Sabato, 21 Gennaio 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Sentenza n. 520 del 17 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Trasferimento in Malta quale Stato competente a decidere sull'istanza di protezione internazionale

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8548 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Graziella Sammarro, con domicilio eletto presso Graziella Sammarro in Roma, viale delle Medaglie D'Oro,8;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero dell'Interno prot. 117989 in data 20.5.2010 e notificato in data 3.6.2010 che stabilisce il trasferimento del ricorrente in Malta quale Stato competente a decidere sull'istanza di protezione internazionale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente si duole del provvedimento di trasferimento a Malta quale Stato competente sulla sua domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato.

L’Unità Dublino - ufficio preposto all’espletamento delle procedure dirette a determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo ai sensi del Reg. n. 343/2003 – dopo aver verificato attraverso il sistema EURODAC (riscontro delle impronte digitali a livello europeo) che l’interessato aveva già varcato illegalmente la frontiera di Malta, ha inviato a quest’ultima la richiesta di ripresa in carico ai sensi dell’art. 10.1 del Reg. n. 343/3003 (Regolamento Dublino II).

Rilevata l’accettazione implicita, in base all’art. 18.7 del Reg. CE 343/2003, l’Unità Dublino ha comunicato la competenza maltese ai sensi dell’art. 20 punto 1 del ripetuto Regolamento alla Questura , la quale con il provvedimento impugnato ha disposto il trasferimento dell’interessato per la disamina della domanda di protezione a Malta, ritenuto un paese terzo sicuro e non ravvisandosi motivi che avrebbero potuto indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3.2 del citato Regolamento.

Lamenta il ricorrente - con il primo motivo di ricorso - la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 7 del Reg. CE n. 343/03, in quanto l’Unità Dublino ha ritenuto l’accettazione implicita da parte dello Stato maltese senza aspettare il decorso del termine previsto dalla normativa comunitaria.

In effetti, risulta che la richiesta di ripresa in carico è stata indirizzata a Malta in data 13.5.2010 mentre il provvedimento di trasferimento a Malta è stato adottato in data 24.5.2010 e cioè molto prima della scadenza dei termini previsti dall’art. 18, comma 7 del regolamento Dublino II, cosicché non può dirsi che una accettazione implicita da parte dello Stato maltese vi sia stata.

Tale termine tuttavia non sembra posto a tutela del richiedente asilo ma dello Stato destinatario della richiesta di ripresa in carico, il quale ha un termine di due mesi per eventualmente contestare la propria competenza. Inoltre, il termine di cui all’art. 18, comma 7 è comunque ampiamente spirato e non risulta che nessuna formale opposizione alla propria competenza sia stata formulata dallo Stato di Malta.

Per tutte queste ragioni, sembra a questo collegio che possa farsi applicazione in questo caso dell’art. 21 octies comma 2 l. 241/90, trattandosi di atto di natura vincolata e di violazione di natura procedimentale o formale che non ha avuto alcuna influenza sul contenuto dispositivo del provvedimento.

Le ulteriori doglianze prospettate nel ricorso sono infondate.

Infatti, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 4, comma 5 del Regolamento CE 343/2003, riferendosi della norma alla ipotesi in cui il richiedente asilo lasci “ i territori degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi” e non alla diversa ipotesi (ininfluente ai fini della determinazione della competenza) in cui abbia lasciato il territorio di uno degli Stati membri per recarsi in un altro.

Nemmeno sussiste la dedotta violazione dell’art. 10 del Regolamento Dublino II, che riguarda l’ipotesi sussidiaria in cui non è stata presentata alcuna domanda di protezione e “il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro”.

Quanto alla asserita violazione del termine trimestrale dalla presentazione della domanda di protezione, osserva il collegio che la norma invocata dal ricorrente, ancorché in un primo momento ha parlato di art. 16, è in realtà è l’art. 17 del citato regolamento. Tale norma, tuttavia, non si attaglia alla fattispecie in esame, avendo essa ad oggetto l’ipotesi diversa della “presa in carico” del richiedente asilo, il quale abbia presentato una sola domanda di asilo e tuttavia lo Stato membro che ha ricevuto la domanda d'asilo ritenga che la competenza spetti ad altro Stato membro in base alle norme dello stesso regolamento. In questo caso, la norma prevede il termine perentorio di tre mesi per interpellare tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente asilo.

Viceversa, il caso in esame rientra nella ipotesi di cui all’art. 16 e 20 del regolamento, che disciplina la “ripresa in carico”, ovvero il caso in cui il richiedente asilo abbia già presentato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro ed abbia poi successivamente presentato una seconda richiesta presso un altro Stato.

In tale ipotesi, il combinato disposto degli artt. 16 e 20 del Regolamento CE 343/2002 prevede che il cittadino extracomunitario debba essere ritrasferito nello Stato in cui ha presentato la prima domanda di asilo ma non prevede il termine trimestrale cui fa riferimento il ricorrente.

In conclusione il ricorso va respinto.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011 e del 20 dicembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Martedì, 17 Gennaio 2012

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »