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Sentenza n. 139 del 13 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Annullamento del contratto di soggiorno - presunta fittizietà del rapporto di lavoro oggetto della dichiarazione di emersione

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1784 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Bozena Katia Kolakowska, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Cirene n.11;

contro

- Ministero dell’Interno (per U.T.G. - Prefettura di Milano), in persona del Mnistro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge in Milano, via Freguglia n. 1;

per l'annullamento

- del decreto di annullamento del contratto di soggiorno sottoscritto in data 11.10.2010 emesso dal Prefetto di Milano in data 22.12.2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’odierno ricorso, notificato il 13.05.2011 e depositato il successivo 15.06.2011, l’esponente ha impugnato il decreto di annullamento del contratto di soggiorno in epigrafe specificato, deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Ciò di cui, in sostanza, l’istante si duole è che l’Amministrazione abbia fondato il succitato decreto sulla presunta fittizietà del rapporto di lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, desunta, però, unicamente dalla circostanza di avere “sorpreso” il ricorrente presso una macelleria in Lurate Caccivio.

A mente dell’esponente, infatti, tale circostanza non sarebbe di per sé incompatibile con lo svolgimento dell’attività di badante per 20 ore settimanali come indicata nella dichiarazione di emersione.

Si è costituita l’intimata Amministrazione con comparsa di stile.

Alla Camera di Consiglio del 12.01.2012 il Collegio, valutata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L’esponente lamenta l’illegittimità dell’impugnato decreto, facendo leva sul vizio di eccesso di potere, poiché lo stesso non conterrebbe una motivazione adeguata a sostegno della presunta fittizietà del rapporto di lavoro come badante, dichiarato nell’ambito della procedura di regolarizzazione ex art. 1 ter D.L. n. 78/2009, conv. in L. n. 102/2009.

La censura è suscettibile di positivo apprezzamento, poiché l’Amministrazione ha del tutto omesso di circostanziare la situazione fattuale assunta a presupposto della fittizietà del rapporto di lavoro oggetto di regolarizzazione, sì da non rendere evidenti le ragioni di un’eventuale incompatibilità della presenza del ricorrente presso la macelleria in Lurate Caccivio con lo svolgimento dell’attività di badante.

In altri termini, non risulta in alcun modo allegato e dimostrato da parte resistente lo svolgimento di un’attività lavorativa presso la suindicata macelleria con modalità tali da rendere impossibile e, dunque, fittizia, un’attività lavorativa come badante da svolgersi in conformità del contratto di soggiorno come sopra annullato.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato deve essere accolto.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto con esso impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Venerdì, 13 Gennaio 2012

 
 
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