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Sentenza n. 527 del 17 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Inammissibile la domanda volta ad ottenere la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con un cittadino italiano

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5136 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Grispo, con domicilio eletto presso Marco Grispo in Roma, via Otranto, 12;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; U.T.G. - Prefettura di Salerno;

per l'annullamento

silenzio-rifiuto sulla richiesta di concessione della cittadinanza italiana in data 9.7.2008 ai sensi dell'art. 5 l. n. 91/92.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna con il ricorso in epigrafe il provvedimento con il quale è stata dichiarata inammissibile la sua domanda volta ad ottenere la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con un cittadino italiano.

Nell’atto di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 3 del DPR n. 362 del 1994 che fissa il 730 giorni il termine per la conclusione dei procedimenti per la concessione della cittadinanza italiana.

L’amministrazione ha depositato una nota nella quale si fa presente che il decreto di conferimento della cittadinanza italiana al ricorrente è stato predisposto in data 21.6.2011 ed è stato trasmesso alla firma dei competenti organi.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

La giurisprudenza amministrativa, anche di questo TAR, ha infatti affermato che la concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall'art. 5 della legge n. 91 del 1992, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo. In tale ambito, l'unica causa preclusiva alla concessione della cittadinanza, che risulta essere demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione, è quella di cui all'art. 6, comma 1, lett. c, della legge n. 91 del 1992, ossia la sussistenza, nel caso specifico, di "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica". Soltanto in tale evenienza, la citata situazione di diritto soggettivo risulta affievolita in interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo (cfr. Cons. St. VI, 31 marzo 2009 n. 1891). Le altre cause preclusive, invece, non richiedendo alcuna valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione, determinano il mantenimento della giurisdizione in capo al giudice ordinario (cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 19 ottobre 2010 , n. 6999; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 28 maggio 2010 , n. 2715; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 945 del 2010; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 11019 del 2009; T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 28 luglio 2009 , n. 2240).

Nel caso di specie l’amministrazione non ha fatto applicazione dell’art. 6, comma 1 lett. c) che preclude il rilascio della cittadinanza italiana per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ma si è limitata a valutare l’ammissibilità dell’istanza.

Pertanto, deve rilevarsi d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice adito.

In applicazione dei principi della traslatio judicii, recepiti dall’art. 11 c.p.a., il ricorso potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, dianzi al giudice ordinario, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Martedì, 17 Gennaio 2012

 
 
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