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Sentenza n. 18 del 10 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Denegato il rinnovo del permesso di soggiorno con motivazione riferita alla natura del titolo di soggiorno per lavoro stagionale, non automaticamente convertibile in permesso di soggiorno per lavoro autonomo

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 528 del 2009, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Valtimora, con domicilio eletto presso Salvatore Vittorio in Catania, via Milano, 6;

contro

Questura di Siracusa - Ufficio Stranieri, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Siracusa Cat. A. 12/Sogg.Rif. Sogg. n. 61/2008, notificato il 07/01/2009 alle ore 10,00 a mani del ricorrente, con il quale si decretava il respingimento dell'istanza, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Siracusa - Ufficio Stranieri e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente impugna il decreto, meglio in epigrafe specificato, col quale la Questura di Siracusa ha denegato il rinnovo del permesso di soggiorno con motivazione riferita alla natura del titolo di soggiorno posseduto dallo straniero (permesso di soggiorno per lavoro stagionale), non automaticamente convertibile in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Avverso il su descritto provvedimento sono state dedotte le censure di nullità dell’atto per mancata traduzione di esso in lingua conosciuta dallo straniero (primo motivo di ricorso), nonché di eccesso di potere, motivazione incongrua (secondo motivo di ricorso).

Con ordinanza n. 354/2009 l’istanza cautelare avanzata in ricorso è stata accolta, ai limitati fini del riesame dell’istanza dello straniero con particolare riguardo all’attività commerciale esercitata dal medesimo.

2. – Il ricorso in esame è infondato.

La mancata traduzione del decreto in una lingua conosciuta dal ricorrente costituisce, per giurisprudenza costante, una mera irregolarità (v., fra altre, Tar Perugia, I, n. 38/2011; v. anche Tar Catania, IV, n. 1108/2011).

Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, anche di questa sezione (cfr.: la già citata sent. n. 1108/2011, ed ivi ulteriori richiami di precedenti di altri Tar), in base alla vigente normativa (art. 24, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 e art. 38, comma 7, D.P.R. n. 394/1999), la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato può avvenire solo qualora lo straniero, al termine del periodo lavorativo, sia rientrato nel proprio paese di origine. Ciò gli fa acquisire il diritto di precedenza nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, ottenendo così che il secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ottenuto dopo il secondo ingresso in Italia, possa essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Nella fattispecie in esame, risulta dal visto d'ingresso che la durata del soggiorno del ricorrente nel territorio dello Stato italiano è stata autorizzata per mesi nove per motivi di lavoro subordinato, sicché il ricorrente non può dolersi del mancato rinnovo del suo permesso di soggiorno; egli infatti, dato l'inequivoco tenore del visto d'ingresso che gli consentiva di permanere in Italia solo per il periodo di tempo su precisato, non poteva ignorare che l'ingresso nel territorio dello Stato italiano gli era stato consentito per l'assunzione con contratto di lavoro stagionale della durata di nove mesi, decorsi i quali avrebbe dovuto fare ritorno nel paese di origine, non essendo consentito, in base alla vigente normativa, il rinnovo automatico del titolo di soggiorno in suo possesso.

Nel caso di specie, non avendo il ricorrente fatto rientro nel suo paese di origine prima di richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno ad altro titolo, correttamente l’amministrazione ha denegato il rinnovo.

È dunque infondata anche la seconda delle censure dedotte in ricorso, avendo l’amministrazione adeguatamente ed esaustivamente motivato il diniego impugnato con riferimento sia alle circostanze di fatto sia alle norme applicate.

Tanto premesso, il ricorso in esame va dunque respinto.

L’accoglimento della domanda cautelare giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Venerdì, 13 Gennaio 2012

 
 
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