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Sentenza n. 134 del 13 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rigetto dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare - datore di lavoro non si è mai presentato presso i competenti uffici per la prosecuzione ed il completamento del procedimento di emersione

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3213 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Mirco Rizzoglio, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, via Nino Bixio, 14;

contro

Ministero dell'Interno (Prefettura di Sondrio - U.T.G.), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento,

del provvedimento PROT. N. *** emesso in data 16.03.2011 e notificato in data 11.07.2011 con cui la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Sondrio ha rigettato la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare;

nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, è impugnato il decreto della Prefettura di Sondrio del 16.3.2011, con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione a favore del cittadino del Senegal sig. *****, presentata, ai sensi della legge 102/2009, dal sig. *****.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, concludendo per il rigetto del gravame.

All’udienza cautelare del 12.1.2012, il Presidente ha dato avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il ricorso è infondato (cfr. la documentazione depositata dall’Avvocatura dello Stato il 7.1.2012), atteso che :

- il sedicente datore di lavoro, sig. *****, risulta trasferito dal marzo 2010 presso il Comune di Carini (PA) e nell’abitazione di via *** a Sondrio (residenza indicata nella domanda di emersione), non risulta la presenza né del ricorrente e né del sig. *****;

- la Questura di Sondrio ha convocato il ricorrente per un controllo di polizia e non in relazione alla procedura di emersione;

- la circolare ministeriale del 7.12.2009 è inapplicabile, in quanto la stessa presuppone l’effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, con conferma espressa del medesimo da parte del datore di lavoro;

- nel caso di specie non appare in alcun modo provato lo svolgimento del rapporto di lavoro, senza contare che il sedicente datore di lavoro non si è mai presentato presso i competenti uffici per la prosecuzione ed il completamento del procedimento di emersione;

- la manifesta infondatezza del ricorso impone di rigettare nuovamente la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Le spese di causa sono comunque compensate, attesa la natura delle parti coinvolte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Venerdì, 13 Gennaio 2012

 
 
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