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Sentenza n. 235 del 11 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Archiviazione della domanda di emersione di lavoro irregolare

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9944 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Amalia Capalbo, con domicilio eletto presso Amalia Capalbo in Roma, viale Libia, 33;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento

del decreto di archiviazione della domanda di emersione di lavoro irregolare

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che con decreto del 8.8.2011 è stata disposta l’archiviazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata per la ricorrente e che tale provvedimento è stato adottato in quanto a suo carico risultava un decreto penale di condanna emesso dal GIP presso il Tribunale di Civitavecchia per il reato di cui all’art. 497 bis c.p.;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso debba ritenersi manifestamente fondato, alla luce della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. n. 6381 del 2.1.2011) secondo la quale il decreto penale di condanna, ancorché divenuto irrevocabile, non può ritenersi ostativo alla regolarizzazione del rapporto di lavoro domestico ai sensi della l. 102/2009 stante la lettera dell’art. 1 ter del d.l. 78/2009 conv. con modifiche dalla l.n. 102/2009, che cita solo le sentenze di condanna e quelle di applicazione della pena su richiesta e non anche il decreto penale di condanna;

Ritenuto pertanto che, assorbite le ulteriori doglianze, il ricorso debba essere accolto con compensazione delle spese processuali, sussistendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Mercoledì, 11 Gennaio 2012

 
 
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