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Sentenza n. 133 del 13 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Annullamento il contratto di soggiorno - procedura di emersione ai sensi della legge 102/2009

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2947 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Murdaca, con domicilio eletto presso lo stesso in Milano, via F. Bellotti, 17;

contro

Ministero dell'Interno (Prefetto di Milano), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento,

del provvedimento Emers. Revoca con cui è stato annullamento il contratto di soggiorno relativo all'istanza ***, emesso il 26 giugno 2011, comunicato al datore di lavoro. Ogni atto precedente e successivo connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la memoria difensiva del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con decreto 216/2011 del 27.6.2011, la Prefettura di Milano annullava il contratto di soggiorno stipulato, a seguito della procedura di emersione ai sensi della legge 102/2009, dal sig. ***** con la cittadina straniera sig.ra *****.

Contro il citato decreto era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del gravame.

In esito all’udienza cautelare del 17.11.2011, il Collegio disponeva incombenti istruttori con ordinanza n. 1705/2011.

L’Amministrazione depositava in seguito memoria difensiva con documenti allegati.

Alla successiva udienza camerale del 12.1.2012, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il ricorso è infondato, visto che dalla nota della Questura di Milano del 15.3.2011, versata in atti dall’Avvocatura dello Stato e non oggetto di specifica contestazione da parte dell’esponente, si rileva che quest’ultima ha presentato, unitamente alla domanda di emersione, un passaporto falso.

L’esibizione all’Autorità Amministrativa di un falso documento di identità, ai fini di beneficiare dell’emersione di cui alla legge 102/2009, si pone in evidente contrasto con le previsioni di legge in materia (cfr. art. 1-ter della legge 102/2009, commi 4°, lett. b; 7° e 15°), e vizia irrimediabilmente l’intero procedimento amministrativo di emersione, vista la condotta fraudolenta della parte istante.

Ciò premesso, doverosamente e legittimamente l’Amministrazione ha proceduto all’annullamento di un titolo di soggiorno ottenuto in palese violazione di legge.

Le spese possono comunque essere compensate, attesa la particolare natura delle parti coinvolte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Venerdì, 13 Gennaio 2012

 
 
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