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Sentenza n. 135 del 13 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare - datore di lavoro privo del permesso di soggiorno di lunga durata di cui all’art. 9 del D.Lgs. 286/1998

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3254 del 2011, proposto da: ***** e *****, rappresentati e difesi dall'avv. Teresa Cometa, con domicilio eletto presso la stessa in Milano, via S. Vincenzo, 8;

contro

Ministero dell'Interno (Prefettura di Milano Utg - Sportello Unico Immigrazione), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento,

del provvedimento emesso dalla Prefettura di Milano prot. n. emers. rig. def. /133/2011 emesso in data 21.09.2009 e notificato in data 5.10.2011 di rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con decreto del 21.9.2011, la Prefettura di Milano rigettava la domanda di emersione, presentata ai sensi della legge 102/2009 dal sig. ***** a favore del sig. *****, asserendo che il datore di lavoro sarebbe stato privo del permesso di soggiorno di lunga durata di cui all’art. 9 del D.Lgs. 286/1998.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza camerale del 12.2.2012, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il gravame appare infondato, visto che l’esponente non ha provato di essere in possesso del titolo di soggiorno di cui all’art. 9 del D.Lgs. 286/1998, richiesto espressamente dall’art. 1-ter della legge 102/2009 per poter presentare domanda di emersione.

Al contrario, il ricorrente risulta titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari avente una specifica scadenza, rilasciato dalla Questura di Milano ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 286/1998 (cfr. doc. 4 dell’esponente), che non può però essere confuso con il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, previsto dal citato art. 9 del Testo Unico sull’immigrazione.

Ciò premesso, quindi, visto che il ricorrente non prova in alcun modo la titolarità del permesso ex art. 9 menzionato - che solo gli avrebbe consentito di proporre una valida domanda di emersione - il provvedimento impugnato non può reputarsi illegittimo.

Le spese possono essere compensate, attesa la particolare natura delle parti coinvolte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Venerdì, 13 Gennaio 2012

 
 
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