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Sentenza n. 14 del 10 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3333 del 2008, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Turrisi, con domicilio eletto presso Francesco Turrisi in Catania, via Alcide dei Gasperi, n. 29;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Catania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

per l'annullamento

- del decreto del 03.07.2007 del Questore della provincia di Catania, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno per lavoro autonomo del ricorrente, nonché per il risarcimento dei danni subiti dallo stesso a causa della revoca.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 14.11.2008, depositato il successivo 15.12, il ricorrente ha impugnato il decreto del 03.07.2007, con cui il Questore della provincia di Catania gli ha revocato il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, perché “il 17.05.2005…è stato rintracciato, nel corso di un mirato servizio di polizia svolto da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, mentre puliva i vetri delle auto ferme all’incrocio, regolato da semaforo…”, per cui il Questore ha dedotto “che lo straniero non svolge più l’attività commerciale per la quale era stato autorizzato a soggiornare in Italia o altre attività lavorative consentitegli dal titolo di soggiorno, ma è dedito a svolgere l’attività di “lavavetri” presso gli incroci…”.

Con ordinanza n. 156 del 29.01.2009 questa Sezione ha rigettato l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 15.12.2011 la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato, e va pertanto accolto, in accoglimento delle censure relative al travisamento dei fatti ed al difetto di motivazione, ed assorbite le altre.

Infatti, il Collegio ritiene che la circostanza addotta dall’Amministrazione, e cioè l’avere rintracciato il ricorrente, in una singola occasione, nel corso di un mirato servizio di polizia, a pulire i vetri delle auto ferme ad un incrocio, non è, di per sé sola, sufficiente a giustificare la conclusione da essa tratta, e cioè “che lo straniero non svolge più l’attività commerciale per la quale era stato autorizzato a soggiornare in Italia o altre attività lavorative consentitegli dal titolo di soggiorno, ma è dedito a svolgere l’attività di “lavavetri” presso gli incroci…”.

Vale a dire che tale conclusione avrebbe avuto bisogno di ben altri supporti ed accertamenti di fatto, potendosi altrimenti ritenere che l’attività di lavavetri sia stata esercitata occasionalmente, in aggiunta a quella per la quale era stato ottenuto il permesso.

In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

La richiesta di risarcimento dei danni non può invece essere accolta, non essendo stata fornita alcuna prova del danno subito.

Le spese si ritiene debbano seguire la soccombenza.

Per quanto riguarda la loro liquidazione, tuttavia, bisogna tenere conto del fatto che, con delibera adottata nella seduta del 22.02.2011, la Commissione per il gratuito patrocinio costituita presso questo Tribunale ha ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; e in relazione a tali circostanze, l’art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, prevede che “l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.

Pertanto, alla liquidazione delle spese a favore del ricorrente si provvederà con successivo decreto, a seguito di apposita istanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Rigetta la richiesta di risarcimento dei danni.

Rinvia la liquidazione delle spese ad apposito decreto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Martedì, 10 Gennaio 2012

 
 
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