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Sentenza n. 510 del 17 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Diniego di conversione del “permesso di soggiorno” da permesso per minori a permesso per attesa occupazione

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1673 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Barberio, con domicilio eletto presso Laura Barberio in Roma, via Torino, 7;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Roma, Prefettura di Roma;

per l'annullamento

del provvedimento della Questura di Roma del 23.09.2010 e notificato in data 05.11.2010 con il quale si decreta il rifiuto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per affidamento in lavoro subordinato/attesa occupazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma con il quale si dispone il diniego di conversione del “permesso di soggiorno” da permesso per minori a permesso per attesa occupazione.

Il ricorso è fondato.

Nel caso di specie, il diniego è motivato con riferimento alla assenza in capo al ricorrente dei requisiti di cui all’art. 32, commi 1 ed 1 bis, D.Lgs. n. 286/1998.

Rileva il Collegio come alla fattispecie in esame debba essere applicato il disposto di cui all’art. 32, co. 1, D.Lgs. n. 286/1998 nel testo anteriore alla l. n. 94/2009 che consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro a prescindere dalla partecipazione ad un progetto almeno biennale.

La nuova disciplina recata dalla l. n. 94/2009 - che anche per i minori affidati consente il rilascio del permesso di soggiorno, dopo la maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto almeno biennale - infatti, non può applicarsi se non in modo da consentire ai minori di partecipare al progetto biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale di cui all’art. 32, comma 1 bis, D.Lgs. n. 286/1998.

Non rientrando il ricorrente nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina – avendo lo stesso compiuto la maggiore età in un periodo antecedente due anni dalla entrata in vigore della legge – appare evidente la possibilità per lo stesso di ottenere la conversione del permesso di soggiorno da affidamento per minore età ad attesa occupazione.

Ne consegue la fondatezza del ricorso ed il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate tra le parti

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di cui in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Martedì, 17 Gennaio 2012

 
 
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