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Sentenza n. 123 del 16 gennaio 2012 Consiglio di Stato

Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8697 del 2006, proposto da:
Ministero dell'Interno; Questura di Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

*****;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 05629/2005, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2012 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Caselli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellato, già ricorrente in primo grado, cittadino marocchino regolarmente soggiornante in Italia, alla scadenza del permesso di soggiorno ne ha chiesto il rinnovo alla Questura di Roma.

La Questura ha negato il rinnovo con provvedimento dell’11 febbraio 2004, la cui motivazione era basata sulla circostanza che l’interessato il 25 febbraio 2002 aveva riportato una condanna penale “patteggiata” per un reato in materia di stupefacenti.

L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. del Lazio.

Il T.A.R., con sentenza n. 5629/2003 della Sezione I-ter, ha accolto il ricorso.

L’Amministrazione ha proposto appello. L’interessato non si è costituito.

2. Conviene ricordare che per il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, come modificati con legge n. 189/2002, il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno sono tassativamente preclusi quando lo straniero ha riportato una o più condanne penali, per determinati reati, fra i quali tutti quelli in materia di stupefacenti.

Le disposizioni citate precisano espressamente che a questi fini sono equiparate alle condanne propriamente dette le sentenze di patteggiamento, di cui all’art. 444 c.p.p..

Ciò posto, almeno in prima approssimazione, il provvedimento impugnato in primo grado risulterebbe non solo legittimo, ma altresì dovuto e vincolato.

3. Nondimeno, la sentenza di primo grado si è uniformata, sul punto, ad un orientamento giurisprudenziale consolidato (e avallato anche dalla Corte costituzionale) secondo il quale ogni norma sopravvenuta, che aggravi a danno dell’imputato gli effetti della sentenza “patteggiata”, si applica solo alle sentenze pronunciate posteriormente. Ciò si dice in considerazione del fatto che l’imputato si induce ad accettare il patteggiamento all’esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne derivano. Di conseguenza sarebbe iniquo aggravare il regime del patteggiamento con una norma retroattiva.

Nel caso in esame, la sentenza penale a carico dell’attuale appellato risulta pronunciata, a seguito di patteggiamento, prima dell’entrata in vigore della legge n. 189/2002.

Per questo il T.A.R. ha escluso che l’episodio penale in questione vincolasse la Questura a negare il permesso di soggiorno. Detto episodio, secondo il T.A.R., poteva bensì essere preso in considerazione, ma solo nel contesto di una più ampia indagine (nella fattispecie non eseguita) rivolta a stabilire l’effettiva pericolosità sociale del soggetto.

4. L’Amministrazione appellante concentra ed esaurisce le sue difese nel tentativo di dimostrare che la legge n. 189/2002, per la parte relativa alla preclusione automatica del permesso di soggiorno, deve essere applicata retroattivamente anche con riferimento alle sentenze di patteggiamento.

Il Collegio tuttavia ritiene di non poter condividere questi argomenti. La giurisprudenza formatasi sull’applicazione della legge n. 189/2002 è ormai univoca nel senso che è prioritaria la tutela dell’affidamento di chi abbia accettato un patteggiamento prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

5. Al di là di quanto esposto dall’Amministrazione nel suo atto d’appello, per completezza si può aggiungere che in realtà il provvedimento della Questura non era motivato solo con riferimento alla sentenza penale, intesa come fatto preclusivo ope legis. La Questura, invece, aveva assunto quell’episodio penale (mai contestato, conviene dirlo, dal ricorrente, quanto alla verità storica del reato di detenzione e spaccio di stupefacenti) come indice dell’appartenenza dell’interessato al novero delle persone dedite abitualmente a traffici illeciti, di cui alla legge n. 1423/1956. Sotto questo profilo, risulterebbe irrilevante il problema della retroattività (o non retroattività) della legge n. 189/2002 con riferimento alle sentenze patteggiate.

E’ anche vero, però, che a sua volta anche il T.A.R. si è dato carico di questo aspetto della vicenda, e lo ha fatto osservando che su questo punto il decreto della Questura appariva viziato da difetto dell’istruttoria e della motivazione. In sostanza, il T.A.R. ha detto che quell’episodio penale ben poteva essere valutato discrezionalmente dalla Questura quale indizio di pericolosità sociale, ma ha detto altresì che in mancanza di qualsivoglia altro elemento esso non appariva sufficiente per giungere alle conclusioni cui era giunta la Questura.

Questa parte della sentenza non è minimamente investita dall’atto di appello. Pertanto questo Collegio non può che prendere atto che sul punto si è formato il giudicato.

6. In conclusione, l’appello va respinto. S’intende che resta salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di valutare nuovamente il caso e di decidere, eventualmente ancora nello stesso senso, sulla base di una istruttoria più approfondita e anche aggiornata allo stato attuale.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



 

Lunedì, 16 Gennaio 2012

 
 
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