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Sentenza n. 36446 del 10 ottobre 2011 Corte di Cassazione

La nuova formulazione del D.Lgs. n. 286/1998, art. 14, co. 5-ter, non si pone in continuità normativa con la precedente disposizione - da luogo invece ad una nuova incriminazione, applicabile in quanto tale solo ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della normativa sopra citata

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;

nei confronti di: *****

avverso la sentenza n. 528/2009 TRIBUNALE di VICENZA, del 30/05/2009;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

lette le conclusioni del P.G. Dott. FODARONI Giuseppina che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia ricorre innanzi a questa Corte, deducendo violazione di legge e motivazione illogica e carente riferita all'avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena, avverso la sentenza del 30 maggio 2009, con la quale il Tribunale di Vicenza ha applicato a ***** la pena concordata fra le parti ex articolo 444 e ss. cod. proc. pen. - siccome ritenuta penalmente responsabile:

a) - del reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 5 ter (violazione dell'ordine impartitole dal Questore di Vicenza, notificatole il 27 agosto 2008, di lasciare il territorio dello Stato);

b) - del reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 6, comma 3 (non aver esibito al personale della polizia di. Stato, senza giustificato motivo, alcun documento d'identita').

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata dal P.G. di Venezia va annullata senza rinvio, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen. e articolo 2 c.p., comma 2.

2. Quanto al reato sub a) (violazione Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 5 ter), va invero rilevato che in data 28 aprile 2011 e' stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel procedimento C-61/11 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, formulata ai sensi dell'articolo 267 TFUE dalla Corte d'appello di Trento nell'ambito del procedimento a carico di ***** , imputato del reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 5 ter, in relazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 16 dicembre 2008, recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare".

3. Con detta sentenza la Corte europea ha affermato che la fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 5 ter, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal competente Questore, ordine emesso nella specie prima della scadenza dei termini previsti per il recepimento nel nostro ordinamento della citata direttiva 2008/115/CE (16 dicembre 2008), deve considerarsi non piu' applicabile nell'ordinamento interno, siccome incompatibile con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili all'abolitio criminis, con conseguente necessita' di dichiarare nei giudizi di cognizione che il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato e di applicare in sede di esecuzione, in via di interpretazione estensiva, la norma di cui all'articolo 673 cod. proc. pen. (cfr. Cass. Sez. 1 n. 22105 del 28/04/2011 dep. 01/06/2011 imp. Tourghi).

4. Va inoltre rilevato che il Decreto Legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni, nella Legge 2 agosto 2011, n. 129, recante disposizioni urgenti per completare l'attuazione della direttiva comunitaria concernente la libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi irregolari, ha proceduto ad una nuova formulazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 5-ter, la quale non puo' dirsi in continuita' normativa con la precedente versione, in tal modo confermando l'avvenuta abolitio criminis, non solo per il distacco temporale intercorso fra la sua emanazione e l'emissione della direttiva comunitaria anzidetta, ma anche per la diversita' strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta richiesta per integrare l'illecito penale in esame. Invero, in base alla nuova normativa, all'intimazione di allontanamento puo' pervenirsi solo dopo l'esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a cio' deputato.

E' pertanto da ritenere che ci si trovi innanzi ad una nuova incriminazione, applicabile come tale solo ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della normativa anzidetta.

5. Quanto al reato sub b) (omessa esibizione al personale della polizia di Stato, senza giustificato motivo, di un documento di riconoscimento), e' noto che il precedente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. SS.UU. 29.10.03 n. 45801, Rv. 226102), secondo il quale il reato di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 6, comma 3, consistente nella mancata esibizione senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali ed agenti di p.s., del passaporto o di altro documento di identificazione, poteva essere commesso da qualsiasi cittadino straniero che si trovasse in Italia, a prescindere il medesimo fosse o meno presente sul territorio nazionale in modo regolare od irregolare, e' stato recentemente innovato da questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n.16453 del 24/02/2011 dep. 27/04/2011, imp. P.M. in proc. lacev Rv. 249546), la quale, esaminata ex novo la questione a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 94 del 2009, ha ritenuto che la modificazione del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 6, comma 3, introdotta dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, articolo 1, comma 22, lettera h), ha circoscritto i soggetti attivi del reato di inottemperanza all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato esclusivamente agli stranieri "legittimamente" soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente "abolitio criminis" per gli stranieri extra comunitari irregolari.

6. E poiche' nella specie risulta che l'imputata *****, cittadina extracomunitaria di nazionalita' nigeriana, non era in possesso di regolare permesso di soggiorno, si che non aveva ottemperato all'invito rivoltogli dal personale della polizia di Stato di esibire un qualsiasi documento di riconoscimento, in quanto ne era del tutto priva, siccome cittadina extracomunitaria clandestina, va ritenuto che il comportamento dalla medesima tenuto non integra gli estremi del reato contestatole.

7. Da quanto sopra consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata anche con riferimento al reato sub b) perche' il fatto addebitato all'imputata non e' piu' previsto dalla legge come reato.

8. Ritiene il Collegio che l'intervenuta abolitio criminis riferita ad entrambi i reati contestati all'imputata ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata siano da ritenere prevalenti anche sulla evidente inammissibilita' del presente ricorso, siccome proposto dal P.G. avverso una sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti, la cui motivazione, anche in punto di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sebbene succinta, appare adeguata ai parametri richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per tali tipi di decisioni.

Invero l'impossibilita' di rilevare cause di non punibilita' in presenza di ricorsi inammissibili e' destinata a cedere in ipotesi, come quella in esame, di successioni di leggi e di abolitio criminis ex articolo 2 cod. pen.; e la nozione di condanna ricavabile da tale ultima norma, in combinato con l'articolo 673 cod. proc. pen., dev'essere ricondotta alla nozione di giudicato formale, si che, fin quando quest'ultimo non si sia formato, spetta al giudice della cognizione prendere atto dell'intervenuta abolitio criminis ed annullare la condanna per fatti ormai divenuti privi di rilievo penale.

9.Da quanto sopra consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche' entrambi i fatti ascritti all'imputata non sono previsti dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' i fatti non sono previsti dalla legge come reato.

Depositata il 10 ottobre 2011

 

Sabato, 21 Gennaio 2012

 
 
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