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Sentenza n. 13 del 2 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Respingimento alla Frontiera Marittima

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1908 del 2011, proposto da:*****, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Maria Mauro, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;

contro

Polizia di Frontiera Marittima di Bari, U.T.G. - Prefettura di Firenze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

- del Provvedimento di Respingimento alla Frontiera emesso nei confronti del ricorrente in data 03.09.2011 dalla Polizia di Frontiera Marittima di Bari e notificato al ricorrente in pari data;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Polizia di Frontiera Marittima di Bari e di U.T.G. - Prefettura di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. N. M. Mauro e avv. dello Stato I. Sisto;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso in epigrafe indicato trae origine da un decreto di espulsione che in data 30 giugno 2011 veniva notificato al ricorrente.

Tale decreto veniva infatti tempestivamente impugnato innanzi al Giudice di Pace di Firenze, che con decreto del 28 luglio 2011 ne disponeva la sospensione in attesa della discussione del ricorso.

Tenuto conto di tale sospensiva il ricorrente, nel frattempo già espulso dal territorio dello Stato, tentava di rientrarvi il 3 settembre 2011, allorché veniva fermato dalla Polizia di frontiera, che gli notificava il nuovo decreto di espulsione gravato nell’ambito dell’odierno procedimento.

A seguito di accertamenti emergeva che la sospensiva accordata dal Giudice di Pace di Firenze il 28 luglio 2011 non era stata debitamente segnalata nel sistema informatico in uso alla Polizia, e pertanto il difensore chiedeva la revoca del decreto 3 settembre 2011.

Nella inerzia della Amministrazione a provvedere su tale istanza il ricorrente ha gravato il provvedimento stesso.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione la Prefettura, deducendo, tra l’altro, che il Giudice di Pace di Firenze si è definitivamente pronunciato rigettando il ricorso proposto avverso il decreto di espulsione del 30 giugno 2011.

Tale circostanza, che conferma la legittimità del decreto di espulsione del 30 giugno 2011 nonché la sua perdurante efficacia, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto dell’interesse azionato nel presente giudizio, che è l’interesse a soggiornare nel territorio dello Stato: infatti dall’eventuale annullamento dell’atto azionato nel presente giudizio il ricorrente non potrebbe trarre alcun effetto utile ai fini di evitare una nuova espulsione.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.

Stimasi equo disporre la compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 2 Gennaio 2012

 
 
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