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Sentenza n. 531 del 17 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione - valutazione di nuovi elementi nel frattempo sopraggiunti

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4302 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Liliana Zuccardi Merli, con domicilio eletto presso Liliana Zuccardi Merli in Roma, via A. Toscani, 59;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; U.T.G. - Prefettura di Viterbo;

per l'annullamento

del decreto della Prefettura di Viterbo emesso il 12.2.2011, notificato il 9.5.2011 con il quale è stato rigettato il ricorso avverso il decreto della Questura di Viterbo del 9.9.2010 di mancato rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, cittadino dello Sri Lanka, impugna il provvedimento della Prefettura di Viterbo, emesso il 12.2.2011, con il quale è stato rigettato il ricorso avverso il decreto della Questura di Viterbo del 9.9.2010 di mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

Il decreto del Questore di Viterbo aveva rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione in quanto il ricorrente risultava aver lavorato nel 2007 solo per 112 giorni e nel 2008 solo per 20 giorni, soggiornando per la gran parte del tempo fuori dal territorio nazionale. Sulla base di tali dati, il Questore aveva ritenuto che egli non fosse in grado di dimostrare la disponibilità di fonti lecite di sostentamento sufficienti.

Egli aveva quindi fatto ricorso al Prefetto della provincia di Viterbo, il quale aveva rigettato il gravame rilevando come nel periodo di validità del precedente titolo di soggiorno, scaduto in data 6.6.2010, il ricorrente aveva documentato, mediante l’attestazione dei contributi versati, di aver lavorato nel 2007 solo per 95 giorni e nel 2008 per 130 giorni, nulla risultando per il 2009. Inoltre, il Prefetto aveva rilevato che l’asserita assunzione come lavoratore domestico a far data dal 1.10.2010 non risultava comprovata dalla anteriore denuncia all’INPS, come previsto dalla normativa vigente.

Nell’atto di ricorso, il ricorrente ha rilevato di essere entrato in Italia a seguito di ricongiungimento familiare con la madre nel 2003; ha documentato di essere stato alle dipendenze della ditta *** dall’11.9.2007 al 14.7.2008 (v. allegati al ricorso); di essere tornato al suo Paese nel 2009 a causa della mancanza di lavoro in Italia ; di essere stato quindi nuovamente assunto, con contratto stipulato in data 16.9.2010, con mansioni di domestico (v. contratto di assunzione allegato al ricorso).

Tanto premesso, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 5 del d.lgs. 286/98 e dell’art. 9 e 29 del citato decreto.

L’amministrazione dell’interno si è costituta ed ha depositato una memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza cautelare del 27 giugno 2011, l’istanza cautelare del ricorrente è stata accolta ai fini del riesame.

Successivamente, con memoria del 7.10. 2011, il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione della pronuncia cautelare e ha reso noto di aver nel frattempo ottenuto un nuovo contratto di soggiorno come lavoratore domestico, il quale è stato inoltrato al centro per l’impiego in data 1.10.2011 (v. allegato alla memoria).

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Come è noto, l’art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/98 prevede che in occasione dell’esame della prima richiesta o di rinnovo del permesso di soggiorno debbano essere valutati nuovi elementi, nel frattempo sopraggiunti, che ne consentano il rilascio.

Inoltre, lo stesso articolo 5, a seguito delle modifiche introdotte col d.,lgs. n. 5 del 2007, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera d), della legge 15 luglio 2009, n. 94,

prevede che, qualora si tratti di uno straniero che è entrato in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, debba anche tenersi conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

In sostanza, la norma impone alla amministrazione di effettuare una approfondita valutazione circa l’inserimento dello straniero nel nostro Paese e la effettività dei suoi vincoli familiari, qualora egli sia entrato in Italia a seguito di ricongiungimento familiare(cfr. ex multis Consiglio Stato, sez. VI, 16 febbraio 2011 , n. 995).

Nel caso di specie, invece, il provvedimento di diniego adottato dal Prefetto di Viterbo non ha effettuato una adeguata valutazione della situazione familiare del ricorrente, in Italia per ricongiungimento familiare dal 2003, convivente con la madre e con il fratello, il quale risulta aver regolarmente lavorato in Italia per circa un anno e aver recentemente ottenuto un lavoro regolare; il Prefetto infatti si è solo limitato a verificare il numero di giornate lavorative per le quali risultano pagati i contributi previdenziali e la mancata comunicazione dell’ultimo contratto di lavoro all’INPS.

La valutazione condotta dal Prefetto di Viterbo non appare dunque completa ed esaustiva sotto questo profilo.

D’altro canto, la discontinuità nella attività lavorativa in Italia e la circostanza del ritorno in Patria durante per alcuni periodi non può di per sé essere indicativa del venir meno dei vincoli familiari in Italia in assenza di altri elementi indiziari a supporto di tale ipotesi e soprattutto in presenza di un dato che dimostra proprio il contrario intendimento del ricorrente di mantenere i legami con l’Italia, ovvero la sua recente nuova assunzione.

A questo proposito il ricorrente ha sottolineato che la sua assunzione come lavoratore domestico era già intervenuta a far data dal 1.10.2010 da parte della signora Nadina Casu ed è stata poi seguita – in ottemperanza all’invito verbale da parte della questura di Viterbo - dalla stipula del contratto di soggiorno, inoltrato ai centri per l’impiego in data 1.10.2011. Tale inoltro non era stato effettuato prima perché si era in attesa del rilascio del permesso di soggiorno richiesto.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato va pertanto annullato.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui alla motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Martedì, 17 Gennaio 2012

 
 
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