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Sentenza n. 475 del 17 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Negato il visto di ingresso per lavoro subordinato - passaporto manomesso

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10677 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall’Avv. Leonardo Bardi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Alessandro Testa in Roma, Via Sant’Angela Merici, n. 16/A;

contro

il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero dell’Interno in persona dei Ministri legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano ex lege;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n.*** in data 11 agosto 2011 con il quale l’Ambasciata d’Italia ha negato al ricorrente il visto di ingresso per lavoro subordinato, nonchè di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Pierina Biancofiore;

Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza, anche in relazione alla possibilità di decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata;

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;

RILEVATO che con esso l’interessato impugna il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato oppostogli dall’Ambasciata d’Italia in Dhaka in quanto risulterebbe “manomesso” nel nome il passaporto n. *** alla pag. 1;

CONSIDERATO che avverso tale provvedimento il ricorrente deduce la violazione e/o omessa e/o erronea applicazione di legge (articoli 3 e 10 bis della legge n. 241 del 1990 in relazione all’art. 4, comma 2 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; eccesso di potere per carenza di istruttoria, per travisamento dei fatti, per difetto dei presupposti, per illogicità manifesta, per violazione del principio di ragionevolezza, in sostanza lamentando che il diniego si presenta carente nella motivazione, poiché non è assolutamente corrispondente al vero che il passaporto sarebbe stato corretto dal ricorrente precedentemente alla sua consegna all’Ufficio consolare italiano; motivo questo anche insistito con memoria per la camera di consiglio, memoria nella quale viene contestato quanto risulta dalla relazione di costituzione dell’amministrazione, dato che il passaporto è stato rilasciato dalle autorità a ciò preposte che lo compilano a mano;

CONSIDERATO che la doglianza non appare proprio condivisibile atteso che l’Amministrazione degli esteri ha chiarito che “Già nella fase di presentazione della richiesta di visto presso l’Agenzia VFS, da questa Ambasciata delegata alla ricezione dei visti, venne annotata e segnalata l’anomalia sul dato anagrafico, pertanto una volta acquisita da parte di questo Ufficio Visti la pratica contenente il passaporto *** si passava alla fase della diagnosi tecnica dalla quale veniva accertato come i dati anagrafici del predetto documento fossero stati alterati nelle lettere “ZA”. Infatti la pag. 1 del passaporto in questione veniva ispezionato con strumenti elettronici ultravioletti e in particolare con l’ausilio dell’apparato ottico “Waldmann” in dotazione a questa rappresentanza diplomatica, evidenziando come il dato anagrafico originale (scritto a penna) fosse stato manomesso corrodendone il fondo cartaceo, per poi alterarne i dati, nello specifico le lettere “ZA”.”;

RILEVATO che da tali indizi precisi e concordanti non è dato inferire il dedotto difetto di motivazione nel provvedimento impugnato, dal momento che il suo tenore letterale fa riferimento, seppure sinteticamente, alle parti del passaporto risultate alterate e cioè il nome dell’interessato nelle prime due lettere, secondo le oggettive verifiche tecniche effettuate dall’Ambasciata;

RILEVATO che non appare sussistere la rilevata falsa applicazione dell’art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 286 del 1998, peraltro non articolata ma solo enunciata nella rubrica del motivo, atteso che il visto di ingresso può essere concesso alle condizioni da detta norma previste, sempre che però il soggetto sia in possesso di “passaporto valido”, come richiesto dal precedente comma 1 e tale di certo non può essere considerato il passaporto sul quale risulta manomesso il nome dell’intestatario, come stabilito dallo stesso art. 4, comma 2 del decreto legislativo citato al quale è stata aggiunta espressamente la disposizione relativa alle conseguenze della presentazione di documentazione falsa dalla legge 30 luglio 2002, n. 189: “La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda.” e secondo la pur costante giurisprudenza in materia : cfr. della sezione TAR Lazio, 10 marzo 2011, n. 2196 e la giurisprudenza ivi citata: Consiglio Stato , sez. VI, 03 giugno 2010, n. 3515);

RITENUTO che pertanto il provvedimento vada trovato scevro dalle dedotte censure e che, pertanto, il ricorso non possa che essere rigettato;

CONSIDERATO che quanto alle spese esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente *****  al pagamento di Euro 750,00 per spese di giudizio a favore del Ministero degli Affari Esteri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



 

Martedì, 17 Gennaio 2012

 
 
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