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Sentenza n. 2 del 4 gennaio 2012 Consiglio di Stato

Diniego rilascio visto per lavoro subordinato domestico

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8808 del 2011, proposto da: *****, *****, entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Giorgio Borsetto, Benito Panariti, Caterina Bozzoli, con domicilio eletto presso Benito Panariti in Roma, via Celimontana, 38;

contro

Ministero dell'Interno;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 01807/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO RILASCIO VISTO PER LAVORO SUBORDINATO DOMESTICO EMESSO DALL'AMBASCIATA D'ITALIA A NEW DELHI

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2011 il Cons. Alessandro Palanza e udito per la parte appellante l'avvocato Panariti;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. - I signori ***** e ***** hanno impugnato la sentenza n. 1807/2011 del T.A.R. di Roma, con la quale è stato respinto il loro ricorso per l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di visto per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d’Italia a New Delhi in data 7.10.2010, sulla base della esistenza di una segnalazione a carico del signor ***** ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera (d), della Convenzione di Schengen (ratificata e convertita, con legge 388/1993).

2. - La sentenza del T.A.R. è motivata dal fatto i ricorrenti non si sono attivati per dimostrare l'errore di persona che asseriscono, mentre la censura relativa alla mancata previa comunicazione dei motivi ostativi non viene accolta, dal momento che l'atto impugnato comunica i motivi ostativi al rilascio del visto di ingresso, offrendo altresì la possibilità di ottenere presso un apposito Ufficio ulteriori informazioni circa l'inammissibilità Schengen ravvisata dall'Amministrazione e quindi di dimostrare le proprie ragioni.

3. - Avverso la sentenza del T.A.R., gli appellanti lamentano di non aver avuto, prima che il provvedimento di rigetto fosse adottato, la comunicazione ex art.10 bis della legge n. 241 del 1990 e perciò neppure la possibilità di dimostrare tempestivamente l'evidente errore di persona intervenuto, dato che il signor ***** non era mai uscito dall'India prima di allora. Contrariamente a quanto afferma la sentenza, il signor *****, dopo il provvedimento di rigetto del visto, si era immediatamente attivato, inoltrando la richiesta scritta di informazioni, che era stata, peraltro, già esibita in sede di ricorso di primo grado. La risposta successivamente pervenuta ha consentito al signor ***** di individuare la Germania come paese fonte della segnalazione, ma solo in un secondo tempo. In tal modo egli ha potuto successivamente chiarire con le autorità tedesche, inviando fotografie e impronte digitali, che la segnalazione riguardava un omonimo con data e luogo di nascita diversi dai suoi.

4. - La causa è andata in decisione all'udienza del 25 novembre 2011. Il Collegio ha ritenuto di decidere direttamente nel merito la causa dato il prescritto preavviso alla parte presente.

5. - L'appello è fondato. Il provvedimento a suo tempo adottato deve essere annullato per difetto di motivazione e per insufficiente istruttoria nonché per la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 10 bis della legge 241 del 1990.

5.1. - La posizione dell'appellante che ha richiesto il visto per lavoro subordinato, dopo lo scambio di comunicazioni con le autorità tedesche che hanno accertato l'errore di persona, richiede un nuovo esame da parte dell'autorità amministrativa competente.

5.2. - La indicazione di una segnalazione ex Trattato di Schengen - priva della indicazione del paese di provenienza - non costituisce, per la sua genericità, una motivazione sufficiente del provvedimento di rigetto del visto, ma dovrebbe semmai giustificare un proseguimento di attività istruttoria.

5.3. - Tale difetto, incidendo sulla motivazione, non è sostituibile dalla mera indicazione della procedura per ottenere le relative informazioni. Quest'ultima non può infatti costituire una forma di motivazione per relationem, non essendo l'informazione immediatamente accessibile e, anzi, potendosi presumibilmente ritenere che l'informazione non sia in possesso dell'autorità che emette l'atto.

5.4. - L'autorità amministrativa competente non è perciò posta in grado - anche volendo - di assicurare compiutamente il grado di garanzia e trasparenza dell'attività amministrativa richiesto dalla legge n. 241/1990 ed in particolare dal rispetto - non meramente formale - delle disposizioni di cui all'articolo 10 bis.

6. - L'appello è conseguentemente accolto.

Naturalmente resta integro il potere-dovere dell’amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza degli interessati, ovviamente tenendo questa volta conto delle acquisizioni sopravvenute.

7. - Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto accoglie il ricorso presentato in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2011
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 4 Gennaio 2012

 
 
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