Sentenza n. 7 del 9 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2175 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Samuele Zucchini, presso il cui
studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via Angolo Poliziano 17;
contro
Questura di Arezzo, in persona del Questore pro tempore, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso
la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri
4;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento emesso in data 13.06.2011, notificato in data 30.08.2011, dalla Questura di Arezzo - Ufficio Immigrazione, tramite il quale veniva respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. I00460912 per lavoro subordinato, presentata in data 28.04.2011 dal Sig. *****, nonchè di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Arezzo e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
- rilevato che il ricorrente Singh impugna il provvedimento, in epigrafe, mediante il quale la Questura di Arezzo gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, stante la mancata dimostrazione, ad opera dell’interessato, della disponibilità di un alloggio e di redditi sufficienti, nonché di una stabile occupazione;
- considerato che il ***** non contesta che l’ultimo rapporto di lavoro subordinato da lui intrattenuto si è esaurito il 22 aprile 2011, ma allega di aver prestato attività di lavoro occasionale in favore di certa ***** sin dal dicembre 2010, e di collaborare ancora oggi con detta società in veste di imprenditore individuale. Anche a prescindere dal fatto che alcune di tali circostanze sono successive all’adozione del provvedimento impugnato (l’iscrizione del ***** all’albo degli artigiani risale al settembre 2011), è comunque evidente che il rapporto lavorativo cui il ricorrente fa riferimento non presenta, sulla base degli elementi disponibili, il carattere del lavoro subordinato, né vi è prova – invero, neppure è stato allegato – che il ***** possieda i requisiti richiesti dall’art. 26 D.Lgs. n. 286/98 per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in qualità di lavoratore autonomo. Allo stesso modo, non vi è prova dell’iscrizione del ricorrente nelle liste del collocamento, che costituisce il presupposto necessario per il rilascio di un permesso per motivi di attesa occupazione, ai sensi degli artt. 22 D.Lgs. n. 286/98 e 37 D.P.R. n. 394/99;
- ritenuto, conseguentemente, che l’accertata mancanza di un titolo legittimante il rinnovo del permesso di soggiorno rende sostanzialmente vincolato il diniego, senza che in contrario rilevino la titolarità dell’alloggio e, per il passato, la disponibilità di redditi sufficienti. Il ricorso è, dunque, manifestamente infondato e va respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Lunedì, 9 Gennaio 2012