Domenica, 8 Gennaio 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Sentenza n. 6759 del 20 dicembre 2011 Consiglio di Stato

Diniego di rinnovo di permesso di soggiorno - condanna per violazione del diritto di autore

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8717 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall’avv.to Giovanni Marchese ed ex lege domiciliato presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13,

contro

- QUESTURA di MILANO;
- MINISTERO dell’INTERNO,
costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via de’ Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO - SEZIONE IV n. 02636/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata Amministrazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla Camera di Consiglio del 18 novembre 2011, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace, nessuno essendo ivi comparso per le parti;

Visto l'art. 60 c.p.a.;

Considerato:

- che sussistono i presupposti per definire il giudizio nel mérito ai sensi della citata disposizione, della cui applicabilità ( così come della questione, rilevata d’ufficio, di irricevibilità del ricorso ) non è stato possibile dare avviso alle parti, stante la loro assenza alla camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza incidentale di sospensione della sentenza impugnata formulata dall’appellante;

- che la mancata comparizione alla camera di consiglio delle parti costituite non è di ostacolo né alla definizione del giudizio nel merito ai sensi e per gli effetti dell' art. 60 cit. (la tutela dell'interesse - eventualmente contrario - delle parti costituite risultando essere sufficientemente garantito una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell'istanza cautelare, onde l'assenza volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l'effetto di precludere in radice la conversione del rito, ch’è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa), né alla possibilità per il Giudice di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, una volta che questa sia emersa prima del passaggio in decisione e che i difensori delle parti costituite abbiano volontariamente rinunciato, con la loro assenza in camera di consiglio, ad essere sentiti e dunque a svolgere ogni difesa circa qualsivoglia eventuale questione rilevata dal Giudice;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso di primo grado proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sede di Milano, l’odierno appellante ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, emesso dal Questore di Milano sui presupposti della fittizietà della documentazione presentata a supporto della dimostrazione del rapporto di lavoro in essere, nonché della sussistenza a suo càrico di diverse condanne per violazione del diritto di autore.

Avverso la sentenza di reiezione pronunciata dal T.A.R. egli ha proposto appello, lamentando, con unico, articolato, motivo di impugnazione, violazione e falsa rappresentazione dell’art. 4, commi 3 e 5 e dell’art. 5 del D. Lgs. n. 286/1999; violazione dell’art. 6 della legge n. 241/1990; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.

Si sono costituiti in giudizio, senza peraltro formulare difese, la Questura di Milano ed il Ministero dell’Interno.

2. – L’appello è irricevibile.

Esso, invero, notificato il 6 ottobre 2011 avverso la sentenza di primo grado depositata il 28 giugno 2010 e non notificata, non risulta soggetto né alle disposizioni del Codice del processo amministrativo ( entrato in vigore il 16 settembre 2010, l’articolo 2 del cui allegato 3 stabilisce che “per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti” ), né al termine ( di sei mesi ) di decadenza dall’impugnazione, di cui all’art. 327 c.p.c., come modificato dall’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Risulta invero applicabile al caso in esame, per effetto delle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge, il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 327 cit. nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche di cui sopra; termine nella fattispecie scadente, tenendo conto dei periodi di sospensione feriale dei termini, alla data del 28 settembre 2011.

In conclusione, l'appello in esame va, come s’è detto, dichiarato irricevibile.

Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti, stante l’assenza di difese da parte dell’appellata Amministrazione.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 18 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 20 Dicembre 2011

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »