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Sentenza n. 30 del 10 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato già scaduto di validità invitando lo stesso a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 951 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Mastroeni, con domicilio eletto presso Maria Grazia Erbicella in Catania, via F.Sco Riso,12;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Catania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Catania, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del decreto del Questore della Provincia di Messina del 04.02.2010, notificato il 3.3.2010 che rigetta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato già scaduto di validità l'8.6.2009, invitando lo stesso a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, avvisandolo che sussistendone i presupposti si provvederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'art. 13 del T.U.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente agisce per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Messina del 04.02.2010, notificato il 3.3.2010 che rigetta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato già scaduto di validità l'8.6.2009, invitando lo stesso a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, avvisandolo che sussistendone i presupposti si provvederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'art. 13 del T.U.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla Pubblica Udienza del 15.12.11 la causa è stata tratta in decisione.

DIRITTO

Ad avviso del Collegio il ricorso in esame è infondato e da rigettare.

Invero basti considerare che il provvedimento impugnato è motivato dalla Questura di Messina per inammissibilità in Schengen inserita dalla Francia per condanna per il reato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti ed all’interdizione dal territorio francese per la durata di anni 5.

Ritiene il Collegio che tale motivo e’ da solo sufficiente a sostenere il provvedimento negativo oggi impugnato.

Infatti il Collegio aderisce, condividendolo, al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’autorità amministrativa nazionale non è tenuta a verificare le ragioni della segnalazione di cittadini extracomunitari nel Sistema d'Informazione di Schengen (S.I.S.), e quindi non deve acquisire, da parte dello Stato estero da cui origina la segnalazione nel S.I.S., la documentazione che spiega le ragioni per le quali il soggetto non può essere ammesso in area Schengen (cfr.: Tar Pescara, I, n. 242/2010; Tar Bologna, II, n. 16/2011).

A fronte di quanto detto è onere del diretto interessato la produzione almeno di un principio di prova circa eventuali erroneità della segnalazione stessa, o di violazioni della vigente normativa da parte di essa (Cons. St., VI, 4 agosto 2009, n. 4894).

Infatti le contestazioni sulla cosiddetta segnalazione Schengen non possono prescindere dall’assolvimento da parte dello stesso interessato dell’onere di assumere informazioni circa la sua posizione presso il S.I.S. (Cons. St., VI, 6 maggio 2009, n. 2121).

II

Nella fattispecie in esame si discute di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non si discute di permesso di soggiorno per cure mediche; pertanto non ha rilievo la condizione sanitaria del ricorrente in relazione alla quale, comunque , risulta da accertamenti effettuati dal Consolato italiano in Casablanca (Marocco), che le cure dell’AIDS sono praticabili e disponibili anche in quel Paese (sul punto cfr. Sentenza Tar Pescara, n. 575 del 2009) .

III

In conclusione il ricorso deve respingersi in quanto infondato.

La materia trattata consente di compensare le spese fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Venerdì, 13 Gennaio 2012

 
 
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