Sabato, 21 Gennaio 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Sentenza n. 530 del 17 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto domanda di emersione dal lavoro irregolare domestico di sostegno al bisogno familiare

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 256 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ammendola, con domicilio eletto presso Candida Russiello in Roma, via A. Catalani, 4;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

RIGETTO DOMANDA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE DOMESTICO DI SOSTEGNO AL BISOGNO FAMILIARE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata respinta la domanda di emersione di lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09 presentata a suo favore.

Preliminarmente il Collegio ritiene di poter prescindere dalla eccezione di difetto di legittimazione passiva del ricorrente sollevata dalla Avvocatura dello Stato in considerazione della infondatezza, nel merito, del ricorso.

Con un’unica censura, l’odierno ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 1 ter, comma 4, lett. d) L. n. 102/2002 e della omessa o insufficiente istruttoria e motivazione del decreto di diniego.

Deduce il ricorrente, in particolare, che l’Amministrazione avrebbe errato nella valutazione del requisito reddituale relativo al nucleo familiare del Sig. Moffa che, contrariamente a quanto rilevato dallo Sportello Unico, risulterebbe superiore alla soglia minima richiesta dalla legge.

La censura è infondata.

La documentazione acquisita agli atti del giudizio anche a seguito della ordinanza di riesame del provvedimento impugnato ha evidenziato che il reddito complessivo relativo al nucleo familiare del richiedente la regolarizzazione dello straniero – relativamente al periodo di imposta 2008 – risulta effettivamente inferiore a quello minimo richiesto dalla legge e pari a 25.000,00 Euro.

In particolare, risulta accertata la mancata corrispondenza di quanto indicato nella istanza rispetto all’effettivo reddito percepito e dichiarato dal coniuge del richiedente (Euro 1.041,00 in luogo di Euro 12.775,65). Si legge, infatti nella nota dello Sportello Unico prot. n. 102902/2011 del 6 maggio 2011 che “la Direzione Provinciale Roma III dell’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti richiesti da questo Ufficio in merito alla situazione reddituale della sig.ra Cleopatra Troisi. Nello specifico, con nota del 10 maggio u.s. (…) l’Agenzia delle Entrate ha segnalato che per il periodo di imposta 2008, la sig.ra ***** ha dichiarato un reddito complessivo di Euro 1.041,00 (…)”.

Alcun dubbio, quindi, sussiste in merito al mancato raggiungimento della soglia minima di reddito richiesto dalla legge ai fini della regolarizzazione dei lavoratori stranieri in considerazione del fatto che il Sig. ***** risulta avere percepito nel periodo di imposta 2008 un reddito pari ad Euro 17.454,00 e la Sig.ra ***** (coniuge del richiedente) un reddito pari ad Euro 1.041,00.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, nei confronti della Amministrazione costituita, delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Martedì, 17 Gennaio 2012

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »