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Decisione n. 1036 del 5 marzo 2007 Consiglio di Stato

Annullato il permesso di soggiorno - stipula contratto di soggiorno ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro domestico, in applicazione dell’art. 33 L. 30 luglio 2002, n. 189

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

***** e *****, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Paladin e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Panzarani in Roma via Vittoria Colonna n. 27;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sez. III 29 luglio 2004, n. 2549;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 28 novembre 2006 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’avv. dello Stato Tortora e l’avv. Napolitano per delega dell’avv. Paladin;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Veneto il sig. ***** e la sig.ra *****, (quest’ultima di nazionalità rumena) impugnavano il provvedimento della Prefettura di Padova in data 11.3.2004 che annullava il permesso di soggiorno rilasciato alla sig.a *****, con la quale il *****aveva stipulato un contratto di soggiorno ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro domestico, in applicazione dell’art. 33 L. 30 luglio 2002, n. 189.
L’annullamento del permesso di soggiorno, già rilasciato in data 30.6.2003, era stato motivato con la assenza del presupposto lavorativo nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della L. n. 189/2002.
Con la sentenza indicata in epigrafe, resa in forma semplificata, il TAR adito ha accolto il ricorso avendo ritenuto la sussistenza del presupposto lavorativo richiesto dalla legge, per avere la ricorrente sig.a ***** svolto attività lavorativa a partire dal 10 giugno 2002 e conseguentemente entro il trimestre previsto dalla legge stessa.
Nei confronti di detta pronuncia l’Amministrazione dell’Interno ha interposto appello sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato per essere stato accertato che il rapporto di lavoro irregolare si era instaurato <14.10.2002, abbondantemente oltre l’intero periodo richiesto quale requisito per la sussistenza del rapporto di lavoro (10.6.2002-10.9.2002)>>.
Si sono costituiti in giudizio il sig. *****e la sig.a ***** rilevando che questa si trovava in Italia alle dipendenze del *****perlomeno sin dal febbraio 2002, come comprovato da un certificato medico datato 22.2.2002 a firma del fisiatra dott. Paolo Bertolotto della U.S.L. n. 9 di Padova; e che la stessa ha più volte attraversato la frontiera clandestinamente per fare visita ai propri genitori e che in una di queste occasioni, nell’estate del 2002, rientrando in Italia, ha chiesto permesso di soggiorno per turismo.
Con ordinanza n. 4646 del 25 luglio 2006 la Sezione ha disposto l’acquisizione  di atti e chiarimenti in ordine ai fatti di causa.
Espletato l’incombente istruttorio la causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 28.11.2006.

DIRITTO

L’appello è fondato.
Secondo quanto esposto in narrativa con la sentenza impugnata è stato ritenuto che la normativa di cui all’art. 1 D.L. n. 195/2002, conv. in L. n. 222/2002, in tema di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, richieda il requisito della prestazione dell’attività lavorativa nell’arco del trimestre antecedente all’entrata in vigore del D.L. cit., ma non necessariamente per l’intero periodo di tempo compreso nel trimestre.
La conclusione cui è pervenuto il primo giudice non è condivisa dal Collegio che, in linea con quanto già statuito dalla Adunanza Plenaria con
decisione n. 4/2006, esclude la possibilità della regolarizzazione in presenza di una prestazione lavorativa inferiore al trimestre.
A favore di tale soluzione concorrono le considerazioni già fatte proprie dall’Adunanza Plenaria e che possono riassumersi nei seguenti punti:

a) la norma in questione (art. 1 D.L. n. 195/2002) reca disposizioni di carattere eccezionale in quanto volte a consentire una deroga alla normativa ordinaria concernente il regime contingentato degli ingressi dei lavoratori extracomunitari, ai fini della “legalizzazione” delle prestazioni di lavoro irregolare, sì che – in virtù dei criteri ermeneutici dettati dall’art. 14 delle preleggi – non può trovare applicazione oltre i casi ed i tempi in essa considerati;

b) la soluzione interpretativa in base alla quale si esclude la necessità di una prestazione lavorativa di carattere continuativo per l’intero periodo di tre mesi risulta incompatibile con il sistema delineato dalla normativa in questione (in quanto il contributo richiesto dal 3° comma, art. 1 D.L. n. 195 è correlato all’attività lavorativa svoltasi per un intero trimestre), oltreché con le finalità proprie della normativa stessa (che non sono nel senso di assecondare iniziative concernenti situazioni che possono rappresentare la dissimulazione di un rapporto fittizio o sorto unicamente per la sola finalità della regolarizzazione).
Poiché alla stregua dei rilievi suesposti la regolarizzazione della ricorrente sig.a ***** avrebbe richiesto la sussistenza di un rapporto lavorativo per l’intero trimestre compreso tra il 10.6.2002 e il 10.9.2002, si tratta di stabilire se risulti o meno comprovata la presenza della ricorrente nell’anzidetto periodo di tempo.
Ma la documentazione prodotta in giudizio in ottemperanza della ordinanza istruttoria della Sezione porta ad escludere che l’interessata fosse presente in Italia sin dalla data del 10.6.2002, e che vi sia rimasta ininterrottamente fino al compimento del trimestre anzidetto.

Risulta invece che la sig.a ***** in data 29.8.2006 ha presentato istanza di permesso di soggiorno per motivi di turismo, essendo entrata nel territorio nazionale in data 23.8.2002 dalla frontiera austriaca. Tenuto conto che anteriormente a tale ultima data la stessa ha dovuto recarsi al competente Consolato italiano in Romania per la richiesta e poi per il ritiro del visto di ingresso in Italia, appare del tutto evidente che per buona parte del suindicato trimestre la sig.a ***** non può aver prestato attività lavorativa in Italia, non potendo essere presente nel territorio nazionale.
In definitiva deve ritenersi corretto il provvedimento impugnato in primo grado con il quale è stata respinta la domanda di regolarizzazione avanzata dalla sig.a *****, con conseguente annullamento del permesso di soggiorno già rilasciato, richiamandosi la nota della Questura di Padova – Ufficio Immigrazioni del 6.6.2003 che dava atto di un ingresso nel territorio nazionale in data successiva al 10.6.2002, vale a dire alla data di inizio del trimestre considerato dalla legge ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro.
Per quanto precede l’appello in esame deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso introduttivo proposto dal sig. *****unitamente alla sig.a *****.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti i due gradi di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI -

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...05/03/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione


 

Venerdì, 30 Dicembre 2011

 
 
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