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Sentenza n. 154 del 18 gennaio 2012 Consiglio di Stato

Respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana - il Ministero dell'Interno non trasmette le carte riservate - l’islamico a rischio-integralismo diventa cittadino italiano

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 7265 del 2006, proposto dal Ministero dell'interno in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

il sig. *****, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Acquaroli, con domicilio eletto presso la sig.ra Marta Lettieri in Roma, lungotevere Flaminio n. 44;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione I ter, n. 12344/2005, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il Cons. Manfredo Atzeni e udito l'avvocato dello Stato Marone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, rubricato al n. 9641/04, il sig. *****, cittadino pachistano, regolarmente residente in Italia dal giugno del 1990, impugnava il provvedimento in data 25 maggio 2004 con il quale il Ministero dell’Interno aveva respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, ed emesso sulla base di una nota riservata del Dipartimento della pubblica sicurezza, Servizio immigrazione, che attestava l’esistenza di elementi tali da non ritenere opportuna la concessione della cittadinanza.

Egli lamentava insufficienza ed illogicità della motivazione, violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 9, primo comma lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.

Con la sentenza in epigrafe, n. 12344 in data 25 novembre 2005 il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, ha accolto il ricorso, per l’effetto annullando il provvedimento impugnato.

2. Avverso la predetta sentenza il Ministero dell’interno propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 7265/06, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio il sig. *****, chiedendo il rigetto dell’appello.

La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta alla pubblica udienza del 17 maggio 2011.

Con ordinanza istruttoria n. 3557 in data 13 giugno 2011, la Sezione ha rilevato che la causa non era sufficientemente istruita, essendo necessario acquisire al fascicolo tutti gli atti presupposti al provvedimento impugnato, ivi compresi quelli cui sia stata apposta la qualifica di ‘riservato’, con l’attestazione dell’eventuale inesistenza di ulteriori atti, e dando atto dell’eventuale esistenza di atti sui quali sia stato apposto il segreto di Stato.

Sottolineava al riguardo il Collegio che la qualifica di “riservato” non giustifica la mancata esibizione in giudizio di un documento, in violazione dell’ordine eventualmente impartito dall’autorità giurisdizionale.

L’ordinanza proseguiva nei termini che seguono.

“L’art. 42, ottavo comma, della legge 3 agosto 2007, n. 124, detta univocamente il regime giuridico degli atti classificati riservati, stabilendo che “qualora l’Autorità Giudiziaria ordini l’esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all’autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia”.

La qualifica “riservato” non giustifica, quindi, il rifiuto di esibizione dei documenti richiesti dall’autorità giudiziaria (in termini, di questa Sezione, ordinanza 23 ottobre 2009, n. 47, e la conseguente decisione, resa nel medesimo giudizio, 26 gennaio 2010, n. 282, sopra citata); può soltanto giustificare particolari cautele.

Al riguardo, è evidente che le cautele in questione riguardano soprattutto la tutela della riservatezza di terzi, che assume rilievo in qualsiasi procedimento di accesso ai documenti dell’Amministrazione e riveste particolare delicatezza nelle questioni che in qualsiasi modo coinvolgano la difesa della sicurezza pubblica.

Di conseguenza l’Amministrazione, destinataria dell’ordine di esibizione di documenti riservati, dovrà individuare la documentazione da esibire, giustificando eventuali omissioni.

Il plico così formato dovrà essere depositato presso la segreteria del giudice che ne ha ordinato l’esibizione in doppia busta, che a cura della segreteria dovrà essere aperta di fronte ai difensori delle parti, che hanno diritto di prenderne visione ma non di estrarne copia, e successivamente richiusa, verbalizzando le operazioni compiute.

La busta dovrà essere nuovamente aperta dal giudicante in camera di consiglio, onde consentire la decisione.

Con specifico riferimento al caso di specie, deve essere osservato come sia palese che l’esibizione non potrà consentire l’accesso a nominativi di soggetti che abbiano fornito informazioni confidenziali, ovvero la descrizione di circostanze utili ad identificarli.

In conclusione, affermava il Collegio che l’Amministrazione ha l’onere di depositare in giudizio gli atti necessari alla sua definizione, depurandoli dei dati sensibili ed osservando le cautele di cui sopra.

Atteso che, nel caso di specie, la controversia non può essere definita senza prendere visione degli atti presupposti alla nota riservata del Dipartimento della pubblica sicurezza, richiamata nel provvedimento impugnato, la Sezione ordinava quindi al Direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza presso il Ministero dell’interno di depositare in giudizio la suddetta nota e tutti gli atti sulla base dei quali ha espresso parere contrario alla concessione della cittadinanza italiana all’odierno appellato con le cautele di cui sopra, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, o dalla sua notificazione a cura della parte più diligente.”

L’istruttoria è stata eseguita in data 12 luglio 2011.

La causa è stata nuovamente spedita a sentenza all’udienza del 20 dicembre 2011.

Introitata la causa in decisione il Collegio ha provveduto, in camera di consiglio, ad aprire la busta contenente i documenti riservati, prendendone visione e provvedendo quindi alla sua chiusura

3. Così ricostruite le vicende che hanno condotto alla presente sentenza, ritiene la Sezione che l’appello del Ministero dell’interno è infondato.

L’appellante fonda le proprie domande sulla base del contenuto altamente discrezionale del provvedimento con il quale il Ministero dell’interno provvede sulla richiesta di concessione della cittadinanza da parte di un cittadino straniero, che giustifica il diniego anche in presenza di meri sospetti, anche in ragione del pericolo di pregiudizio per la credibilità dello Stato qualora lo straniero, divenuto cittadino italiano, compia o sia coinvolto in atti di terrorismo.

L’affermazione di principio è condivisa dal Collegio, ma non si attaglia al caso in esame.

Invero, proprio dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione risulta che l’appellato è stato sospettato di rapporti con il fondamentalismo islamico.

Peraltro, per tale motivo egli è stato sottoposto a controlli, dai quali non è risultato alcun elemento di conferma del sospetto.

In tale situazione di fatto, il principio affermato dall’Amministrazione deve essere ritenuto inapplicabile.

Il sospetto di cui si tratta risulta infatti sottoposto a verifica, e la verifica non ha fornito alcuna conferma.

In realtà, l’unico elemento raccolto riguarda la frequentazione, da parte dell’appellato, della Moschea di riferimento, e la sua partecipazione all’attività religiosa, ma appare evidente che fino a quando non emergano elementi contrari i comportamenti descritti costituiscono esplicazione della libertà di religione, garantita dall’art. 19 della Costituzione.

Afferma, in conclusione, il Collegio che quanto argomentato dal primo giudice deve essere condiviso.

4. L’appello deve, di conseguenza, essere respinto.

Le spese del presente grado del giudizio, contenute nella misura liquidata in dispositivo in ragione della parziale novità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 7265/06, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento, in favore dell’appellato, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Mercoledì, 18 Gennaio 2012

 
 
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