(Sergio Briguglio 24/6/2012)

 

APPROFONDIMENTI PER L'INCONTRO CON FORMEZ

 

1) Area tematica - Permessi di soggiorno:

 

Conversioni dei permessi di soggiorno e casi particolari definiti con circolari e/o casi speciali tirocinio formativo (per comunitari ed extracomunitari)

 

o       extra quote o entro quote anno sucessivo, il titolare di permesso per

¤        lavoro autonomo (art. 14, co. 1, lettera b, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato

¤        motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circ. Mininterno 23/12/1999; nota: non e' chiaro se questa interpretazione sia compatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, DPR 394/1999 del caso di permesso per integrazione del minore), o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa); Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana)

¤        studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, per le conversioni effettuate da soggetti che al compimento della maggiore etaĠ hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999) e quelle successive a laurea o laurea specialistica (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) a conclusione di corso di studi svolto in Italia; per chi ha conseguito il dottorato di ricerca o il master di II livello, la conversione e' consentita, alla scadenza del permesso, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia - da L. 94/2009

¤        studio, per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR Lazio, che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello spettacolo)

¤        affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da

sent. Corte Cost. 198/2003

, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore etaĠ, con detrazione dalle quote annuali per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

¤        integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011):

-         il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere)

-         che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

Ż     eĠ giunto in Italia da almeno tre anni

Ż     eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

Ż     dispone di un alloggio

Ż     svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero eĠ in possesso di un contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato; nota: non e' chiaro come l'ipotesi di contratto di soggiorno relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato possa sopravvivere alla abolizione della comunicazione del Modello Q, sostituito dalla comunicazione relativa all'inizio del rapporto mediante il modello Unificato-Lav o, per lavoro domestico, la comunicazione all'INPS (circ. Minlavoro 28/11/2011)

¤        motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: non e' ovvio, pero', che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale e dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea: non avrebbe senso escludere tutti i beneficiari da ogni possibilita' di stabilizzazione)

¤        motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo, con le modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro subordinato

¤        protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

o       entro quote, il titolare di permesso per

¤        formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea), salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, negli altri casi; nota: la richiesta va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia; nota: negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni

¤        lavoro stagionale, dalla seconda stagione (in questo senso, TAR Lombardia, TAR Sicilia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012), in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero); nel senso della convertibilita' fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte (che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione), TAR Lombardia e TAR Piemonte, che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote; in senso contrario, TAR Sicilia, TAR Lombardia e TAR Lombardia, secondo cui il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato e' provvedimento vincolato nei casi in cui il lavoratore non abbia fatto ritorno regolarmente nel paese di provenienza al termine della prima stagione di lavoro, non rilevando quindi la mancata comunicazione di avvio del procedimento; TAR Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL certificazione del rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto); nota: si usa, per la richiesta di conversione del permesso, il modulo vb, che richiede l'indicazione del CCNL applicato

¤        motivi religiosi, extra quote per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U.; entro quote, per le altre attivita' (TAR Lazio)

 

 

o       lavoro subordinato (art. 14, co. 1, lettera a, Regolamento), previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (con eccezione dell'attestazione relativa alle risorse necessarie, da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma)

o       motivi familiari, previa dimostrazione dei requisiti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo (art. 14, co. 3 Regolamento, interpretato da Circ. Mininterno 23/12/1999; nota: non e' chiaro se questa interpretazione sia compatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, DPR 394/1999 del caso di permesso per integrazione del minore; TAR Toscana: insufficiente il mero svolgimento di un'attivita' occasionale di natura autonoma), o al compimento della maggiore etaĠ, o in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione legale o scioglimento del matrimonio (salvi i requisiti di etaĠ per lo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa); Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana)

o       formazione (solo a conclusione del corso di formazione o del tirocinio formativo) o studio, prima della scadenza (TAR Emilia Romagna: rileva la data di presentazione dell'istanza; Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea) e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso (inclusa l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005) certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ, come previsto in generale dal T.U., dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana) sulla base della documentazione presentata dallĠinteressato; conversione entro quote; istanza di conversione presentata con la compilazione del modulo z; sono detratte da quote per lĠanno successivo, da art. 14, co. 5 DPR 394/1999, le conversioni effettuate da soggetti che al compimento della maggiore etaĠ hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio o formazione (circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999) e quelle successive a laurea o laurea specialistica (laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master universitario di I livello - da circ. Mininterno 11/3/2009 - ovvero attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale - da circ. Mininterno 12/10/2009) a conclusione di corso di studi svolto in Italia; per chi ha conseguito il dottorato di ricerca o il master di II livello, la conversione e' consentita, alla scadenza del permesso, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia, e non incide sulle quote - da L. 94/2009; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione entro quota (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia); nota: nei casi di conversione entro quote, la richiesta di conversione va presentata successivamente alla pubblicazione del decreto-flussi (nota Minlavoro sulle assunzioni di lavoratori stranieri); Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo; TAR Piemonte: ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al passato, rileva la capacita' reddituale, che guarda al futuro

o       studio, per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR Lazio, che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello spettacolo)

o       affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da

sent. Corte Cost. 198/2003

, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), al compimento della maggiore etaĠ, con detrazione dalle quote annuali per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

o       integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati; TAR Piemonte: non rientra tra questi il minore affidato dai genitori con delega di affidamento alla sorella) al compimento dei 18 anni, con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011):

¤        il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere)

¤        che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

-         eĠ giunto in Italia da almeno tre anni

-         eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

-         dispone di un alloggio

-         svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge (da circ. Mininterno 25/10/2005)

o       motivi umanitari (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: non e' ovvio, pero', che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale e dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea: non avrebbe senso escludere tutti i beneficiari da ogni possibilita' di stabilizzazione)

o       motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U., che fa riferimento a "lavoro subordinato")

o       protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in presenza dei requisiti (D. Lgs. 251/2007)

o       motivi religiosi, extra quote per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U.; entro quote, per le altre attivita' (TAR Lazio)

 

 

o       ai familiari del titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro che abbia ottenuto un permesso di soggiorno in Italia, a condizione che

¤        siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp

¤        siano verificati i requisiti di reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento

o       allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno (nota: anche per effetto di successivi rinnovi – ad esempio, in caso di richiedente asilo –, e senza limiti riguardo alla durata residua del permesso) che abbia sposato in Italia un cittadino italiano o comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante (nota: la disposizione non fa riferimento al possesso dei requisiti in capo al cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante con cui l'interessato abbia contratto matrimonio; in caso di matrimonio con cittadino comunitario, in particolare, la disposizione sopravvive quindi all'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 per i casi in cui tale cittadino non sia titolare di diritto di soggiorno - ad esempio, per mancanza sia della qualifica di lavoratore sia di risorse economiche o di assicurazione sanitaria); il permesso eĠ revocato se al matrimonio non eĠ seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole (art. 30, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini); il requisito di un anno di soggiorno legale pregresso va valutato al momento dell'adozione del provvedimento da parte dell'amministrazione (Sent. Cass. 19793/2009)

o       allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo con permesso di durata residua > 1 anno (formulazione ambigua: F.A.Q. sul sito del Mininterno interpreta "permesso non scaduto da piu' di un anno"; in senso opposto, circ. Mininterno 9/2/2009 indica come requisito necessario la regolarita' del soggiorno), che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante (nota: la disposizione non fa riferimento al possesso dei requisiti in capo al cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante con cui l'interessato potrebbe effettuare il ricongiungimento se si trovasse all'estero, ma solo ai requisiti soggettivi in capo allo stesso interessato; la disposizione relativa al familiare di cittadino italiano o comunitario sopravvive all'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 per i casi in cui l'interessato non rientri tra i "familiari" per cui sussiste il diritto di soggiorno, ma solo tra quelli che possono fare ingresso per ricongiungimento in base ad art. 28 co. 2 D. Lgs. 286/1998 - ad esempio: genitore naturale di minore comunitario); incluso il caso di titolare di permesso per cure mediche rilasciato a donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi o, verosimilmente, al marito convivente di questa (circ. Mininterno 9/2/2009); incluso anche il caso di permesso per assistenza minore (circ. Mininterno 24/9/2009, che osserva come la disposizione si applichi solo se il vincolo familiare si e' formato prima dell'ingresso in Italia, dovendosi, in caso di matrimonio celebrato in Italia successivamente all'ingresso applicare la disposizione di cui all'art. 30, co. 1 lettera b D. Lgs. 286/1998)

o       allo straniero che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con rifugiato

o       al familiare, presente sul territorio nazionale in connessione con la domanda di protezione internazionale e facente parte di un nucleo familiare costituitosi prima dell'arrivo in Italia, del titolare dello status di protezione sussidiaria (nota: il riferimento dovrebbe essere qui limitato, in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 251/2007, al coniuge e a figli minori e minori affidati a carico del richiedente), salvo che sussista per tale familiare una delle cause di esclusione dallo status di rifugiato o di diniego dello stesso ovvero di esclusione dallo status di protezione sussidiaria; nota: verosimilmente, solo quelle relative ai comportamenti illeciti:

¤        sussistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso ovvero istigato o concorso a commettere

-         un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', come definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini

-         un reato grave, nel territorio italiano o all'estero; la gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto del fatto che la legislazione italiana preveda, per quel reato, una pena non inferiore a 4 anni nel minimo o 10 anni nel massimo

-         atti contrari alle finalita' e ai principi delle Nazioni unite, come stabiliti dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni unite

¤        sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato

¤        lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 407, co. 2, lettera a), c.p.p.

o       al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia, purcheĠ non privato della patria potestaĠ (Sent. Cass. 2358/2005: senza riguardo alla condizione di convivenza)

o       al coniuge convivente di cittadino italiano

o       al familiare entro il secondo (L. 94/2009) grado convivente di cittadino italiano; circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009

o       al minore straniero di etaĠ > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000; ambiguitaĠ rispetto al caso di affidatario); nota: circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche in questo caso

 

o       lavoro subordinato, in residenza elettiva

o       lavoro autonomo, in residenza elettiva

o       motivi familiari, in studio, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), esigenze sanitarie (?) o di cura, o residenza elettiva; Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana)

o       affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), in accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), studio, esigenze sanitarie (?) o di cura

o       integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati), in studio o accesso al lavoro, a condizione che sia soddisfatta una delle due circostanze seguenti (L. 129/2011):

-         il minore sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il Comitato per i minori stranieri abbia dato parere favorevole (art. 32, co. 1-bis T.U., come modificato da L. 129/2011); circ. Mininterno 16/11/2011: il parere deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore interessato alla conversione, prima della presentazione dell'istanza, ed esibito dall'interesato al momento di tale presentazione (lettera Mininterno al Comitato minori: per accelerare i tempi, e sulla base della formulazione della disposizione; nota: da tale formulazione sembra invece che spetti alla questura attivarsi per acquisire il parere)

-         che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

Ż     eĠ giunto in Italia da almeno tre anni

Ż     eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

Ż     dispone di un alloggio

Ż     e' iscritto a un corso di studio (solo in caso di conversione in permesso per motivi di studio)

o       motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), in studio

o       studio, per lo straniero che abbia conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di II livello (verosimilmente, anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia): in attesa occupazione della durata di 12 mesi, previa iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione (L. 94/2009, circ. Mininterno 27/8/2009; circ. Mininterno 5/9/2011: il rilascio del permesso per attesa occupazione non e' consentito in favore di quegli studenti stranieri che abbiano proficuamente concluso gli studi universitari, senza pero' accedere a dottorati o master universitari di secondo livello; nota: ai fini del rilascio e' comunque richiesto il conseguimento del dottorato o del master di II livello, non essendo sufficiente l'iscrizione al corso)

o       studio, in motivi religiosi (TAR Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ. Mininterno 24/5/2005 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)

o       motivi religiosi, in residenza elettiva (in luogo della carta di soggiorno, per persone che dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni del Vaticano; da circ. Mininterno 24/5/2005)

 

o       richiesta presentata in questura nei casi di conversione del permesso per integrazione minore, minore etaĠ, motivi umanitari

o       richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati in tutti gli altri casi

o       richiesta non sottoposta al versamento del contributo

o       per il resto, come per la richiesta di rinnovo del permesso, mutatis mutandis,

 

o       i permessi ex art. 27 T.U. non sono convertibili

o       il permesso di soggiorno per volontariato non e' convertibile (D. Lgs. 154/2007)

o       i permessi ex art. 31 co. 3 T.U. non sono convertibili in permesso per lavoro; nulla esclude, pero' che il permesso possa essere convertito in altro permesso, diverso dal permesso per lavoro; nel senso, anzi, del dovere del titolare di ottenere un permesso di soggiorno di carattere non transitorio, Trib. Minorenni Roma

 

o       requisiti rispetto al soggiorno:

¤        titolarita' di permesso in corso di validita', per motivi diversi da studio o formazione professionale (o ricerca scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di addestramento alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), asilo (da D. Lgs. 3/2007; preclusione ribadita da circ. Mininterno 9/2/2009), protezione sussidiaria (da D. Lgs. 3/2007, interpretato in base a Direttiva 2003/109/CE), richiesta asilo, protezione temporanea, motivi umanitari, quelli relativi a soggiorni di breve durata, a soggiorni per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs. 3/2007); escluso anche il caso di straniero che soggiorni in Italia in attesa di una decisione sulla richiesta di permesso per protezione temporanea o per motivi umanitari (da D. Lgs. 3/2007); verosimilmente escluso anche il caso di straniero che soggiorni per volontariato (coerentemente con art. 27-bis co. 6 D. Lgs. 286/1998); nota: irrilevante il tipo di rapporto di lavoro eventualmente in corso (TAR Piemonte e TAR Piemonte: accolta l'istanza cautelare di sospensione di un diniego di permesso CE slp motivato dal fatto che il rapporto di lavoro e' a tempo determinato); TAR Lombardia: permesso CE slp rilasciabile anche al titolare di permesso per assistenza minore, dato che questo fatto non e' esplicitamente escluso dalla legge (nota: la motivazione della sentenza e' debole e fa riferimento, in modo ambiguo, anche al fatto che nel caso in esame, l'interessato avesse avuto in passato permessi ad altro titolo, per i quali la legge non impedisce, come fa invece per il permesso per assistenza minore, la stabilizzazione mediante conversione in permesso per lavoro)

¤        5 anni continuativi di possesso di permesso di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007; TAR Piemonte: anche da minorenne); non rilevano, nel computo, i periodi trascorsi per soggiorni di breve durata (verosimilmente, di durata < 3 mesi), quelli per motivi diplomatici o per missioni speciali o in rappresentanza di organizzazioni internazionali (da D. Lgs. 3/2007) e quelli per volontariato (D. Lgs. 154/2007; nota: rilevano invece i periodi trascorsi con permessi per studio o formazione professionale (o ricerca scientifica in corrispondenza alla concessione di una borsa di addestramento alla ricerca; da D. Lgs. 17/2008), asilo, motivi umanitari, protezione temporanea e, verosimilmente, richiesta di asilo, di per se' non abilitanti alla richiesta di permesso CE slp); assenze di durata inferiore a 6 mesi consecutivi e a 10 mesi complessivi, o anche piu' lunghe se causate da gravi e comprovati motivi, inclusi motivi di salute e la necessita' di adempiere agli obblighi militari, non interrompono la durata del periodo di cinque anni di soggiorno legale richiesto, e sono incluse nel computo (da D. Lgs. 3/2007); nota: la durata minima e' ridotta a 3 anni in caso di straniero gia' titolare di permesso CE slp che ne abbia subito la revoca per assenza prolungata dall'Italia o dal territorio dell'Unione europea o per conferimento del permesso CE slp da parte di altro Stato membro (da D. Lgs. 3/2007)

o       Avv. Gen. CGUE C-502/10: non possono essere esclusi dalla possibilita' di ottenere il permesso CE slp i titolari di permesso formalmente limitato all'esercizio di una attivita' o di una professione, ma che consenta un soggiorno legale duraturo; nulla esclude, quindi, che al titolare di permesso ex art. 27 o art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 possa essere rilasciato il permesso CE slp

 

 

 

Espulsione: se e in quali casi e possibile chiedere permesso di soggiorno

 

Divieti di espulsione

 

o       possa essere perseguitato per motivi di

-         razza

-         sesso (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

-         lingua (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951)

-         cittadinanza

-         religione

-         opinioni politiche

-         condizioni personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra del 1951; applicato da Trib. Firenze e Trib. Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria, dal giudice di pace di Torino e dal Giudice di pace di Genova al caso di omosessuali; sent. Cass. 2907/2008: necessario dimostrare che sia punita la pratica omosessuale, anche in mancanza di manifestazione esteriore; Risposta Mininterno alla Questura di Mantova esclude la necessita' di rilasciare un permesso per motivi umanitari, in mancanza di tale dimostrazione, a straniero omosessuale assolto dal reato di mancato ottemperamento; Sent. Cass. 23304/2009: necessaria la prova del fatto che in passato lo straniero sia stato sottoposto a persecuzioni per la sua dichiarata omosessualita')

-         condizioni sociali

o       rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione

o       minori (salvo il diritto di seguire il genitore o lĠaffidatario espulsi); la minore eta' deve essere presunta qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore; nelle more dell'accertamento dell'eta', allo straniero dovranno essere comunque applicate le disposizioni relative alla protezione dei minori (circ. Mininterno 9/7/2007, coerente con punto 31 del Commento Generale n. 6 del 3/6/2005 alla Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo e con art. 8, co. 2, DPR 448/1988)

o       donne incinte o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio cui provvedono; Sent. Corte Cost. n. 376/2000 il divieto di espulsione e' esteso al marito convivente (Sent. Cass. n. 5220/2006, citata in Ansa 13/3/2006: purche' il matrimonio trovi riconoscimento nell'ordinamento giuridico italiano o dello Stato di appartenenza); Ord. Corte Cost. n. 192/2006: il divieto non si estende allo straniero che afferma di essere padre naturale di un nascituro

o       coniuge di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso convivente (mess. Mininterno 28/2/2005: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca; Trib. Bologna: accolto il ricorso ex art. 100 c.c. per ridurre ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana destinataria di provvedimento di espulsione che le intimava di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni); nello stesso senso, in caso di cessata convivenza, TAR Lombardia; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e spirituali tra coniugi e non fa decadere il divieto di espulsione del coniuge straniero di cittadino italiano

o       familiari entro il secondo (L. 94/2009) grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi; Tar Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita'; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 15246/2006; in senso contrario, Trib. Piacenza: art. 19 co. 2 lettera c T.U. non ammette distinzioni tra rapporti di parentela entro il grado stabilito, ne' limitazioni in relazione all'eta' (cosi' anche Sent. Cass. n. 3019/2006), e la volonta' del minore e' espressa dai genitori, che la rappresentano (nel senso della possibilita' che la manifestazione di volonta' a base della convivenza possa essere resa dal rappresentante legale del minore, sent. Cass. 567/2010, sent. Cass. 19464/2011 e sent. Cass. 25963/2011); Ord. Cass. 111/2011: la prova della convivenza con familiare italiano entro il secondo grado, ai fini dell'inespellibilita', puo' essere fornita anche oralmente; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini

o       titolari di permesso CE slp rilasciato dall'Italia, salvo il caso in cui sia applicata, anche in via cautelare, una misura di prevenzione di cui all'art. 14 L. 55/1990, o in cui l'espulsione sia adottata per i motivi di prevenzione del terrorismo di cui all'art. 3, L. 155/2005 (da D. Lgs. 3/2007); nota: i motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato devono essere gravi

o       apolidi (Convenzione di New York del 1954, art. 31)

o       stranieri che abbiano necessita' di ricorrere a cure per il completamento di un trattamento terapeutico urgente o essenziale (Sent. Corte Cost. 252/2001, Sent. Cass. n. 1690/2005 e n. 20561/2006; secondo Sent. Cass. 15830/2001, non rientrano tra tali cure quelle di cui necessita un tossicodipendente che non si trovi in una situazione patologica acuta, in contrasto con circ. MinsanitaĠ 24/3/2000; nello stesso senso, Sent. Cass. n. 1690/2005, secondo cui non sono incluse le situazioni di patologia cronica e/o resistente alle cure, quali il morbo di Parkinson) TAR Lombardia: fino alla completa guarigione; in senso parzialmente contrario, Sent. Cass. 1531/2008: solo il trattamento necessario a dare compimento o efficacia all'intervento urgente, non quello di mantenimento o di controllo, ancorche' indispensabili ad assicurare speranza di vita; secondo TAR Sicilia, se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure

 

 

Rilascio di permessi di soggiorno nei casi di divieto di espulsione

 

o       eĠ iscritto nel titolo di soggiorno (permesso o carta) del genitore o dellĠaffidatario regolarmente soggiornante, se eĠ di etaĠ < 14 anni

o       ottiene un permesso per motivi familiari se eĠ di etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000, con ambiguitaĠ riguardo allĠaffidatario; possibile il rilascio di permesso CE slp in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?); nota: circ. Mininterno 28/3/2008 stabilisce che il rilascio del permesso al minore gia' iscritto nel titolo di soggiorno del genitore non e' subordinato all'allegazione di passaporto o documento equipollente; non e' chiaro se questa disposizione si applichi anche in questo caso

o       ottiene un permesso per minore etaĠ, negli altri casi

 

 

o       circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009

o       circ. Mininterno 15/9/2009: i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso) possono fruire anche della conversione, prevista per il permesso per motivi familiari, in permesso per lavoro subordinato o autonomo o attesa occupazione (o, verosimilmente, per studio); nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia: il permesso e' convertibile, in presenza dei presupposti, in permesso per lavoro (e, presumibilmente, per studio o attesa occupazione), anche quando al momento della richiesta sia venuto meno il requisito di convivenza; in senso contrario, in precedenza, Corte d'appello di Padova: l'unico effetto del permesso rilasciato a familiare di italiano e' l'inespellibilita'; Cons. Giust. Ammin. Sicilia: l'avvio di procedimento di separazione giudiziale da cittadino italiano non scioglie certamente il vincolo coniugale e non puo' quindi ritenersi di per se' ostativo al rinnovo del permesso; Sent. Cass. 22230/2010: l'assenza di convivenza motivata da ragioni transitorie di carattere economico non e' segno del venir meno dei rapporti materiali e spirituali tra coniugi e non fa decadere il divieto di espulsione del coniuge straniero di cittadino italiano; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; TAR Toscana: legittima la revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo

 

 

 

Autorizzazione del soggiorno del familiare di minore presente in Italia

 

o       Sent. Cass. SS. UU. Civ. 21799/2010 e Sent. Cass. 2647/2011: la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista da art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998 in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico di questo, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'eta' o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o derivera' certamente al minore dall'allontanamento o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui e' cresciuto; si tratta di situazioni di per se' non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilita', che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili della vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo e del suo familiare

o       nello stesso senso, Corte App. Bari: i diritti dei minori non possono subire alcuna compressione in nome del controllo dei flussi migratori; essendo la condizione del minore in continua evoluzione, il permanere dei gravi motivi va periodicamente rivalutato; solo se il legame familiare e' effettivo puo' esservi un trauma per il minore associato alla separazione; l'autorizzazione al soggiorno e' rinnovabile, se al termine del periodo autorizzato permangono i gravi motivi

o       in precedenza, orientamento contrastante:

¤        Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: l'art. 31 co. 3 T.U. fa riferimento non a motivi eccezionali relativi a condizioni patologiche di cui soffra il minore, ma a gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore - un dato, quindi, puramente fisiologico

¤        Sent. Cass. 4197/2008 e Sent. Cass. 5856/2010: i gravi motivi vanno correlati alla sussistenza di condizioni di emergenza, transitorie ed eccezionali, che pongano in grave pericolo l'evoluzione normale della personalita' del minore, tanto da richiedere il sostegno del genitore, non essendo sufficienti la mera presenza di circostanze ordinarie, quali il bisogno di completare il ciclo scolastico del minore o l'opportunita' che questi non sia costretto a sottrarsi al tessuto sociale in cui e' integrato

¤        Ord. Cass. 8881/2010: rimessi gli atti relativi a un giudizio in materia di applicazione di art. 31, co. 3, al Primo Presidente per eventuale rimessione alle Sezioni Unite (nell'ordinanza si mantiene pero' un atteggiamento critico nei confronti dell'orientamento aperto)

o       Sent. Cass. n. 22216/2006, Sent. Cass. 22080/2009 e Sent. Cass. 823/2010: il grave pregiudizio che puo' derivare al figlio minore dall'espulsione del genitore illegalmente presente e' un motivo valido per il rilascio di un permesso ex art. 31, co. 3 (la concreta e attuale esistenza di gravi motivi andrebbe dimostrata, al piu', in caso di autorizzazione dell'ingresso dell'adulto)

o       Sent. Cass. 22080/2009: il fatto che uno dei genitori sia gia' legititmato a soggiornare in Italia (sia pure ex art. 31, co. 3 T.U.) non fa venir meno di gravi motivi che giustificano l'autorizzazione del soggiorno dell'altro genitore

o       Sent. Corte App. Torino: un forte radicamento del minore fa si' il trasferimento nel paese d'origine, caratterizzato da altre abitudini di vita e da altra lingua, potrebbe risultare destabilizzante per l'equilibrio dello stesso minore; e' quindi un motivo valido per il rilascio del permesso al genitore

o       Trib. Minorenni Firenze: il permesso ex art. 31, co. 3 puo' essere rilasciato anche quando sia in corso l'accertamento dello stato di abbandono del minore, allo scopo di accertare l'idoneita' del genitore

o       Trib. Minorenni Venezia: autorizzato transitoriamente, fino a definizione del ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, il soggiorno di una straniera, madre di minori soggiornanti e/o nati in Italia, in nome del danno irreparabile che discenderebbe sia dalla partenza nei termini concessi dal questore a seguito del diniego di rinnovo, sia dal protrarsi illegale del soggiorno

o       Corte App. Venezia: ordinato il rilascio di visto di ingresso e di un permesso di soggiorno per un anno per assistenza del minore a una donna nigeriana per consentirle di opporsi al procedimento di adottabilita' della figlia avviato a causa dell'assenza della madre dal territorio italiano, a sua volta dovuta all'impossibilita' di rientrare con un visto di ingresso per lavoro subordinato negatole dal consolato italiano

o       Trib. Minorenni Genova: autorizzato il soggiorno per un anno, ex art. 31 co. 3, sulla base del rapporto positivo con i figli minori soggiornanti in Italia e non sradicabili dall'Italia, di uno straniero che sta finendo di espiare una pena detentiva per reati ostativi al soggiorno, durante la quale ha intrapreso un proficuo percorso di recupero

 

 

Ulteriori casi di rilascio di permesso di soggiorno (giurisprudenza)

 

 

 

Omissione, sospensione e revoca dei provvedimenti di espulsione

 

o       sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di sospendere il decreto di espulsione emesso nei confronti dei genitori del minore oggetto del giudizio dello stato di abbandono; Ord. Corte Cost. 455/2007 ha disposto la restituzione degli atti perche' il caso riguardava una madre rumena diventata nel frattempo comunitaria

o       sollevata dal Trib. Minorenni di Roma la questione di legittimita' costituzionale di art. 13, co. 3 T.U. nella parte in cui non prevede che, prima di eseguire l'espulsione, l'autorita' procedente debba chiedere il nulla osta al Tribunale per i minorenni quando destinatario del provvedimento di espulsione sia il genitore di un minore nei confronti del quale il Tribunale ha emesso provvedimento incidente sulla potesta' ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. (si lamenta che l'alternativa e' tra il riaffidamento del minore al genitore, con rischio di riproposizione del pregiudizio che aveva portato alla limitazione della potesta' genitoriale, e la separazione del minore dal genitore); Ord. Corte Cost. 59/2011 ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della questione per assenza di rilevanza nel giudizio principale

 

 

Espulsione e protezione internazionale

 

o       ospitato obbligatoriamente in un centro di accoglienza richiedenti asilo se ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizione di soggiorno illegale

o       trattenuto in un Centro di identificazione ed espulsione (CIE) se ha presentato domanda essendo gia' destinatario di un provvedimento di espulsione (da D. Lgs. 159/2008)

 

 

 

Riconoscimento status di rifugiato e asilo politico: iter da seguire

 

Presentazione della domanda; verbalizzazione

 

á        La domanda di protezione internazionale e' presentata personalmente dal richiedente all'ufficio di polizia di frontiera, all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, o alla questura competente in base al luogo di dimora del richiedente; nota: non sembra che si tenga nella dovuta considerazione art. 6, co. 5 Direttiva 2005/85/CE, che prevede che le autorita' cui lo straniero potrebbe rivolgersi per presentare domanda dovrebbero essere in grado di fornire indicazioni sulle sedi in cui la domanda puo' essere effettivamente presentata

á        Sent. Cass. 27/10/2009: illegittimo l'allontanamento dello straniero che abbia manifestato inutilmente alla polizia di frontiera l'intenzione di presentare domanda di asilo; la polizia di frontiera ha l'obbligo di segnalare l'intenzione al questore; il giudice ha un obbligo di cooperazione istruttoria: in caso di asserita mancanza di collaborazione da parte dell'autorita' di polizia di frontiera, il giudice, valutata solo la verosimiglianza della asserzione, deve svolgere adeguata istruttoria, non potendo esigere di tale asserzione prova documentale, che il soggetto debole non e' in grado di fornire

 

 

Informazione del richiedente

 

o       fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale

o       principali diritti e doveri del richiedente durante la permanenza in Italia

o       prestazioni sanitarie e di accoglienza e modalita' di accesso

o       indirizzo e recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale

o       alle modalitaĠ di iscrizione del minore alla scuola dellĠobbligo

o       allĠaccesso ai servizi di accoglienza per richiedenti asilo indigenti erogati dallĠente locale

o       allĠacceso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale (possono includere tirocini formativi?) di durata non superiore a quella residua del permesso di soggiorno

 

 

Determinazione dello Stato competente (Dublino II))

 

o       ogni domanda di asilo presentata alla frontiera o sul territorio di uno Stato membro e' esaminata da uno e un solo Stato membro: quello competente in base al Regolamento in esame, ovvero lo Stato membro che decide di esaminare la domanda pur non essendo lo Stato membro competente (art. 3)

o       il richiedente asilo e' informato per iscritto, in lingua a lui comprensibile, in relazione all'applicazione del Regolamento (art. 3)

o       competente per la determinazione dello Stato membro competente e' lo Stato membro nel cui territorio e' stata presentata la domanda (lo si evince da art. 4); tale competenza sussiste anche quando la domanda venga ritirata nelle more della determinazione, e il richiedente ne presenti una nuova in altro Stato membro, a meno che non lo faccia dopo aver lasciato il territorio degli Stati membri per almeno 3 mesi o dopo che un altro Stato membro gli abbia rilasciato un titolo di soggiorno (art. 4)

o       per familiari del richiedente si intendono, ai fini dell'applicazione del Regolamento,

¤        il coniuge o il partner con relazione stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri

¤        i figli minori del richiedente (anche adottivi) non coniugati a carico

¤        i genitori o il tutore del richiedente o rifugiato minorenne non coniugato

o       la competenza si determina mediante l'applicazione successiva dei seguenti criteri, sulla base della situazione esistente al momento della presentazione della prima domanda di asilo da parte del richiedente (art. 5):

¤        se il richiedente asilo e' un minore non accompagnato, e' competente lo Stato membro in cui si trovi un familiare del minore (purche' questo sia nell'interesse superiore del minore); in mancanza, lo e' lo Stato membro in cui e' stata presentata la domanda (art. 6)

¤        se un familiare del richiedente (a prescindere dal fatto che la famiglia fosse gia' costituita nel paese d'origine) e' stato riconosciuto rifugiato (verosimilmente, anche se e' destinatario di protezione sussidiaria) in uno Stato membro, questo e' lo Stato membro competente, purche' gli interessati lo desiderino (art. 7); il consenso deve essere espresso per iscritto (art. 17 Regolamento CE 1560/2003); TAR Lazio: il riferimento e' solo ai "familiari" stretti, come definiti in Reg. CE n. 343/2003

¤        se un familiare del richiedente (verosimilmente, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse gia' costituita nel paese d'origine) ha presentato domanda di asilo in uno Stato membro ed e' in attesa della prima decisione di merito, la competenza spetta a tale Stato, purche' gli interessati lo desiderino (art. 8); il consenso deve essere espresso per iscritto (art. 17 Regolamento CE 1560/2003)

¤        se il richiedente e' in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validita', e' competente lo Stato membro che ha rilasciato il titolo (art. 9)

¤        se il richiedente e' in possesso di un visto in corso di validita', e' competente lo Stato membro che ha rilasciato, o per conto del quale, il visto e' stato rilasciato (art. 9)

¤        se il richiedente e' in possesso di piu' titoli di soggiorno o visti, e' competente, nell'ordine (art. 9)

-         lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno di validita' piu' lunga o, a parita' di validita', con scadenza piu' lontana

-         lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza e' piu' lontana, se i visti sono della stessa natura

-         lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validita' piu' lunga o, a parita' di validita', con scadenza piu' lontana, se i visti sono di natura diversa

-         lo Stato membro determinato in base ai precedenti criteri, se il richiedente e' in possesso solo di titoli di soggiorno scaduti da meno di 2 anni o di visti scaduti da meno di 6 mesi e non ha lasciato il territorio degli Stati membri

-         lo Stato membro nel cui territorio e' stata presentata la domanda, se il richiedente e' in possesso solo di titoli di soggiorno scaduti da oltre 2 anni o di visti scaduti da oltre 6 mesi e non ha lasciato il territorio degli Stati membri

¤        se il richiedente e' entrato illegalmente nel territorio degli Stati memebri, e' competente, per 12 mesi, lo Stato membro la cui frontiera esterna e' stata attraversata illegalmente (art. 10)

¤        se lo Stato membro non puo' (o non puo' piu') essere considerato competente in base alla responsabilita' dell'attraversamento illegale della frontiera esterna (eventualmente perche' non esiste la prova di tale attraversamento), e se il richiedente ha trascorso piu' di 5 mesi nel territorio di uno Stato membro, questo e' competente; in caso di piu' Stati membri inquesta condizione, la competenza e' di quello nel quale tale soggiorno prolungato si sia verificato piu' recentemente (art. 10)

¤        se l'ingresso del richiedente e' avvenuto in uno Stato membro in cui lo stesso richiedente e' dispensato dal visto, la competenza e' di tale Stato; se pero' la domanda viene presentata in altro Stato membro, nel quale pure il richiedente sia dispensato dal visto, la competenza e' di quest'ultimo Stato (art. 11)

¤        se la domanda e' presentata nella zona di transito internazionale di un aeroporto di uno Stato membro, tale Stato e' quello competente (art. 12)

¤        se i precedenti criteri non consentono di determinare lo Stato membro competente, la competenza spetta al primo Stato membro nel quale e' stata presentata la domanda (art. 13)

¤        in caso di procedimenti per la determinazione dello Stato membro competente contemporanei per diversi membri della stessa famiglia che porterebbero a determinazioni diverse, e' competente per l'esame di tutte le domande lo Stato membro al quale ne toccherebbe il maggior numero; in mancanza, lo e' quello competente per l'esame della domanda del componente piu' anziano della famiglia (art. 14)

o       la situazione del figlio (anche adottivo) minore non coniugato, a carico del richiedente asilo, che lo accompagna e' indissociabile da quella del richiedente (art. 4)

o       a condizione che le persone interessate diano il loro consenso, uno Stato membro, pur non essendo competente per l'esame di una domanda, puo' procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonche' di altri parenti a carico, per ragioni umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali, ed esaminare, su richiesta di un altro Stato membro, la domanda di asilo del familiare richiedente asilo (art. 15)

o       in caso di rapporto di dipendenza tra due persone, a motivo di gravidanza, maternita' recente (TAR Lazio: questa disposizione non si applica se non vi e' rischio che col trasferimento il neonato sia separato dai genitori), malattia grave, serio handicap o eta' avanzata, gli Stati membri possono lasciare insieme o ricongiungere il richiedente asilo e un altro parente che si trovi nel territorio di uno degli Stati membri, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine (art. 15); art. 11 Regolamento CE 1560/2003:

¤        a dipendere dall'altra persona puo' essere sia il richiedente asilo sia il parente

¤        i casi di dipendenza sono valutati, per quanto possibile, in base ad elementi obiettivi quali certificati medici; in mancanza, i motivi umanitari possono fondarsi solo su informazioni convincenti addotte dagli interessati; si tiene conto della situazione familiare preesistente nel paese di origine, delle circostanze allĠorigine della separazione degli interessati, dello stato delle varie procedure esperite in materia di asilo o di diritto applicabile agli stranieri negli Stati membri

¤        condizione necessaria e' comunque lĠimpegno assunto dal richiedente asilo o dal familiare a provvedere effettivamente allĠassistenza necessaria

¤        gli Stati membri interessati determinano di comune accordo lo Stato membro del ricongiungimento e la data del trasferimento, tenendo conto della capacita' di spostarsi della persona dipendente e dello status delle persone interessate con riguardo al soggiorno, in modo da privilegiare, se possibile, il ricongiungimento del richiedente asilo con il familiare che sia gia' titolare di permesso di soggiorno e disponga di risorse nello Stato membro di soggiorno

o       se il richiedente e' un minore non accompagnato che abbia familiari in altro Stato membro, gli Stati membri interessati cercano di ricongiungere l minore con i familiari (se questo e' nel superiore interesse del minore); in caso di ricongiungimento, lo Stato membro nel quale avviene il ricongiungimento diventa lo Stato membro competente per l'esame della domanda (art. 15); art. 12 Regolamento CE 1560/2003:

¤        se la decisione di affidamento di un minore non accompagnato a un familiare che non sia il padre, la madre o il tutore rischia di creare difficolta' particolari, specie quando il familiare risieda fuori dallo Stato membro in cui il minore ha chiesto asilo, e' agevolata la cooperazione tra le autorita' competenti degli Stati membri (in particolare, le autorita' o gli organi giurisdizionali preposti alla tutela dei minori) e sono assunte le misure necessarie perche' tali autorita' possano pronunciarsi con cognizione di causa sulla capacita' dellĠadulto o degli adulti interessati di prendersi carico del minore nellĠinteresse di questĠultimo

¤        si tiene conto delle possibilita' previste nellĠambito della cooperazione giudiziaria civile

o       l'iniziativa di chiedere l'applicazione delle disposizioni sul ricongiungimento per motivi umanitari spetta, a seconda dei casi, allo Stato membro che effettua la procedura di determinazione dello Stato membro competente o allo stesso Stato membro competente (art. 13 Regolamento CE 1560/2003); lo Stato richiesto in tal senso effettua le opportune verifiche per accertare, a seconda dei casi, il sussistere di motivi umanitari, specie dĠordine familiare o culturale, lĠeffettiva dipendenza dellĠinteressato o la capacita' e lĠimpegno dell'altra persona interessata a prestare la necessaria assistenza (art. 13 Regolamento CE 1560/2003); e' necessario comunque il consenso dell'interessato (art. 13 Regolamento CE 1560/2003), espresso per iscritto (art. 17 Regolamento CE 1560/2003)

o       in caso di disaccordo persistente sulla necessita' di un trasferimento o di un ricongiungimento per motivi umanitari, ovvero sullo Stato membro in cui e' opportuno che gli interessati si ricongiungano, gli Stati membri possono avvalersi della procedura di conciliazione, che da' luogo a una proposta di soluzione non vincolante (art. 14 Regolamento CE 1560/2003)

o       lo Stato membro competente e' tenuto a prendere o riprendere in carico il richiedente che non si trovi gia' sul suo territorio; se pero' altro Stato membro rilascia un titolo di soggiorno al richiedente, gli obblighi ricadono su tale Stato (art. 16)

o       gli obblighi dello Stato membro competente vengono meno in caso di assenza del richiedente dal territorio degli Stati membri per oltre 3 mesi (a meno che lo stesso Stato membro gli abbia rilasciato un titolo di soggiorno), ovvero, in caso di ritiro o rigetto della domanda, quando siano state messe in atto dallo Stato membro competente le misure per l'allontanamento del richidente dal territorio degli Stati membri (art. 16)

o       la presa in carico di un richiedente (da parte dello Dtato membro individuato come competente per l'esame della domanda di asilo) e' disciplinata nel modo seguente:

¤        lo Stato membro che abbia ricevuto una domanda di asilo e ritenga che la competenza spetti ad altro Stato membro deve interpellare tale Stato membro entro 3 mesi perche' prenda in carico il richiedente; in mancanza, la competenza dell'esame spetta al primo dei due Stati (art. 17); nota: TAR Lazio respinge un ricorso motivato dalla tardiva richiesta di presa in carico, confondendo questa procedura con quella di "ripresa in carico" (confusione presente anche in TAR Lazio)

¤        in caso di domanda presentata a seguito di un diniego di autorizzazione all'ingresso o al soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare o della notificazione o dell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento e/o nel caso in cui il richiedente asilo sia detenuto, lo Stato membro che interpella il presunto Stato competente puo' chiedere, motivando la richiesta, una risposta urgente, accordando un termine non inferiore a una settimana (art. 17)

¤        lo Stato membro interpellato e' tenuto a rispondere entro due mesi o, in caso di urgenza, entro il termine posto dallo Stato membro richiedente; in caso di necessita', lo Stato membro interpellato puo' decidere, comunicandolo allo Stato membro richiedente, di differire la risposta urgente, senza tuttavia superare il termine di un mese (art. 18); la mancata risposta entro i termini applicabili equivale all'accettazione della richiesta di presa in carico del richiedente (art. 18); il superamento dei termini per la risposta dovuto alla durata delle procedure per lĠaffidamento di un minore non accompagnato non osta pero' necessariamente al proseguimento della procedura di determinazione dello Stato membro competente (art. 12 Regolamento CE 1560/2003); TAR Lazio: illegittimo il trasferimento del richiedente nello Stato membro richiesto di ripresa in carico, quando non sia trascorso il termine previsto per l'accettazione (nota: nella sentenza si fa riferimento a ripresa in carico, mentre si tratta di presa in carico)

¤        quando lo Stato membro interpellato accetta di prendere in carico il richiedente, la decisione di trasferimento viene notificata, con la motivazione, al richiedente; l'eventuale ricorso o revisione non ha effetto sospensivo sul trasferimento, a meno che la sospensione non sia accordata dal giudice competente (art. 19)

¤        se il trasferimento non avviene entro il termine di 6 mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale la domanda d'asilo e' stata presentata; il termine puo' essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non e' possibile a causa della detenzione del richiedente, o di 18 mesi qualora il richiedente si sia reso irreperibile (art. 19); il superamento dei termini per il trasferimento dovuto alla durata delle procedure per lĠaffidamento di un minore non accompagnato non osta pero' necessariamente all'esecuzione del trasferimento (art. 12 Regolamento CE 1560/2003)

o       la ripresa in carico di un richiedente (da parte dello Stato membro che ha gia' avviato o concluso l'esame della domanda di asilo) e' disciplinata nel modo seguente (art. 20):

¤        lo Stato membro richiesto deve rispondere entro un mese (due settimane se la richiesta e' basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac); scaduto il termine, si assume che la richiesta sia stata accettata (TAR Lazio: in caso di ripresa in carico, il provvedimento di trasferimento, anche se adottato prima che siano scaduti i termini concessi allo Stato membro di destinazione per contestare la richiesta di ripresa in carico, ha natura vincolata se tale termine e' poi trascorso senza contestazioni e non e' quindi annullabile in sede giurisdizionale)

¤        il trasferimento del richiedente deve aver luogo entro 6 mesi dall'accettazione della richiesta di ripresa in carico o della decisione sull'eventuale ricorso o revisione, in caso di sospensione del provvedimento

¤        la decisione di chiedere la ripresa in carico ad altro Stato membro e' notificata, con la motivazione, al richiedente asilo; l'eventuale ricorso o revisione non ha effetto sospensivo sul trasferimento, a meno che la sospensione non sia accordata dal giudice competente

¤        se il trasferimento non avviene entro il termine di 6 mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale la domanda d'asilo e' stata presentata; il termine puo' essere prorogato fino a un massimo di un anno se il trasferimento non e' possibile a causa della detenzione del richiedente, o di 18 mesi qualora il richiedente si sia reso irreperibile (TAR Lazio: il limite dei 6 mesi si applica certamente al caso di un richidente asilo ospitato in CARA, ne' detenuto, quindi, ne' irreperibile)

o       gli Stati membri interessati si scambiano informazioni relative ai dati personali riguardanti il richiedente asilo necessari alla determinazione dello Stato membro competente; il richiedente ha diritto di conoscere, su richiesta, quali siano i dati che lo riguardano e, in caso di trattamento scorretto, di ottenerne la rettifica, la cancellazione o il congelamento (art. 21)

o       il trasferimento verso lo Stato competente puo' avvenire su iniziativa del richiedente con fissazione di un termine ultimo, con accompagnamento allĠimbarco da parte di un agente dello Stato richiedente o sotto scorta; nei primi due casi (e nel terzo, in caso di mancanza di documenti di identita') il richiedente e' provvisto di un lasciapassare; lo Stato membro che esegue il trasferimento provvede affinche' tutti i documenti del richiedente siano restituiti al titolare prima della partenza o affidati ai membri della scorta o trasmessi per altre vie appropriate (Art. 7 Regolamento CE 1560/2003)

o       lo Stato membro competente e' informato immediatamente dell'eventuale rinvio del trasferimento dovuto a un ricorso o a una revisione aventi effetto sospensivo, ovvero a motivi materiali quali lo stato di salute del richiedente, lĠindisponibilita' del mezzo di trasporto o il fatto che il richiedente si sia sottratto allĠesecuzione del trasferimento (art. 9 Regolamento CE 1560/2003)

 

 

Determinazione dello Stato competente (ulteriori disposizioni)

 

o       il diritto dellĠUnione osta all'applicazione di una presunzione assoluta secondo la quale lo Stato membro che art. 3 co. 1 Reg. CE/2003/343 designa come competente rispetta i diritti fondamentali dell'Unione europea

o       gli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente ai sensi di Reg. CE/2003/343, quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono per il richiedente un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti

o       l'impossibilita' di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente in base a Reg. CE/2003/343 impone allo Stato membro che doveva effettuare tale trasferimento di verificare se uno dei criteri ulteriori dettati dallo stesso regolamento permetta di identificare un altro Stato membro come competente a esaminare la domanda di asilo

o       e' necessario, tuttavia, che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo non aggravi la situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione dello Stato membro competente di durata irragionevole; all'occorrenza, detto Stato e' tenuto a esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalitˆ previste da art. 3 co. 2 Reg. CE/2003/343

 

 

Adempimenti del questore; attestato nominativo o permesso di soggiorno

 

o       TAR Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.

o       TAR Marche: non puo' essere posto alla base del rilascio o del diniego del permesso di soggiorno il rigetto della domanda di protezione internazionale nel caso in cui sia stato tempestivamente proposto ricorso, dato l'effetto sospensivo dell'efficacia del provvedimento impugnato

 

 

Garanzie per il richiedente

 

á        Il richiedente ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale sulla domanda, salvo che

o       debba essere estradato verso altro Stato a seguito di un mandato di arresto europeo

o       debba essere consegnato a una Corte o a un Tribunale penale internazionale

o       debba essere avviato verso un altro Stato membro per l'esame della richiesta di protezione internazionale

 

 

Eventuale limitazione della liberta' di circolazione

 

 

 

Obblighi del richiedente

 

o       consegnare i documenti in suo possesso rilevanti in relazione alla domanda, incluso il passaporto e comparire davanti alla Commissione territoriale, se convocato (da D. Lgs. 159/2008); nota: Trib. Roma ha incluso il possesso di un passaporto rilasciato dallo Stato di appartenenza tra i motivi di rigetto del ricorso contro il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato

o       informare senza indugio l'autorita' competente riguardo a cambiamenti di residenza o di domicilio

o       agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza

 

 

Trattenimento e ospitalita' obbligatoria

 

 

o       che si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra del 1951 (condizioni di esclusione dall'applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951: aver commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini; aver commesso un crimine grave di diritto comune fuori dal paese ospitante prima di esservi ammessi; essersi resi colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite)

o       che e' stato condannato in Italia per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite o per uno dei delitti indicati dall'art. 380, co. 1 e 2 c.p.p. (delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni, nel massimo a venti anni; delitti contro la personalita' dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumita' pubblica, delitto di riduzione in schiavitu', furto aggravato (Sent. Cons. Stato 3536/2011: rileva l'aggravante di uso di violenza sulle cose, non quella di uso di mezzi fraudolenti), rapina, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere)

o       e' destinatario di un provvedimento di respingimento o di espulsione (da D. Lgs. 159/2008; nota: verosimilmente, e' incluso il caso in cui il provvedimento di espulsione sia stato adottato successivamente alla presentazione della domanda di protezione internazionale; ad esempio, quale misura di prevenzione, a causa del comportamento del richiedente)

o       sembrerebbe piu' logico che la proroga sia chiesta al giudice competente per la convalida nel caso di richiedente non gia' trattenuto - ossia, nel caso ordinario, al Giudice di pace

o       non disciplinato il caso in cui scada il periodo di trattenimento senza che sia stata adottata la decisione

o       in mancanza di un pericolo di fuga o di pericolosita' sociale, non e' legittimo il trattenimento in CIE di un richiedente asilo per il semplice fatto di aver presentato la domanda di asilo dopo che a suo carico sia stato adottato un provvedimento di espulsione; l'automatismo renderebbe la condizione del richiedente asilo peggiore di quella dello straniero in generale, alla luce dell'effetto diretto della Direttiva 2008/115/CE (note: il Tribunale ritiene che la conclusione di Sent. Corte Giust. C-357/09, secondo cui non va computato, ai fini del rispetto della durata massima del trattenimento, il periodo durante il quale lo straniero e' stato trattenuto in forza di disposizioni relative ai richiedenti asilo, intende proprio distinguere i regimi applicabili a richiedenti asilo e stranieri in condizioni di soggiorno irregolare; omette pero' di completare rafforzare l'argomento col richiamo ad art. 20, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che stabilisce come il richiedente asilo non possa essere trattenuto al solo scopo di esaminare la sua domanda, con la conseguenza che un trattenimento non adottabile a carico dello straniero in mancanza della richiesta di asilo non puo' essere adottato per il solo fatto che tale richiesta e' stata presentata)

o       la proroga del trattenimento in CIE del richiedente asilo puo' essere concessa, in quanto l'art. 21 D.Lgs. 25/08 richiama integralmente il 14 D. Lgs. 286/1998, consentendo quindi anche piu' di una proroga sino alla definizione del procedimento (nota: verosimilmente, entro il limite massimo dei 6 mesi); nello stesso senso, Trib. Torino (che pero' nega la proroga del trattenimento in CIE per ulteriori 30 gg, dopo i primi 60, stante l'assoluta improbabilita', sulla base di precedenti tentativi dell'amministrazione, di pervenire all'identificazione certa della persona trattenuta, che afferma di essere nata in Serbia, ma che la Serbia rifiuta di riconoscere come propria cittadina)

 

o       quando e' necessario determinare o verificare la sua nazionalita' o identita', mancando il richiedente dei documenti di viaggio o di identita', ovvero quando all'arrivo nel territorio dello Stato egli abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti

o       quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera (nota: il D. Lgs. 25/2008 aggiunge: "o subito dopo"; l'aggiunta e' pleonastica, rientrando nel caso di avvenuta elusione)

o       quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizione di soggiorno illegale

o       al richiedente asilo trattenuto nel centro sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali erogate dal SSN ai sensi dellĠart. 35, co. 5, T.U. allo straniero irregolarmente soggiornante; allĠinterno dei centri con piuĠ di 100 richiedenti asilo sono attivati servizi di prima assistenza medico-generica

o       e' consentito l'accesso ai CDI dei rappresentanti delle organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali, come OIM e Croce Rossa Italiana (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)

o       sono ammessi ai CDI, su richiesta, anche Sindaci, Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)

o       il Prefetto, sentito l'ente gestore, autorizza l'accesso ai CDI di giornalisti e dei fotocineoperatori che li accompagnano, determinando modalita' e tempi delle visite sulla base delle esigenze di tutela della privacy degli stranieri ospitati e della necessita' di non creare intralcio alle attivita' svolte all'interno del CDI (Direttiva Mininterno citata da com. Mininterno 24/4/2007)

o       Ancona (nota: indicazione ambigua)

o       Bari Palese, Area aeroportuale: 744 posti

o       Brindisi, Restinco: 128 posti

o       Caltanissetta, Contrada Pian del Lago: 96 posti

o       Crotone, Localita' Sant'Anna: 875 posti

o       Foggia, Borgo Mezzanone: 856 posti

o       Gorizia, Gradisca d'Isonzo: 138 posti

o       Roma, Castelnuovo di Porto: 650 posti

o       Trapani, Salina Grande: 260 posti

 

 

 

 

Sospensione dell'esame nelle more della determinazione dello Stato competente

 

 

 

Ritiro della domanda; estinzione del procedimento

 

 

 

Audizione del richiedente

 

o       quando ritenga di avere elementi sufficienti per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

o       quando sia certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN l'incapacita' o imposibilita' del richiedente di sostenere un colloquio personale (nota: in base ad art. 12, co. 3 Direttiva 2005/85/CE deve trattarsi di incapacita' o impossibilita' dovute a circostanze persistenti che sfuggono al controllo dell'interessato; se cosi' non fosse, tra l'altro, la disposizione risulterebbe in contrasto con quella successiva, relativa al rinvio del colloquio; sembra trascurata, comunque, la disposizione di cui allo stesso art. 12, co. 3, in base alla quale in caso di impossibilita' di colloquio personale devono essere compiuti ragionevoli sforzi per consentire all'interessato di produrre ulteriori informazioni; si noti infine che e' escluso che il colloquio possa essere omesso dalla Commissione nazionale)

o       qualora le condizioni di salute del richiedente, certificate dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, non lo rendano possibile

o       qualora l'interessato lo richieda per gravi motivi

 

 

Assistenza legale del richiedente; accesso alle informazioni e agli atti

 

 

 

Ruolo dell'ACNUR

 

o       il ruolo dell'ACNUR rispetto alla Commissione territoriale e' discutibile, avendo il suo rappresentante diritto di voto all'interno di quella commissione

o       non sembra recepita la disposizione di cui all'art. 21, co. 1, lettera a, Direttiva 2005/85/CE, in base alla quale l'ACNUR deve avere accesso, previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni sulla domanda, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese

 

 

Limiti alla raccolta e alla diffusione di informazioni

 

o       art. 25, co. 1 D. Lgs. 25/2008 stabilisce che "in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione"; questa disposizione va interpretata nel senso qui dato coerentemente con art. 22, lettera b, Direttiva 2005/85/CE, dato che la disposizione di cui ad art. 22, lettera a, Direttiva 2005/85/CE e' gia' recepita da art. 25, co. 2 del D. Lgs. 25/2008

o       la Direttiva 2005/85/CE vieta solo l'acquisizione di informazioni effettuata con modalita' tali da rivelare che il richiedente ha presentato domanda e da procurare danno a lui, alle persone a suo carico o ai familiari; la disposizione del D. Lgs. 25/2008, essendo piu' favorevole al richiedente, e' comunque legittima

o       scopo di questa disposizione e' quello di evitare che sia messa a repentaglio la sicurezza del richiedente (la Direttiva 2005/85/CE fa riferimento anche a persone a carico e suoi familiari), piuttosto che quello di evitare il ricorso a informazioni di parte e, per questo, non credibili

o       la Direttiva 2005/85/CE vieta solo la rivelazione diretta di informazioni rilevanti ai presunti responsabili; la disposizione del D. Lgs. 25/2008, essendo piu' favorevole al richiedente, e' comunque legittima

o       non e' chiaro se il divieto riguardi qualunque informazione sulla domanda di protezione internazionale o solo quelle che possono nuocere all'incolumita' del richiedente o delle persone a suo carico o alla liberta' e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine

o       il recepimento delle disposizioni della Direttiva 2005/85/CE da parte del D. Lgs. 25/2008 e' piuttosto impreciso: la Direttiva vieta all'art. 22, lettera a, la rivelazione di informazioni rilevanti ai presunti responsabili della persecuzione e, all'art. 22, lettera b, la richiesta di informazioni a tali presunti responsabili con modalita' che potrebbero nuocere al richiedente, alle persone a suo carico o ai suoi familiari; curiosamente, l'asimmetria che caratterizza queste disposizioni (il riferimento alle persone a carico e ai familiari figura in una sola delle disposizioni) e' speculare rispetto a quella delle corrispondenti disposizioni del D. Lgs. 25/2008

o       con riferimento allo status di protezione sussidiaria, dovrebbe essere esclusa anche la possibilita' di attingere informazioni da (o fornirne a) coloro che possono recare un danno grave al richiedente

 

 

Esame prioritario delle domande

 

o       la domanda e' palesemente fondata

o       il richiedente appartiene a una delle categorie vulnerabili indicate all'art. 8 D. Lgs. 140/2005 (minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale)

o       sono stati disposti, per il richiedente, l'accoglienza obbligatoria in centro di accoglienza richiedenti asilo (nota: a seguito di presentazione della domanda successiva all'intercettazione in condizioni di ingresso o soggiorno illegali) ovvero il trattenimento in CIE; nota: sembra piuttosto imprecisa la corrispondenza tra la categoria dei richiedenti trattenuti in CIE e quella di cui all'art. 23, co. 4, lettera m, Direttiva 2005/85/CE, per la quale il riferimento e' all'esistenza di un pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, come pure la corrispondenza tra la categoria dei richiedenti accolti obbligatoriamente in centro di accoglienza per i motivi considerati e quelle di cui all'art. 23, co. 4, lettere j o l, Direttiva 2005/85/CE, per le quali rilevano l'intenzionalita' nel ritardare l'allontanamento o il ritardo ingiustificato nel presentare la domanda

 

 

Termini per l'esame della domanda

 

 

 

Acquisizione di nuovi elementi

 

 

 

Decisione della Commissione territoriale

 

o       se lo Stato membro d'origine procede all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

o       se e' stata avviata, nei confronti delloStato membro d'origine, la procedura di cui all'art. 7 Trattato sull'Unione europea e finche' il Consiglio o il Consiglio europeo non abbiano preso una decisione al riguardo

o       se il Consiglio o il Consiglio europeo anno adottato una decisione in base ad art. 7 Trattato sull'Unione europea nei riguardi dello Stato membro d'origine

o       se uno Stato membro lo decide unilateralmente, informandone immediatamente il Consiglio; la domanda e' esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata, senza che cio' pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro

o       riconosce lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

o       rigetta la domanda, quando non sussitano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero quando ricorra una delle cause di cessazione o di esclusione dalla protezione internazionale previste dal D. Lgs. 251/2007, o quando il richiedente provenga da un paese di origine sicuro e non abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova

o       rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando l'insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale risulti palese ovvero quando risulti che la domanda stessa sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione (da D. Lgs. 159/2008); nota: circ. Mininterno 3/11/2008 non menziona l'ipotesi di presentazione meramente strumentale della domanda

o       Sent. Cass. 11535/2009: la Commissione territoriale, nel valutare l'esistenza delle condizioni per il rilascio del permesso per motivi umanitari, non puo' effettuare alcuna valutazione politica, discrezionale, sulla situazione del paese di provenienza (e' organo tecnico e non autorita' di governo); al questore resta solo l'accertamento degli altri requisiti (in questo senso, il rilascio e' "eventuale"); la competenza a decidere sul ricorso contro il provvedimento di diniego del permesso per motivi umanitari e' quindi del giudice ordinario (nello stesso senso, Corte App. Catania, TAR Lazio, Trib. Verona, sent. Cons. Stato 5125/2011, sent. Cons. Stato 522/2012, Corte App. Palermo)

o       Sent. Cass. S.U. 19393/2009 (nello stesso senso, TAR Sicilia): i permessi per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6 corrispondono alla tutela di un diritto fondamentale; il bilanciamento di tale tutela con altri beni costituzionalmente tutelati puo' essere effettuato solo dal legislatore, non (discrezionalmente) dall'amministrazione; all'amministrazione spetta solo l'accertamento dei presupposti (nello stesso senso, Trib. Roma: il potere discrezionale della questura va esercitato nei limiti posti dalle norme nazionali e internazionali relative al rispetto dei diritti fondamentali, dovendo quindi cedere il rischio di per la sicurezza pubblica di fronte al rischio, per lo straniero, di subire trattamenti inumani o degradanti in patria); il rilascio del permesso ha, in questi casi, natura dichiarativa, non costitutiva, del diritto; giurisdizione del giudice ordinario (nello stesso senso, TAR Sicilia); ne dovrebbe derivare che la semplice mancanza di titolo, nei casi in cui sussistano i presupposti del diritto a soggiornare per uno di questi motivi non configura il reato di soggiorno illegale; in un caso analogo, Decr. GIP Bari e Trib. Bologna (non si configura il reato di soggiorno illegale per il minore, per il quale la legge prevede la condizione di inespellibilita' e l'art. 28 DPR 394/1999 il rilascio di un permesso di soggiorno) e Sent. Cass. 23453/2011 (lo straniero inespellibile in quanto familiare entro il secondo grado di cittadino italiano non commette reato di soggiorno illegale dal momento in cui si realizzano i presupposti dell'inespellibilita'; nel caso in specie, dal momento in cui il fratello e' diventato cittadino italiano); in senso contrario, Sent. Cass. 38157/2010: la donna che non abbia chiesto il permesso di soggiorno entro 8 gg dall'ingresso e che, rimasta incinta, chieda il rilascio di un permesso di soggiorno in base ad art. 28 DPR 394/1999, si trova, nel momento in cui viene identificata, nella condizione punita dalla legge, ed e' quindi da punire con l'ammenda

o       TAR Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta di asilo basato sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.

o       Sent. Cass. 10636/2010: in sede di esame del ricorso contro il provvedimento di espulsione dello straniero, il giudice di pace e' tenuto ad accertare la prospettata sussistenza di situazioni ostative all'espulsione di cui all'art. 19, co. 1 D. Lgs. 286/1998, anche se la Commissione territoriale ha negato ogni forma di protezione all'interessato; il diritto in gioco e' infatti un diritto fondamentale della persona, rispetto al quale il rilascio di un permesso di soggiorno da parte dell'amministrazione ha carattere ricognitivo, non costitutivo

o       Trib. Roma: disposto il rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998 a un cittadino del Ghana che ha subito in patria ritorsioni gravi per il fatto che professa la religione cattolica in un contesto di fede animista e che rischierebbe di subire persecuzione a seguito della decisione di fuggire dal proprio nucleo familiare

o       Trib. Verona: rilasciato, coerentemente con l'indicazione della Commissione territoriale, il permesso per motivi umanitari ad un cittadino ucraino omosessuale, in ragione del fatto che l'interessato non saprebbe come vivere nel proprio paese per mancanza di lavoro e familiari, senza riferimento al fatto che il codice penale ucraino non prevede come reato l'omosessualita' e che la stessa non e' perseguita penalmente

o       Trib. Roma: ai fini del rilascio di un permesso per motivi umanitari, il rischio di per la sicurezza pubblica di fronte al rischio, per un omosessuale o un transessuale egiziano, di subire trattamenti inumani o degradanti in patria

o       Trib. Bari: concessa la protezione umanitaria per il rischio di pregiudizio derivante dalla situazione politico-sociale presente in Tunisia a un omosessuale tunisino cui era stata negata la protezione internazionale per mancanza di elementi atti a rendere credibile l'esistenza di un rischio di persecuzione in patria

 

 

Conseguenze delle decisioni negative

 

o       con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, nei confronti del richiedente accolto obbligatoriamente in centro di accoglienza richiedenti asilo o trattenuto in CIE;

o       con possibile concessione di un termine per il rimpatrio volontario ed eventuale ammissione ad un programma di rimpatrio assistito, nei confronti del richiedente cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo

o       non e' chiaro se il riferimento ai commi 4 e 5 dell'art. 13 T.U. contenuto in art. 32, co. 4 D. Lgs. 25/2008 intenda solo disciplinare la modalita' di allontanamento dal territorio o sottintenda l'adozione di un provvedimento di espulsione

o       l'automatica applicazione dell'accompagnamento coattivo, senza valutazione della situazione specifica, al caso del richiedente trattenuto in CIE o ospitato obbligatoriamente in CARA appare comunque in contrasto con Direttiva 2008/115/CE

o       l'adozione di un provvedimento di espulsione (in generale gravato da un divieto di reingresso) appare sproporzionata nel caso del richiedente a carico del quale non siano stati disposti ne' il trattenimento in CIE, ne' l'accoglienza obbligatoria in centro di accoglienza richiedenti asilo, dal momento che mancano perfino i presupposti per l'espulsione (non si e' neanche in presenza di un rifiuto di permesso di soggiorno, che giustificherebbe l'espulsione ai sensi di art. 13, co. 2, lettera b D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 129/2011)

o       in relazione al caso di rigetto della domanda e del conseguente obbligo di lasciare, scaduti i termini per l'impugnazione, il territorio dello Stato, circ. Mininterno 11/3/2008 non fa menzione dell'adozione di un provvedimento di espulsione

 

 

Ricorso contro le decisioni della Commissione territoriale o della Commissione nazionale

 

o       la Commissione territoriale, se la controversia e' relativa a un provvedimento adottato da tale Commissione

o        la Commissione territoriale che ha adottato il provvedimento di riconoscimento della protezione di cui la Commissione nazionale ha poi dichiarato la revoca o la cessazione, se la controversia e' relativa a tale revoca o cessazione

o       il centro ove il ricorrente e' accolto o trattenuto, nei casi di accoglienza obbligatoria o trattenimento in CIE (D. Lgs. 150/2011)

o       trattandosi di un diritto soggettivo, la possibilita' di presentare ricorso al tribunale non sembra condizionabile al rispetto di un termine (in questo senso, Trib. Catania); questo puo' avere efficacia solo ai fini della richiesta di sospensione di allontanamento

o       la compressione dei tempi per la presentazione del ricorso non sembra rientri nell'accelerazione dell'esame che gli Stati membri potrebbero prevedere, in base ad art. 23, co. 4 Direttiva 2005/85/CE, per richiedenti che entrino o soggiornino illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, omettono di presentarsi tempestivamente alle autorita' o di presentare domanda di asilo al piu' presto

 

 

Effetto sospensivo automatico del ricorso; richiesta di sospensione

 

o       la decisione e' stata assunta sulla base della sola documentazione presentata essendosi il richiedente allontanato ingiustificatamente dal centro accoglienza richiedenti asilo

o       la domanda e' stata rigettata per manifesta infondatezza (da D. Lgs. 159/2008)

o       il ricorso riguardi la dichiarazione di inammissibilita' della domanda di protezione internazionale

o       il ricorrente e' ospitato obbligatoriamente in centro di accoglienza richiedenti asilo avendo presentato la domanda dopo essere stato fermato in fase di ingresso illegale o in condizioni di soggiorno illegale (D. Lgs. 150/2011); in difetto di adeguata motivazione del provvedimento di ospitalita' presso il centro di accoglienza richiedenti asilo, il richiedente asilo gode dell'effetto sospensivo automatico del ricorso di cui all'art. 35 D. Lgs. 25/2008 (Trib. Roma)

o       il ricorrente e' trattenuto in CIE (D. Lgs. 150/2011)

 

 

Decisione del giudice

 

 

 

Accoglienza del ricorrente

 

 

 

Accesso alle misure di accoglienza

 

 

 

Adozione delle misure di accoglienza

 

 

 

Impossibilita' di accoglienza: contributo assistenziale

 

 

 

Notifica e comunicazione degli atti al destinatario delle misure di accoglienza

 

 

 

Modalita' di effettuazione dell'accoglienza

 

 

 

Revoca delle misure di accoglienza

 

o       mancata presentazione presso la struttura individuata

o       abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura

o       mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza

o       accertamento dell'avvenuta presentazione in Italia di una precedente domanda di asilo

o       accertamento della disponibilita' del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti

o       violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo o comportamenti gravemente violenti

 

 

Accesso al lavoro del richiedente asilo

 

o       presentazione di documenti e certificazioni false

o       rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita'

o       mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)

o       circ. Provincia Roma 19/7/2010 prevede la possibilita' di iscrizione alle liste di disoccupazione di richiedenti asilo (verosimilmente, prima che accedano alla possibilita' di svolgimento di attivita' lavorativa) e soggetti autorizzati a permanere sul territorio nazionale per motivi umanitari esclusivamente in vista dell'adesione alle attivita' previste dagli Avvisi pubblici della Provincia di Roma di attuazione dei Programmi del Fondo Sociale Europeo

o       circ. Provincia Roma 26/5/2010 prevede che, prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, il richiedente asilo puo' iscriversi alle liste di disoccupazione ai soli fini di partecipazione ai corsi di formazione

 

 

 

 

Durata dell'accoglienza; accoglienza in fase di ricorso

 

o       quelle relative al caso di ricorso presentato da richiedente non trattenuto ne' ospitato obbligatoriamente appaiono in contrasto con art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che dispone l'applicazione dell'intero art. 11 D. Lgs. 140/2005, inclusa (art. 11, co. 4) la possibilita' di continuare ad usufruire dell'accoglienza a condizione di contribuire alle spese

o       quelle relative al caso di ricorso presentato da richiedente trattenuto o ospitato obbligatoriamente fanno riferimento all'Allegato A del Decreto Mininterno 28/11/2005, che pero'

¤        contiene disposizioni di rango inferiore a quelle contenute in D. Lgs. 25/2008 e in D. Lgs. 140/2005

¤        non tiene conto del fatto che la possibilita' di accesso allo svolgimento di attivita' lavorativa e' compatibile, in base ad art. 11 D. Lgs. 140/2005, con la prosecuzione dell'accoglienza

¤        fa comunque salvo il caso in cui le condizioni di salute del richiedente non consentano lo svolgimento di attivita' lavorativa

 

 

Accoglienza nelle more della determnazione dello Stato competente

 

 

 

 

Domande su aspetti/casi pratici legati alle diverse tipologie di permesso:

 

Permessi di soggiorno per studio:

Situazione post laurea di extraUE, in particolare in caso di tirocinio/formazione

 

Permesso di soggiorno per studio universitario

 

 

o       in caso di iscrizione a un corso nella stessa sede di quello precedente o di iscrizione successiva al conseguimento del titolo relativo al corso precedente, e' richiesta la presentazione di documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al nuovo corso; in caso di accettazione provvisoria, viene prodotta la corrispondente documentazione, fermo restando l'obbligo di produrre successivamente la documentazione relativa all'iscrizione definitiva

o       in caso di iscrizione in altra sede, senza che il titolo relativo al corso precedente sia stato conseguito,

¤        la prima universita' rilascia allo studente nulla-osta al trasferimento e ne da' notizia all'universita' e alla questura subentranti

¤        il rettore della seconda universita' conferma l'avvenuta iscrizione allo studente e alla questura subentrante

¤        in caso di accettazione provvisoria, viene prodotta la corrispondente documentazione, fermo restando l'obbligo di produrre successivamente la documentazione relativa all'iscrizione definitiva

o       la possibilita' di rinnovo e' esclusa nel caso in cui lo studente si iscriva, al termine del corso che ha reso possibile il suo ingresso in Italia, a un cosiddetto "corso singolo", che non e' riconducibile a un corso di laurea (Nota MIUR 18/5/2011: disposizione coerente con la Direttiva 2004/114/CE, che prevede la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di studio ai fini della prosecuzione degli studi con iscrizione ad un "corso di laurea")

o       consentito invece il rinnovo allo studente che, al termine del corso singolo o dei diversi corsi singoli che hanno dato luogo al suo ingresso in Italia, si iscrive ad un corso di laurea attinente o conseguente al corso singolo terminato con profitto; l'attinenza o la conseguenzialita' dovranno essere documentati dall'interessato mediante certificazione rilasciata dall'ateneo

o       consentito (in base ad art. 46, co. 4 DPR 394/1999) il rinnovo anche per gli studenti che, dopo il conseguimento della laurea, debbano frequentare corsi singoli non inseriti nei corsi di studio ai fini dell'accesso a scuole di specializzazione, dottorati di ricerca o master

o       Nota MIUR 18/5/2011: la possibilita' riguarda solo i soli corsi universitari, con esclusione, quindi di passaggio a corsi privati

o       TAR Lazio: anche in caso di corso completamente diverso da quello per il quale e' stato autorizzato l'ingresso

o       TAR Toscana: si applica comunque il limite di tre anni fuori corso ai fini del rinnovo, non potendo essere usata l'iscrizione a un corso diverso come escamotage per prolungare indefinitamente il soggiorno per studio), a condizione che la domanda sia presentata almeno 60 gg. prima della scadenza del permesso (circ. Mininterno 21/2/2008, alla luce della modifica introdotta ad art. 5, co. 4 T.U. da L. 94/2009)

o       secondo Nota MIUR 18/5/2011, in caso di rinuncia agli studi, lo studente che richieda una nuova iscrizione presso la stessa o altra Universita' non puo' utilizzare lo specifico permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente immatricolazione; la rinuncia agli studi determina la revoca del titolo autorizzatorio

o       certificazione rilasciata dalle autorita' accademiche italiane attestante che la frequenza all'estero di particolari corsi rientra nel piano di studi approvato o e' complementare ad esso

o       idonea certificazione comprovante la regolare permanenza nell'altro Stato membro (es.: copia del permesso di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro; nota: se il soggiorno e' stato breve, non ci sara' alcun permesso di soggiorno)

o       certificazione rilasciata dalle autorita' accademiche dell'altro Stato membro che attesti il regolare svolgimento di parte del programma di studi in quello Stato

 

 

Facilitazioni per il titolare di permesso per studio rilasciato da altro Stato membro

 

o       essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il soggiorno per studio

o       corredare la richiesta di soggiorno (verosimilmente, "richiesta di permesso di soggiorno") con documentazione proveniente dalle autorita' accademiche del Paese in cui ha svolto il corso di studi e attestante che il programma di studi da svolgere e' effettivamente complementare rispetto a quello gia' svolto (verosimilmente, non nel caso di semplice prosecuzione degli studi cominciati nell'altro Stato membro)

o       partecipare a un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato d'origine (si deve intendere: dello straniero) o essere stato ammesso a soggiornare per motivi di studio nell'altro Stato membro per > 2 anni, o essere tenuto a svolgere una parte del programma di studio in Italia; nota: la Direttiva 2004/114/CE prevede in realta' come condizione sufficiente, al riguardo, che lo studente sia tenuto a svolgere una parte del programma di studio in un diverso Stato membro; la condizione dovrebbe essere quindi soddisfatta anche quando lo studente abbia scelto l'Italia quale Stato membro in cui svolgere tale parte del programma, pur potendo optare per un diverso Stato membro

á        Nota: la Direttiva 2004/114/CE esclude dal proprio campo di applicazione gli stranieri che soggiornino in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un programma di protezione temporanea, coloro a carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di espulsione, poi sospeso de iure o de facto, i familiari di cittadini comunitari che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione, i titolari di status di residenti di lungo periodo che si trasferiscano in altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di formazione professionale, i lavoratori

á        Nota: non e' chiaro se la richiesta di permesso di soggiorno debba essere presentata entro 8 gg. dall'ingresso o dalla scadenza del periodo di 3 mesi; questa seconda possibilita' consentirebbe allo studente di assumere decisioni riguardo alla prosecuzione degli studi in Italia anche successivamente al proprio ingresso

á        Nota: dovrebbe essere esplicitamente previsto che l'attesa del rilascio del permesso di soggiorno non deve prolungarsi in modo tale da ostacolare la prosecuzione degli studi del richiedente (art. 8, co. 1 Direttiva 2004/114/CE)

 

 

Accesso ai corsi di specializzazione, di master o di dottorato

 

o       la laurea (e, se richiesta, l'abilitazione) conseguita in Italia o il titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto dallĠateneo ai fini della sola iscrizione ai corsi

o       il superamento delle prove di ammissione

o       stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (titolari di permesso CE slp o permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico o umanitario, protezione sussidiaria, motivi religiosi; stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno e in possesso di titolo superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente, o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e in possesso di titolo conseguito in scuole italiane all'estero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo; nota: art. 39 co. 5 D. Lgs. 286/1998 imporrebbe, per la categoria degli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno, il possesso di titolo conseguito in Italia): presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Universita', secondo le prescrizioni dell'ateneo; la documentazione e' corredata di traduzione ufficiale in italiano e munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente; ai fini della traduzione, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali

o       stranieri residenti all'estero:

¤        i candidati presentano la domanda di partecipazione ad un corso di Dottorato o di un Master (anche se istituito in collaborazione con altro ente) unitamente ad una copia del titolo di studio, direttamente alle Universita' secondo le prescrizioni dell'ateneo

¤        a seguito della conferma di accettazione da parte dell'Ateneo, i candidati presentano il titolo di studio alla Rappresentanza Diplomatica, per ottenere legalizzazione consolare, dichiarazione di valore in loco e conferma della traduzione

¤        i candidati richiedono alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio/Universita' di validita' correlata a quella del corso, ovvero il visto di ingresso di soggiorno breve per motivi di studio

¤        una volta in Italia, i candidati presentano all'Universita' il titolo di studio, corredato da traduzione in italiano, legalizzazione consolare, dichiarazione di valore in loco e conferma della traduzione

¤        la Rappresentanza diplomatica o consolare, tenuto conto della data di inizio dei corsi, e dell'indicazione fornita dall'Universita' relativa alla durata del corso al quale lo studente sia stato ammesso, rilasciano il visto d'ingresso per studio/universita' di validita' correlata a quella del corso che lo studente intende seguire quando non siano previste prove di ammissione o nel caso in cui tali prove si siano svolte in modalita' remota e l'Universita' ne attesti con idonea documentazione il superamento; la Rappresentanza rilascia invece un visto di ingresso di soggiorno breve per studio, qualora il candidato debba partecipare a prove di ammissione in Italia che abbiano luogo con molto anticipo rispetto allĠinizio dei corsi; in questo caso, la Rappresentanza rilascera' al candidato che sia rientrato nel proprio paese dopo aver superato le prove un nuovo visto di ingresso, in tempo per l'inizio del corso (nota: e se le date della prova e dell'inizio dei corsi sono ravvicinate?)

¤        legalizzazione consolare, dichiarazione di valore in loco e conferma della traduzione sono effettuate solo nel caso in cui i candidati superino le prove di ammissione

¤        la valutazione dei titoli, ai fini della partecipazione ai master universitari, e' di esclusiva competenza delle Universita'

 

 

Iscrizione a corsi singoli

 

o       stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (titolari di permesso CE slp o permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico o umanitario, protezione sussidiaria, motivi religiosi; stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno e in possesso di titolo superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente, o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e in possesso di titolo conseguito in scuole italiane all'estero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento del titolo; nota: art. 39 co. 5 D. Lgs. 286/1998 imporrebbe, per la categoria degli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno, il possesso di titolo conseguito in Italia): i candidati

¤        presentano il libretto universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato, se immatricolati presso Atenei esteri

¤        seguono le modalita' autonomamente stabilite dallĠUniversita', se non immatricolati presso Atenei esteri

o       stranieri residenti all'estero:

¤        i candidati presentano la domanda alle Rappresentanze Diplomatiche italiane nei termini fissati nel calendario pubblicato sul sito del MIUR

¤        le Rappresentanze inviano alle istituzioni universitarie, entro i termini previsti nel calendario pubblicato sul sito del MIUR, l'indicazione dei nominativi dei richiedenti e degli estremi dei rispettivi libretti universitari o altri documenti dell'Ateneo estero tradotti e legalizzati, ovvero di altra eventuale documentazione atta a dimostrare l'interesse alla frequenza del corso da parte di candidati non iscritti presso Atenei esteri

¤        i documenti sono consegnati dallo studente direttamente all'Universita' prescelto

¤        lo studente straniero non puo' ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della prosecuzione degli studi per la frequenza di un ulteriore corso singolo (circ. Mininterno 22/2/2011, coerente con la Direttiva 2004/114/CE, che prevede la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di studio ai fini della prosecuzione degli studi con iscrizione ad un "corso di laurea"); lo studente straniero puo' ottenere il rinnovo del permesso ai fini della prosecuzione degli studi per l'iscrizione ad un corso di laurea attinente o conseguente al corso singolo concluso; attinenza o consequenzialita' debbono essere certificate dall'Universita' interessata (circ. Mininterno 22/2/2011)

¤        in nessun caso i corsi singoli o stage possono essere valutati ai fini dell'iscrizione a normali corsi di laurea

 

 

Soggiorno per studio in corrispondenza ad altri corsi

 

 

 

Corsi di formazione professionale

 

o       certificato di iscrizione o pre-iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dallĠente italiano, con indicazione del numero di ore giornaliere e della durata del corso

o       documentazione relativa alla formazione acquisita nel Paese di provenienza

 

 

Tirocini formativi

 

o       per stranieri residenti all'estero, la convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del promotore, oltre a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante alloggio idoneo e vitto e quello di pagare le spese di rimpatrio; le regioni o il soggetto ospitante possono assumere a proprio carico i relativi oneri

o       il progetto di tirocinio, redatto in conformita' alla disciplina regionale vigente o, in mancanza, ai modelli allegati al Decreto Minlavoro 22/3/2006 sui tirocini formativi, e' vistato dall'autorita' competente ai sensi della normativa regionale ed e' presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana ai fini del rilascio del visto d'ingresso

o       il promotore, in caso di variazione della data di inizio del tirocinio o di rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio; restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini stranieri e all'instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro (Nota Minlavoro 14/2/2007: escluso l'obbligo di comunicazione relativo a instaurazione e variazione dei rapporti di lavoro per i tirocini promossi da istituzioni formative a favore dei propri allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; negli altri casi di tirocinio, fermo restando lĠobbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro gia' tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie)

á        Nota: queste disposizioni (art. 44-bis DPR 394/1999) risultano sostanzialmente adeguate a dare attuzione alle corrispondenti disposizioni contenute nel successivo D. Lgs. 154/2007; risultano invece inadeguate a recepire le disposizioni della Direttiva 2004/114/CE rispetto alla condizione, necessaria ai fini dell'ammissione come tirocinante, che lo straniero abbia stipulato una convenzione di formazione per effettuare un tirocinio non retribuito presso un'impresa pubblica o privata o presso un istituto di formazione professionale

á        Art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011):

o       i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime

o       fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio (FAQ Minlavoro sui tirocini: lo svolgimento del tirocinio e' consentito anche dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per conseguire la laurea specialistica)

o       in assenza di specifiche regolamentazioni regionali  trovano applicazione art. 18 L. 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione

á        Circ. Minlavoro 24/2011: le restrizioni di cui all'art. 11 decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011) non si applicano ai

o       tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati (mobilita' inclusa), e altre esperienze a favore degli inoccupati, la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni

o       tirocini promossi a favore di categorie svantaggiate (Risp. Minlavoro a interp. 7/2010: attivati legittimamente in base ad art. 1322 c.c.) e quelli in favore degli immigrati nell'ambito del decreto-flussi (FAQ Minlavoro sui tirocini: anche per immigrati che si trovino gia' in Italia, a prescindere dal decreto-flussi), dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonche' quelli rivolti a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento lavorativo promosse da Minlavoro, Regioni o Province

o       tirocini promossi da istituzioni formative per realizzare momenti di alternanza studio-lavoro (tirocini curriculari promossi da Universita', istituzioni scolastiche che rilascino titoli aventi valore legale, centri di formazione professionale convenzionati con Regione o Provincia)

o       tirocini comunque avviati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 138/2011 (convertito con L. 148/2011)

 

 

Determinazione del contingente; ingresso; permesso

 

o       Decr. Minlavoro 24/3/2006 (per il 2005; nota: in ritardo): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o       Decr. Minsolidarieta' 24/7/2006 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o       Decr. Minsolidarieta' 16/7/2007: 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o       Decr. Minlavoro 9/7/2008 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o       Decr. Minlavoro 29/7/2009 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale

o       Decr. Minlavoro 6/7/2010 (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome (All. Decr. MInlavoro 6/7/2010)

o       Decr. Minlavoro 11/7/2011: (programmazione transitoria): 5000 ingressi per corsi di formazione, di durata non superiore a 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite; 5000 ingressi per tirocini di formazione e d'orientamento, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale, ripartiti tra regioni e province autonome, come da Allegato

 

 

 

Accesso al lavoro per il titolare di permesso per studio o formazione

 

 

 

 

 

Conversione del permesso per studio o formazione in permesso ad altro titolo

 

o       in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno, entro quote; Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

o       in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso (inclusa l'attestazione relativa alle risorse necessarie, da art. 39, co. 4 DPR 394/1999 e circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005; TAR Piemonte: in mancanza di una disponibililita' reddituale, che guarda al passato, rileva la capacita' reddituale, che guarda al futuro) certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallĠinteressato; istanza di conversione presentata con la compilazione del modulo z; l'eventuale specificazione di categorie particolari per gli ingressi per lavoro autonomo non limita la possibilita' di conversione (TAR Emilia Romagna), ma stabilisce una precedenza per chi appartiene alle categorie indicate (TAR Lombardia); Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo

 

 

 

 

Permessi di soggiorno per lavoro autonomo:

Possibilitˆ di richiedere il permesso per attesa occupazione al momento della scadenza

 

Diritti del titolare di permesso per lavoro autonomo

 

o       assistenza sanitaria

o       edilizia popolare e servizi di intermediazione in materia di prima casa assistenza sociale

o       studio

o       ricongiungimento e ingresso di familiari al seguito (ma senza riferimento alla durata di un contratto)

o       possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo (diversa da quella originariamente autorizzata); TAR Sicilia: illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso; nota: in ogni caso, se l'attivita' e' legittima, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del requisito di reddito)

o       possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000 o, in caso di rapporto di lavoro giaĠ in corso, comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro; nota: l'onere e' assolto con la comunicazione al Centro per l'impiego - da L. 296/2006 - o, per lavoro domestico, all'INPS - da L. 2/2009) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro)

o       conversione del permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva

o       formazione e riqualificazione

o       accesso agli istituti di patronato

 

 

2) Area tematica – Cittadinanza

nello specifico, informazioni utili riguardanti i figli di cittadini extraue diventati italiani (anche in virt dei tempi di attesa lunghi per per lĠottenimento della cittadinanza)

 

Riconoscimento della cittadinanza per ius soli

 

o       essere nato in Italia

o       essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni

o       dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

o       il non considerare rigidamente la definizione di residenza legale data da art. 1, co. 2, lettera a, DPR 572/1993 e' in linea con la nozione di residenza data da art. 43, co. 2, c.c.: "la residenza e' nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale", dove l'abitualita' della dimora e' da intendersi come stabilita' della permanenza nel luogo; la residenza anagrafica non ha quindi, di per se', valore costitutivo, presumendosi, solo fino a prova contraria (iuris tantum), la coincidenza fra residenza anagrafica e residenza effettiva della persona (art. 44 c.c. e 31 Disposizioni di attuazione del c.c.; in questo senso, Sent. Cons. Stato 3410/2011); e' consentito provare con ogni mezzo che l'effettiva residenza non coincide con quella anagrafica (Cass. 4705/1989, Cass. 4518/1998, Cass. 2814/2000, Cass. 6101/2006, citate in TAR Puglia); a maggior ragione, dovrebbe essere consentito provare che vi sia residenza effettiva anche in assenza di residenza anagrafica

o       il significato di "residenza legale" nella L. 91/1992 non puo 'essere quello definito da art. 1, co. 2, lettera a, DPR 572/1993; se cosi' fosse art. 16 L. 91/1992 (assoggettamento dell'apolide alla legge italiana in relazione all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare) consentirebbe l'elusione di obblighi dell'apolide verso lo Stato e dello Stato verso l'apolide (da una Relazione di Paolo Morozzo della Rocca)

 

 

Concessione della cittadinanza per naturalizzazione

 

o       allo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato in Italia, o che abbia un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita, e che sia legalmente residente in Italia da almeno 3 anni

o       allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia, successivamente allĠadozione, per almeno 5 anni (dossier Mininterno sulla cittadinanza: nonche' al figlio maggiorenne di straniero che acquisiti la cittadinanza italiana, dopo 5 anni di residenza legale successivi all'acquisto)

o       allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche allĠestero, per almeno 5 anni (sufficiente la permanenza del rapporto alle dipendenze dello Stato italiano al momento della presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza - da Parere Cons. Stato 7/2/2001, che evidenzia le contraddizioni tra norma di legge e norma regolamentare)

o       al cittadino di uno Stato membro dellĠUnione europea che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni

o       a un apolide o a uno straniero rifugiato che risiedano legalmente in Italia da almeno 5 anni

o       a uno straniero che risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni

o       allo straniero che abbia reso servizi di particolare valore allĠItalia

o       nei casi in cui vi sia un particolare interesse per lo Stato italiano

 

 

o       per la concessione della cittadinanza non e' necessaria la percezione di un reddito di carattere retributivo o stabile, essendo sufficiente provare il possesso di mezzi di sussistenza idonei (n questo senso, con riferimento ad una borsa di studio, sent. Cons. Stato 3829/2001); illegittimo omettere di prendere in considerazione, ai fini della valutazione del requisito reddituale, le somme percepite a titolo di una tantum a seguito della conciliazione stragiudiziale con i propri datori di lavoro, dato che si tratta di somme corrisposte in seguito a vertenza di lavoro e derivanti dalla prestazione lavorativa, integranti quindi esse stesse una idonea fonte reddituale

o       per quanto discrezionale, la valutazione relativa ai mezzi di sussistenza per il richiedente e per la sua famiglia deve sottostare a criteri di logicita' e ragionevolezza (sent. Cons. Stato 7583/2005, che censura il giudizio di non sufficienza formulato in relazione ad un reddito pari a quello dei metalmeccanici)

o       illegittimo il diniego di concessione della cittadinanza fondato solo su insufficienza reddituale in annate remote; scopo dell'accertamento della capacita' reddituale e' quello di verificare se il cittadino straniero disponga di mezzi di sussistenza per se' e per la propria famiglia tali da evitare che possa gravare sul bilancio dello Stato in caso di acquisizione della cittadinanza italiana

o       la naturalizzazione di persone con disabilita' dovrebbe, in conformita' con questa disposizione, essere concessa sulla base di una valutazione che tenga conto della difficolta' o impossibilita' di tali persone di maturare i requisiti relativi a reddito e affidabilita' fiscale normalmente richiesti

o       non e' chiaro, in caso di persona interdetta, chi possa compiere, per essa, gli atti necessari all'acquisto della cittadinanza; verosimilmente, se tali atti si configurano come "atti personalissimi" (atti che coinvolgono interessi strettamente legati alla persona, che sola e' legittimata, in condizioni normali, a scegliere le determinazioni da adottare), a compierli non puo' essere il tutore, che puo' solo chiedere, a questo fine, la nomina di un curatore speciale (in questo senso, Sent. Cass. 9582/2000 e Sent. Cass. 8291/2005; quest'ultima osserva come le numerose norme rinvenibili nell'ordinamento che conferiscono al tutore specifici poteri in materie attinenti ad interessi strettamente personali dimostrano come non si configuri, in mancanza di specifiche disposizioni, un generale potere di rappresentanza in capo al tutore con riferimento ai cosiddetti atti personalissimi)

o       TAR Lazio: per diventare cittadini italiani non occorre abbandonare le tradizioni del paese dĠorigine; nello stesso senso, TAR Piemonte: le valutazioni discrezionali circa l'esistenza di un'avvenuta integrazione nella comunita' nazionale (legittime, secondo Sent. Cons. Stato 1474/1999), non possono riguardare elementi relativi a scelte e convinzioni di natura personale

o       Sent. Cons. Stato 4748/2008: legittimo il diniego della naturalizzazione quando lĠamministrazione, mediante un giudizio prognostico, ritenga che l'interessato non sia in grado di inserirsi in modo duraturo nella comunita' o possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale

o       TAR Lazio (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): l'esistenza di condanne per reati contravvenzionali a carico dello straniero non e' sufficiente a motivare il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana

o       Sent. TAR Piemonte: il Ministro dell'interno, se decide di valorizzare, ai fini della decisione, la semplice esistenza di un precedente penale, senza tener conto della valutazione positiva resa dalla questura, e' tenuto a motivare, in modo congruo e adeguato, le ragioni di questa scelta

o       TAR Veneto (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una sentenza penale di patteggiamento (antecedente alle riforme del codice di procedura penale)

o       TAR Piemonte e TAR Trento (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): la sentenza di condanna per patteggiamento per il reato di violazione di domicilio rende legittimo il diniego di concessione della cittadinanza

o       Sent. Consiglio di Stato 3456/2006 (citata in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una denuncia per atti osceni poi archiviata

o       TAR Campania (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): esclusione di un automatismo nel diniego alla concessione della cittadinanza per la sola esistenza di una condanna non grave ed oramai estinta; TAR Lazio: l'avvenuta riabilitazione non e' motivo sufficiente per l'accoglimento dell'istanza, ma l'amministrazione deve tenerne conto; in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: benche' la riabilitazione faccia cessare gli effetti ostativi di una condanna rispetto alla concessione della cittadinanza, e' necessario che essa sia pronunciata dall'Autorita' giudiziaria

o       TAR Lazio: illegittimo il diniego di naturalizzazione motivato ad una condanna assai risalente nel tempo, con sentenza revocata trattandosi di reato ormai depenalizzato

o       TAR Sicilia (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): la pendenza di procedimenti penali puo' essere considerata quale indice di personalita' non affidabile

o       Tar Lazio: l'esistenza di elementi che evidenzino una personalita' non completamente affidabile sotto il profilo dellĠordine pubblico e della convivenza civile (nel caso in specie: denunce risalenti a oltre dieci anni prima del decreto di rigetto non sfociate in condanne, un'ammenda per mancato ottemperamento all'ordine dell'autorita' di P.S. e partecipazione a un convegno dell'UCOII) e' motivo sufficiente per il rigetto di istanza di naturalizzazione

o       Sent. Cons. Stato 6465/2007: legittimo il diniego di naturalizzazione basato su una nota della questura, di contenuto noto all'interessato, da cui si evince come il richiedente risulti militante ed affiliato ad un'organizzazione terroristica segreta Sikh e, dunque, in palese contrasto con il divieto di cui all'art. 18 Cost. (divieto di far parte di associazioni segrete)

o       TAR Lazio: legittimo il diniego di naturalizzazione fondato sulle frequentazioni del richiedente con ambienti dell'integralismo islamico; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6046/2011

o       TAR Toscana (citato in Newsletter ASGI 22/9/2008): illegittimo il provvedimento di diniego alla concessione della cittadinanza fondato sulle denunce penali a carico della moglie

o       Sent. Consiglio di Stato 3907/2008: il diniego non puo' far riferimento a precedenti pregiudizievoli non comprovati e, comunque, molto risalenti nel tempo, dovendo invece tener conto della condotta piu' recente tenuta dallĠinteressato; in senso sostanzialmente contrario, Sent. Cons. Stato 52/2011: legittimo il diniego di naturalizzazione motivato da un comportamento violento, anche se privo di conseguenze penali (nella fattispecie, aver dato in escandescenze alla richiesta da parte del gestore di un locale pubblico di liberare il posto troppo a lungo occupato), messo in atto dallo straniero 7 anni prima della decisione da parte dell'amministrazione (meno, quindi, di 10 anni; condotte risalenti a piu' di 10 anni prima della decisione potrebbero legittimamente essere ritenute ostative solo se particolarmente gravi)

o       Sent. Cons. Stato 4080/2009: un semplice sospetto relativo alla pericolosita' del soggetto, contraddetto da una serie di elementi positivi, non puo' essere motivo sufficiente per il diniego della naturalizzazione; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 154/2012

o       TAR Lazio: il rifiuto della concessione della cittadinanza per ragioni di sicurezza dello Stato, pur potendo essere motivato in termini essenziali, deve esserlo in misura tale da consentire all'interessato l'eventuale confutazione della motivazione

o       Sent. Cons. Stato 6046/2011: legittimo il diniego di naturalizzazione adottato sulla base di motivi di pericolo per la sicurezza dello Stato, anche se la motivazione e' sintetica e richiama per relationem il contenuto di informative riservate; l'esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall'ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e garanzie previste per la tutela dei documenti classificati (Sent. Cons. Stato 1173/2009)

o       Sent. Cons. Stato 154/2012: ai fini del diniego di cittadinanza sulla base di una nota riservata che segnala la pericolosita' per la sicurezza dello Stato del richiedente

¤        si applica art. 42, co. 8 L. 124/2007: qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita' richiedente, che ne cura la conservazione con modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia (la qualifica "riservato" non giustifica, quindi, il rifiuto di esibizione dei documenti richiesti dall'autorita' giudiziaria)

¤        l'amministrazione destinataria dell'ordine di esibizione di documenti riservati deve individuare la documentazione da esibire, giustificando eventuali omissioni

¤        il plico e' depositato presso la segreteria del giudice in doppia busta, che sara' aperta di fronte ai difensori delle parti (che hanno diritto di prenderne visione ma non di estrarne copia) e successivamente richiusa, con verbalizzazione delle operazioni compiute

¤        la busta e' nuovamente aperta dal giudicante in camera di consiglio, onde consentire la decisione

o       Sent. Cons. Stato 6289/2011: comunicazioni da parte dei servizi di sicurezza dello Stato circa i rapporti dello straniero con servizi segreti stranieri sono da presumere frutto di investigazione adeguata e sono sufficienti a motivare il diniego della naturalizzazione

o       Sent. Cons. Stato 5913/2011: illegittimo il diniego di naturalizzazione se l'amministrazione non evidenzia elementi dai quali risulti il motivo per il quale non e' opportuna la concessione della cittadinanza, nonostante uno specifico ordine del giudice abbia chiesto di conoscere, con le cautele del caso, le ragioni del diniego

 

 

 

Svincolo dalla cittadinanza d'origine; cittadinanza plurima

 

 

 

Giuramento di fedelta' alla Repubblica

 

 

 

Comunicazione da parte del Comune

 

 

 

Presentazione delle istanze

 

o       nato in Italia da ignoti o apolidi o da genitori che non trasmettano la cittadinanza (art. 1 co. 1 lettera b)

o       trovato sul territorio dello Stato, senza che sia provato il possesso di altra cittadinanza (art.1 co. 2)

o       riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione nella minore eta' (art. 2 co. 1)

o       minore adottato da italiano (art. 3 co. 1)

o       riacquisto a seguito di ristabilimento della residenza in Italia da un anno (art. 13 co. 1 lettera d)

o       figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza (art. 14)

 

 

o       sono esenti dall'imposta sul bollo i certificati di stato civile mentre i certificati anagrafici devono essere prodotti in bollo (art. 7 L. 405/1990)

o       tutti i documenti devono essere richiesti ad "uso cittadinanza"

o       se nello stato di famiglia non e' indicata la cittadinanza italiana del coniuge, soprattutto per le ipotesi in cui la stessa deriva da naturalizzazione, e' opportuno che sia prodotto anche il certificato di cittadinanza del consorte

 

 

Conseguenze, per i figli, dell'acquisto della cittadinanza

 

 

 

 

Riconoscimento titoli di laurea (se e quali regole generali valide per tutti gli atenei)

 

Riconoscimento titoli accademici

 

o       finalita': ottenere il riconoscimento dell'equipollenza accademica o proseguire gli studi universitari

o       effettuato, in autonomia, dagli atenei, entro 90 giorni, piu' eventuali 30

o       documentazione richiesta:

¤        modulo di domanda compilato, reperibile sui siti dei singoli Atenei

¤        diploma di maturita' in originale, corredato di dichiarazione di valore

¤        titolo accademico in originale (se conseguito), corredato di dichiarazione di valore o diploma supplement

¤        elenco degli esami sostenuti, attestante anche l'eventuale distinzione tra ore di attivita' teorica e ore di attivita' pratica

¤        programma degli esami sostenuti presso l'Universita' in cui e' stato conseguito il titolo

o       i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano, salvo che la lingua straniera sia tra quelle per le quali l'Ateneo prevede l'esonero dalla traduzione; la traduzione deve essere certificata conforme al testo originale dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente, oppure deve essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano

o       i documenti in fotocopia possono essere autenticati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza o in Italia da un notaio o un cancelliere o presso gli uffici di qualunque Comune italiano

o       i titolari di protezione internazionale e umanitaria possono avvalersi del supporto del MAE, ed in particolare di un servizio erogato dalla Direzione Generale per la Promozione del sistema Paese, Ufficio VII - Cooperazione interuniversitaria, borse di studio e titoli di studio

o       esito possibile:

¤        equipollenza totale (se il titolo e' stato gia' conseguito all'estero)

¤        equipollenza parziale, con conseguente abbreviazione di corso (viene indicato l'anno di iscrizione, il numero di crediti formativi universitari riconosciuti e quelli da conseguire)

¤        esito negativo

o       il richiedente puo' appellarsi al MIUR entro 60 giorni dalla decisione o dall'inutile scadenza del termine per la decisione; il MIUR puo' sollecitare la decisione o la sua revisione; sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato

 

 

 

Direttiva UE sanzioni (anticipazioni sulle modalitˆ di attuazione del nostro paese per regolarizzazione lavoro sommerso)

 

Prospettive di regolarizzazione

 

 

 

 

Eventuali altre informazioni o materiali/documentazione

 

Alla pagina

 

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/index.html

 

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