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Sentenza n.6887 del 28 dicembre 2011 Consiglio di Stato

Diniego legalizzazione di un rapporto di lavoro subordinato

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10294 del 2006, proposto dal Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Brescia;

contro

*****;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA, n. 01216/2005, resa tra le parti, concernente DINIEGO DI LEGALIZZAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2011 il Cons. Gabriella De Michele e udito per l’Amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Varone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con atto di appello n. 10294/06, notificato il 24 novembre 2006, veniva impugnata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Brescia, n. 1216/05 del 23 novembre 2005 (che non risulta notificata), con la quale era stato accolto il ricorso del signor *****, di nazionalità nigeriana, avverso il decreto prefettizio di rigetto, in data 30 maggio 2003, dell’istanza di legalizzazione del rapporto di lavoro subordinato dal medesimo presentata, a norma del D.L. 9 settembre 2002, n. 195.

La citata sentenza n. 1216/05 si rilevava che l’istanza di legalizzazione di cui trattasi era stata respinta, formalmente, a seguito della denuncia avanzata nei confronti dell’interessato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 Cod. proc. pen., ma in realtà in presenza di una sentenza di condanna, divenuta irrevocabile il 14 dicembre 1998, a cinque anni di reclusione e trenta milioni di lire di multa per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Nella medesima sentenza si rilevava altresì la regolare instaurazione del contraddittorio, in rapporto al decreto prefettizio, con ricorso notificato al Ministero dell’interno, quale autorità competente nel complesso in materia di immigrazione.

Nel merito, il giudice di primo grado osservava che nemmeno la condanna avrebbe giustificato una presunzione assoluta di pericolosità sociale del soggetto interessato, dovendo detta pericolosità essere verificata con riferimento all’ambiente familiare e lavorativo, nonché al percorso di recupero seguito dal soggetto stesso, che, nel caso di specie, sarebbe risultato ormai bene inserito nel contesto sociale.

In appello, il ministero dell’Interno ribadiva che – pur essendo stata dichiarata incostituzionale la norma che precludeva la regolarizzazione a seguito di mera denuncia – non altrettanto risulta avvenuto per la condanna, con conseguente assenza di sostegno normativo per la sentenza appellata.

Il Collegio ritiene che l’appello debba trovare accoglimento, sulla base dei presupposti di fatto e di diritto sussistenti alla data di emanazione dell’atto impugnato, non potendo perciò in questa sede essere esaminate le circostanze rappresentate dal signor ***** per legittimare l’attuale sua permanenza sul territorio nazionale nell’attuale quadro normativo.

La questione sottoposta all’esame del Collegio è quella dell’avvenuta emanazione, o meno, dell’atto impugnato in primo grado in conformità all’art. 1, comma 8, lettera c) d.-l. 9 settembre 2002, n. 195 (disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito dalla l. 9 ottobre 2002, n. 211, che disponeva l’inapplicabilità delle disposizioni eccezionali, volte a sanare le posizioni lavorative irregolari di cittadini extracomunitari, a coloro che risultassero “denunciati per uno dei reati, indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale”, a meno che il procedimento penale non si fosse concluso con un’assoluzione perché “il fatto non sussiste o non costituisce reato o l’interessato non lo ha commesso”.

Nella situazione in esame non è contestato che le condanne riportate dall’appellante configurassero una delle ipotesi ostative alla sanatoria, in base alla norma riportata (dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza 18 febbraio 2005, n. 78 per i dinieghi conseguenti a mera denuncia, ma non anche quando, come nel caso di specie, alla denuncia fosse seguita condanna, in data antecedente all’emanazione del provvedimento contestato). Nella sentenza appellata vengono evidenziate circostanze che avrebbero potuto consentire il riesame del giudizio di disvalore insito ex lege nelle condanne in questione. E’ vero in effetti che l’art. 5, comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) prevede una possibile deroga, in via eccezionale, ove si ravvisi la “sopravvenienza di nuovi elementi”, evidentemente da valutare caso per caso, in rapporto ai dati emergenti dagli atti (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, VI, 20 aprile 2006, n. 2199; 17 maggio 2006, n. 2866, 27 giugno 2006, n. 4108;  17 maggio 2006, n. 2866).

Nel testo aggiunto alla norma in questione dall’art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, inoltre, è stato specificato che – “nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno”, quando lo straniero abbia esercitato il diritto di ricongiungimento familiare – debba tenersi conto anche “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato”, nonché dell’esistenza di legami familiari e sociali nel Paese di origine”, nonché della durata del soggiorno dello straniero stesso sul territorio nazionale.

Fermo restando, tuttavia, che la disposizione da ultimo citata è successiva al provvedimento impugnato (cui deve applicarsi il principio tempus regit actum), si deve anche considerare che, nella situazione in esame, si trattava di disposizione restrittiva rispetto alla normativa sul regime contingentato degli ingressi dei lavoratori extracomunitari, e dunque di stretta interpretazione (cfr. in tal senso Cons. Stato, VI, 5 marzo 2007, n. 1036, 3 ottobre 2007, n. 5104, 11 ottobre 2007, n. 5336  e 24 aprile 2009, n. 2543).

Non può essere posta in dubbio, d’altra parte, la discrezionalità del legislatore nel valutare le esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, in rapporto a fenomeni di vasta portata che, in un determinato momento storico, possono porre problematiche eccezionali: l’ampiezza del fenomeno immigratorio, la registrata crescita di condotte devianti, con conseguente allarme sociale e l’oggettiva difficoltà di controllo capillare del territorio possono, dunque, porre su una base di ragionevolezza (nei limiti rilevanti sotto il profilo in esame), anche disposizioni che vedano precluse ipotesi di sanatoria a favore di chi sia stato condannato per determinati reati, nella consapevolezza dell’impossibilità di compiere accertamenti approfonditi sulla pericolosità sociale dei singoli.

Per le ragioni esposte, il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto. Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, come in epigrafe proposto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge

Il ricorso proposto in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011

                  DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 30 Dicembre 2011

 
 
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