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Sentenza n. 608 del 18 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno - reiezione istanza di rinnovo del permesso di soggiorno - concessisione di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione” in luogo di quello originariamente richiesto per motivi di “lavoro autonomo"

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10975 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Santini, Mario Angelelli, con domicilio eletto presso Mario Angelelli in Roma, v.le Carso, 23;

contro

Questura di Roma; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Roma del 9.6.2010, di rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;

nonché, con motivi aggiunti

per l’annullamento parziale

del decreto reso dal Questore della Provincia di Roma in data 5 luglio 2011 e notificato il 3 ottobre 2011 con cui, a seguito di riesame ordinato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II quater, veniva revocato in via di autotutela il provvedimento di reiezione della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e veniva concesso al ricorrente un permesso di soggiorno per “attesa occupazione” in luogo di quello originariamente richiesto per motivi di “lavoro autonomo”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con gli atti impugnati è stato dapprima negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo - avendo la Questura di Roma rilevato che il richiedente era stato condannato dal Tribunale ordinario di Roma e di Vicenza per una serie di reati ostativi – e, successivamente, a seguito della rinnovata istruttoria disposta dal Tribunale Amministrativo con ordinanza n. 580/2011, revocato il provvedimento di rifiuto e concesso al richiedente un permesso di soggiorno ad altro titolo (attesa occupazione).

Tanto premesso, la Questura - nel provvedimento oggetto di impugnazione per motivi aggiunti - ha evidenziato che il rinnovo non poteva essere concesso con riguardo alla originaria istanza (permesso di soggiorno per lavoro autonomo) in relazione al disposto degli artt. 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 286/98.

Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento sulla base dei motivi meglio indicati nel ricorso per motivi aggiunti.

Il Collegio rileva la sopravvenuta carenza di interesse con riferimento al ricorso principale e l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti.

Quanto al ricorso principale, è sufficiente osservare che la Questura di Roma, con atto in data 5 luglio 2011 – notificato il 3 ottobre 2011 – ha revocato il precedente provvedimento negativo oggetto di impugnazione principale, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Quanto ai motivi aggiunti, gli stessi sono infondati.

In base agli artt. 5 e 26, d.lg. n. 286 del 1998, nella formulazione introdotta dall’art. 21 della legge n. 189 del 2002, la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, l. 22 aprile 1941 n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, non consente alla Amministrazione il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Sotto tale profilo osserva il Collegio come la motivazione posta a fondamento del provvedimento appare legittima in considerazione dell’impedimento normativo al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Si tratta, infatti, di una preclusione che non costituisce un effetto penale, ovvero una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto amministrativo che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell’avere riportato una condanna per determinati reati.

Non v’è dubbio, allora, che l’intervenuto accertamento con sentenza irrevocabile - così come evidenziato nel provvedimento impugnato - dei fatti penalmente rilevanti indicati dal disposto di cui all’art. 26 D.Lgs. n. 286/1998, giustifica il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Il provvedimento risulta perciò immune dalle censure dedotte sicché il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:

a) dichiara la intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso principale;

b) respinge il ricorso per motivi aggiunti;

c) compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Mercoledì, 18 Gennaio 2012

 
 
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