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Sentenza n. 125 del 16 gennaio 2012 Consiglio di Stato

Diniego emersione da lavoro irregolare

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6774 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Alessio Petretti, Consuelo Feroci, Gianluca Caporossi, con domicilio eletto presso Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, 268/A;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Macerata, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

*****;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00135/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Macerata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2012 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti l’avvocato Petretti e l’avvocato dello Stato Caselli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino macedone presente in Italia senza regolare permesso di soggiorno, è stato interessato ad una procedura di regolarizzazione, avviata dal suo datore di lavoro, per usufruire della sanatoria di cui alla legge n. 222/2002.

La sanatoria è stata negata con la motivazione che lo straniero risultava essere stato destinatario di un decreto di espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera, emesso nel 1998. Tale circostanza era contemplata dalla legge di sanatoria fra le cause tassativamente ostative del beneficio.

2. Il provvedimento di diniego è stato impugnato davanti al T.A.R. Marche, il quale inizialmente ha concesso la sospensiva con ordinanza del 27 agosto 2003. Successivamente con sentenza n. 135 dell’anno 2011 ha respinto il ricorso, motivando puntualmente in merito all’effetto preclusivo del decreto di espulsione con accompagnamento forzato alla frontiera.

3. La sentenza è stata appellata dallo straniero interessato davanti a questo Consiglio.

L’atto di appello, in buona sostanza, non mette ulteriormente in discussione i presupposti del diniego di regolarizzazione, ma si diffonde piuttosto nell’esporre le vicende successive, con lo scopo dichiarato di dimostrare che durante il non breve periodo di sospensiva in primo grado l’interessato ha dato buona prova e presenta ora tutti i requisiti del rilascio del permesso di soggiorno.

4. Con ordinanza cautelare del 16 settembre 2011, n. 4082, questa Sezione ha interinalmente sospeso l’efficacia della sentenza appellata, fissando l’udienza odierna per la trattazione del merito.

Nell’ordinanza cautelare peraltro si premette che «ad un primo, sommario esame la sentenza appellata difficilmente appare suscettibile di essere modificata, atteso che la funzione tipica della giurisdizione amministrativa è quella di verificare la legittimità dell’atto impugnato in rapporto alla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in cui esso è stato adottato» e che «spetta esclusivamente, invece, all’amministrazione darsi carico delle vicende sopravvenute al fine di riesaminare la fattispecie per giungere eventualmente – sempreché vi sia una documentata istanza della parte e la normativa lo consenta – ad un nuovo provvedimento». Su queste premesse il Collegio ravvisava opportuno concedere una sospensiva a termine per consentire all’autorità di pubblica sicurezza di riesaminare la posizione dell’interessato allo stato attuale e giungere così ad una cessazione della materia del contendere o quanto meno ad una cessazione dell’interesse a ricorrere.

5. All’odierna udienza di discussione il difensore dell’appellante ha dato atto che non sono intervenuti nuovi provvedimenti e chiede la fissazione di un nuovo termine.

6. Questo Collegio ritiene che la decisione non possa essere ulteriormente differita, dal momento che il contenzioso dura da oltre otto anni durante i quali l’interessato ha usufruito della sospensione cautelare.

7. Passando all’esame del merito, si osserva, come già detto, che l’atto di appello non contiene vere e proprie censure della sentenza appellata e comunque non tocca il tema della legittimità (o illegittimità) dell’atto impugnato in primo grado, ossia il decreto del Prefetto di Macerata del 12 maggio 2003.

Sulla legittimità di quell’atto, dunque, si è formato il giudicato.

Ne consegue che l’appello è inammissibile per difetto di interesse, in quanto non suscettibile di alterare il giudicato derivante dalla sentenza di primo grado; e comunque perché basato su censure non pertinenti alla materia del contendere quale definita dal ricorso introduttivo in primo grado (con violazione, fra l’altro, del divieto della proposizione di domande nuove in appello).

E’ vero che tanto in primo quanto in secondo grado sono state emesse ordinanze cautelari «ai fini del riesame», ma ciò è stato fatto al solo fine di dare alle parti l’opportunità di una definizione stragiudiziale. Questo non è avvenuto, e non resta che prenderne atto.

8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. S’intende che nella misura in cui vi siano i presupposti perché l’interessato chieda ed ottenga il permesso di soggiorno ad altro titolo, in relazione alla situazione determinatasi nel corso degli anni, tale possibilità non è preclusa dalla presente decisione, il cui oggetto, si ripete, è solo la legittimità del decreto del 12 maggio 2003.

Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Lunedì, 16 Gennaio 2012

 
 
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