il rito sommario di cognizione
á
In caso di discriminazione
indiretta,
á
Il giudice
puo' condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione
del comportamento o dell'atto
discriminatorio, adottando, anche
nei confronti della pubblica amministrazione, ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti
Requisito
di residenza e discriminazione indiretta
á
Giurisprudenza prevalente: l'imposizione di un
requisito di residenza pregressa
pluriennale per il godimento di un beneficio erogato dalla pubbica
amministrazione da' luogo, in genere, a discriminazione indiretta illecita (la finalita' del contenimento della spesa
pubblica non e' atta a
giustificarla)
Accesso
al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione
á
Accesso al
lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione (controverso); certamente riservati agli italiani
á
Certamente consentito, per le attivita' non esplicitamente precluse, ai cittadini comunitari (D. Lgs 165/2001), ai rifugiati (D. Lgs. 251/2007: a parita' con
comunitari; omessa l'inclusione, imposta dalla Direttiva 2004/83/CE dei
destinatari di protezione sussidiaria)
á
Non essendo
le attivita' non esplicitamente
precluse riservate
all'italiano o vietate allo straniero, l'accesso deve essere consentito ai
titolari di permesso CE slp
(art. 9, co. 12 T.U.: attivita' non riservate al cittadino nazionale o vietate
allo straniero; ancora piu' forte, Direttiva 2003/109/CE: escluse solo
attivita' che comportino esercizio di pubblici poteri) e, verosimilmente, a qualunque
lavoratore straniero
legalmente soggiornante (art. 2, co. 3 T.U e artt. 10 e 14 Conv. OIL 143/1975:
parita' di diritti e di opportunita' lavorative; restrizioni solo se
nell'interesse dello Stato); in questo senso, la giurisprudenza di merito prevalente e, implicitamente, Ord. Corte Cost. 139/2011; in senso contrario, fino ad oggi, la
giurisprudenza della Cassazione
Tutela
dell'unita' familiare
á
Deroga ingresso e soggiorno familiare del
minore soggiornante a tutela dello sviluppo psicofisico (Tribunale minorenni): permesso per motivi di assistenza
minore (lavoro; non
convertibile; iscrizione al SSN se lavoratore); Sent. Cass. SS.UU.Civ.
21799/2010: non si
richiede necessariamente
l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute,
ma e' sufficiente
qualsiasi rischio di danno grave
(ambiguita' rispetto
alla durata della
situazione di rischio: situazioni non di lunga o indeterminabile durata, e non
aventi tendenziale stabilita')
á
Tutela
delle unioni di fatto
(ricongiungimento genitore naturale, purche' il minore soggiorni legalmente in
Italia con l'altro genitore)
á
Ricongiungimento
anche per i figli del coniuge
á
Minori affidati
o sottoposti a tutela equiparati a figli ai fini della tutela
dell'unita' familiare
Tutela
relativa al permesso di soggiorno
á
Rilascio di
autonomo permesso per
motivi familiari al compimento dei 14 anni, valido fino ai 18 anni (prassi?)
á
Conversione del permesso per motivi familiari al
compimento dei 18 anni,
o in caso di cessazione vincoli o morte familiare; conversione del permesso per
i minori affidati al
compimento dei 18 anni (entro quote anno successivo; Sent. Corte Cost.
198/2003: anche affidamento di fatto o tutela);
in caso di minore non accompagnato,
necessari, in base a L. 129/2011, affidamento ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983
o tutela e parere
favorevole del Comitato minori
(circ. Mininterno: il parere del Comitato minori va prodotto al momento della
presentazione dell'istanza di conversione), oppure, in alternativa, 3 anni di soggiorno pregresso e 2 anni di inserimento in progetto autorizzato
á
Consentito
anche il rinnovo del
permesso (per una sola volta) per motivi familiari al compimento dei 18 anni in caso di neo-maggiorenne ancora a
carico di genitore in
possesso dei requisiti di reddito e alloggio (circ. Mininterno 28/3/2008);
nota: ulteriori rinnovi
effettuabili in base ad art. 5, co. 5 T.U.
Inespellibilita'
á
Divieto
di espulsione, salvo
motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; rimpatrio col familiare
espulso; iscrizione minore irregolare < 14 anni permesso genitore o
affidatario (o permesso per motivi familiari per > 14 anni); permesso per minore
eta' negli altri casi
(incluso minore non accompagnato, fino a completamento indagini sui familiari
in patria)
á
Nelle more
dell'accertamento
dell'eta' o in caso di dubbio,
si presume la minore
eta'
á
Divieto di respingimento non previsto esplicitamente; anzi, L. 129/2011
prescrive l'adozione di modalita' idonee in caso di respingimento di minore; in
precedenza, circ. Mininterno 9/7/2007 sembrava escluderlo
Minore
non accompagnato: rimpatrio assistito; permesso per integrazione minore
á
Definizione:
minore privo di assistenza
e rappresentanza (simultaneamente?)
da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili secondo
la legge italiana (DPCM 535/99)
á
Rimpatrio
assistito del minore non
accompagnato deciso da Comitato minori
á
Permesso
per integrazione minore
al minore non accompagnato inserito in progetto gestito da ente autorizzato;
utilizzabilita' per lavoro
á
Convertibilita' del permesso (verosimilmente, qualunque
sia il titolo) entro quote anno successivo, a condizione di 3 anni di presenza in Italia, 2 anni di inserimento, o, in alternativa, provvedimento di affidamento o tutela e parere favorevole del Comitato minori (circ. Mininterno: il parere del
Comitato minori va prodotto al momento della presentazione dell'istanza di
conversione)
Interesse
superiore del fanciullo
á
Interesse
superiore del fanciullo
in tutti i provvedimenti relativi a unita' familiare (incluso rimpatrio
assistito)
Protezione
sociale: presupposti; permesso; facolta'
á
Rischio per l'incolumita' (anche a seguito di
eventuale rimpatrio) derivante da dichiarazioni rese in indagini o nel giudizio relativi a determinati delitti, o dal tentativo
di sottrarsi al
condizionamento criminale (anche in caso di violenza o grave sfruttamento in
ambito lavorativo), ovvero condanna per reato commesso in eta' minore e partecipazione a un programma di
integrazione sociale:
Collaborazione
anti-terrorismo
á
Collaborazione in indagini o procedimenti relativi a
delitti di natura terroristica:
1.
Controllo e sanzioni
Controllo
del territorio
á
Possibile
per i sindaci
avvalersi di associazioni
non armate per la segnalazione alla polizia locale o di Stato di eventi
che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o disagio sociale (Sent.
Corte Cost. 226/2010: illegittima la segnalazione di stuazioni di disagio
sociale); le
associazioni sono iscritte in apposito elenco, previa verifica del possesso dei
requisiti stabiliti con
decreto Mininterno[1]
(L. 94/2009)
á
Il sindaco segnala alle competenti autorita' la condizione
di soggiorno irregolare dello straniero ai fini dell'allontanamento dall'Italia; gli agenti di polizia
municipale accedono alle
banche dati sui
permessi (L. 125/2008)
Sanzioni
á
Reato di ingresso e/o soggiorno illegale:
á
Reclusione da 6 mesi a 3 anni (e possibile confisca dell'immobile) per
chi dia alloggio a
titolo oneroso a straniero irregolare (al momento della stipula o del rinnovo
del contratto) al fine di trarne un ingiusto profitto (condizioni vessatorie rispetto a quelle
di mercato)
á
Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5000 euro per ogni lavoratore per il datore di
lavoro che occupi alle
proprie dipendenze lo straniero non autorizzato (purche' vi sia il dolo); nota: il reclutamento di manodopera o
la sua organizzazione in condizioni di grave sfruttamento, messe in atto
approfittando dello stato di bisogno o di necessita' dei lavoratori e' punito
con reclusione fino a 8 anni e multa fino a 2.000 euro (art. 12 L. 148/2011)
á
Reclusione fino a 15 anni (piu' possibile aumento fino alla meta') per il favoreggiamento dell'ingresso illegale
á
Reclusione fino a 4 anni per il favoreggiamento della permanenza
illegale finalizzato all'ottenimento di un ingiusto profitto; non costituiscono reato le attivita' di
soccorso e assistenza umanitaria
á
Sent.
Corte Cost. 249/2010: illegittima la disposizione (L. 125/2008) in base
alla quale il soggiorno illegale e' considerato circostanza aggravante comune
Presupposti
á
Adottato
per straniero
á
In caso di impossibilita'
di esecuzione
immediata a causa di
impedimenti (inclusi necessita' di prestare soccorso, mancanza documenti,
incertezze sull'identita' o nazionalita', indisponibilita' di un vettore, rischio
di fuga; nota: il
rischio di fuga di per se' non e' un impedimento all'esecuzione immediata), trattenimento
in CIE (di recente, si
e' dato luogo al trattenimento di migranti a bordo di navi)
Oneri
e sanzioni per il vettore
á
Oneri
(rimpatrio respinti) e sanzioni (per mancato controllo documenti o -
"e"? - mancata segnalazione documenti irregolari) per il vettore
Tutela
dei diritti
á
Deroga in caso di applicazione di un regime di protezione
temporanea o di
presentazione di domanda di asilo:
non si applicano le disposizioni su presupposti (inclusi assenza di condanne e
pericolosita') ed esecuzione del respingimento, ne' su oneri a carico del
vettore (nota: al momento dell'imbarco, il vettore pero' non sa se verra'
presentata domanda d'asilo)
á
Divieto assoluto di respingimento, anche
indiretto, verso un
paese in cui vi sia rischio di persecuzione per razza, sesso, lingua, cittadinanza,
religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali
á
Assistenza
alla frontiera allo straniero respinto
á
Il respingimento di disabili, anziani, minori, componenti di famiglie
monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, sono effettuati
con modalita' adatte al caso
particolare; nota: sembra escluso che sussista un implicito divieto di respingimento del minore (come si evinceva, invece, da circ. Mininterno 9/7/2007)
Respingimenti
in mare
á
Stranieri respinti
in alto mare verso la
Libia:
Tutela
giurisdizionale
á
Non prevista convalida per il respingimento: possibile assenza
di controllo giurisdizionale effettivo su misure limitative della liberta' in
caso di respingimento differito per meno di 48 ore
á
Non si
applicano le tutele
previste per l'espulsione da L. 129/2011
á
Ricorso al TAR (tuttavia, Gdp Agrigento: illegittimo il
respingimento adottato a distanza di giorni dall'intercettazione dello
straniero; competenza del giudice ordinario, in questo caso)
Conseguenze
á
Non previsto divieto di reingresso a seguito di respingimento
Presupposti
á
Motivi di ordine
pubblico o sicurezza
dello Stato o sospetto
coinvolgimento o agevolazione attivita' terroristiche
á
Misura di sicurezza (380, 381 o condanna > 2 anni o a
misura restrittiva per delitto contro la personalita' dello Stato; effettiva
pericolosita'; non irrogabile per pena < 2 anni patteggiata ne' in caso di
sospensione condizionale)
á
Misura alternativa alla pena residua < 2 anni per
straniero che sarebbe da espellere comunque per irregolarita' (salvo divieto di
espulsione o reati art. 407 co. 2a c.p.p., o reati T.U.); provvedimento obbligatorio
á
Sanzione sostitutiva della pena: per straniero da espellere
comunque per irregolarita' e da condananre a reclusione < 2 anni (senza
possibilita' di sospensione) o per straniero da condannare ad ammenda per
ingresso o soggiorno illegale o per mancato ottemperamento al'ordine del
questore; provvedimento discrezionale; si applica solo se lo straniero e' immediatamente
allontanabile; non si
applica in caso di divieto di espulsione o reati art. 407 co. 2a c.p.p., o
reati T.U. con massimo edittale > 2 anni; nota: se il giudice non applica l'espulsione
quale misura sostitutiva della pena, in casi in cui essa non sia esclusa a
priori ne' come misura sostitutiva ne' come misura alternativa, il magistrato
di sorveglianza sara' tenuto ad adottare, dal primo giorno di detenzione, un
provvedimento di espulsione come misura alternativa
á
Misura di prevenzione (straniero ritenuto dal questore dedito
ad attivita' delittuose o indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa)
á
Soggiorno
illegale:
á
Pendenza di
un provvedimento di espulsione o respingimento adottato da altro Stato membro
(possibile anche la previa revoca dell'eventuale permesso)
Esonero
á
Nessun
provvedimento e' applicato a carico dell'irregolare intercettato in uscita ai controlli
di frontiera esterna (consacrazione
dell'overstaying; nota: e se il controllo ha luogo
nell'attraversamento di una frontiera Schengen?)
Modalita'
á
Concessione
(su richiesta; schede
informative) di un termine
tra 7 e 30 gg (prorogabile in base al caso specifico) per il rimpatrio
volontario (salvo che
esistano i presupposti per l'accompagnamento coattivo):
¤
convalida
del giudice di pace
¤
violazione:
multa da 3.000 a
18.000 euro (giudice di pace) ed espulsione coattiva
á
Espulsione coattiva in caso di
¤
assenza di documento
di viaggio valido
¤
incapacita'
di dimostrazione di disponibilita' di alloggio (e di risorse da fonti lecite?)
¤
dichiarazione
di false generalita'
¤
violazione del termine per il rimpatrio volontario
o del divieto di reingresso o dell'ordine del questore o delle misure limitative
Categorie
vulnerabili
á
L'espulsione di disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, e' effettuata con
modalita' adatte al caso particolare
Caso
particolare: titolare di diritto al ricongiungimento e suo familiare
á
Ai fini
dell'espulsione per soggiorno illegale di titolare di diritto al ricongiungimento o di familiare ricongiunto (e, verosimilmente, di familiare
nato o acquisito in Italia) si tiene conto di vincoli familiari, durata del
soggiorno pregresso e legami socio-familiari con il paese d'origine
Convalida
dell'accompagnamento immediato; sospensione
á
Convalida da parte del giudice di pace entro 48 ore per l'accompagnamento immediato; nelle more, sospensione dell'esecuzione
á
Diritto
dello straniero ad essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e ad essere ammesso al gratuito
patrocinio
á
Diritto ad
essere assistito da interprete
(Sent. Corte Cost. 254/2007: anche di fiducia; da disciplinare con legge)
Trattenimento
in CIE
á
Trattenimento nel CIE
-
quando e' impossibile eseguire immediatamente l'espulsione con accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di impedimenti, inclusi
¤
necessita'
di soccorrere lo straniero
¤
necessita'
di accertamenti su identita' o nazionalita'
¤
necessita'
di acquisire documenti per il viaggio
¤
mancanza di
vettore
¤
rischio
di fuga (nota: improprio
includerlo tra gli impedimenti)
-
in attesa
della convalida dell'accompagnamento (se e' impossibile il trattenimento in questura)
-
30 gg
-
prorogabile
per altri 30 gg in
caso di gravi difficolta'
nell'accertamento di identita' o nazionalita' o nell'acquisizione dei documenti
di viaggio
-
possibili
due proroghe ulteriori di 60 gg ciascuna, se permangono le condizioni che lo hanno reso necessario
-
possibili
ulteriori proroghe, di non piu' di 60 gg ciascuna, per un massimo di ulteriori 12
mesi, in caso di
perdurante impossibilita' di allontanamento, nonostante sia stato
compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio da parte dello straniero o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi
-
in caso di allontanamento indebito: ripristino della
misura, senza azzeramento del computo del tempo
¤
familiari
conviventi
¤
difensore
¤
ministri di
culto
¤
personale
della rappresentanza diplomatica o consolare
¤
persone
regolarmente soggiornanti (Carta dei diritti), previa autorizzazione da parte
del prefetto
¤
rappresentante
ACNUR (Carta dei diritti)
¤
associazioni
convenzionate (Carta dei diritti)
¤
rappresentanti
di organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali
¤
Sindaci,
Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale
(previsione soppressa da circ. Mininterno 1/4/2011, ma ripristinata da
Direttiva Mininterno 13/12/2011)
¤
giornalisti
e fotocineoperatori (previsione soppressa da circ. Mininterno 1/4/2011, ma
ripristinata da Direttiva Mininterno 13/12/2011)
¤ diritti garantiti:
- piena informazione relativa ai diritti su trattenimento, convalida e ricorso contro il provvedimento di espulsione o di respingimento
- comunicazione all'autoritaÕ consolare del Paese di appartenenza (salvi i casi di rinuncia esplicita) e segnalazione del trattenimento, su richiesta, a familiari o conoscenti
- tutela della salute psico-fisica
- liberta' di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con membri degli organismi ammessi al CIE (anche prima o nelle more della procedura di convalida del trattenimento)
- liberta' di corrispondenza riservata anche telefonica
- possibilita' di esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota e di avvalersi di servizi di interpretariato (anche prima o nelle more della procedura di convalida del trattenimento)
- tutela dell'unita' familiare: il nucleo familiare sottoposto a trattenimento deve essere ospitato nello stesso CIE e con godimento di spazi propri; in mancanza, si procede a trasferimento ad altro CIE adeguato
- diritti del minore: il minore puo' essere trattenuto solo a tutela del suo diritto allÕunita' familiare, su richiesta di un genitore o su decisione del Tribunale per i minorenni; negli altri casi il minore e' affidato a struttura protetta indicata dal Tribunale per i minorenni
- liberta' di culto, assistenza religiosa e rispetto delle specifiche esigenze relative al culto stesso, nei limiti imposti dalle esigenze della vita collettiva
- rispetto delle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita la cui compressione puo' determinare una lesione dell'identita'
- tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identita' sessuale
- recupero degli effetti e dei risparmi personali
¤ se gli organismi ammessi al CIE non sono in grado di garantire tutte le forme di assistenza previste, il prefetto ne affida l'attuazione al gestore, che puo' avvalersi di operatori professionali qualificati
¤
deve essere assicurata, se possibile, la presenza quotidiana, nel centro, di operatori esterni
¤
ordine
del questore di lasciare
l'Italia entro 7 gg;
giurisprudenza: provvedimento legittimo se l'impossibilita' e' motivata e se le cause che hanno impedito l'allontanamento non costituiscono impedimento per lo straniero
¤
il questore
puo' consegnare allo
straniero documentazione
utile a raggiungere la rappresentanza consolare e il biglietto di viaggio
Rimpatrio
assistito
á
Possibile
l'attivazione di programmi
di rimpatrio assistito
da parte del Mininterno, anche in collaborazione con organizzazioni
internazionali e intergovernative, enti locali, associazioni
á
Esclusa
l'ammissione di
stranieri
á
Nota: puo' essere ammesso lo straniero espulso coattivamente per rischio
di fuga, ma non e'
chiaro in quale contesto possa chiederlo
á
Condizione necessaria per l'ammissione: avvenuta identificazione dello straniero (nota: incentiva la collaborazione)
á
In caso di
ammissione, sospesi il provvedimento di respingimento o espulsione (anche per
motivi di prevenzione?), l'ordine del questore e le misure limitative (non il
trattenimento in CIE)
á
Ammissione al programma di rimpatrio assistito in
base alle seguenti priorita'
(Decr. Mininterno 27/10/2011):
á
Il
programma puo' prevedere la corresponsione di un contributo economico e/o la cooperazione con il paese di destinazione a sostegno
dell'inserimento dello straniero (Decr. Mininterno 27/10/2011)
á
In caso di
rimpatrio effettuato, interrotto il procedimento per reato di soggiorno
illegale
á
Espulsione
coattiva in caso di sottrazione al rimpatrio assistito
Tutela
giurisdizionale rispetto all'espulsione
á
Ricorso
¤
ordine
pubblico o sicurezza dello Stato
¤
sospetto
coinvolgimento o agevolazione attivita' terroristiche (non ammessa la
sospensione cautelare)
¤
misura di
sicurezza (possibile anche la revoca da parte del magistrato o del Tribunale di
sorveglianza)
¤
sostitutiva
della pena
á
Difensore
di fiducia o, in
mancanza, difensore d'ufficio per ricorso e convalide
á
Assistenza interprete (Sent. Corte Cost. 254/2007: anche di
fiducia; da disciplinare con legge)
á
Accesso al gratuito
patrocinio per ricorso e
convalide; necessaria la certificazione di reddito < 10.628,16 euro; in caso
di impossibilita', consentita l'autocertificazione (solo per straniero
regolare? Se si', accesso possibile, di fatto, solo per ricorso)
Divieto
di reingresso; violazione
á
Divieto
di reingresso:
á
Reato di reingresso non autorizzato dell'espulso: reclusione
1-4 anni; reiterazione: reclusione 1–5 anni
Reato
di mancato ottemperamento dell'ordine del questore
á
Mancato
ottemperamento:
Carente
recepimento della Direttiva 2008/115/CE
á
Elementi
di residuo contrasto con la Direttiva 2008/115/CE:
Divieti
di espulsione
á
Divieto
di espulsione
o
rischio, anche a seguito di rinvio indiretto, di
persecuzione per razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali
¤
minori
¤
gravide e puerpere (che provvedono al figlio <
6 mesi), e marito
convivente (Sent. Corte Cost. 376/2000)
¤
coniuge e familiari
di italiani < II
grado conviventi (revoca dell'espulsione in seguito a successivo
matrimonio; ulteriore rispetto al diritto di soggiorno; Cass. 19464/2011: anche
familiari di minore italiano)
¤
permesso
CE slp (espulsione
possibile solo per gravi
motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato)
1. Destinatari della protezione
Definizione
dello status
á
Protezione
internazionale:
Agente
statale e non statale
á
Ai fini
della protezione internazionale, rilevanti le persecuzioni
o i danni gravi che
ricadono sotto la responsabilita'
dello Stato o dei
partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del
suo territorio, ovvero da agenti non statali, se ne' i soggetti precedenti ne' le
organizzazioni internazionali possono o vogliono fornire sufficiente
protezione contro
persecuzioni o danni gravi
Cause
di esclusione, cessazione, diniego e revoca per lo status di rifugiato
á
Esclusione dallo status di rifugiato per
o
responsabilita'
in crimini contro la pace o l'umanita', crimini di guerra
o
condanne
all'estero per reati gravi (pena prevista in Italia: minimo > 4 anni
o massimo > 10 anni)
o
atti contrari
alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite
á
Diniego dello status di rifugiato per
á
Cessazione dello status di rifugiato per
o
ricorso
alla protezione del paese nel quale vi era rischio di persecuzione
o
acquisizione
della cittadinanza di un paese che fornisca protezione
o
cessazione
del rischio di persecuzione
á
Revoca dello status di rifugiato
Cause
di esclusione, cessazione, diniego e revoca per la protezione sussidiaria
á
Esclusione dalla protezione sussidiaria per
o
responsabilita'
in crimini contro la pace o l'umanita', crimini di guerra
o
condanne
all'estero per reati gravi (pena prevista in Italia: minimo > 4 anni
o massimo > 10 anni)
o
atti
contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni Unite
o
pericolo per
ordine pubblico, sicurezza pubblica o sicurezza dello Stato
á
Diniego della protezione sussidiaria per
á
Cessazione della protezione sussidiaria per cessazione del rischio di subire un danno
grave; cessazione non dichiarata
in presenza di gravi motivi umanitari che impediscano il rimpatrio
á
Revoca della protezione sussidiaria in presenza di una delle clausole di esclusione o in caso di riconoscimento determinato
da comportamento fraudolento
del richiedente
2. Procedura
Tutela dal
respingimento
á
Deroga alle disposizioni sul respingimento
quando si applichino quelle su protezione temporanea o asilo: non contano i requisiti di
disponibilita' di mezzi, ne' i divieti di ingresso; non si respinge lo
straniero privo di requisiti (inclusa assenza di condanne e di pericolosita');
non si applicano oneri al vettore
á
Nota: il
vettore non sa se verra'
presentata domanda d'asilo => nega comunque l'imbarco allo straniero che
fugge senza requisiti per l'ingresso => necessario il ricorso ai
trafficanti
Presentazione
della domanda; verbalizzazione
á
La domanda e' presentata alla polizia di frontiera o alla questura
á
La domanda non puo' essere respinta o esclusa dall'esame per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente
á
La domanda
e' verbalizzata
comunque in questura; il verbale e' approvato e sottoscritto dal richiedente,
cui viene rilasciata copia del verbale e della documentazione allegata
Trattenimento
in CIE e ospitalita' obbligatoria in CARA
á
Trattenimento
in CIE per il richiedente condannato per reati 380, co. 1 e 2, c.p.p., o riguardanti stupefacenti,
liberta' sessuale, favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento
minori per attivita' illecite o persone per prostituzione o per sfruttamento
prostituzione o che
sia destinatario di espulsione
o respingimento (D.
Lgs. 159/2008)
á
Ospitalita'
obbligatoria in CARA (con uscita nelle ore diurne) per il
richiedente
á
Allontanamento
ingiustificato del
richiedente ospitato obbligatoriamente in CARA: decisione sulla domanda sulla base
degli elementi in possesso della Commissione
á
Nota: prima dell'entrata in vigore del D.
Lgs. 159/2008, era previsto che il richiedente gia' destinatario di un
provvedimento di espulsione per soggiorno illegale fosse ospitato comunque in
CARA; era quindi possibile l'iterazione illimitata del seguente meccanismo
elusivo: intercettazione di straniero irregolare => richiesta di asilo =>
ospitalita' in CARA => abbandono del CARA => rigetto dell'istanza =>
presentazione di nuova richiesta (inammissibile, ma non irricevibile) in caso
di nuova intercettazione => nuova ospitalita' in CARA, etc.
Attestato
e permesso per richiesta asilo
á
Attestato
nominativo al
richiedente trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA; permesso
per richiesta asilo, di 3 mesi rinnovabile, negli altri casi
(non richiesti passaporto e mezzi per rimpatrio; possibile limitazione della circolazione)
Applicazione
del Regolamento Dublino II
á
L'Italia
puo' dichiararsi competente
per l'esame della domanda in caso di trattenimento in CIE o di ospitalita' obbligatoria in CARA a seguito di presentazione della domanda
successiva
all'intercettazione in condizioni di ingresso o soggiorno illegali; negli altri casi, la questura avvia le procedure per la determinazione
dello Stato competente
in base al Regolamento Dublino
II
á
Determinazione dello Stato competente, in base all'applicazione
successiva dei seguenti criteri:
á
Sent. CGUE
C-411/10: se lo Stato determinato in base a questi criteri non risulta uno
Stato sicuro (anche per carenze del suo sistema di asilo), si procede nella
ricerca e, in mancanza di uno Stato formalmente competente sicuro, lo Stato in
cui e' stata presentata la domanda e' tenuto ad assumere la responsabilita'
dell'esame
Commissioni
territoriali e Commissione nazionale
á
Commissioni
territoriali: Gorizia
(con sezione a Verona), Milano, Torino (con sezione a Bologna), Roma (con
sezione a Firenze), Caserta, Foggia, Bari, Crotone, Trapani, Siracusa (con
sezione a Mineo); competenza
per l'esame delle
domande presentate nella circoscrizione o da richiedenti trattenuti in CIE o
ospitati in CARA nella circoscrizione): composte da
o
un
funzionario di carriera prefettizia,
con funzioni di presidente
o
un
funzionario della polizia
di Stato
o
un
rappresentante dell'ente territoriale
o
un
rappresentante dell'ACNUR
o
un
funzionario del MAE
(su richiesta del Presidente della Commissione nazionale)
á
Commissione
nazionale per il diritto d'asilo,
competente in materia di revoca
e cessazione dello
status di protezione internazionale, con compiti di indirizzo, formazione e aggiornamento
delle Commissioni territoriali; presieduta da un prefetto
e composta da
o
un
dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
o
un
funzionario della carriera diplomatica
o
un
funzionario di carriera prefettizia
in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Mininterno
o
un
dirigente del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Mininterno
á
Alle
riunioni della Commissione nazionale partecipa un rappresentante del delegato ACNUR, con funzioni consultive
Diritti
del richiedente
á
Garantiti al richiedente: contatti con l'ACNUR, assistenza di un interprete, assistenza di un avvocato (a spese del
richiedente in sede di esame della Commissione; accesso al gratuito
patrocinio, in sede di ricorso)
Domande
inammissibili
á
Domanda inammissibile (ma non irricevibile; decisione presa
dalla Commissione)
Audizione
á
Colloquio con la Commissione:
o
entro 7 gg.
dal ricevimento della documentazione in caso di trattenimento in CIE, 30 gg.
negli altri casi
o
in seduta
non pubblica, con garanzia di riservatezza
o
rinviabile
per motivi di salute o altri gravi motivi (in caso di mancata presentazione e
mancata richiesta di rinvio, la Commissione decide comunque sulla base degli
elementi in suo possesso)
o
possibile
chiedere la presenza di un solo membro della Commissione e, per esigenze
particolari del richiedente, l'ammissione di personale di sostegno
o
redatto
verbale, sottoscritto dal richiedente (il rifiuto di sottoscrizione non
preclude la decisione della Commissione) e a lui consegnato in copia
Decisione
della Commissione territoriale
á
Decisione (entro 2 gg dal colloquio per trattenuti
in CIE, 3 gg per gli altri):
o
riconoscimento di status di rifugiato o protezione
sussidiaria
o
rigetto per (nota: due definizioni diverse dei
motivi di diniego tra D. Lgs. 251/2007 e D. Lgs. 25/2008)
¤
mancanza presupposti
¤
sussistenza
clausola di cessazione
o di esclusione
¤
provenienza
da paese di origine sicuro
senza che il
richiedente abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel paese nel suo caso specifico
¤
manifesta
infondatezza (palese
insussistenza dei presupposti o presentazione strumentale della domanda per evitare o ritardare
allontanamento)
á
In caso di
rigetto, se sussistono
gravi motivi umanitari, trasmissione degli atti al questore per eventuale
rilascio di permesso per
motivi umanitari ex
art. 5, co. 6 T.U. (il questore valuta solo l'esistenza degli altri presupposti
per il rilascio); Sent. Cass. 19393/2009: il rilascio del permesso per motivi umanitari corrisponde
a un diritto soggettivo
(ricorso contro il diniego al giudice ordinario), di cui ha valore ricognitivo,
non costitutivo
á
Nel 2007 (prima dell'istituzione della protezione
sussidiaria)
o
domande
presentate: 14.055
o
domande
esaminate: 13.509
o
riconoscimento dello status di rifugiato: circa 10%
o
diniego
dello status, con protezione umanitaria: circa 47%
o
dinego dello status, senza protezione: circa 36%
o
altro esito (rinunce; casi Dublino;
irreperibili): circa 6%
á
Nel 2008
á
Nel 2009
á
Nel 2010 (dati provvisori)
Conseguenze
della decisione negativa
á
In caso di rigetto o di ritiro o di inammissibilita' della domanda, salvo il caso di rilascio
di altro permesso e trascorso il termine per l'eventuale impugnazione, si
procede
o
ad
allontanamento con accompagnamento alla frontiera, se il richiedente e' trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA
o
ad eventuali
concessione di un termine
per il rimpatrio volontario (o,
in mancanza delle condizioni, ad accompagnamento immediato alla frontiera) ed
ammissione ad un programma di rimpatrio
assistito, se
al richiedente e' stato rilasciato un permesso per richiesta asilo
Ricorso
contro la decisione di I grado
á
Si applica
il rito sommario di cognizione
á
Il
ricorso e' presentato al
tribunale che ha sede
nel capoluogo del
distretto di Corte d'appello in cui ha sede
á
Il ricorso
e' ammissibile solo
se presentato entro 30 gg dalla
notificazione del provvedimento (60 gg, in caso di presentazione del ricorso dall'estero); termini
dimezzati se il richiedente e' stato trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in un CARA; nota: dubbia la legittimita' di un termine per il ricorso in materia
di diritti soggettivi
á
Il ricorso sospende l'allontanamento, salvo che nei casi seguenti:
o
la
decisione e' stata assunta sulla base della sola documentazione presentata,
essendosi il richiedente allontanato ingiustificatamente dal CARA
o
il
richiedente e' ospitato obbligatoriamente in CARA avendo presentato la domanda dopo essere stato
intercettato in fase di ingresso
illegale o in
condizioni di soggiorno illegale
o
il
richiedente e' trattenuto in CIE
o
la domanda
e' stata giudicata inammissibile
o
la domanda
e' stata rigettata per manifesta infondatezza
á
In mancanza
di effetto sospensivo
automatico, il richiedente puo' chiedere la sospensione
del provvedimento al giudice competente
per il ricorso; in caso di accoglimento dell'istanza, al richiedente e' rilasciato un permesso per richiesta asilo e se ne dispone
l'accoglienza in un centro di accoglienza per richiedenti asilo
á
Il ricorso
e' trattato in ogni grado in via d'urgenza
3.
Accoglienza dei richiedenti asilo
Condizioni
per l'accesso alle misure di accoglienza
á
Il titolare
di permesso per
richiesta asilo privo di mezzi
sufficienti per se' e per i familiari (come per turismo, per 6 mesi: 5.227
euro, per una persona; 3.186
euro a persona, in caso
di nucleo familiare) accede con i familiari alle misure di accoglienza (D. Lgs. 140/2005)
á
Accesso
garantito a condizione che il richiedente abbia presentato la domanda di
asilo entro 8 gg.
dall'ingresso (dal
verificarsi dei motivi di persecuzione, in caso di richiedente gia'
soggiornante legalmente nel territorio nazionale)
á
Giurisprudenza:
le disposizioni sull'assistenza si applicano anche al richiedente asilo che
attenda la determinazione dello Stato competente
Contributo
assistenziale
á
In caso di indisponibilita'
di posti, contributo
assistenziale
(attualmente: 27,89 euro
al giorno a persona)
per il tempo necessario (ma comunque < 35 gg) ad acquisire la disponibilita' presso
un centro di accoglienza
Strutture
di accoglienza: dimensioni; diritti; accesso a istruzione e formazione
professionale
á
Predisposti
servizi di accoglienza
territoriali per richiedenti asilo;
per il 2008, 2.541
posti da parte dello SPRAR e 1.847 da parte degli enti locali, con 8.412
beneficiari; per il 2009, 3.694 posti da parte dello SPRAR, con 7.845 beneficiari; per il 2010, 3.000 posti da parte dello SPRAR, di cui 501 per
le categorie vulnerabili, e 146 per le categorie vulnerabili finanziati dall'8
per mille, con 6.975 bemeficiari
á
Le
strutture di accoglienza garantiscono, nei limiti del possibile, la tutela
della vita familiare e
della sua integrita' e
il rispetto delle esigenze delle persone vulnerabili
á
Nei centri
di accoglienza sono
ammessi gli avvocati
e i rappresentanti dell'ACNUR
e delle associazioni o degli enti di tutela autorizzati
á
I minori richiedenti asilo o figli di richiedenti
asilo sono soggetti all'obbligo scolastico
á
I
richiedenti asilo inseriti nei servizi di accoglienza possono frequentare i
corsi di formazione professionale
eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza
del richiedente asilo
Rinnovo
del permesso per richiesta asilo; accesso al lavoro
á
Se la decisione
sulla domanda di asilo non e' adottata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda il permesso
per richiesta asilo e' rinnovato
per la durata di 6
mesi
á
Salvo il
caso di ritardo addebitabile al
richiedente (documenti falsi, reticenza su identita' e nazionalita', mancata
presentazione all'audizione senza valida giustificazione), il permesso
rinnovato consente di
svolgere attivita' lavorativa
fino alla conclusione della procedura; il permesso non puo' essere convertito in permesso per lavoro
á
Il
richiedente asilo che svolge attivita' lavorativa puo' continuare ad usufruire dell'accoglienza a condizione di contribuire
alle spese
á
Giurisprudenza:
le disposizioni sull'accesso al lavoro si applicano anche al richiedente asilo
che attenda la determinazione dello Stato competente
Richiedente
che abbia presentato ricorso: accesso al lavoro, alla formazione e
all'accoglienza
á
In caso di ricorso contro la decisione della Commissione
territoriale o contro la sentenza del tribunale, si applicano le disposizioni
su accesso al lavoro
(trascorsi 6 mesi dalla presentazione della domanda originale) e alla formazione professionale
á
L'accoglienza del ricorrente e' consentita solo
4. Diritti
Tutela
rispetto all'espulsione
á
Il titolare
dello status di protezione internazionale e' espulso
solo quando rappresenti un pericolo
o
per la sicurezza
dello Stato
o
per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per
il quale e' prevista la pena della reclusione > 4 anni nel minimo o >
10 anni nel massimo
á
Nota: si
tratta di motivi di revoca
dello status; interpretazione: l'espulsione e' adottabile anche prima che sia stata adottata la revoca
Tutela
dell'unita' familiare
á
Ricongiungimento familiare con il rifugiato senza vincolo di dimostrazione dei requisiti
di reddito e alloggio
á
Rilassamento, per il ricongiungimento con
destinatario di protezione internazionale, delle disposizioni che prevedono la produzione di
certificati attestanti l'esistenza di vincoli familiari (sostituibili e non strettamente
indispensabili)
á
Consentito
l'ingresso per ricongiungimento degli ascendenti
diretti di primo grado
del rifugiato minore non accompagnato
á
Il titolare
di protezione sussidiaria
ha diritto al ricongiungimento familiare come gli altri stranieri; la soglia di reddito non
eccede, pero', 2 x assegno sociale, anche se il numero di familiari
ricongiunti e' > 2
á
Possibile coesione
familiare con il rifugiato per il familiare (per il quale si
potrebbe chiedere il ricongiungimento) presente in Italia, anche illegalmente (art. 30, co. 1, lettera c, T.U.)
á
Ai familiari (coniuge e figli minori o minori
affidati non coniugati, gia' presenti in Italia al momento della richiesta di
asilo) del titolare dello status di protezione sussidiaria presenti sul territorio nazionale che
individualmente non hanno diritto a tale status e' rilasciato un permesso
per motivi familiari
á
I familiari (coniuge e figli minori o minori
affidati non coniugati, gia' presenti in Italia al momento della richiesta di asilo;
in pratica, verosimilmente, anche gli altri ricongiungibili) del titolare dello
status di protezione internazionale
che non hanno individualmente diritto allo status godono degli stessi
diritti riconosciuti al
titolare dello status (verosimilmente, non in modo autonomo)
Permesso
di soggiorno
á
Al titolare
dello status di rifugiato
e' rilasciato un permesso di soggiorno per asilo della durata di 5 anni, rinnovabile (e verosimilmente convertibile in permesso di soggiorno per lavoro in presenza dei requisiti)
á
Al
destinatario di protezione sussidiaria e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione
sussidiaria della durata
di 3 anni, rinnovabile previa verifica (da parte di chi?) della
permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento dello
status, utilizzabile per lavoro
e studio e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro in presenza dei requisiti
á
Accesso al permesso
CE slp, dopo 5 anni di soggiorno legale, ma solo dopo conversione del permesso per asilo o per protezione
sussidiaria in permesso che consenta il rilascio del permesso CE slp, essendo precluso il rilascio diretto; nota: in vigore dal 20/5/2011 la Direttiva 2011/51/CE
(da recepire entro il
20/5/2013), che include
i titolari di protezione internazionale tra coloro che possono ottenere il permesso CE slp
Naturalizzazione
á
Accesso
alla cittadinanza per
naturalizzazione dopo 5 anni
di residenza legale
per il rifugiato,
dopo 10 anni per il
titolare di protezione sussidiaria
Accesso
a lavoro, professioni, riconoscimento titoli, assistenza, studio
á
Il titolare
dello status di protezione internazionale e' equiparato
al cittadino italiano
in materia di
o
lavoro subordinato o autonomo
o
iscrizione
agli albi professionali
o
formazione
professionale e tirocinio sul luogo di lavoro (nota: in contrasto con circ. Minlavoro
24/2011, che dichiara non applicabili le restrizioni di cui alla L. 148/2011)
o
accesso al riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri (di studio o anche
professionali?)
o
assistenza
sociale
o
assistenza
sanitaria
á
Il titolare
dello status di rifugiato
e' equiparato al
cittadino comunitario
riguardo all'accesso al pubblico impiego (esclusi esercizio di pubblici poteri,
tutela sicurezza nazionale, determinati posti e funzioni di vertice); nota: omessa l'inclusione, imposta dalla Direttiva
2004/83/CE dei destinatari di protezione sussidiaria
á
L'accesso
ai corsi universitari
per il titolare di permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria o asilo umanitario (verosimilmente il riferimento
e' al permesso per motivi umanitari) e' condizionato al solo possesso del titolo
di studio necessario,
con dichiarazione di equipollenza se conseguito all'estero (art. 39, co. 5,
T.U.)
Accoglienza
á
Predisposti
servizi di accoglienza
territoriali per titolari di protezione internazionale; la permanenza assistita e' di durata
o
<
6 mesi, prorogabili eccezionalmente per < 6
mesi (9 mesi per nuclei familiari; anche ulteriormente per categorie vulnerabili), per i destinatari di protezione internazionale o umanitaria (verosimilmente, i titolari di permesso
per motivi umanitari)
o
fino a 6
mesi dopo il compimento
della maggiore eta',
per i minori non accompagnati destinatari
di protezione internazionale o umanitaria (verosimilmente, i titolari di
permesso per motivi umanitari)
Equiparazione
del titolare di permesso per motivi umanitari rilasciato su richiesta della
Commissione con il titolare di protezione sussidiaria
á
Al titolare
di permesso per motivi umanitari
rilasciato su richiesta della Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs.
251/2007 e' rilasciato, al momento del rinnovo del permesso, un permesso di soggiorno
per protezione sussidiaria;
al titolare sono comunque riconosciuti da subito gli stessi diritti riconosciuti al titolare di protezione
sussidiaria
á
Nota: se il
permesso per motivi umanitari era stato rilasciato per ragioni diverse da
quelle che consentono di accordare la protezione sussidiaria, l'ulteriore
rinnovo per protezione sussidiaria non sara' possibile
5. Altre
forme di protezione
Deroghe alle
norme restrittive su ingresso e soggiorno
á
Divieto
di allontanamento (art.
19, co. 1, T.U.; senza considerazione delle clausole di esclusione, di diniego,
di cessazione o di revoca della protezione internazionale) verso un paese in
cui lo straniero
o
possa
essere perseguitato
per motivi di razza, sesso,
lingua, cittadinanza,
religione, opinioni politiche, condizioni personali, condizioni sociali
o
rischi di
essere rinviato verso
un altro Stato nel
quale non sia protetto dalla persecuzione
á
Deroga alle restrizioni Schengen per rilascio o
rinnovo del permesso, per motivi umanitari, obblighi costituzionali o
internazionali (art. 5,
co. 6, T.U.); sent. Cass. 19393/2009: il rilascio del permesso corrisponde a un
diritto soggettivo
(ricorso contro il diniego al giudice ordinario), di cui ha valore ricognitivo,
non costitutivo
á
Permesso
per motivi umanitari in
caso di impossibilita'
di allontanamento (in applicazione di art. 5, co. 6 e art. 19, co. 1, T.U.), previa
acquisizione dall'interessato
di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono l'allontanamento
Diritto
d'asilo costituzionale
á
Diritto
d'asilo costituzionale
(art. 10 Cost.): lo straniero al quale sia effettivamente impedito l'esercizio delle liberta'
democratiche garantite
dalla Costituzione (quelle della I Parte Cost.) ha diritto d'asilo nel
territorio dello Stato alle condizioni stabilite dalla legge
á
Immediata
precettivita' del
diritto costituzionale (Sent.
Cass. 19/2/1997):
categoria dei rifugiati piu' ristretta; L. 39/1990 non applicabile, in mancanza
di legge attuativa, alle richieste di asilo costituzionale, ma non
incostituzionale perche'
non pretende di
disciplinare tale diritto
á
Conseguenze della sentenza:
o
la legge non puo' essere considerata attuativa di art. 10 Cost. se pone restrizioni al diritto ivi sancito
o
competenza
del giudice ordinario
per il riconoscimento del diritto d'asilo (diritto soggettivo perfetto), anche
per il ricorso
nell'ambito del riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria (sent. Cass. 19393/2009); non vi sono
termini di prescrizione ne' di decadenza (Trib. Catania, in probabile contrasto
con D. Lgs. 25/2008 e D. Lgs. 150/2011)
á
Necessaria la richiesta di permesso di soggiorno, al fine di evitare
l'espulsione, non
essendo sufficiente la proposizione della domanda di asilo costituzionale
(Sent. Cass. 8423/2004; in senso contrario, Trib. Catania)
Protezione
temporanea
á
Possibile protezione
temporanea, per motivi
umanitari, in caso di conflitti, disastri o altri eventi di particolare
gravita'
á
Disposizioni
adottate con DPCM,
anche in deroga alle
altre disposizioni di legge
á
Adottata
¤
permesso
per motivi umanitari della durata di 6 mesi (automaticamente rinnovato per
altri 6 mesi)
¤
titolo di
viaggio a chi ne e' sprovvisto (necessario per la libera circolazione di breve
periodo in Area Schengen), rinnovato, su richiesta, per l'ulteriore periodo di
6 mesi autorizzato
¤
esclusione
in caso di pericolosita' sociale
¤
necessaria
la rinuncia all'eventuale richiesta di protezione internazionale; possibile
invece la richiesta di protezione internazionale successiva al rilascio del
permesso per motivi umanitari
¤
facolta' di
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato o autonomo (verosimilmente, con possibilita'
di conversione in permesso per lavoro)
¤
accoglienza
¤
iscrizione
anagrafica nelle liste della popolazione temporanea
¤
rimpatrio
assistito (biglietto aereo e 200 euro), su richiesta, per i destinatari della
protezione (entro un limite di 600 persone)
Protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
á
Adozione
del DPCM per la
protezione temporanea in caso di accertamento, da parte del Consiglio
europeo, di afflusso
massiccio di sfollati,
ai sensi della Direttiva 2001/55/CE
(D. Lgs. 85/2003): protezione accordata, nei limiti della disponibilita' dichiarata dal
Governo italiano ai sensi della Direttiva, per un anno, prorogabile per un secondo anno in base
a decisione del Consiglio europeo
á
Nei casi in
cui la decisione sulle domande di asilo presentate da sfollati non sia differita, sulla base del DPCM, al termine del
periodo di protezione, lo sfollato richiedente asilo puo' godere del regime di
protezione solo se rinuncia
alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato (verosimilmente,
"della protezione internazionale") o in caso di esito negativo dell'esame
á
Uno
sfollato
o
puo'
essere escluso dal
regime di protezione quando lo si possa ritenere responsabile di un crimine contro la pace, o un crimine di guerra o
un crimine contro l'umanita', di un reato grave non politico commesso all'estero, di un atto
contrario ai principi e
alle finalita' delle Nazioni Unite
o
e'
escluso quando sia stato
condannato, con sentenza passata in giudicato, anche in seguito a patteggiamento, per reati
ostativi all'ingresso
(esclusi quelli relativi al diritto d'autore e alla vendita di marchi
contraffatti)
Stati membri
dell'Unione europea
á
Stati
membri dell'UE: Austria,
Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
Norme
applicabili
á
Riferimento
normativo: D. Lgs.
30/2007 (modificato da
D. Lgs. 32/2008, L. 129/2011 e D. Lgs. 150/2011), che recepisce la Direttiva
2004/38/CE; le disposizioni si applicano anche
á
Le
disposizioni del D. Lgs. 286/1998
si applicano ai cittadini comunitari se cosi' previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario
(art. 1, co. 2 T.U., modificato da L. 133/2008) o se si tratta di disposizioni piu'
favorevoli in materia di
familiari (art. 28,
co. 2 T.U.)
á
Le
disposizioni del D. Lgs. 286/1998
in materia di familiari si
applicano, se piu' favorevoli, anche a quelli di cittadini italiani (art. 28, co. 2 T.U.)
á
Parita' di trattamento degli italiani rispetto
ai comunitari residenti o
stabiliti nel territorio nazionale: inapplicabili norme o prassi che producano un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani (art. 14 bis, co. 1 e 2 L. 11/2005)
Titolari
del diritto di circolazione; nozione di familiare
á
Titolari: comunitario e familiare anche straniero (coniuge; discendenti del comunitario o
del coniuge di eta' < 21 anni o a carico; ascendenti diretti, del
comunitario o del coniuge, a carico)
á
Com. Comm.
UE COM(2009) 313/4: la nozione di familiari ascendenti e discendenti diretti include le relazioni adottive e di affidamento di minori a un affidatario permanente; in caso di affidamento temporaneo, il diritto di soggiorno dipende dall'intensita'
del legame; nota:
orientamento non esplicitamente recepito dalla normativa italiana, ma condiviso
da Cass. per l'affidato all'italiano ex L. 184/1983
á
Direttiva
2004/38/CE: facilitazione
di ingresso e soggiorno per altri familiari stranieri a carico o conviventi (incluso il partner con relazione
stabile attestata da uno
Stato membro) o necessitanti, per ragioni di salute, di assistenza da parte del cittadino comunitario; nota: recepito in modo inadeguato da D. Lgs. 30/2007
Requisiti
per l'ingresso
á
Requisiti: documento di identita' valido per
l'espatrio, per il cittadino comunitario; passaporto valido e visto, se
richiesto, per il familiare straniero
á
In caso di
mancanza di requisiti, non si respinge alla frontiera l'interessato se dimostra entro 24 ore (termine censurato informalmente dalla
Commissione UE) il suo status
á
Nota: non disciplinata la facilitazione dell'ingresso per altri familiari
stranieri
Diritto
di soggiorno di durata < 3 mesi
á
Requisiti: documento di identita' valido per
l'espatrio, per il cittadino comunitario; passaporto valido, per il familiare
straniero (L. 129/2011: non richiesto il visto)
á
Nota: non disciplinata la facilitazione del soggiorno breve per altri familiari
stranieri
Perdita
del diritto di soggiorno di durata < 3 mesi
á
Il diritto
di soggiorno viene meno
in caso di onere (effettivamente)
eccessivo per
l'assistenza pubblica (desunto, in contrasto con Direttiva 2004/38/CE, da
disponibilita' di mezzi
inferiore a quella prevista per il ricongiungimento degli stranieri) o per pericolosita' per
ordine pubblico o sicurezza pubblica
Dichiarazione
facoltativa di presenza
á
Possibilita'
di presentare dichiarazione di presenza all'ingresso (con modalita' da definirsi con DM, a
tutt'oggi non adottato); in mancanza, si presume, fino a prova contraria che il soggiorno
sia durato piu' di 3 mesi
á
Nota: una volta fissato il termine per la
presentazione di dichiarazione di presenza (che non potrebbe essere inferiore a
quello, di 8 gg, previsto per il turista straniero), impossibile dimostrare che sia scaduto tale termine
Requisiti
per il soggiorno di durata > 3 mesi
á
Requisiti: una delle condizioni seguenti
á
Nota:
á
Giurisprudenza
della CGUE: deve essere considerato lavoratore ogni persona che svolga
attivita' reali ed effettive, ad esclusione di attivita' talmente ridotte da porsi
come puramente marginali ed accessorie, fornendo, per un certo periodo di tempo, a favore di
un'altra e sotto la direzione
di quest'ultima, prestazioni in cambio di retribuzione
á
CGUE
C-127/08: ai fini del
diritto di ingresso e di soggiorno del familiare si prescinde dalle sue modalita' di ingresso, dal
fatto che abbia previamente soggiornato legalmente in altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro
ospitante, dalla data
e dal luogo in cui si
e' costituito il legame familiare
á
CGUE
C-200/02: il comunitario minorenne in tenera eta', con assicurazione sanitaria e a carico
di genitore straniero
con risorse sufficienti per evitare oneri eccessivi per l'assistenza pubblica
ha diritto di soggiorno
di durata indeterminata nello Stato membro ospitante; il genitore, benche' non
sia "ascendente a carico", ha anch'egli diritto di soggiornare con il
minore (se cosi' non fosse, risulterebbe svuotato di ogni effetto il diritto di
soggiorno in capo al minore)
á
La qualita' di titolare di diritto di soggiorno puo'
essere dimostrata in qualunque
modo consentito dalla
legge; il possesso
del relativo documento
non costituisce
condizione necessaria
per l'esercizio di un diritto
(L. 129/2011)
Mantenimento
del diritto di soggiorno di durata > 3 mesi
á
Il
cittadino comunitario e i suoi familiari non possono essere allontanati quando
il cittadino sia in fase di disoccupazione iniziale (fino a 6 mesi di iscrizione al Centro
per l'impiego o, una volta resa dichiarazione di disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa, finche' non sia stato escluso dalla
condizione di disoccupazione)
á
Il diritto
di soggiorno si mantiene
in caso di
¤
acquisizione
del diritto di soggiorno permanente in conseguenza del decesso del familiare
comunitario lavoratore in attivita'
¤
iscrizione
scolastica del figlio
¤
soggiorno
pregresso di almeno un anno, unitamente a svolgimento di attivita' lavorativa o
capacita' di mantenimento per se' e per i familiari
á
In caso di morte o divorzio o annullamento del matrimonio, ove
manchino i requisiti per il mantenimento del diritto di soggiorno, il familiare
straniero puo' ottenere
un permesso per
lavoro o studio
Perdita
del diritto di soggiorno di durata > 3 mesi
á
Il diritto
di soggiorno viene meno per il venir meno delle condizioni o per pericolosita' per ordine
pubblico, sicurezza dello Stato o pubblica sicurezza
á
La verifica della sussistenza delle condizioni puo' essere effettuata solo in presenza di ragionevoli dubbi sulla loro persistenza (L. 129/2011)
á
Il ricorso al
sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso (L. 129/2011
Obbligo
di iscrizione anagrafica (cittadino comunitario) o richiesta di carta di
soggiorno (familiare straniero)
á
Dopo 3 mesi
di soggiorno, il comunitario e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica; il familiare straniero, la carta di
soggiorno (richiesta in
questura o tramite Poste)
á
Nota:
superamento della soglia dei 3 mesi
presunto (in teoria) in mancanza di dichiarazione di presenza (facoltativa e
non disciplinata)
Condizioni
per l'iscrizione anagrafica; casi particolari
á
Iscrizione
anagrafica subordinata, oltre che alle normali condizioni, alla dimostrazione
del possesso di documento
di identita' o
passaporto valido e dei
requisiti che integrano
il diritto di soggiorno
o l'appartenenza ad una delle categorie il cui soggiorno e' facilitato (inclusi, eventualmente, il legame
familiare con il titolare di autonomo diritto di soggiorno o l'appartenenza al
suo nucleo familiare, le condizioni di vivenza a carico, le condizioni di
salute, da certificare con documento rilasciato dall'autorita' del paese
d'origine o di provenienza)
á
Condizioni
facilitate per l'iscrizione
anagrafica di comunitari che siano religiosi (assunzione oneri da parte della
comunita'), minori non accompagnati
(decisione dell'autorita' giudiziaria minorile) o genitori di minore italiano (senza verifica
requisiti)
á
Iscrizione
(di 1 anno) nelle liste della popolazione temporanea per i lavoratori stagionali
á
Iscrizione
(anche > 1 anno) nelle liste della popolazione temporanea per il comunitario che non intenda
trasferire la propria residenza (es.: studente o lavoratore distaccato); ai
fini dell'assicurazione sanitaria, sufficiente la tessera TEAM
Carta
di soggiorno: condizioni; durata
á
Ai fini del
rilascio della carta di soggiorno,
necessario il possesso di passaporto valido e la presentazione di un documento
rilasciato dall'autorita' del paese d'origine o di provenienza che attesti la
qualita' di familiare con diritto di soggiorno o l'appartenenza ad una delle categorie
il cui soggiorno e' facilitato
(inclusi, eventualmente,
il legame familiare con il titolare di autonomo diritto di soggiorno o l'appartenenza
al suo nucleo familiare, le condizioni di vivenza a carico, le condizioni di
salute)
á
Durata della carta di soggiorno: 5 anni; decade per assenze > 6 mesi in un anno (limite di 12 mesi consecutivi, se l'assenza e' dovuta a seri motivi; nessun limite se e' dovuta all'assolvimento di obblighi
militari; onere
dell'interessato documentare la sussistenza di tali motivi)
Altri
familiari comunitari o stranieri
á
Altri
familiari comunitari possono iscriversi in anagrafe a condizione di mantenimento
economico da parte del titolare di diritto di soggiorno
á
Altri
familiari stranieri a carico o conviventi (incluso il partner con relazione stabile attestata dallo Stato membro di
appartenenza del
cittadino comunitario; nota: la Direttiva 2004/38/CE fa riferimento a un
qualunque Stato membro) o necessitanti, per ragioni di salute, di assistenza da parte del cittadino comunitario
possono essere ammessi a soggiornare in Italia per residenza elettiva (nota: di fatto, non sono previste
facilitazioni); e' rilasciata loro la carta di soggiorno (L. 129/2011)
á
Nota: il D. Lgs. 30/2007 ha abrogato
l'art. 30, co. 4, T.U.,
che disponeva il rilascio di una carta di soggiorno al familiare straniero
ricongiunto con cittadino italiano o comunitario; resta cosi' non disciplinato esplicitamente il caso in cui tale
familiare non rientri tra quelli con diritto di soggiorno o ammessi per
residenza elettiva, ma sia ammesso ai sensi dell'art. 28, co. 2 T.U.
(applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del
T.U. se piu'
favorevoli; es.: il genitore
naturale straniero di minore comunitario soggiornante in
Italia con l'altro genitore); verosimilmente, in tali casi, deve essere
rilasciato un permesso di soggiorno
per motivi familiari
Requisiti
á
Requisiti:
á
Rilevano positivamente, ai fini del computo, le assenze < 6 mesi in un anno, o per
obblighi militari, o < 12 mesi consecutivi per motivi seri, nonche',
per i neocomunitari,
i soggiorni pregressi
legali in qualita' di stranieri (circ. Mininterno 18/7/2007: sufficiente il
titolo di soggiorno valido; in contrasto con CGUE C-424/10: solo se in possesso
dei requisiti che conferiscono un diritto di soggiorno)
á
La continuita'
del soggiorno si
considera comunque interrotta
in caso di adozione
di un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato
Attestato
di diritto di soggiorno permanente e carta di soggiorno permanente
á
Ai titolari
e' rilasciato un attestato
(per il comunitario) o una carta di soggiorno permanente (per il familiare straniero)
Perdita
del diritto di soggiorno permanente
á
Il diritto di
soggiorno permanente (e, per il familiare straniero, la validita' della carta
di soggiorno permanente) si perde
per assenze di durata
> 2 anni consecutivi
Diritto
di esercitare attivia' economiche non riservate al cittadino italiano
á
I titolari
di diritto di soggiorno
(temporaneo o permanente) hanno diritto di esercitare in Italia qualunque
attivita' economica, in
forma autonoma o subordinata, che non sia riservata
per legge al cittadino italiano
(attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla
tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/2001; sono anche riservati al
cittadino italiano i posti di vertice dell'amministrazione, di magistrato e di
avvocato dello Stato e le funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e
coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito)
Parita'
di trattamento con l'italiano per le materie del Trattato CE; deroghe
á
Il cittadino
comunitario con diritto
di soggiorno gode di parita'
di trattamento con il cittadino italiano per le materie previste dal Trattato CE e dal diritto
derivato (es.: sicurezza sociale), salve le eccezioni previste dallo stesso
Trattato o dal diritto derivato; il beneficio di tale parificazione si
estende (CGUE C-316/85:
indirettamente; solo, cioe', se essi sono a carico del cittadino comunitario) ai
familiari stranieri con
diritto di soggiorno; nota: il beneficio e' conservato dal familiare straniero
che acquista un diritto di soggiorno autonomo (es.: diritto di soggiorno
permanente acquisito successivamente al decesso del cittadino comunitario o a
divorzio da questi), ma verosimilmente non e' utilizzabile per soddisfare un
requisito cui il diritto e' condizionato
á
In deroga al principio di parita' trattamento, il
cittadino comunitario e i suoi familiari stranieri non hanno diritto alle prestazioni di assistenza
sociale (escluse quelle finanziarie
destinate a facilitare l'accesso al mercato del lavoro) durante i primi 3
mesi di soggiorno in
Italia ne', in caso di cittadino comunitario venuto in Italia in cerca di
lavoro, durante tutta la fase di prima ricerca di lavoro, salvo che tale diritto derivi loro
autonomamente per l'attivita' esercitata o per altre disposizioni di legge
á
In materia
di sicurezza sociale (prestazioni previdenziali e prestazioni assistenziali
corrispondenti a diritti soggettivi) si applica il coordinamento dei sistemi
nazionali (Reg. CE 883/2004) a comunitari residenti in uno Stato
membro, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di almeno uno Stato
membro, ai loro familiari o superstiti, e ai superstiti comunitari residenti in uno degli Stati membri delle persone di qualunque cittadinanza che siano state soggette alla legislazione di
almeno uno Stato membro
á
Il coordinamento si applica alle seguenti prestazioni:
á
Se
uno Stato membro richiede determinati periodi di assicurazione, occupazione, lavoro autonomo o residenza ai fini del
godimento delle prestazioni, si cumulano gli analoghi periodi
trascorsi sotto la legislazione di altri Stati membri
á
Le prestazioni di sicurezza sociale di carattere contributivo sono esportabili: si prescinde, per il godimento, dal
requisito di residenza nello Stato membro erogante, salve certe condizioni
á
Le prestazioni speciali in danaro di carattere non
contributivo non sono esportabili; per l'Italia sono le seguenti (allegato X del Reg. CE 883/2004):
¤
pensioni
sociali per persone sprovviste di reddito
¤
pensioni,
assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili
¤
pensioni e
indennita' per i sordomuti
¤
pensioni e
indennita' per i ciechi civili
¤
integrazione
delle pensioni al trattamento minimo
¤
integrazione
dellÕassegno di invalidita'
¤
assegno
sociale
¤
maggiorazione
sociale
Assistenza per
soggiorni di durata < 3 mesi
á
Soggiorni
< 3 mesi:
Assistenza
per soggiorni di durata > 3 mesi; assistenza per irregolari
á
Soggiorni
> 3 mesi:
¤
lavoratori
e loro familiari
¤
disoccupati
e iscritti a corsi di formazione, con diritto di soggiorno
¤
titolari di
attestati E106, E109 (familiari), E120 (in attesa di pensione in altro Stato
UE), E121 (pensionati in altro Stato UE); nota: in futuro, tutti questi
attestati saranno sostituiti dal documento S1
¤
titolare di
diritto di soggiorno permanente
¤
vittime di
tratta e destinatari di protezione sociale
¤
familiari
di cittadino italiano
¤
disposizione
a rischio in base a
modifica art. 1, co. 2 T.U.
(L. 133/2008); tuttavia, circ. Minsalute 19/2/2008 fa riferimento all'obbligo
costituzionale di tutela della salute, e Sent. Corte Cost. 299/2010 la cita, consacrandola: le norme sul soggiorno
dei comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali, che
garantiscono la tutela della salute e cure gratuite agli indigenti
¤
la
copertura riguarda anche i cittadini comunitari e i loro familiari durante la
fase di prima ricerca di lavoro
nella quale non sono allontanabili per mancanza di requisiti
Presupposti
dell'allontanamento
á
Presupposti:
¤
condanne
(anche patteggiate), in Italia o all'estero, per
-
delitti non
colposi, consumati o tentati contro vita o incolumita' della persona
-
delitti di
cui all'art. 8 L. 69/2005 (delitti per i quali, nell'ambito delle norme su
mandato di arresto europeo, e' prevista la consegna obbligatoria)
¤
appartenenza
a categorie per cui possano essere disposte misure di prevenzione
¤
avvenuta
adozione di misure di prevenzione
¤
avvenuta
adozione di provvedimenti di allontanamento da parte di autorita' straniere
Criteri
per l'allontanamento per pericolosita'
á
Ai fini
dell'allontanamento per pericolosita',
¤
di
comportamenti individuali, che costituiscano minaccia concreta effettiva e sufficientemente
grave per ordine
pubblico o sicurezza pubblica (non sufficienti condanne)
¤
di
segnalazioni motivate del Sindaco
¤
di soggiorno
pregresso, eta', situazione familiare ed economica, salute, integrazione, legami con il paese d'origine
á
Note
(Commissione UE):
Competenza
per l'allontanamento per motivi di pericolosita'
á
Provvedimento
di allontanamento
adottato
o
dal
Ministro dell'interno,
¤
per motivi
di sicurezza dello Stato
¤
per motivi imperativi
di pubblica sicurezza a
carico di titolari di diritto di soggiorno soggiornanti da > 10 anni o minorenni (nota: previsione meno favorevole che
per il minore straniero)
o
dal Prefetto, negli altri casi
Termini
per l'allontanamento per motivi di pericolosita'
á
Termine per lasciare l'Italia: di norma, > un mese o, in caso urgente, > 10 gg.
á
Accompagnamento
immediato (previa
convalida del giudice ordinario)
o
nel caso in cui l'allontanamento risulti urgente perche' l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza (L. 129/2011)
o
in caso di violazione
del termine concesso per
lasciare l'Italia
o
in caso di allontanamento
(per motivi di ordine
pubblico) di persona che
non abbia ottemperato all'ordine di
allontanamento e sia individuato sul territorio dello Stato dopo la scadenza del termine per l'allontanamento senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione al consolato (L. 129/2011;
discrezionale)
Divieto
di reingresso in caso di allontanamento per motivi di pericolosita'
á
Durata massima del divieto di reingresso:
o
10 anni, per motivi di sicurezza dello Stato
o
5 anni, negli altri casi
á
Violazione
del divieto di
reingresso: reclusione < un anno (< 2 anni per motivi di sicurezza dello Stato) o allontanamento
con accompagnamento immediato, con divieto di reingresso da 5 a 10 anni
á
Violazione del divieto di reingresso applicato in sostituzione della pena detentiva: reclusione <
3 anni
á
Violazione del divieto di reingresso in caso di
applicazione della misura di sicurezza a seguito di condanna a > 2 anni di reclusione ovvero a
pena restrittiva della liberta' per delitti contro la personalita' dello Stato:
reclusione da 1 a 4 anni
á
Possibile
chiedere la revoca del divieto
dopo meta' periodo (o, comunque, dopo 3 anni) sulla base di documentazione che
dimostri il mutamento della situazione
Allontanamento
per mancanza di requisiti
á
In caso di
allontanamento per mancanza di requisiti,
á
Ai fini
dell'allontanamento per mancanza di requisiti si tiene conto
Tutela
giurisdizionale
á
Ricorso
á
Possibile
presentare istanza di sospensione:
¤
sembra si
tratti di uno stimolo all'azione tempestiva del giudice, dal momento che sono
inclusi casi in cui la sospensione dell'esecuzione e' automatica
¤
nei casi in
cui e' previsto l'accompagnamento immediato, il giudice deve decidere
immediatamente?
Conseguenze
dell'allontanamento
á
L'allontanamento
interrompe la
continuita' del soggiorno ed e' motivo di cancellazione anagrafica
Cittadinanza
per nascita
á
Cittadino per
nascita:
á
E' considerato cittadino italiano per nascita chi e' trovato in Italia come figlio di ignoti, se non puo' essere provato il possesso
di altra cittadinanza
á
Nota: L. 555/1912 prevedeva
Riconoscimento
e acquisto della cittadinanza
á
Riconoscimento o acquisto della cittadinanza (nota: residenza
legale significa soggiorno legale e iscrizione anagrafica):
¤
essere
stato legalmente residente in Italia per 2 anni successivamente al matrimonio
(L. 94/2009), ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni; tempi
dimezzati in presenza di figli nati o adottati dalla coppia; in caso di
separazione seguita da riconciliazione, il periodo di residenza o di coniugio
va computato a partire dalla riconciliazione espressa (circ. Mininterno
17/5/2011); si applica anche al caso in cui il matrimonio sia stato celebrato
quando entrambi i coniugi erano stranieri (circ. Mininterno 7/10/2009; circ.
Mininterno 2/11/2009: il periodo di residenza o di coniugio va computato pero'
da quando uno dei coniugi possiede il requisito di cittadinanza)
¤
assenza di
motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato (valutazione discrezionale)
¤
assenza di
condanne (ovvero successiva riabilitazione) per determinati reati (delitti
contro la personalita' dello Stato o contro l'esercizio dei diritti politici
dei cittadini italiani; reati non colposi per i quali la legge preveda una pena
massima > 3 anni di reclusione; reati non politici, con condanna
all'estero ad una pena detentiva > 1 anno e sentenza riconosciuta in Italia)
¤
assenza di
separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio (es.: per morte del coniuge), al momento dell'adozione
del decreto
¤
avere un
genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita
¤
soddisfare
una delle seguenti condizioni ulteriori:
-
aver
prestato effettivamente (salvo il caso di interruzione dipendente da cause di
forza maggiore) servizio militare o civile in Italia e aver dichiarato
preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana
-
ricoprire
un impiego statale, anche all'estero, e aver dichiarato preventivamente di
voler acquistare la cittadinanza italiana
-
essere, al
compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni e
dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro il compimento dei 19
anni
¤
essere nato
in Italia
¤
essere
stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18
anni (circ. Mininterno 7/11/2007: l'iscrizione anagrafica tardiva del minore e
brevi interruzioni della regolarita' del soggiorno non sono motivi ostativi,
purche' sia documentata l'effettiva presenza del minore, l'iscrizione
anagrafica sia ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e la
stessa nascita sia stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da
almeno uno dei genitori legalmente residenti in Italia)
¤
dichiarare
di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni
¤
essere
stati cittadini italiani residenti in quei territori, in possesso dei requisiti
per il diritto di opzione ex Trattato di pace di Parigi e Trattato di Osimo,
ovvero essere di lingua e cultura italiane e discendere da tali cittadini
¤
presentare
istanza documentata al Comune o al consolato italiano
¤
essere nati
e aver risieduto in quei territori ed essere emigrati all'estero (Austria
esclusa) prima del 16/7/1920, ovvero discendere da tali soggetti
¤
aver
presentato, entro il 20/12/2010, dichiarazione all'Ufficiale di stato civile
del comune o al consolato italiano
¤
riconoscimento
automatico, salvo esplicita rinuncia dell'ascendente
Naturalizzazione
á
Concessione della cittadinanza per naturalizzazione
(nota: residenza legale significa soggiorno legale e iscrizione anagrafica):
Limiti
per il rigetto dell'istanza di acquisto per matrimonio
á
L'emanazione
del decreto di rigetto
dell'istanza di acquisto di cittadinanza per matrimonio e' preclusa se dalla data di presentazione
dell'istanza corredata della prescritta documentazione sono trascorsi 2 anni
(TAR Lazio: salvo il
caso di responsabilita' del richiedente); possibilita' di adire il giudice per la dichiarazione relativa, previa
verifica dei requisiti (nota:
l'esistenza di condanne preclusive
e' comunque ostativa,
essendo la valutazione discrezionale dell'Amministrazione limitata a valutare
la presenza di pericoli per la sicurezza dello Stato)
Norme
transitorie relative all'istanza di acquisto per matrimonio
á
La normativa vigente prima della data di entrata in vigore della L.
94/2009 (6 mesi di
residenza legale dopo il matrimonio e assenza di scioglimento al momento della
maturazione dei requisiti) si applica solo alle istanze per le quali, a quella
data, sia trascorso il termine biennale per la conclusione del procedimento
Cittadinanza
per discendenza: iscrizione anagrafica e permesso per acquisto cittadinanza
á
Tipico percorso per l'acquisto della cittadinanza nei
casi in cui rilevano insieme la discendenza e la residenza legale in Italia:
o
ingresso
per turismo
o
presentazione
della dichiarazione di presenza ex L. 68/2007
o
iscrizione
anagrafica a condizioni semplificate (anche in assenza di permesso di soggiorno
di durata > 3 mesi), previa dimostrazione dei requisiti relativi alla
discendenza
o
ottenimento,
ai sensi di art. 11, co. 1, lettera c, DPR 394/1999 (verosimilmente, per lo
straniero che ha effettuato dichiarazione di presenza ex L. 68/2007, a dispetto
dell'assenza di altro permesso), di un permesso per acquisto cittadinanza, che
consente il prolungamento legale del soggiorno e, quindi, la maturazione del
requisito di residenza
á
Il
documento di viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio,
mezzi di sostentamento e alloggio non sono richiesti per il rilascio, allo
straniero gia' regolarmente soggiornante, del permesso per acquisto
cittadinanza
á
Iscrizione
obbligatoria al SSN,
possibilita' di svolgere attivita' lavorativa (giurisprudenza; prassi controversa) e
diritto al ricongiungimento
familiare (giurisprudenza) per titolare di permesso per acquisto
cittadinanza
Cittadinanza
per naturalizzazione; criteri
á
Istanza di naturalizzazione presentata al Prefetto o, per lo straniero residente
all'estero, al consolato
italiano
á
La concessione della cittadinanza e' atto pienamente discrezionale, basato su una valutazione complessiva e
insindacabile della persona dello straniero e della sua integrazione nella
comunita' nazionale, che tiene conto dell'autosufficienza economica, dell'assenza di precedenti penali, dell'affidabilita' dal punto di vista fiscale, etc.; illegittimo tener conto di scelte e convinzioni personali (giurisprudenza)
á
Requisiti
di reddito
(orientamento del Consiglio di Stato e circ. Mininterno 5/1/2007): >
soglia per l'esenzione dal ticket
(8.300 euro per anno circa; 2.800 in piu' per il coniuge a carico; 516 euro in
piu' per ogni figlio a carico) da valutare con riferimento all'intero nucleo familiare (possibile soddisfacimento del
requisito, quindi, anche nel caso in cui il richiedente sia a carico del
coniuge; es.: casalinga);
in senso piu' indulgente, Sent. Cons. Stato 1175/2009: illegittima l'imposizione di una precisa soglia di reddito ai fini della naturalizzazione,
dovendosi valutare l'inserimento complessivo
á
Il
requisito di residenza legale
ultradecennale ininterrotta
deve essere posseduto al momento
della presentazione dell'istanza
di naturalizzazione
á
Ai fini della
concessione della cittadinanza rilevano anche la commissione di reati o il verificarsi di situazioni di irregolarita' del soggiorno successivi alla presentazione dell'istanza
á
Giurisprudenza
relativa all'ostativita' dei reati:
á
Ai fini
dell'applicazione della L. 241/1990, il termine
per la definizione dei procedimenti relativi all'esame delle istanze di
concessione della cittadinanza per naturalizzazione e' fissato in 730 gg. (Regolamento, DPR 362/94)
Presentazione
delle istanze
á
Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto,
rinuncia o concessione della cittadinanza, presentate dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009,
sono soggette al pagamento di un contributo di 200 euro (L. 94/2009); il contributo non e'
dovuto
¤ persona nata in Italia da ignoti o apolidi o genitori che non trasmettano la cittadinanza
¤ persona trovata sul territorio dello Stato, senza che sia provato il possesso di altra cittadinanza
¤ riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione nella minore eta'
¤ minore adottato da italiano
¤ riacquisto a seguito di ristabilimento della residenza in Italia da un anno
¤
figlio minore di chi acquista o riacquista la
cittadinanza
á
AllÕistanza
o dichiarazione deve essere allegata la certificazione (anziche' autocertificazione)
comprovante il possesso dei requisiti (L. 94/2009)
Svincolo
á
Non piu'
richiesto lo svincolo
dalla cittadinanza d'origine (Decreto Mininterno 7/10/2004)
Giuramento
di fedelta' alla Repubblica
á
Il DPR di
concessione della cittadinanza per naturalizzazione o di conferimento della
cittadinanza per matrimonio non ha effetto se l'interessato non presta, entro
6 mesi dalla notifica
del Decreto, giuramento di fedelta'
alla Repubblica
Tutela
giurisdizionale
á
Avverso il
provvedimento di rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza e'
possibile il ricorso al TAR del Lazio
á
Nel caso
(ed entro i limiti) in cui l'acquisto o il riconoscimento di configuri come un diritto (es.: discendenza da italiani o ius
soli o matrimonio, salvo
il caso di pericolosita' per la sicurezza dello Stato), il riconoscimento dello
status di cittadino puo' essere chiesto, in seguito a rigetto da parte
dell'autorita' amministrativa, al giudice ordinario; e' invece di competenza del TAR del
Lazio il ricorso contro
il rigetto dell'istanza di acquisto per matrimonio per motivi di sicurezza
dello Stato
á
Il ricorso per
lÕannullamento del silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione sull'istanza di acquisto della
cittadinanza italiana e' di competenza del TAR del Lazio; va
presentato, a pena di inammissibilita', entro un anno
dalla scadenza del termine previsto per il procedimento
Perdita della
cittadinanza
á
Il
cittadino perde la cittadinanza
o
se decide
di rinunciarvi, essendo in possesso di altra cittadinanza ed avendo stabilito
la residenza all'estero; la
riacquista
-
se
ristabilisce per almeno un anno la residenza in Italia
-
se dichiara
di volerla riacquistare e, entro un anno dalla dichiarazione, ristabilisce la
residenza in Italia o presta servizio militare o assume un impiego pubblico
(anche all'estero) per lo Stato italiano
o
se, avendo
accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero, da un
ente pubblico estero o da un ente internazionale cui l'Italia non partecipi, o
prestando servizio militare per uno Stato estero, non obbedisce all'eventuale
intimazione, da parte del Governo italiano, a lasciare l'impiego o la carica o
il servizio militare; la
riacquista se
dimostra di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare e se
ha ristabilito da almeno 2 anni la residenza in Italia
o
se, in caso
di guerra tra l'Italia e uno Stato estero, accetta o mantiene un impiego
pubblico o una carica pubblica o se presta, senza esservi costretto, servizio
militare per quello Stato, o ne acquista volontariamente la cittadinanza (la
perdita della cittadinanza decorre dalla cessazione dello stato di guerra); in
questo caso non e' possibile riacquistare la cittadinanza
o
se l'ha
acquistata in quanto minore adottato da italiano e l'adozione e' revocata per
sua responsabilita', sempre che abbia o riacquisti altra cittadinanza
á
La perdita della cittadinanza da parte del genitore
non comporta analoga
perdita per il figlio
1.
Quale politica?
Illegalita'
obbligata
á
Criterio
della residenza all'estero
del lavoratore
all'atto dell'assunzione irragionevole
á
Ricerca del
lavoro sul posto (indispensabile) possibile solo nell'illegalita': overstaying e, in misura minore, ingresso
illegale
á
L'overstaying
mescola il canale del lavoro con quello del turismo; l'ingresso illegale, data l'ineludibile
intercettazione, il canale del lavoro con quello dell'asilo (che dell'ingresso illegale e' costretto
ad avvalersi)
Reazione
politica: restrizione ulteriore
á
Reazione
della politica: inasprire la disciplina delle espulsioni (accompagnamento coattivo, detenzione); detenzione dei richiedenti asilo
á
Compressione
dei diritti; costi;
tasso di illegalita' invariato
Soluzione
pratica: sanatorie; sanatorie mascherate
á
Periodiche sanatorie, esplicite o implicite (decreto-flussi): dal momento in cui acquista il
soggiorno legale lo
straniero non e' piu' considerato una minaccia
Ulteriore
elemento: onere per il welfare
á
In tempi di
recessione, pero',
viene additato come onere eccessivo per il welfare, benche' vi contribuisca, sul lungo
periodo, piu' di quanto non attinga
Perturbazione
dei luoghi comuni: allargamento UE
á
La libera
circolazione dei
cittadini comunitari
e dei loro familiari destabilizza molti luoghi comuni: ricerca di lavoro sul posto legittima, irregolarita'
difficile da provare, disciplina dell'allontanamento relativamente blanda
2.
Riforme recenti
I
fatti
á
In Italia,
il numero di delitti
e' in netto calo rispetto alla meta' degli anni '90
á
Gli stranieri sono responsabili di una porzione
minoritaria dei delitti
commessi
á
Il tasso di criminalita' degli stranieri e' molto piu' alto di quello degli italiani
á
Entrambi i tassi (per stranieri e italiani) sono in calo (con tempi di dimezzamento simili):
quello degli italiani,
per diminuzione dei delitti a popolazione pressocche' costante;
quello degli stranieri,
per aumento della popolazione a numero di delitti pressocche' costante
á
A dispetto
di questi dati, il senso di insicurezza tra gli italiani e' in crescita, alimentato da stampa e politica
á
Con chi
prendersela? Lo straniero,
a differenza dell'italiano, e' allontanabile
á
L'immigrazione
e' caratterizzata, da sempre (meta' anni '80), da un alto tasso di
irregolarita'
á
Tesi-scorciatoia:
l'insicurezza ci viene dal clandestino; guerra al clandestino!
á
Ragione
vera dell'alto tasso di illegalita':
il lavoratore deve essere richiesto dal datore di lavoro quando ancora risiede
all'estero
á
Fatto
scatenante: uccisione
della Sig.ra Reggiani
(31/10/2007); colpevole, in realta', rumeno (comunitario)
Provvedimenti
á
Scorsa
legislatura:
o
Pacchetto
sicurezza (30/10/2007),
D.L. 181/2007, D.L.
249/2007, Schema di
D. Lgs. "comunitari",
decaduti, abbandonati o confluiti nel
o
D. Lgs.
32/2008: allontanamento dei comunitari (motivi imperativi di pubblica sicurezza; competenza del prefetto per motivi di pubblica sicurezza;
accompagnamento coattivo per motivi imperativi; obbligo di presentazione in un qualunque consolato italiano del paese di appartenenza in
caso di allontanamento per mancanza dei requisiti); dichiarazione di presenza
á
Legislatura
in corso:
¤
L.
125/2008 (decreto-legge
92/2008)
¤
D. Lgs.
159/2008 (procedure
asilo)
¤
D. Lgs.
160/2008
(ricongiungimento)
¤
L.
94/2009 ("ddl
sicurezza")
¤
D. Lgs.
"comunitari"
(ritirato in seguito
alle osservazioni della Commissione UE; prevedeva, in particolare,
allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza per mancata iscrizione anagrafica o richiesta carta di soggiorno oltre 3 mesi e 10 gg di soggiorno)
3.
Una riforma auspicabile
á
PDL
Bobba et al.
¤
ingresso
per ricerca di lavoro
(mezzi di sostentamento; spese di rimpatrio; impronte; copia del passaporto;
limiti numerici?)
¤
conversione
turismo-lavoro
¤
rinnovo del permesso anche in pendenza di vertenza o di accertamento giudiziario
dell'esistenza di un rapporto di lavoro o della legittimita' di un
licenziamento
¤
modulazione del divieto di reingresso in base all'efficacia e alla prontezza
della collaborazione
¤
sostegno al
reinserimento in patria
á
PDL
Granata-Sarubbi
¤
chi nasce
in Italia da genitore legalmente soggiornante da almeno 5 anni e attualmente residente
¤
chi nasce
in Italia da genitore nato in Italia e residente legalmente da almeno un anno
¤
chi sia arrivato in Italia entro il quinto anno dÕetaÕ e vi sia stato legalmente residente fino ai 18 anni
¤
allo
straniero che soggiorni legalmente da 5 anni, abbia i requisiti di reddito per il rilascio di permesso CE slp,
risieda legalmente e soddisfi i requisiti di integrazione linguistica e sociale
¤
al
cittadino comunitario che risieda legalmente da almeno 3 anni
¤
al rifugiato
che soggiorni da almeno 3 anni successivi al riconoscimento
¤
allÕapolide
legalmente residente da almeno 3 anni
¤
al neo-maggiorenne che nellÕetaÕ minore che abbia
frequentato un ciclo di studi
in Italia
¤
la donna,
cittadina italiana per nascita, che ha perduto la cittadinanza per effetto del
matrimonio con cittadino straniero contratto prima dellÕ1/1/1948
¤
il figlio
di tale donna, anche se nato anteriormente allÕ1/1/1948, anche qualora la madre
sia deceduta
¤
il figlio
di padre o madre cittadini, anche se nato anteriormente allÕ1/1/1948
[1] Decr. Mininterno
8/8/2009; tra le altre disposizioni:
á le
associazioni di osservatori non possono essere emanazione di partiti o
movimenti politici, ne' di organizzazioni sindacali (art. 1, co. 2, lettera b
del decreto in questione) o tifoserie (art. 1, co. 2, lettera c), ne' possono
ricevere da tali soggetti risorse economiche (art. 1, co. 2, lettera e)
á gli
osservatori operano in nuclei formati da non piu' di tre elementi, non troppo
giovani (almeno diciotto anni; art. 5, co. 1, lettera b) ne', verosimilmente,
troppo vecchi (richiesta buona salute fisica e mentale; art. 5, co. 1, lettera
b); indossano casacche giallo-fluorescente (art. 2, co. 3), con la scritta
"osservatore volontario"
á sono esclusi
i daltonici (art. 5, co. 1, lettera b)
á sono esclusi
coloro che fanno uso di stupefacenti, delinquenti e quanti presentino o abbiano
presentato in passato sintomi di malattia mentale (art. 5, co. 1, lettere c e
d)
á gli
ossevatori non possono usare cani ne' altri animali (art. 2, co. 2)
á gli
osservatori devono avere integre capacita' olfattive e uditive (art. 5, co. 1,
lettera b) e una adeguata capacita' di espressione visiva (art. 5,
co. 1, lettera b)
á quando sia
necessario effettuare una segnalazione, gli osservatori devono fare uso di
cellulare o, se autorizzati preventivamente, di radio rice-trasmittenti (art.
2, co. 4)
á il sindaco
che voglia impiegare gli osservatori deve curare che i vigili urbani rispondano
alle chiamate effettuate dagli osservatori (art. 2, co. 5)