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Sentenza n. 16 del 10 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Negato il rinnovo del permesso di soggiorno

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5847 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Menale, con domicilio eletto presso Giuseppe Menale in Napoli, via R.Morghen 41 c/o Avv.Giugliano;

contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvoc.Distrett.Stato di Napoli, domiciliataria per legge, Napoli, via Diaz, 11;
Questura di Caserta in persona del Questore p.t., non costituita;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

del decreto del Questore della Provincia di Caserta emesso in data 27.04.2010 e notificato in data 03.11.2011 di rigetto di rinnovo dell'istanza di permesso di soggiorno; di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO e DIRITTO

Rilevato che il presente ricorso ha ad oggetto il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Caserta ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente, *****, poiché gravato da due precedenti penali;

Considerato che il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione dell’atto questorile allorchè ha omesso di valutare la condotta complessiva dello straniero mostrando di ritenere preclusivi ‘ex se’ i precedenti penali per i reati di introduzione di monete falsificate, non rientrante tra quelli preclusivi ai sensi dell’art. 4 co. 3 D.lgs. 286/1998 (d’ora innanzi, T.U. Imm.), e di favoreggiamento della prostituzione, estintosi ai sensi dell’art. 445 c.p.p. essendo stata la relativa sentenza resa a seguito di accordo delle parti (cd. ‘patteggiamento’, art. 444 c.p.p.);

Considerato che il reato di introduzione di monete falsificate (p.e.p. dall’art. 455 c.p.) non rientra tra quelli preclusivi dell’ottenimento del titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 4 co. 3 T.U. Imm. (a norma del quale impediscono il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno: le sentenze di condanna per i «reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale», per «i reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati», «per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite»; le sentenza irrevocabili di condanna per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale);

Considerato, altresì, che il reato di favoreggiamento della prostituzione (previsto dall’art. 3 co. 1 n.8 della Legge n. 75 del 20 febbraio 1958), pur rientrando tra quelli preclusivi di cui al citato art. 4 co. 3 T.U. Imm, si è estinto ai sensi dell’art. 445 c.p.p. come dichiarato dal G.I.P. di Salerno con provvedimento del 09.12.2010 (cfr. prod. ricorrente; il G.I.P. dà atto dell’avvenuta estinzione per decorso del termine previsto dall’art. 445 c.p.p. senza che il ricorrente abbia commesso delitti o contravvenzioni della stessa indole);

Considerato che l’estinzione del reato implica, altresì, la cessazione di «ogni effetto penale» della Sentenza (art. 445 c.p.p. co. 2);

Ritenuto, pertanto, che non possa applicarsi l’automatismo preclusivo di cui al menzionato art. 4 co. 3 T.U.Imm. da ritenersi diretta conseguenza della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. che comporta una diminuzione della capacità giuridica del condannato e, come tale, è ascrivibile agli “effetti penali” impediti dal chiaro disposto dell’art. 445 c.p.p. (cfr., in termini, Consiglio Stato , sez. VI, 03 agosto 2010 , n. 5148; Consiglio Stato , sez. VI, 25 settembre 2009 , n. 5793);

Considerato che l’Amministrazione intimata non ha svolto alcuna valutazione in ordine all’effettiva pericolosità del ricorrente anche in rapporto alla risalenza dei precedenti e alle attuali condizioni di inserimento sociale, applicando erroneamente l’automatica preclusione di cui all’art. 4 co. 3 T.U. Imm.;

Ritenuto, quindi, che il ricorso sia fondato e che conseguentemente il provvedimento debba essere annullato, fatte salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione;

Ritenuto, infine, che la complessità della materia, caratterizzata da una costante stratificazione normativa, integri gravi ragioni per compensare le spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori.

Compensate le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Martedì, 10 Gennaio 2012

 
 
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