Domenica, 8 Gennaio 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Decisione n. 4108 del 27 giugno 2006 Consiglio di Stato

Diniego di riesame della revoca di permesso di soggiorno

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6067/2001, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nazzarena Zorzella, Mario ed Arturo Salerni, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli ultimi due, in via Carso n. 23, Roma;

c o n t r o

- il Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, il Prefetto ed il Questore di Rimini, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Emilia-Romagna, Bologna, sezione I, n. 331/2001, resa inter partes e concernente il diniego di riesame della revoca di permesso di soggiorno.
    Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
    Visto l’atto di costituzione in giudizio della p.a. appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile 2006, il Consigliere Aldo SCOLA;
Uditi, per le parti, l’avv. Mario Salerni e l’avvocato dello Stato Paola Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

L’attuale appellante impugnava, dinanzi al T.a.r. Emilia-Romagna, il decreto del Prefetto di Rimini 19 marzo 2001, recante diniego di riesame della revoca del permesso di soggiorno, disposta con provvedimento del Questore di Rimini del 4 agosto 2000 (anch’esso impugnato), deducendo varie forme di violazione di legge e di eccesso di potere.
La p.a. intimata non si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, che veniva poi respinto dai primi giudici, convinti che l’interessato non avesse i requisiti necessari per l’ingresso ed il soggiorno nello Stato italiano e costituisse una minaccia per l’ordine pubblico (ex artt. 4, commi 3 e 4, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998), con pronuncia che l’interessato impugnava per:
1)    violazione dell’art. 26, comma 4 (come novellato), legge n. 1034/1971, e dell’art. 111, Cost.; carente motivazione e falsi presupposti; eccesso di potere e disparità di trattamento;
2)    violazione dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998;
3)    violazione dell’art. 7, legge 241/1990 e dell’art. 1, Protocollo n. 7 (legge n. 98/1990), allegato alla Convenzione europea per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali; eccesso di potere per difetto istruttorio;
4)    violazione degli artt. 1 e segg., legge n. 1423/1956 e succ. modif. ed integr., e degli artt. 5 e 6, d.lgs. n. 286/1998; travisamento; difetto istruttorio e motivazionale; contraddittorietà; incompetenza;
5)    violazione degli artt. 5, comma 5, 6, comma 8, e 22, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, e dell’art. 37, regol. att. (d.P.R. n. 394/1999); eccesso di potere per travisamento e carenza istruttoria;
6)    illegittimità derivata, eccesso di potere per difetto motivazionale.
All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione, dopo che la p.a. appellata si era costituita in giudizio per resistere al gravame.

D I R I T T O

 L’appello è infondato e va respinto, dovendosene disattendere le dedotte censure per le ragioni che seguono, desumibili dal carteggio processuale.
1)     La mera circostanza che il comportamento tenuto dall’attuale appellante nell’esercizio della sua abusiva attività di parcheggiatore (con angherie, insulti e minacce ai malcapitati automobilisti riluttanti a pagargli il compenso indebitamente loro richiesto, come hanno opportunamente rilevato i primi giudici dall’esame di atti pubblici facenti fede fino a querela di falso) non sia sfociato in correlativi accertamenti in sede penale (magari per mancanza di una semplice querela) non rileva in alcun senso ai fini in esame, in assenza di un’esplicita previsione di legge, dovendosi valutare in concreto i singoli casi che si presentano, anche in base ai fatti in pratica riscontrati, come emerge da tutta la normativa (fuori luogo) invocata dall’interessato.
2)     Nella specie, la situazione in questione doveva essere ed è stata adeguatamente e motivatamente valutata in rapporto ad ogni altra circostanza idonea a mettere in luce la complessiva personalità dell’attuale appellante, in rapporto alla sua richiesta di riesame dell’adottato provvedimento di revoca del permesso di soggiorno nel territorio italiano a suo tempo rilasciatogli, a nulla rilevando che la Questura abbia consentito al ***** di presentare successivamente un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, con contestuale produzione documentale, presumibilmente ritenuta inidonea nella prospettiva di una riconsiderazione della complessiva situazione: accertamenti tutti di sicura competenza questorile.
3)     In particolare, la presenza di un’adeguata (per quanto sintetica) motivazione nel provvedimento questorile impugnato impone di disattendere la correlativa censura, avendo la competente autorità spiegato in maniera adeguata le ragioni dell’adozione del discusso provvedimento ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 (che impone il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno qualora manchino nel soggetto i requisiti necessari per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale).
4)    Risultano, dunque, insussistenti le dedotte violazioni di legge, come pure i diversi profili di eccesso di potere qui prospettati, anche in via derivata, alla luce delle obiettive risultanze processuali.
In definitiva, l’appello dev’essere respinto, con contestuale salvezza dell’impugnata sentenza, mentre le spese del giudizio di secondo grado possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti in causa, tenuto anche conto delle peculiarità della vertenza e del loro reciproco impegno difensivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,
-    respinge  l’appello;
-    compensa tutte le spese del giudizio di secondo grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 21 aprile 2006,


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...................27/06/2006..................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva


 

Venerdì, 30 Dicembre 2011

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »