Domenica, 8 Gennaio 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Sentenza n. 6780 del 21 dicembre 2011 Consiglio di Stato

Rigetto istanza di emersione dal lavoro irregolare - condanna per il reato di violazione all’ordine di espulsione previsto dall’art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n.286/1998

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9069 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Vito De Falco, con domicilio eletto presso Picciani-Troiano Studio Legale Associato in Roma, via Principe Eugenio, 15;

contro

U.T.G. - Prefettura di Pescara, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00195/2011, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Pescara e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Barbieri;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto: - che con il provvedimento impugnato in primo grado è stata rigettata l’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dall’odierno appellante ai sensi della legge n.102/2009, art.1 ter, sul presupposto della esistenza di una condanna per il reato di violazione all’ordine di espulsione previsto dall’art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n.286/1998;

- che con la sentenza quivi appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto avverso l’anzidetto provvedimento;

- che la fattispecie in esame è identica a quella considerata nella decisione della Adunanza Plenaria n.8 del 2-10 maggio 2011 nonché a quelle considerate in numerose decisioni di questa Sezione immediatamente susseguenti alla suddetta Adunanza Plenaria;

- che, in particolare, il punto rilevante della controversia è l’intervenuta abrogazione del reato di cui all’art.14, comma 5 ter, cit. per effetto della entrata in vigore (quale norma di diretta applicazione) della direttiva comunitaria n.115 del 2008, secondo l’interpretazione datane con sentenza 28 aprile 2011 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea;

- che conseguentemente il presente appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso presentato in quella sede;

-che sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo accoglie.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 21 Dicembre 2011

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »