Sentenza n. 128 del 13 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Rigetto istanza di emersione - insufficienza del reddito del datore di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2004 del 2011, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv. Marco
Ricciardulli, con domicilio eletto presso lo stesso in Milano, via S.
G.B. De La Salle, 10;
contro
Ministero
dell'Interno (Prefetto di Milano), rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata per
legge in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento,
del provvedimento di rigetto prot. emers. rig. ***, emesso il 22 aprile 2011 e notificato in data 4 maggio 2011, diretto al rigetto dell'istanza di emersione presentata il 13.09.2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è impugnato il decreto del Prefetto di Milano del 22.4.2011 di rigetto della domanda di emersione presentata, ai sensi della legge 102/2009, dalla signora ***** a favore del cittadino straniero *****.
Il diniego è motivato sulla base della presunta insufficienza del reddito del datore di lavoro, che sarebbe inferiore ai minimi di legge.
Il Ministero dell’Interno si è costituito con una comparsa di mero stile, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza cautelare del 12.1.2012, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.
Il ricorso risulta meritevole di accoglimento, atteso che:
- con ordinanza n. 1246 del 28.7.2011, il Collegio ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione, incombenti successivamente reiterati con ordinanza n. 1602 del 21.10.2011;
- l’Amministrazione non ha dato alcuna esecuzione alle suddette ordinanze, senza peraltro addurre alcuna giustificazione, né ha provveduto al deposito del provvedimento impugnato e degli altri documenti utili ai fini della decisione, nel termine di cui all’art. 46 del D.Lgs. 104/2010;
- l’ingiustificata inerzia della parte resistente viene valutata dal Collegio quale argomento di prova ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 104/2010, oltre a doversi apprezzare le censure di carenza di motivazione ed eccesso di potere esposte in ricorso;
- il gravame deve essere quindi accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e salvo il riesercizio del potere amministrativo, nei sensi indicati dalla presente sentenza (cfr. i precedenti specifici di questo TAR, sezione II, sentenze n. 2470 del 18.10.2011 e n. 3365 e n. 3367, entrambe del 29.1.2011).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Venerdì, 13 Gennaio 2012