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Sentenza n. 10 del 2 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Rigetto istanza di emersione da riscontro eseguito presso l’Agenzia delle Entrate il reddito indicato nel documento prodotto non risulta dichiarato

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2010, proposto da:*****, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Maiellaro, con domicilio eletto presso Ettore Sbarra in Bari, via Egnatia, 15;

contro

Sportello Unico per l'Immigrazione - S.U.I.- dii Foggia e il Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di *****;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 6418 Area IV –EMERS.09- del 21.05.2010 del Dirigente del S.U.I. di Foggia, che ha rigettato l’istanza di emersione, in quanto dal riscontro eseguito presso l’Agenzia delle Entrate, il reddito indicato nel documento prodotto, non risulta dichiarato;

- di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quello impugnato, ancorchè non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dello Sportello Unico per l'Immigrazione -S.U.I.- di Foggia e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2011 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. M. Maiellaro e avv. dello Stato G. Matteo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento in epigrafe di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare, presentata dal datore di lavoro, sig. *****.

Il ricorso è infondato.

Va, per motivi di ordine logico, esaminata e disattesa la dedotta censura di violazione dell'art. 10-bis, l. 7 agosto 1990 n. 241. Infatti il preavviso di rigetto non comporta l'automatica illegittimità del provvedimento finale, in quanto trova invece applicazione l'art. 21-octies della stessa legge, secondo il quale il giudice non può annullare il provvedimento per vizi formali, che non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del provvedimento. (in senso conforme T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 23 marzo 2011 , n. 541).

Orbene, il suddetto provvedimento è motivato in base alle risultanze delle indagini svolte dal S.U.I. presso l’Agenzia delle Entrate in merito al reddito dichiarato dal predetto datore di lavoro ai fini della sanatoria in questione, da cui è emerso che il reddito autocertificato non risulta dichiarato.

Le argomentazione di parte ricorrente, pur abilmente formulate, non appaiono tuttavia idonee al fine di conseguire la regolarizzazione.

In proposito il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 28 marzo 2011, n. 817, con i precedenti ivi riportati; TAR Toscana, II, n. 918/2011; TAR Lombardia, Brescia, I, n, 493/2011, T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 23 giugno 2011 , n. 536 e varie decisioni di questa Sezione ex multis n. 1355/2011), secondo cui il procedimento di emersione ex art. 1-ter della l. n. 102/2009 è rimesso all'iniziativa esclusiva del datore di lavoro, la cui mancata attivazione per la positiva definizione del procedimento, preclude alla P.A. l’adozione di un provvedimento finale favorevole all' emersione del lavoratore straniero.

A sostegno di tale conclusione è sufficiente richiamare il comma 2 dell'art. 1-ter cit., il quale condiziona l'avvio del procedimento di emersione all'impulso del solo datore di lavoro, con l'esclusione di ogni potere di impulso in capo allo straniero lavoratore irregolare.

La suddetta statuizione non consente che l’emersione del lavoro irregolare possa essere effettuata in assenza dei requisiti normativamente sanciti.

Infatti il datore di lavoro, in violazione di espressa statuizione legislativa (cfr. art.1-ter, comma 4, lett.d) del DL n.78/2009 conv. con legge n.102/2009), non ha documentato il possesso di un reddito imponibile minimo “risultante dalla dichiarazione dei redditi”, non inferiore €.20.000,00 o a €.25.000,00 annui –rispettivamente in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito ovvero composto da più soggetti conviventi percettori di reddito.

La carenza di tale requisito comporta che la dichiarazione di emersione non possa trovare accoglimento, trattandosi dell’assunzione di un lavoratore adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

D’altronde la puntuale istruttoria espletata dall’intimata Amministrazione e di cui si fa cenno nella nota della Prefettura, prodotta in giudizio in data 24 agosto 2010, ha evidenziato una serie di comportamenti del sig. Foglio, in ordine ai quali l’Amministrazione ha informata la Procura della Repubblica, avendo rilevato che il suddetto soggetto risultava il legale rappresentante di più società, che hanno provveduto al rilascio di vari CUD a favore di vari soggetti, con i quali si assume l’assunzione.

In base alle suesposte considerazioni, il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 2 Gennaio 2012

 
 
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