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Sentenza n. 6690 del 20 dicembre 2011 Consiglio di Stato

Diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione - ricongiungimento familiare

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6629 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cardosi, con domicilio eletto in Roma, via Sebino n. 16;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Liguria, Sezione II, n. 977 del 16 giugno 2011, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno dell’appellante.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2011 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l’avvocato Francesco Cardosi e l’avvocato dello Stato Paola Saulino;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.- L’appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.

2.- Il sig. *****, cittadino colombiano, aveva impugnato davanti al T.A.R. per la Liguria il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Savona, in data 7 marzo 2011, aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione.

Il Questore di Savona aveva rigettato l’istanza del sig. ***** a causa di una condanna, emessa dal Tribunale di Savona il 19 ottobre 2009, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per reati inerenti gli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/90), ostativa alla permanenza sul territorio nazionale.

3.- Il T.A.R. per la Liguria, con la sentenza della Sezione II, n. 977 del 16 giugno 2011, ha respinto il ricorso avendo ritenuto che “la gravità dei delitti commessi dal ricorrente (in materia di stupefacenti” risultava ostativa “ex lege all’accoglimento dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno”.

4.- Il sig. ***** ha ora appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

In particolare ha sostenuto:

- di essere entrato in Italia nel maggio del 2002 per ricongiungimento familiare con la madre Signora *****, titolare di carta di soggiorno;

- di avere un solo precedente penale, per una vicenda verificatasi nel 2005, peraltro di minima gravità, conclusa con una pena poi condonata;

- che l’amministrazione, nel respingere la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, non ha applicato la disposizione dettata dall’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998 che esclude valutazioni automatiche nel caso in cui lo straniero sia entrato in Italia per motivi di ricongiungimento familiare;

- che, nel frattempo, è stato assunto come lavoratore domestico a Borgio Verezzi alle dipendenze della signora ***.

5.- Il ricorso deve essere accolto.

Si deve al riguardo osservare che l’articolo 5, comma 5, secondo periodo, del d. lgs. n. 286 del 1998 (nel testo introdotto dal decreto legislativo n. 5 del 2007), prescrive che nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto “si tiene anche conto della natura ed effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari con il Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.

Nell’esame di una istanza di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dallo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (o nei cui confronti si volesse procedere alla revoca di un titolo precedentemente rilasciato), occorre quindi dare rilievo anche alla natura ed alla effettività dei vincoli familiari dell’interessato e, per lo straniero già soggiornante in Italia, alla durata del suo soggiorno.

La ratio di tale disposizione è quella di dare rilievo a tali situazioni soggettive (anche) quando, dopo un precedente procedimento di ricongiungimento, possa determinarsi (per effetto del diniego di soggiorno) la divisione di nuclei familiari formatisi sul territorio nazionale.

In conseguenza, per gli stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o per il familiare ricongiunto, deve ritenersi illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno emesso in assenza di una valutazione anche sugli ulteriori elementi indicati dalla predetta disposizione (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5727 del 26 ottobre 2011;  Sezione VI, n. 995 del 16 febbraio 2011.

6.- Considerato che, come risulta pacificamente dagli atti, l’appellante è entrato in Italia nel maggio del 2002 per ricongiungimento familiare, il provvedimento del Questore di Savona, impugnato in primo grado, risulta quindi illegittimo per non aver introdotto nella sua motivazione quelle valutazioni ulteriori che l’articolo 5, comma 5, secondo periodo, del d. lgs. n. 286 del 1998 (nel testo introdotto dal decreto legislativo n. 5/2007) richiede a tutela delle famiglie dei migranti.

7.- In conseguenza l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, il provvedimento amministrativo impugnato deve essere annullato.

Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione che dovranno conformarsi ai criteri sopra accennati, con la conseguenza che dovranno essere messe in ragionata comparazione le esigenze di pubblica sicurezza e di prevenzione dei reati (tendo conto anche della maggiore o minore gravità dei precedenti penali e delle altre misure di polizia eventualmente adottate nei confronti dell’interessato) con la doverosa tutela delle esigenze familiari riconosciute dal legislatore.

8.- Si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la sentenza del T.A.R. per la Liguria, Sezione II, n. 977 del 16 giugno 2011 ed annulla il provvedimento impugnato in primo grado con il quale il Questore della Provincia di Savona ha respinto la domanda del cittadino straniero ***** volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 20 Dicembre 2011

 
 
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