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Sentenza n. 6 del 9 gennaio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Diniego di rinnovo/conversione in permesso per motivi familiari

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Brunella Crecchi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Pisa con il quale viene rigettato il ricorso gerarchico presentato avverso decreto di rifiuto del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Pisa in data 07/03/11 e notificato in pari data.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

- rilevato che l’impugnazione è rivolta nei confronti del provvedimento prefettizio mediante il quale, in sede di ricorso gerarchico, è stato confermato il diniego di rinnovo/conversione in permesso per motivi familiari del permesso di soggiorno a suo tempo rilasciato al ricorrente ***** per motivi commerciali e di lavoro autonomo;

- considerato che l’art. 30 co. 6 del D.Lgs. n. 286/98 stabilisce che, contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, possa proporsi ricorso dinanzi al tribunale ordinario del luogo di residenza dello straniero, con ciò riconoscendo per implicito come, in tale materia, le situazioni soggettive in gioco non perdano la consistenza del diritto soggettivo di fronte all’operato della pubblica amministrazione;

- ritenuto pertanto che, appartenendo la controversia alla giurisdizione del G.O., il ricorso va dichiarato inammissibile, fatti salvi gli effetti di cui all’art. 11 co. 2 c.p.a. (la questione di giurisdizione, rilevata d’ufficio, è stata sottoposta alle parti nella camera di consiglio del 6 dicembre 2011, a norma dell’art. 73 co. 3 c.p.a.). Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Lunedì, 9 Gennaio 2012

 
 
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